N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015

Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Iacovelli Matteo
ed altri contro Ministero della difesa. 
 
Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in  zone
  d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla
  legge n. 390 del  1950  -  Limitazione,  secondo  l'interpretazione
  della norma censurata del Consiglio di Stato  costituente  "diritto
  vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945  -  Violazione
  del  principio  di   uguaglianza   per   l'ingiustificato   diverso
  trattamento di situazioni omogenee. 
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.19 del 13-5-2015 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato la presente, 
 
                              Ordinanza 
 
sul ricorso numero di registro generale 394 del  2014,  proposto  da:
Matteo Iacovelli, Antonio Caricchio, Maurizio Barbieri, Massimo  Pia,
Valdino Zolli, Antonio Soloperto, Carmine Gianturco,  Michele  Manco,
Oliviero Di Luca, Lorenzo Polo, rappresentati  e  difesi  dagli  avv.
Roberto  Pelos,  Ilaria  Sivieri,  con  domicilio  eletto  presso  la
Segreteria generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia, 7; 
    Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza  Dalmazia
3: 
        per l'accertamento e declaratoria del diritto dei  ricorrenti
tutti  al  riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  ed   alla
conseguente supervalutazione a  fini  pensionistici  dei  periodi  di
svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed  equiparate
nonche'  di  rideterminazione   del   trattamento   di   buonauscita,
variazioni stipendiali ed, in  ogni  caso,  l'applicazione  di  tutti
benefici combattentistici previsti; 
        per l'annullamento  del  provvedimento  prot.  12021  del  1°
settembre 2014; 
        della comunicazione n. M-DE22086 13710 dd. 2 ottobre 2014 con
la quale venivano rigettate le istanze di riconoscimento dei benefici
combattentistici presentate dagli stessi; 
        di ogni altro atto connesso; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge n. 1746  del  1962,  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art.  3
della legge  n.  390  del  1950  e  infine  all'art.  5  del  decreto
legislativo 165  del  1997,  in  sostanza  per  ottenere  i  benefici
derivanti  dalla  supervalutazione  dei  periodi  di  svolgimento  di
servizio in missioni  per  conto  dell'Onu  ed  equiparate,  benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita,  variazioni  stipendiali  e
altri. 
    2. Alcuni Tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza  n.  5172  del  2014  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  Tar  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962  articolo
unico limita il beneficio  della  super  valutazione  prevista  dalla
legge  n.  390  del  1950  solamente  alle  campagne  di  guerra  del
1940-1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  Collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della
seconda guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'Onu nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerare, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente  identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio  di  eguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art.  3   della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari  sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del  1962  come  interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,
per  violazione  dell'art.  3  della   Costituzione,   principio   di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  (Sezione  Prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico  della
legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e  dalla
giurisprudenza del Consiglio di  Stato  per  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
      Cosi' deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
          Umberto Zuballi, Presidente, estensore; 
          Manuela Sinigoi, primo referendario; 
          Alessandra Tagliasacchi, referendario. 
 
                  Il Presidente estensore: Zuballi