N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2015
Ordinanza del 15 gennaio 2015 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Saccal Georges contro Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, Ministero della salute e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano . Sanita' pubblica - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Composizione - Previsione che della stessa facciano parte due componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente amministrativo del Ministero ed un dirigente di seconda fascia medico (o, a seconda dei casi, veterinario o farmacista) - Violazione dei principi di indipendenza, terzieta' ed imparzialita' dei giudici - Violazione dei principi del giusto processo - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17. - Costituzione, artt. 108, comma secondo, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.17 del 29-4-2015 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore Bucciante - Presidente
Dott. Lina Matera - Consigliere
Dott. Antonio Oricchio - Consigliere
Dott. Alberto Giusti - Consigliere Rel.
Dott. Elisa Picaroni - Consigliere
Ha pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso
proposto da:
Saccal Georges, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale, dall'Avv. Bruno Nascimbene, con domicilio eletto nello
studio dell'Avv. Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, n. 11,
palazzina H; - ricorrente;
contro Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Milano, in persona del presidente pro tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
controricorso, dagli Avv. Enrico Pennasilico e Sergio Smedile, con
domicilio eletto nello studio di quest'ultimo - in Roma, via G.
Ferrari, n. 12; controricorrente;
Contro Ministero della Salute, in persona del Ministro pro
tempore; - intimato e contro procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Milano; - intimato - avverso la decisione della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 12
del 19 ottobre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
2 dicembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
Uditi gli Avv. Bruno Nascimbene ed Enrico Pennasilico;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Ritenuto in fatto
1. - Nella seduta del 26 ottobre 2009, il Consiglio dell'Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha deliberato di
non accogliere la richiesta del dott. Georges Saccal, cittadino
siriano nato ad Aleppo nel 1962, di iscrizione all'albo degli
odontoiatri custodito presso l'Ordine.
La richiesta e' stata esaminata alla luce: (a) dell'art. 9,
secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), il quale stabilisce che «possono essere anche
iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di
abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno
Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base
della reciprocita', un accordo speciale che consenta ad essi
l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere
di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili»; (b)
dello Scambio di note 30 gennaio-28 maggio 1958 tra l'Italia e la
Repubblica Araba Unita, che la Siria ha dichiarato di considerare
operante con nota del 7 giugno 1966, con cui si convenne
«l'application du principe de la reciprocite' entre la Syrie et
l'Italie, pour l'exercise de la profession medicale. En consequence,
les medecins de nationalite' syrienne seront autorises a' exercer
leur profession en Italie aux memes conditions que les medecins
italiens seront autorises a' exercer leur profession en Syrie».
L'Ordine provinciale ha rilevato che il diploma di "Chirurgien
Dentiste" conseguito dal dott. Saccal presso l'Universita' Libanese -
Facolta' di scienze mediche in data 2 luglio 1988, riconosciuto
successivamente (in data 28 luglio 1993) dal Ministero della sanita'
siriano, non e' titolo idoneo, mancando tra i titoli prodotti il
decreto ministeriale di riconoscimento del diploma di laurea
rilasciato dal Ministero della salute italiano. Il Consiglio
dell'ordine ha osservato inoltre che lo Scambio di note tra Italia e
Repubblica Araba Unita per regolare l'esercizio della professione
medica in Italia e in Siria non puo' essere esteso- ai titoli
conseguiti in un Paese terzo e successivamente dichiarati
equipollenti in Siria, in quanto il riconoscimento automatico del
titolo esercita i suoi effetti esclusivamente tra le parti
contraenti.
2. - La Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, con decisione depositata in data 19 ottobre 2011, ha
respinto il ricorso del dott. Saccal.
2.1. - La Commissione ha ribadito che lo Scambio di note del 1958
e' applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini siriani in
possesso di un titolo conseguito in Siria, non contenendo detto
accordo nessuna clausola che consenta di estenderne gli effetti anche
ai titoli conseguiti in Paesi terzi e successivamente riconosciuti in
Siria.
