N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2015

Ordinanza  del  20  febbraio  2015  del  Tribunale  di  Bolzano   nel
procedimento civile  promosso  da  Zerzer  Serafin  contro  Tschenett
Adrian e Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Cessione  di   beni   immobili
  trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali alla  Provincia
  -  Prevista  comunicazione  (prima  della  modifica   della   norma
  censurata con l. prov. n. 6/2007)  dell'intenzione  di  vendere  ai
  titolari  di  un  diritto   di   preferenza   mediante   affissione
  dell'elenco di beni nell'albo del Comune  in  cui  si  trovano  gli
  immobili, anziche' mediante lettera raccomandata -  Violazione  del
  principio di uguaglianza per irragionevolezza  -  Violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento
  civile. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio  1987,  n.  2,
  art.  20-ter,  commi  primo,  lett.  b)  e  d),  e  quarto,  ultimo
  paragrafo, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale  16  luglio
  2002, n. 9. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l). 
(GU n.25 del 24-6-2015 )
 
                        TRIBUNALE DI BOLZANO 
                        Prima Sezione Civile 
 
    Nel procedimento  R.G.  n.  17000155-2006  pendente  tra  Serafin
Zerzer,  (codice  fiscale  n.  ZRZSFN51S04E862U),  con  l'avv.  Erwin
Dilitz,   attore   e   Adrian   Tschenett,   (codice    fiscale    n.
TSCDRN76H071729K) con l'avv. Peter Tappeiner, convenuto, 
    Provincia Autonoma di Bolzano, con l'avv. Renate von  Guggenberg,
convenuta, 
all'udienza del 29 settembre 2014 pronuncia la seguente ordinanza  ai
sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953,  n.  89,  con  la  quale  si
solleva  il  quesito  di  legittimita'  costituzionale  delle   norme
rilevanti ai fini della decisione nel presente procedimento. 
    1. Fatti e svolgimento del processo 
    1.1. Nel presente procedimento l'attore Zerzer Serafin fa  valere
un diritto di riscatto sulle pp.ff. 153/2, 155, 156/2 e 204/2 in P.T.
1495/11 C.C. Glorenza, le quali con contratto del  18  ottobre  2005,
rep. 21179 ruolo del Segretario Generale  della  Giunta  Provinciale,
sono state vendute  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  (seconda
convenuta) ad Adrian Tschenett (primo convenuto). 
    1.2. L'attore fonda la sua domanda di riscatto sul fatto  che  le
particelle sono state cedute  a  Tschenett  in  violazione  dei  suoi
diritti di prelazione ai sensi dell'art. 20-ter Legge Provinciale  21
gennaio 1987, n. 2, risp. ai sensi dell'art. 8 legge  n.  590/1965  e
legge n. 817/1971. 
    In mancanza di una specifica contestazione da parte  delle  altre
parti in causa,  risulta  pacifico  che  l'attore,  come  espone,  e'
coltivatore diretto, ha coltivato le particelle continuativamente dal
1986, e'  confinante,  nell'ultimo  biennio  non  ha  alienato  fondi
rustici e  che  la  sua  proprieta'  non  supera  il  limite  massimo
stabilito dalla legge. 
    1.3. E'  pacifico  che  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  in
applicazione dell'art. 20-ter della Legge Provinciale del 21  gennaio
1987, n. 2, nella versione di cui all'art. 1 della L.P. del 16 luglio
2002, n. 9, ha  venduto  gli  immobili  a  Tschenett,  il  quale  non
possedeva alcun titolo di preferenza. 
    1.4. Tale norma recita: 
    20-ter. (Cessione di beni immobili trasferiti dallo  Stato  e  da
amministrazioni statali) 
    (1) I beni immobili trasferiti alla Provincia in forza del d.lgs.
del 2 settembre 1997, n. 320 e d.lgs. del 21 dicembre 1998,  n.  495,
possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza: 
        a) ai comuni, alle comunita' comprensoriali, ai  consorzi  di
comuni o  ad  altri  enti  pubblici,  a  condizione  che  gli  stessi
destinino i beni al perseguimento dei  propri  fini  istituzionali  o
comunque al perseguimento di finalita' di pubblico interesse; qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 20, la cessione puo' avvenire
a titolo gratuito; 
        b) alle  persone  che  dimostrino  di  avere  un  diritto  di
prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o  a  persone
che dimostrino di coltivare il  fondo,  in  qualita'  di  coltivatore
diretto, da prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 21 dicembre 1998,
n. 495, ovvero del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, a condizione  che
nell'ultimo biennio non abbiano ceduto fondi  rustici;  cessioni  nel
pubblico interesse non sono da considerare alienazioni ai sensi della
presente lettera; 
        c) alle persone o loro successori legali, che dimostrino  che
il  bene  era  stato  loro  espropriato  da  parte  dello   Stato   o
dall'amministrazione statale; 
        d) alle  persone  che  dimostrino  di  avere  un  diritto  di
prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817. 
    (2) La Giunta provinciale puo' illimitatamente  vendere  immobili
sulla base del valore di stima a persone di cui al comma  1,  lettere
b) e d), se il valore  stimato  dall'ufficio  estimo  provinciale  e'
inferiore al limite fissato dall'articolo 16, comma 2, lettera a). 
    (3) Le disposizioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma  1
non trovano applicazione per i beni gia' destinati urbanisticamente a
zone per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici  o
attrezzature collettive ovvero qualora gli  stessi  vengono  dati  in
permuta dalla Giunta provinciale. 
    (4) Per i beni immobili che la Giunta provinciale intende  cedere
sono formati degli elenchi distinti  per  comuni.  Gli  elenchi  sono
pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio  sono
ubicati i  beni.  Coloro  che  intendono  far  valere  un  titolo  di
preferenza, devono comunicarlo per iscritto,  a  pena  di  decadenza,
alla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio entro  3
mesi dal termine della pubblicazione. 
    (5)  La  delibera  della  Giunta  Provinciale  che   dispone   il
trasferimento del bene a  un  comune  o  ad  un  altro,ente  pubblico
costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. 
    1.5. Si osserva gia' a questo punto  che  la  presente  causa  va
risolta ai sensi del testo di  tale  legge,  indipendentemente  dalla
novella di cui si parlera' ancora in seguito, introdotta solo dopo la
conclusione della vendita e dopo l'avvio della presente causa. 
    1.6. E' incontestato che gli immobili oggetto della causa,  -  si
tratta di cosiddetti «ex beni dello Stato», ai sensi  del  d.lgs.  n.
320/1997 e n. 495/1998, - ricadono nella norma sopra citata. 
