N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2015
Ordinanza del 23 febbraio 2015 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Dalcos Spa contro Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara. Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi 280 e seguenti, della "legge finanziaria 2007" - Assoggettamento, disposto dal successivo decreto-legge n. 185 del 2008, alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d'imposta dettata dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, nonche' limiti massimi di copertura finanziaria - Denunciata omessa previsione di salvezza dei diritti e delle aspettative sorti in relazione ad attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008) - Abolizione, per esaurimento delle risorse finanziarie, di crediti d'imposta gia' entrati nel patrimonio del contribuente in quanto maturati in relazione a costi gia' sostenuti - Violazione del principio di tutela dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche. - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 29, comma 1. - Costituzione, art. 3. In subordine: Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi 280 e seguenti, della "legge finanziaria 2007" - Procedura per selezionare le imprese concretamente autorizzate alla fruizione del beneficio tra quelle che avevano gia' avviato attivita' di ricerca prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008) - Previsione di un meccanismo di selezione sostanzialmente casuale, basato sulla priorita' cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti trasmessi per via telematica - Irragionevole disparita' di trattamento fra contribuenti egualmente titolari di crediti d'imposta. - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 29, combinato disposto del comma 2, lett. a), e del comma 3, primo periodo e prima parte della lett. a). - Costituzione, art. 3.(GU n.22 del 3-6-2015 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sesta Sezione Civile - T Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati: dott. Mario Cicala - Presidente; dott. Salvatore Bognanni - Consigliere; dott. Marcello Iacobellis - Consigliere; dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere; dott. Antonello Cosentino - Rel. Consigliere, Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 4154-2012 proposto da Dalcos Spa 02057910263 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Scrofa, 64, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cellamare (Studio Legale Zunarelli e Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Del Federico, Stefano Zunarelli, giusta procura alle liti in calce al ricorso, ricorrente; Contro Agenzia delle entrate 11210661002, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis, controricorrente; Avverso la sentenza n. 616 ottobre 2011 della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila - Sezione Staccata di Pescara dell'8 giugno 2011, depositata il 23 giugno 2011; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015 dal Consigliere Relatore dott. Antonello Cosentino. Svolgimento del processo La societa' Dalcos Spa ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha respinto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento con cui il Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2/2009, ha negato per «esaurimento delle risorse finanziarie» il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta ex art. 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006, richiesto dalla contribuente in relazione ai costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008. L'Agenzia delle entrate si e' costituita con controricorso, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Per l'intelligenza del ricorso, fondato su sei motivi, e' opportuno svolgere una breve premessa normativa. I commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, n. 296/2006 (abrogati per il disposto dell'articolo 23, settimo comma, del decreto-legge n. 83/2012, convertito con la legge n. 134/2012, e del numero 42 del relativo Allegato 1, ma applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame) avevano attribuito alle imprese - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 - un credito d'imposta, fruibile in compensazione nel modello F24, pari al 10% dei costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo; se i costi di ricerca e sviluppo si riferivano a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici il credito di imposta era riconosciuto nella percentuale del 15%, poi aumentato al 40% dal comma 66 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, n. 244/2007. I costi a cui si rapportava il diritto al credito di imposta non potevano superare, a mente del comma 281, l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (poi elevato a 50 milioni di euro dal comma 66 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, n. 244/2007). La legge non fissava alcun tetto globale alla erogazione dei crediti di imposta, ne' prevedeva limiti di copertura del minor gettito fiscale derivante dalla relativa fruizione da parte dei contribuenti; conseguentemente, il singolo contribuente non era tenuto alla presentazione di alcuna istanza preventiva di ammissione al beneficio e poteva fruire del credito (nella misura risultante dall'applicazione della percentuale prevista dal comma 280 sul costo per ricerca e sviluppo effettivamente sostenuto, entro il tetto di cui al comma 281) con la mera indicazione del credito stesso nella dichiarazione dei redditi. Successivamente, con l'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con la legge n. 2/2009 (c.d. decreto anticrisi, adottato nell'intento, enunciato nell'epigrafe, di «fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale», provvedendo, tra l'altro, a «potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilita' e crescita approvato in sede europea»), il legislatore, nel primo comma, ha esteso anche al credito di imposta di cui si tratta la disciplina sul monitoraggio dei crediti di imposta dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con la legge n. 178/2008, e conseguentemente, nel secondo comma, ha previsto un tetto massimo al credito di imposta fruibile da parte delle imprese, definendo i relativi i stanziamenti nel bilancio dello Stato (375,2 milioni di euro per l'anno 2008, 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per l'anno 2011). La suddetta predeterminazione del tetto massimo dell'ammontare del credito d'imposta riconoscibile al sistema delle imprese - innovativa rispetto alla disciplina originariamente dettata dalla legge n. 296/2006 - presupponeva evidentemente l'individuazione di una procedura di selezione delle imprese destinate a fruire concretamente del credito di imposta rispetto a quelle destinate ad essere escluse da tale fruizione per il superamento del suddetto tetto, ossia per l'incapienza dello stanziamento fissato dalla legge nel bilancio statale. Tale procedura di selezione - dettata al dichiarato «fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria» - si rinviene nella seconda parte del secondo comma, nonche' nel terzo comma, dell'articolo 29 d.l. n. 185/2008. Con tali disposizioni si stabiliva che, a decorre dall'anno 2009: per la fruizione del credito d'imposta le imprese dovessero inoltrare per via telematica all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, valevole come «prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta»; la prenotazione del credito di imposta per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 (emanato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 29 novembre 2008) fosse «successiva» rispetto a quella relativa alle attivita' di ricerca avviate prima della anzidetta data; i formulari venissero acquisiti ed evasi dall'Agenzia delle entrate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo; l'Agenzia delle entrate provvedesse, in via telematica e con procedura automatizzata, a rispondere alle imprese che avevano presentato il formulario, comunicando alle stesse, ove si trattasse di attivita' gia' avviate prima del 29 novembre 2008, «esclusivamente un nulla-osta, ai soli fini della copertura finanziaria» e, ove invece si trattasse di attivita' avviate a partire dal 29 novembre 2008, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche', «nei successivi novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza». Nel quinto comma del citato articolo 29, infine, si prevedeva che la procedura per la trasmissione telematica del menzionato formulario fosse attivata entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del formulario medesimo. In effetti, con provvedimento del 21 aprile 2009, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che i formulari per i progetti d'investimento in attivita' di ricerca e sviluppo gia' avviati alla data del 28 novembre 2008 (il cui modello era stato approvato con precedente decreto dello stesso Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2009) dovessero essere presentati, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009 (c.d. click day) alle ore 24:00 del 5 giugno 2009. Giova ancor aggiungere che la capienza degli stanziamenti fu esaurita con i formulari pervenuti nei primi minuti successivi all'apertura della procedura di trasmissione telematica e numerose imprese furono escluse, al pari della odierna ricorrente, dalla fruizione del credito di imposta per costi sostenuti (e sostenendi) in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 (si veda pag. 21 del controricorso, ove la difesa dell'Agenzia delle entrate riferisce che furono emessi «in pochi secondi dall'apertura della procedura n. 29.394 atti, di cui 8.100 di accoglimento delle istanze»). In concreto si vennero quindi a determinare, con riferimento ai crediti d'imposta per i costi relativi ad attivita' di ricerca avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008, le seguenti situazioni: a) i crediti d'imposta maturati negli anni 2007 e 2008 e utilizzati in compensazione (mediante il modello F24) entro il 31 dicembre 2008 non furono toccati dal decreto-legge n. 185/1998 e rimasero validamente fruiti; b) i crediti d'imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009 che non erano stati utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 ma di cui era stata autorizzata la fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate sono pur essi rimasti validamente fruibili; c) i credito d'imposta maturato negli anni 2007, 2008 e 2009 non utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 e di cui non era stata autorizzata la fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per esaurimento dei fondi disponibili sono rimasti non fruibili. Per queste ultime situazioni l'articolo 2, comma 236, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) ha successivamente autorizzato un ulteriore stanziamento (poi ridotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010) le cui modalita' di utilizzo sono state definite con decreto ministeriale del 4 marzo 2011; tale decreto ha autorizzato la fruizione del 47,53% dei crediti d'imposta relativi ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, quali risultanti dai formulari presentati telematicamente che fossero stati denegati per esaurimento delle risorse disponibili. Cosi' ricostruita la disciplina in esame e' ancora opportuno precisare che: in linea di fatto, e' pacifico che l'impugnato diniego di nulla-osta concerne un formulario nel quale la contribuente aveva richiesto di fruire del credito di imposta maturato in relazione ad attivita' di ricerca che dichiarava avviate anteriormente al 29 novembre 2008 (si vedi il controricorso dell'Agenzia delle entrate, paragrafo 2 del «FATTO», primo cpv); la Commissione Tributaria Regionale ha sostenuto che il decreto-legge n. 185/2008 non avrebbe eliso il diritto al credito di imposta attribuito dalla legge n. 296/2006 e gia' sorto in capo alla contribuente, ma si sarebbe limitato a porre un limite quantitativo alla fruizione di tale diritto, la quale risulterebbe «solo rinviata nel tempo, agli esercizi successivi al 2011, nell'ambito della capienza delle ulteriori somme che il Legislatore riterra' di stanziare in futuro» (quinta pagina della sentenza gravata, penultimo capoverso). Tanto premesso, il Collegio rileva che col primo motivo di ricorso, il cui accoglimento assorbirebbe l'esame degli altri, la ricorrente ripropone l'eccezione, ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione Tributaria Regionale, di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29, d.l. n. 185/29, con riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione. In sostanza la contribuente censura la sentenza gravata per aver fatto applicazione di una disciplina di dubbia legittimita' costituzionale e ripropone in questa sede i dubbi di costituzionalita' gia' sollevati in sede di merito. La questione appare manifestamente infondata, con riferimento ai parametri fissati dagli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione. Quanto agli articoli 41 e 97 della Costituzione, e' sufficiente osservare che la disposizione in esame non impinge in alcun modo ne' sulla liberta' di iniziativa economica, ne' sull'imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. L'articolo 117 della Costituzione e' poi evocato dalla ricorrente nella parte in cui, nel primo comma, assoggetta la potesta' legislativa statale ai «vicoli derivanti dall'ordinamento comunitario», tra i quali il vincolo di tutela della concorrenza; al riguardo la ricorrente sottolinea l'argomento letterale che lo stesso articolo 117 Cost. riserva allo Stato, nella lettera e) del secondo comma, la legislazione esclusiva in materia non di «concorrenza», bensi' di «tutela della concorrenza». L'argomento non appare concludente, in quanto la disposizione in esame non pregiudica in alcun modo la liberta' di concorrenza. Anche con riferimento al parametro dell'articolo 117 Cost., quindi, il sospetto di illegittimita' costituzionale sollevato dalla ricorrente appare manifestamente infondato. Non manifestamente infondato appare, invece, il sospetto di illegittimita' costituzionale sollevato con riferimento all'articolo 3 Cost. Dal tenore letterale del comma 280 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 («A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo») emerge infatti che il credito d'imposta per cui e' causa entrava ope legis nel patrimonio dei contribuenti che sostenessero, entro l'arco temporale indicato dalla legge, costi per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, all'atto stesso del sostenimento di tali costi. Si trattava, dunque, di un diritto soggettivo perfetto, il cui fatto costitutivo e' indicato dalla legge nel sostenimento di costi per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009. Al riguardo, non appare persuasivo l'assunto della difesa erariale secondo il quale - nel tempo intercorrente tra la maturazione del credito di imposta (cioe' il sostenimento dei costi da cui tale credito deriva) e l'utilizzo del medesimo in compensazione di debiti tributari, tramite il modello F24 - il credito stesso non sarebbe qualificabile come un diritto soggettivo pieno, bensi' come un diritto condizionato alla sussistenza di copertura finanziaria. Tale assunto si fonda sul disposto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138/2002, convertito con la legge n. 178/2002, rubricato «monitoraggio dei crediti di imposta» ed il cui primo comma, come modificato dalla legge di conversione, recita: «I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie». Questa disposizione, tuttavia, non operava (fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008) per i crediti di imposta oggetto del presente giudizio, in quanto essa, emanata nel 2002, concerne i crediti «previsti dalle vigenti disposizioni», ossia quelli previsti dalle disposizioni vigenti nel 2002; mentre i crediti di imposta oggetto del presente giudizio sono stati introdotti solo nel 2006, con la legge n. 269. Cio' e' del resto reso palese dal rilievo che solo nel 2008, con il piu' volte citato articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, il legislatore ha esteso il principio del monitoraggio anche ai crediti di imposta oggetto del presente giudizio, fissando il relativo limite di copertura finanziaria (vedi il primo comma del citato articolo 29: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano, anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti»). Ne', sotto altro profilo, appare concludente la considerazione dell'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui al principio del monitoraggio dei crediti di imposta fissato dall'articolo 5 d.l. n. 138/2002 dovrebbe attribuirsi natura di principio generale, attuativo dell'articolo 81 della Costituzione. Indipendentemente dalla fondatezza di tale tesi, e' infatti evidente che un principio generale di limitazione del diritto al credito di imposta «fino