N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 2015

Ordinanza del 9 gennaio 2015  emessa  dal  Tribunale  di  Torino  nel
procedimento civile promosso da  Utomi  Josephine  e  Ojo  Christiana
Iyegumwena contro Coya Massimo e ISC -  International  Security  soc.
coop.. 
 
Societa' - Societa' di capitali e  cooperative  -  Cancellazione  dal
  registro  delle  imprese  -  Effetti  -  Estinzione  automatica   e
  immediata  del  soggetto  giuridico  -  Conseguenze  -  Preclusione
  dell'esercizio in  giudizio  di  diritti  meritevoli  di  tutela  -
  Preclusione, in specie, del  diritto  dei  dipendenti  di  societa'
  cooperativa cancellata a procurarsi un titolo  esecutivo  afferente
  il trattamento di  fine  rapporto  per  ottenere  l'ammissione  del
  relativo credito nel Fondo  di  garanzia  istituito  presso  l'INPS
  dall'art. 2, comma 1, della legge n. 297 del 1982 - Esorbitanza dai
  limiti di  ragionevolezza  inerenti  alla  delega  per  la  riforma
  organica delle societa'  -  Capovolgimento  del  "diritto  vivente"
  preesistente alla riforma - Violazione  del  diritto  di  agire  in
  giudizio a tutela dei propri diritti  -  Inosservanza  dei  vincoli
  alla potesta' legislativa derivanti dall'ordinamento comunitario. 
- Codice civile, art. 2495, comma secondo (come modificato  dall'art.
  4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6). 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 117, primo comma; legge 3 ottobre 2001,
  n. 366, art. 8, comma 1, lett.  a);  direttiva  80/987/CEE  del  20
  ottobre 1980. 
(GU n.27 del 8-7-2015 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                  IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO 
 
    Ordinanza di rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
pronunciata nella causa iscritta al n. 1311 R.G.L. 2014, promossa  da
Utomi Josephine e Ojo Christiana Iyegumwena, rappresentate  e  difese
dall'avv. Massimo Pozza (domiciliatario), del Foro di  Torino,  parti
ricorrenti; 
    Contro  Coya  Massimo,  nella  qualita'  di   liquidatore   della
cancellata I.S.C. - International Security soc. coop.,  residente  in
Torino, via Madonna delle Rose  n.  18/B  e  I.S.C.  -  International
Security soc. coop., gia' in persona del  liquidatore  Coya  Massimo,
residente in Torino, via Madonna delle  Rose  n.  18/B  entrambi  non
costituiti, parti convenute. 
    Oggetto della causa: accertamento dei rispettivi TFR. 
    Oggetto  della  rimessione:  art.  2495,  comma   2,   c.c.,   in
riferimento agli artt. 3, 24, 117 Cost. 
    Il Tribunale, letti atti e documenti  di  causa,  osserva  quanto
segue all'esito della discussione orale della  causa,  ad  opera  del
difensore delle ricorrenti. 
A. - Le richieste delle ricorrenti. 
    1.  Le  ricorrenti  sono  state  dipendenti   della   cooperativa
convenuta dal 2 gennaio 2006 al 5 giugno 2010 (ric. Utomi)  e  dal  2
gennaio 2006 al 30 settembre 2009 (ric. Ojo), con  inquadramento  nel
6° livello del C.C.N.L. cooperative  sociali,  dati  tutti  attestati
dalle buste paga prodotte in giudizio. 
    2.  Lamentano  la  mancata   corresponsione,   da   parte   della
cooperativa convenuta, del TFR, pari ad € 4.672,46 lordi (ric. Utomi)
e ad € 3.657,12 lordi (ric.  Ojo),  importi  emergenti  dai  conteggi
analitici allegati al ricorso, computati in  riferimento  a  tutti  i
dati retributivi contenuti nelle rispettive buste paga citate. 
    3. Chiedono che il giudice  -  in  contraddittorio  con  il  gia'
liquidatore della cooperativa convenuta e della stessa in persona del
suo gia' liquidatore  -  voglia,  in  via  principale,  accertare  in
giudizio il diritto a percepire il TFR, nelle misure sopra  indicate,
al fine di consentir loro di tentare un'esecuzione nei confronti  del
debitore  e  quindi  di  accedere  alle   prestazioni   previdenziali
disciplinate dall'art. 2, commi 2-5, della legge 29 maggio  1982,  n.
297, il quale stabilisce che il lavoratore puo' ottenere dal Fondo di
garanzia istituito  presso  l'INPS  il  pagamento  del  TFR  previsto
dall'art. 2120 c.c., a condizione: a) che tale credito sia  accertato
dallo stato passivo definitivo di un fallimento o di una liquidazione
coatta amministrativa  ovvero  b)  che  l'impresa  non  sottoposta  a
fallimento o a  liquidazione  coatta  amministrativa  offra  garanzie
patrimoniali  in  tutto  o  in  parte  insufficienti,  a  seguito  di
infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata. 
