N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 aprile 2015

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria  l'8  aprile
2015 (della Regione Puglia). 
 
Province, Comuni e Citta' metropolitane - Circolare del Ministro  per
  la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per
  gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015, DAR Prot.  1856  del
  29 gennaio 2015, recante "Linee  guida  in  materia  di  attuazione
  delle disposizioni in materia  di  personale  e  di  altri  profili
  connessi al riordino delle funzioni delle province e  delle  citta'
  metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23  dicembre
  2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015)" - Previsione, riguardo  al
  comma 421 dell'art. 1 della legge n.  190/2014,  che  il  personale
  residuo in servizio presso le Province e le Citta' metropolitane e'
  destinato allo  svolgimento  di  specifiche  funzioni  fondamentali
  individuate dalla legge n. 56 del 2014 - Ricorso per  conflitto  di
  attribuzioni proposto dalla Regione Puglia - Denunciata  violazione
  della sfera di  competenza  legislativa  regionale  in  materia  di
  organizzazione  amministrativa  degli   enti   locali   -   Lesione
  dell'autonomia comunale e provinciale - Violazione della  sfera  di
  competenza regionale in  materia  di  organizzazione  degli  uffici
  regionali  e  degli  enti  locali  -  Lesione   dei   principi   di
  sussidiarieta',  adeguatezza  e  differenziazione  -  Lesione   del
  principio di corrispondenza  tra  funzioni  di  Province  e  Citta'
  metropolitane e risorse alle  stesse  assegnate  -  Richiesta  alla
  Corte di dichiarare la non  spettanza  allo  Stato  del  potere  di
  adottare le note  concernenti  il  comma  421,  dalle  parole:  «in
  relazione» alle parole: «area vasta» . 
- Circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015, note al comma 421  della  legge
  n. 190/2014. 
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo  e  quarto,
  118, commi primo e secondo, e 119, comma quarto. 
Province, Comuni e Citta' metropolitane - Circolare del Ministro  per
  la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per
  gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015, DAR Prot.  1856  del
  29 gennaio 2015, recante "Linee  guida  in  materia  di  attuazione
  delle disposizioni in materia  di  personale  e  di  altri  profili
  connessi al riordino delle funzioni delle province e  delle  citta'
  metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23  dicembre
  2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015)" - Elenchi del personale  e
  procedure di mobilita' in relazione alle funzioni - Previsione, con
  riferimento alla legge n. 56/2014, che qualora  la  Regione,  sulla
  base  del  precedente  assetto,  avesse  delegato  alla   Provincia
  l'esercizio di  funzioni  con  connesso  trasferimento  di  risorse
  finanziarie a copertura degli oneri di personale con  contratto  di
  lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la  Provincia,  lo
  stesso personale e' trasferito alla Regione con le relative risorse
  corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti - Ricorso
  per conflitto di  attribuzioni  proposto  dalla  Regione  Puglia  -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di   competenza   legislativa
  regionale in materia di organizzazione amministrativa degli  uffici
  regionali, nonche' della potesta' legislativa  regionale  residuale
  in materia di  ordinamento  degli  enti  locali  -  Violazione  del
  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Lesione del principio di autonomia delle Province  e  delle  Citta'
  metropolitane - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza
  e differenziazione - Lesione del principio  di  corrispondenza  tra
  funzioni di Province e Citta' metropolitane e risorse  alle  stesse
  assegnate - Richiesta alla Corte di  dichiarare  la  non  spettanza
  allo Stato del potere di adottare le note al comma 422 della  legge
  n. 190/2014,  dalle  parole:  «Qualora  la  Regione»  alle  parole:
  «precedenti trasferimenti». 
- Circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015, note al comma 422  della  legge
  n. 190/2014. 
- Costituzione, artt. 97, 114, comma  secondo,  117,  commi  secondo,
  lett. p), terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo. 
Impiego pubblico - Circolare del Ministro per la semplificazione e la
  pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali  e
  le autonomie n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29 gennaio 2015, recante
  "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia
  di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni
  delle province e delle citta' metropolitane. Art. 1, commi da 418 a
  430, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (Legge  di  stabilita'
  2015)" - Ambito soggettivo e disciplina del comma 424  della  legge
  n. 190/2014 - Previsione dell'estensione della disciplina  relativa
  anche agli enti dipendenti dalla Regione - Ricorso per conflitto di
  attribuzioni proposto dalla Regione Puglia - Lesione del  principio
  di ragionevolezza - Denunciata violazione  del  principio  di  buon
  andamento della pubblica amministrazione - Lesione della  sfera  di
  competenza  legislativa  regionale  in  materia  di  organizzazione
  amministrativa degli enti locali  -  Violazione  del  principio  di
  corrispondenza tra funzioni amministrative degli enti  territoriali
  e delle risorse agli stessi assegnate -  Richiesta  alla  Corte  di
  dichiarare la non spettanza allo Stato del potere  di  adottare  le
  note  al  comma  424  dell'art.  1   della   legge   n.   190/2014,
  limitatamente alle parole: «nonche' enti da questa dipendenti». 
- Circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015, note al comma 424  della  legge
  n. 190/2014. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, comma secondo,  117,  commi
  secondo, lett. g) e p), e quarto, e 119, comma quarto. 
Impiego pubblico - Circolare del Ministro per la semplificazione e la
  pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali  e
  le autonomie n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29 gennaio 2015, recante
  "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia
  di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni
  delle province e delle citta' metropolitane. Art. 1, commi da 418 a
  430, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (Legge  di  stabilita'
  2015)" - Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 -  Previsione
  che la percentuale di turn over legata alla facolta' di  assunzioni
  deve essere destinata, in via prioritaria, all'immissione dei ruoli
  dei  vincitori  di  concorso  pubblico  collocati   nelle   proprie
  graduatorie vigenti o approvata al 1° gennaio 2015 e che le risorse
  rimanenti devono essere destinate  ai  processi  di  mobilita'  del
  personale soprannumerario degli enti di area vasta  -  Ricorso  per
  conflitto  di  attribuzioni  proposto  dalla   Regione   Puglia   -
  Denunciata lesione del principio  di  ragionevolezza  -  Violazione
  della sfera di  competenza  legislativa  regionale  in  materia  di
  organizzazione degli uffici e  degli  enti  da  essa  dipendenti  -
  Violazione  del  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione - Lesione del principio di  corrispondenza  tra  le
  funzioni degli enti territoriali e le risorse ad essi  assegnate  -
  Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo  Stato  di
  adottare le note al comma 424 della legge n. 190/2014 dalle parole:
  «la percentuale di turn over» fino alle parole: «area vasta». 
- Circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015, note al comma 424  della  legge
  n. 190/2014. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, comma secondo,  117,  commi
  secondo, lett. p), e quarto, e 119, comma quarto. 
(GU n.17 del 29-4-2015 )
    Ricorso della Regione  Puglia,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore  della  Giunta  regionale  dott.  Nicola  Vendola,   a   cio'
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  576  del  26
marzo 2015, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti
del            Foro            di            Firenze            (pec:
marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it)   ed    elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo  in  Roma,  Via  Antonio
Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto; 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato,
e  per  esso  al  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  e  al  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
autonomie, il potere di adottare la Circolare n.  1/2015,  DAR  Prot.
1856 del  29  gennaio  2015,  recante  «Linee  guida  in  materia  di
attuazione delle disposizioni in materia  di  personale  e  di  altri
profili connessi al riordino delle funzioni delle  province  e  delle
citta' metropolitane. Art. 1, commi da 418  a  430,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190», nelle parti in cui - alle pagg. 9, 13  e  15,
come meglio puntualizzato nella deliberazione di Giunta regionale  di
autorizzazione al presente  giudizio  -  essa  contiene  affermazioni
lesive  delle  attribuzioni  costituzionalmente   riconosciute   alle
Regioni, per violazione degli articoli 3, primo  comma,  97,  secondo
comma, 114, secondo comma, 117,  secondo  comma,  lettere  g)  e  p),
terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119,  quarto
comma, della Costituzione. 
    I. - Premessa. 
    La  Circolare  indicata  in   epigrafe   rappresenta   una   nota
interpretativa ed esplicativa - tra gli altri, per quel che e' qui di
piu' prossimo interesse - dei commi 420, 421, 422,  423,  424  e  427
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, gia' impugnati dalla Regione
Puglia nella sede del  giudizio  in  via  principale  (Reg.  Ric.  n.
38/2015), e concernenti  la  imposizione  di  puntuali  e  penetranti
limiti di spesa alle Province (comma 420), la consistente contrazione
della dotazione organica di Province e  Citta'  metropolitane  (comma
421)  e  i  processi   di   assorbimento   del   relativo   personale
soprannumerario in altre amministrazioni, in particolare regionali  e
locali (commi 422, 423, 424 e 427). 
    In alcune parti la Circolare  de  qua  si  limita  a  riproporre,
parafrasandolo e offrendone chiarimenti,  il  contenuto  delle  sopra
citate  disposizioni  legislative,  mentre   in   altre   si   spinge
decisamente oltre, contenendo affermazioni non riconducibili in alcun
modo ai precetti desumibili da queste ultime. 
    II. - Sull'ammissibilita' del presente conflitto. 
    II.1. - Come e' noto, nella sede del  conflitto  di  attribuzione
davanti a questa Ecc.ma Corte non possono essere invocati profili  di
vulnerazione delle competenze regionali che si atteggino  quali  mere
esecuzioni/applicazioni, prive di autonoma attitudine  lesiva,  delle
lesioni gia' prodottesi per effetto della le e della quale l'atto  in
esame rappresenti  l'attuazione.  Nella  presente  sede,  dunque,  la
Regione   Puglia   intende   proporre   a   questo   Ecc.mo   Giudice
costituzionale soltanto censure concernenti quelle parti della  sopra
citata  Circolare  che  si  configurano  quale  novum  rispetto  alle
disposizioni legislative di cui costituiscono attuazione,  ovviamente
nella misura in cui, limitatamente a tale novum, esse sono  in  grado
di determinare una  lesione  della  sfera  competenziale  di  livello
costituzionale  della  Regione  ulteriore  rispetto  a  quella   gia'
prodottasi per effetto delle disposizioni legislative, anche  se  per
ipotesi  dipendenti   dalla   violazione   dei   medesimi   parametri
costituzionali. 
    II.2. - In  particolare  sulla  impugnabilita',  nella  sede  del
giudizio per conflitto di attribuzione, di atti aventi la  natura  di
circolari, la giurisprudenza costituzionale e'  ormai  orientata,  da
molto tempo, in senso positivo, tutte le volte che essi «consista(no)
in una chiara manifestazione di volonta' in  ordine  all'affermazione
della propria competenza» (ex plurimis, cfr. sentt. nn. 120 del 1979,
123 del 1980, 187 del 1984).  Come  si  vedra',  dalla  Circolare  n.
1/2015 risulta in modo del  tutto  chiaro  ed  inequivoco,  sia  pure
implicitamente, la manifestazione di volonta'  di  parte  statale  in
ordine all'affermazione della propria competenza ad adottare precetti
violativi delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, in  quanto
contrastanti  con  norme  costituzionali  poste  a   presidio   delle
competenze di queste ultime. Da qui, dunque, la sicura ammissibilita'
del presente conflitto. 
    II.3.  -  Si  noti,  inoltre,  che  la  Circolare   de   qua   e'
espressamente indirizzata a tutte «le  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», ossia (per quel
che qui interessa) a «tutte le amministrazioni dello Stato»,  nonche'
alle amministrazioni degli enti territoriali. Risulta dunque  chiaro,
alla luce dell'art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 190 del 2014 -
i  quali  rinviano  alle  procedure  e  agli  «Osservatori»  di   cui
all'accordo stipulato ex art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014
- che si tratta di affermazioni rivolte ad un complesso articolato di
amministrazioni alla cui attivita' e'  demandata  l'attuazione  della
disciplina posta dai commi 421 ss. dell'art. 1 della legge n. 190 del
2014. 
    Piu' nello specifico, al  riguardo  e'  possibile  notare  quanto
segue. In base all'art. 1, comma 91, della  legge  n.  56  del  2014,
«entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  lo
Stato e le regioni individuano in  modo  puntuale,  mediante  accordo
sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui  al  comma  89
oggetto del riordino e le relative competenze». In attuazione di tale
previsione e' stato stipulato un accordo in Conferenza  unificata  in
data 11 settembre 2014 (Rep. atti  n.  106/CU).  L'art.  13  di  tale
accordo prevede  che,  «al  fine  di  assicurare  (..)  la  opportuna
uniformita' di orientamenti (..) nel processo di riordino di  cui  al
presente Accordo», venga istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri-Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,  un
«Osservatorio  nazionale  presieduto  dal  Ministro  per  gli  Affari
regionali e le autonomie  e  composto  dal  Sottosegretario  per  gli
Affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro dell'interno, al Ministro della semplificazione
e della Pubblica amministrazione,  dal  Presidente  della  Conferenza
delle Regioni, dal Presidente dell'Anci e dal Presidente dell'UPI,  o
loro delegati». 
    Lo stesso articolo attribuisce all'Osservatorio nazionale compiti
di «impulso», «raccordo» e «monitoraggio», nonche' di «presidio delle
attivita' delle amministrazioni statali e  regionali»,  in  relazione
all'attuazione del processo di riordino,  in  costante  coordinamento
con gli Osservatori regionali che - sempre ai sensi del medesimo art.
13 - devono essere istituiti presso ciascuna Regione. 
    Come risulta agevole comprendere solo  che  si  consideri  quanto
appena richiamato, tra i  destinatari  della  Circolare  che  qui  si
contesta, sono  ricompresi,  a  fianco  delle  amministrazioni  delle
autonomie territoriali, organi dell'amministrazione statale a cui gli
atti sopra richiamati affidano precisi compiti di vigilanza,  impulso
e orientamento delle attivita' delle prime. Cio' rende palese che  il
fine  della  Circolare  e'  sia   quello   di   guidare   l'attivita'
interpretativa della legge da parte degli enti territoriali  chiamati
ad attuarla, sia quello di  influire  sul  modo  in  cui  gli  organi
dell'amministrazione statale  svolgeranno  i  compiti  di  vigilanza,
impulso e orientamento delle amministrazioni territoriali. 
    Da qui una ulteriore ragione nel  senso  dell'ammissibilita'  del
conflitto. Come infatti risulta illustrato  esemplarmente  da  questa
Ecc.ma Corte nella sent. n. 245 del 1996, le circolari interpretative
possono essere oggetto di impugnativa con lo strumento del  conflitto
di attribuzioni tra Stato e Regioni, non solo in  quanto  contenenti,
come  ricordato  piu'  sopra,  la  manifestazione  inequivoca   della
volonta' dello Stato circa un assetto competenziale sfavorevole  alla
Regione, ma anche - a piu' forte ragione -  tutte  le  volte  che  la
circolare sia «diretta agli organi centrali e periferici  preposti  a
curare che le regioni si attengano a quanto nella  stessa  disposto».
Il che, come si e' visto,  e'  precisamente  quel  che  accade  nella
presente circostanza. 
    III. - La lesione delle attribuzioni regionali. 
    Alla stregua dei sopracitati criteri, la Regione Puglia,  con  la
deliberazione di Giunta regionale indicata in epigrafe,  ha  ritenuto
che  la  Circolare  n.  1/2015   adottata   dal   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per  gli
affari regionali e le autonomie (DAR Prot. 1856  del  29.1.2015)  sia
lesiva delle attribuzioni costituzionali  spettanti  alla  Regione  e
percio' meritevole di impugnazione nella sede del conflitto davanti a
questa Ecc.ma Corte nelle parti e per i profili  che  di  seguito  si
espongono. 
    III.1. - Illegittimita' costituzionale in parte  qua  delle  note
concernenti il comma 421 (pag. 9), dalle parole «in  relazione»  alle
parole  «area  vasta»,  per  violazione  degli  articoli  117,  commi
secondo, lett. p), terzo e quarto, 118, primo e secondo comma, e 119,
quarto comma, cost. non spettanza allo stato del potere  di  adottare
le menzionate note sul comma 421. 
    III.1.1. - Premessa. 
    Nel  paragrafo  intitolato  «Finalita'  e   ambito   soggettivo»,
relativo al comma 421 della legge n. 190 del 2014 (pag. 9), si  legge
quanto segue: «In relazione ai processi di  riordino  delle  funzioni
delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile  2014,  n.
56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle  citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto  ordinario  al
fabbisogno connesso con lo svolgimento  delle  funzioni  fondamentali
attribuite  dalla  predetta  legge  56/2014».  Cio'  in  quanto   «le
percentuali  di  riduzione  sono  tarate  (..)   in   ragione   della
consistenza delle funzioni  fondamentali  rispettivamente  attribuite
agli enti di area vasta». 
    Il menzionato comma 421 cosi'  dispone:  «La  dotazione  organica
delle citta' metropolitane e delle province delle regioni  a  statuto
ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, in misura pari  alla  spesa  del  personale  di
ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7  aprile  2014,  n.
56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle  funzioni  attribuite
ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura
pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per  le
province, con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
stranieri, di cui all'articolo 1, comma  3,  secondo  periodo,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i predetti  enti  possono  deliberare
una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma  420
del presente articolo. Per le unita' soprannumerarie  si  applica  la
disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo». 
    La disposizione in questione prevede  una  consistente  riduzione
della pianta organica delle Citta' metropolitane  e  delle  Province,
pari addirittura al 30% per  le  prime  e  al  50%  per  le  seconde,
rispetto all'ammontare della spesa per il  personale  di  ruolo  alla
data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. La riduzione e'
inoltre prevista nel 30% per le Province con  territorio  interamente
montano e confinanti con paesi stranieri. 
    Il novum delle citate  affermazioni  della  Circolare  n.  1/2015
rispetto alla previsione legislativa di cui rappresentano  attuazione
e' evidente: come si e' visto, nel comma 421 della legge n.  190  del
2014 non si poneva alcun precetto circa la destinazione  del  residuo
personale delle Province e delle Citta'  metropolitane  a  specifiche
funzioni tra quelle di cui questi enti saranno  destinati  ad  essere
titolari a seguito del processo di riordino innescato  dai  commi  89
ss. dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014. Le censure proposte dalla
Regione Puglia nei confronti di quella disposizione  legislativa  con
il ricorso n.  38/2015,  infatti,  si  imperniavano,  oltre  che  sul
difetto del titolo competenziale statale, soltanto sulla  circostanza
secondo la quale la definizione della dotazione organica  degli  enti
di area vasta non teneva in alcun conto l'effettiva consistenza e  le
specifiche caratteristiche  delle  funzioni  che  tali  enti  saranno
chiamati a svolgere a seguito del citato processo di  riordino  delle
funzioni. 
    Le proposizioni  sopra  citate,  reperibili  nella  Circolare  n.
1/2015, approfondiscono gravemente  la  richiamata  lesione,  poiche'
affermano il principio della necessaria ed esclusiva destinazione del
personale destinato a rimanere in servizio presso Province  e  Citta'
metropolitane allo svolgimento alle specifiche funzioni  fondamentali
individuate dalla legge n. 56 del 2014. Oltre a non  tener  in  alcun
conto  le  funzioni  che,  nell'esercizio  della  propria  competenza
legislativa, le Regioni riterranno di attribuire agli  enti  di  area
vasta - profilo, come si e' visto, gia' presente nel comma 421 - esse
sono dunque volte all'affermazione di un principio in base  al  quale
tali enti dovranno necessariamente preporre  allo  svolgimento  delle
sole funzioni fondamentali individuate dalla legge statale il proprio
personale in servizio che non potrebbe dunque essere  destinato  allo
svolgimento delle ulteriori funzioni attribuite dalla legge regionale
nell'ambito del processo di riordino attivato dalla legge n.  56  del
2014. 
    Tali affermazioni risultano gravemente lesive delle  attribuzioni
costituzionalmente garantite alle Regioni per le seguenti ragioni. 
    III.1.2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.  p),  e
quarto comma, Cost. 
