COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015 

Assegnazione  di  risorse  ad  un  piano   stralcio   di   interventi
prioritari, per livello di rischio  e  tempestivamente  cantierabili,
relativi alle aree metropolitane e  alle  aree  urbane  con  un  alto
livello di popolazione esposta al  rischio.  (Delibera  n.  32/2015).
(15A05080) 
(GU n.153 del 4-7-2015)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(finanziaria 2003) e successive modificazioni, con  i  quali  vengono
istituiti, presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministero  delle  attivita'  produttive,  i   Fondi   per   le   aree
sottoutilizzate (coincidenti con  l'ambito  territoriale  delle  aree
depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.
19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96); 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede
che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato  di  un
codice unico di progetto (CUP); 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio  2006,  n.  233,  di
conversione del  decreto  legge  18  maggio  2006,  n.  181,  che  ha
trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento  per
le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui  all'art.
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, ivi inclusa la gestione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate
(FAS) di cui al citato art. 61; 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che,  tra  l'altro,  attribuisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro  delegato  si  avvalgano,  nella
gestione del citato Fondo, del Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli
3 e 6  che  per  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  a  fini
antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il  CUP
ove  obbligatorio  ai  sensi  della  sopracitata  legge  n.   3/2003,
sanzionando la mancata apposizione di detto codice; 
  Visto il decreto legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  -  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per la rimozione di  squilibri  economici  e  sociali  in  attuazione
dell'art. 16 della legge 5 maggio  2009  n.  42  -,  che  all'art.  4
dispone, tra l'altro, che il FAS di cui all'art. 61  della  legge  n.
289/2002 assuma la denominazione  di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC) e  sia  finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento
nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g)  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
«Fondo opere» e del «Fondo progetti»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto  legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che
ha  ripartito  le  funzioni  relative  alla  politica   di   coesione
attribuite precedentemente al  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero  dello  sviluppo  economico  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri o del ministro delegato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita' 2014) e
sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il  comma
6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo  sviluppo  e
la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Visto l'art. 1, comma 111, della predetta legge n. 147/2013 («Legge
di stabilita' 2014») che autorizza, tra  l'altro,  per  la  finalita'
della  mitigazione   del   dissesto   idrogeologico,   il   Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla spesa  di
30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di euro per il  2015  e
di 100.000.000 di euro per il 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 245,  della  citata  legge  n.  147/2013  che
attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio  procedurale,
fisico  e  finanziario  a  livello  di  singolo  progetto  sia  degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020,
a valere sui Fondi strutturali di investimento europei  (Fondi  SIE),
sia di quelli  complementari  previsti  nell'ambito  dell'Accordo  di
partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183 alle  cui  regole  sono  assoggettati  anche  gli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione  (FSC)
2014 - 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l) della  legge
n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione coordinata in materia di
mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  fondata  sull'integrazione
delle risorse FSC con quelle comunitarie; 
  Visto l'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  con
il quale e' disposto che i criteri, le modalita'  e  l'entita'  delle
risorse destinate al finanziamento degli  interventi  in  materia  di
mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di  concerto,
per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito con modificazioni dalla legge 11  novembre  2014,  n.
164, il quale prevede che, a partire dalla  programmazione  2015,  le
risorse destinate al finanziamento degli  interventi  in  materia  di
mitigazione del rischio idrogeologico  siano  utilizzate  tramite  lo
strumento  dell'Accordo  di  programma  sottoscritto  dalla   regione
interessata  e  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare e che  gli  interventi  siano  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro stesso; 
  Visto il medesimo art. 7, comma 2, del richiamato decreto-legge  n.
133/2014, che, a partire dalla programmazione  2015,  attribuisce  ai
Presidenti delle regioni il ruolo di Commissari di Governo contro  il
dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita',  la  contabilita'
speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91/2014; 
  Visto l'art. 7, comma 8, del predetto  decreto-legge  n.  133/2014,
che prevede l'assegnazione alle Regioni dell'ammontare complessivo di
110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del FSC 2007 -  2013,  da
destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua
necessari per fronteggiare le  situazioni  di  criticita'  ambientale
delle aree metropolitane interessate da  fenomeni  di  esondazione  e
alluvione, previa istruttoria del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto  con  la  Struttura  di
missione contro il dissesto idrogeologico e  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture idriche (di seguito Struttura di  missione)  istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di  stabilita'  2015)
ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme  restando
le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Considerato in particolare che la lettera d) del richiamato art. 1,
comma  703,  della  legge   190/2014,   prevede   che,   nelle   more
dell'individuazione delle aree tematiche e  dell'adozione  dei  piani
operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703  medesimo,
l'Autorita'   politica   per    la    coesione    possa    sottoporre
all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la  realizzazione  di
interventi di immediato avvio dei lavori,  con  l'assegnazione  delle
risorse  necessarie  nel  limite  degli  stanziamenti   iscritti   in
bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani  operativi  in
coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 
  Considerato che ai sensi della lettera i) del  richiamato  art.  1,
comma 703,  della  legge  n.  190/2014,  le  assegnazioni  di  questo
Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati  consentono
a  ciascuna  amministrazione  l'avvio  delle   attivita'   necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate; 
  Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 23 marzo
2012  concernente  gli  obiettivi,  i  criteri  e  le  modalita'   di
attivazione delle «Azioni di sistema Piano nazionale per  il  Sud»  e
«Azione di sistema Universita' e Ricerca» e in particolare l'art.  1,
comma 4,  ai  sensi  del  quale  le  modalita'  di  attuazione  delle
ulteriori  Azioni  di  sistema  previste  dal  CIPE  finalizzate   al
conseguimento degli obiettivi e delle priorita' della  delibera  CIPE
n. 1/2011 si uniformano  a  quelle  previste  dal  decreto  stesso  e
considerato  che  le  richiamate  Azioni  di  sistema  trovano  utile
applicazione  in   ordine   al   rafforzamento   della   cooperazione
istituzionale tra le Amministrazioni impegnate nell'attuazione  degli
interventi previsti dalla presente delibera; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale  e'  stata
conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni  di  cui  al
richiamato art. 7 del decreto-legge n.78/2010 relative, tra  l'altro,
alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del  20  gennaio
2015, n.15, recante «Disciplina dei compiti  e  delle  attivita'  del
Dipartimento per le politiche di coesione»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2015, in corso di registrazione, concernente i criteri e  le
modalita' per stabilire le priorita' di  attribuzione  delle  risorse
agli interventi in materia di mitigazione del rischio  idrogeologico,
adottato ai sensi del richiamato art. 10, comma 11 del decreto  legge
n. 91/2014, sullo schema del quale la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha  espresso
parere favorevole nella seduta del 19 febbraio 2015; 
  Preso  atto  dei  criteri  contenuti  nel  predetto   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  del  24  febbraio  2015,  che
tengono conto, in particolar modo, delle classi di priorita' indicate
dalle regioni, validate dall'Autorita' di bacino e  dalla  Protezione
civile  regionale,  del  numero  di  persone   e   beni   a   rischio
idrogeologico e della frequenza dell'evento in relazione ai tempi  di
ritorno; 
  Viste  le  delibere  di  questo  Comitato   sulla   obbligatorieta'
dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP); 
  Vista la nota USS_DELRIO 000991 del 18 febbraio 2015, con la  quale
il competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri ha richiesto  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  del
CIPE, per il  relativo  esame,  della  proposta  di  assegnazione  di
risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020, ad interventi di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
nelle aree metropolitane e urbane, nelle more della  definizione  del
Piano stralcio e dei Piani attuativi previsti dall'art. 1, comma  703
della legge n. 190/2014; 
  Considerato che alla suddetta nota del 18 febbraio 2015 e' allegata
la relativa nota informativa per il CIPE predisposta dal Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica, corredata da relativo schema
di delibera, che quantifica in 550 milioni di euro il  fabbisogno  da
soddisfare a valere sulla programmazione FSC 2014-2020,  distinto  in
450 milioni di euro da destinare ad  interventi  di  mitigazione  del
rischio  idrogeologico  e  100  milioni  di  euro  ad  attivita'   di
progettazione  a  sostegno  del  complessivo  Piano  nazionale  degli
interventi per il periodo 2015-2020; 
  Considerato che nella richiamata nota informativa per  il  CIPE  e'
posto in evidenza che l'insieme degli interventi di  mitigazione  del
rischio riguardanti le aree metropolitane e le aree urbane  con  alto
livello di popolazione esposta a rischio di alluvione, con  un  costo
stimato di circa 1,2 miliardi di euro, costituisce  parte  del  Piano
operativo nazionale degli interventi per la mitigazione  del  rischio
idrogeologico, la cui definizione origina dalle  proposte  presentate
dalle regioni, validate dalle Autorita' di bacino e dalle  Protezioni
civili regionali, per un costo stimato di 20,4 miliardi di euro; 
  Tenuto conto in particolare  che  la  proposta  in  esame  concerne
interventi riguardanti le aree metropolitane e  le  aree  urbane  con
alto  livello  di  popolazione  esposta  a  rischio   di   alluvione,
caratterizzati da  immediato  avvio  dei  lavori,  e  che  la  stessa
proposta sottolinea la necessita'  di  assicurare  la  realizzazione,
quanto prima, di detti interventi; 
  Considerato che l'individuazione definitiva dei suddetti interventi
sara' realizzata con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge  n.  133/2014,
su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare; 
  Considerato inoltre che nella  documentazione  allegata  alla  nota
informativa viene data evidenza ai seguenti elementi istruttori: 
    le richieste trasmesse dalle regioni  attraverso  la  piattaforma
«ReNDiS» dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), relative agli interventi urgenti  di  mitigazione
del rischio idrogeologico ammontano  a  20,4  miliardi  di  euro  che
rappresenta il fabbisogno complessivo del periodo 2015 - 2020; 
    le risultanze da cui origina l'articolazione del  Piano  stralcio
di cui alla proposta in esame derivano dall'attivita' istruttoria, di
monitoraggio  e  di  ricognizione  dei  fabbisogni   sul   territorio
nazionale connessi al livello di rischio,  con  particolare  riguardo
alle aree  metropolitane  e  alle  aree  urbane  nonche'  al  livello
progettuale corrispondente agli interventi necessari, e' stata curata
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e dalla Struttura di missione; 
    la  gran  parte  delle  richieste  pervenute  dalle  regioni  per
interventi  di  mitigazione  del   dissesto,   in   particolare   del
Mezzogiorno, e' in fase di studio di fattibilita' o di  progettazione
preliminare; 
    gli interventi proposti dalle  regioni,  a  seguito  di  apposita
istruttoria e  selezione,  confluiranno  in  un  Piano  nazionale  di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con le
risorse che si renderanno disponibili, ivi  incluse  quelle  relative
alla specifica area tematica afferente  alla  programmazione  2014  -
2020 del FSC ai sensi del citato art. 1, comma  703  della  legge  n.
190/2014 (Legge di stabilita' 2015); 
    per «aree urbane con  alto  livello  di  popolazione  esposta  al
rischio idrogeologico» si intendono, ai fini della presente delibera,
quelle aree con un numero pari o superiore a 15.000 abitanti  esposti
al rischio di alluvione o  esondazione  «P2»,  ovvero  con  tempi  di
ritorno fino  a  200  anni,  secondo  quanto  indicato  nel  rapporto
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  -
ISPRA (RT/SUO-IST  052/2014)  «Mappe  di  pericolosita'  idraulica  e
popolazione esposta al rischio alluvioni in Italia»; 
  Tenuto   conto   delle   risorse   immediatamente   disponibili   a
legislazione vigente e ravvisata l'esigenza di adottare  la  presente
delibera al  fine  di  disporre  un  primo  finanziamento  del  Piano
stralcio, con riguardo alle aree metropolitane e urbane  maggiormente
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la odierna nota  n.  839-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base  della  presente  seduta
del Comitato; 
  Tenuto conto della  proposta  formulata  in  corso  di  seduta  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa
la necessita' di rendere disponibile  una  dotazione  finanziaria  da
destinare ad una azione di sistema nella misura dello 0,5  per  cento
dell'assegnazione di euro 450.000.000, con la finalita' di supportare
e accompagnare il processo di attuazione e gestione degli  interventi
in materia di mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  comunque  da
considerare  a  servizio  del  complessivo  Piano   nazionale   degli
interventi; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'Ambiente  e  della   tutela   del
territorio  e  del  mare,  conformemente  recepita   dal   competente
Sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega alla coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione  di  una  dotazione  finanziaria  da  destinare  agli
interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico  immediatamente
cantierabili e prioritari per livello di rischio. 
  1.1. Al fine di assicurare l'avvio degli interventi piu' urgenti di
contrasto al rischio idrogeologico  e  tempestivamente  cantierabili,
caratterizzati da un  livello  prioritario  di  rischio  e  ricadenti
nell'ambito delle aree metropolitane e  urbane  come  definite  nelle
premesse, e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare l'importo di 450 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  afferenti  alla
programmazione 2014-2020. 
  1.2. La dotazione finanziaria di cui al precedente punto 1.1, posta
a carico del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  2014  -  2020,  e'
considerata ai fini del rispetto della  chiave  di  riparto  prevista
dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di
stabilita' 2014») che destina l'80 per cento delle risorse nelle aree
del Mezzogiorno e il restante 20 per  cento  nelle  aree  del  Centro
nord. 
  1.3. Per le medesime finalita' di cui al  punto  1.1  sono  inoltre
individuate  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  pari   a
150.000.000 di euro, destinate agli interventi localizzati nelle aree
metropolitane e urbane, di  cui  40.000.000  di  euro  costituite  da
risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, a valere sulle disponibilita'  recate  dall'art.  1,  comma
111,  della  citata  legge  n.  147/2013,  e  la  restante  quota  di
110.000.000 di euro a carico  delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione 2007-2013 di cui all'art. 7, comma 8, del decreto  legge  n.
133/2014 (cd. «Sblocca Italia»). 
  1.4.  Con  l'obiettivo  di  stimolare  l'efficace  avanzamento,  in
particolare nel Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle  opere
di mitigazione  del  rischio  idrogeologico  da  inserire  nel  Piano
nazionale contro il dissesto 2015-2020 sono assegnati  ulteriori  100
milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020  al
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista  dall'art.
1,  comma  6,  della  legge  n.147/2013,  alla  progettazione   degli
interventi contro il dissesto idrogeologico. 
  1.5. Ai sensi della lettera l), comma 703 dell'art. 1, della  legge
23 dicembre 2014 n. 190 («Legge di stabilita'  2015»)  l'assegnazione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  di  cui  ai
precedenti punti 1.1 e 1.4 si articola in: 50 milioni di euro per  il
2015, 75 milioni di euro per il 2016, 275  milioni  di  euro  per  il
2017, 75 milioni di euro per il 2018 e 75  milioni  di  euro  per  il
2019. 
2. Modalita' attuative. 
  2.1. Gli interventi di cui al punto  1.1  saranno  individuati  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014,  sulla  base
dei criteri e secondo le procedure di cui al decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  24  febbraio   2015,   in   corso   di
registrazione, richiamato in premessa,  e  saranno  monitorati  nella
Banca Dati Unitaria (BDU) istituita presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' tramite l'inserimento, a cura delle  Regioni
o dei soggetti dalle medesime incaricati,  dei  dati  nel  data  base
«ReNDiS» dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA). 
  2.2. Le risorse destinate con la presente delibera agli  interventi
di cui al punto 1.1 saranno assegnate al  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio   e   del   mare,   in   qualita'   di
amministrazione  responsabile  dell'attuazione,   d'intesa   con   la
Struttura di missione di cui alle premesse,  del  presente  piano  di
interventi. 
  2.3.  A  cura  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e della  Struttura  di  missione  di  cui  alle
premesse,  sara'  data   adeguata   pubblicita'   dell'elenco   degli
interventi  finanziati,  nonche'  alle  informazioni  periodiche  sul
relativo stato di avanzamento, come risultanti dal  predetto  sistema
di monitoraggio  «ReNDiS»,  dati  che  saranno  comunicati  anche  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica. 
  2.4. Al fine di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse  ed
accelerare la  realizzazione  degli  interventi,  anche  mediante  il
ricorso alle misure di  cui  all'art.  55-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012,  n.27,  una  quota   non   superiore   allo   0,5   per   cento
dell'assegnazione di 450 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2014-2020 di cui al punto 1  puo'  essere  destinata,  in
relazione alle effettive esigenze  rappresentate  dalle  Regioni,  ad
integrare la dotazione finanziaria della Azione  di  Sistema  di  cui
alla delibera CIPE n. 62 del 2011, secondo le modalita' di attuazione
di cui al decreto del Ministro per la Coesione territoriale 23  marzo
2012. 
  2.5 Dell'attuazione della presente delibera nonche' dell'attuazione
dell'Azione di sistema di cui al punto  precedente  l'Amministrazione
responsabile riferira' a questo Comitato. 
  2.5 Per quanto non specificamente previsto dalla presente  delibera
restano ferme  le  disposizioni  normative  e  le  procedure  vigenti
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con  particolare
riguardo ai termini di assunzione delle  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti,  alle  modalita'  di  revoca  dei  finanziamenti  e  alle
eventuali conseguenti riprogrammazioni. 
    Roma, 20 febbraio 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2015 
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne  prev.
n. 1805