    4.  Prospettano  in  subordine   -   ove   il   giudice   ritenga
inaccoglibili le domande proposte in via principale  -  questione  di
legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 2495 c.c., in
relazione agli articoli 3, 24, 36 e  111  della  Costituzione,  nella
parte in cui non consente al lavoratore l'azione di accertamento  del
credito per TFR  nei  confronti  della  societa'  cancellata,  azione
finalizzata al conseguimento dei necessari  adempimenti,  presupposti
per l'ammissione di tale credito nel Fondo di garanzia  INPS  di  cui
all'art. 2, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297. 
    5. Il sig.  Coya  Massimo,  gia'  liquidatore  della  cooperativa
convenuta, come da Visura camerale  CCIAA  di  Torino  in  atti,  non
provvede a costituirsi, nonostante la rituale e  tempestiva  notifica
di ricorso e decreto, effettuata ai sensi dell'art. 140  c.p.c.,  con
raccomandata spedita il 10 marzo 2014 e ricevuta dall'interessato  il
18 marzo 2013. 
    6. Quanto alla notifica  di  ricorso,  decreto,  e  verbale  alla
cancellata International Security soc. coop.,  in  persona  del  gia'
liquidatore sig. Coya Massimo, essa viene effettuata  alla  residenza
di quest'ultimo, ai sensi  dell'art.  140  c.p.c.,  con  raccomandata
spedita il 21 luglio 2014, seguita da  restituzione  dell'avviso  per
compiuta giacenza,  perfezionatasi  in  data  31  luglio  2014;  tale
societa' non provvede peraltro a costituirsi. 
B. - Sulla costituzione del rapporto processuale. 
    7. Occorre premettere che le ricorrenti convengono  in  giudizio,
innanzi tutto, il gia' liquidatore della societa' convenuta e  quindi
la societa' stessa, in persona del medesimo gia' liquidatore. 
    8.  Cio'  consente  di   ritenere   formalmente   instaurato   il
contraddittorio tra le lavoratrici e la societa' convenuta, sul piano
processuale; nonche' il contraddittorio  tra  le  stesse  e  il  gia'
liquidatore della cooperativa convenuta. 
    9. Siamo quindi  in  presenza  di  contraddittorio  correttamente
instaurato, risultando evocati davanti al giudice i  soggetti  aventi
titolo ad interloquire con le domande formulate dalle ricorrenti  sia
in via principale che in via subordinata. 
    10.  Il  giudice  e'  conseguentemente  in  condizione  di  poter
provvedere in ordine a tali domande. 
C. - Sulle domande proposte in via principale. 
    11. Va dato atto che nei confronti del gia' liquidatore non viene
prospettato dalle ricorrenti alcun  profilo  di  responsabilita',  ai
sensi del secondo comma dell'art. 2495 c.c., come innovato  dall'art.
4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e  che  la
societa' cooperativa convenuta risulta  cancellata,  con  conseguente
estinzione della stessa, in forza di tale disposizione. 
    12. In tale particolare contesto normativo e avuto riguardo  alle
domande proposte dalle ricorrenti in via principale, il  giudice  non
pare poter adottare provvedimento diverso  da  quello  di  rigetto  o
comunque altro da quello di contenuto negativo. 
    13. Tale pronuncia, antitetica rispetto a quella auspicata  dalle
lavoratrici, determinerebbe pero', in linea di' fatto, la  perenzione
del diritto delle medesime  ad  accedere  alle  provvidenze  previste
dall'art. 2, comma 1,  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,  pur
trattandosi  di  diritto  senza  dubbio  esistente  e,   come   tale,
meritevole di tutela. 
D.  -  Sulla  questione  di  costituzionalita'  prospettata  in   via
subordinata. 
    14. Ritenuta, in base a quanto precede, l'apparente  infondatezza
delle domande azionate in via principale, si tratta a questo punto di
prendere in esame la questione prospettata dalle lavoratrici  in  via
subordinata. 
    15. Sul punto si osserva quanto segue. 
    16. L'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 2495 c.c.,
come innovato dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  17
gennaio 2003, n. 6, consente di agire  esclusivamente  nei  confronti
dei soci e  del  liquidatore,  in  riferimento  a  profili  attinenti
rispettivamente al bilancio finale di liquidazione  di  cui  i  primi
sono beneficiari o alla responsabilita' amministrativa  e  gestionale
del secondo. 
    17. La norma ignora, in tal modo, del tutto il fatto che  possano
esservi situazioni,  senza  dubbio  meritevoli  di  tutela,  tali  da
determinare la necessita' di instaurare un contraddittorio giudiziale
con la societa' cancellata, a prescindere dalle citate  situazioni  e
responsabilita'. 
    18. Il caso in esame e' quello di  lavoratrici  che  chiedono  di
costituire un titolo esecutivo afferente il TFR, cosi da attivare  la
procedura prevista dalla legge ed ottenere dal Fondo di garanzia INPS
la soddisfazione del proprio credito. 
    19. Per ottenere tale soddisfazione occorre infatti non  solo  il
titolo esecutivo, ma anche la prova  dell'insolvenza  del  datore  di
lavoro,  attestata  o  dall'infruttuosa  insinuazione   nei   passivo
fallimentare  o  della  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero
dall'infruttuosa esecuzione. 