    Il primo contrasto con disposizioni costituzionali che  si  rende
palese in relazione al richiamato passaggio della Circolare in  esame
e' quello concernente la lesione della competenza  legislativa  della
Regione in  materia  di  «organizzazione  amministrativa  degli  enti
locali». Nel diritto costituzionale vigente la competenza generale  e
residuale a disciplinare l'ordinamento degli enti  locali  (e  dunque
anche la "organizzazione amministrativa degli enti locali",  in  esso
ricompresa), pertiene infatti alla legge regionale, mentre  lo  Stato
puo' intervenire soltanto per disciplinare le funzioni  fondamentali,
la legislazione elettorale, e gli organi di  governo  dei  soli  enti
locali costituzionalmente necessari, ovverosia  Comuni,  Province,  e
Citta' metropolitane. Cio' risulta chiaramente dal combinato disposto
della c.d. "clausola di residualita'" di  cui  all'art.  117,  quarto
comma, Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., nonche'
dall'abrogazione    esplicitamente    disposta    dal     legislatore
costituzionale del 2001 dell'art. 128 Cost., il quale attribuiva alla
legge della Repubblica la competenza a definire il contesto normativo
nel  quale  era  chiamata  a   svolgersi   l'autonomia   comunale   e
provinciale. La giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, del resto,  ha
ormai da tempo accolto tale prospettiva. In  generale,  e'  possibile
richiamare, a titolo di esempio, le sentt. nn. 244 e  456  del  2005,
397 del 2006, e 237 del 2009. Piu'  specificamente  in  relazione  al
"subsettore" della "organizzazione degli  uffici  regionali  e  degli
enti locali", si vedano invece nel senso accennato le sentt.  n.  326
del 2008 (par. 8 del Considerato in diritto) e n. 173 del 2012 (part.
il par. 12 del Considerato in diritto). 
    Le sopra  richiamate  affermazioni  della  Circolare  n.  1/2015,
viceversa,   pretendono    di    affermare    precetti    concernenti
specificamente tale ambito, ed  in  particolare  il  gia'  menzionato
principio della necessaria  destinazione  del  personale  residuo  di
Province  e  Citta'  metropolitane  all'esclusivo  svolgimento  delle
funzioni fondamentali individuate dal legislatore statale. Da qui  la
loro palese  incostituzionalita'  e  la  lesione  delle  attribuzioni
regionali che in questa sede si lamenta. 
    III.1.3. - Violazione degli articoli 117, terzo e  quarto  comma,
118, secondo comma, e 119, quarto comma, Cost. 
    Il  "principio  di  necessaria  ed  esclusiva  destinazione   del
personale residuo di  Province  e  Citta'  metropolitane",  affermato
dalla Circolare n. 1/2015, determina  una  lesione  della  competenza
legislativa regionale anche da un ulteriore punto di vista. 
    Come e' noto, in base all'art. 118, terzo comma, Cost., la  legge
regionale  e'  chiamata  a  distribuire  le  funzioni  amministrative
ricadenti negli ambiti materiali di propria competenza. E' del  tutto
evidente che la legge regionale non potra'  pienamente  esplicare  la
propria discrezionalita', nell'allocazione delle funzioni, poiche' si
trovera' fortemente coartata dalla circostanza secondo  la  quale  le
Province  e  le  Citta'  metropolitane,  in  base  al  principio   di
necessaria ed esclusiva destinazione del personale residuo alle  sole
funzioni  fondamentali  stabilite  dalla  legge  dello   Stato,   non
disporranno  di  personale  da  assegnare  all'esercizio  di   quelle
funzioni che, eventualmente, la legge regionale  ritenesse  di  voler
loro attribuire.  Quanto  appena  osservato  rende  palese  anche  la
violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost.,  e  del  principio  di
corrispondenza tra funzioni e risorse che quest'ultimo pone. In  base
a tale disposizione costituzionale,  infatti,  le  risorse  derivanti
dalle fonti di cui ai primi tre commi della  medesima  devono  essere
sufficienti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni che agli enti
territoriali  spettano  in  base  ai  principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, cosi' come  attuati  dal  legislatore
competente per materia. Il principio di necessaria  destinazione  del
personale  residuo  degli  enti   di   area   vasta   alle   funzioni
fondamentali, invece, impone la  preposizione  dell'intera  dotazione
organica di Province e Citta' metropolitane ad una sola  parte  delle
funzioni amministrative che tali enti saranno chiamati ad esercitare. 
    Per l'esercizio delle restanti funzioni - attribuite a tali  enti
dalla legge regionale  nelle  materie  di  propria  competenza  -  in
conseguenza, non vi sarebbe alcuna risorse di personale:  da  qui  la
evidente, e grave, violazione del  principio  di  corrispondenza  tra
funzioni e risorse. La  violazione  di  tale  principio,  infine,  si
traduce senz'altro in una lesione delle attribuzioni regionali  nella
misura in cui l'inesistenza di risorse di personale da assegnare allo
svolgimento  di  funzioni  nelle  materie  di  competenza   regionale
impedirebbe il pieno dispiegarsi della  discrezionalita'  legislativa
regionale nella distribuzione delle funzioni amministrative. 
    III.1.4. - Violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. 
    Risultano gravemente violati dall'affermazione della Circolare n.
1/2015  qui  in  discussione  anche  i  principi  di  sussidiarieta',
adeguatezza e differenziazione, di cui all'art. 118 Cost. 
    I precetti posti dall'art. 118,  infatti,  risultano  lesi  dalla
circostanza secondo la quale il riordino delle funzioni operato dalla
legge regionale si trovera' a non poter farsi guidare da tali  norme,
poiche' non sara' possibile attribuire agli enti  di  area  vasta  le
funzioni che ai medesimi dovrebbero  spettare  in  base  ai  principi
menzionati, a causa della impossibilita' in  cui  si  troverebbero  -
applicando  il  citato  principio  di  necessaria  destinazione   del
personale residuo alle sole funzioni fondamentali  individuate  dallo
Stato - di preporre unita' di personale  allo  svolgimento  di  dette
funzioni. 
    L'affermazione  del  principio   di   necessaria   ed   esclusiva
destinazione  del  personale  residuo  alle   funzioni   fondamentali
stabilite dalla legge  dello  Stato,  dunque,  lede  le  attribuzioni
regionali nella misura in  cui  impedisce  alla  legge  regionale  di
attuare i principi di sussidiarieta', differenziazione e  adeguatezza
nella distribuzione delle funzioni amministrative  nelle  materie  di
propria  competenza.  Cio',  in  particolare,  lede  le  attribuzioni
regionali nella misura in cui "costringe" la Regione ad allocare a se
stessa  e,  dunque,   ad   esercitare   in   proprio   una   funzione
amministrativa al cui svolgimento i Comuni siano inadeguati, poiche',
a causa  del  principio  affermato  dalla  Circolare  n.  1/2015,  le
Province e le Citta' metropolitane non  disporrebbero  del  personale
necessario al loro svolgimento. 
