N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2015
Ordinanza del 29 gennaio 2015 del Tribunale di La Spezia nel procedimento di esecuzione nei confronti di A.M.L.. Processo penale - Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili - Mancata previsione dell'applicabilita' della disciplina alla costituzione delle parti in sede di incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. - Violazione del principio di uguaglianza, con riferimento, in particolare, alla posizione dell'imputato nel procedimento di cognizione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo - Inosservanza degli obblighi internazionali. - Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 9. - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.25 del 24-6-2015 )
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA Sezione Penale Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale. Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Giuseppe Pavich provvedendo d'ufficio all'esito del contraddittorio nel procedimento di cui in epigrafe, nei confronti di A.M.L., in atti generalizzata, in esito a promovimento di incidente d'esecuzione da parte della Procura della Repubblica in sede, che ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla sunnominata con sentenza 22 novembre 2011 di questo Tribunale in composizione monocratica; Sentite le parti, che hanno concluso come da verbale. Osserva e Rileva Questo Giudice e' stato investito del procedimento di cui in premessa nei confronti di persona che, gia' condannata in contumacia con la citata sentenza 22 novembre 2011, e' stata dichiarata irreperibile a seguito delle ricerche disposte da questo giudicante ai fini della notifica dell'avviso di fissazione di udienza di esecuzione, come da decreto emesso dallo scrivente in data 25 novembre 2014 ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. Nel caso di specie, oggetto dell'incidente di esecuzione e' la revoca, richiesta dalla Procura della Repubblica in sede, del beneficio della sospensione condizionale della pena a suo tempo concesso alla A. con la citata sentenza, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 c.p.. Proprio in relazione all'oggetto della richiesta, e del conseguente procedimento, e' evidente l'interesse della parte a esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Orbene, com'e' noto, con il capo terzo della legge 67/2014, e' stata introdotta una disciplina che introduce la sospensione del procedimento in absentia: tale disciplina consegue alla presa d'atto dell'esigenza di valorizzare le censure gia' mosse dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo al nostro precedente sistema, nel quale veniva assicurata la conoscibilita', ma non anche l'effettiva conoscenza del procedimento. Lo scopo della normativa in esame, considerato in astratto, e' soprattutto quello di dare seguito all'orientamento della CEDU, fondato sul rispetto dei diritti della difesa riferibili all'informazione dell'imputato circa il giudizio pendente nei suoi confronti e alla partecipazione dell'imputato stesso al procedimento che lo riguarda. Le nuove disposizioni, come ormai e' noto, interessano in primo luogo ed essenzialmente l'imputato irreperibile, nell'assunto (che nella logica della legge 67/2014 forma oggetto di una sorta di presunzione iuris tantum) che egli non abbia ne' abbia mai avuto conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti. Tuttavia, le disposizioni recate dalla legge 67/2014 si limitano a prendere in esame, ai fini della sospensione del procedimento in absentia, la sola fase della cognizione. Invero, tale sospensione, secondo la normativa di nuova introduzione, puo' essere disposta -alle condizioni stabilite- unicamente nella fase di costituzione delle parti avanti il giudice per l'udienza preliminare o avanti il giudice del dibattimento (cfr. artt. 420-bis e ss., c.p.p. come modificati dall'art. 9 legge 67/2014). Con la norma transitoria introdotta con la legge 118/2014 (che ha modificato la legge 67/2014, inserendo l'art. 15-bis), sono stati precisati i termini di applicazione della nuova normativa, indicando in quali casi, nell'ambito dei procedimenti di cognizione gia' iniziati alla data dell'entrata in vigore della legge (nei quali cioe' sia stata superata la fase della costituzione delle parti), il giudice sia tenuto a esperire ex art. 420-quater comma 1 c.p.p. le ricerche dell'imputato irreperibile e, in caso di mancato rintraccio, a sospendere il processo ex art. 420-quater cpv. c.p.p.. Non e' stato invece affrontato, neppure con la legge introduttiva della cennata norma transitoria, il tema dell'applicabilita' delle disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti in absentia ai giudizi esecutivi, con particolare riguardo agli incidenti di esecuzione promossi dal pubblico ministero a carico del condannato e volti a ottenere provvedimenti incidenti sul suo status libertatis (ad esempio, la revoca della sospensione condizionale, o dell'indulto, ecc.). Ad avviso di chi