N. 73 ORDINANZA 15 - 30 aprile 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di edilizia  e  urbanistica  (fascicolo
  del  fabbricato;  "scheda  informativa";  atto  di  verifica  delle
  condizioni statiche; progetto  di  messa  in  sicurezza  di  alcune
  tipologie di immobili). 
- Legge della Regione Puglia 20  maggio  2014,  n.  27  (Disposizioni
  urgenti in materia di prevenzione del  rischio  e  sicurezza  delle
  costruzioni − Istituzione del fascicolo del fabbricato),  artt.  2,
  3, 4, 5, 6 e 7. 
-   
(GU n.18 del 6-5-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3,  4,
5, 6 e 7 della legge della Regione  Puglia  20  maggio  2014,  n.  27
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  rischio  e
sicurezza  delle  costruzioni  -  Istituzione   del   fascicolo   del
fabbricato), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso notificato il 18-23 luglio 2014, depositato in cancelleria il
24 luglio 2014 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nella camera di consiglio del 15  aprile  2015  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  18-23  luglio  2014  e
depositato il successivo 24 luglio, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e  7  della  legge  della
Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27, recante  «Disposizioni  urgenti
in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni -
Istituzione del fascicolo del fabbricato»; 
    che - premesso che gli scopi cui tende la  legge  regionale  (tra
cui quello di tutela del patrimonio  edilizio  dal  rischio  sismico)
sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente in materia
di «protezione civile» e di «governo  del  territorio»,  riconosciuta
dall'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  alle  Regioni  nel
rispetto  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dallo  Stato  -  il
ricorrente deduce, in primo  luogo,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, che (nei suoi  5  commi),  fornisce  le  definizioni  di
fabbricato, di  aggregato  di  fabbricati,  di  fabbricati  di  nuova
costruzione, di fabbricati esistenti, e di proprietari, nel  caso  di
costruzioni esistenti o nuove costruzioni; 
    che, secondo la difesa dello Stato, tali definizioni  contrastano
con quelle  di  «costruzione»  e  di  «proprietario»  previste  dalla
legislazione  statale,   che   costituiscono   il   presupposto   per
l'applicazione delle stesse a  tutela  di  interessi  unitari,  quali
certamente sono quelli sottesi alla legge regionale in esame; e,  tra
queste, il ricorrente richiama, in particolare, quelle riguardanti le
costruzioni in zone sismiche,  sottoposte  alla  disciplina  prevista
agli artt. 83 e seguenti del d.P.R. 6  giugno  2001,  n.  380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia - Testo A),  rispetto  alle  quali  l'uniforme  applicazione
delle  norme  presuppone  una  definizione  altrettanto  uniforme  di
«costruzione»; 
    che, al contrario, rispetto alla sfera di  competenza  regionale,
risulta esorbitante la previsione  regionale  che  intende  dare  una
definizione generale di  «fabbricato»,  a  maggior  ragione  se  essa
comporta poi l'applicazione di norme con fini di «protezione  civile»
e di riduzione  del  «rischio  rilevante  in  relazione  alle  azioni
sismiche» (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della  medesima
legge regionale impugnata); 
    che, dunque, la norma regionale viola l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. (per  contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati  dalle
disposizioni sopra indicate del testo unico dell'edilizia), e  l'art.
3 Cost., giacche' (ove la  definizione  di  cui  si  discute  dovesse
considerarsi limitata ai soli fini dell'applicazione  degli  obblighi
di tenuta e aggiornamento del fascicolo del fabbricato) essa parrebbe
iniqua e irragionevole,  sottoponendo  a  tali  obblighi  determinate
costruzioni per fini di protezione civile e prevenzione  del  rischio
di eventi calamitosi,  escludendo  irragionevolmente  altri  tipi  di
costruzioni, per i quali sussiste il medesimo rischio; 
    che, quanto poi alla definizione di «proprietario», essa si  pone
in contrasto con quella data dalla legislazione statale,  cui  spetta
la  competenza  esclusiva   nella   materia   «ordinamento   civile»,
ricavabile dall'art. 832 del codice civile, con  conseguente  lesione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e  del  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nonche' dell'art. 117,  terzo
comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali  nella  materia
«governo del  territorio»  ricavabili  dall'art.  11  del  menzionato
d.P.R. n. 380 del 2001; 
    che il ricorrente censura altresi' gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della
medesima legge regionale, per violazione del  terzo  comma  dell'art.