all'esaurimento delle risorse finanziarie» non potrebbe comunque operare quando, come e' avvenuto con la legge n. 296/2006, la legge istitutiva del credito di imposta ometta la fissazione di limiti di copertura. Deve quindi ribadirsi che alla data del 29 novembre 2008, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008, i contribuenti che avevano gia' sostenuto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, costi per attivita' di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo avevano maturato il diritto soggettivo perfetto al credito d'imposta nella percentuale di detti costi prevista dalla legge. L'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, fissando un limite, prima inesistente, alle risorse disponibili per la copertura finanziaria del beneficio de qua, ha inciso sotto due profili sulla posizione dei contribuenti che, avendo gia' avviato attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, sono stati esclusi dalla fruizione del credito d'imposta; per costoro, infatti, la norma del 2008 ha, in primo luogo, abolito il diritto al credito di imposta gia' maturato in relazione ai costi gia' sostenuti e, in secondo luogo, abolito l'aspettativa al credito di imposta maturando in relazione ai costi da sostenere per attivita' gia' avviate. A questo proposito giova aggiungere che la tesi della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 non avrebbe eliso il diritto del contribuente al credito d'imposta maturato alla data del 29 novembre 2008, ma ne avrebbe solo rinviata la fruizione nel tempo agli esercizi successivi al 2011, non puo' essere condivisa. Tale tesi riecheggia anche nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 100/E del 19 ottobre 2011, laddove si afferma che «Dall'esame della normativa istitutiva dell'agevolazione e del delineato quadro interpretativo si evince che per le attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 il diniego del predetto nulla-osta non impedisce la maturazione del credito di imposta ma inibisce l'utilizzo del credito di imposta maturate, nei termini in precedenza specificati, nei relativi periodi di imposta, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, senza tuttavia escludere la possibilita' di un futuro utilizzo in finzione delle disponibilita' finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi». In proposito, osserva la Corte che l'assunto dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il diniego di nulla osta non escluderebbe la possibilita' che il credito di imposta (maturato e) denegato possa formare oggetto «di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilita' finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi» ha una portata esclusivamente metagiuridica. In termini giuridici, per contro, e' ovvio che il diniego di nulla osta non esclude (e non si vede come potrebbe escludere) la possibilita' che il legislatore, reintervenendo sulla materia, disponga, stanziando i necessari finanziamenti, la soddisfazione di quei crediti per i quali il nulla osta sia stato negato; ma e' altrettanto ovvio che, in assenza di ulteriori e futuribili interventi del legislatore, il diniego del nulla osta preclude, alla stregua del disposto dell'articolo 29 d.l. n. 185/2008, la possibilita' giuridica di soddisfare il credito d'imposta gia' maturato ed ha, quindi, efficacia estintiva di tale credito. Quanto all'affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 non avrebbe estinto il diritto del contribuente al credito d'imposta maturato alla data del 29 novembre 2008, ma ne avrebbe solo rinviato la fruizione agli esercizi successivi al 2011, essa risulta del tutto sfornita di fondamento normativo. Nella disciplina del 2008, infatti, non e' contenuta alcuna disposizione che differisca agli esercizi successivi al 2011 la fruizione del credito di imposta dei contribuenti ai quali il nulla-osta a tale fruizione venga negato per esaurimento delle risorse finanziarie. E' appena il caso di notare, in proposito, che la disposizione secondo la quale «la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi» - contenuta nella seconda parte della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 in esame - si riferisce alla fruizione del credito d'imposta negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 (per ciascuno dei quali il secondo comma dello stesso articolo 29 prevede un apposito stanziamento di bilancio) e non agli esercizi successivi al 2011 (per i quali il decreto-legge n. 185/2008 non prevede alcuno stanziamento). Il decreto-legge n. 185/2008, in altri termini, non ha dettato, come erroneamente ritiene la Commissione Tributaria Regionale, una disciplina tendente a differire nel tempo il godimento dei diritti gia' sorti - o, altrimenti detto, una disciplina dell'esercizio del diritto che, ferma la relativa sussistenza, ne subordini l'esigibilita' all'avveramento di eventi futuri ma certi - ma ha abolito tali diritti per tutti coloro che, in base alla procedura di selezione normativamente fissata, non rientrassero nella capienza finanziata del medesimo decreto-legge. Di cio' offre decisiva conferma il rilievo che solo con la ulteriore e successiva legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) si e' disposta, con apposito stanziamento di bilancio, una parziale soddisfazione - nella percentuale, come sopra accennato, del 47,53% - di tali crediti. I quali quindi hanno subito una falcidia del 52,47%, della quale nessuna norma di legge, ad oggi, prevede forme di futura reintegrazione; potendosi anzi sottolineare, sul piano storico-fattuale, che le disposizioni che dopo il 2010 hanno istituito ulteriori crediti di imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1 del decreto-legge n. 70/2011, convertito con la legge n. 106/2011; articolo 1, commi 95-97, della legge di stabilita' 2013 n. 228/2012; articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013, convertito con la legge n. 9/2014, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge di stabilita' 2015, n. 190/2014) non hanno piu' rifinanziato la fruizione dei crediti di imposta previsti dalla legge finanziaria 2006 per le attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008. La disciplina dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 appare allora sospettabile di illegittimita' costituzionale, con riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non salvaguarda i diritti e le aspettative al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, sorti in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008. Il contrasto tra la disciplina in esame ed il parametro di cui all'articolo 3 Cost. appare ravvisabile sotto due distinti profili. Sotto un primo profilo, per la violazione del principio di tutela dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche. La Corte Costituzionale ha infatti varie volte affermato che l'affidamento del cittadino sulla certezza delle situazioni giuridiche, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (si vedano le pronunce della Corte costituzionale numeri 349/1985, 155/1990, 390/1995, 111/1998, 211/1997, 416/1999, 525/2000, 446/2002, 364/2007). Al riguardo si osserva che - se non possono ipotizzarsi limiti costituzionali alla potesta' legislativa di eliminare o limitare un beneficio fiscale previsto dalla legge per determinate iniziative imprenditoriali, con riferimento alle attivita' successive all'entrata in vigore della norma abolitiva o limitativa - sembra potersi dubitare della conformita' al canone della ragionevolezza di una disposizione ablativa di crediti di imposta gia' entrati nel patrimonio del contribuente, in quanto maturati in relazione a costi gia' sostenuti, e di aspettative di crediti di imposta maturandi in relazione a costi ancora da sostenere per il completamento di attivita' gia' avviate. Si deve infatti considerare, al riguardo, che nel calcolo di convenienza imprenditoriale posto alla base della decisione di sostenere detti costi il contribuente ha fatto legittimo affidamento sul risparmio fiscale agli stessi normativamente connesso e non appare ragionevole salvaguardare le esigenze di bilancio dello Stato scardinando la programmazione di bilancio delle imprese e, in generale, dei cittadini (sul punto vedi, in particolare, Corte cost. n. 211/1997, citata, laddove chiarisce che «se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo', a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il "quantum" del trattamento previsto, deve invece escludersi che, come e' avvenuto nella fattispecie, possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione gia' conseguita»; si veda anche, sul tema delle modificazioni retroattive del quadro giuridico nel quale si sono formate scelte imprenditoriali, Corte cost. n. 156/2007, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di una norma di legge regionale che sacrificava «all'esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti (nella specie Azienda Napoletana Mobilita' s.p.a.), che, a distanza di un periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi.». Ne', va aggiunto, il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 appare dissipato dal richiamo dell'Avvocatura Generale dello Stato alla giurisprudenza della Corte costituzionale sull'evoluzione della disciplina del credito d'imposta sui nuovi investimenti nelle aree svantaggiate individuate dalla Commissione CE (ordinanze nn. 124/2006, 180/2007, 185/2009), attesa la sostanziale diversita' tra l'intervento effettuato dagli articoli 10 d.l. n. 138/2002 e 62 legge n. 289/2002 sulla disciplina originariamente dettata dall'articolo 8 della legge n. 388/2000 per il credito d'imposta connesso a nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (ben riepilogato nella sentenza di questa Corte n. 5324/2012) e l'intervento effettuato dall'articolo 29 d.l. n. 185/0802 sulla disciplina dettata dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006 per il credito d'imposta connesso ad investimenti in ricerca e sviluppo. Nel caso, infatti, del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, le modifiche normative recate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002 - relative tanto ai presupposti sostanziali del diritto (la cui attribuzione e' stata ristretta a determinati settori produttivi e nei limiti di tetti di copertura prefissati), quanto alle modalita' procedimentali del relativo esercizio (che ha cessato di essere automatico, tramite esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi, ed e' stato subordinato al previo assenso dell'amministrazione, all'esito di apposita istanza del contribuente) - sono state introdotte nel rispetto dell'affidamento dei contribuenti nella certezza delle situazioni giuridiche pregresse (si veda il terzo comma dell'articolo 10 d.l. n. 138/2002, come modificato in sede di conversione: Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.). Nessuna portata retroattiva puo' poi ascriversi alla successiva imposizione, recata dall'articolo 62 della legge n. 289/2002, di un obbligo informativo a carico sia delle imprese che avevano gia' conseguito in via automatica il diritto al contributo, sia di quelle che avevano conseguito tale diritto col previo assenso dell'amministrazione; come infatti precisato nell'ordinanza n. 124/2006 della Corte