N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015
Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ruggiero Gianfranco ed altri contro il Ministero della difesa.. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee. - Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. - Costituzione, art. 3.(GU n.20 del 20-5-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA Sezione Prima ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 472 del 2014, proposto da: Gianfranco Ruggiero, Celestino Bertoncini, Fabio Canteri, Alfredo Caso, Roberto Corba, Erminio Repetto, Massimo Palamin, Claudio Pinca, Guido Cappella, Fabio Muzj, Loris Mazzer, Pasquale Rinaldo, Paolo Scimone, Giuseppe Usai, Alessandro Metalli, Rosa La Rocca, Giulio Fiorentino, Giovanni Arba, Maria Luigia Avella, Fabrizio Bulzariello, Antonio De Cianni, Dino Borgobello, Mario Del Bene, Giancarlo Blasig, Domenico Amodeo, Salvatore D'Amico, Gianmaria Cianciolo, Donato Dei Negri, Luca Canoci, Massimiliano Nascig, Bruno Nappa, Carlo D'Ariano, Tarcisio Perini, Claudio Lazzari, Maurizio Atzeri, Lauro Massari, Sante Colussi, Christian Concina, Silvestro Guarivo, Emanuele Volpone, Dario Ambrogio Topran Cutin, Fabio Collu, Marco Tudini, Elvis Giglio, Andrea Soro, Marco Milelli, Gabriele Usai, Donato Tripodi, Giovanni Izzo, Alessandro Tiburli Marini, Gaetano Natele, Atos Pecile, Antonio Durigan, Antonio Genobile, Guido Alterio, Enrico Mossa, Domenico Salzillo, Emanuele Cozzutto, Luca Calandro, Pietro Angelo Linciano, Riccardo Corazzi, Maurizio Carretta, Rosario Di Salvo, Stefano Garrapa, Nicola Cogo, Tiziano Favaro, Lorenzo Maria Meocci, Cristiano Comand, Sabatino La Guardia, Attilio Cantalupo, Stefano Azzarone, Francesco Manzari, Stefano Zalla, Pasquale Iodice, Bruno Stocchi, Roberto Bassi, Paolo Grecucci, Giovanni Ajola, Renato Salvatore Serri, Luca Fusetti, Andrea Evangelista, Giuseppeugenio Luraghi, Citino Mallaci, Filippo Catania, Alessandro Zanot, Cristian Scarsella, Paolo Brandi, Roberto Sturzi, Francesco Ardemagni, Christian Polifcka, Giuseppe Ettorre, Giulio D'Andrea, Giovanni Valle, Donato Spinelli, Giovanni Principe, Massimo Giovannelli, Stefano Pascale, Paolo Mazzo, Claudio Galeota, Saverino Fotia, Massimiliano Argelati, Paola Lenardon, Toni Barbieri, Antonio Cioppa, Nicola Palmucci, Massimo Sartori, Antonio Vittorio Maio, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso la segreteria generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 7; Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia n. 3; Ministero della difesa - Direzione gen. personale militare - V reparto, Direzione gen. della previdenza militare e della leva - I reparto; Inps gestione Inpdap, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Marinuzzi, Luca Iero, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, c/o Inps - V. S. Anastasio n. 5; Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento di tutti benefici relativi al trattamento stipendiale, all'indennita' di buonuscita ed al trattamento pensionistico, di cui all'articolo unico della legge n. 1746/1962 e, in particolare, di quelli previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, dall'art. 1858 del decreto legislativo n. 66/2010 e dall'art. 3 della legge n. 390/1950 in relazione ai servizi prestati da ciascuno dei ricorrenti nel corso di missioni svolte per conto dell'ONU in zone di intervento definite con decreti del Capo di Stato Maggiore della difesa dell'11 gennaio 2007 e del 10 maggio 2013, ed alla correlata supervalutazione di tali periodi di servizio anche oltre il termine quinquennale di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 165/1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate spettanti peri titoli anzidetti; Delle note dal n. 1 al n. 199 del Ministero della difesa - Direzione generale persomil riportate nel ricorso che negano il riconoscimento dei benefici combattentistici sopra indicati; Per la condanna del Ministero della difesa a corrispondere ai ricorrenti tutti i benefici combattentistici; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Inps gestione ex Inpdap; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri. 2. Alcuni tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico, limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945. 4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale. 5. Invero, l'attivita' svolta dai militari italiani per conto dell'Onu nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerate, per le concrete modalita' e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace. 6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attivita' belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparita' di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana. 7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, presidente, estensore; Manuela Sinigoi, primo referendario; Alessandra Tagliasacchi, referendario. Il Presidente estensore: Zuballi