PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 giugno 2015 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Toscana nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali  eventi  alluvionali  verificatisi  nel  periodo  dal  1°
gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della  medesima  regione.
(Ordinanza n. 261). (15A04626) 
(GU n.140 del 19-6-2015)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  febbraio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  alluvionali
verificatisi nel periodo dal 1°  gennaio  all'11  febbraio  2014  nel
territorio della regione Toscana e  la  successiva  delibera  del  31
luglio 2014 con  cui  lo  stato  d'emergenza  in  rassegna  e'  stato
prorogato per ulteriori centottanta giorni; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 157 del 5 marzo 2014 e n. 178 del 10 luglio 2014; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana  con  nota  dell'11  marzo
2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  settore
sistema regionale di  protezione  civile  della  regione  Toscana  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile inerente  alla  gestione  commissariale,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma  2  il  dirigente  del  settore
sistema regionale di protezione civile della regione Toscana provvede
ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei   provvedimenti
adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso
con relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente del settore sistema regionale di protezione  civile
della regione Toscana di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza
puo' avvalersi delle strutture organizzative della  regione  Toscana,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente del settore  sistema  regionale
di protezione civile della regione Toscana di cui al comma 2 provvede
con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5804 aperta
ai sensi dell'ordinanza del capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 157 del 5 marzo 2014, che viene al medesimo  intestata  per
24  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  salvo
proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che
motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della  contabilita'
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo  stato
di avanzamento degli interventi. Il predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il dirigente del settore sistema  regionale  di  protezione
civile della regione Toscana di cui al comma 2  puo'  predisporre  un
piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  regione  Toscana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente del settore sistema regionale di protezione civile
della regione Toscana di cui al comma 2,  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2015 
 
                                             Il capo del Dipartimento 
                                                      Curcio