N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2014
Ordinanza del 4 novembre 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Nord Asfalti S.r.l. contro Provincia di Udine, Regione Friuli-Venezia Giulia e Comune di Povoletto.. Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione demanda ad un successivo atto regolamentare regionale la determinazione dei criteri di quantificazione della garanzia da prestarsi per la gestione e chiusura di discariche di rifiuti situate nel territorio regionale - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potesta' regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 67/2014, concernente una disposizione legislativa della Regione Puglia di analogo contenuto normativo, nonche' alla sentenza della Corte n. 62/2008. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, art. 5, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto.(GU n.22 del 3-6-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 207 del 2010, proposto da: Nord Asfalti S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 7; Contro Provincia di Udine, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Asquini e Stefano Marche, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 7; Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituita; Comune di Povoletto, non costituito: della determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n. 2010/272 di data 28 gennaio 2010, notificata all'interessata in data 2 febbraio 2010; della determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n. 2010/2121 del 12 marzo 2010; del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 266/Pres. dell'11 agosto 2005, in parte qua; di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Udine; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1.1. L'art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 36/2003 stabilisce che «La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'art. 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per lotti». 1.2. L'art. 5, comma 1, lettera l, L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 30/1987 (recante "Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti"), cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. F.V.G. n. 13/1998, attribuisce alla Regione la determinazione delle «garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonche' necessari al recupero dell'arca interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilita' per danno ambientale». 1.3. Gli articoli 4 e 8, unitamente all'allegata Tabella A, del Regolamento della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 11.08.2005 n. 0266/Pres., fissano i parametri per la determinazione delle garanzie di cui all'art. 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987. 2.1. La societa' ricorrente, Nord Asfalti S.r.l., e' proprietaria di discarica di seconda categoria, tipo A, della quale la Provincia di Udine, territorialmente competente, con determina dirigenziale n. 3059 del 5 maggio 2009 ha ordinato la chiusura, prescrivendo all'interessata, tra le altre cose, di prestare la garanzia finanziaria di cui all'art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 36/2003. 2.2. La misura della precitata garanzia e' stata stabilita con provvedimento della Provincia di Udine n. 762 del 28 gennaio 2010, secondo quanto prevede il Regolamento regionale n. 266/2005. Stante il mancato adempimento da parte dell'interessata, e' seguito formale atto di diffida, prot. n. 2121 del 12 febbraio 2010, da parte della stessa Amministrazione provinciale. 3.1. I suindicati provvedimenti provinciali concernenti l'obbligo, cosi' come specificato, di prestare la garanzia de qua, unitamente al Regolamento regionale del quale costituiscono applicazione, sono stati impugnati avanti a questo Giudice dalla societa' Nord Asfalti S.r.l. 3.2.1. La tesi di parte ricorrente e' che i provvedimenti impugnati siano illegittimi, perche' e' illegittimo il regolamento regionale n. 266/2005. 3.2.2. Queste le censure prospettate in via diretta avverso il Regolamento regionale e in via indiretta avverso gli atti applicativi provinciali: I^. "Violazione di legge (Capo 4.2.2. Delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984 - decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - artt. 3 e 41 Cost.) - Illogicita' ed ingiustizia manifesta - Illegittimita' derivata"; II^. "Violazione di legge (dir. 21 aprile 2004, n. 35 n. 04/35/CE, art. 10 e 29° considerando) - Illogicita' ed ingiustizia manifesta - Illegittimita' derivata"; III^. "Eccesso di potere - Illogicita' ed ingiustizia manifesta - Violazione del principio di proporzionalita' - Illegittimita' derivata". 4. Dei soggetti evocati si e' costituita in giudizio esclusivamente la Provincia di Udine chiedendo il rigetto del ricorso avversario perche' inammissibile (rectius, irricevibile in quanto tardivo) e comunque perche' infondato nel merito. 5. L'eccezione di tardivita' di notifica del ricorso principale e' stata decisa dal Collegio, che, con sentenza non definitiva resa tra le parti e gia' pubblicata, la ha ritenuta non fondata e conseguentemente respinta. 6. La societa' ricorrente in ulteriore memoria ha sollevato dubbi di costituzionalita' - in relazione al riparto di competenze fra Stato e Regioni fissato dall'art. 117 Cost. - dell'art. 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987, che fonda il potere regolamentare esercitato con la delibera presidenziale sottoposta al vaglio di legittimita' di questo Giudice, unitamente ai provvedimenti provinciali di applicazione e norme regolamentari regionali. 7.1. L'art. 23, comma III^, l. n. 87/1953 ammette che la questione di costituzionalita' possa essere sollevata d'ufficio anche dall'Autorita' giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio nel quale la questione stessa e' sorta quale incidente in senso tecnico. 7.2. La questione che qui viene in rilievo e' se sia conforme a Costituzione, e segnatamente all'art. 117, comma II^, lettera s), e comma VI^, Cost., l'art. 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987 nella parte in cui demanda a successivo atto normativo regionale la determinazione, tra le altre cose, dei criteri di quantificazione della garanzia da prestarsi per la gestione e chiusura di discariche di rifiuti situate nel territorio regionale. 8.1. Il Collegio reputa che la questione sia rilevante, avendo ad oggetto la disposizione attributiva del potere (quello regolamentare) attuato con i provvedimenti della cui illegittimita' per derivazione (da quella del regolamento medesimo) si discute. 