    1.7. In applicazione del succitato comma 4 dell'art. 20-ter  L.P.
n. 2/1987 l'elenco dei beni immobili  da  alienare,  approvato  dalla
Giunta Provinciale con delibera del 26 luglio 2004, veniva pubblicato
all'albo del Comune di Glorenza,  nel  quale  sono  ubicati,  dal  26
agosto 2004 al 24 settembre 2004. 
    1.8. In data 19 aprile 2004 Adrian Tschenett, oltre ad  un  altro
ulteriore interessato, presentava una  proposta  di  acquisto,  senza
possedere  titoli  di  preferenza,  otteneva   l'aggiudicazione,   e,
successivamente alla relativa delibera  di  autorizzazione  da  parte
della Giunta Provinciale, con contratto del 18 ottobre 2005 acquisiva
i beni immobili oggetto di causa. 
    1.9. Il 20 novembre 20051 un mese  dopo  circa,  l'attore  Zerzer
presentava alla Provincia Autonoma di Balzano una domanda di acquisto
riguardante le particelle di cui e' causa, indicando i suoi titoli di
preferenza a norma dell'art. 20-ter, commi 1-b) e d). Con lettera del
26 gennaio 2006 la Provincia Autonoma di Bolzano  comunicava  che  le
particelle erano gia'  state  vendute  e  che  il  richiedente  aveva
presentato la sua domanda oltre il termine di decadenza di 3 mesi. Il
22 giugno 2006 l'attore notificava l'atto di citazione in oggetto. 
    1.10. L'attore Zerzer Serafin risiede nel Comune di Malles.  Egli
afferma di non aver avuto conoscenza della pubblicazione dell'elenco.
Quest'ultima circostanza viene contestata da Tschenett, tuttavia egli
non offre alcuna prova atta a sostenere la sua tesi, dal momento  che
le generiche informazioni tramite l'Unione Agricoltori e  Coltivatori
diretti sudtirolesi, non previste per legge, sono irrilevanti  e  tra
l'altro  non  viene  dimostrato  che  Zerzer  sia  socio  dell'Unione
Agricoltori e Coltivatori diretti.  Poiche'  non  e'  ragionevolmente
possibile   presumere   che   l'attore   avesse   conoscenza    della
pubblicazione, si puo' affermare che non l'avesse. 
    1.11. L'attore afferma  l'incostituzionalita'  20-ter  (comma  4)
della legge provinciale nella  misura  in  cui  la  comunicazione  al
titolari di un diritto di preferenza, dell'intenzione di vendere,  e'
prevista soltanto con la affissione dell'elenco all'albo  del  Comune
nel quale si trovano gli immobili e  non  anche  con  notifica  della
proposta di vendita ev. anche del contratto preliminare  con  lettera
raccomandata, come invece previsto in  ambito  statale  dall'art.  8,
legge  n.  590/1965.  Cio'  costituisce  una  «grave  violazione  del
principio di  uguaglianza  sancito  nell'art.  3  della  Costituzione
italiana», dal momento  che  un  affittuario  o  confinante  che  non
risieda nel comune, ove sono ubicati i beni  immobili,  non  potrebbe
venire  a  conoscenza  dell'intenzione  di  vendere  e  non  potrebbe
pertanto far valere il suo diritto di prelazione. 
    1.12. L'attore e' inoltre dell'avviso  che  «il  titolare  di  un
titolo  di  preferenza  in  Provincia  di  Bolzano  e'  evidentemente
trattato in maniera diversa rispetto a  quanto  avviene  nelle  altre
Regioni d'Italia, motivo questo per cui, nella fattispecie,  sussiste
inevitabilmente una violazione  del  principio  di  uguaglianza,  sia
sotto l'aspetto  sostanziale  che  formale».  I  convenuti  ritengono
invece tale norma in linea con la Costituzione, poiche' la  Provincia
Autonoma si e' avvalsa della sua «competenza legislativa primaria» ai
sensi dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia, potendo derogare  dagli
ordinamenti statali nella misura in cui tutti i  cittadini  avrebbero
pari  trattamento,  e  trattandosi  solo  di  disposizioni   per   lo
svolgimento delle procedure per la cessione di immobili. 
    2. Sull'interpretazione dell'art.  20-ter  Legge  Provinciale  n.
2/1987 e sua rilevanza: 
    2.1. Premessa 
    Zerzer Stefan fa valere un diritto di riscatto sui suddetti  beni
immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano in
base ai d.lgs. n. 320/1997 e n. 495/1998. 
    Con l'art.  1,  Legge  Provinciale  16  luglio  2002,  n.  2,  la
Provincia Autonoma di Bolzano, con  l'integrazione  dell'art.  20-ter
nella L.P. n. 2/1987, ha previsto le disposizioni per la cessione  di
cosiddetti ex immobili dello Stato a enti pubblici  o  privati,  o  a
persone. 
    Nell'art. 20-ter, comma 1,  il  legislatore  provinciale  prevede
diverse categorie preferenziali e  nell'art.  4  ha  previsto  che  i
«titoli di preferenza» ai sensi del comma 1,  lettere  b),  c)  e  d)
vanno fatti valere pena la decadenza, entro 3 mesi dal termine  della
pubblicazione. 
    2.2. Terminologia - «titolo di preferenza» - uguale  «diritto  di
prelazione» 
    Va  stabilito  innanzitutto  che   il   legislatore   provinciale
nonostante l'utilizzo del termine «titolo di preferenza»  in  realta'
non disciplina altro che «diritti di prelazione», in quanto assegna a
categorie di persone (v. comma 1, lettere b-d), in un  certo  ordine,
il diritto  ad  acquisire  i  beni  immobili,  ovvero,  la  Provincia
Autonoma di Bolzano ha l'obbligo di aggiudicare quegli  immobili  che
intende cedere nel rispetto di questo ordine. Chi possiede il  titolo
di preferenza piu' forte, ovvero il diritto di prelazione piu'  forte
ha  il  diritto  ad  acquistare  i  beni  immobili  prima  di   altri
interessati, che hanno titoli di preferenza piu' deboli oppure non ne
hanno affatto. Il legislatore provinciale non prevede alcuna sanzione
in caso di violazione del diritto di prelazione, tuttavia  questa  si
desume dai principi generali. Il titolare di diritto di prelazione di
cui non si e' tenuto conto, ha un diritto potestativo di affermare la
sua pretesa facendo valere il cosiddetto diritto di riscatto, ovvero,
puo' ottenere con una sentenza che  lo  si  immetta  nella  posizione
dell'acquirente beneficiato a torto. 
    Un chiaro indizio a riprova del fatto che il legislatore aveva in
mente i «diritti di  prelazione»  risulta  dal  fatto  che  nell'art.
20-ter, comma  1,  fa  riferimento  ai  beneficiari  del  diritto  di
prelazione ai sensi delle leggi n. 590/1965 (lettera b) e n. 817/1971
(lettera c). 
    2.3. La legge  provinciale  quale  lex  specialis  rispetto  alla
legislazione statale (Leggi n. 590/1965 e n. 817/1971) 
    Non solo il  sopra  citato  riferimento,  bensi'  soprattutto  il
contenuto delle disposizioni dell'art. 20-ter,  L.P.  n.  2/1987,  fa
concludere, che il  legislatore  provinciale  per  le  alienazioni  a
privati di immobili dello Stato trasferiti alla Provincia,  intendeva
derogare dalle leggi statali n. 590/1965 e n. 817/1971. 
    Il legislatore provinciale regola diritti di prelazione, come  in
parte previsti anche dalla legislazione statale, ma lo fa in  maniera
differente. Applicare contemporaneamente la  legislazione  statale  e
quella provinciale e' impraticabile e  impossibile.  Ad  esempio  non
corrispondono  ne'  le  categorie  di  beneficiari  del  diritto   di
prelazione ne' loro ordine successivo: in aggiunta  ai  titolari  del
diritto di prelazione di cui alla legge n. 590/1965 secondo la  legge
provinciale il diritto di prelazione spetta anche a quei  coltivatori
diretti che «hanno coltivato il fondo prima  dell'entrata  in  vigore
del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, ovvero del d.lgs. 2 settembre n.
320, ... coltivato quale coltivatore ...». 
    Il  legislatore  provinciale  si  basa  quindi  qui  sulla   mera
circostanza de facto della coltivazione e rinuncia alla esistenza  di
un rapporto contrattuale (affitto, mezzadria  ecc.)  Piu'  oltre  nel
testo tale categoria viene definita per semplicita'  come  «de  facto
coltivatore diretto»,.  La  legislazione  statale  non  conosce  tale
categoria come neppure quella, perlomeno in relazione  a  diritti  di
prelazione agricoli,  degli  espropriati  o  loro  successori  legali
(lettera c). Sia i coltivatori diretti de facto, sia gli  espropriati
vengono in ordine di successione prima dei confinanti (lettera d). 
    2.4. Va rilevato a questo  punto  che  i  diritti  di  prelazione
agricoli previsti in ambito statale, cosi' in particolare  quelli  di
cui alle leggi n.  590/1965  e  n.  817/1971  valgono  anche  per  le
alienazioni da parte di enti pubblici. Cio' deriva dal fatto in primo
luogo, che alienazioni  di  enti  pubblici  non  sono  esplicitamente
escluse dal campo di applicazione delle leggi e in secondo luogo, che
la legge 10 maggio  1976,  n.  265,  in  riferimento  al  diritto  di
prelazione   dell'affittuario,   prevede   norme    specifiche    che
presuppongono una generale applicabilita' delle Leggi n.  590/1965  e
n. 817/1971 (articolo unico: «In caso di alienazione a titolo oneroso
di fondi rustici da parte di enti pubblici o di fondazioni o di  enti
similari, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della  legge
26  maggio  1965,  n.  590,  e   successive   modificazioni,   spetta
all'affittuario  che,  anche  se   non   dedito   abitualmente   alla
coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con  il
lavoro proprio o di persone della sua famiglia, sempreche' tale forza
lavorativa costituisca un terzo di quella occorrente per  le  normali
necessita' di coltivazione del fondo.»). 
    2.5. La tesi del primo convenuto Tschenett, secondo la quale  «la
legge n. 590/1965 disciplina rapporti di diritto privato, cosi'  come
tutela  interessi  esclusivamente  di  diritto   privato,   cosicche'
attraverso di essi  non  sorge  per  l'ente  pubblico  alcun  obbligo
automatico di applicare la medesima disciplina per l'alienazione  del
proprio patrimonio,» e' errata alla luce  delle  deduzioni  al  punto
2.4. Nel momento in cui l'ente  pubblico  aliena  il  suo  patrimonio
disponibile non  esercita  piu'  una  potesta'  pubblicistica  bensi'
sottosta' al diritto privato e deve  rispettare  altri  interessi  di
diritto privato come per l'appunto un diritto di prelazione agricolo,
a prescindere che derivi  dalla  legislazione  statale  o  da  quella
provinciale. 
    2.6.  Nel  caso  concreto  la  Provincia  Autonoma   di   Bolzano
nell'alienare gli immobili oggetto  di  causa  al  secondo  convenuto
Tschenett, si e' attenuta alla propria legislazione. 
    La Giunta Provinciale ha deliberato l'elenco  dei  beni  immobili
nel Comune di Glorenza, ha provveduto ad affiggere l'elenco  all'albo
del  Comune  di  Glorenza,  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
rivendicazione dei titolo di  preferenza  la  Provincia  Autonoma  di
Bolzano ha venduto le particelle all'offerente Adrian Tschenett senza
che fossero stati rivendicati titoli di preferenza. 
    L'attore Serafin Zerzer non ha fatto  valere  i  suoi  titoli  di
preferenza entro il termine di decadenza  di  tre  mesi  dal  termine
della pubblicazione all'albo comunale, bensi'  solo  successivamente,
allorche'  le  particelle  erano  gia'  state  vendute.  Pertanto  la
Provincia Autonoma di Bolzano ha respinto la  richiesta  di  acquisto
presentata tardivamente dal momento  che  Serafin  Zerzer  alla  luce
della legge  provinciale,  era  gia'  decaduto  dal  suo  diritto  di
prelazione. 
    2.7. L'art. 20-ter  comma  4  nella  versione  vigente  ai  sensi
dell'art. 1 della L.P. 16 luglio 2002, n. 9, («Per  i  beni  immobili
che la Giunta Provinciale intende cedere sono formati  degli  elenchi
distinti per comuni.  Gli  elenchi  sono  pubblicati  per  30  giorni
all'albo del comune nel cui territorio sono ubicati  i  beni.  Coloro
che intendono far valere un titolo di preferenza  devono  comunicarlo
per iscritto, a pena  di  decadenza,  alla  Ripartizione  provinciale
Amministrazione del patrimonio, entro  tre  mesi  dal  termine  della
pubblicazione.»), non presenta difficolta' interpretative: 
        l'unica forma di comunicazione della deliberata intenzione di
vendere e' la pubblicazione all'albo del comune  in  cui  e'  ubicato
l'immobile; 
        chi non fa valere  il  suo  titolo  di  preferenza  entro  il
termine di  tre  mesi  decade  dal  suo  diritto  ovvero  l'ulteriore
esercizio di tale diritto non e' possibile. 
    Questa norma non puo' essere interpretata  nel  senso  che  oltre
alla pubblicazione all'albo sia necessaria un'altra forma di  avviso,
come una comunicazione o una  notifica  ai  titolari  di  diritti  di
prelazione. E' evidente infatti, che il legislatore provinciale aveva
in mente una forma semplificata di comunicazione. 
    2.8.  L'applicazione  della  norma  porterebbe  evidentemente  al
risultato  che  la  domanda  attorea   andrebbe   respinta,   essendo
intervenuta la decadenza dal diritto di prelazione ai sensi dell'art.
4. 
    2.9. Dovesse comunque l'art. 20-ter, comma 1, b), c), d) e  comma
4  ultimo  paragrafo  L.P.  n.  2/1987  non  essere   conforme   alla
Costituzione,  («Coloro  che  intendono  far  valere  un  titolo   di
preferenza devono comunicarlo per iscritto, a pena di decadenza, alla
Ripartizione provinciale Amministrazione del  patrimonio,  entro  tre
mesi dal termine  della  pubblicazione.»),  si  possono  prendere  in
considerazione diverse soluzioni: 
    2.10. In caso di incostituzionalita' delle norme sotto  il  punto
di  vista  del  superamento  della  competenza   legislativa   e   di
interferenza inammissibile nella legislazione  riservata  allo  Stato
(infra punto 3.1) le citate  norme  verrebbero  sospese  e  l'oggetto
della controversia sarebbe da giudicarsi alla luce della legislazione
statale, quindi dell'art. 8, legge n. 590/1965  e  art.  8  legge  n.
817/1971. L'attore non possiede alcun  diritto  di  prelazione  quale
affittuario,  (legge  n.  590/1965)  in  quanto  non  produce   alcun
contratto di  affitto,  che,  data  la  circostanza  che  il  partner
contrattuale e' un'amministrazione  pubblica,  dovrebbe  avere  forma
scritta. 
    E' tuttavia  pacifico  che  egli  e'  un  coltivatore  diretto  e
confinante con le particelle in  questione,  che  non  gli  e'  stata
comunicata l'intenzione di vendere tramite lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento, che quindi egli non potrebbe piu'  far  valere
il suo diritto di prelazione.  Sotto  tale  punto  di  vista  la  sua
domanda sarebbe fondata ed egli, previo accertamento del suo  diritto
di prelazione/riscatto, potrebbe essere immesso nei diritti del primo
convenuto Tschenett e quindi, con il pagamento del prezzo di vendita,
immesso nella proprieta' delle particelle. 
    2.11. Qualora la competenza legislativa della Provincia  Autonoma
in relazione ai diritti di prelazione dovesse comunque sussistere e i
dubbi di costituzionalita' essere fondati soltanto in relazione  alle
modalita' di pubblicazione, ovvero in quella parte  che  non  prevede
una   forma   di   comunicazione   che   garantisca   la   conoscenza
dell'intenzione di vendere (vedi infra 3.2), in tal caso  la  domanda
andrebbe accolta. 
    E' pacifico infatti che nel caso concreto l'attore Serafin Zerzer
non ha  ricevuto  alcuna  comunicazione  dell'intenzione  di  vendere
tramite lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento.  E'  anche
pacifico che l'attore e' un coltivatore diretto e  che  egli  usa  di
fatto gli immobili  oggetto  della  causa,  dal  trasferimento  degli
stessi alla Provincia Autonoma di Bolzano. Contrariamente all'art. 8,
legge n. 590/1965 la legge provinciale in questione attribuisce anche
all'utilizzatore di fatto del bene un diritto  di  prelazione,  senza
che vi sia necessita' di  un  contratto  di  affitto.  In  tal  senso
l'eccezione del convenuto Tschenett, secondo la quale l'attore Zerzer
non avrebbe pagato ne' «affitto ne' un canone  di  locazione»  e  che
avrebbe  coltivato  gli  immobili  «in   malafede»   e'   del   tutto
irrilevante, perche' per la legge e' necessario solo l'uso di  fatto,
e la buona o malafede e' del tutto irrilevante. Dal  punto  di  vista
del diritto di prelazione quindi la domanda sarebbe fondata  in  base
all'art. 20-ter, comma 1 b) come  pure  sotto  l'aspetto  dell'essere
confinante (art. 20-ter comma 1 d, risp. art. 7, comma 2, n. 2, legge
n. 817/1971). 
    2.11. La tesi  del  convenuto  Tschenett,  secondo  la  quale  le
particelle in  questione  non  ricadono  nel  diritto  di  prelazione
perche' non si tratta di  fondi  agricoli,  e'  infondata.  Tschenett
eccepisce che il bunker non viene utilizzato  a  scopi  agricoli,  in
quanto  rappresenterebbe   una   «struttura   particolare»,   aspetto
economicamente prevalente rispetto alle restanti  aree  agricole,  da
classificarsi quali accessorie. Pertanto non soggiacerebbe al diritto
di prelazione agricolo. 
    Avverso tale tesi va osservato  che  l'art.  20-ter  non  prevede
l'uso agricolo quale conditio sine qua non e pertanto tale  eccezione
e' irrilevante. Solamente ad abundantiam si  osserva  che  nel  piano
urbanistico le particelle sono classificate come terreni agricoli, e,
a prescindere  dalle  superfici  utilizzate  direttamente  per  scopi
agricoli, in realta' anche al bunker puo' essere attribuito  un  tale
utilizzo, ad esempio quale magazzino agricolo. 
    2.12. Va sottolineato  che  l'art.  20-ter,  comma  4,  e'  stato
novellato dall'art. 38 della L.P. del 23  luglio  2007,  n.  6,  come
segue: 
        (4) «Per i beni immobili che la  Giunta  Provinciale  intende
cedere sono formati degli elenchi distinti per  comuni.  Gli  elenchi
sono pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui  territorio
sono ubicati i beni. L'intenzione  di  alienare  e'  comunicata  alle
persone  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  d)  tramite  lettera
raccomandata con avviso di  ricevimento.  Coloro  che  intendono  far
valere un titolo di preferenza di cui al comma 1, lettere  b),  c)  e
d), devono comunicarlo  per  iscritto,  a  pena  di  decadenza,  alla
Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, entro 3 mesi
dal termine della pubblicazione.». 
    Con la nuova norma la modalita' di comunicazione  dell'intenzione
di vendita viene estesa a 2  categorie  di  titolari  di  diritti  di
prelazione  (affittuari/coltivatori  di  cui  alla   lettera   b)   e
confinanti di  cui  alla  lettera  d):  oltre  all'avviso  pubblicato
all'albo deve aver luogo una comunicazione tramite  raccomandata  con
avviso di ricevimento. 
    Tale nuova disposizione non trova tuttavia applicazione  al  caso
de quo, perche' e' stata introdotta soltanto nell'anno 2007, mentre i
fatti di cui e'  causa  sono  avvenuti  negli  anni  2004  e  2005  e
nell'anno 2005 il rapporto giuridico si  era  gia'  concluso  con  la
vendita. In base al principio dei tempus  regit  actum  va  applicato
pertanto l'art. 20-ter nella versione dell'art. 1 della L.P.  del  16
luglio 2002, n. 9. 
    3. I dubbi sulla legittimita' costituzionale 
    3.1. Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato nell'ambito dell'ordinamento civile 
    3.1.1. Questa questione viene  sollevata  d'ufficio.  Il  Giudice
ritiene che il legislatore provinciale con l'art.  20-ter,  comma  1,
lettere b) e d) (1) nonche'  nel  comma  4  (sia  nella  versione  da
applicarsi dell'art. 1 della L.P. del 16  luglio  2002,  n.  9,  come
anche nella novella dell'art. 38 della L.P. del 23 luglio 2007, n. 6)
abbia emanato  norme  nell'ambito  dell'ordinamento  civile,  la  cui
disciplina e' riservata dalla Costituzione, art. 117 comma 2  lettera
l) al legislatore statale. Come gia' rilevato gli enti pubblici nelle
alienazioni di terreni agricoli a privati devono rispettare eventuali
diritti di' preiazione in particolare quelli di  cui  alla  legge  n.
560/1965 e legge n. 817/1971. 
    L'art. 20-ter comma  1  b,  c,  d,  L.P.  n.  2/1987  prevede,  a
differenza delle due sopra citate leggi dello  Stato,  due  ulteriori
categorie di soggetti ai quali sono assegnati diritti di preferenza. 
    Mentre la cessione a enti pubblici di  cui  alla  lettera  a)  va
collocata quale norma di carattere giuridico pubblico e  non  riveste
qui interesse specifico, in riferimento alle lettere b), c) e  d)  va
rilevato che: 
        La lettera b) fa  riferimento,  ai  titolari  di  diritti  di
prelazione secondo l'art. 8  legge  n.  560/1965  e  li  equipara  ad
un'altra categoria e cioe' a «quelle persone che dimostrino  di  aver
coltivato e di coltivare il fondo in qualita' di coltivatore diretto,
da prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 21 dicembre 1998, n.  495,
ovvero del  d.lgs.  2  settembre  1997,  n.  320,  a  condizione  che
nell'ultimo  biennio  non  abbiano  ceduto  fondi  rustici».   Questa
categoria nella legislazione statale non esiste. 
        In lettera c) una categoria che  nella  legislazione  statale
risulta sconosciuta viene eletta a titolare di diritto di  prelazione
e cioe' «quelle persone o loro successori legali, ai quali il bene e'
stato espropriato dallo Stato o dall'amministrazione statale»; 
        In lettera d) si fa riferimento infine a titolari di  diritti
di prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817. 
    Si puo' vedere pertanto, che  in  difformita'  alla  legislazione
statale vengono aggiunte ulteriori categorie di titolari  di  diritti
di prelazione e si modifica l'ordine vigente  ai  sensi  della  legge
dello Stato, poiche' si da' preferenza sia ai  coltivatori  di  fatto
(senza contratto o concessione) sia agli espropriati ovvero  ai  loro
successori legali, piu' che ai confinanti. 
    Un diritto di prelazione agricolo e' per colui che ne e' titolare
un diritto potestativo nell'ambito del diritto civile e  puo'  essere
giudizialmente fatto valere a prescindere dal fatto  se  il  soggetto
alienante  che  ha  da  tutelare  i  diritti  di   prelazione   abbia
personalita' pubblica o privata. Cio' evidenzia, che la norma in art.
20-ter comma 1-b), c) d) qui messa in discussione, regola una materia
civilistica. Infatti  si  disciplina  a  quali  categorie  spetta  un
diritto di prelazione e in quale ordine di importanza. 
    3.1.2. Il comma 4 dell'art. 20-ter prevede inoltre al paragrafo 3
che «coloro che intendono far valere un titolo di  preferenza  devono
comunicarlo per iscritto, a  pena  di  decadenza,  alla  Ripartizione
provinciale  Amministrazione  del  patrimonio,  entro  tre  mesi  dal
termine della pubblicazione.». 
    Anche qui viene applicata una normativa di diritto  eminentemente
privato,  dal  momento  che  da  un  lato  si  prevedono  particolari
(esclusive) modalita' per la comunicazione dell'intenzione di vendere
(cfr. la cos. denuntiatio in art. 8 legge n. 590/1965)  e  dall'altro
si stabiliscono termini  di  decadenza  al  fine  dell'esercizio  dei
diritti di prelazione. 
    In altre parole si stabiliscono modalita'  per  la  comunicazione
dell'intenzione  di  vendere  e  per  l'esercizio  del   diritto   di
prelazione che allo stesso tempo sostituiscono quelle previste  dalla
legislazione statale. In concreto la notifica dell'offerta di vendita
o  del  contratto  preliminare  tramite   raccomandata   secondo   la
legislazione  statale  viene  sostituita  da  una   mera   affissione
pubblica, senza specifica comunicazione ai beneficiari, e il  termine
per l'esercizio del diritto di prelazione viene esteso da 30 giorni a
tre mesi. 
    La determinazione di modalita', per cui un titolo va fatto valere
«a pena di decadenza», non rappresenta altro  che  la  fissazione  di
presupposti di fatto per il titolo stesso. Pertanto si stabiliscono i
presupposti di fatto e  le  conseguenze  giuridiche  per  un  diritto
civile. 
    3.1.3. La materra di diritto civile e'  di  competenza  esclusiva
dello Stato, come esplicitamente previsto  nel  novellato  art.  117,
comma 2, lettera l) della Costituzione. Anche prima della novella  il
diritto privato era materia  sottratta  alla  competenza  legislativa
delle Regioni e Province autonome. 
