PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2015 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Abruzzo nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni  dall'11  al
13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio  della  regione
Abruzzo. (Ordinanza n. 234). (15A03239) 
(GU n.102 del 5-5-2015)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi che nei giorni dall'11 al 13  novembre  ed  il  1°  e  2
dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo e la delibera  del
Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 con la  quale  il  predetto
stato di emergenza e' stato prorogato fino al 19 gennaio 2015; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 150 del 21 febbraio 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1°
e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota  del  14  gennaio
2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Abruzzo  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'ing.  Carlo  Giovani,
dirigente della regione Abruzzo, e'  individuato  quale  responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo  subentro  della  medesima
regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato a  porre  in  essere,  entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,   le   attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al superamento del  contesto  critico  in  rassegna,  ivi
compreso l'eventuale proseguimento delle misure  di  assistenza  alla
popolazione  di  cui  all'art.  2   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, nei
limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
al  comma  4,  all'esito  dell'accertamento  di  economie   derivanti
dall'attuazione degli interventi in rassegna. Il  predetto  dirigente
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 150  del  21  febbraio  2014  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della regione  Abruzzo,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  dirigente  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014,
che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, salvo proroga  da  disporsi  con  apposito
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  regione  Abruzzo  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data  di  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in  deroga  alle  seguenti
disposizioni del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9,  10,
11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55,  56,  57,
62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79,  79-bis,  80,  81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111,  112,
114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132,
133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243, nonche' al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per  le  parti
necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 
    Roma, 22 aprile 2015 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio