N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015
Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Lafasanella Vincenzo ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee. - Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. - Costituzione, art. 3.(GU n.19 del 13-5-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 370 del 2014, proposto da: Vincenzo Lafasanella, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Bitti, Giacomo Crovetti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia, 7; Mauro Gracogna, Domenico Delli Muti, Girolamo Ninivaggi, Antonio Palermo, Claudio Musizza, Renato Vece, Giulio Esposito, Salvatore Campanello, Claudio Di Benedetto, Cosimo Giovine, Giuseppe Indelicato, Francesco Matrone, Rocco Crispino, Gimms De Luca, Anna Tangianu, rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia, 7; Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3; per l'accertamento e conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodo di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonche' di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e l'applicazione di tutti i benefici combattentistici; la concessione ex art. 55 cpa di misura cautelare; nonche' per l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'articolo 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, all'articolo 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stupendiali e altri. 2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945. 4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale. 5. Invero, l'attivita' svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalita' e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace. 6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attivita' belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparita' di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione repubblicana. 7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale cosi' sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente, Estensore; Manuela Sinigoi, Primo Referendario; Alessandra Tagliasacchi, Referendario. Il Presidente estensore: Zuballi