    La Corte costituzionale si e' espressa  recentemente  come  segue
rispetto al rapporto tra legislazione regionale e ordinamento civile: 
        Sentenza n. 159/2013: «L'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. ha codificato il limite del  «diritto  privato»,  consolidatosi
gia' nella giurisprudenza anteriore alla riforma  costituzionale  del
2001 (ex multis: sentenze n. 295 del 2009, n. 401 del  2007,  n.  190
del 2001, n. 279 del 1994 e n. 35 del 1992).  Questa  Corte  ha  piu'
volte affermato che «L'ordinamento del diritto privato si pone  quale
limite alla legislazione regionale, in quanto fondata  sull'esigenza,
sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire  nel
territorio nazionale l'uniformita' della  disciplina  dettata  per  i
rapporti tra privati. Esso, quindi, identifica un'area riservata alla
competenza esclusiva della  legislazione  statale  e  comprendente  i
rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione» (sentenza n.  352
del  2001).  In  particolare,  questa  Corte  ha  stabilito  che   la
disciplina dei rapporti  contrattuali  (artt.  1321  e  seguenti  del
codice civile) va riservata alla legislazione  statale  (sentenze  n.
411 e n. 29 del 2006).». 
        Similmente nella sentenza n. 131/2013: «Orbene, questa  Corte
ha piu' volte affermato che l'ordinamento del diritto privato si pone
quale  limite  alla  legislazione  regionale,   in   quanto   fondato
sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di
garantire sul territorio  nazionale  l'uniformita'  della  disciplina
dettata per  i  rapporti  tra  privati.  Il  limite  dell'ordinamento
civile,  quindi,  identifica  un'area   riservata   alla   competenza
esclusiva  della  legislazione  statale  e   comprende   i   rapporti
tradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis:  sentenze  n.
123 del 2010, n. 295 e n. 160 del 2009, n. 326 e n. 51 del 2008)». 
    Va ricordato che nonostante il fatto che il diritto  privato  sia
di competenza esclusivamente statale, puo' risultare ammissibile  che
nell'ambito della competenza legislativa  esclusiva  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, delle leggi provinciali regolino  aspetti  anche
di diritto privato, tuttavia  solo  nella  misura  in  cui  cio'  sia
necessario per la disciplina della materia (cos. funzionalizzazione).
Un classico, esempio e' rappresentato dalla legislazione  provinciale
in materia di ordinamento dei masi chiusi, dove sotto vari aspetti si
regolano rapporti di diritto privato cosi' in particolare aspetti  di
diritto   di    successione    ereditaria    e    aspetti    inerenti
all'alienabilita'. 
    A prescindere  dalla  funzionalizzazione  della  legislazione  in
relazione alla materia, il legislatore territoriale deve tener  conto
anche del criterio di ragionevolezza affinche' venga  soddisfatto  il
principio di eguaglianza. La Corte costituzionale si e' gia' espressa
in tal senso prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 117
Cost. e tali riflessioni hanno valore anche oggi. 
    Vedi  sentenza  Corte  cost.  n.  352/2001:  «l'incidenza   sulla
competenza regionale del limite del diritto privato non  opera  pero'
in  modo  assoluto,  in  quanto  anche  la  disciplina  dei  rapporti
privatistici puo' subire un qualche adattamento, ove  questo  risulti
in stretta connessione con  la  materia  di  competenza  regionale  e
risponda al criterio di ragionevolezza,  che  vale  a  soddisfare  il
rispetto del richiamato principio di eguaglianza.». 
    3.1.4. Si presenta innanzitutto la questione  se  la  fattispecie
che viene disciplinata nell'art. 20-ter, comma 1, b, c, d, e comma 4,
par. 3 (nella versione di cui art. 1 della L.P. del 16  luglio  2002,
n. 9) sia  riconducibile  ad  una  materia  rispetto  alla  quale  il
legislatore  provinciale  ha  competenza  esclusiva.  Le   competenze
esclusive del  legislatore  provinciale  sono  elencate  nell'art.  8
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. 
    Dal fatto che il comma 3  dell'art.  20-ter  escluda  diritti  di
prelazione per le zone a  insediamento  edilizio,  produttivo,  o  di
interesse turistico  o  collettivo,  si  evince  che  il  legislatore
prevede diritti di prelazione soltanto  per  i  beni  a  destinazione
agricola. 
    La  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ha  competenza  legislativa
esclusiva a norma dell'art. 8 d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670,  per
«ordinamento delle minime proprieta' colturali,  anche  agli  effetti
dell'art. 847 del codice civile ... (lettera 8) e  per  «agricoltura»
(lettera 21). 
    Si potrebbe allora presumere che il legislatore  provinciale  con
l'art. 20-ter, comma 1 b, c, d, e comma  4  ultimo  paragrafo,  abbia
legiferato nell'ambito della sua potesta'  legislativa  esclusiva  in
materia di agricoltura e minime proprieta' colturali. 
    E' pero' evidente, che la norma e' stata incardinata nella  legge
sull'amministrazione del patrimonio della Provincia e non  in  quella
sull'agricoltura. L'obiettivo primario  del  legislatore  provinciale
era quindi quello di porre delle norme sulla cessione  di  quei  beni
patrimoniali che la Provincia ha ricevuto nell'ambito delle norme  di
attuazione dello Statuto di autonomia. 
    La  disciplina  dell'art.  20-ter  ha  punti  di   contatto   con
l'agricoltura e in parte con  le  minime  proprieta'  colturali  solo
nella misura in cui nel comma 1 b) e d) si fa riferimento ai titolari
di diritti di prelazione secondo la legge statale e si crea una nuova
categoria di beneficiari come i «coltivatori diretti,  che  de  facto
coltivano il fondo» (b). 
    In tal caso la disciplina non conforme  alla  legge  dello  stato
sarebbe solamente  quella  che  stabilisce  una  nuova  categoria  di
titolari del diritto di prelazione. 
    Tuttavia sia i titolari del  diritto  di  prelazione  secondo  la
lettera c), che quindi gli espropriati o i  loro  successori  legali,
non hanno alcun punto di contatto con l'agricoltura o con  le  minime
proprieta' colturali. 
    Tali  circostanze  fanno  giungere  alla   conclusione   che   il
legislatore provinciale con l'art. 20-ter, comma 1 b, c, d, e comma 4
ultimo paragrafo, abbia legiferato parzialmente con punti di contatto
con l'agricoltura e  con  le  minime  proprieta'  colturali,  ma  non
nell'esercizio   funzionale   della   sua   sostanziale    competenza
legislativa in tale materia. 
    Inoltre il legislatore ha legiferato  su  diversi  aspetti  senza
tener conto del principio di  ragionevolezza  che  ha  da  garantire,
l'uguaglianza: 
        A)  L'ordine  di  successione  dei  titolari  di  diritto  di
prelazione: dall'ordine  in  cui  sul  piano  statale  si  stabilisce
l'ordine di successione dei titolari del diritto di prelazione (prima
quello di cui alla legge n. 590/1965 e poi quello di cui  alla  legge
n. 817/1971) ci si e' discostati nella misura in cui ai  titolari  di
diritto di prelazione secondo la legge n. 590/1965  viene  equiparata
la categoria «coltivatori diretti de facto», i quali precedono quindi
i confinanti (secondo la legge n. 817/1971). Nell'art. 20-ter comma 1
c) quest'ultimi sono preceduti anche dagli espropriati risp. dai loro
successori legali. Il diritto di prelazione dei  coltivatori  diretti
confinanti (d) viene quindi escluso da due nuove  categorie,  di  cui
nella prima si deve essere  ancora  agricoltori  ma  senza  avere  un
regolare rapporto contrattuale per l'uso del bene (b),  e  nell'altra
non occorre neppure essere agricoltore. (c). Il confinante quindi  e'
manifestamente  posizionato  peggio  che  nel  resto  del  territorio
nazionale e subisce uno svantaggio, puramente locale, senza  che  sia
evidente il motivo per cui una particolarita' locale possa portare ad
un  particolare  ordinamento  locale.  Per  una  tale  disparita'  di
trattamento non risulta evidente alcuna giustificazione ragionevole. 
        B) Modalita' della comunicazione: L'art.  20-ter  assegna  in
art. 20-ter comma 1 lettere b), c), d),  da  un  lato  i  diritti  di
prelazione,  ma  allo  stesso  tempo  prevede  al  comma  4,   ultimo
paragrafo, in collegamento al penultimo paragrafo una  modalita',  ad
avviso   del   Giudice,   insufficiente    per    la    comunicazione
dell'intenzione  di  vendere  e  pertanto  per  l'esercizio  di  tale
diritto. 
    La comunicazione dell'intenzione di vendere  ha  luogo  solamente
tramite  l'affissione  dell'elenco  all'albo  del  Comune,  ove  sono
ubicati i beni. Titolari di diritti di prelazione non ricevono alcuna
comunicazione personale. 
    Ad avviso  del  Giudice  questo  non  rappresenta  una  modalita'
appropriata di portare a  conoscenza  dei  titolari  del  diritto  di
prelazione l'intenzione alla vendita, poiche'  l'affissione  consiste
solamente in una lista con i numeri delle particelle,  senza  che  vi
siano elementi  che  facciano  riferimento  a  eventuali  diritti  di
prelazione o che la titolarita' di tale diritto si possa evincere  da
tale lista. Pertanto,  perche'  un  cittadino  possa  riconoscere  di
essere titolare di diritto di prelazione deve praticamente informarsi
di tutti  i  numeri  delle  particelle,  studiare  la  lista  affissa
all'albo e scoprire se egli ha affittato tali particelle oppure se le
coltiva de facto (lettera b), se le stesse a lui  oppure  ad  un  suo
successore legale sono state espropriate, e infine se  e'  confinante
con  le  stesse  (lettera  d).  Se  questo  tipo   di   comunicazione
dell'intenzione a vendere e' gia' poco efficace per quei titolari del
diritto di prelazione che risiedono nello stesso comune,  in  cui  e'
ubicato l'immobile, tale pubblicita' risulta del tutto inadeguata per
quei titolari di diritti di prelazione che non risiedono nel medesimo
comune in cui si trova l'immobile in vendita, come nel caso concreto.
E' infatti fuori da ogni normale probabilita', anzi da  ogni  normale
ragionevolezza, che titolari di  diritti  di  prelazione  si  studino
spontaneamente le tabelle all'albo di altri comuni, ove hanno i  loro
beni immobili. 
    Questo tipo di pubblicita' appare non conforme  al  principio  di
ragionevolezza,  rispetto  alla  comunicazione   personale   scritta,
tramite notifica o raccomandata, prevista dalla legge n. 590/1965. Se
non si crea una conoscenza riguardo alla intenzione  di  vendita,  il
titolare del diritto non sara'  neppure  messo  nella  condizione  di
esercitarlo. Inoltre, una volta trascorso il termine di tre mesi dopo
la pubblicazione, egli decade dal suo diritto. 
    Con le disposizioni qui contestate, da un  lato  si  stabiliscono
diritti di prelazione il cui esercizio dal  punto  di  vista  pratico
viene reso molto difficile in quanto l'acquisizione della  conoscenza
di un diritto di prelazione non e' garantito  o  lo  e'  scarsamente,
dalla  comunicazione  non  specifica,  limitata  localmente   e   non
personale. 
    Tale grave discrepanza tra la finalita' perseguita  di  assegnare
dei diritti di prelazione, da un lato, e la modalita' prevista  della
semplice   affissione   all'albo   senza   comunicazione    personale
dall'altro, paiono contrastare con il principio di  ragionevolezza  e
travalicare il margine di discrezionalita' legislativa. 
    Vi e' infatti una sproporzione tra la concessione di un diritto e
la sua pratica esercitabilita' e  questo  conduce  a  un  trattamento
diseguale rispetto al resto del territorio  nazionale  che  non  puo'
trovare giustificazione in situazioni locali. 
    Oltretutto non viene considerato anche il principio di tutela dei
diritti ancorato nell'art. 24 comma 1 della Costituzione,  nel  senso
di prevedere  modalita'  adeguate  per  un  effettivo  esercizio  del
diritto riconosciuto dall'ordinamento. 
    Riassumendo quindi si puo' osservare che l'art.  20-ter  comma  1
lettere b, d, e comma 4  interferisce  in  modo  inammissibile  nella
competenza statale dell'ordinamento civile, poiche'  la  legislazione
provinciale non  interviene  funzionalmente  alle  competenze  a  lei
riservate (v. art. 8 dello Statuto di Autonomia) e nel legiferare non
si attiene al principio di ragionevolezza e di uguaglianza. 
    Visto il superamento delle competenze da  parte  del  legislatore
provinciale, una interpretazione  conforme  alla  Costituzione  della
norma e' resa impossibile gia' sul piano formale. Dal punto di  vista
sostanziale quindi in ordine al contenuto delle disposizioni, non  e'
possibile una interpretazione conforme alla Costituzione,  poiche'  i
diritti di prelazione  e  le  modalita'  di  pubblicazione  nei  loro
presupposti di fatto sono formulati in modo chiaro e  le  conseguenze
giuridiche previste portano obbligatoriamente a quegli esiti che sono
in dubbio di incostituzionalita'. Una interpretazione  conforme  alla
Costituzione puo' aver luogo solo nel caso  in  cui  siano  possibili
diverse interpretazioni delle quali una una puo', superare i dubbi di
incostituzionalita'.  Nella  fattispecie  tuttavia  non  vi   e'   da
scegliere tra diverse possibilita' di interpretazione se non si vuole
dare una inammissibile interpretazione abrogativa della norma. 