    III.2. - Illegittimita' costituzionale in parte  qua  delle  note
concernenti il comma 422 (pag. 13), dalle parole «qualora la regione»
alle parole «precedenti trasferimenti», per violazione degli articoli
97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett.  p),
terzo, quarto  e  sesto,  118,  primo  e  secondo  comma,  cost.  non
spettanza allo stato del potere di adottare le  menzionate  note  sul
comma 422. 
    III.2.1. - Premessa 
    Nel paragrafo dal titolo «Elenchi del personale  e  procedure  di
mobilita'  in  relazione  alle  funzioni»,  relativo  al  comma   422
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (pag. 13),  la  Circolare  n.
1/2015 afferma, riferendosi alla legge n. 56 del 2014, che,  «qualora
la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse  delegato  alla
provincia l'esercizio  di  funzioni  con  connesso  trasferimento  di
risorse finanziarie (..) a copertura degli  oneri  di  personale  con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato  e/o  determinato  con  la
provincia,  lo  stesso  personale  e'  trasferito  alla  Regione  con
relative  risorse   corrispondenti   all'ammontare   dei   precedenti
trasferimenti». 
    Il citato comma 422 prevede che venga individuato «entro  novanta
giorni» dalla data  di  entrata  in  vigore  della  stessa  legge  di
stabilita' per il 2015,  e  «secondo  modalita'  e  criteri  definiti
nell'ambito delle procedure e degli osservatori  di  cui  all'accordo
previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge  7  aprile  2014,  n.
56», il personale destinato a rimanere assegnato alle Province e alle
Citta' metropolitane, nonche' quello destinato invece alle  procedure
di mobilita', in base ai commi 422 e ss. dell'art. 1 della  legge  n.
190 del  2014.  Gli  specifici  profili  di  incostituzionalita'  che
caratterizzano questa previsione legislativa sono gia' stati  esposti
dall'odierna ricorrente nel ricorso presentato in via principale  (n.
38/2015) nei confronti di alcune disposizioni contenuta nella  citata
legge n. 190 del 2014. 
    Il novum delle affermazioni della  Circolare  n.  1/2015  che  in
questa sede si contestano rispetto alla previsione legislativa di cui
rappresentano attuazione e'  rappresentato  dal  richiamo,  in  parte
implicito e in parte  esplicito,  a  due  differenti  (ma  correlati)
precetti che dovrebbero essere seguiti nel processo di riordino delle
funzioni amministrative  provinciali  e  nel  correlato  processo  di
ricollocazione  del  personale  soprannumerario  per  effetto   della
riduzione della dotazione organica. Si tratta, in particolare: 
        a) del principio, evidentemente presupposto dall'affermazione
sopra riportata, secondo il quale la Regione dovrebbe riallocare a se
stessa le funzioni esercitate fino ad oggi dalle Province sulla  base
di una delega regionale; 
        b) del principio secondo il quale la Regione sarebbe tenuta a
riassorbire non genericamente una quota del  personale  in  mobilita'
corrispondente al fabbisogno per l'esercizio di  dette  funzioni,  ma
specificamente le singole unita' di  personale  che  in  concreto  le
esercitavano. Tali affermazioni  risultano  gravemente  lesive  delle
attribuzioni  costituzionalmente  garantite  alle  Regioni   per   le
seguenti ragioni. III.2.2. - Violazione degli articoli  117,  secondo
comma, lett. p), terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. Il
primo profilo  sul  quale  e'  necessario  concentrarsi  riguarda  la
lesione della competenza legislativa regionale.  Tramite  i  passaggi
della  Circolare  n.  1/2015  sopra  richiamati,  infatti,  lo  Stato
manifesta una volonta' inequivoca circa l'affermazione della  propria
competenza  legislativa  in  ambiti  chiaramente  e   pianamente   di
competenza regionale. 
    L'affermazione sopra riportata sub a), infatti, nella  misura  in
cui riguarda funzioni ricadenti  in  materie  diverse  da  quelle  di
competenza esclusiva statale, incide sull'allocazione delle  funzioni
amministrative nelle materie regionali, affidata, come e' noto,  alla
competenza legislativa regionale in base  agli  artt.  117,  terzo  e
quarto comma,  e  118,  secondo  comma,  Cost.  L'affermazione  sopra
riportata  sub  b),   invece,   incide   gravemente   sulla   materia
dell'organizzazione amministrativa  regionale,  affidata  -  come  e'
altrettanto  noto  -  alla  competenza  della  legge  regionale   dal
combinato disposto dei commi secondo, lett. p), e  quarto,  dell'art.
117 Cost. In tal senso, del resto, la giurisprudenza di questa Ecc.ma
Corte  e'  ormai  consolidata.  Risulta  infatti  chiaramente  da  un
orientamento ormai pacifico che lo Stato, a seguito della entrata  in
vigore della legge cost. n. 3 del  2001,  ha  perso  a  favore  della
potesta' legislativa residuale regionale la  competenza  generale  in
materia di «ordinamento degli  enti  locali»,  per  le  ragioni  gia'
sinteticamente illustrate piu' sopra  (cfr.,  al  riguardo,  le  gia'
menzionate sentt. nn. 244 e 456 del 2005, 397 del  2006,  e  237  del
2009). In questa sede, tuttavia, rilevano piu' specificamente  quelle
decisioni che hanno chiarito, al di la' di ogni possibile dubbio, che
all'interno di tale ambito devono ritenersi senz'altro  ricompresi  i
"subsettori" della organizzazione (sentt. nn. 233 del 2006 e 219  del
2013) e del funzionamento degli uffici regionali (sent.  n.  229  del
2013).   In   tale   quadro,   consente   di    apprezzare    appieno
l'incostituzionalita' delle contestate affermazioni  della  Circolare
n. 1/2015, e la conseguente  lesione  delle  attribuzioni  regionali,
soprattutto la sent n. n. 95 del 2008, secondo la quale le «modalita'
di accesso  al  lavoro  pubblico  regionale»  devono  necessariamente
essere ricondotte «alla  materia  dell'organizzazione  amministrativa
delle Regioni e degli enti pubblici  regionali»,  e  in  quanto  tali
«rientra(no) nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art.
117, quarto comma,  della  Costituzione».  Nello  stesso  senso,  del
resto, si era espressa con altrettanta chiarezza la sent. n. 380  del
2004. 
    In  sintesi,  le  sopra   richiamate   affermazioni   ledono   le
attribuzioni regionali nella misura in cui pretendono di  rivendicare
allo  Stato  una  competenza  in  materie  affidate  alla  competenza
legislativa regionale, concorrente o residuale, a seconda dei casi. 
