N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2015
Ordinanza del 3 marzo 2015 emessa dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati sui ricorsi riuniti proposti da Monti Gianfranco ed altri contro Camera dei deputati. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarieta' a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento dei percettori di trattamenti pensionistici rispetto alle generalita' dei percettori di altra tipologia di reddito - Lesione del principio di capacita' contributiva. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486. - Costituzione, artt. 3 e 53. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) - Interventi in materia previdenziale - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Previsto obbligo di versamento dei risparmi stessi all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 - Violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento dei percettori di trattamenti pensionistici rispetto alle generalita' dei percettori di altra tipologia di reddito - Lesione del principio di capacita' contributiva. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 487. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.27 del 8-7-2015 )
LA COMMISSIONE GIURISDIZIONALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Composta dai signori: On. Francesco Bonifazi, Presidente, relatore On. Fulvio Bonavitacola, componente effettivo On. Ernesto Carbone, componente effettivo Ha pronunciato la seguente ordinanza in ordine ai seguenti ricorsi riuniti: n. 389/2014, proposto il 4 agosto 2014 dal sig. Gianfranco Monti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, deL Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 390/2014, proposto il 4 agosto 2014 dal sig. Alessandro Michelini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti; n. 391/2014, proposto il 6 agosto 2014 dal sig. Gilberto Grazioli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 392/2014, proposto il 7 agosto 2014 dal sig. Roberto Tricarico, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 393/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal sig. Franco Biagioli, rappresentato difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti; n. 394/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal sig. Doarenico Teramo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 395/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal sig. Giuseppe Mazzonna, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 396/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal sig. Domenico Giordano, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 397/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal sig. Fausto Scognamiglio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 398/2014, proposto il 5 settembre 2014 dal sig. Claudio Cesareo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 399/2014, proposto l'8 settembre 2014 dal sig. Sergio Venzi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti; n. 400/2014, proposto il 9 settembre 2014 dal sig. Giancarlo Toccaceli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, collima 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 401/2014, proposto il 9 settembre 2014 dal sig. Camillo D'Aquilio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 402/2014, proposto il 9 settembre 2014 dalla sig.ra Concetto Ragusa, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 403/2014, proposto il 10 settembre 2014 dal sig. Umberto Biagi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 404/2014, proposto l'11 settembre 2014 dal sig. Elio Rogati, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 405/2014, proposto l'11 settembre 2014 dalla sig.ra Claudia Sartori, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 406/2014, proposto il 16 settembre 2014 dal sig. Alfredo Calvani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 407/2014, proposto il 17 settembre 2014 dalla sig.ra Patrizia Greco, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 408/2014, proposto il 17 settembre 2014 dalla sig.ra Giovanna Biancardi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 409/2014, proposto il 19 settembre 2014 dal sig. Maurizio Conti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti; n. 410/2014, proposto il 19 settembre 2014 dal sig. Brunaldo Balzani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 411/2014, proposto il 23 settembre 2014 dalla sig.ra Clara Sancinelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 412/2014, proposto il 24 settembre 2014 dalla sig.ra Gilda Carnevali, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, Gomma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 413/2014, proposto il 24 settembre 2014 dal sig. Aldo Conti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 414/2014, proposto il 14 ottobre 2014 dal sig. Vittorio Ferretti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 415/2014, proposto il 14 ottobre 2014 dal sig. Mauro Mazza, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 416/2014, proposto il 20 ottobre 2014 dalla sig.ra Anna Colucci, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 417/2014, proposto il 23 ottobre 2014 dal sig. Pettinari, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti; n. 2/2015, proposto il 20 gennaio 2015 dalla sig.ra Federica Tagliani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 3/2015, proposto il 20 gennaio 2015 dalla sig.ra Mirella Cassarino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 4/2015, proposto il 21 gennaio 2015 