117 Cost.; 
    che - riportato il contenuto  di  dette  norme,  riguardanti  (in
sintesi) il fascicolo del fabbricato, il suo aggiornamento e tenuta e
la  sua  obbligatorieta'  (art.  3);  la  estensibilita'  della   sua
obbligatorieta'  (art.  4);  la  redazione  e  l'aggiornamento  della
"scheda informativa" del fabbricato e le relative sanzioni (art.  5);
la verifica delle condizioni statiche  dei  fabbricati  (art.  6);  e
l'obbligatorieta' della redazione del progetto di messa in  sicurezza
degli aggregati di costruzioni e delle sopraelevazioni (art. 7) -  la
difesa  dello  Stato  osserva  che  esse   eccedono   la   competenza
legislativa regionale e pongono obblighi irragionevoli a  carico  dei
privati; 
    che, tra l'altro, in  particolare  -  per  l'inottemperanza  agli
obblighi di redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato  e
della scheda informativa che comportano la sanzione della sospensione
del procedimento di rilascio del certificato  di  agibilita'  per  le
nuove costruzioni e  di  sospensione  della  sua  efficacia  per  gli
edifici gia' esistenti  (art.  3,  comma  6)  -  vengono  imposti  ai
proprietari (oltretutto in assenza di fissazione di termini  precisi)
obblighi ulteriori rispetto a quelli posti  dall'art.  25  del  testo
unico dell'edilizia per il rilascio e il mantenimento del certificato
di agibilita'; e si individua un'ulteriore ipotesi di sospensione del
certificato di  agibilita'  (la  mancata  trasmissione  della  scheda
informativa, per i fabbricati esistenti), non riconducibile in  alcun
modo al venir meno delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrita'
(ex art. 26 del citato testo unico); 
    che, ancora, la normativa regionale,  nell'aggravare  in  maniera
ingiustificata il procedimento per il  rilascio  del  certificato  di
agibilita' per le nuove costruzioni, si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 97 Cost., non  rispettando  il  divieto  di  aggravamento  dei
procedimenti amministrativi e  l'esigenza  di  semplificazione  delle
procedure amministrative, intesi  come  principi  fondamentali  delle
materie di legislazione concorrente,  nonche'  come  esercizio  della
potesta' legislativa statale in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; 
    che, inoltre, per il ricorrente, le norme regionali  -  la'  dove
impongono ai privati oneri non necessari e comunque sproporzionati ed
eccessivamente gravosi (che comportano anche a carico dei proprietari
di piu' modeste condizioni economiche la necessita'  di  ricorrere  a
una pluralita' di professionisti) - si pongono altresi' in  contrasto
con l'art. 3 Cost., sotto il profilo delle disparita' di  trattamento
e del principio di ragionevolezza, e con l'art.  42,  secondo  comma,
Cost., in quanto impongono limiti alla proprieta'  privata,  che  non
appaiono necessari ad assicurarne la funzione sociale; 
    che, infine, quanto specificamente al censurato art. 5, comma  2,
il ricorrente denuncia l'introduzione  di  una  misura  di  carattere
sostanzialmente   sanzionatorio    (che    consiste    nel    diniego
dell'autorizzazione o nel rifiuto della comunicazione  inviata  nelle
ipotesi di mancata allegazione della scheda informativa  ai  progetti
ivi contemplati, da sottoporre a  permesso  di  costruire,  ovvero  a
SCIA, DIA o CIL) che non  e'  prevista  dalla  normativa  statale  di
principio in materia di governo del territorio (e segnatamente  dagli
artt. 12 e 20  del  d.P.R.  n.  380  del  2001  per  il  permesso  di
costruire, e dai successivi artt. 22 e 23 per la DIA e 23-bis per  la
CIL), con conseguente violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.;
mentre, riguardo alla SCIA, ritenuta  riconducibile  nell'ambito  dei
livelli essenziali delle prestazioni di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost., verrebbe lesa la competenza esclusiva dello
Stato; 
    che si e' costituita la Regione Puglia,  concludendo  (con  ampie
argomentazioni) per la declaratoria di inammissibilita' ovvero di non
fondatezza dell'avverso ricorso; 
    che, con successiva memoria  depositata  il  13  marzo  2015,  la
Regione - considerato che nelle more del processo e' stata promulgata
la legge  della  Regione  Puglia  27  gennaio  2015,  n.  6,  recante
«Abrogazione  della  legge  regionale   20   maggio   2014,   n.   27
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  rischio  e
sicurezza  delle  costruzioni  -  Istituzione   del   fascicolo   del
fabbricato)», il cui art. 1, comma  1,  ha  abrogato  l'intera  legge
regionale n. 27 del 2014 - ha concluso chiedendo la  declaratoria  di
cessazione della materia del contendere. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  (con
atto notificato il 20 marzo 2015 e depositato il successivo 26 marzo)
ha rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Puglia (con atto pervenuto per  posta  elettronica
il 31 marzo 2015) ha formalmente accettato la rinuncia; 
    che, conformemente alla giurisprudenza costante di  questa  Corte
(sentenze n. 197, n. 141, n. 54 e n. 40 del 2014; ordinanze n. 61 del
2015, n. 281, n. 196 e n. 38 del 2014), nei giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia alla impugnazione della
parte ricorrente, accettata dalla  resistente  costituita,  determina
l'estinzione  dei  processi,  ai  sensi  dell'art.  23  delle   norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  estinto  il  processo  relativo   alle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge
della Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni  urgenti  in
materia di prevenzione del rischio e sicurezza  delle  costruzioni  -
Istituzione del fascicolo del fabbricato),  promosse  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI