N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 maggio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
  Mafia e criminalita' organizzata - Norme  della  Regione  Puglia  -
  Previsione che la Regione assume le vittime del terrorismo e  della
  criminalita' organizzata, in attuazione della  legge  n.  407/1998,
  nei propri ruoli per chiamata diretta e  personale  e  con  livello
  contrattuale  e  qualifica  corrispondenti  al  titolo  di   studio
  posseduto - Ricorso del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa statale (art. 1, comma 2, legge n. 407/1998) che  prevede
  una prova selettiva di idoneita' ed il limite del 10% delle vacanze
  in organico - Denunciata violazione del  principio  di  uguaglianza
  per  disparita'  di  trattamento  -   Lesione   dei   principi   di
  imparzialita' e buon andamento della pubblica  amministrazione  per
  la deroga ingiustificata  al  principio  del  concorso  pubblico  -
  Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva  statale
  in materia di ordinamento civile e di previdenza sociale. 
- Legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, art. 7, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l) e o). 
Mafia e criminalita' organizzata  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Previsione che il diritto al collocamento di cui al comma  1  viene
  attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le  qualita'  e  le
  condizioni   sulla   base   del   seguente   ordine:   a)   vittima
  sopravvissuta; b) coniuge superstite; c) convivente more uxorio; d)
  figli della vittima; e) genitori della vittima;  f)  germani  della
  vittima -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa statale (art. 1, comma 2, della legge  n.  407/1998)  che
  indica  tra  i  destinatari  del   beneficio   oltre   i   soggetti
  direttamente colpiti, il coniuge, i figli superstiti e  i  fratelli
  conviventi e a carico dei soggetti deceduti - Ricorso del Governo -
  Denunciata violazione del principio di uguaglianza  per  disparita'
  di trattamento - Lesione  dei  principi  di  imparzialita'  e  buon
  andamento   della   pubblica   amministrazione   per   la    deroga
  ingiustificata al principio  del  concorso  pubblico  -  Violazione
  della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in  materia
  di ordinamento civile e di previdenza sociale. 
- Legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, art. 7, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l) e o). 
Mafia e criminalita' organizzata  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Previsione che il diritto al collocamento obbligatorio  di  cui  al
  presente articolo viene  altresi'  attuato  dagli  enti  e  agenzie
  istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia,
  dalle societa' di capitale  dalla  stessa  interamente  partecipate
  nonche' dalle aziende ed unita'  sanitarie  locali  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato contrasto con la normativa  statale  (art.  1,
  comma 2, l. n. 407/1998) per l'ampliamento dei  soggetti  presso  i
  quali e'  previsto  il  collocamento  obbligatorio  -  Lesione  dei
  principi  di  imparzialita'  e  buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione per  la  deroga  ingiustificata  al  principio  del
  concorso  pubblico  -  Violazione   della   sfera   di   competenza
  legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di
  previdenza sociale. 
- Legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, art. 7, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l) e o). 
Mafia e criminalita' organizzata  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Previsione che ai lavoratori subordinati assunti in base all'art. 7
  della legge censurata e' riconosciuto il diritto ad assentarsi  dal
  posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di
  partecipare  a  iniziative  pubbliche,  anche  presso   scuole   ed
  istituzioni,  finalizzate  alla  diffusione  della  cultura   della
  legalita'  e  della  memoria  delle  vittime  della  mafia,   della
  criminalita' organizzata, del terrorismo e del dovere - Previsione,
  altresi',  che  le  ore  di  assenza  per  la  partecipazione  alle
  iniziative pubbliche sono retribuite quali normali ore  di  lavoro,
  anche ai fini previdenziali -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva  statale
  in materia di ordinamento civile e di previdenza sociale -  Lesione
  del principio di uguaglianza per  l'ingiustificato  trattamento  di
  privilegio dei dipendenti della Regione Puglia. 
- Legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, art. 8, commi 1  e
  3. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l) e o). 
(GU n.27 del 8-7-2015 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione
Puglia,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta  p.t.,  per   la
declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 7, commi 1, 3  e  5,  e
dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale 23 marzo 2015, n. 12,
pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 27  marzo  2015,  avente  ad  oggetto
"Promozione  della  cultura  della   legalita',   della   memoria   e
dell'impegno", giusta delibera del Consiglio dei ministri  18  maggio
2015. 
    La legge in epigrafe indicata contiene  talune  disposizioni  che
eccedono dalle  competenze  regionali  ed  invadono  quelle  statali,
ponendosi in contrasto con i  principi  costituzionali  di  cui  agli
artt. 3, 97 e 117, comma 2, della Costituzione, nelle materie oggetto
degli articoli 7 e 8, come andiamo ad argomentare in dettaglio. 
    1. L'art. 7 disciplina il diritto  di  collocamento  obbligatorio
delle  vittime  della  mafia,  della  criminalita'  organizzata,  del
terrorismo e del dovere, materia  che  e'  regolata  dalla  normativa
primaria statale e, per quel che rileva in questa sede,  dalle  leggi
20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407. 
    1.1. L'art. 7, comma 1, cosi'  recita:  "La  Regione  Puglia  da'
attuazione  al  diritto   al   collocamento   obbligatorio   di   cui
all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove  norme  in
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata), assumendo nei  propri  ruoli  per  chiamata  diretta  e
personale e con livello contrattuale e  qualifica  corrispondenti  al
titolo di studio posseduto"; si  prevede,  quindi,  l'assunzione  nei
ruoli regionali delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata  per  semplice  chiamata  diretta  e   personale,   senza
alcun'altra condizione e prescrizione.  Tale  disposizione  contrasta
con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 407/1998 - cui si dice
di voler dare attuazione - e, in particolare, con quanto disposto dal
suo comma 2, il  quale  prevede  che,  ai  fini  dell'assunzione  del
personale avente diritto al collocamento obbligatorio, sia  espletata
di una prova di idoneita' e sia rispettato il limite  del  dieci  per
cento del numero di  vacanze  nell'organico  (penultimo  periodo  del
comma 2,  come  successivamente  modificato  e  attualmente  vigente:
"Ferme restando le percentuali di assunzioni previste  dalle  vigenti
disposizioni, per i  livelli  retributivi  dal  sesto  all'ottavo  le
assunzioni,  da  effettuarsi  previo  espletamento  della  prova   di
idoneita' di cui all'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.  246,  non
potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero  di  vacanze
nell'organico."). 
    L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "Il diritto al  collocamento  di
cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti  aventi
le qualita' e le condizioni... sulla base  del  seguente  ordine:  a)
vittima sopravvissuta; b)  coniuge  superstite;  c)  convivente  more
uxorio; d) figli della vittima; e) genitori della vittima; f) germani
della vittima."; si individuano cosi', quali beneficiari del  diritto
al collocamento, soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal
predetto art. 1, comma 2, della legge  n.  407/1998,  che  nel  primo
periodo indica quali destinatari  del  beneficio,  oltre  i  soggetti
direttamente colpiti, il coniuge, i figli  superstiti  e  i  fratelli
conviventi e a carico  dei  soggetti  deceduti  [primo  periodo  come
modificato e vigente: "I soggetti di cui all'articolo 1  della  legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal  comma  1  del  presente
articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i  fratelli
conviventi e  a  carico  qualora  siano  gli  unici  superstiti,  dei
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi"]. 
    L'art. 7, comma 5, cosi'  recita:  "Il  diritto  al  collocamento
obbligatorio di cui al presente articolo viene altresi' attuato dagli
enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti  o  controllati  dalla
Regione Puglia, dalle societa' di capitale dalla  stessa  interamente
partecipate nonche' dalle aziende  e  unita'  sanitarie  locali";  si
prevede, quindi, che il collocamento obbligatorio sia  attuato  anche
nei confronti di soggetti ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati
dalle vigenti disposizioni legislative cui fa richiamo il citato art.
1, comma 2, legge 407/98 [primo  periodo:  "diritto  al  collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti  disposizioni  legislative"],  cioe'
"tutte  le  pubbliche  amministrazioni  cosi'  come  specificatamente
individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165" - come specificato con la  circolare  del  Dipartimento
della funzione pubblica 14 novembre 2003,  n.  2  (applicativa  anche
della legge n. 407/1998) in materia  di  "Vittime  del  terrorismo  e
della  criminalita'  organizzata.  Assunzioni   obbligatorie   presso
amministrazioni pubbliche" - e non anche gli enti e agenzie istituiti
o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, le societa'
di capitale dalla stessa  interamente  partecipate  e  le  aziende  e
unita' sanitarie locali. 
    1.2. Pertanto l'art. 7, commi 1, 3 e 5, della legge regionale  in
esame, nel derogare alle disposizioni statali recate  dalla  suddetta
legge n. 407/1998, viola l'art. 117, secondo comma, lettere 1) e  o),
della Costituzione, che attribuisce - rispettivamente  -  le  materie
dell'ordinamento civile e della previdenza sociale,  nei  cui  ambiti
rientra il collocamento obbligatorio, alla competenza esclusiva dello
Stato. 
    E' indiscutibile che la disciplina del rapporto di  lavoro  nelle
pubbliche amministrazioni, sia per la sua costituzione sia per la sua
disciplina e regolazione giuridica ed economica, attenga alla materia
dell'ordinamento civile di esclusiva competenza statale; ex plurimis,
Corte Cost. 31 gennaio 2014, n. 7, la  quale  ritiene  che  qualunque
ipotesi  di  regolamentazione  del  rapporto  di  lavoro   dipendente
pubblico e' da ricomprendere nella "dinamica del rapporto di lavoro e
del relativo regime ed e', quindi, riconducibile in modo  piano  alla
materia  dell'«ordinamento   civile»",   con   la   conseguenza   che
"l'inosservanza della disciplina di legge statale  e  di  derivazione
contrattuale collettiva ... rende, dunque, ancora  piu'  evidente  la
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost. denunciata
in capo alla disposizione in oggetto.". 
    Sotto altro profilo, considerando che la materia del collocamento
obbligatorio attiene a quella generale della previdenza  sociale,  le
disposizioni  censurate  invadono  la  competenza  esclusiva  statale
indicata nell'art. 117, comma 2, lett. o), della Costituzione;  tanto
e' eccepito sia sotto il profilo generale sia sotto quello  specifico
del limite del 10 per cento del numero di vacanze dell'organico  che,
non ribadito nella  legge  regionale,  verrebbe  ad  essere  superato
illegittimamente,  anche  in  pregiudizio  dell'intero  sistema   del
collocamento obbligatorio  ed  in  danno  delle  altre  categorie  di
beneficiari (ad esempio i disabili, a proposito dei quali si veda  la
legge 11 marzo 2011, n. 25). 
    La gravita' della violazione delle competenze legislative statali
qui eccepita e' di tutta evidenza! 
    1.3. Le norme regionali in esame violano, inoltre, i principi  di
uguaglianza,  buon   andamento   e   imparzialita'   della   pubblica
amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    La violazione dell'art. 3 Cost. e' palese, laddove  semplicemente
si consideri che persone nell'identica situazione (legate, cioe',  da
rapporti di parentela con vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata)  potrebbero   essere   beneficiarie   del   collocamento
obbligatorio in Puglia e non in altre parti del territorio nazionale:
"i principi fissati dalla  legge  statale  in  materia  costituiscono
tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa  al
precetto costituzionale di eguaglianza,  di  garantire  l'uniformita'
nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di  diritto  che
disciplinano i rapporti fra  privati"  (Corte  Cost.  n.  189/2007  e
211/2014). 
    Altrettanto palese e' la violazione dell'art. 97 Cost. in  quanto
le  disposizioni  censurate  dispongono  l'assunzione  in  ruolo   di
personale senza la preventiva selezione concorsuale. 
    Sul punto, la giurisprudenza costituzionale e' vasta e granitica;
a conforto della  censura  bastera'  richiamare,  fra  le  tante,  la
sentenza 7/ 7/2010, n. 235, con la quale la Corte  costituzionale  ha
dichiarato illegittime norme della legge  regionale  sarda  7  agosto
2009, n. 3, in quanto disponevano "in modo indiscriminato lo  stabile
inserimento di lavoratori nei ruoli delle  pubbliche  amministrazioni
sarde, senza condizionare tali assunzioni al  previo  superamento  di
alcun tipo di prova selettiva pubblica da  parte  degli  interessati.
Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con  l'art.  97  Cost.,
che impone il concorso quale modalita' di reclutamento del  personale
delle  pubbliche  amministrazioni";  principio   anche   recentemente
ribadito da Corte Cost. 30  gennaio  2015,  n.  7,  in  termini  che,
siccome validi a decidere anche  il  presente  caso,  riportiamo  per
esteso: "3. E' nota la copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo
cui  il  pubblico  concorso  e'  forma  generale   e   ordinaria   di
reclutamento del personale della pubblica amministrazione (si vedano,
tra le piu' recenti, le sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137,  n.
28 e n. 3 del 2013; n. 212, n. 177 e n.  99  del  2012;  n.  293  del
2009),  cui  si  puo'  derogare  solo  in  presenza  di  peculiari  e
straordinarie esigenze di interesse pubblico  (sentenze  n.  134  del
2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010; n.  293  e  n.
215 del 2009; n. 81 del 2006). 
    Il principio della necessita' del pubblico concorso e'  stato  di
recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative
che prevedevano il passaggio automatico di personale di  societa'  in
house, ovvero societa' o  associazioni  private,  all'amministrazione
pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del  2012;
n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010). 
    Questa Corte ha ritenuto, infatti, che "il trasferimento  da  una
societa' partecipata dalla Regione alla Regione o ad  altro  soggetto
pubblico regionale  si  risolve  in  un  privilegio  indebito  per  i
soggetti  beneficiari  di  un  siffatto  meccanismo,  in   violazione
dell'art. 97 cost. (sentenza n. 62  del  2012;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonche' sentenza n. 267 del 2010)"
(sentenza n. 227 del 2013) ... . 
    4.  La  fondatezza  della  questione  di  costituzionalita'   con
riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost.  comporta  l'assorbimento
dell'ulteriore censura di violazione  dell'art.  117  secondo  comma,
lettera l), Cost.". 
    2. L'art. 8 della legge regionale in esame, a completamento della
disciplina dell'art. 7, regola i permessi retribuiti  dei  lavoratori
subordinati assunti in quanto vittime della mafia, della criminalita'
organizzata, del terrorismo e del dovere. 
    2.1. L'art. 8, comma 1, cosi' recita: "Ai lavoratori  subordinati
assunti in base all'articolo 7 della presente legge  e'  riconosciuto
il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di
cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche,  anche
presso  scuole  e  istituzioni,  finalizzate  alla  diffusione  della
cultura della legalita' e della memoria delle  vittime  della  mafia,
della criminalita' organizzata, del terrorismo e del dovere". 
    Il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce, altresi', che: "Le
ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui
al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini
previdenziali". 
    2.2. La materia delle assenze dal posto di lavoro, nel cui ambito
rientrano i permessi retribuiti concessi dalle disposizioni in esame,
e' riservata alla contrattazione collettiva, ai sensi del titolo  III
(Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale) del d.lgs.  n.
165/2001,  che  indica  le  procedure   da   seguire   in   sede   di
contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. 
    Pertanto,  le  norme  regionali  in  esame,   sia   quanto   alla
determinazione del diritto  al  permesso  retribuito  per  il  numero
massimo di cento ore annue sia  quanto  alla  previsione  della  loro
retribuzione piena, anche ai fini previdenziali, violano l'art.  117,
secondo comma, lettere l) e o),  della  Costituzione,  che  riservano
alla competenza esclusiva dello Stato - rispettivamente - la  materia
dell'ordinamento civile e, quindi, la regolamentazione  dei  rapporti
di lavoro pubblico privatizzati, regolati dal  codice  civile  e  dai
contratti collettivi, e la materia della previdenza sociale. 
    In proposito, la giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e'
chiarissima; oltre alle sentenze  gia'  citate,  si  vedano,  fra  le
tante: Corte cost. 28 marzo 2014, n. 61 ("Infatti tale  disposizione,
attenendo  alla  retribuzione  spettante  a  lavoratori  ...  il  cui
rapporto  e'  contrattualizzato,  e'   riconducibile   alla   materia
dell'«ordinamento civile»."); Corte cost. 3 dicembre 2014, n.  269  e
Corte cost. 18 luglio 2014, n. 211 ("Secondo il costante orientamento
di questa Corte, a seguito  della  privatizzazione  del  rapporto  di
pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421 (Delega al Governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione
delle discipline in materia  di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di
previdenza e di finanza territoriale), dall'art. 11, comma  4,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),  e
dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi delega -
la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze  della  pubblica
amministrazione e' retta dalle disposizioni del codice civile e dalla
contrattazione collettiva. 
    Con specifico riguardo al trattamento economico, l'art. 2,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), stabilisce che «L'attribuzione di  trattamenti  economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi» e  l'art.
45 dello stesso  decreto  ribadisce  che  «Il  trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio  [...]   e'   definito   dai   contratti
collettivi». Ancora, il citato art.  2,  comma  3,  prevede  che  «Le
disposizioni  di  legge,  regolamenti  o  atti   amministrativi   che
attribuiscono  incrementi  retributivi  non  previsti  da   contratti
cessano di avere efficacia a far  data  dall'entrata  in  vigore  del
relativo rinnovo contrattuale». 
    Proprio a  seguito  di  tale  privatizzazione,  questa  Corte  ha
affermato che «i principi fissati  dalla  legge  statale  in  materia
costituiscono   tipici   limiti   di   diritto    privato,    fondati
sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di
garantire  l'uniformita'  nel  territorio  nazionale   delle   regole
fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti  fra  privati  e,
come tali, si  impongono  anche  alle  Regioni  a  statuto  speciale»
(sentenza n. 189 del 2007). 
    In particolare, dall'art. 2, comma 3,  terzo  e  quarto  periodo,
della legge  n.  421  del  1992,  emerge  il  principio  per  cui  il
trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici  e'   affidato   ai
contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto  trattamento,
e, piu' in generale, la disciplina del rapporto di  impiego  pubblico
rientra  nella  materia  dell'«ordinamento  civile»  riservata   alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 61 del  2014,
n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339  e  n.  77
del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).") 
    2.3. Le disposizioni regionali in  esame  violano,  altresi',  il
principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione  in
quanto il personale avente  le  medesime  caratteristiche,  collocato
presso altre amministrazioni pubbliche, si troverebbe di fronte a una
diversa e deteriore posizione rispetto alla  possibilita'  di  fruire
dei predetti permessi,  con  i  benefici  economici  e  previdenziali
concessi dalla Regione Puglia ai suoi assunti. 
    Sul punto, si richiamano i principi  piu'  volte  espressi  dalla
Corte costituzionale ed invocati anche in  riferimento  alla  dedotta
illegittimita' dell'art. 7 della legge regionale de qua. 
    Tanto Premesso e considerato, giusta la  delibera  del  Consiglio
dei ministri in epigrafe indicata. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si chiede che la Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  commi  1,  3  e  5,  e
dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale 23 marzo 2015, n. 12,
pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 27  marzo  2015,  avente  ad  oggetto
"Promozione  della  cultura  della   legalita',   della   memoria   e
dell'impegno", per violazione degli articoli 3, 97 e  117,  comma  2,
lett. l) e o), della Costituzione. 
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. 
        Roma, 23 maggio 2015 
 
                L'avv dello Stato: Giuseppe Albenzio