    III.2.3. - Violazione degli articoli 97, 114, secondo comma, 117,
sesto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    L'affermazione della Circolare n. 1/2015 sopra riportata sub  b),
inoltre,  non  puo'  non  essere  ritenuta  gravemente  lesiva  della
potesta' di autorganizzazione della Regione, determinando  quindi  la
possibilita' di un conseguente pregiudizio sul  corretto  dispiegarsi
dell'autonomia amministrativa che la Costituzione le riconosce. 
    L'obbligo  di   riassorbire,   tra   le   unita'   di   personale
soprannumerarie  degli  enti  di  area  vasta,  proprio  quelle   che
svolgevano  le  funzioni  esercitate  dalla   Provincia   su   delega
regionale, e non altre, rappresenta infatti una indebita ingerenza in
un ambito di autonomia costituzionalmente garantito alla Regione, per
effetto degli art. 114, secondo comma,  e  117,  sesto  comma,  Cost.
Nell'esercizio della propria  autonomia  organizzativa,  infatti,  la
Regione potrebbe  ritenere  la  dotazione  organica  di  cui  dispone
pienamente adeguata, dal punto di vista qualitativo, allo svolgimento
delle "nuove" funzioni,  e  preferire  l'assorbimento  di  unita'  di
personale aventi differenti specializzazioni professionali. Cio', per
ovvie ragioni, e'  dunque  potenzialmente  in  grado  di  determinare
effetti  pregiudizievoli  sul  corretto  esercizio   delle   funzioni
amministrative che l'amministrazione regionale e' tenuta  a  svolgere
in base ai principi di sussidiarieta' ed adeguatezza. 
    Quanto appena detto, infine, determina anche la lesione dell'art.
97, secondo comma, Cost.,  del  principio  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione  in  esso  contenuto,  e  del  principio  di
adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni di cui all'art. 119,
quarto comma, Cost., poiche' - come e' del tutto evidente -  si  pone
in controtendenza rispetto alla  necessita'  che  i  pubblici  uffici
della Regione  siano  organizzati  in  modo  coerente  rispetto  alle
funzioni che essi sono concretamente chiamati a svolgere. Dinanzi  al
bisogno di  specifiche  professionalita'  per  lo  svolgimento  delle
funzioni assegnate, infatti, le Regioni  non  potranno  ricercare  le
professionalita' adeguate tra  i  soprannumerari,  dovendo  viceversa
necessariamente  gravare  i  propri  ruoli  con  personale  che,   in
concreto,  potrebbe  essere  per  nulla  adatto,  per  competenze   e
professionalita', alle reali necessita' dell'ente. 
    E' appena il caso di evidenziare, peraltro, che  la  possibilita'
di  invocare  in  questa  sede  la   violazione   di   un   parametro
extracompetenziale - quale quello del principio  del  buon  andamento
dell'amministrazione - dipende dalla sua stretta  connessione  con  i
parametri competenziali invocati e - in sintesi - con la  circostanza
secondo la quale nella sede del conflitto intersoggettivo la  Regione
rivendica la tutela della propria posizione giuridica  di  vantaggio,
di livello costituzionale, ad organizzare i  propri  uffici  in  modo
tale che possa essere  garantito  il  buon  andamento  della  propria
attivita' amministrativa. Si tratta dunque di un vero e proprio "caso
paradigmatico"  di  ridondanza  della  violazione  di  un   parametro
extra-competenziale in una lesione delle attribuzioni  costituzionali
regionali (cfr. sul punto la sent. n. 9 del 2013). 
    III.2.4. - Violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e
118, primo comma, Cost. 
    L'affermazione sub a), evidentemente presupposta dal passo  della
Circolare  n.  1/2015  piu'  sopra  riportato,  lede  gravemente   la
competenza di cui la legge regionale dispone  nell'allocazione  delle
funzioni amministrative in ambiti differenti da quelli affidati  alla
competenza  legislativa  statale,   poiche'   impone   l'obbligatoria
riallocazione al livello regionale di funzioni fino  ad  oggi  svolte
dalle Province, anche se sulla base di una delega a suo tempo operata
dalla  Regione.  Viceversa,  ben   potrebbe   la   legge   regionale,
nell'esercizio della propria discrezionalita'  e  in  attuazione  dei
principi di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art.  118  Cost.,
ritenere di dover confermare l'esercizio di dette funzioni  da  parte
degli enti di area vasta, attribuendole loro in titolarita'. 
    Che cio' rappresenti una eventualita' ben concreta, del resto, e'
provato dal fatto che se fino ad oggi le funzioni in  questione  sono
state svolte dalle Province, sia pure per mezzo dello strumento della
delega, evidentemente l'ipotesi di continuare a ritenere  il  livello
di area vasta tutt'ora adeguato  allo  svolgimento  delle  stesse  si
configura  come  altamente  plausibile.  Le  menzionate  affermazioni
contenute nella pag.  13  della  Circolare,  dunque,  sono  volte  ad
impedire alla discrezionalita' legislativa regionale di  determinarsi
in una direzione che, con grande probabilita', deve  essere  ritenuta
fortemente  coerente  con  le  norme  costituzionali  che  presiedono
all'allocazione delle funzioni amministrative in base  all'art.  118,
primo comma, Cost. 
    III.3. - Illegittimita' costituzionale in parte  qua  delle  note
concernenti  il  comma  424  (pag.  15),  limitatamente  alle  parole
«nonche' enti da questa dipendenti», per violazione degli articoli 3,
primo comma, 97, secondo comma, 117, commi secondo, lett. g) e p),  e
quarto, 119, quarto comma, cost. Non spettanza allo stato del  potere
di adottare le menzionate note sul comma 424. 
    III.3.1. - Premessa. 
    Tra le note concernenti il comma 424 dell'art. 1 della  legge  n.
190 del  2014,  nel  paragrafo  della  Circolare  intitolato  «Ambito
soggettivo e disciplina  del  comma  424»  (pag.  15),  e'  possibile
leggere che, tra le strutture vincolate al  regime  delle  assunzioni
dettato da tale disposizione, dovrebbero ritenersi ricomprese  quelle
«di  tutta  l'amministrazione  regionale,  nonche'  enti  da   queste
dipendenti». 
    Il primo periodo del citato comma 424 prevede che «le  regioni  e
gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le  risorse  per
le assunzioni a  tempo  indeterminato,  nelle  percentuali  stabilite
dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli  dei  vincitori  di
concorso pubblico  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e  alla
ricollocazione  nei  propri  ruoli   delle   unita'   soprannumerarie
destinatarie dei processi di mobilita'». Il secondo periodo,  invece,
impone alle Regioni ed agli enti locali di destinare  «esclusivamente
per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' (..) la
restante percentuale della  spesa  relativa  al  personale  di  ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione  del
personale soprannumerario». A cio' si  aggiunge  che,  nonostante  il
citato obbligo, restano «fermi» i «vincoli del  patto  di  stabilita'
interno e la sostenibilita' finanziaria  e  di  bilancio  dell'ente».
