MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 marzo 2015 

Modifiche e integrazioni ai decreti 15  ottobre  2014  relativi  agli
interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di  grandi
progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di
specifiche  tematiche  rilevanti   per   l'«industria   sostenibile».
(15A03132) 
(GU n.99 del 30-4-2015)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014 recante «Intervento del Fondo per  la  crescita  sostenibile  in
favore di grandi progetti di ricerca e  sviluppo  nel  settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per
l'attuazione  dell'Agenda  digitale   italiana»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282  del  4  dicembre
2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014 recante «Intervento del Fondo per  la  crescita  sostenibile  in
favore di grandi  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nell'ambito  di
specifiche  tematiche  rilevanti   per   l'«industria   sostenibile»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  283
del 5 dicembre 2014; 
  Considerato che si rende opportuno introdurre alcune  modifiche  ai
suddetti decreti al fine di favorire l'accesso alle agevolazioni alle
imprese, anche di nuova o recente costituzione, appartenenti a gruppi
industriali che redigono ed approvano bilanci  consolidati  ai  sensi
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive  modifiche
e integrazioni, ovvero alle imprese che sono spin-off di Organismi di
ricerca e che non dispongono, come richiesto dall'articolo  3,  comma
3, lettera c), di entrambi i  medesimi  decreti,  come  requisito  di
ammissibilita',  di  almeno  due  bilanci  approvati  alla  data   di
presentazione della domanda di  agevolazioni,  ovvero,  in  generale,
alle  imprese  di  piccola  dimensione  che,  nel  caso  di  progetti
congiunti, devono sostenere non meno del  10  per  cento  dell'intero
progetto; 
  Considerato, altresi', di dover  introdurre  alcuni  correttivi  al
testo  dei  suddetti  decreti  al  fine,  tra  l'altro,   di   meglio
specificare determinate condizioni di ammissibilita' della domanda di
agevolazioni: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  15  ottobre
2014, recante «Intervento del Fondo per la  crescita  sostenibile  in
favore di grandi progetti di ricerca e  sviluppo  nel  settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per
l'attuazione dell'Agenda  digitale  italiana»,  nel  seguito  «Agenda
digitale», e al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  15
ottobre  2014,  recante  «Intervento  del  Fondo  per   la   crescita
sostenibile in favore  di  grandi  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
nell'ambito  di  specifiche  tematiche  rilevanti  per   l'«industria
sostenibile», nel seguito «Industria sostenibile», sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3, comma 3, lettera c), dopo le parole  «trovarsi
in regime di contabilita' ordinaria e» sono  inserite  le  parole  «,
fermo restando quanto previsto al comma 5»; 
    b) all'articolo 3, comma 3, la lettera d) e' abrogata; 
    c) all'articolo 3, comma 3, la lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: «g) non rientrare tra le  imprese  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea.»; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis.Con riferimento ai requisiti di cui al comma 3, lettera c), si
specifica che: 
      a) qualora i soggetti di cui al  comma  1  abbiano  redatto  il
bilancio consolidato ai  sensi  degli  articoli  25  e  seguenti  del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e  successive  modifiche  e
integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia  redatto  il
bilancio consolidato, gli stessi possono farvi  riferimento  ai  fini
della sussistenza del requisito di ammissibilita' di cui al comma  3,
lettera c), concernente  la  disponibilita'  di  almeno  due  bilanci
approvati; 
      b) possono  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto gli spin-off degli organismi di  ricerca,  dei  quali  questi
ultimi detengono  almeno  il  30  per  cento  del  relativo  capitale
sociale,  che  non  dispongono,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, di due bilanci approvati. In  tal  caso  si  applica  quanto
previsto all'articolo 10, comma 3»; 
    e) all'articolo 4, comma  2,  lettera  d),  del  decreto  «Agenda
digitale»  e  all'articolo  4,  comma  4,  lettera  d),  del  decreto
«Industria sostenibile» sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per  cento  in  tutti  gli
altri casi»; 
    f) all'articolo 9, comma 4, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere  coerente  con
l'istanza preliminare di cui all'articolo 8. In particolare, il costo
complessivo  del  progetto  non  puo'  subire  aumenti  o   riduzioni
superiori  al  10  per  cento  e,  in  caso  di   progetto   proposto
congiuntamente,  non  puo'  essere  modificata  la  composizione  dei
proponenti,  pena  l'invalidita'  della   domanda   di   agevolazioni
stessa.»; 
    g) all'articolo 10, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi:  «Per  gli  spin-off  degli  organismi  di   ricercadi   cui
all'articolo 3, comma 5, gli organismi di  ricercastessi  ed  i  soci
diversi dalle persone fisiche sottoscrivono,  insieme  allo  spin-off
medesimo, la domanda  di  agevolazioni  di  cui  all'articolo  9,  la
proposta definitiva di cui all'articolo 11, il decreto di concessione
di cui all'articolo 12 e tutti  gli  atti  conseguenti  previsti  dal
presente decreto e dal decreto direttoriale di  cui  all'articolo  9,
comma  1,  a  titolo  di  piena  condivisione  tecnica,  economica  e
finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido  con  lo
spin-off, delle responsabilita', degli  oneri  e  delle  obbligazioni
derivanti  dalla  eventuale  concessione   delle   agevolazioni,   in
proporzione alla quota di partecipazione nello  spin-off  stesso.  In
tale   ipotesi   allo   spin-off   non   si   applicano   i   criteri
quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni
minime di ammissibilita'  della  proposta  progettuale  di  cui  alla
lettera A) dell'allegato n. 2.»; 
    h) all'articolo 13,  comma  2,  le  parole  «il  decreto  di  cui
all'articolo 9, comma 1» sono sostituite dalle  seguenti  «successivo
decreto a  firma  del  Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 marzo 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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