N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie - Previsione che le strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012, nonche' quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di tutela della salute per contrasto con i principi fondamentali posti in materia dalla legislazione statale (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992) che prevedono che il passaggio all'accreditamento definitivo o istituzionale debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla legge dello Stato. - Legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1, art. 8. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. t).(GU n.18 del 6-5-2015 )
Della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente p. t. perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 8 della Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 1 dell'8 gennaio 2015 pubblicata sul BUR n. 2 del 14 gennaio 2015 recante: «Proroga termini e altre disposizioni urgenti» Motivi L'art. 8 della Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 1 dell'8 gennaio 2015, rubricato «Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie» prevede che «le strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012 nonche' quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo» approvati ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi». La disposizione regionale, in sostanza, dispone, a favore delle strutture ivi indicate, una proroga nell'erogazione delle prestazioni socio sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo» fino al 31 dicembre 2015 in attesa dell'accreditamento definitivo. Quanto sopra contrasta, per prima evidenza, con il disposto dall'art. 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296/2006 (come modificato, da ultimo, dalla legge n. 150/2013), ai sensi del quale gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali (ovvero le strutture di cui alla fattispecie in esame) devono cessare entro il 31 ottobre 2014, ove non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui al citato art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992. Infatti il legislatore statale ha previsto che il passaggio all'accreditamento definitivo o istituzionale per le strutture gia' temporaneamente accreditate (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs., n. 502 del 1992) debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla legge dello Stato. Codesta Ecc.ma Corte ha gia' statuito che il rispetto di tale termine costituisce principio fondamentale che le Regioni sono tenute a rispettare. Vero e' che, analoga previsione regionale ha, in passato, superaro favorevolmente lo scrutinio di costituzionalita' di codesta Corte, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata. Va, pero', evidenziato che in quell'occasione l'esito positivo dello scrutinio di legittimita' costituzionale e' dipeso dalla circostanza che la proroga dell'accreditamento provvisorio, prevista per le strutture rientranti nei «Programmi obiettivo» da precedenti consimili norme regionali, rientrava comunque nel limite temporale stabilito, per le strutture sanitarie non ospedaliere ne' ambulatoriali, dall'art. 1, comma 796, lett. t) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). All'epoca, infatti, valeva il termine, ancora pendente all'atto dell'emanazione delle legge regionale, del 31 dicembre 2012. Alla luce di quanto sopra l'art. 8 della legge regionale in esame e' in contrasto con i richiamati principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.
P.T.M. Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga dichiarata costituzionalmente illegittima. Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara' depositata nei termini copia conforme della determinazione autorizzativa del Consiglio dei ministri con allegata relazione. Roma, 13 marzo 2015 Avvocato dello Stato: Bucalo