DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2015 

Proroga dei  termini  di  effettuazione  dei  versamenti  dovuti  dai
soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono  stati
elaborati studi di settore. (15A04612) 
(GU n.134 del 12-6-2015)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)»; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
«Modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione  dei  termini
di versamento; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2015, per
il periodo  d'imposta  2014,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli  indicatori  di  normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2014; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Considerata l'opportunita' di differire  i  termini  di  versamento
delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate  nell'anno
2015 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento, per l'anno  2015,  dei  termini  di  effettuazione  dei
  versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
 
  1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta  regionale
sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione  unificata  annuale,
entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita' economiche  per  le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di  cui  all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che  dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  effettuano  i   predetti
versamenti: 
    a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai
soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di
esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi,  compresi  quelli  che
adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  nonche'  quelli  che  applicano  il   regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, a societa', associazioni  e  imprese  con  i  requisiti
indicati nel predetto comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                           De Vincenti                
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                  Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2015 
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