dalla sig.ra Maria Fraddosio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti; n. 5/2015, proposto il 21 gennaio 2015 dalla sig.ra Luciana Cannistra', personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti, ricorrenti; Contro l'Amministrazione della Camera dei deputati, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Losasso, Consigliere Capo dell'Avvocatura della Camera, e Claudio Nardone, della medesima Avvocatura; elettivamente domiciliata in Roma nella sede della Camera, resistente; Per l'annullamento, previa sospensiva degli atti amministrativi della Camera (ruoli di spesa e cedolini riferiti a ciascun ricorrente) nella parte in cui decurtano i rispettivi trattamenti pensionistici in esecuzione della delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera 4 giugno 2014, n. 87, resa esecutiva in pari data dal decreto del Presidente della Camera n. 660; per l'annullamento della predetta delibera n. 87/2014, previa la declaratoria della sua illegittimita' costituzionale; e, «per quanto occorra» per la proposizione della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014); nonche' per la restituzione delle somme trattenute. La Commissione giurisdizionale per il personale, Visti tutti i ricorsi in epigrafe, nonche' la memoria difensiva depositata da alcuni ricorrenti il 6 febbraio 2015; Vista la documentazione depositata dall'Amministrazione resistente, nonche' la memoria difensiva del 6 febbraio 2015; Uditi, all'udienza cautelare dell'11 febbraio 2015, il relatore, on. Francesco Bonifazi, l'avvocato Federico Sorrentino per i ricorrenti da lui patrocinati, meglio individuati in epigrafe, nonche' l'avvocato Maria Teresa Losasso per l'Amministrazione resistente; Dato atto che alla medesima udienza cautelare la Commissione giurisdizionale per il personale, sentite le parti ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha ritenuto di poter definire i giudizi anche nel merito, in riferhnento all'articolo 60 del Codice del processo amministrativo, in quanto applicabile al rito interno ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera; Dato altresi' atto che i predetti ricorsi sono stati riuniti, per connessione oggettiva, dai decreti del Presidente della Commissione giurisdizionale per il personale numeri 20/2014 del 23 dicembre 2014 e 2/2015 del 26 gennaio 2015, nonche', relativamente al ricorso n. 398/2014, privo di istanza cautelare, con deliberazione assunta nel corso della predetta udienza dell'11 febbraio 2015; Considerato che i ricorrenti sollevano la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione e all'asserita violazione del giudicato discendente dalla sentenza costituzionale n. 116/2013, estendendo poi il riferimento anche agli articoli 23, 97 e 136 della Costituzione e la censura al comma 487 della medesima norma, e chiedono che questa Commissione proponga «per quanto occorra» la relativa questione incidentale alla Corte costituzionale; Vista in proposito la propria precedente ordinanza 10 dicembre 2014, n. 7, riferita a un precedente gruppo di ricorsi di contenuto e di tenore testuale pressoche' identico a quelli in esame, con la quale questa Commissione ha proposto la medesima questione incidentale alla Corte costituzionale, sospendendo i relativi giudizi; Ritenuto di svolgere le considerazioni che seguono: 1) quanto alla rilevanza della predetta questione di legittimita' costituzionale: a) il contenuto precettivo della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 87/2014, meglio individuata in epigrafe, la quale costituisce (assieme ai relativi atti esecutivi) l'oggetto esclusivo dell'impugnativa innanzi a questo giudice, risulta del tutto coincidente con quello dei commi 486 e 487 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Infatti la deliberazione ritiene, nella parte motiva, che il contributo previsto dal comma 486 «debba essere applicato ai trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati in base al proprio Regolamento di quiescenza del personale»; e conseguentemente dispone di applicare a questi ultimi «il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», nonche' di versare «all'entrata del bilancio dello Stato» i «risparmi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione», con implicito ma univoco riferimento, a quest'ultimo proposito, al comma 487 della predetta norma di legge; b) la legittimita' costituzionale della predetta deliberazione n. 87/2014 non potrebbe essere direttamente sindacata dalla Corte costituzionale perche', almeno sotto il profilo formale, la delibera non rientra tra gli atti di cui all'articolo 134, primo capoverso, della Costituzione. Ma essa non potrebbe essere sindacata neppure da questa Commissione giurisdizionale, se non altro perche', almeno sotto il profilo sostanziale, nel caso di specie l'identita' del contenuto precettivo della delibera e di quello dei menzionati commi 486 e 487 comporterebbe lo svolgimento di fatto, da parte di questo giudice, di funzioni che costituiscono prerogativa della Corte costituzionale; alle cui valutazioni, in materia di legittimita' costituzionale delle leggi, questo giudice e' invece tenuto a conformarsi al pari di ogni altro giudice; c) conseguentemente, in questa situazione, essendo inammissibile (com'e' appena il caso di aggiungere) che le doglianze dei ricorrenti al riguardo restino indefinite, questa Commissione giurisdizionale ritiene che la dedotta questione di legittimita' sia rilevante nel giudizio principale e debba quindi essere sottoposta alla Corte costituzionale; 2) quanto alla non manifesta infondatezza della predetta questione di legittimita' costituzionale: a) i menzionati commi 486 e 487 introducono un «contributo di solidarieta'» destinato a incidere su una platea di destinatari costituita dai soli percettori «dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (...)». Al di la' del nomen iuris adoprato dal legislatore, tale contributo: non presenta elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia natura tributaria, se non altro perche' anch'esso, al pari di altri istituti censurati dalla Corte costituzionale, sembra realizzare «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza [costituzionale] per caratterizzare il prelievo come tributario» (Corte costituzionale, sentenza n. 241/2012, la quale richiama numerose pronunce precedenti ed e' testualmente citata dalla successiva sentenza della Corte 5 giugno 2013, n. 116); applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito (vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere manifestamente la menomazione «dei principi fondamentali di uguaglianza a parita' di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi» (sentenza n. 116/2013 citata), anche considerando la natura di retribuzione differita che la Corte costituzionale riconosce ai trattamenti pensionistici; introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a quello previsto, in particolare, dal (distinto) «contributo di solidarieta'» richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del medesimo articolo 1 della legge n. 147/2013, il contributo di cui ai commi 486 e 487 non consente di escludere manifestamente, anche sotto questo profilo, la menomazione del medesimo principio di uguaglianza dei cittadini a parita' di reddito. Infatti la misura prevista dal menzionato comma 590 (piu' esattamente, quest'ultimo proroga il contributo gia' introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) consiste in un prelievo fisso del 3% su tutti i redditi eccedenti i 300 mila euro lordi annui, mentre le disposizioni dei commi 486 e 487 consistono in un contributo variabile dal 6 % al 18% sul (piu' basso) reddito pensionistico lordo eccedente di quattordici volte il trattamento minimo INPS. Le circostanze esposte conducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dei predetti commi 486 e 487, rispetto al parametro di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione, e pertanto impongono a questo giudice di rimettere la questione alla Corte costituzionale, competente in via esclusiva a pronunciarsi in proposito; b) inoltre il «contributo di solidarieta'» di cui all'articolo 1, comma 486, della citata legge n. 173/2013, dedotto nel giudizio principale odierno, presenta significativi elementi di identita' con il «contributo di perequazione» a suo tempo introdotto dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in seguito dichiarato costituzionalmente illegittimo con la gia' citata sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013. Infatti, sia le disposizioni legislative del 2011, dichiarate illegittime, sia le disposizioni legislative del 2013, oggetto della presente questione, incidono entrambe sui «trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie» (pur computando i rispettivi prelievi in misura diversa, peraltro piu' gravosa nelle disposizioni del 2013); e dispongono entrambe che le somme trattenute siano versate «all'entrata del bilancio dello Stato» (pur prevedendo uno specifico vincolo di destinazione nelle disposizioni del 2013). Anche tale circostanza impone a questa Commissione giurisdizionale di rimettere la questione di legittimita' delle disposizioni legislative del 2013 alla Corte costituzionale, competente in via esclusiva ad apprezzare la sussistenza dell'asserita violazione del giudicato formatosi sulla predetta sua sentenza n. 116/2013; Visti l'articolo 134 della Costituzione e l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Considerato inoltre che la proposizione alla Corte costituzionale della predetta questione incidentale non consente la sollecita definizione dei giudizi principali nel merito, e cio' impone a questo giudice di pronunciarsi sulle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente all'eventuale verificarsi di un pregiudizio irreparabile nelle more del procedimento; visto al riguardo l'articolo 9, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera; Ritenuto che dalla natura e dalla entita' delle implicazioni patrimoniali a fondamento del giudizio non appare derivare un danno grave e irreparabile dalla perdurante efficacia degli atti impugnati nelle more del giudizio di costituzionalita',
P. Q. M. Rigetta le istanze cautelari relative ai ricorsi in epigrafe, come riuniti; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014), in rapporto agli articoli 3 e 53 della Costituzione ed in riferimento alle ulteriori ragioni di cui in motivazione; e per l'effetto Rimette alla Corte costituzionale la definizione della predetta questione incidentale; conseguentemente Sospende il seguito del giudizio sui predetti ricorsi, come riuniti, sino all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale, Si riserva ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale, Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti concernenti i relativi giudizi, a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, Dispone altresi' la trasmissione della presente ordinanza, parimenti a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti. Roma, addi' 3 marzo 2015 Il Presidente e relatore: Bonifazi