IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'articolo 168-bis, con il quale viene
stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni ai fini dell'applicazione, tra le
altre, delle disposizioni contenute nell'articolo 110, commi 10 e
12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge, il quale
dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 168-bis del
citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007;
Visto l'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il
quale prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti in Italia ed imprese residenti ovvero professionisti
domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea
o allo Spazio economico europeo, aventi regimi fiscali privilegiati;
Visto il suddetto articolo 110, commi 10 e 12-bis, nella versione
vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i
territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente
articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 1, comma 678, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il quale dispone che, nelle more dell'approvazione del decreto
di cui all'articolo 168-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'individuazione dei regimi
fiscali privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla
mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di rivedere, nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
gennaio 2002, contenente un'elencazione di Stati a fiscalita'
privilegiata, tenendo conto del criterio fissato dall'articolo 1,
comma 678, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, consistente nella
mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del 23 gennaio 2002, recante disposizioni sulla
indeducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o
territori aventi regime fiscale privilegiato, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano
Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato:
Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e
Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall,
Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano,
Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia,
Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del
Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.»;
b) all'articolo 2, i numeri 2) e 4-bis) sono soppressi.
c) all'articolo 3, i numeri 4) e 10) sono soppressi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2015
Il Ministro: Padoan