N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2015

Ordinanza del 14 aprile  2015  emessa  dal  Consiglio  di  Stato  sul
ricorso proposto da Tocco Fulvio, Provincia  del  Medio  Campidano  e
Unione delle Province sarde contro  Regione  Sardegna  e  Commissario
straordinario della Provincia del Medio Campidano. 
 
Province,  Comuni  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Sardegna - Disposizioni transitorie in materia  di  riordino  delle
  Province - Abrogazione, tramite referendum, della legge  istitutiva
  delle  "nuove  province"  di  Carbonia-Iglesias,  Medio  Campidano,
  Ogliastra ed Olbia-Tempio  -  Nomina,  con  delibera  della  Giunta
  regionale, su proposta del Presidente della Regione, di  commissari
  straordinari che assicurano  la  continuita'  delle  funzioni  gia'
  svolte dalla Provincia - Violazione  del  principio  di  sovranita'
  popolare -  Illegittima  abbreviazione  del  mandato  elettivo  dei
  componenti del Consiglio provinciale -  Lesione  del  diritto  allo
  svolgimento della carica elettiva. 
- Legge della Regione Sardegna 28 giugno 2013, n. 15, art.  1,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 1, 48 e 51;  Statuto  della  Regione  Sardegna,
  art. 43. 
(GU n.27 del 8-7-2015 )
 
            IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE 
                          (sezione quinta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 7871 del 2014, proposto dal  signor  Fulvio  Tocco,
dalla Provincia  del  Medio  Campidano,  dall'Unione  delle  Province
Sarde, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello  Cecchetti,  con
il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Mordini,
n. 14; 
    Contro  La  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata  e  difesa
dagli avvocati Alessandra Gamba e Sandra  Trincas,  con  •  domicilio
eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione  Sardegna  in
Roma, Via Lucullo, n. 24; 
    Nei confronti di Commissario Straordinario  della  Provincia  del
Medio Campidano; 
    Per la riforma della sentenza del T.A.R. SARDEGNA,  sez.  II,  n.
325/2014, resa tra le parti, concernente disposizioni transitorie  in
materia  di  riordino  delle  provincie  e  nomina   dei   commissari
straordinari; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto ratto di costituzione in giudizio della.  Regione  autonoma
della Sardegna; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il
Cons. Carlo Saltelli e uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Marcello
Cecchetti e Sandra Trincas; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
    1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I,
con la sentenza n. 325 del 7 maggio 2014 ha dichiarato  inammissibile
il ricorso n. 573 del 2013, proposto dal  sig.  Fulvio  Tocco,  quale
Presidente della Provincia  del  Medio  Campidano  e  della  relativa
Giunta  provinciale,  e  dall'Unione  delle  Province  Sardegna,  per
l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 25/10  del  2
luglio 2013, con cui era  stato  stabilito  di  nominare  commissario
straordinario per la Provincia del Medio Campidano il  sig.  Pasquale
Onida, e del decreto del  Presidente  della  Regione  di  nomina  del
medesimo commissario straordinario. 
    Ad avviso del tribunale, il signor Fulvio Tocco al momento  della
proposizione del ricorso aveva  gia'  perduto  la  legittimazione  ad
agire in giudizio nella qualita' di Presidente  della  Provincia  del
Medio Campidano e della relativa Giunta provinciale,  in  quanto  era
decaduto  dalle  relative  funzioni  per  effetto  della  nomina  del
commissario  straordinario  di  cui  agli  atti   impugnati;   quanto
all'Unione delle Province Sarde, non era stata provata la qualita' di
legale rappresentante del soggetto che aveva agito nella qualita'  di
presidente, atteso che l'atto di conferimento di tale funzione e  del
conseguente potere rappresentativo non  era  soggetto  a  pubblicita'
legale. 
    2. Gli originari ricorrenti hanno  chiesto  la  riforma  di  tale
sentenza, lamentando innanzitutto l'erronea ed ingiusta  declaratoria
di  inammissibilita'  del  ricorso  introduttivo   per   difetto   di
legittimazione e di interesse ad agire e  riproponendo  poi  tutti  i
motivi di ricorso sollevati in primo grado e cioe': 
    - «Illegittimita' della delibera della Giunta regionale n.  25/10
del 2 luglio 2013, nonche' del decreto del Presidente  della  Regione
Sardegna n. 91 del  2  luglio  2013,  derivata  dalla  illegittimita'
costituzionale della abrogazione,  tramite  referendum,  della  legge
istitutiva degli enti provinciale tra i quali la Provincia del  Medio
Campidano,  e   dalla   conseguente   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 3, della legge  regionale  n.  15  del  2013,  per
violazione dell'art. 43, secondo comma,  dello  Statuto  speciale  di
autonomia» [primo motivo]; 
    - «Illegittimita' della delibera della Giunta regionale n.  25/10
del 2 luglio 2013, nonche' del decreto del Presidente  della  Regione
Sardegna n. 91 del  2  luglio  2013,  derivata  dalla  illegittimita'
costituzionale della  abrogazione,  tramite  referendum,  degli  atti
normativi che identificavano i confini di tutti gli enti provinciali,
e dalla conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma
3, della legge regionale n. 15 del 2013, per violazione dell'art. 43,
primo e secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia»  [secondo
motivo]; 
    - «Illegittimita' della delibera della Giunta regionale n.  25/10
del 2 luglio 2013, nonche' del decreto del Presidente  della  Regione
Sardegna n. 91 del  2  luglio  2013,  derivata  dalla  illegittimita'
costituzionale della abrogazione,  tramite  referendum,  della  legge
istitutiva delle "nuove province", nonche' degli atti  normativi  che
identificavano i confini di  tutti  gli  enti  provinciali,  e  dalla
conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della
legge regionale n. 15 del 2013, per violazione degli artt. 1, 48 e 51
Cost.» [terzo motivo]; 
    - «Illegittimita' della delibera della Giunta regionale n.  25/10
del 2 luglio 2013, nonche' del decreto del Presidente  della  Regione
Sardegna  n.  91  del  2  luglio  2013,   derivala   dalla   autonoma
illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale n, 15 del 2013, per violazione  degli  artt.  1,  48  e  51
Cost.» [quarto motivo]; 
    - «In via gradata: Ulteriore illegittimita' della delibera  della
Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013, nonche' del decreto  del
Presidente della Regione Sardegna n. 91 del 2 luglio  2013,  derivata
dalla illegittimita' costituzionale dell'art. l, comma 3, della legge
regionale n. 15 del 2013, per violazione  degli  artt.  1,  48  e  51
Cost.» [quinto motivo]. 
    Ha  resistito  al  gravame  la  Regione   Sardegna,   deducendone
l'inammissibilita' e l'infondatezza e chiedendone conseguentemente il
rigetto. 
    3. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del  25  ottobre
2014, la sentenza con sentenza non definitiva n. 1361  del  17  marzo
2015, accogliendo il  primo  motivo  di  gravame,  in  riforma  della
sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso  di  primo
grado ed esaminando i relativi motivi ha  ritenuto  rilevante  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
prospettate, nei sensi di cui in motivazione, rinviando  ad  apposita
ordinanza la rimessione delle stesse alla Corte Costituzionale. 
 
                               Diritto 
 
    4. Con riguardo alle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate dagli appellanti con i motivi di ricorso  di  primo  grado,
ritualmente riproposti in appello, la Sezione osserva quanto segue. 
    4.1. Con la legge regionale 12 luglio  2001,  n.  9.  sono  state
istituite  le  nuove  provincie  di  Carbonia  Iglesias,  del   Medio
Campidano,  dell'Ogliastra  e  di   Olbia   Tempio,   in   attuazione
dell'articolo 1 della legge regionale 2  gennaio  1997,  stabilendosi
che esse erano «delimitate cosi' come previsto nello schema di  nuovo
assetto provinciale, approvato dal  Consiglio  regionale  con  provv.
C.R. 31 marzo  1999  e  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione n. 11 del  9  aprile  1999...costituite  da  tutti  i  comuni
compresi in tale delimitazioni» (art. 1, comma 2). 
    Le  circoscrizioni  provinciali  cosi'  individuate  sono   state
modificate dall'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10. 
    La Corte Costituzionale, con la sentenza  n.  230  del  6  luglio
2001,  ha  dichiarato  non  fondata  la  questione  di   legittimita'
costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna  del
14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno 2000,  recante  l'istituzione
delle   province   di   Carbonia-Iglesias,   del   Medio   Campidano,
dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, sollevata, in riferimento  all'art.
3, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna, approvato  con
legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, rilevando che «col riconoscimento all'art. 3,
lettera  b),  dello  statuto  sardo,  quale  risulta  dalla  modifica
apportata con l'art. 4 della legge  costituzionale  n.  2  del  1993,
della capacita' derogatoria rispetto alla generale disciplina in tema
di istituzione di  nuove  province  contenuta  nell'art.  133,  primo
comma, della Costituzione...rientra nelle  competenze  della  Regione
Sardegna l'istituzione di nuove  province  nel  suo  territorio,  nei
limiti indicati nell'incipit dell'art.  3  dello  statuto  stesso  e,
segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con  le  norme  della
Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda  parte,  e
con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». 
    4.2.  A  seguito  della  consultazione   referendaria   regionale
svoltasi il 6 maggio 2012, per quanto qui rileva il Presidente  della
Regione, ai sensi degli articoli 16 e 17  della  legge  regionale  17
maggio 1957, n. 20, ha decretato l'abrogazione della legge  regionale
1°  luglio  2012,  n.  10,  recante  disposizioni   in   materia   di
«Adempimenti conseguenti alla istituzione di  nuove  Province,  norme
sugli amministratori  locali  e  modifiche  alla  legge  regionale  2
gennaio 1997, n. 4»  (decreto  n.  69  del  25  maggio  2012),  della
delibera del Consiglio regionale della Sardegna del  31  marzo  1999,
contenente «La  previsione  delle  nuove  circoscrizioni  provinciali
della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2  gennaio
1997, n. 4», e della legge regionale 12 luglio 2001,  n.  9,  recante
disposizioni in materia di «Istituzione delle Province di Carbonia  -
Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio». 
    4.3. Con la legge regionale 25 maggio 2012,  n.  11,  sono  state
dettate  «Norme  sul  riordino  generale  delle  autonomie  locali  e
modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011». 
    L'art.  1  (rubricato  «Procedure  di  riordino  generale   delle
autonomie locali») al comma 1 ha previsto che «Entro  il  31  ottobre
2012 il Consiglio Regionale, in  armonia  con  la  Costituzione  e  i
principi dell'ordinamento giuridico, nonche' con lo Statuto,  approva
una legge contenente il riordino  generale  delle  autonomie  locali,
facendo applicazione del principio del decentramento amministrativo e
valorizzando le funzioni da attribuire  alle  unioni  di  comuni  e/o
altre forme associative», aggiungendo al secondo comma che «Entro  il
31 dicembre 2012 deve  essere  data  attuazione  al  procedimento  di
riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate».
Il successivo comma 3 ha stabilito che, «Al  fine  di  assicurare  il
rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della
Costituzione, nonche' di cui all'articolo  43  dello  Statuto  ed  in
attesa del riordino e della sua applicazione volta  a  realizzare  un
nuovo assetto, gli organi provinciali  in  carica,  assumono  in  via
provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione  delle  funzioni
amministrative attribuite alle otto province  che  saranno  soppresse
all'esito del referendum svoltosi il 6 maggio 2012 e provvedono  alla
ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del  personale
dipendente ai fini del successivo trasferimento». 
    4.4. L'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio  2013,  n.  5
(«Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale  25
maggio 2012, recante "Norme sul  riordino  generale  delle  autonomie
locali e  modifiche  alla  legge  regionale  n.  10  del  2011"»)  ha
differito al 30 giugno 2013 il termine del 28  febbraio  fissato  nel
comma 3 dell'articolo  1  della  legge  regionale  n.  11  del  2012,
specificando inoltre che «Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, come modificata  dalla
presente legge, si applicano anche agli organi delle province  per  i
quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai  sensi  della
legge regionale 7 ottobre 2005,  n.  13  (Scioglimento  degli  organi
degli enti locali  e  nomina  dei  commissari.  Modifica  alla  legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di  comuni  e  le
comunita' montane)». 
    4.5.  La  legge  regionale  28  luglio  2013,  n.   15,   recante
«Disposizioni transitorie in materia  di  riordino  delle  province»,
all'art. 1, dopo aver previsto al comma 1 che  «Entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge  il  Consiglio  regionale
approva una proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 43
dello Statuto» ed al successivo comma  2  che  «Entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge  il  Consiglio  regionale
approva una legge di riforma  organica  dell'ordinamento  degli  enti
locale. In detta legge, in attesa della modifica dell'art.  43  dello
Statuto, e' disciplinato il trasferimento delle funzioni svolte dalle
province, ad eccezione di quelle relative a: raccolta e coordinamento
delle  proposte  dei   comuni   relativamente   alla   programmazione
economica, territoriale e ambientale del territorio regionale di loro
competenza; adozione di atti di programmazione territoriale a livello
provinciale», al comma 3 ha stabilito, per quanto qui interessa, che,
«Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  dell'espletamento   delle
funzioni gia' svolte dalle  province,  nelle  more  dell'approvazione
della legge di cui al comma 2, per le  province,  in  relazione  alle
quali sono  stati  proposfi  i  quesiti  abrogativi,  di  Carbonia  -
Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia -  Tempio,  soppresse  a
seguito del referendum svoltosi il 6 maggio 2012, e del relativo D.P.
Reg. n. 73 del 25 maggio 2012,  sono  nominati,  con  delibera  della
Giunta  regionale,  su  proposta  del   Presidente   della   Regione,
commissari straordinari che assicurano la continuita' delle  funzioni
gia' svolte dalle province  e  predispongono  entro  sessanta  giorni
dall'insediamento  gli  atti  contabili,  finanziari  e  patrimoniali
ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla
riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a: a) lo stato
di consistenza dei beni immobili e  mobili;  b)  la  ricognizione  di
tutti i rapporti giuridici attivi e  passivi;  c)  la  situazione  di
bilancio; d) l'elenco  dei  procedimenti  in  corso;  e)  le  tabelle
organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per
qualifiche e ogni altra indicazione utile  a  definire  la  posizione
giuridica.   I    commissari    straordinari    provvedono    inoltre
all'amministrazione   ordinaria   dell'ente   e    garantiscono    il
proseguimento dell'esercizio delle  funzioni  e  dell'erogazione  dei
servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche  -
attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione
pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria». 
    4.6. Con la delibera n.  25/10  del  2  luglio  2013,  avente  ad
oggetto  «Legge  regionale  28  giugno  2013,  n.  15.   Disposizioni
transitorie in materia di riordino della Province. Nomina  commissari
straordinari», la Giunta regionale della  Sardegna  n.  25/10  del  2
luglio 2013 ha stabilito di nominare il  sig.  Pasquale  Onida  quale
Commissario Straordinario per la Provincia del Medio Campidano. 
    Con successivo decreto n. 91 del 2 luglio 2013, prot.  17148,  il
Presidente della Regione ha effettivamente nominato il sig.  Pasquale
Onida come Commissario  Straordinario  per  la  Provincia  del  Medio
Campidano. 
    Tali due provvedimenti sono oggetto dell'impugnativa proposta dal
signor Fulvio Tocco, presidente della Provincia del Medio  Campidano,
e dall'Unione delle Province Sarde,  che  hanno  dedotto  sotto  piu'
profili l'illegittimita' derivata dall'illegittimita'  costituzionale
dell'abrogazione referendaria della legge istitutiva delle  province,
tra cui  la  Provincia  del  Medio  Campidano,  e  della  conseguente
illegittimita' della legge regionale n. 14 del 2003,  per  violazione
dell'art. 43. primo  e  secondo  comma,  dello  Statuto  speciale  di
autonomia della Sardegna, nonche' degli articoli 1,  48  e  51  della
Costituzione. 
    6. Cio' premesso, occorre rilevare che, con le censure  sollevate
in primo grado, il sig. Fulvio Tocco e l'Unione delle Province  Sarde
hanno dedotto l'illegittimita' della delibera della Giunta  regionale
della Sardegna n. 25/10 del 2 luglio 2013, avente ad  oggetto  «Legge
regionale 28 giugno 2013, n. 15. Disposizioni transitorie in  materia
di riordino della Province. Nomina  commissari  straordinari»,  nella
parte in cui ha stabilito di nominare il sig.  Pasquale  Onida  quale
Commissario Straordinario per la Provincia del Medio  Campidano,  del
decreto del Presidente della Giunta Regionale  n.  91  del  2  luglio
2013,  prot.  17148,  con  cui  il  sig.  Pasquale  Onida  e'   stato
formalmente nominato quale Commissario Straordinario per la Provincia
del  Medio   Campidano,   in   quanto   viziati   dall'illegittimita'
costituzionale dell'abrogazione referendaria della  legge  n.  9  del
2001, istitutiva degli enti provinciali, tra i quali la Provincia del
Medio Campidano, e degli atti normativi che fissavano i confini degli
enti provinciali, e dalla conseguente  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 3, della legge  regionale  n.  15  del  2013,  per
violazione dell'art. 43, secondo comma,  dello  Statuto  speciale  di
autonomia, nonche' per violazione  degli  artt.  1,  18  e  51  della
Costituzione. 
    L'esame di tali censure, la cui stessa ammissibilita', oltre  che
la   fondatezza,    e'    decisamente    contestata    dall'appellata
amministrazione  regionale,   si   incentra   in   definitiva   sulla
valutazione  della  non  manifesta  infondatezza  delle   prospettate
questioni di legittimita' costituzionale. 
    E' da chiarire subito che, diversamente da quanto sostenuto dalla
difesa dell'amministrazione regionale, le  prospettate  questioni  di
legittimita' costituzionale non si rivolgono  affatto  nei  confronti
degli atti amministrativi  impugnati,  bensi'  degli  atti  di  rango
pacificamente  legislativi  su  cui  essi  si  fondano   e   di   cui
costituiscono applicazione, in particolare della legge  regionale  n.
15 del 2013, a sua volta  attuativi  degli  effetti  dell'abrogazione
referendaria della legge regionale  n.  9  del  2001  (il  che  rende
ammissibile la questione, cfr. Corte Costituzionale 31 ottobre  2008,
n. 354, secondo cui  e'  ammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale proposta nei confronti di una normativa composta anche
da  atti  regolamentari  normativi  non  legislativi,  quando   essi,
espressamente previsti dalla  disposizione  di  legge  censurata,  di
quest'ultima  costituiscano  una   specificazione).   Sulle   dedotte
questioni, la Sezione osserva quanto segue. 
    6.1. La connessione esistente tra le prime due censure,  entrambe
imperniate sulla violazione dell'art. 43, primo e secondo comma dello
Statuto  di  autonomia  della  Regione  Sardegna,  ne   consente   la
trattazione congiunta. 
    6.1.1. In particolare, con  il  primo  motivo  e'  stato  dedotto
«Illegittimita' della, delibera della Giunta regionale n. 25/10 del 2
luglio  2013,  nonche'  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
Sardegna n. 91 del  2  luglio  2013,  derivata  dalla  illegittimita'
costituzionale della abrogazione,  tramite  referendum,  della  legge
istitutiva degli enti provinciale tra i quali la Provincia del  Medio
Campidano,  e   dalla   conseguente   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 3, della legge  regionale  n.  15  del  2013,  per
violazione dell'art. 43, secondo comma,  dello  Statuto  speciale  di
autonomia», mentre con secondo  e'  stato  lamentato  «Illegittimita'
della delibera della Giunta regionale n. 25/10  del  2  luglio  2013,
nonche' del decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 91 del 2
luglio  2013,  derivata  dalla  illegittimita'  costituzionale  della
abrogazione,   tramite   referendum,   degli   atti   normativi   che
identificavano i confini di  tutti  gli  enti  provinciali,  e  dalla
conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della
legge regionale n. 15 del 2013, per violazione dell'art. 43, primo  e
secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia». 
    Sotto  un  primo  profilo,  i  ricorrenti  hanno   rilevato   che
l'abrogazione referendaria  della  legge  regionale  n.  9  del  2001
(«Istituzione delle  province  di  Carbonia  -  Iglesias,  del  Medio
Campidano,   dell'Ogliastra   e   di   Olbia   -   Tempio»)   sarebbe
costituzionalmente illegittima in quanto in contrasto con l'art.  43,
secondo comma, dello Statuto  speciale  di  autonomia  della  Regione
Sardegna (approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
3), per  il  quale  le  modifiche  delle  circoscrizioni  provinciali
possono essere disposte solo  con  una  particolare  legge  regionale
«rinforzata», emanata in conformita' alla volonta' delle  popolazioni
di ciascuna  delle  province  interessate  espressa  con  referendum:
pertanto l'abolizione delle province istituite con la legge regionale
n.  9  del  2001  non  poteva  essere  disposta  all'esito  del  solo
referendum abrogativo, tanto  piu'  che  in  concreto  il  referendum
tenutosi il 6  maggio  2012  non  aveva  riguardato  direttamente  ed
esclusivamente le popolazioni interessate,  ma  in  genere  tutte  le
province  della  Sardegna,  anche   quelle   cc.dd.   storiche,   con
conseguente inammissibilita' dello stesso quesito referendario n.  4,
avente ad oggetto proprio l'abrogazione della legge n. 9 del 2001. 
    Il referendum abrogativo di leggi e provvedimenti  della  Regione
non era in definitiva una fonte di diritto  idonea,  ai  sensi  della
disposizione di  rango  costituzionale  di  cui  all'art.  43,  comma
secondo, dello Statuto speciale di autonomia della Regione  Sardegna,
a produrre l'effetto della modifica della circoscrizione provinciali,
con conseguente illegittimita' derivata degli atti legislativi  e  di
quelli amministrativi connessi a  tale  abrogazione,  fra  cui  anche
l'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013. 
    6.1.2. Sotto altro profilo, poi, i ricorrenti hanno rilevato che,
per effetto della coeva abrogazione referendarie  anche  della  legge
regionale n. 10 del 2002 (con cui erano stati delimitati i confini di
tutte le allora esistenti province sarde, ivi comprese quelle  cc.dd.
storiche), tutte le province erano da considerarsi soppresse, venendo
a mancare  per  tutte  l'elemento  costitutivo  del  territorio,  non
potendo  ammettersi   che   l'effetto   abrogativo   consentisse   la
riviviscenza della originaria delimitazione  provinciale  per  quelle
cc.dd. storiche; sennonche' anche tale fattispecie  avrebbe  imposto,
secondo i ricorrenti, il ricorso alla procedura prevista dal  secondo
comma dell'art. 43, dello Statuto, dando luogo ad una modifica  della
circoscrizioni territoriali, tanto piu' che,  incidendo  anche  sulle
cc.dd. province storiche, la modifica di queste ultime (anzi la  loro
soppressione), in quanto di rango costituzionale, non poteva  giammai
avvenire per effetto di un mero referendum abrogativo. 
    Da qui la prospettata questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del  2013,  che
regola provvisoriamente gli effetti della soppressione delle province
(postulata come fatto certo conseguente all'esito referendario) e  di
cui gli atti impugnati costituiscono attuazione. 
    6.1.3. Al riguardo deve osservarsi quanto segue. 
    6.1.3.1. L'art. 43 dello  Statuto  di  autonomia  speciale  della
Regione Sardegna, approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, stabilisce al primo comma che «Le province  di  Cagliari,
Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali»,
mentre al secondo comma prevede  che  «Con  legge  regionale  possono
essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province,  in
conformita'  alla  volonta'  delle  popolazioni  di  ciascuna   delle
province interessate espressa con referendum». 
    L'istituzione delle altre province, quelle di Oristano, e  quelle
di Carbonia - Iglesias, del  Medio  Campidano,  dell'Ogliastra  e  di
Olbia Tempio e' avvenuta  con  legge  regionale,  rispettivamente  16
luglio 1974, n. 306 (per la prima) e 12 luglio 2001,  n.  9  (per  le
altre), senza alcuna modificazione statutaria  del  primo  comma  del
ricordato articolo 43. 
    Sebbene la diversa origine delle province sarde possa legittimare
una classificazione tra province "storiche o costituzionali"  (quelle
indicate nel primo comma dell'art. 43) e province "ordinarie"  (tutte
quelle istituite successivamente), a tale diversa natura, in mancanza
di una espressa previsione statutaria, non  puo'  attribuirsi  alcuna
specifica conseguenza in relazione all'applicazione delle  previsioni
contenute nel secondo comma dell'art. 43  dello  Statuto,  cosi'  che
deve escludersi che la necessita' di una legge atipica o  rafforzata,
quale quella ivi prevista, per le modificazione delle  circoscrizioni
(e delle funzioni) provinciali, possa essere richiesta  solo  per  le
province "storiche o costituzionale" di  cui  al  primo  comma  dello
stesso articolo e non anche per quelle "ordinarie". 
    D'altra parte la ratio della previsione di una  fonte  atipica  e
rinforzata e' da rinvenirsi nella  opportunita'  di  non  subordinare
alla  sola  volonta'  dell'assemblea  legislativa  le   modificazioni
territoriali  dell'ente  provinciale,  giacche'  tali  modificazioni,
oltre    ad    incidere    sugli    assetti     piu'     strettamente
tecnico-organizzativi ed amministrativi, sono astrattamente idonei ad
influire anche sulle realta'  storiche,  sociali  e  culturali  delle
popolazioni interessate, giustificandosi pertanto  la  rilevanza  del
loro  intervento:  il  che  prescinde   dalla   natura   "storica   o
costituzionale" ovvero "ordinaria" delle province. 
    Ne'   puo'   condividersi   l'argomento,    pure    rappresentato
dall'amministrazione regionale, secondo cui  la  medesima  previsione
statutaria andrebbe riferita letteralmente  alle  sole  modificazioni
territoriali in senso  stretto  e  non  gia'.  alla  diversa  ipotesi
dell'abrogazione:  da  un  lato,  la  delineata   ratio   di   quella
disposizione non  sembra  giustificare  una  simile  interpretazione,
dall'altro,  non  puo'  negarsi  che  la  soppressione  di  un   ente
provinciale determina di per se' una  modificazione  territoriale  (o
per inclusione del territorio in altra circoscrizione ovvero  per  la
eventuale stessa abolizione del territorio circoscrizionale), potendo
ragionevolmente configurarsi come la massima modificazione  possibile
di una circoscrizione territoriale provinciale. 
    D'altra parte, il territorio e la popolazione che su di  esso  e'
stanziato sono gli elementi costituivi dell'ente locale. 
    6.1.3.2. Cio' posto, pur dovendo escludersi  che,  come  rilevato
dalla difesa dell'amministrazione regionale, attraverso la  sollevata
questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n.  15
del 2013 possano  trovare  ingresso  censure  attinenti  alla  stessa
ammissibilita' del referendum abrogativo  (giacche'  non  sono  stati
oggetto di impugnazione ne' il provvedimento della, sua ammissione da
parte dell'Ufficio Centrale per il  referendum,  ne'  il  decreto  di
convocazione  dei  comizi  elettorali),  risulta,  ad  avviso   della
Sezione, non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale della legge regionale n. 15 del  2013,  giacche'  essa
postula la disposta  soppressione  delle  province  per  effetto  del
referendum abrogativo svoltosi  il  6  maggio  2012  (ed  e'  infatti
finalizzata  a  consentire  la  continuita'  dell'espletamento  delle
funzioni da esse gia' svolte),  laddove  proprio  per  effetto  della
ricordata   disposizione   statutaria   ogni   modificazione    delle
circoscrizioni provinciali,  tra  cui  non  si  puo'  ragionevolmente
escludere quella derivante dalla soppressione, non  puo'  prescindere
da una fonte atipica e rafforzata, rappresentata dalla legge e  dalla
conforme volonta' delle popolazioni interessate  espresse  attraverso
apposito referendum, fattispecie che nel caso di specie  non  risulta
essersi verificata. 
    Cio' rende del resto irrilevante il  fatto  che,  secondo  quanto
previsto dall'art. 1 della legge regionale  17  maggio  1957,  n.  20
(«Norme in materia di referendum popolare  regionale»),  puo'  essere
indetto  il  referendum  popolare  per  l'abrogazione  di  una  legge
regionale o di un atto avente valore di legge: tale  previsione  che,
riguarda solo l'ammissibilita' in linea generale ed astratta  di  una
qualsiasi legge regionale (fatta eccezione per le leggi tributarie  e
di approvazione dei bilanci), non  appare  utilmente  invocabile  per
determinare effetti che secondo lo statuto si ricollegano soltanto ad
una legge atipica e rinforzata (che si giustifica, dal punto di vista
logico -  sistematico  perche'  incide  direttamente  sugli  elementi
costitutivi dell'ente provinciale). 
    6.1.3.3. In questo senso pertanto la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n.  15
del 2013 non risulta manifestamente  infondata,  non  potendo  invece
condividersi le altre censure  sollevate  per  la  mancata  specifica
consultazione dei cittadini interessati, giacche',  indipendentemente
da ogni altra considerazione circa la effettiva natura del referendum
svoltosi il  6  maggio  2012  (solo  abrogativo,  come  espressamente
qualificato,  ovvero  anche  consultivo,  ai  fini  della   eventuale
adozione dell'atto legislativo previsto dall'art. 43, secondo' comma,
dello  Statuto),  non  puo'  dubitarsi  che  tutte   le   popolazioni
interessate siano state quanto meno  messe  in  condizioni  di  poter
esprimere la propria manifestazione di volonta', seria e consapevole,
sulle  possibili  modificazioni  territoriali,   quand'anche   queste
potessero determinare il venir meno delle stesse  province,  tra  cui
quella del Medio Campidano. 
    6.2. Con gli altri tre motivi di censura, e' stata lamentata: 
    - «Illegittimita' della delibera della Giunta regionale n.  25/10
del 2 luglio 2013, nonche' del decreto del Presidente  della  Regione
Sardegna n. 91 del  2  luglio  2013,  derivata  dalla  illegittimita'
costituzionale della abrogazione,  tramite  referendum,  della  legge
istitutiva delle "nuove province", nonche' degli atti  normativi  che
identificavano i confini di  tutti  gli  enti  provinciali,  e  dalla
conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della
legge regionale n. 15 del 2013, per violazione degli artt. 1, 48 e 51
Cost.» [terzo motivo]; 
    - «Illegittimita' della delibera della Giunta regionale n.  25/10
del 2 luglio 2013, nonche' del decreto del Presidente  della  Regione
Sardegna  n.  91  del  2  luglio  2013,   derivata   dalla   autonoma
illegittimita' costituzionale  dell'art,  1,  comma  3,  della  legge
regionale n. 15 del 2013, per violazione  degli  artt.  1,  48  e  51
Cost.» [quarto motivo]; 
    - «In via gradata: Ulteriore illegittimita' della delibera  della
Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013, nonche' del decreto  del
Presidente della Regione Sardegna n. 91 del 2 luglio  2013,  derivata
dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge
regionale n. 15 del 2013, per violazione  degli  artt.  1,  48  e  51
Cost.» [quinto motivo]. 
    I  ricorrenti  hanno  sostenuto   l'illegittimita'   degli   atti
impugnati in quanto fondati su una legge  regionale  incostituzionale
per aver regolato gli  effetti  derivanti  dalla  soppressione  delle
province attraverso un'inammissibile interruzione del  mandato  degli
organi amministrativi in carica,  destinati  a  scadere  regolarmente
entro il maggio 2015, violando cosi' i principi di cui agli  articoli
1, 48 e 51 della Costituzione; cio' anche  sotto  il  concorrente  ma
diverso profilo costituito dal fatto di aver comunque  attribuito  in
via straordinaria , l'espletamento  delle  funzioni  delle  soppresse
province  a   commissari   straordinari   privi   della   necessaria,
investitura popolare. 
    Anche tale questione di legittimita' costituzionale,  cosi'  come
prospettata, non appare manifestamente infondata. 
    Invero proprio la Corte Costituzione con la sentenza n. 48 del 13
febbraio 2003, investita in via diretta dal Presidente del  Consiglio
dei Ministri della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  tra
l'altro, dell'articolo 1, comma 2, della legge  1°  luglio  2002,  10
(secondo cui l'elezione degli organi delle nuove province di Carbonia
Iglesias, del Medio Campidano,  dell'Ogliastra  e  di  Olbia  Tempio,
avrebbe avuto luogo nell'ordinario turno di  elezioni  amministrative
dell'anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli
organi delle province allora preesistenti), ha  ritenuto  fondata  la
questione con riferimento all'art. 3 dello Statuto e  ai  limiti  che
esso pone all'esercizio  della  competenza  legislativa  primaria  ed
essenzialmente ai limiti dell'armonia  della  Costituzione  e  con  i
principi dell'ordinamento della Repubblica. 
    La Corte ha infatti evidenziato che: 
    «Tra i principi che si ricavano dalla stessa Costituzione  vi  e'
certamente quello per cui la durata in carica degli  organi  elettivi
locali, fissata dalla legge, non e' liberamente disponibile da  parte
della Regione nei casi concreti. Vi e' un diritto degli enti elettivi
e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato  conferito
nelle  elezioni,  come  aspetto  essenziale  della  stessa  struttura
rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i  rispettivi.  corpi
elettorali. Un'abbreviazione di tale mandato puo' bensi' verificarsi,
nei casi previsti dalla, legge, per l'impossibilita' di funzionamento
degli organi o per il venir meno dei presupposti di  "governabilita'"
che la legge stabilisce (cfr. ad es. gli artt. 53  e  141,  comma  1,
lettere b e c, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267),  ovvero  in
ipotesi di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per  la
sicurezza pubblica che la legge sanzioni con  lo  scioglimento  delle
assemblee (cfr. ad es. l'art. 141, comma 1, lettera a, e  l'art.  143
del citato testo unico)»,  aggiungendo  che,  «Tuttavia,  le  ipotesi
eccezionali di abbreviazione  del  mandato  elettivo  debbono  essere
preventivamente stabilite in via generale dal legislatore». 
    «Tra di  esse  non  e'  escluso  che  possa  ricorrere  anche  il
sopravvenire    di    modifiche     territoriali     che     incidano
significativamente sulla componente personale dell'ente,  su  cui  si
basa l'elezione: come, ad esempio, prevede per il caso  degli  organi
comunali l'art. 8, quarto comma, lettera a),  del  d.P.R.  16  maggio
1960,  n.  570  (non  compreso  nell'abrogazione  espressa   disposta
dall'art. 274, comma 1, lettera e, del testo unico n. 267 del  2000),
secondo cui si procede  alla  rinnovazione  integrale  del  consiglio
comunale quando, per effetto di una  modificazione  territoriale,  si
sia verificata una variazione di almeno un quarto  della  popolazione
del Comune. Ma, ancora  una  volta,  una  siffatta  ipotesi  dovrebbe
essere  prevista  e  disciplinata  in  via  generale   dalla   legge,
ovviamente sulla base di presupposti non irragionevoli». 
    «In  ogni  caso,  non  puo'  essere  una   legge   provvedimento,
disancorata  da  presupposti  prestabiliti  in  via  legislativa,   a
disporre della durata degli organi eletti». 
    «Proprio  questa,  invece,  e'  la  portata  della   disposizione
contestata in  questa  sede.  Essa,  nel  prevedere  che  si  proceda
all'elezione degli organi delle nuove Province,  stabilisce  altresi'
che decadano di  diritto  quelli  delle  Province  preesistenti,  nel
logico presupposto che  non  possa  darsi  una  doppia  contemporanea
rappresentanza, nell'ambito di  organi  elettivi  preesistenti  e  di
organi di nuova elezione, delle  popolazioni  dei  territori  oggetto
della variazione territoriale». 
    «Tuttavia, tale previsione di  abbreviazione  del  mandato  degli
organi delle Province  preesistenti  non  trova  supporto  in  alcuna
disciplina a carattere  generale  che  la  preveda  e  ne  precisi  i
presupposti. Infatti la  Regione  Sardegna,  che  pure  dal  1993  e'
titolare della competenza primaria sancita dall'art.  3,  lettera  b,
dello statuto, non ha mai proceduto a darsi una legislazione organica
sull'ordinamento degli enti locali (solo alcuni specifici aspetti  di
tale ordinamento sono oggetto di disciplina nella legge regionale  n.
4 del 1997, e  negli  articoli  6  e  seguenti,  non  contestati  nel
presente giudizio,  della  legge  regionale  n.  10  del  2002),  ne'
comunque  ha  provveduto  a  disciplinare  in  generale  i  casi   di
scioglimento anticipato dei consigli degli enti». 
    «Resta dunque applicabile, anche  ai  sensi  dell'art.  57  dello
statuto (secondo il quale «nelle materie attribuite  alla  competenza
della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con  leggi
regionali, si applicano le leggi dello Stato»), la normativa statale.
Tanto e' vero che lo stesso art. 1, comma 2,  della  legge  regionale
impugnata, nel prevedere le elezioni degli organi delle Province,  fa
riferimento all'«ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno
2003», che non puo' essere altro, nel  silenzio  della,  legislazione
provinciale, che il "turno annuale ordinario"  previsto  dall'art.  1
della  legge  statale  7  giugno   1991,   n.   182,   e   successive
modificazioni, il cui svolgimento  avviene  nella  data  fissata  dal
Ministro dell'interno (art. 3 della stessa legge, come modificato  da
ultimo dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43)». 
    «Ora, nella legislazione statale sulle Province non  e'  prevista
alcuna  ipotesi  di.  una  abbreviazione  del  mandato  degli  organi
provinciali a seguito di variazioni territoriali  (l'art.  8,  quarto
comma, lettera a, del d.P.R. n. 570 del 1960 si riferisce infatti  ai
soli consigli comunali): gli unici casi  di  scioglimento  anticipato
sono quelli previsti dai citati articoli 53,  141  e  143  del  testo
unico approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, tant'e' che in tutti i
provvedimenti legislativi con cui sono state istituite nuove Province
fuori del territorio delle Regioni  speciali,  e  in  particolare  in
occasione della istituzione di otto nuove Province attuata  ai  sensi
dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si e' invariabilmente
previsto  che  l'elezione  dei  nuovi  consigli  avesse   luogo   nel
successivo turno generale  delle  consultazioni  amministrative  (pur
mancando, all'epoca, ancora un triennio  a  tale  data),  cioe'  alla
scadenza naturale  dei  consigli  preesistenti,  salva  l'ipotesi  di
scioglimento anticipato di questi ultimi per altra causa (cfr. l'art.
3, comma 2, dei decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249,  250,
251, 252, 253, 254, e del d.lgs. 30 aprile 1992,  n.  277;  e,  nello
stesso senso, cfr. gia' l'art. 2 della legge 16 luglio 1974, n.  306,
recante l'istituzione della Provincia di Oristano)». 
    6.2.2. Tali considerazioni,  ad  avviso  della  Sezione,  possono
essere trasposte al caso di specie, in cui attraverso  l'articolo  1,
comma 3, della legge n. 15 del 2013 (e gli atti attuativi impugnati),
al fine di regolare gli effetti  conseguenti  alla  pretesa  avvenuta
soppressione delle province  si  e'  inammissibilmente  inciso  sulla
ordinaria durata del mandato elettorale  (provinciale),  introducendo
di  fatto  una  causa  di  scioglimento  anticipato   del   consiglio
provinciale, non prevista dalla legge ed in insanabile contrasto  con
lo statuto e con i principi di cui agli articoli 1,  48  e  51  della
Costituzione. 
    6.3. In  ordine  alla  rilevanza  delle  delineate  questioni  di
legittimita' costituzionale, va osservato che gli atti impugnati  con
il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si fondano,  come
e' stato gia' piu' volte evidenziato, proprio sull'art. 1,  comma  3,
della legge  regionale  n.  15  del  2013,  cosi'  che  la  eventuale
dichiarazione di incostituzionalita' di quest'ultimo, nei sensi sopra
prospettati, e' idonea a travolgerli e a restituire ai ricorrenti  il
bene della vita cui essi aspirano. 
    7. Stante la delineata rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza
delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale, nei sensi
indicati, visti gli articoli 136 della Costituzione e 23 della  legge
11 marzo 1953, n. 87, deve disporsi la  rimessione  degli  atti  alla
Corte Costituzionale, sospendendosi il giudizio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta): 
    - visti gli articoli 136 della Costituzione e 23 della  legge  11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondate
le questioni di legittimita' costituzionale di cui in motivazione; 
    - sospende il giudizio e dispone l'immediata  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  Costituzionale,  unitamente   alla   prova   della
comunicazioni e delle notifiche previste; 
    - ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti del processo, al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri nonche' al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica. 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di  consiglio  del  giorno  11
novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Luigi Maruotti, Presidente 
        Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore 
        Fulvio Rocco, Consigliere 
        Antonio Bianchi, Consigliere 
        Nicola Gaviano, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Maruotti 
 
 
                        L'estensore: Saltelli