Infine,  in  base  al  comma  424,  «le  assunzioni   effettuate   in
violazione» del medesimo «sono nulle». Ebbene, non vi e' chi non veda
come  l'affermazione  secondo  la  quale   l'ambito   soggettivo   di
applicazione  dei  precetti  appena  richiamati  dovrebbe   ritenersi
comprensivo anche degli "enti  dipendenti  dalla  Regione"  e'  senza
dubbio un quid novi rispetto alla previsione contenuta nel comma 424,
la quale invece - come appena evidenziato -  si  limita  a  riferirsi
alle sole amministrazioni degli enti-Regioni  (oltre  che  agli  enti
locale). 
    Tale affermazione risulta gravemente  lesiva  delle  attribuzioni
costituzionalmente garantite alle Regioni per le seguenti ragioni. 
    III.3.2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere p)  e
g), e quarto comma, Cost. 
    Lo  Stato  difetta  di   qualunque   titolo   competenziale   per
disciplinare il personale degli enti locali, delle Regioni,  e  degli
enti regionali, nonche' le rispettive procedure  di  mobilita'.  Puo'
infatti intervenire soltanto in relazione alle funzioni fondamentali,
agli organi di governo e alla legislazione  elettorale  di  Province,
Comuni    e    Citta'    metropolitane,    nonche'    in    relazione
all'organizzazione  degli  enti  pubblici  nazionali.  E'  del  tutto
evidente,  invece,  che  il  passaggio  sopra  richiamato  manifesta,
implicitamente ma chiaramente, la volonta' di affermare la competenza
statale anche in ordine a profili ulteriori e differenti  rispetto  a
quelli appena evocati. 
    Merita  in  questa  sede  di  essere  nuovamente  richiamata   la
consolidata giurisprudenza costituzionale, gia'  citata  piu'  sopra,
(parr. III.1.2 e III.2.2), secondo la quale lo Stato ha ormai perduto
la competenza legislativa generale in tema di "ordinamento degli enti
locali", ormai di competenza regionale, ed in particolare meritano di
essere nuovamente ricordate quelle decisioni che hanno affermato  che
il settore dell'accesso al lavoro pubblico  regionale  non  puo'  che
ritenersi ricompreso in tale ambito (sentt. nn. 380 del 2004 e 95 del
2008), con conseguente assenza  di  qualunque  titolo  di  intervento
legislativo dello Stato al riguardo.  Dalla  carenza  assoluta  della
competenza statale in relazione alla materia de qua deriva dunque  la
violazione  dell'attribuzione  costituzionale  della  Regione  e   la
portata lesiva dell'affermazione contenuta nella  Circolare  rispetto
alla competenza legislativa regionale sul tema. 
    III.3.3. - Violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost., nonche'
degli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. 
    III.3.3.1. - Le censure proposte avverso  l'art.  1,  comma  424,
della legge n. 190 del 2014, denunciate dalla  Regione  Puglia  nella
sede del giudizio in via principale (Ric. n. 38/2015). Un  importante
effetto lesivo del comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014,
fortemente afflittivo per  l'autonomia  costituzionalmente  garantita
agli enti territoriali, e gia' denunciato dal ricorso proposto  dalla
Regione Puglia in via principale e' quello del vincolo, a  carico  di
questi  ultimi,  di  realizzare  assunzioni  a  tempo   indeterminato
solamente attingendo alle graduatorie vigenti o approvate  alla  data
di entrata in vigore della stessa legge di stabilita'  per  il  2015,
ovvero al personale delle Citta' metropolitane e delle Province messo
in mobilita', risultando in  tal  modo  impossibile  ai  citati  enti
territoriali bandire concorsi pubblici per la copertura di specifiche
professionalita'  che   si   rendessero   necessarie   in   relazione
all'esercizio delle funzioni loro attribuite. 
    Come gia' denunciato nel ricorso proposto in via principale, cio'
determina  una  grave  violazione  del  principio  di  corrispondenza
qualitativa tra risorse e funzioni amministrative  di  pertinenza  di
ciascun ente territoriale, poiche' dinanzi al bisogno  di  specifiche
professionalita' per lo svolgimento delle funzioni assegnate,  questi
ultimi  non  potranno  ricercare  i  profili  adeguati,  ma  dovranno
necessariamente gravare i propri ruoli  con  personale  che  potrebbe
essere per nulla adatto,  per  competenze  e  professionalita',  alle
necessita' dell'ente. A quanto appena esposto si aggiunge inoltre una
grave violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio  di
ragionevolezza in esso  contenuto,  nonche'  del  principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97,  secondo
comma,  Cost.,  poiche'  non  sara'  possibile  alle  amministrazioni
regionali e locali interessate organizzare i propri  uffici  in  modo
tale  da  garantire  il  buon  andamento  della   propria   attivita'
amministrativa,   per   effetto   di   un   precetto    evidentemente
irragionevole. 
    III.3.3.2. -  L'approfondimento  della  lesione  ad  opera  della
Circolare n. 1/2015. 
    Come gia' evidenziato piu' sopra, il quid novi che  il  passaggio
sopra  richiamato  della  Circolare  n.  1/2015  introduce   rispetto
all'assetto     appena     descritto     consiste      essenzialmente
nell'affermazione  della  estensione  dell'applicazione  delle  norme
dettate dal comma 424 anche  agli  enti  regionali,  oltre  che  alla
Regione-ente. Da qui la ulteriore violazione, in relazione  a  questo
specifico aspetto, dei medesimi parametri  costituzionali  richiamati
al precedente par. III.3.3.1 e per i medesimi motivi ivi  illustrati.
Da  qui,  inoltre,  la  lesione  delle  attribuzioni   costituzionali
regionali, poiche' la Regione non sara' in grado  di  organizzare  lo
svolgimento delle  proprie  funzioni  amministrative  per  mezzo  dei
richiamati   enti   regionali   in   un    modo    costituzionalmente
soddisfacente, a causa delle ragioni sopra richiamate. 
    Risultano  dunque  violati:  il   principio   di   corrispondenza
qualitativa tra risorse e funzioni amministrative, poiche' dinanzi al
bisogno di  specifiche  professionalita'  per  lo  svolgimento  delle
funzioni assegnate, non sara' possibile ricercare i profili adeguati,
dovendosi viceversa attingere a bacini nei quali  potrebbero  esserci
soltanto  unita'  di  personale  non   adatte,   per   competenze   e
professionalita', alle necessita' dell'ente; l'art. 3,  primo  comma,
Cost., e il principio di ragionevolezza in esso contenuto, nonche' il
principio di buon andamento della  pubblica  amministrazione  di  cui
all'art. 97,  secondo  comma,  Cost.,  poiche'  non  sara'  possibile
organizzare gli uffici pubblici interessati in modo tale da garantire
il buon andamento della loro attivita' amministrativa, per effetto di
un precetto evidentemente irragionevole. 