costituzionale, l'articolo 62 della legge n. 289/2002 «non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo gia' conseguito». Viceversa, come sopra dimostrato, nel caso del credito di imposta sui costi sostenuti per attivita' di ricerca, la disciplina introdotta dall'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 ha abolito, per i contribuenti esclusi dalla fruizione del credito d'imposta per esaurimento delle risorse finanziarie, diritti e aspettative gia' maturati prima dell'entrata in vigore decreto-legge. Il secondo profilo in relazione al quale appare non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale, sempre con riferimento al parametro dell'articolo 3 Cost., dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 - nella parte in cui non salvaguarda i diritti e le aspettative sorti ai sensi dell'articolo 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006, in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 - lo si prospetta in linea subordinata rispetto al primo profilo (il quale, ove accolto, risulterebbe assorbente) e si incentra sulle caratteristiche della procedura fissata dalla legge per selezionare, nell'ambito della platea dei contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 avevano gia' avviato attivita' di ricerca e sviluppo precompetitivo, quelli destinati a fruire del credito. Tale procedura, dettata nella seconda parte del secondo comma, nonche' nel terzo comma, dell'articolo 29 d.l. n. 185/2008, si compendia nell'inoltro per via telematica all'Agenzia delle entrate di un formulario valevole come prenotazione e nell'acquisizione ed evasione, da parte della predetta Agenzia, dei formulari alla stessa pervenuti, secondo l'ordine cronologico di arrivo. In proposito si osserva che - se in linea generale non puo' ritenersi irrazionale il ricorso al criterio selettivo, di antichissima tradizione, prior tempore potior jure - nel caso, quale quello in esame, in cui la selezione debba svolgersi tra una platea vastissima di concorrenti e si fondi sul momento di arrivo al destinatario di atti trasmessi per via telematica, tale criterio conduce a risultati completamente scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito, ma anche dalla solerzia nell'esercizio delle stesse. La risultante di fattori quali la sproporzione tra risorse disponibili e domande, l'ampiezza del numero dei concorrenti, la velocita' dei meccanismi di trasmissione informatica determina una selezione sostanzialmente casuale, che si esaurisce in un tempo brevissimo e produce risultati dipendenti prevalentemente dalla potenza e sofisticatezza delle apparecchiature informatiche di cui dispongono i singoli contribuenti o i professionisti che li assistono. Cio' determina una disparita' di trattamento (in ordine alla fruizione del credito di imposta, ad alcuni concessa e ad altri negata) di situazioni eguali (di contribuenti tutti egualmente titolari di crediti di imposta derivanti da attivita' gia' avviate alla data del 29 novembre 2008) in base ad un criterio di priorita' cronologica che, per le sue concrete modalita' di attuazione, non appare ragionevole (ed e' stato abbandonato in sede di definizione delle modalita' di utilizzo del rifinanziamento disposto dalla legge n. 191/2009, per le quali il D.M. 4 marzo 2011 ha fatto ragionevolmente ricorso ad un criterio tipicamente concorsuale, assegnando a ciascun contribuente una percentuale del proprio credito corrispondente al rapporto tra il totale delle risorse disponibili ed il totale delle prenotazioni da soddisfare). Deve ancora sottolinearsi che il prospettato vulnus al principio di ragionevolezza non discende dalle modalita' attuative di presentazione dei formulari dettate dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con i propri provvedimenti del 24 marzo e del 21 aprile 2009 (con i quali si approva il modello di formulano, si stabiliscono i termini iniziale e finale per la presentazione dei formulari e si indica il programma di gestione da utilizzare per la relativa trasmissione telematica) ma deriva direttamente dalla norma di legge che applica un canone selettivo (la priorita' cronologica nella trasmissione informatica dei formulari) che, pur se astrattamente non irragionevole, risulta incongruo nella situazione concreta, in considerazione delle specificita' che caratterizzano la stessa (ampiezza del numero dei concorrenti e sproporzione tra risorse disponibili e domande). In definitiva, deve giudicarsi non manifestamente infondata, con riferimento all'articolo 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 2/2009, sotto i due seguenti profili; sotto il primo profilo, nella parte in cui la norma emergente dal disposto del comma 1 di detto articolo («Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti») non fa salvi i diritti e le aspettative sorti - ai sensi dell'articolo 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006 - in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008; sotto il secondo profilo, subordinato al primo, nella parte in cui la norma emergente dal combinato disposto del comma 2, lettera «a» («per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta») e del comma 3, primo periodo e prima parte della lettera «a» («L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria») stabilisce un meccanismo di selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risultano sostanzialmente casuali. Tanto premesso in punto di non manifesta infondatezza, e' ora necessario valutare le rilevanza della questione. Al riguardo il Collegio osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento (il diniego di nulla-osta, per «esaurimento delle risorse finanziarie», alla fruizione del credito d'imposta ex art. 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006 spettante alla contribuente in relazione ai costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008) che si fonda sul disposto dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2/2009. Una declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione che contingenta entro determinati limiti di copertura la soddisfazione dei crediti di imposta collegati a costi derivanti da attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 imporrebbe un annullamento del diniego di nulla osta e, dunque, una soluzione della controversia diversa da quella adottata nella sentenza qui gravata. Ad analogo esito decisorio dovrebbe poi pervenirsi in caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione che prevede che la copertura disponibile venga assegnata ai contribuente in base all'ordine cronologico di presentazione telematica delle prenotazioni. In tal caso, infatti, verrebbe travolto l'intero meccanismo che ha condotto al diniego del nulla-osta; cosicche', giova precisare, l'apprezzamento di rilevanza della questione prescinde dall'identificazione del momento in cui l'odierna ricorrente ebbe a inviare il proprio formulario. La questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata si palesa quindi rilevante in relazione ad entrambi i profili in cui essa si articola. Va ancora aggiunto che la questione di legittimita' costituzionale fin qui illustrata era stata gia' sollevata dalla Sezione Sesta di questa Corte con l'ordinanza interlocutoria n. 9026/2013 emessa 12 aprile 2013 nel procedimento iscritto al ruolo generale con il numero 165/12. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236/2014, ha dichiarato l'inammissibilita' della questione sul rilievo che nell'ordinanza di rimessione - pur citandosi lo jus superveniens introdotto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010 - si ometteva di esaminare la portata degli effetti di tale jus superveniens sul quadro normativo oggetto del dubbio di illegittimita' costituzionale. Si palesa dunque necessario illustrare espressamente le ragioni che, ad avviso del Collegio, non consentono di ritenere che lo jus superveniens introdotto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010, pur senza essere esso stesso meritevole di impugnazione, dissipi il dubbio sulla sussistenza del denunciato vulnus costituzionale o, sotto altro aspetto, elida la rilevanza della questione sopra prospettata. Come gia' sopra precisato, l'art. 2, comma 236, legge n. 191/2009 ha autorizzato un ulteriore stanziamento (poi ridotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010) le cui modalita' di' utilizzo sono state definite con decreto del 4 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Tale decreto ha assegnato il suddetto stanziamento ai contribuenti che, avendo gia' avviato l'attivita' di ricerca anteriormente al 29 novembre 2008, non avevano ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili e prevede che costoro utilizzino il loro credito d'imposta - quale risultante dai formulari denegati per esaurimento delle risorse disponibili - nella misura massima del 20,37 per cento dell'importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e dell'ulteriore 27,16 per cento del predetto importo a decorrere dall'anno 2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha successivamente precisato, con comunicato stampa del 14 novembre 2011, che, tenuto conto che la pubblicazione del D.M. 4 marzo 2011 e' avvenuta nel corso del 2011, i contribuente potevano utilizzare il credito d'imposta immediatamente - ed esclusivamente tramite il modello F24 - nella misura massima complessiva del 47,53 per cento (si veda, al riguardo, la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 100 del 19 ottobre 2011). Lo jus superveniens ha dunque trasformato in falcidia (del 52,47%) l'originaria ablazione totale dei crediti d'imposta (per i costi gia' sostenuti alla data del 28 novembre 2008) e delle aspettative di credito di imposta (per i costi non ancora sostenuti alla data del 28 novembre 2008 ma dipendenti da progetti d'investimento in attivita' di ricerca e sviluppo gia' avviati a tale data) rimasti esclusi dalla fruizione integrale del credito di imposta per esaurimento della copertura finanziaria prevista dal decreto-legge n. 185/2008. Ad avviso del Collegio la suddetta trasformazione dell'ablazione in falcidia non e' di per se' sufficiente a dissipare i dubbi di costituzionalita' sopra prospettati, giacche': con riguardo al profilo legato alla mancata salvezza dei diritti e delle aspettative sorti in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, il prospettato vulnus al principio di ragionevolezza si collega alla violazione dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche e tale violazione appare sussistere per il solo fatto che un credito di imposta gia' entrato nel patrimonio del contribuente venga significativamente pregiudicato per effetto di una disposizione retroattiva; in sostanza, secondo il Collegio, se e' indubbio che nelle valutazioni di costituzionalita' e' necessario operare un bilanciamento tra la tutela dell'affidamento dei cittadini e la tutela del principio di equilibrio del bilancio dello Stato, significativamente rafforzato dalla modifica dell'articolo 81 Cost. introdotta dalla legge costituzionale n. 1/2012, non sembra che tale bilanciamento possa condurre a ritenere ragionevole perseguire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio mediante una disposizione che, pur senza eliderli totalmente, riduca di oltre