N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015

Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Aiello Dario  ed
altri contro Ministero della difesa. 
 
Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in  zone
  d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla
  legge n. 390 del  1950  -  Limitazione,  secondo  l'interpretazione
  della norma censurata del Consiglio di Stato  costituente  "diritto
  vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945  -  Violazione
  del  principio  di   uguaglianza   per   l'ingiustificato   diverso
  trattamento di situazioni omogenee. 
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.19 del 13-5-2015 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia (Sezione Prima)  ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul
ricorso numero di registro generale 366 del 2014, proposto da: 
      Dario Aiello, Giuseppe  Abrami,  Gianluca  Alicandri,  Giuseppe
Andrea Amato, Palmo Andriulo,  Emanuele  Antonuccio,  Angelo  Filippo
Arrigo, Sabato Ascoli, Eduardo Attanasio, Domenico Auciello,  Aniello
Barone, Vincenzo Basile,  Mario  Biscardi,  Aldo  Bommarito,  Roberto
Bonanno,  Angelo  Bonasia,  Claudio  Bova,   Rocco   Bulzomi',   Sara
Boncompagni,  Monica  Buttiglieri,  Luigi  Cafagna,  Rosario  Caiola,
Stefano Calcagnini, Claudia  Canepina,  Giuseppe  Capogreco,  Alessio
Capone, Fausto  Capuzzello,  Salvatore  Carapezza,  Vito  Cartillone,
Antonella  Caruso,  Angelo  Cassetti,  Francesco  Castaldo,  Giovanni
Castelli, Calogero Castellino, Antonino Castronovo, Stefano Cattelan,
Daniele  Cavallo,  Paolo  Ceccorulli,  Pasqualino  Cenname,   Antonio
Cerone, Antonio Cesare, Fabio Cesari,  Sandro  Chece,  Mario  Chirco,
Francesco Chiricallo, Nicola Chiricallo,  Luigi  Chirivi',  Salvatore
Cimino,  Antonio  Cipolla,  Gianluca  Clapiz,   Sebastiano   Coletta,
Giuseppe Comisso, Salvatore Coniglio,  Cosimo  Consentino,  Francesco
Contu,  Lorenzo  Contu,  Stefano  Corona,  Antonio  Cufone,  Vincenzo
Cullotta, Marilena Currenti, Dino  Antonio  Curzi,  Luigi  D'Alterio,
Andrea  D'Agostino,  Antonio  D'Agostino,  Nicola   D'Angelo,   Luigi
Danieli, Michele De Frenza, Marcello  De  Luca,  Maurizio  De  Lucia,
Claudio Massimiliano De Santis, Nicandro Del Buono,  Raffaele  Delia,
Giancarlo Detta, Attilio Di Biasio, Francesco Di Fidio,  Giuseppe  Di
Giorgi, Alessandro Di Leo,  Renato  Di  Lucia,  Tommaso  Di  Micieli,
Giovanni Di Nardo, Giovanni  Di  Stasio,  Andrea  Tamio  D'Innocenzo,
Marcello Enea, Giuseppe Errante, Antonino Errera, Giuliano  Esposito,
Marco  Esposito,  Roberta  Esposito,   Vincenzo   Esposito,   Ruggero
Fabretto, Rosa Faccio, Antonio  Falco,  Francesco  Falcone,  Marcello
Fanigliulo,  Giovanni  Fasolino,  Antonio  Feola,  Rosario  Ferrante,
Sebastiano Finelli,  Francesco  Salvatore  Fiore,  Alessandro  Flego,
Massimiliano   Flore,   Gaetano   Foniciello,   Domenico   Francioso,
Alessandro Gagliardo, Luana Gambino, Bruno  Garlant,  Fabiana  Gatta,
Gianni  Gentilucci,  Matteo   Gaimo,   Salvatore   Giannone,   Andrea
Gibilisco,  Filippo  Giordano,  Luca  Giraldo,   Salvatore   Gliozzo,
Giovanni Gorgoglione, Federico Grancani,  Andrea  Gregori,  Stanislao
Grottola,  Natalino  Guarino,  Carlo  Iacobini,  Vincenzo  Iacobucci,
Antonio Ignozzi,  Lorenzo  Inglese,  Angelo  Ingraldi,  Luigi  Inneo,
Vincenzo Iodice,  Gianfranco  Iuliano,  Rosario  Nicolino  La  Gorga,
William Lallai, Angelo Lasala, Lagostino Laurano, Carmelo Li  Castri,
Calogero  Li  Muli,  Claudio  Liburdi,  Maurizio  Lo  Varco,  Michele
Lombino, Raffaele Luisi, Alessandro Lussu, Rosaria  Madonna,  Daniele
Maiero, Luciano Maisto, Francesco Mameli, Fernando  Mammero,  Giorgio
Mancini, Leonardo Mancuso, Francesco Marcello, Andrea  Marino,  Marco
Marra, Domenico  Marrella,  Dario  Martello,  Fabio  Martini,  Cesare
Martone, Giorgio Salvatore Masala, Antonio Massa, Gerardo  Mastrullo,
Antonio  Maturi,   Vincenzo   Mennuti,   Giovanni   Merafina,   Elisa
Mercadante, Vito Mercurio,  Fabio  Milione,  Massimiliano  Militello,
Amedeo Moccia, Matteo Mossuto, Franco Mucciarone, Sonia Neglia,  Luca
Paladini, Alessandro Palermo, Massimiliano  Pappada',  Carlo  Antonio
Parchitelli, Vincenzo  Parente,  Raffaele  Parisi,  Fabio  Partesano,
Pasquale Pellegrino, Luigi Pelosi, Marco Perrone, Francesco Pertusio,
Vito Petrone, Elena Piccinelli, Daniele  Pignato,  Elisabetta  Ilaria
Pinna, Antonio Pipere, Roberto Piras, Innocenzo Pisano, Nicola Pizzi,