scrive, la mancanza di qualsivoglia disciplina circa l'eventuale sospensione dei procedimenti in executivis nei confronti di soggetti irreperibili, che di tali procedimenti non abbiano mai avuto conoscenza, fa scorgere l'esistenza di problemi di costituzionalita' riferibili all'art. 9 legge 67/2014, meritevoli di apposito approfondimento, in base ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonche' al parametro interposto costituito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (in base a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 117 Cost., nell'interpretazione fornitane dalle sentenze n. 348/2007 e 349/2007 di codesta Ecc.ma Corte). Di qui la sottoposizione del citato art. 9, legge 67/2014, a scrutinio di legittimita' costituzionale. Ad avviso di questo giudice remittente, inoltre, la questione de qua e' ammissibile perche' essa viene sollevata nel corso di un giudizio (come previsto dall'art. 23 L. n. 87/1953), tale dovendosi ritenere anche il procedimento di esecuzione penale. Venendo al caso che ne occupa, la A., ad avviso dello scrivente, e' portatrice dell'interesse a esercitare i propri diritti di difesa allo scopo di evitare la richiesta revoca della sospensione condizionale della pena a lei precedentemente concessa; interesse che pero' non puo' dirsi compiutamente soddisfatto in seguito alla dichiarazione di irreperibilita' della sunnominata, come da decreto in atti, e alla conseguente, probabile mancanza incolpevole di conoscenza del procedimento esecutivo pendente nei suoi confronti. Percio' ritiene questo Giudice che, nell'ambito del procedimento esecutivo di cui in premessa, si determini la lesione di una serie di principi costituzionali per effetto dell'attuale testo dell'art. 9 legge 67/2014, ed in specie: del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiche' nell'art. 9 legge 67/2014 si registra l'assenza, nei procedimenti esecutivi (e in specie in quelli promossi a carico del condannato e tesi a sollecitare conseguenze per lui pregiudizievoli), di una specifica previsione della disciplina riguardante la sospensione dei procedimenti in absentia, per il caso che l'assenza dell'interessato sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del giudizio: cio', ad avviso dello scrivente lede il principio di parita' di trattamento normativo di situazioni simili (con riferimento in particolare alla posizione dell'imputato nel procedimento di cognizione), in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni, in particolare laddove (come nel caso di specie) oggetto del processo sia la revoca di un beneficio attinente alla pena potenzialmente incidente sullo status libertatis del soggetto interessato; del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), nonche' dei principi di fair trial di cui al parametro interposto costituito dall'art. 6 CEDU (in quanto richiamato dall'art 117 comma 1 Cost.), poiche' l'ipotesi in esame pone la persona nei cui confronti si procede in executivis nelle condizioni di non poter pienamente esercitare i propri diritti difensivi, che nella specie si riferirebbero alla necessita' di evitare conseguenze, per lui pregiudizievoli sul piano della liberta' personale, sollecitate dall'ufficio del Pubblico Ministero. E' di palmare evidenza che la rilevanza della questione ai fini del procedimento a quo riposa sul fatto che, ove fosse dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 67/2014, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p., la persona nei cui confronti il procedimento e' stato attivato beneficerebbe della sospensione dello stesso procedimento fino al momento in cui la stessa non venga rintracciata e comunque messa nelle condizioni di esercitare i suoi diritti di difesa in modo pieno e concreto. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, essa ad avviso di questo giudicante attiene nella specie alla violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 117 Cost. in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali, ratificata con legge 848/1955, nella parte in cui il citato art. 9 legge 67/2014 non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p.; cio', quanto meno, laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa venga sollecitata al giudice una statuizione per lui pregiudizievole.
P.Q.M. Visto l'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87, Provvedendo d'ufficio, Ritenuta la rilevanza ai fini del procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 67/2014, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonche' all'art. 117 Cost in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali, ratificata con legge 848/1955, Sospende il corso del presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Ordina che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento, nelle forme di rito, alla parte privata interessata e al suo difensore, e per la comunicazione al Pubblico Ministero. In La Spezia, all'esito della Camera di consiglio del 22 gennaio 2015. Il Giudice dell'Esecuzione: Pavich