il 50% crediti e aspettative di credito gia' entrati nel patrimonio del contribuente sulla base di scelte imprenditoriali operate in base alle norme vigenti al momento della relativa adozione; quanto al profilo legato alle caratteristiche del meccanismo di selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione integrale dei crediti d'imposta collegati a progetti d'investimento in attivita' di ricerca e sviluppo gia' avviati alla data del 28 novembre 2008, il prospettato vulnus al principio di ragionevolezza insito nella sostanziale casualita' di tal meccanismo non appare venir meno per la circostanza che i contribuenti esclusi dalla fruizione integrale dei crediti d'imposta (o delle aspettative di credito d'imposta) gia' entrati nel loro patrimonio non subiscono la totale elisione del loro credito ma solo una rilevante falcidia del medesimo. La portata dello jus superveniens introdotto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010 non appare dunque tale da rimuovere il dubbio di illegittimita' costituzionale destato dall'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008. Ne', per contro, detto jus superveniens appare esso stesso sospettabile di illegittimita' costituzionale, giacche' i vulnera sopra prospettati al parametro fissato dall'articolo 3 Cost. - relativi alla lesione del principio di tutela dell'affidamento nella stabilita' delle situazioni giuridiche e alla sostanziale casualita' del meccanismo di selezione di coloro che beneficiano in misura integrale del credito di imposta - conseguono alle disposizioni dettate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 e non a quelle dettate dalla legge n. 191/2009 e dal decreto-legge n. 40/2010; le quali ultime, al contrario, mitigano, senza tuttavia rimuovere, un pregiudizio ai diritti dei contribuente che trova causa esclusivamente nel disposto dell'articolo 29 d.l. 185/2008. In sostanza, ad avviso del Collegio, se e' indubbio che il quadro normativo che disciplina il credito d'imposta sui costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo previsto dalla legge finanziaria 2007, n. 296/2006, va considerato nel suo complesso, cosicche' non si puo' prescindere, nel vaglio di costituzionalita' di una delle varie disposizioni che tale quadro compongono, dall'esame degli effetti prodotti dalle altre, non puo' tuttavia disconoscersi che la disposizione dettata dall'articolo 29 d.l. n. 185/2008 produce un effetto normativo concluso e definito (ablazione, in danno dei contribuenti esclusi dal meccanismo selettivo del click day, di diritti e aspettative al credito di imposta gia' presenti nel loro patrimonio alla data di entrata in vigore del decreto stesso) che non viene modificato dalla successiva legge del 2009; quest'ultima, disponendo uno nuovo stanziamento a favore dei suddetti contribuenti, detta una nuova disposizione che mitiga (senza rimuovere completamente) gli effetti pratici della suddetta ablazione, ma non incide sul dispositivo normativo che tale ablazione aveva causato e che desta i dubbi di costituzionalita' qui sollevati. Si ritiene dunque, in conclusione, che lo jus superveniens introdotto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010 non faccia venir meno ne' i prospettati dubbi di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, ne' la rilevanza delle questioni sollevate. Ai fini della decisione sulla legittimita' del provvedimento di diniego di nulla-osta impugnato in questa sede deve infatti farsi applicazione dell'articolo 29 d.l. n. 185/2008, mentre alla stessa decisione restano estranee le disposizioni dettate dall'art. 2, comma 236, legge n. 191/2009 e dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 40/2010; le quali ultime, per altro verso, non elidono l'interesse del contribuente ad agire con il presente giudizio per il recupero della parte di credito di imposta (52,47%) non fruita nemmeno sullo stanziamento dalle stesse disposto. Il Collegio ritiene dunque di dover sollevare, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'articolo 3 Cost., dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 2/2009, sotto i due seguenti profili: sotto il primo profilo, nella parte in cui la norma emergente dal disposto del comma 1 di detto articolo («Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti») non fa salvi i diritti e le aspettative sorti - ai sensi dell'articolo 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006 - in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008; sotto il secondo profilo, subordinato al primo, nella parte in cui la norma emergente dal combinato disposto del comma 2, lettera «a» («per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta») e del comma 3, primo periodo, e prima parte della lettera «a» («L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria») stabilisce un meccanismo di selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risultano sostanzialmente casuali.
P. Q. M. La Corte, visto la legge n. 87 del 1953, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale: del disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 29, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 2 del 2009, nella parte in cui non fa salvi i diritti e le aspettative sorti - ai sensi della legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 280 e segg., - in relazione ad attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008; del combinato disposto del comma 2, lettera a), e del comma 3, primo periodo e prima parte del D.L. n. 185 del 2008, medesimo art. 29, lettera a). Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Roma, il 5 febbraio 2015. Il Presidente: Cicala