N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Energia - Norme della Regione Piemonte - Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia - Determinazione - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione alla competenza regionale di una attivita' di approvazione e modulazione del canone per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione dell'energia in contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22, art. 7. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 37.(GU n.18 del 6-5-2015 )
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria», pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 29 dicembre 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2015. Con la Legge Regionale n. 22 del 24 dicembre 2014 indicata in epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Piemonte ha emanato le disposizioni «in materia fiscale e tributaria». In particolare, l'art. 7, recante la «Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia», prevede che «1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), l'importo unitario del canone annuo per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione dell'energia e' cosi' determinato: a) per l'uso energetico: 1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 3.000; 2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 1.000 e inferiore a kw 3.000; 3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 220 e inferiore a kw 1.000; 4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 20 e inferiore a kw 220; 5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20; b) per l'uso riqualificazione dell'energia: 1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.» E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Piemonte abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi L'art. 7 della Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 viola l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. La disciplina contenuta nell'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 26/2014 citata, recante la «Misura del canone annuo per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia», stabilisce la misura del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell'energia. Tale misura e' diversificata all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione. La disposizione regionale non risulta in linea con quanto espressamente previsto dal legislatore nazionale con le norme contenute all'art. 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente le «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. (1) Tali norme mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, rappresentando l'esigenza di tutelare la concorrenza e garantire, al contempo, l'uniformita' della disciplina. Va posto in evidenza che l'art. 37, in particolare, il comma 7, proprio in considerazione della superiore finalita' pubblica di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento fra gli operatori, prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. (2) Tale norma, dunque, demanda alla legislazione regionale di dettaglio la fissazione dei canoni di concessione, ma all'interno ed entro i valori massimi stabiliti dallo Stato. Lo Stato, pertanto, ha ritenuto, coerentemente, di attrarre la determinazione dei predetti canoni nell'ambito della suddetta disciplina, che e' espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; come, peraltro, affermato dalla Corte costituzionale anche con la recente sentenza del 2014, n. 28. Con tale sentenza, infatti, e con riferimento specifico all'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83/12 citato, e' stato statuito che «Queste disposizioni mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8), nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme - al pari di quelle che disciplinano «l'espletamento della gara ad evidenza pubblica» per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): a detto ambito va ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011 e n 283 del 2009), in quanto quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007).» Come ricordato nella precedente sentenza n. 67/13, la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, la sentenza n. 29/10), che la Corte stessa ha inteso espressamente ribadire, ha, dunque, ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa in materia, come complesso di norme atte a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. Dal testo della legge regionale indicata in epigrafe appare evidente come la disposizione regionale impugnata riservi alla competenza regionale un'attivita' di approvazione e modulazione del canone per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione dell'energia, che, invece, dalle norme statali interposte, in particolare dall'art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83/12 citato, risulta riservata allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della concorrenza. L'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n. 22/14 citata si pone in contrasto, dunque, con la lettera e), secondo comma, dell'art. 117 Cost., che attribuisce, appunto, allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. (1) Art. 37 «Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico». 1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma»: b) il primo periodo dell'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164(173), e' sostituito dai seguenti: «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'art. 14, comma l, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni.». 2. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformita' con l'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164(173), che, a causa dell'obbligatorieta', non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta. 4. All'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e' indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita' e durata»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti, nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto».(174) 5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.(174) 6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato art. 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.(174) 7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma. 8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (2) Art. 37 citato: 7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma.
P. Q. M. Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 7, recante la «Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia», della Legge Regionale Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014, contenente le «Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria», indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2015. Roma, 27 febbraio 2015 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri