N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015

Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per  il  Friuli-Venezia  Giulia  sul  ricorso  proposto  da  Ruggiero
Gianfranco ed altri contro il Ministero della difesa.. 
 
Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in  zone
  d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla
  legge n. 390 del  1950  -  Limitazione,  secondo  l'interpretazione
  della norma censurata del Consiglio di Stato  costituente  "diritto
  vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945  -  Violazione
  del  principio  di   uguaglianza   per   l'ingiustificato   diverso
  trattamento di situazioni omogenee. 
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.20 del 20-5-2015 )
 
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
 
                            Sezione Prima 
 
ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    Sul ricorso numero di registro generale 472  del  2014,  proposto
da: Gianfranco Ruggiero, Celestino Bertoncini, Fabio Canteri, Alfredo
Caso, Roberto Corba, Erminio Repetto, Massimo Palamin, Claudio Pinca,
Guido Cappella, Fabio Muzj, Loris  Mazzer,  Pasquale  Rinaldo,  Paolo
Scimone, Giuseppe Usai, Alessandro Metalli,  Rosa  La  Rocca,  Giulio
Fiorentino, Giovanni Arba, Maria Luigia Avella, Fabrizio Bulzariello,
Antonio De Cianni, Dino Borgobello, Mario Del Bene, Giancarlo Blasig,
Domenico Amodeo, Salvatore D'Amico, Gianmaria Cianciolo,  Donato  Dei
Negri, Luca Canoci, Massimiliano Nascig, Bruno Nappa, Carlo D'Ariano,
Tarcisio Perini, Claudio Lazzari,  Maurizio  Atzeri,  Lauro  Massari,
Sante  Colussi,  Christian  Concina,  Silvestro   Guarivo,   Emanuele
Volpone, Dario Ambrogio Topran  Cutin,  Fabio  Collu,  Marco  Tudini,
Elvis Giglio, Andrea  Soro,  Marco  Milelli,  Gabriele  Usai,  Donato
Tripodi, Giovanni Izzo, Alessandro Tiburli  Marini,  Gaetano  Natele,
Atos Pecile, Antonio Durigan, Antonio Genobile, Guido Alterio, Enrico
Mossa, Domenico Salzillo, Emanuele Cozzutto,  Luca  Calandro,  Pietro
Angelo Linciano, Riccardo  Corazzi,  Maurizio  Carretta,  Rosario  Di
Salvo, Stefano Garrapa, Nicola Cogo, Tiziano  Favaro,  Lorenzo  Maria
Meocci, Cristiano Comand, Sabatino  La  Guardia,  Attilio  Cantalupo,
Stefano Azzarone, Francesco Manzari, Stefano Zalla, Pasquale  Iodice,
Bruno Stocchi, Roberto Bassi, Paolo Grecucci, Giovanni Ajola,  Renato
Salvatore Serri, Luca  Fusetti,  Andrea  Evangelista,  Giuseppeugenio
Luraghi, Citino Mallaci, Filippo Catania, Alessandro Zanot,  Cristian
Scarsella,  Paolo  Brandi,  Roberto  Sturzi,   Francesco   Ardemagni,
Christian  Polifcka,  Giuseppe  Ettorre,  Giulio  D'Andrea,  Giovanni
Valle,  Donato  Spinelli,  Giovanni  Principe,  Massimo  Giovannelli,
Stefano  Pascale,  Paolo  Mazzo,  Claudio  Galeota,  Saverino  Fotia,
Massimiliano Argelati, Paola Lenardon, Toni Barbieri, Antonio Cioppa,
Nicola   Palmucci,   Massimo   Sartori,   Antonio   Vittorio    Maio,
rappresentati e difesi  dall'avv.  Michele  Cipriani,  con  domicilio
eletto presso la segreteria generale del T.A.R.  in  Trieste,  piazza
Unita' d'Italia n. 7; 
    Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza  Dalmazia
n. 3; Ministero della difesa - Direzione gen. personale militare -  V
reparto, Direzione gen. della previdenza militare e della  leva  -  I
reparto; 
    Inps gestione Inpdap, rappresentato e  difeso  dagli  avv.  Dario
Marinuzzi, Luca Iero, con domicilio  eletto  presso  il  secondo,  in
Trieste, c/o Inps - V. S. Anastasio n. 5; 
    Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti  al  riconoscimento
di tutti benefici relativi al trattamento stipendiale, all'indennita'
di buonuscita ed al trattamento pensionistico,  di  cui  all'articolo
unico della legge n. 1746/1962 e, in particolare, di quelli  previsti
dall'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
1092/1973, dall'art.  1858  del  decreto  legislativo  n.  66/2010  e
dall'art. 3 della legge n. 390/1950 in relazione ai servizi  prestati
da ciascuno dei ricorrenti nel corso di  missioni  svolte  per  conto
dell'ONU in zone di intervento definite con decreti del Capo di Stato
Maggiore della difesa dell'11 gennaio 2007 e del 10 maggio  2013,  ed
alla correlata supervalutazione di tali  periodi  di  servizio  anche
oltre il termine quinquennale di cui all'art. 5, comma 2 del  decreto
legislativo n. 165/1997, oltre rivalutazione monetaria  ed  interessi
legali sulle somme rivalutate spettanti peri titoli anzidetti; 
    Delle note dal n. 1 al  n.  199  del  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale persomil  riportate  nel  ricorso  che  negano  il
riconoscimento dei benefici combattentistici sopra indicati; 
    Per la condanna del Ministero della  difesa  a  corrispondere  ai
ricorrenti tutti i benefici combattentistici; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
difesa e di Inps gestione ex Inpdap; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge n. 1746  del  1962,  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art.  3
della legge  n.  390  del  1950  e  infine  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 165 del 1997, in  sostanza  per  ottenere  i  benefici
derivanti  dalla  supervalutazione  dei  periodi  di  svolgimento  di
servizio in missioni  per  conto  dell'Onu  ed  equiparate,  benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita,  variazioni  stipendiali  e
altri. 
    2. Alcuni tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza  n.  5172  del  2014  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  Tar  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962  articolo
unico, limita il beneficio della  super  valutazione  prevista  dalla
legge  n.  390  del  1950  solamente  alle  campagne  di  guerra  del
1940-1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della
seconda guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'Onu nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerate, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente  identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio  di  eguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art.  3   della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari  sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del  1962  come  interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,
per  violazione  dell'art.  3  della   Costituzione,   principio   di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  (Sezione  Prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico  della
legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e  dalla
giurisprudenza del Consiglio di  Stato  per  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della segreteria, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno  11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Umberto Zuballi, presidente, estensore; 
    Manuela Sinigoi, primo referendario; 
    Alessandra Tagliasacchi, referendario. 
 
                  Il Presidente estensore: Zuballi