    3.2.  Violazione  autonoma  dell'obbligo  di  uguaglianza  e   di
ragionevolezza  ai  sensi  dell'art.   3   della   Costituzione   per
insufficienti modalita' di comunicazione ai  sensi  dell'art.  20-ter
comma 4. 
    Nel caso in cui non venisse accertata la incostituzionalita'  per
violazione  della  esclusiva  competenza  legislata  dello  Stato  in
materia  di  ordinamento  civile,  come  esposto  al  punto  3.1,  la
questione della incostituzionalita' dell'art. 20-ter comma  4  (nella
versione in applicazione di cui all'art. 1 L.P. 16 luglio 2002, n. 9)
si pone comunque sotto l'aspetto dell'obbligo  di  uguaglianza  e  di
ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione  e  la  stessa
non e' manifestamente infondata. 
    Valgono qui le stesse considerazioni come esposte al punto  3.1.4
B) e che si intendono qui riportate. Qualora tali considerazioni come
sopra esposte, non siano adeguate e fondate a essere considerate come
criterio nel rapporto conflittuale tra le norme di ordinamento civile
(art. 117 Cost.) riservate allo Stato e le norme  per  agricoltura  e
minime proprieta' colturali riservate alla Provincia  autonoma  (Art.
8), potrebbero comunque essere considerate in via autonoma  in  vista
della violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Come  gia'  esposto,  le  modalita'  di  pubblicazione   previste
dall'art. 20-ter comma 4 relativamente agli immobili da alienare solo
tramite affissione all'albo del Comune interessato, e la mancanza  di
comunicazione  personale  ai  titolari  di  diritto  di   prelazione,
costituisce una regolamentazione irragionevole, che limita fortemente
innanzitutto la conoscenza e di conseglienza  anche  l'esercizio  del
diritto (principio di ragionevolezza). Si determina cosi'  anche  una
disparita' di trattamento dei titolari di diritto  di  prelazione  ai
sensi della legge statale n. 590/1965 e n. 817/1971. Mentre sul piano
statale i titolari di  diritti  di  prelazione  devono  ricevere  una
comunicazione personale sull'intenzione a vendere e possono  pertanto
far valere il loro diritto, cosi' la stessa categoria di titolari  di
diritti di prelazione nel caso di alienazione di immobili dello Stato
da parte della Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  non  riceve  alcuna
comunicazione e pertanto non viene  messa  nelle  condizioni,  ovvero
solo  in  modo  insufficiente,  di  esercitare  il  suo  diritto   di
prelazione. In realta' la  situazione  dei  titolari  di  diritti  e'
perfettamente equiparabile, dal momento  che  l'unica  particolarita'
esistente, cioe' il fatto di essere  beni  alienati  in  qualita'  di
cosiddetti ex beni dello  Stato,  non  fa  alcuna  differenza  per  i
titolari di diritti.  Anche  per  il  resto  non  sono  riscontrabili
ragionevoli motivi per cui la Provincia  Autonoma  di  Bolzano  possa
prescindere da una effettiva modalita' di comunicazione a  svantaggio
dei titolari di diritti di prelazione. Sarebbe infatti pensabile  che
potesse prevedere altre forme di  comunicazione  rispetto  all'avviso
personale, per essa  piu'  facilmente  organizzabili,  tuttavia  tali
forme di comunicazione  devono  sempre  orientarsi  al  principio  di
ragionevolezza  e  deve  sussistere  una  validita'  delle  modalita'
comunicative prescelte per il raggiungimento dello scopo  (conoscenza
dell'intenzione di vendita). Nella fattispecie  una  tale  congruita'
come esposto, non sussiste. 
    Sotto questo punto di vista il dubbio sulla costituzionalita'  va
formulato come segue: 
        La questione di incostituzionalita' dell'art. 20-ter comma  4
(nella versione in applicazione di cui all'rt. 1 L.P. 16 luglio 2002,
n. 9) per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza
ai sensi dell'art. 3 non e' infondata relativamente alla parte in cui
non e' prevista la comunicazione dell'intenzione  a  vendere  tramite
lettera raccomandata. Per completezza va rilevato che il  legislatore
provinciale  come  sottolineato  al  punto  2.12,  nel  frattempo  ha
previsto ai sensi delle lettere b) e d) la comunicazione ai  titolari
di diritti di prelazione della intenzione a vendere  tramite  lettera
raccomandata. Per il rapporto  giuridico  oggetto  di  causa,  avente
luogo  prima  di  tale  novella,  va  tuttavia  applicata  la   norma
precedente. 
    Anche qui va infine rilevato, che  una  interpretazione  conforme
alla Costituzione non e' possibile, come motivato sopra al  punto  3.
La chiarezza  della  norma  nella  fattispecie  e  nella  conseguenza
giuridica, non lascia spazio ad altra interpretazione  che  a  quella
che viene percepita come incostituzionale. 

(1) Questa considerazione varrebbe anche per la lettera c),  che  qui
    tuttavia  non  rileva  nel  presente  procedimento.  Si   ritiene
    comunque opportuno al fine di  una  interpretazione  sistematica,
    analizzare tale norma. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Tutto cio' premesso, Il Giudice, 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione relativa  alla
incostituzionalita' dell'art. 20-ter comma 1, lettere b) e d) nonche'
del comma 4 ultimo paragrafo della Legge della Provincia Autonoma  di
Bolzano del 21 gennaio 1987, n. 2, nella versione di cui  all'art.  1
della L.P. del 16 luglio 2002, n. 9,  per  violazione  dell'art.  117
comma 1, l) (diritto civile) della Costituzione; 
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione relativa  alla
incostituzionalita' dell'art. 20-ter, comma 4, ultimo paragrafo della
Legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 21 gennaio 1987, n.  2,
nella versione di cui all'art. 1 della L.P. del 16 luglio 2002, n. 9,
nella parte in cui non e' prevista la  comunicazione  dell'intenzione
di vendere tramite lettera raccomandata, per violazione del principio
di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione; 
    Solleva la questione di incostituzionalita'  dinanzi  alla  Corte
costituzionale. 
    Dispone la traduzione del presente atto in lingua italiana  e  la
successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone la notifica della presente ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio Provinciale della Provincia  Autonoma  di  Bolzano  a  cura
della Cancelleria; 
    Dispone la sospensione del procedimento in attesa della decisione
della Corte costituzionale, 
        Bolzano, addi' 29 settembre 2014 
 
                   Il Giudice: Alex Kuno Tarneller 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico