N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2015

Ordinanza del  29  gennaio  2015  del  Tribunale  di  La  Spezia  nel
procedimento di esecuzione nei confronti di A.M.L.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento  nei  confronti  degli
  irreperibili  -  Mancata   previsione   dell'applicabilita'   della
  disciplina alla costituzione delle parti in sede  di  incidente  di
  esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. - Violazione  del  principio
  di uguaglianza, con riferimento,  in  particolare,  alla  posizione
  dell'imputato nel procedimento di cognizione - Lesione del  diritto
  di  difesa  -  Violazione  del  principio  del  giusto  processo  -
  Inosservanza degli obblighi internazionali. 
- Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 9. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117,  primo  comma,  in  relazione
  all'art. 6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
(GU n.25 del 24-6-2015 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA 
                           Sezione Penale 
 
    Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di
legittimita' costituzionale. 
    Il Giudice dell'Esecuzione,  dott.  Giuseppe  Pavich  provvedendo
d'ufficio all'esito del contraddittorio nel procedimento  di  cui  in
epigrafe, nei confronti di A.M.L., in atti generalizzata, in esito  a
promovimento di incidente d'esecuzione da parte della  Procura  della
Repubblica in sede,  che  ha  chiesto  la  revoca  della  sospensione
condizionale della pena concessa alla  sunnominata  con  sentenza  22
novembre 2011 di questo Tribunale in composizione monocratica; 
    Sentite le parti, che hanno concluso come da verbale. 
 
                          Osserva e Rileva 
 
    Questo Giudice e' stato investito  del  procedimento  di  cui  in
premessa nei confronti di persona che, gia' condannata in  contumacia
con  la  citata  sentenza  22  novembre  2011,  e'  stata  dichiarata
irreperibile a seguito delle ricerche disposte da  questo  giudicante
ai fini della  notifica  dell'avviso  di  fissazione  di  udienza  di
esecuzione, come  da  decreto  emesso  dallo  scrivente  in  data  25
novembre 2014 ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. 
    Nel caso di specie, oggetto dell'incidente di  esecuzione  e'  la
revoca,  richiesta  dalla  Procura  della  Repubblica  in  sede,  del
beneficio della sospensione  condizionale  della  pena  a  suo  tempo
concesso alla A. con la citata sentenza, ai sensi dell'art. 168 comma
1 n. 2 c.p.. 
    Proprio  in  relazione  all'oggetto  della   richiesta,   e   del
conseguente procedimento,  e'  evidente  l'interesse  della  parte  a
esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. 
    Orbene, com'e' noto, con il capo terzo della  legge  67/2014,  e'
stata introdotta una disciplina  che  introduce  la  sospensione  del
procedimento in absentia: tale disciplina consegue alla presa  d'atto
dell'esigenza di  valorizzare  le  censure  gia'  mosse  dalla  Corte
europea dei Diritti dell'Uomo al nostro precedente sistema, nel quale
veniva  assicurata  la  conoscibilita',  ma  non  anche   l'effettiva
conoscenza del procedimento. 
    Lo scopo della normativa in esame, considerato  in  astratto,  e'
soprattutto quello  di  dare  seguito  all'orientamento  della  CEDU,
fondato  sul   rispetto   dei   diritti   della   difesa   riferibili
all'informazione dell'imputato circa il giudizio  pendente  nei  suoi
confronti e alla partecipazione dell'imputato stesso al  procedimento
che lo riguarda. 
    Le nuove disposizioni, come ormai e' noto, interessano  in  primo
luogo ed essenzialmente l'imputato  irreperibile,  nell'assunto  (che
nella logica della legge  67/2014  forma  oggetto  di  una  sorta  di
presunzione iuris tantum) che egli non  abbia  ne'  abbia  mai  avuto
conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti. 
    Tuttavia, le disposizioni recate dalla legge 67/2014 si  limitano
a prendere in esame, ai fini della sospensione  del  procedimento  in
absentia, la sola fase della cognizione. 
    Invero,  tale  sospensione,  secondo  la   normativa   di   nuova
introduzione,  puo'  essere  disposta  -alle  condizioni   stabilite-
unicamente nella fase di costituzione delle parti avanti  il  giudice
per l'udienza preliminare o avanti il giudice del dibattimento  (cfr.
artt. 420-bis  e  ss.,  c.p.p.  come  modificati  dall'art.  9  legge
67/2014). 
    Con la norma transitoria introdotta con la legge 118/2014 (che ha
modificato la legge 67/2014, inserendo  l'art.  15-bis),  sono  stati
precisati i termini di applicazione della nuova normativa,  indicando
in quali  casi,  nell'ambito  dei  procedimenti  di  cognizione  gia'
iniziati alla data dell'entrata in  vigore  della  legge  (nei  quali
cioe' sia stata superata la fase della costituzione delle parti),  il
giudice sia tenuto a esperire ex art. 420-quater comma  1  c.p.p.  le
ricerche dell'imputato irreperibile e, in caso di mancato rintraccio,
a sospendere il processo ex art. 420-quater cpv. c.p.p.. 
    Non e' stato invece affrontato, neppure con la legge introduttiva
della cennata norma transitoria, il  tema  dell'applicabilita'  delle
disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti in  absentia  ai
giudizi  esecutivi,  con  particolare  riguardo  agli  incidenti   di
esecuzione promossi dal pubblico ministero a carico del condannato  e
volti a ottenere provvedimenti incidenti sul  suo  status  libertatis
(ad  esempio,   la   revoca   della   sospensione   condizionale,   o
dell'indulto, ecc.). 
    Ad avviso di chi scrive, la mancanza di  qualsivoglia  disciplina
circa l'eventuale sospensione  dei  procedimenti  in  executivis  nei
confronti di soggetti irreperibili,  che  di  tali  procedimenti  non
abbiano mai avuto conoscenza, fa scorgere l'esistenza di problemi  di
costituzionalita' riferibili all'art. 9 legge 67/2014, meritevoli  di
apposito approfondimento, in base ai parametri di cui agli  artt.  3,
24 e 111 Cost., nonche' al parametro interposto costituito  dall'art.
6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (in base  a  quanto
stabilito dal primo comma dell'art. 117  Cost.,  nell'interpretazione
fornitane dalle sentenze n. 348/2007 e  349/2007  di  codesta  Ecc.ma
Corte). 
    Di qui la sottoposizione del citato  art.  9,  legge  67/2014,  a
scrutinio di legittimita' costituzionale. Ad avviso di questo giudice
remittente, inoltre, la questione de qua e' ammissibile perche'  essa
viene sollevata nel corso di un giudizio (come previsto dall'art.  23
L. n. 87/1953), tale dovendosi  ritenere  anche  il  procedimento  di
esecuzione penale. 
    Venendo al caso che ne occupa, la A., ad avviso dello  scrivente,
e' portatrice dell'interesse a esercitare i propri diritti di  difesa
allo  scopo  di  evitare  la  richiesta  revoca   della   sospensione
condizionale della pena a lei precedentemente concessa; interesse che
pero' non  puo'  dirsi  compiutamente  soddisfatto  in  seguito  alla
dichiarazione di irreperibilita' della sunnominata, come  da  decreto
in atti,  e  alla  conseguente,  probabile  mancanza  incolpevole  di
conoscenza del procedimento esecutivo pendente nei suoi confronti. 
    Percio' ritiene questo Giudice che, nell'ambito del  procedimento
esecutivo di cui in premessa, si determini la lesione di una serie di
principi costituzionali per effetto dell'attuale  testo  dell'art.  9
legge 67/2014, ed in specie: 
        del  principio  di  uguaglianza  (art.  3   Cost.),   poiche'
nell'art. 9 legge 67/2014 si  registra  l'assenza,  nei  procedimenti
esecutivi (e in specie in quelli promossi a carico del  condannato  e
tesi a sollecitare  conseguenze  per  lui  pregiudizievoli),  di  una
specifica previsione della disciplina riguardante la sospensione  dei
procedimenti in absentia, per il caso che l'assenza  dell'interessato
sia  stata  dovuta  ad  una  incolpevole  mancata  conoscenza   della
celebrazione del giudizio: cio', ad avviso dello  scrivente  lede  il
principio di parita' di trattamento normativo  di  situazioni  simili
(con riferimento in  particolare  alla  posizione  dell'imputato  nel
procedimento di cognizione), in assenza  di  ragionevoli  motivi  che
giustifichino la differenza di statuizioni,  in  particolare  laddove
(come nel caso di specie) oggetto del processo sia la  revoca  di  un
beneficio attinente alla pena potenzialmente incidente  sullo  status
libertatis del soggetto interessato; 
        del principio del diritto di difesa (art.  24  Cost.)  e  del
principio del giusto processo (art. 111 Cost.), nonche' dei  principi
di fair trial di cui al parametro interposto costituito  dall'art.  6
CEDU (in quanto richiamato  dall'art  117  comma  1  Cost.),  poiche'
l'ipotesi in esame pone la persona nei cui confronti  si  procede  in
executivis nelle condizioni di  non  poter  pienamente  esercitare  i
propri diritti difensivi, che  nella  specie  si  riferirebbero  alla
necessita' di evitare conseguenze, per lui pregiudizievoli sul  piano
della  liberta'  personale,  sollecitate  dall'ufficio  del  Pubblico
Ministero. 
    E' di palmare evidenza che la rilevanza della questione  ai  fini
del procedimento a quo riposa sul fatto  che,  ove  fosse  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  9  legge  67/2014,  nella
parte in cui non prevede che la disciplina  ivi  recata  si  applichi
anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d'esecuzione
ex art. 666 c.p.p., la persona nei cui confronti il  procedimento  e'
stato  attivato  beneficerebbe   della   sospensione   dello   stesso
procedimento fino al momento in cui la stessa non venga  rintracciata
e comunque messa nelle condizioni di esercitare  i  suoi  diritti  di
difesa in modo pieno e concreto. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita'  costituzionale,  sulla  base  delle  considerazioni  in
precedenza svolte, essa ad avviso di questo giudicante attiene  nella
specie alla violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e  all'art.  117
Cost. in relazione al parametro  interposto  costituito  dall'art.  6
della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo  e  delle
Liberta' fondamentali, ratificata con legge 848/1955, nella parte  in
cui il citato art. 9 legge 67/2014 non prevede che la disciplina  ivi
recata si applichi anche alla costituzione delle  parti  in  sede  di
incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p.; cio', quanto meno, laddove
nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri  diritti
di difesa venga  sollecitata  al  giudice  una  statuizione  per  lui
pregiudizievole. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Provvedendo d'ufficio, 
    Ritenuta la rilevanza ai fini del procedimento e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
9 legge 67/2014, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva,
in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonche' all'art. 117  Cost
in relazione al parametro interposto  costituito  dall'art.  6  della
Convenzione  per  la  Salvaguardia  dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle
Liberta' Fondamentali, ratificata con legge 848/1955, 
    Sospende il corso del presente procedimento; 
    Ordina l'immediata trasmissione  dei  relativi  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina che la Cancelleria  notifichi  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente  del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione del presente
provvedimento, nelle forme di rito, alla parte privata interessata  e
al suo difensore, e per la comunicazione al Pubblico Ministero. 
    In La Spezia, all'esito della Camera di consiglio del 22  gennaio
2015. 
 
                 Il Giudice dell'Esecuzione: Pavich