N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015
Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Aiello Dario ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee. - Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. - Costituzione, art. 3.(GU n.19 del 13-5-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 366 del 2014, proposto da: Dario Aiello, Giuseppe Abrami, Gianluca Alicandri, Giuseppe Andrea Amato, Palmo Andriulo, Emanuele Antonuccio, Angelo Filippo Arrigo, Sabato Ascoli, Eduardo Attanasio, Domenico Auciello, Aniello Barone, Vincenzo Basile, Mario Biscardi, Aldo Bommarito, Roberto Bonanno, Angelo Bonasia, Claudio Bova, Rocco Bulzomi', Sara Boncompagni, Monica Buttiglieri, Luigi Cafagna, Rosario Caiola, Stefano Calcagnini, Claudia Canepina, Giuseppe Capogreco, Alessio Capone, Fausto Capuzzello, Salvatore Carapezza, Vito Cartillone, Antonella Caruso, Angelo Cassetti, Francesco Castaldo, Giovanni Castelli, Calogero Castellino, Antonino Castronovo, Stefano Cattelan, Daniele Cavallo, Paolo Ceccorulli, Pasqualino Cenname, Antonio Cerone, Antonio Cesare, Fabio Cesari, Sandro Chece, Mario Chirco, Francesco Chiricallo, Nicola Chiricallo, Luigi Chirivi', Salvatore Cimino, Antonio Cipolla, Gianluca Clapiz, Sebastiano Coletta, Giuseppe Comisso, Salvatore Coniglio, Cosimo Consentino, Francesco Contu, Lorenzo Contu, Stefano Corona, Antonio Cufone, Vincenzo Cullotta, Marilena Currenti, Dino Antonio Curzi, Luigi D'Alterio, Andrea D'Agostino, Antonio D'Agostino, Nicola D'Angelo, Luigi Danieli, Michele De Frenza, Marcello De Luca, Maurizio De Lucia, Claudio Massimiliano De Santis, Nicandro Del Buono, Raffaele Delia, Giancarlo Detta, Attilio Di Biasio, Francesco Di Fidio, Giuseppe Di Giorgi, Alessandro Di Leo, Renato Di Lucia, Tommaso Di Micieli, Giovanni Di Nardo, Giovanni Di Stasio, Andrea Tamio D'Innocenzo, Marcello Enea, Giuseppe Errante, Antonino Errera, Giuliano Esposito, Marco Esposito, Roberta Esposito, Vincenzo Esposito, Ruggero Fabretto, Rosa Faccio, Antonio Falco, Francesco Falcone, Marcello Fanigliulo, Giovanni Fasolino, Antonio Feola, Rosario Ferrante, Sebastiano Finelli, Francesco Salvatore Fiore, Alessandro Flego, Massimiliano Flore, Gaetano Foniciello, Domenico Francioso, Alessandro Gagliardo, Luana Gambino, Bruno Garlant, Fabiana Gatta, Gianni Gentilucci, Matteo Gaimo, Salvatore Giannone, Andrea Gibilisco, Filippo Giordano, Luca Giraldo, Salvatore Gliozzo, Giovanni Gorgoglione, Federico Grancani, Andrea Gregori, Stanislao Grottola, Natalino Guarino, Carlo Iacobini, Vincenzo Iacobucci, Antonio Ignozzi, Lorenzo Inglese, Angelo Ingraldi, Luigi Inneo, Vincenzo Iodice, Gianfranco Iuliano, Rosario Nicolino La Gorga, William Lallai, Angelo Lasala, Lagostino Laurano, Carmelo Li Castri, Calogero Li Muli, Claudio Liburdi, Maurizio Lo Varco, Michele Lombino, Raffaele Luisi, Alessandro Lussu, Rosaria Madonna, Daniele Maiero, Luciano Maisto, Francesco Mameli, Fernando Mammero, Giorgio Mancini, Leonardo Mancuso, Francesco Marcello, Andrea Marino, Marco Marra, Domenico Marrella, Dario Martello, Fabio Martini, Cesare Martone, Giorgio Salvatore Masala, Antonio Massa, Gerardo Mastrullo, Antonio Maturi, Vincenzo Mennuti, Giovanni Merafina, Elisa Mercadante, Vito Mercurio, Fabio Milione, Massimiliano Militello, Amedeo Moccia, Matteo Mossuto, Franco Mucciarone, Sonia Neglia, Luca Paladini, Alessandro Palermo, Massimiliano Pappada', Carlo Antonio Parchitelli, Vincenzo Parente, Raffaele Parisi, Fabio Partesano, Pasquale Pellegrino, Luigi Pelosi, Marco Perrone, Francesco Pertusio, Vito Petrone, Elena Piccinelli, Daniele Pignato, Elisabetta Ilaria Pinna, Antonio Pipere, Roberto Piras, Innocenzo Pisano, Nicola Pizzi, Giuseppe Platania, Daniele Pussig, Lucio Quaglieri, Giovanni Rais, Raffaele Rea, Michele Walter Oscar Rizza, Fabio Romano, Natale Romeo, Girolamo Ruggieri, Carmine Ruggiero, Juri Russo, Giuseppe Sabatino, Sabino Saccinto, Michele Saglimbeni, Martino Saladino, Davide Sandona', Enrico Sanna, Armando Santorsola, Roberto Satta, Alessandro Scalisi, Armando Scolorato, Vincenzo Selleri, Sinone Sireus, Maurizio Sorrentino, Valentino Sotgiu, Antonio Soverati, Roberto Spagnolo, Gaspare Giuseppe Stallone, Cataldo Strippoli, Felice Strocchia, Giuseppina Tarsia, Pietro Terlizzi, Livio Termite, Umberto Testa, Enrico Tiberti, Nadia Tomasino, Alberto Tonello, Antonietta Tortora, Stefano Toso, Antonio Tullio, Matteo Unich, Daniele Uras, Francesco Urru, Roberto Valentinuzzi, Isidoro Venia, Roberto Verrastro, Luciano Verruso, Gabriele Vicari, Giuseppe Zarbano, Tomas Zuppet, rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Quarta, Raffaela Roma, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre, 13; Tony Coniglio, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaela Roma, Luciano Quarta, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre, 13; Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3; per l'accertamento del diritto con contestuale istanza cautelare al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico legge n. 1746/62, art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73; art. 3 legge n. 390/50; art. 5 d.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate; per la concessione ex art. 55 cpa di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva, e comunque utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea, con conseguente richiesta di ingiunzione all'Amministrazione di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle norme richiamate, cosi' come richiesti nel ricorso; nonche' per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'articolo 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, all'articolo 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stupendiali e altri. 2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945. 4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale. 5. Invero, l'attivita' svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalita' e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace. 6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attivita' belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparita' di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione repubblicana. 7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale cosi' sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente, Estensore; Manuela Sinigoi, Primo Referendario; Alessandra Tagliasacchi, Referendario. Il Presidente estensore: Zuballi