    20. La previsione dell'estinzione della societa', a seguito della
cancellazione, non  consente  pero'  ne'  la  formazione  del  titolo
esecutivo ne' la formazione della prova dell'insolvenza del debitore. 
    21.  Pare  pertanto  violato  il  canone  costituzionale  di  cui
all'art. 3 Cost., inteso come parametro di razionalita' delle  scelte
legislative. 
    22. In proposito si osserva  che  al  legislatore  compete  senza
dubbio il potere discrezionale di definire la  normativa  codicistica
in  materia  societaria  e,  nella   specie,   risulta   delegato   a
disciplinare gli  effetti  della  cancellazione  della  societa'  dal
Registro delle imprese dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge  3
ottobre 2001, n. 366. 
    23. Ha peraltro adempiuto al mandato conferitogli con  la  delega
legale in modo da travalicare i limiti della  ragionevolezza,  atteso
che in precedenza la risalente, costante e consolidata giurisprudenza
aveva  affermato,  con  riferimento  all'omologo   art.   2456   c.c.
(Cancellazione della societa'), i seguenti principi: α) nonostante la
cancellazione, il creditore puo' sempre agire  in  giudizio  per  far
accertare il proprio credito;  ß)  nonostante  la  cancellazione,  e'
sempre consentito e senza limiti  temporali  chiedere  il  fallimento
della societa' o la sua liquidazione  coatta  amministrativa;  γ)  la
cancellazione non determina infatti  alcun  effetto  estintivo  della
societa', se non nel momento in  cui  non  sono  piu'  giuridicamente
possibili le vicende indicate sub α) e sub ß). 
    24. Su cio' si  vedano  le  pagine  di  un  noto  repertorio  qui
prodotto in estratto nel Fascicolo Documenti Ufficio  (Codice  civile
annotato con la dottrina e la  giurisprudenza,  Vol.  5°,  1991,  Ed.
Scient. Italiane, pp. 582-593; art. 2456 c.c.). 
    25. Con questa inedita e poco meditata previsione normativa,  che
sovverte completamente il preesistente diritto vivente, consolidato e
fondato su giurisprudenza calibrata e ragionevole, il creditore viene
posto  nella  condizione  di  non  potersi  precostituire  il  titolo
esecutivo, al fine di conseguire dall'Istituto  previdenziale  quanto
non puo' ottenere dalla societa' gia' datrice di lavoro. 
    26. Oltre all'art. 3 Cost. pare violato anche  l'art.  24  Cost.,
afferente il diritto di azione per la tutela del proprio diritto. 
    27. Altra norma che viene in rilievo e pare violata, nel caso  di
specie, e' l'art. 117, primo comma, Cost, concernente i vincoli  alla
potesta' legislativa derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    28. La previsione di cui all'art. 2 della legge 29  maggio  1982,
n. 297, costituisce infatti attuazione  della  direttiva  comunitaria
80/987/CEE del Consiglio CE 20 ottobre  1980;  la  quale  ultima,  se
consente, all'art. 4, l'uso di una certa  discrezionalita'  da  parte
del  legislatore  nazionale,  non  autorizza  certamente  l'arbitrio;
arbitrio   riscontrabile,   nella   specie,   nella    presenza    di
regolamentazione limitativa del citato art. 2, effettuata ex post, al
di  fuori  della  legge  comunitaria  ed  in   assenza   di   ragioni
riconoscibili ed apprezzabili. 
E. - Conclusione. 
    29.  Come  evidenziato  in  antecedenza,  all'accoglimento  della
domanda delle ricorrenti,  che  sarebbe  altrimenti  fondata,  e'  di
ostacolo il secondo comma dell'art. 2495 c.c.,  nella  parte  in  cui
sancisce come effetto automatico ed ineludibile  della  cancellazione
dell'impresa del Registro delle imprese,  l'estinzione  stessa  della
societa'. 
    30. La questione di legittimita' costituzionale prospettata dalle
ricorrenti in  via  subordinata  deve  inoltre  ritenersi  rilevante,
coinvolgendo  norma  applicabile  nel  presente   giudizio,   e   non
manifestamente infondata, sulla base delle ragioni sopra esposte. 
    31.  Va  conseguentemente  avviato  il  procedimento  davanti  al
Giudice delle leggi. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Ordinario di Torino,  in  funzione  di  Giudice  del
lavoro; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 2495 c.c., in
riferimento agli artt. 3, 24, 117 (primo comma)  della  Costituzione,
nella parte  in  cui  prevede,  a  seguito  della  cancellazione  dal
registro delle imprese, l'estinzione della societa',  precludendo  in
tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata: 
        a) al legale delle ricorrenti; 
        b)  al  sig.  Coya  Massimo,  quale   gia'   liquidatore   di
International Security soc. coop.; 
        c) a International Security soc. coop., in persona  del  gia'
liquidatore sig. Coya Massimo; 
        d) al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        e) al Presidente della Camera dei deputati; 
        f) al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale,  unitamente  alle  prove  delle
notificazioni qui ordinate. 
        Torino, addi' 9 gennaio 2015. 
 
                       Il Giudice: Ciocchetti