Giuseppe Platania, Daniele Pussig, Lucio  Quaglieri,  Giovanni  Rais,
Raffaele Rea, Michele Walter Oscar Rizza, Fabio Romano, Natale Romeo,
Girolamo Ruggieri, Carmine Ruggiero, Juri Russo,  Giuseppe  Sabatino,
Sabino  Saccinto,  Michele  Saglimbeni,  Martino   Saladino,   Davide
Sandona', Enrico Sanna, Armando Santorsola, Roberto Satta, Alessandro
Scalisi, Armando Scolorato, Vincenzo Selleri, Sinone Sireus, Maurizio
Sorrentino, Valentino Sotgiu,  Antonio  Soverati,  Roberto  Spagnolo,
Gaspare  Giuseppe  Stallone,  Cataldo  Strippoli,  Felice  Strocchia,
Giuseppina Tarsia, Pietro Terlizzi,  Livio  Termite,  Umberto  Testa,
Enrico Tiberti, Nadia Tomasino, Alberto Tonello, Antonietta  Tortora,
Stefano Toso, Antonio Tullio, Matteo Unich, Daniele  Uras,  Francesco
Urru, Roberto Valentinuzzi, Isidoro Venia, Roberto Verrastro, Luciano
Verruso,   Gabriele   Vicari,   Giuseppe   Zarbano,   Tomas   Zuppet,
rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Quarta, Raffaela Roma,  con
domicilio eletto presso Furio Stradella  avv.  in  Trieste,  v.le  XX
Settembre, 13; Tony  Coniglio,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.
Raffaela Roma, Luciano Quarta,  con  domicilio  eletto  presso  Furio
Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre, 13; 
    Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia,
3; 
      per  l'accertamento  del  diritto   con   contestuale   istanza
cautelare al riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo  unico  legge  n.  1746/62,  art.  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/73; art. 3 legge n. 390/50;  art.
5 d.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei  periodi  di
svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate; 
      per  la  concessione  ex  art.  55  cpa  di  misura   cautelare
propulsiva  ovvero  sostitutiva,  e  comunque  utile   e   volta   al
riconoscimento  ed  alla  tutela   interinale   e   temporanea,   con
conseguente   richiesta   di   ingiunzione   all'Amministrazione   di
riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici  di  cui
alle norme richiamate, cosi' come richiesti nel ricorso; 
      nonche' per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli  atti
e provvedimenti, anche a contenuto generale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'articolo 18  del
d.P.R. n. 1092 del 1973, all'articolo 3 della legge n. 390 del 1950 e
infine all'articolo 5 del decreto legislativo n.  165  del  1997,  in
sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei
periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU  ed
equiparate,  benefici  riguardanti  il  trattamento  di   buonuscita,
variazioni stupendiali e altri. 
    2. Alcuni Tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza  n.  5172  del  2014  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  Tar  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962  articolo
unico limita il beneficio  della  super  valutazione  prevista  dalla
legge  n.  390  del  1950  solamente  alle  campagne  di  guerra  del
1940-1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  Collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della
seconda guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'ONU nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerare, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente  identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio di eguaglianza sostanziale  di  cui  all'articolo  3  della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari  sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del  1962  come  interpretato
dal diritto vivente e della giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,
per violazione  dell'articolo  3  della  Costituzione,  principio  di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale  cosi'  sollevata,  disponendosi
l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia  (Sezione  Prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico  della
legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e  della
giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo  3
della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno  11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Umberto Zuballi, Presidente, Estensore; 
        Manuela Sinigoi, Primo Referendario; 
        Alessandra Tagliasacchi, Referendario. 
 
                  Il Presidente estensore: Zuballi