La Commissione ha poi rilevato che il dott. Saccal ha comunque
acquisito la cittadinanza italiana, restando quindi soggetto alle
norme riguardanti cittadini italiani, con tutte le conseguenze del
caso, ivi compreso il rispetto delle condizioni alle quali la legge
24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni,
subordina il rilascio da parte delle competenti autorita' nazionali
dei titoli necessari al legittimo esercizio della professione di
odontoiatra sul territorio italiano. Tra questi condizioni, vi e' -
ha sottolineato la Commissione - il riconoscimento, a cura del
Ministero della salute, della validita' del titolo conseguito in un
Paese non appartenente all'Unione europea, riconoscimento nella
specie mancante.
3. - Per la cassazione della decisione della Commissione centrale
il dott. Saccal ha proposto ricorso, con atto notificato il 27
dicembre 2011, il 10 gennaio, 2012 e l'8 febbraio 2012.
L'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Milano ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati - il Ministero della salute e il Procuratore
della Repubblica di Milano - non hanno svolto attivita' difensiva in
questa sede.
3.1. - Con il primo motivo si denuncia nullita' della sentenza o
del procedimento, in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 108,
111 e 117 Cost., per omessa pronuncia in relazione ad una delle
questioni poste dal ricorrente dinanzi alla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie, relativa alla composizione
del collegio giudicante, con conseguente "iniquita'" della decisione
per violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato, e violazione dei canoni del giusto processo per la
mancanza di un giudice terzo, autonomo e indipendente, in relazione
agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
cosi' come interpretati dalla Corte di Strasburgo, e dell'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonche' in
relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, facente parte
dei principi generali del nostro ordinamento, che impone l'obbligo di
motivazione di qualunque atto amministrativo.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 9 del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233,
e dello Scambio di note tra Italia e Siria del 30 gennaio 1958 e del
28 maggio 1958, anche in relazione all'art. 10, secondo somma, Cost.,
nella parte in cui prevedono il riconoscimento automatico, in Italia,
del titolo di studio conseguito in uno Stato con il quale il Governo
italiano abbia stipulato un accordo speciale.
Il terzo motivo lamenta nullita' della sentenza o del
procedimento in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 111 e 117
Cost. per ultrapetizione, nella parte in cui - violando il principio
secondo cui il giudice nell'adottare la propria statuizione e'
vincolato al petitum e alla causa petendi - e' stato introdotto il
tema, assente nel provvedimento impugnato, della cittadinanza
italiana del ricorrente, anche con riferimento alle norme di diritto
dell'Unione europea eventualmente applicatili.
4. - In prossimita' dell'udienza il ricorrente ha depositato una
memoria illustrativa.
Con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, la difesa
del dott. Saccal ha osservato che sebbene il mancato esame, da parte
della Commissione centrale, della sollevata eccezione di legittimita'
costituzionale delle norme relative alla composizione di quell'organo
giurisdizionale non integri di per se' un vizio di omessa pronuncia,
tuttavia la questione di legittimita' costituzionale resterebbe
deducibile e rilevabile in cassazione.
Considerato in diritto
1. - Con il primo motivo di ricorso e con la successiva memoria
illustrativa il ricorrente eccepisce l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), anche in
riferimento o in combinato disposto con gli artt. 63, 74 e 76 del
d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 233, sulla
ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), per supposta
violazione degli artt. 108, secondo comma, 111 e 117, primo coma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali.
2. - Ad avviso del Collegio, il dubbio di legittimita'
costituzionale dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946 non
manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.
2.1. - La Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie e' un organo di giurisdizione speciale chiamato ad
esaminare, tra l'altro, i ricorsi avverso i provvedimenti degli
Ordini e Collegi professionali locali in materia - di albo e di
irrogazione di sanzioni disciplinari.
La nomina e la composizione della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie sono disciplinate dall'art. 17 del
d.lgs.C.p.s. n. 233 del 1946.
In base a questa disposizione, la Commissione centrale e'
«nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e
costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un
funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non
inferiore al sesto. Fanno altresi' parte della Commissione: [...] e)
per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra,
un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque
effettivi e tre supplenti».
Questa disposizione ha ricevuto alcune modifiche implicite di
dettaglio.
