DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2015
Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore. (15A04612)(GU n.134 del 12-6-2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)»; Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante «Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto»; Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2015, per il periodo d'imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2014; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Differimento, per l'anno 2015, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2015 Ufficio di controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1588