MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2015 

Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante  indeducibilita'  delle
spese e degli  altri  componenti  negativi  derivanti  da  operazioni
intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime
fiscale privilegiato. (15A03464) 
(GU n.107 del 11-5-2015)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge  24  dicembre
2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  l'articolo  168-bis,  con  il  quale  viene
stabilito  che,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono  un
adeguato scambio di informazioni ai fini  dell'applicazione,  tra  le
altre, delle disposizioni contenute nell'articolo  110,  commi  10  e
12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 1,  comma  88,  della  suddetta  legge,  il  quale
dispone che,  fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  previsto  dall'articolo  168-bis  del
citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni  vigenti
al 31 dicembre 2007; 
  Visto l'articolo 110, commi 10 e  12-bis,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre  2007,  il
quale prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli  altri
componenti negativi derivanti da operazioni  intercorse  tra  imprese
residenti  in  Italia  ed  imprese  residenti  ovvero  professionisti
domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione  Europea
o allo Spazio economico europeo, aventi regimi fiscali privilegiati; 
  Visto il suddetto articolo 110, commi 10 e 12-bis,  nella  versione
vigente  al  31  dicembre  2007,  secondo  il  quale  si  considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori  individuati,  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  pubblicare
nella Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di  tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in  Italia,  ovvero  della
mancanza di un adeguato scambio  di  informazioni,  ovvero  di  altri
criteri equivalenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
gennaio 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2002, con il quale sono stati individuati  gli  Stati  ed  i
territori con regime  fiscale  privilegiato,  di  cui  al  previgente
articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 1, comma 678, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, il quale dispone che, nelle more dell'approvazione  del  decreto
di  cui  all'articolo  168-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  l'individuazione  dei  regimi
fiscali  privilegiati  e'  effettuata,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  esclusivo  riferimento   alla
mancanza di un adeguato scambio di informazioni; 
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di   rivedere,   nelle   more
dell'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte
sui redditi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
gennaio  2002,  contenente  un'elencazione  di  Stati  a   fiscalita'
privilegiata, tenendo conto del  criterio  fissato  dall'articolo  1,
comma 678, delle legge 23 dicembre 2014, n.  190,  consistente  nella
mancanza di un adeguato scambio di informazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del  23  gennaio  2002,  recante  disposizioni  sulla
indeducibilita'  delle  spese  e  degli  altri  componenti   negativi
derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o
territori aventi  regime  fiscale  privilegiato,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo  1  (Stati  e  territori   aventi   un   regime   fiscale
privilegiato). 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e  12-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  considerano
Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: 
    Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti  (ex  Afar  e
Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole  Cook,  Isole  Marshall,
Isole Vergini statunitensi,  Kiribati  (ex  Isole  Gilbert),  Libano,
Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia,
Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint
Lucia,  Saint  Vincent  e  Grenadine,  Sant'Elena,  Sark  (Isole  del
Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.»; 
    b) all'articolo 2, i numeri 2) e 4-bis) sono soppressi. 
    c) all'articolo 3, i numeri 4) e 10) sono soppressi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan