N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2015
Ordinanza del 25 febbraio 2015 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da De Felice Angela contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) - Istruzione pubblica - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che l'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi - Previsione che la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita', attesa l'utilizzazione di parametri economici non omogenei - Violazione di obblighi internazionali, derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 44 e 45. - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in riferimento agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.(GU n.27 del 8-7-2015 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
pronunciata nella causa iscritta al n. 7179 R.G.L. 2014, promossa da
De Felice Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carapelle
(domiciliatario), del Foro di Torino, parte ricorrente;
Contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso
dai dott.ri Gianluca Lombardo e Marica Onda, dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Torino (domiciliatario), parte convenuta.
Oggetto della causa: Richiesta di differenze retributive per
mansioni superiori assegnate.
Oggetto della rimessione: art. 1, commi 44 e 45, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1,
Cost., avuto riguardo alla direttiva comunitaria 2000/78/CE.
Il Tribunale, letti atti e documenti di causa, viste le note
autorizzate in punto questione di costituzionalita' della normativa
applicabile, cosi provvede all'esito della discussione orale.
A. - Sulle posizioni delle parti in causa.
1. La ricorrente e' inquadrata nell'Area B del CCNL Scuola,
profilo professionale di assistente amministrativo, e' collocata
nella seconda posizione economica orizzontale prevista dall'Accordo
Nazionale 25 luglio 2008 e si trova nella fascia retributiva 28-34
anni.
2. Da anni e' assegnata, su sua richiesta, alle mansioni
superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA),
appartenente all'Area D, e per tale compito percepisce un compenso
aggiuntivo (c.d. indennita' di funzioni superiori), che trova la
propria fonte normativa nell'art. 52, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'art. 24 del CCNL Ministeri
1998-2001 e nell'art. 28 del CCNI Scuola 1998-2001 ed esige, in linea
di fatto, la vacanza di posto in organico o l'assenza
dell'incaricato, con diritto alla conservazione del posto.
3. In data 1° settembre 2012 la ricorrente stipula con il
Dirigente scolastico della scuola in cui presta servizio contratto
individuale a tempo determinato, che prevede per l'Anno Scolastico
2012/2013 e cioe' dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013: a)
l'incarico di svolgere mansioni superiori di DSGA; b) la percezione
dell'indennita' di funzioni superiori, pari alla differenza tra il
livello iniziale di inquadramento del DSGA e dell'assistente
amministrativo-seconda posizione (€ 3.755,82 annue + rateo
tredicesima), nonche' alla differenza tra indennita' di direzione
quota fissa DSGA e compenso individuale accessorio spettante in
relazione al proprio profilo di assistente amministrativo (€ 774,00).
4. Tale compenso pattuito le viene pero' ora totalmente negato,
sulla base di quanto previsto dal sopravvenuto art. 1, comma 45 (e
comma 44 cui rinvia), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale
stabilisce quanto segue:
«la liquidazione del compenso per l'incarico di cui all'art.
44 [incarico dell'assistente amministrativo di svolgere mansioni
superiori per l'intero anno scolastico e a decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013] e' effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo
incaricato.».
5. In conseguenza dell'applicazione di tale norma il compenso
pattuito tra l'Amministrazione e la ricorrente viene azzerato
totalmente, pur permanendo a carico della stessa l'obbligo di
svolgimento delle mansioni superiori.
6. Cio' premesso, la ricorrente chiede la condanna
dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo previsto nel
contratto individuale 1° settembre 2012, avendo svolto nel periodo
dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 le mansioni superiori di
DSGA.
7. Il tutto, previa, se del caso, rimessione alla Corte di
Giustizia UE della questione di compatibilita' dell'art. 1, commi 44
e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con gli artt. 1 e 2 della
direttiva comunitaria 2000/78/CE; ovvero previa rimessione alla Corte
costituzionale della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 117 Cost.
8. Parte convenuta chiede a sua volta il rigetto della domanda
azionata e, quanto alla questione di legittimita' costituzionale,
rileva che la norma impugnata deve intendersi adottata sulla base di
preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, rese
necessarie dalla crisi finanziaria in atto, di portata tale da
determinare una minaccia alla stabilita' dei conti pubblici; come
tale essa deve ritenersi conforme al parametro costituzionale
desumibili dagli artt. 81 e 97 Cost.
B. - Sulla domanda azionata in via principale.
9. Ad avviso del Tribunale non paiono sussistere le condizioni
per una diretta disapplicazione, da parte del giudice, della
normativa italiana, per contrasto con quella europea.
10. Ne' appare opportuno investire della questione la Corte di
Giustizia UE, potendo la stessa essere affrontata con un incidente di
costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale, anche in
riferimento alla citata direttiva, come meglio si vedra' nel seguito.
C. - Sulla questione di costituzionalita'.
11. E' pacifico in causa che, in conseguenza dell'applicazione
dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
compenso pattuito tra l'Amministrazione e la ricorrente viene
azzerato totalmente, pur permanendo a carico della stessa l'obbligo
di svolgimento delle mansioni superiori.
12. Cio' e' spiegabile con la rilevante anzianita' di servizio
della ricorrente (28 anni nel 2012/2013) e quindi della retribuzione
dalla medesima percepita in riferimento all'anzianita' conseguita.
13. Secondo quanto si legge in ricorso (pag. 4, punto n. 5)
l'effetto di azzeramento del compenso lamentato dalla ricorrente, in
conseguenza dello ius superveniens, si produce per tutti gli
assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni
superiori di DSGA (dal livello B al livello C), purche' abbiano
un'anzianita' di servizio superiore ai 21 anni.
14. Non si ha motivo di dubitare di cio', dal momento che sul
punto l'Amministrazione convenuta non prende posizione ex art. 416
c.p.c., contestando il rilievo.
15. L'effetto di azzeramento del compenso si produce, in
particolare, per avere la nuova legge introdotto un sistema di
computo della c.d. indennita' di funzioni superiori diverso da quello
sancito dall'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e sulla scorta di esso dai CCNL del comparto pubblico, nella
specie dal CCNI Scuola; quello cioe' di operare la differenza tra
trattamento iniziale del livello superiore ed il trattamento iniziale
del livello di appartenenza e cioe' tra elementi retributivi
omogenei.
16. L'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduce infatti un sistema di computo della c.d. indennita' di
funzioni superiori che utilizza, anziche' parametri economici
omogenei, elementi eterogenei: la retribuzione iniziale del DSGA e
per l'assistente amministrativo la retribuzione complessive in
godimento e cioe' quella determinata dall'anzianita' di servizio.
17. L'irrazionalita' del criterio disomogeneo previsto da tale
norma, e' di tutta evidenza: man mano che sale l'anzianita' di
servizio e quindi il relativo trattamento dell'assistente
amministrativo, decresce in pari tempo e proporzionalmente la c.d.
indennita' funzioni superiori, in caso di assegnazione alle superiori
mansioni di DSGA.
18. Agli estremi della vicenda lavorativa dell'assistente
amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori (estremi
rappresentati dal minimo di anzianita' e dal massimo di anzianita'
del lavoratore incaricato) la situazione diviene paradossale: chi ha
minore anzianita' ha un'indennita' elevata, destinata pero' con il
tempo a decrescere; chi ha invece un'anzianita' elevata ha
un'indennita' ridotta, che per quelle maggiori diviene pari a zero,
come nel caso della ricorrente.
19. La norma, avuto riguardo agli effetti che determina, appare
del tutto irrazionale e in contrasto, con l'art. 3 Cost., il quale
esige che la legge, ferma l'incontestabile discrezionalita' delle
scelte legislative, debba pero' rispondere a criteri di razionalita',
nel senso che non possa metter capo e dar luogo ad effetti
paradossali.
20. Vulnerato appare altresi' l'art. 117, primo comma, Cost., che
sancisce l'obbligo della legge di conformarsi al diritto dell'Unione
Europea, avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria
2000/78/CE: i lavoratori con maggiore anzianita' vengono infatti
discriminati rispetto a quelli di minore anzianita', in caso di
conferimento di mansioni superiori di DSGA.
21. Al fine di attribuire alla norma in esame una giustificazione
razionale, parte convenuta richiama le disposizioni sul contenimento
della spesa pubblica, rese necessarie dalla crisi finanziaria in
atto, che minaccia la stabilita' dei conti pubblici e impedisce il
rispetto del Patto di stabilita' europeo.
22. In proposito si deve pero' osservare che, se il principio di
stabilita' economica (al pari di quello di compatibilita' economica)
e' ormai entrato a far parte - e con ragione - dei parametri
costituzionali di riferimento per valutare la legittimita' delle
leggi, la salvaguardia di tale principio non puo' pero' venir
perseguita con regolamenti normativi che sfociano nell'irrazionale e
che violano il divieto di discriminazione.
23. Ne' ha alcuna rilevanza ed incidenza nella presente vicenda
il fatto (evidenziato dall'Amministrazione convenuta in memoria, p.
3) che la ricorrente rivesta la seconda posizione di cui all'Accordo
nazionale 25 luglio 2008 e che in forza dell'art. 4.1. di esso il
lavoratore in tale posizione «e' tenuto alla sostituzione del DSGA».
24. Va infatti rilevato che una cosa e' la sostituzione del DSGA
temporaneamente assente, altra cosa e' l'incarico stabile di assumere
mansioni superiori per vacanza di posto in organico o per assenza
duratura di lavoratore con diritto alla conservazione del posto.
25. Tale seconda situazione, che e' poi quella di causa, non puo'
mai consentire un totale azzeramento dell'emolumento spettante (e
ritenuto dovuto dallo stesso art. 1, commi 44 e 45 cit.) per lo
svolgimento delle mansioni superiori oggetto di incarico
contrattuale, azzeramento che eliderebbe il nesso di corrispettivita'
del negozio, sbilanciandolo dal lato del creditore delle operae ed
esonerandolo nel contempo dal pagamento del corrispettivo ipotizzato
(da tale norma) come dovuto.
26. Senza considerare che nel calcolo del dovuto a titolo di
indennita' di funzioni superiori (e cioe' nel raffronto tra
retribuzione del DSGA e dell'assistente), il contratto individuale 1°
settembre 2012 gia' tiene conto del corrispettivo per la seconda
posizione rivestita dalla ricorrente; il che evidenzia,
ulteriormente, gli esiti irrazionali cui da' luogo, nei caso qui in
esame, l'applicazione della normativa legale denunciata.
27. D. - Conclusione.
28. Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata
questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta
rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non
manifestamente infondata; con conseguente avvio del procedimento
davanti ai Giudice delle Leggi.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di Giudice del
lavoro;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e 117 della
Costituzione, avuto riguardo altresi' agli artt. 1 e 2 della
direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27 novembre 2000.
Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione
degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate,
alla Corte costituzionale.
Torino, addi' 25 febbraio 2015.
Il Giudice: Ciocchetti