8.2.1. Il ragionamento deve, invero, muovere dalla tesi - prevalente - per cui, essendo il regolamento un atto formalmente amministrativo, ancorche' sostanzialmente normativo, deve, in ossequio al principio di legalita', trovare fondamento in una previsione di rango primario che crei in capo ad un soggetto pubblico (nel caso di specie, la Regione) il relativo potere. D'altro canto, anche a voler valorizzare il dato sostanziale della natura normativa del potere esercitato, si giunge alla medesima conclusione in ragione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra la fonte primaria (legge) e la fonte secondaria (regolamento). Deve altresi' precisarsi che, sempre secondo l'opinione prevalente, la disposizione fondante il potere regolamentare non puo' essere rinvenuta nell'art. 117, comma VI^, Cost., che ha esclusivamente funzioni di riparto delle competenze. 8.2.2. Ne consegue che, laddove venisse accertata la denunciata violazione del parametro costituzionale indicato al punto 7.2. e per l'effetto l'art. 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987, in parte qua, annullato con effetto travolgente rispetto ai rapporti non ancora esauriti, quale per l'appunto quello oggetto del giudizio avanti a questo Giudice, verrebbe meno la norma in forza della quale il Regolamento regionale n. 266/2005 e' stato emanato. 8.2.3. A cascata verrebbe meno il fondamento normativo del contenuto dei provvedimenti provinciali di quantificazione della garanzia dovuta dalla societa' ricorrente, non risultando piu' previsti da alcuna norma i criteri di calcolo in concreto utilizzati. 8.3.1. Ne discende che il Regolamento regionale, in quanto emanato in difetto assoluto di attribuzione, si configurerebbe come nullo. 8.3.2. La nullita' dell'atto amministrativo, giusta quanto dispone l'art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., e' vizio rilevabile anche d'ufficio. 8.3.3. A loro volta, i consequenziali provvedimenti provinciali - risulterebbero nulli, anch'essi per difetto assoluto di attribuzione, oppure, volendo individuarsi lo stesso nell'art. 14, comma, 1, decreto legislativo n. 36/2003, per mancanza di elemento essenziale, ovverosia il contenuto. In ogni caso, essi sarebbero travolti per derivazione dalla caducazione dell'atto regolamentare presupposto, cosi' come richiesto da parte ricorrente. 8.4. Questo Tribunale e' perfettamente consapevole che la qualificazione in termini di nullita' del vizio che, in ipotesi, affligge gli atti impugnati potrebbe riflettersi sul riparto di giurisdizione. Nondimeno la questione diverra' attuale, e come tale meritevole di essere decisa, solamente se e in quanto venisse annullata, per effetto della pronuncia di incostituzionalita', la norma attributiva, in via diretta (quanto al Regolamento regionale), in via indiretta (quanto agli atti provinciali di quantificazione della garanzia), del potere in concreto esercitato. 9.1. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta questione di costituzionalita' non appaia manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza della Cotte costituzionale. 9.2.1. Ci si riferisce segnatamente alla sentenza n. 67/2014, pronunciata in relazione all'art. 22 L.R. Puglia n. 39/2006, che pure attribuiva a successivo atto regolamentare regionale la determinazione, in via transitoria, dei criteri di quantificazione della garanzia di cui si discute. In tale decisione, invero, si e' chiarito come la previsione debba essere ricondotta alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'art. 117, II^ comma, lettera s) Cost. attribuisce alla potesta' legislativa statale di tipo esclusivo. Ne consegue che, giusta quanto dispone il VI^ comma, dell'art. 117 Cost., e fatte salve le ipotesi di specifica delega alle singole Regioni, spetta sempre allo Stato l'esercizio del correlato potere regolamentare. 9.2.2. In particolare, la Consulta, con riferimento alla disciplina del trattamento dei rifiuti, ha avuto modo di spiegate come competa allo Stato la fissazione di livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, e tra questi, delle garanzie che i gestori di discariche, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale, devono prestare all'Amministrazione tenuta alla vigilanza su di esse nella fase di gestione e in quella successiva alla chiusura. Con la conseguenza che la legge regionale che viceversa attragga a se' (ovvero ad atto normativo di rango subordinato) la disciplina della fattispecie deve ritenersi incostituzionale per violazione del suindicato parametro costituzionale. 9.3.1. Ora, e' ben vero che la Regione Friuli-Venezia Giulia, a differenza della Regione Puglia, e' regione ad autonomia speciale. Nondimeno, a parere di questo Giudice, la circostanza non sarebbe di per se' sola idonea a mutare il suesaminato quadro di riferimento, e un tanto per un duplice ordine di ragioni. 9.3.2. In primo luogo, perche' la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale attribuiscono alla potesta' legislativa, rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione, sicche' - in assenza di espressa deroga - rimane valida l'attribuzione alla potesta' esclusiva dello Stato stabilita' in via generale dall'art. 117, II^ comma, lettera s), Cost. 9.2.3. In secondo luogo, perche' - come affermato costantemente dalla Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 62/2008) - la disciplina statale della gestione dei cicli di rifiuti e delle materie ad esso connesse, in quanto attuazione di obblighi comunitari, e determinazione di livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potesta' legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela. 9.3. Per completezza si precisa che - a quanto consta - non vi e' stata alcuna delega, ex art. 117, VI^ comma, prima parte, Cost., dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Diversamente, infatti, di essa se ne sarebbe dato conto nel preambolo del Regolamento regionale n. 266/2005, quale, per l'appunto norma attributiva del potere normativo esercitato, mentre nulla e' ivi affermato al riguardo. Anzi, il preambolo rinvia espressamente alla disposizione di legge regionale della cui costituzionalita' questo Giudice dubita. 10.1. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 in riferimento all'art. 117, comma II^, lettera s), e comma VI^, Cost. 10.2. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi sollevata, disponendosi la immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'art. 117, comma II^, lettera s), e comma V1^, Cost. Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente; Manuela Sinigoi, Primo Referendario; Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore. Il presidente: Zuballi L'estensore: Tagliasacchi