AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Muscoril». (15A04824) 
(GU n.151 del 2-7-2015)

 
 
 
        Estratto determina V&A n. 969/2015 del 26 maggio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
      E'  autorizzata  l'immissione  in  commercio  del   medicinale:
«MUSCORIL», nelle forme  e  confezioni:  «4  mg  capsule  rigide»  30
capsule in blister pvc/al;  «8  mg  capsule  rigide»  14  capsule  in
blister pvc/al; «8 mg  compresse  orodispersibili»  14  compresse  in
blister   pa-al-pvc/al   in   sostituzione   alle   confezioni   gia'
autorizzate: A.I.C. n. 015896020 - «4 mg capsule rigide» 20  capsule;
A.I.C. n. 015896083 - «8 mg capsule rigide»  10  capsule;  A.I.C.  n.
015896095 - «8  mg  compresse  orodispersibili»  10  compresse;  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.:  Sanofi  S.p.a.  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 - Milano - Codice fiscale
n. 00832400154. 
    Confezioni: 
    «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/al  -  A.I.C.  n.
015896107 (in base 10) 0H53KC (in base 32). 
    Forma farmaceutica: capsule rigide. 
    Composizione: 1 capsula rigida contiene: 
    Principio attivo: tiocolchicoside 4 mg; 
      
    «8 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al  -  A.I.C.  n.
015896119 (in base 10) 0H53KR (in base 32). 
    Forma farmaceutica: capsule rigide. 
    Composizione: 1 capsula rigida contiene: 
    Principio attivo: tiocolchicoside 8 mg; 
      
    «8  mg  compresse  orodispersibili»  14  compresse   in   blister
pa-al-pvc/al - A.I.C. n. 015896121 (in base 10) 0H53KT (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse orodispersibili. 
    Composizione: 1 compressa orodispersibile contiene: 
    Principio attivo: tiocolchicoside 8 mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n.  015896107  -  «4  mg  capsule  rigide»  30
capsule in blister pvc/al. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: A.I.C. n.  015896119  -  «8  mg  capsule  rigide»  14
capsule in blister pvc/al. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione:   A.I.C.   n.   015896121   -   «8    mg    compresse
orodispersibili» 14 compresse in blister pa-al-pvc/al. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
    A.I.C. n. 015896107 - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister
pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; 
    A.I.C. n. 015896119 - «8 mg capsule rigide» 14 capsule in blister
pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; 
    A.I.C.  n.  015896121  -  «8  mg  compresse  orodispersibili»  14
compresse  in  blister  pa-al-pvc/al  -  RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  Titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I  lotti  gia'  prodotti   delle   confezioni   del   medicinale,
contraddistinti dai codici e dalla descrizione: A.I.C. n. 015896020 -
«4 mg capsule rigide» 20 capsule; A.I.C. n. 015896083 - «8 mg capsule
rigide»  10  capsule;  A.I.C.  n.  015896095  -   «8   mg   compresse
orodispersibili» 10 compresse; possono essere mantenuti in  commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.