Per un verso, l'atto di nomina non assume piu' la forma del
decreto del Presidente della Repubblica, ma quello del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Cio' in forza dell'art. 2
della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica), ai sensi del quale «Gli atti amministrativi,
diversi da quelli previsti dall'articolo l, per i quali e' adottata
alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del
decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, a
seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della
normativa vigente di cui sopra. Gli atti amministrativi di cui al
comma l, ove proposti da piu' Ministri, sono emanati nella forma del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
Per l'altro verso, la costituzione (con legge 13 marzo 1958, n.
296) del Ministero della sanita', prima, e la nascita, poi del
Ministero della salute (cfr. artt. 2, numero 13, e 47-bis e ss. del
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e legge 13 novembre 2009, n. 172) non
solo hanno determinato l'intervento di questo Ministero nella fase
della formulazione della proposta di nomina, ma hanno anche
comportato che la scelta di uno dei componenti non ainnene piu' tra i
funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, ma tra i
dirigenti del Ministero della salute.
Di queste modifiche e' specchio e testimonianza il d.P.C.m. 23
maggio 2011, recante la nomina - "sulla proposta del Ministero della
salute e del Ministero della giustizia" - della Commissione centrale
per il quadriennio 2011-2015, della quale fanno parte - oltre ad un
consigliere di Stato in veste di presidente, ad un membro designato
dal Consiglio superiore di sanita' e ad otto sanitari liberi
professionisti (di cui cinque effettivi e tre supplenti) designati
dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali - un
dirigente amministrativo di seconda fascia del Ministero della salute
e un dirigente medico (o, a seconda della categoria interessata,
veterinario o farmacista) di seconda fascia, l'uno e l'altro
designati dal Ministero della salute.
La disciplina, cosi' modificata, e' tuttora vigente e l'organo
continua ad operare in base ad essa. L'art. 15, comma 3-bis, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute), aggiunto dalla legge di conversione 8 novembre
2012, n. 189, ha, infatti, stabilito: «In considerazione delle
funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'art.
17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e' esclusa dal
riordino di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.
183, e continua ad operare, sulla base della normativa di
riferimento, oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal coma 3-ter del
presente articolo. All'allegato l annesso al citato decreto-legge n.
89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del
2012, il numero 29 e' abrogato».
Da ultimo, la Corte costituzionale; con la sentenza n. 193 del
2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art.
17, primo e secondo come, per la mancata previsione della nomina di
membri supplenti della Commissione centrale che consentano la
costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante
diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una
decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
2.2. - Questa Corte ha piu' volte esaminato eccezioni di
legittimita' costituzionale aventi ad oggetto l'art. 17 del
d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946 (e la connessa normativa regolamentare
contenuta nel d.P.R. n. 221 del 1950) per dedotta violazione dei
principi di terzieta' ed indipendenza degli organi giurisdizionali
conseguente alla attribuzione della facolta' di nomina e revoca dei
membri della Commissione stessa al potere esecutivo, e li ha sempre
dichiarati manifestamente infondati (Sez. Un., 18 aprile 1988, n.
3032; Sez. Un. , 5 giugno 1997, n. 11129; Sez. Un., 7 agosto 1998, n.
7753; Sez. III, 5 febbraio 1999, n. 4761; Sez. III, 6 aprile 2001, n.
5141; Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10396; Sez. III, 19 maggio 2003,
n. 7760; Sez. III, 21 maggio 2004, n. 9704; Sez. III, 18 aprile 2006,
n. 8958; Sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4371).
Si e' in particolare osservato:
che il valore dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo
di giurisdizione speciale in questione (istituito prima della
Costituzione e, quindi, sottratto al divieto di istituzione di
giudici speciali di cui all'art. 102 Cost.) non e' automaticamente
vulnerato, dalla nomina dei giudici da parte del potere esecutivo,
dovendosi aver riguardo allo status di essi, che deve essere tale da
escludere una situazione di soggezione nei confronti dell'autorita'
che ha proceduto alla nomina;
che le regole di funzionamento dell'organo evidenziano che,
una volta avvenuta la nomina, non e' rinvenibile un vincolo con
l'autorita' nominante;
che la permanenza nell'ufficio e' congrua (quattro anni);
che il potere disciplinare nei confronti del componenti
professionisti e' esercitato dalla stessa Commissione centrale;
che non e' suscettibile di condurre a diversa conclusione la
disciplina dell'art. 74 del d.P.R. n. 221 del 1950, recante
approvazione del regolamento d'esecuzione del decreto legislativo n.
223 del 1946, il quale prevede, indipendentemente dall'esercizio del
potere disciplinare, la revoca dei componenti professionisti della
Commissione (con lo stesso procedimento per la nomina) «qualora cio'
si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la
dignita' della classe»: cio' in quanto, trattandosi di norma
regolamentare, sprovvista dunque di forza di legge, la stessa e'
estranea allo scrutinio di costituzionalita' da parte del giudice
delle leggi, mentre puo' costituire oggetto di censura di
legittimita' secondo le regole generali.
2.3. - Il Collegio intende rimeditare tale orientamento.
Occorre muovere da una duplice premessa: (a) parte nel
procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi alla Commissione
centrale e' - oltre al procuratore della Repubblica ed all'Ordine
professionale interessato - il Ministero della salute (Sez. Un. , 5
aprile 1991, n. 3556 e n. 3557; Sez. Un., 17 febbraio 1992, n. 1915;
Sez. Un., 3 giugno 1992, n. 6782; Sez. III, 26 ottobre 2000, n.
14138); (b) in base all'art. 17 del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, lo
stesso Ministero della salute, proponente insieme al Ministero della
giustizia la nomina della Commissione centrale, ne designa due
componenti: uno tra i dirigenti amministrativi del Ministero, l'altro
tra gli ispettori generali (oggi tra i dirigenti di seconda fascia,
medici, veterinari o farmacisti).
Siffatta designazione, ad avviso di questo giudice a quo, non
assicura la terzieta' e l'indipendenza dei predetti componenti, sotto
un triplice profilo.
Innanzitutto la designazione governativa e' un atto, non adottato
in esito ad una selezione resa oggettiva da criteri predeterminati o
di efficacia predeterminata, ma discrezionele.
Inoltre, i dirigenti ministeriali nominati componenti della
Commissione centrale, anche durante lo svolgimento delle funzioni
giurisdizionali, continuano a rimanere incardinati e ad espletare le
funzioni istituzionali presso il Ministero della salute, parte del
processo, e quindi rimangono soggetti a tutti i condizionamenti
dovuti alla loro posizione di dipendenza dall'amministrazione stessa,
che ne garantisce lo stato giuridico ed economico. Vero e' che, ai
sensi dell'art. 18 del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, la Commissione
centrale esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri
componenti: questo vale tuttavia non nei confronti di tutti i
componenti, ma soltanto «dei [...] membri professionisti e dei membri
dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali», per cui i
dirigenti ministeriali componenti della Commissione continuano ad
essere sottoposti al potere disciplinare dell'amministrazione di
appartenenza.
Infine, la terzieta' dei membri della Commissione centrale
designati dal Ministero della salute appare compromessa anche dalla
disposizione del quinto comma del citato art. 17 che prevede, al
termine del quadriennio, la possibilita' di riconferma nell'incarico,
secondo il discrezionale apprezzamento del Ministero stesso, posto
che la sola prospettiva del reincarico esclude l'indipendenza di
costoro dall'amministrazione designante (cfr. Corte cost., sentenza
n. 25 del 1976).
2.4. - Questo giudice a quo dubita che l'art. 17 del d.lgs.C.p.S.
n. 233 del 1946, nella parte in cui prevede che della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie fanno parte due
componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente
amministrativo del Ministero ed un dirigente di seconda fascia medico
(o, a seconda dei casi, veterinario o farmacista), possa violare, per
gli anzidetti profili, gli artt. 108, secondo comma, e 111 Cost.
Come ha ricordato la Corte costituzionale, il principio di
terzieta' e di indipendenza del giudice «concerne non solo l'ordine
giudiziario nel suo complesso [...] ma anche i singoli organi,
ordinari [...] o speciali al fine di assicurare che l'attivita'
giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua
intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili
influenze esterne» (sentenza n. 284 del 1986). Tale principio e'
«applicabile ad ogni giudice», anche delle giurisdizioni speciali,
«ed in qualsiasi processo» (sentenza n. 353 del 2002), quindi anche
in quello in esame, dovendo essere comunque «osservata la regola che
il giudice rimanga sempre super partes ed estraneo rispetto agli
interessi oggetto del processo» (sentenza n. 193 del 2014, cit.).
In particolare, «per qualsiasi dipendente in servizio presso una
amministrazione pubblica, che sia parte in senso sostanziale [...] o
che gestisca o concorra a gestire un determinato settore di attivita'
amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie [...] di
indipendenza e terzieta', anche attraverso una nuova e speciale
posizione di stato giuridico [...] quando il medesimo sia chiamato a
funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata
all'amministrazione di provenienza o di codipendenza» (sentenza n.
353 del 2002, cit.).
2.4.1. - Ad avviso di questo Collegio, la norma censurata - non
fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione e alla
presenza di regole di autonomia dei componenti della Commissione
centrale designati dal Ministero della salute - non sembra superare
nemmeno il test di conformita' con la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo - e delle liberta' fondamentali,
resa esecutiva con la legge di autorizzazione - alla ratifica 4
agosto 1955, n. 848, la quale vuole che sia assicurato il diritto di
ogni persona ad un processo equo davanti a un tribunale indipendente
e imparziale costituito per legge: di qui il dubbio del contrasto
anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6,
par. 1, della Convenzione.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, infatti, «in order to determine whether a body can be
considered to be "independent" of the executive it is necessary to
have, regard to the manner of appointment of its members and the
duration of their term of office, the existence of guarantees against
outside pressures and the question whether the body presents an
appearance of independence» (Lauko v. Slovakia, 2 settembre 1998, §
63). D'altra parte, «the appointment of judges by the executive is
permissible, provided the appointees are free from influence or
pressure when carrying out their adjudicatory rose» (Flux - no. 2 -
v. Moldova, 3 luglio 2007, § 27).
2.5. - Il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del
d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946 e' rilevante ai fini della definizione
di questo giudizio.
Infatti, la decisione impugnata con il ricorso per cessazione e'
stata emessa dalla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie con la presenza dei componenti designati dal
Ministero della salute, sicche', qualora la sollevata questione di
costituzionalita' venisse accolta, la decisione stessa dovrebbe
essere cassata per essere stata resa da un organo privo in radice,
per struttura e composizione, dei requisiti di terzieta' ed
indipendenza necessari per l'esercizio della giurisdizione.
3. - Quanto all'oggetto del dubbio di legittimita'
costituzionale, il Collegio ritiene di non potere estendere la
questione di legittimita' costituzionale ad altre norme denunciate
dalla parte ricorrente, ossia: (a) all'art. 63 del d.P.R. n. 221 del
1950, il quale prevede in quali casi i componenti della Commissione
centrale che abbiano la qualita' di presidente o di membro del
Comitato centrale della Federazione nazionale o del Consiglio
dell'Ordine o del Collegio non possono prendere parte alle decisioni
della Commissione stessa; (b) all'art. 74 dello stesso d.P.R., il
quale stabilisce che, indipendentemente dall'esercizio del potere
disciplinare, puo' essere revocata - con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rispettive
Federazioni - la nomina di uno o piu', componenti professionisti
della Commissione, «qualora cio' si' renda necessario per il miglior
funzionamento di essa e per la dignita' della classe»; (c) all'art.
76 del citato d.P.R., in base al quale alla segreteria della
Commissione centrale e' addetto personale in servizio e dipendente
dal Ministero della salute.
Si tratta, infatti, di norme, contenute in un regolamento, di
esecuzione, prive di forza di legge, sulle quali pertanto non puo'
essere invocato un sindacato di legittimita' costituzionale, mancando
uno specifico collegamento di queste (nel senso indicato da Corte
cost., sentenze n. 1104 del 1988, n. 456 del 1994, n. 354 del 2008 e
n. 34 del 2011) con la norma legislativa (cfr. Corte cost., ordinanza
n. 389 del 2004 e sentenza n. 162 del 2008).
4. - Il giudizio deve essere quindi sospeso e gli atti trasmessi
alla Corte costituzionale.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 6, par. 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, resa esecutiva con la legge di autorizzazione
alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse), nei termini di cui in
motivazione;
sospende il presente giudizio;
dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico
ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei
ministri;
dispone, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni; alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II Sezione
civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2014.
Il Presidente: Bucciante