N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2015
Ordinanza del 25 febbraio 2015 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da De Felice Angela contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) - Istruzione pubblica - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che l'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi - Previsione che la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita', attesa l'utilizzazione di parametri economici non omogenei - Violazione di obblighi internazionali, derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 44 e 45. - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in riferimento agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.(GU n.27 del 8-7-2015 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale pronunciata nella causa iscritta al n. 7179 R.G.L. 2014, promossa da De Felice Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carapelle (domiciliatario), del Foro di Torino, parte ricorrente; Contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dai dott.ri Gianluca Lombardo e Marica Onda, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino (domiciliatario), parte convenuta. Oggetto della causa: Richiesta di differenze retributive per mansioni superiori assegnate. Oggetto della rimessione: art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., avuto riguardo alla direttiva comunitaria 2000/78/CE. Il Tribunale, letti atti e documenti di causa, viste le note autorizzate in punto questione di costituzionalita' della normativa applicabile, cosi provvede all'esito della discussione orale. A. - Sulle posizioni delle parti in causa. 1. La ricorrente e' inquadrata nell'Area B del CCNL Scuola, profilo professionale di assistente amministrativo, e' collocata nella seconda posizione economica orizzontale prevista dall'Accordo Nazionale 25 luglio 2008 e si trova nella fascia retributiva 28-34 anni. 2. Da anni e' assegnata, su sua richiesta, alle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), appartenente all'Area D, e per tale compito percepisce un compenso aggiuntivo (c.d. indennita' di funzioni superiori), che trova la propria fonte normativa nell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'art. 24 del CCNL Ministeri 1998-2001 e nell'art. 28 del CCNI Scuola 1998-2001 ed esige, in linea di fatto, la vacanza di posto in organico o l'assenza dell'incaricato, con diritto alla conservazione del posto. 3. In data 1° settembre 2012 la ricorrente stipula con il Dirigente scolastico della scuola in cui presta servizio contratto individuale a tempo determinato, che prevede per l'Anno Scolastico 2012/2013 e cioe' dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013: a) l'incarico di svolgere mansioni superiori di DSGA; b) la percezione dell'indennita' di funzioni superiori, pari alla differenza tra il livello iniziale di inquadramento del DSGA e dell'assistente amministrativo-seconda posizione (€ 3.755,82 annue + rateo tredicesima), nonche' alla differenza tra indennita' di direzione quota fissa DSGA e compenso individuale accessorio spettante in relazione al proprio profilo di assistente amministrativo (€ 774,00). 4. Tale compenso pattuito le viene pero' ora totalmente negato, sulla base di quanto previsto dal sopravvenuto art. 1, comma 45 (e comma 44 cui rinvia), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce quanto segue: «la liquidazione del compenso per l'incarico di cui all'art. 44 [incarico dell'assistente amministrativo di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico e a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013] e' effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato.». 5. In conseguenza dell'applicazione di tale norma il compenso pattuito tra l'Amministrazione e la ricorrente viene azzerato totalmente, pur permanendo a carico della stessa l'obbligo di svolgimento delle mansioni superiori. 6. Cio' premesso, la ricorrente chiede la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo previsto nel contratto individuale 1° settembre 2012, avendo svolto nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 le mansioni superiori di DSGA. 7. Il tutto, previa, se del caso, rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione di compatibilita' dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 2000/78/CE; ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 Cost. 8. Parte convenuta chiede a sua volta il rigetto della domanda azionata e, quanto alla questione di legittimita' costituzionale, rileva che la norma impugnata deve intendersi adottata sulla base di preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, rese necessarie dalla crisi finanziaria in atto, di portata tale da determinare una minaccia alla stabilita' dei conti pubblici; come tale essa deve ritenersi conforme al parametro costituzionale desumibili dagli artt. 81 e 97 Cost. B. - Sulla domanda azionata in via principale. 9. Ad avviso del Tribunale non paiono sussistere le condizioni per una diretta disapplicazione, da parte del giudice, della normativa italiana, per contrasto con quella europea. 10. Ne' appare opportuno investire della questione la Corte di Giustizia UE, potendo la stessa essere affrontata con un incidente di costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale, anche in riferimento alla citata direttiva, come meglio si vedra' nel seguito. C. - Sulla questione di costituzionalita'. 11. E' pacifico in causa che, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il compenso pattuito tra l'Amministrazione e la ricorrente viene azzerato totalmente, pur permanendo a carico della stessa l'obbligo di svolgimento delle mansioni superiori. 12. Cio' e' spiegabile con la rilevante anzianita' di servizio della ricorrente (28 anni nel 2012/2013) e quindi della retribuzione dalla medesima percepita in riferimento all'anzianita' conseguita. 13. Secondo quanto si legge in ricorso (pag. 4, punto n. 5) l'effetto di azzeramento del compenso lamentato dalla ricorrente, in conseguenza dello ius superveniens, si produce per tutti gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di DSGA (dal livello B al livello C), purche' abbiano un'anzianita' di servizio superiore ai 21 anni. 14. Non si ha motivo di dubitare di cio', dal momento che sul punto l'Amministrazione convenuta non prende posizione ex art. 416 c.p.c., contestando il rilievo. 15. L'effetto di azzeramento del compenso si produce, in particolare, per avere la nuova legge introdotto un sistema di computo della c.d. indennita' di funzioni superiori diverso da quello sancito dall'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sulla scorta di esso dai CCNL del comparto pubblico, nella specie dal CCNI Scuola; quello cioe' di operare la differenza tra trattamento iniziale del livello superiore ed il trattamento iniziale del livello di appartenenza e cioe' tra elementi retributivi omogenei. 16. L'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduce infatti un sistema di computo della c.d. indennita' di funzioni superiori che utilizza, anziche' parametri economici omogenei, elementi eterogenei: la retribuzione iniziale del DSGA e per l'assistente amministrativo la retribuzione complessive in godimento e cioe' quella determinata dall'anzianita' di servizio. 17. L'irrazionalita' del criterio disomogeneo previsto da tale norma, e' di tutta evidenza: man mano che sale l'anzianita' di servizio e quindi il relativo trattamento dell'assistente amministrativo, decresce in pari tempo e proporzionalmente la c.d. indennita' funzioni superiori, in caso di assegnazione alle superiori mansioni di DSGA. 18. Agli estremi della vicenda lavorativa dell'assistente amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori (estremi rappresentati dal minimo di anzianita' e dal massimo di anzianita' del lavoratore incaricato) la situazione diviene paradossale: chi ha minore anzianita' ha un'indennita' elevata, destinata pero' con il tempo a decrescere; chi ha invece un'anzianita' elevata ha un'indennita' ridotta, che per quelle maggiori diviene pari a zero, come nel caso della ricorrente. 19. La norma, avuto riguardo agli effetti che determina, appare del tutto irrazionale e in contrasto, con l'art. 3 Cost., il quale esige che la legge, ferma l'incontestabile discrezionalita' delle scelte legislative, debba pero' rispondere a criteri di razionalita', nel senso che non possa metter capo e dar luogo ad effetti paradossali. 20. Vulnerato appare altresi' l'art. 117, primo comma, Cost., che sancisce l'obbligo della legge di conformarsi al diritto dell'Unione Europea, avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 2000/78/CE: i lavoratori con maggiore anzianita' vengono infatti discriminati rispetto a quelli di minore anzianita', in caso di conferimento di mansioni superiori di DSGA. 21. Al fine di attribuire alla norma in esame una giustificazione razionale, parte convenuta richiama le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, rese necessarie dalla crisi finanziaria in atto, che minaccia la stabilita' dei conti pubblici e impedisce il rispetto del Patto di stabilita' europeo. 22. In proposito si deve pero' osservare che, se il principio di stabilita' economica (al pari di quello di compatibilita' economica) e' ormai entrato a far parte - e con ragione - dei parametri costituzionali di riferimento per valutare la legittimita' delle leggi, la salvaguardia di tale principio non puo' pero' venir perseguita con regolamenti normativi che sfociano nell'irrazionale e che violano il divieto di discriminazione. 23. Ne' ha alcuna rilevanza ed incidenza nella presente vicenda il fatto (evidenziato dall'Amministrazione convenuta in memoria, p. 3) che la ricorrente rivesta la seconda posizione di cui all'Accordo nazionale 25 luglio 2008 e che in forza dell'art. 4.1. di esso il lavoratore in tale posizione «e' tenuto alla sostituzione del DSGA». 24. Va infatti rilevato che una cosa e' la sostituzione del DSGA temporaneamente assente, altra cosa e' l'incarico stabile di assumere mansioni superiori per vacanza di posto in organico o per assenza duratura di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. 25. Tale seconda situazione, che e' poi quella di causa, non puo' mai consentire un totale azzeramento dell'emolumento spettante (e ritenuto dovuto dallo stesso art. 1, commi 44 e 45 cit.) per lo svolgimento delle mansioni superiori oggetto di incarico contrattuale, azzeramento che eliderebbe il nesso di corrispettivita' del negozio, sbilanciandolo dal lato del creditore delle operae ed esonerandolo nel contempo dal pagamento del corrispettivo ipotizzato (da tale norma) come dovuto. 26. Senza considerare che nel calcolo del dovuto a titolo di indennita' di funzioni superiori (e cioe' nel raffronto tra retribuzione del DSGA e dell'assistente), il contratto individuale 1° settembre 2012 gia' tiene conto del corrispettivo per la seconda posizione rivestita dalla ricorrente; il che evidenzia, ulteriormente, gli esiti irrazionali cui da' luogo, nei caso qui in esame, l'applicazione della normativa legale denunciata. 27. D. - Conclusione. 28. Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata; con conseguente avvio del procedimento davanti ai Giudice delle Leggi.
P. Q. M. Il Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di Giudice del lavoro; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, avuto riguardo altresi' agli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27 novembre 2000. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Torino, addi' 25 febbraio 2015. Il Giudice: Ciocchetti