    III.4. - Illegittimita' costituzionale in parte  qua  delle  note
concernenti il comma 424 (pag. 15), dalle parole «la  percentuale  di
turn over» alle parole «area vasta», per violazione degli articoli 3,
primo comma, 97, secondo comma,  117,  commi  secondo,  lett.  P),  e
quarto, e 119, quarto comma,  cost.  Non  spettanza  allo  stato  del
potere di adottare le menzionate note sul comma 424. 
    III.4.1. - Premessa. 
    Nelle note concernenti il comma 424 dell'art. 1  della  legge  n.
190 del 2014 e' reperibile una ulteriore  affermazione  lesiva  delle
attribuzioni regionali. Nel paragrafo intitolato «Ambito soggettivo e
disciplina del comma 424» (pag. 15) e' infatti possibile leggere  che
«la percentuale di turn over legata alle facolta' di assunzioni  deve
esser destinata in  via  prioritaria  all'immissione  dei  ruoli  dei
vincitori di concorso pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie
vigenti o approvate al 1° gennaio 2015», e che «le risorse  rimanenti
(..) devono essere  destinate  (..)  ai  processi  di  mobilita'  del
personale soprannumerario degli enti di area vasta». 
    Per quel che qui specificamente interessa,  il  menzionato  comma
424 dispone che «le regioni e gli enti locali, per gli  anni  2015  e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a  tempo  indeterminato,
nelle percentuali stabilite dalla normativa  vigente,  all'immissione
nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle  proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della
presente legge e alla ricollocazione nei propri  ruoli  delle  unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'». 
    Il novum delle affermazioni contenute nella Circolare n.  1/2015,
rispetto alla previsione legislativa appena riportata,  e'  evidente:
in  quest'ultima,  infatti,  le  due  ipotesi  della  assunzione  dei
vincitori   di   concorso   e   dell'assorbimento    del    personale
soprannumerario degli enti di area vasta  risultano  collocate  sullo
stesso piano, configurandosi quindi in tal modo una  possibilita'  di
scelta, da parte della Regione, tra le  due  categorie  di  soggetti,
evidentemente anche in base alle esigenze organizzative e  funzionali
della Regione stessa. Le affermazioni contenute nella  Circolare  che
qui si impugna, invece, mirano a negare tale possibilita' di  scelta,
configurando una necessaria  priorita'  nell'assunzione  a  beneficio
della prima categoria di soggetti. 
    L'affermazione di tale priorita' risulta gravemente lesiva  delle
attribuzioni  costituzionalmente  garantite  alle  Regioni   per   le
seguenti ragioni 
    III.4.2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.  p),  e
quarto comma, Cost. 
    Analogamente a quanto gia' evidenziato piu' sopra, deve ribadirsi
che  lo  Stato  difetta  di  qualunque   titolo   competenziale   per
disciplinare il personale degli enti locali e delle Regioni,  nonche'
le  rispettive  procedure  di  mobilita'.  Puo'  infatti  intervenire
soltanto in relazione alle  funzioni  fondamentali,  agli  organi  di
governo e alla legislazione elettorale di Province, Comuni  e  Citta'
metropolitane,  nonche'  per  regolare  i  profili  civilistici   dei
rapporti di lavoro presso  le  amministrazioni  pubbliche.  Anche  in
questo caso risulta del tutto  evidente,  invece,  che  il  passaggio
sopra  richiamato  manifesta,  implicitamente  ma   chiaramente,   la
volonta' di affermare la competenza statale anche in ordine a profili
ulteriori e differenti rispetto a quelli appena evocati. 
    Anche in tale circostanza, quindi, dalla carenza  assoluta  della
competenza statale  in  relazione  alla  materia  de  qua  deriva  la
violazione  dell'attribuzione  costituzionale  della  Regione  e   la
portata lesiva dell'affermazione contenuta nella Circolare n.  1/2015
rispetto alla competenza legislativa regionale sul tema. 
    III.4.3. - Violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost., nonche'
degli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. 
    Come gia' ricordato, la. Regione Puglia ha impugnato il comma 424
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, lamentando  l'illegittimita'
costituzionale di una norma  che  impone  l'assunzione  di  personale
prescindendo dalle specifiche  esigenze  organizzative  e  funzionali
dell'amministrazione  regionale,  per  violazione  del  principio  di
corrispondenza   tra   risorse   e   funzioni,   del   principio   di
ragionevolezza e del  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione (artt. 119,  quarto  comma,  3,  primo  comma,  e  97
secondo comma, Cost.). 
    Il novum affermato dal richiamato passaggio  della  Circolare  n.
1/2015,  evidentemente,  approfondisce  tali   lesioni   alla   sfera
costituzionalmente  garantita  alle  Regioni,  poiche'  introduce  un
ulteriore  fattore  di  irrigidimento,   obbligando   queste   ultime
all'assunzione preferenziale dei vincitori in graduatoria rispetto al
personale soprannumerario. La ulteriore riduzione della  possibilita'
di  scelta  dell'amministrazione  rende  palese  la   lesione   delle
attribuzioni regionali specificamente determinata dalla Circolare,  a
causa della violazione dei medesimi parametri sopra richiamati, e per
i medesimi motivi illustrati al precedente par. III.3.3.1. 
    E'  appena  il  caso  di  evidenziare  che,   anche   in   questa
circostanza, la censura  risulta  pienamente  ammissibile,  ancorche'
costruita su parametri extra-competenziali quali gli artt.  3,  primo
comma, e 97, secondo comma, Cost., poiche' la  loro  lesione  ridonda
gravemente  sul  modo  in  cui  l'amministrazione  regionale   potra'
organizzare i propri uffici e svolgere le funzioni amministrative che
le sono affidate. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede  che
questa Ecc.ma Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del  presente
ricorso per conflitto di attribuzione, dichiari che non  spetta  allo
Stato, e per esso al Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  e  al  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
autonomie, il potere di adottare la Circolare n.  1/2015,  DAR  Prot.
1856 del 29.1.2015, recante "Linee guida  in  materia  di  attuazione
delle disposizioni  in  materia  di  personale  e  di  altri  profili
connessi al riordino delle funzioni delle  province  e  delle  citta'
metropolitane. Articolo 1,  commi  da  418  a  430,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190", nei  limiti  e  nei  termini  sopra  esposti,
disponendo, per l'effetto, l'annullamento delle parti della  suddetta
Circolare specificamente censurate. 
    Con ossequio. 
        Bari-Roma, 27 marzo 2015 
 
                    Avv. Prof. Marcello Cecchetti