SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 25 maggio 2015 

Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti  difensivi
nel rito appalti. (15A04272) 
(GU n.128 del 5-6-2015)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       del Consiglio di Stato 
 
  Visto l'art. 120 dell'allegato I al decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, come modificato  dall'art.  40  del  decreto  legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella
parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti
difensivi sono  contenute  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con  il  principio  di
sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo allegato  I  al
decreto legislativo n. 104 del 2010; 
  Ravvisata la necessita' di emanare tale decreto; 
  Sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale  dello
Stato,  nonche'  le  associazioni  di  categoria  riconosciute  degli
avvocati amministrativisti; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli
altri atti difensivi nei giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato  I
al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  come  modificato
dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito  in
legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le  dimensioni  dell'atto
introduttivo  del  giudizio,  del  ricorso  incidentale,  dei  motivi
aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale  della
pronuncia di primo grado, della  revocazione  e  dell'opposizione  di
terzo proposti avverso la sentenza di  secondo  grado,  dell'atto  di
costituzione, delle memorie  e  di  ogni  altro  atto  difensivo  non
espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono  contenute,  per
ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30  pagine,  redatte  in
conformita' alle specifiche indicate al numero 12. 
  3.  La  domanda  di   misure   cautelari   autonomamente   proposta
successivamente al ricorso e quella di cui all'art.  111  del  codice
del processo amministrativo sono  contenute,  per  ciascuno  di  tali
atti, nel numero massimo di 10 pagine. 
  4. Le memorie di  replica  sono  contenute,  ciascuna,  nel  numero
massimo di 10 pagine. 
  5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del
giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo  di  10
pagine. 
  6. La dimensione dell'atto  di  motivi  aggiunti  e'  autonomamente
computabile soltanto qualora venga proposto in relazione  ad  atti  o
fatti la cui conoscenza  sia  intervenuta  successivamente  a  quella
degli atti impugnati con il ricorso cui accede. 
  7. Dai limiti di cui ai numeri  2,  3,  4,  e  5  sono  escluse  le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto,  comprendenti,
in particolare: 
    - l'epigrafe dell'atto; 
    -  l'indicazione  delle  parti  e  dei   difensori   e   relative
formalita'; 
    - l'individuazione dell'atto impugnato; 
    - il riassunto preliminare, di lunghezza  non  eccedente  le  due
pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale; 
    - le ragioni, indicate in non oltre  due  pagine,  per  le  quali
l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e  la
relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11; 
    - le conclusioni dell'atto; 
    - le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre
dichiarazioni richieste dalla legge; 
    - la  data  e  luogo  e  le  sottoscrizioni  delle  parti  e  dei
difensori; 
    - l'indice degli allegati; 
    - le procure a rappresentare le parti in giudizio; 
    -  le  relazioni  di  notifica  e   le   relative   richieste   e
dichiarazioni. 
  8. Con il decreto di cui  al  numero  11  sono  autorizzati  limiti
dimensionali non superiori, nel massimo a  50  pagine  per  gli  atti
indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati  ai  numeri
3, 4 e  5,  qualora  la  controversia  presenti  questioni  tecniche,
giuridiche o di fatto particolarmente  complesse  ovvero  attenga  ad
interessi  sostanziali  perseguiti  di  particolare   rilievo   anche
economico; a tal  fine  vengono  valutati,  esemplificativamente,  il
valore  della  causa,  comunque  non  inferiore  a  50.000.000  euro,
determinato secondo i criteri relativi al  contributo  unificato;  il
numero  e  l'ampiezza  degli  atti  e  provvedimenti   effettivamente
impugnati, la dimensione  della  sentenza  impugnata,  l'esigenza  di
riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero  di  domande  od
eccezioni non  esaminate,  la  necessita'  di  dedurre  distintamente
motivi rescindenti e  motivi  rescissori,  l'avvenuto  riconoscimento
della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel  precedente
grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo
stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa a taluna  delle
opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo. 
  9. Con il decreto di cui al numero 11  puo'  essere  consentito  un
numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8,  qualora  i
presupposti di cui  al  medesimo  numero  8  siano  di  straordinario
rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto  dei
limiti dimensionali da esso previsti. 
  10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, e' sempre redatto il riassunto
preliminare dei motivi proposti. 
  11. La valutazione in ordine alla sussistenza  dei  presupposti  di
cui ai numeri 8 e  9  e'  effettuata  dal  Presidente  della  Sezione
competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente
formula  in  calce  al  ricorso  istanza  motivata,  sulla  quale  il
Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro  i
tre giorni successivi. In caso di  mancanza  o  di  tardivita'  della
pronuncia l'istanza si intende accolta. Il decreto favorevole  ovvero
l'attestazione di  segreteria  o  l'autodichiarazione  del  difensore
circa l'avvenuto decorso del termine  in  assenza  dell'adozione  del
decreto sono notificati alle controparti  unitamente  al  ricorso.  I
successivi atti difensivi di  tutte  le  parti  seguono  il  medesimo
regime dimensionale 
  12. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono  essere
redatti su foglio A4, mediante caratteri di  tipo  corrente  (ad  es.
Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni  di  almeno
12  pt  nel  testo  e  10  pt  nelle  note  a  pie'  di  pagina,  con
un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno  cm.
2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). 
  13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati  diversi
da quelli  indicati  al  numero  12,  ne  deve  essere  possibile  la
conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate. 
  14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine
di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi  a
decorrere trascorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
medesimo sulla Gazzetta Ufficiale. 
  15. Nella prima attuazione del presente decreto,  relativamente  ai
giudizi  il  cui  ricorso  di  primo   grado   sia   stato   proposto
antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero  14,
in sede di impugnazione il Presidente o  il  magistrato  delegato  si
pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche  le  dimensioni  del
ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado. 
  16. Le disposizioni del presente  decreto  sono  applicate  in  via
sperimentale, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del  decreto  legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
E' fatta riserva  di  loro  modifica  o  integrazione  ad  esito  del
monitoraggio   del   Consiglio   di   presidenza   della    giustizia
amministrativa previsto dalla medesima norma. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2015 
 
                                            Il Presidente: Giovannini