N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2015
Ordinanza del 10 marzo 2015 emessa dal Tribunale dei minorenni di Milano sul reclamo proposto da Z.I.C.. Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata speciale - Divieto di concessione del beneficio ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Applicabilita' ai condannati minorenni - Denunciato automatismo - Violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della finalita' rieducativa della pena. - Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 31, comma secondo.(GU n.28 del 15-7-2015 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO In funzione di Tribunale di Sorveglianza riunito in Camera di consiglio nelle persone di dott. Marina Zelante Presidente, dott. Paola Ghezzi giudice relatore, dott. Patrizia Daniela Angeli giudice onorario, dott. Luca Tartaro giudice onorario. Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo proposto da Z. I. C. nato a B in Romania il 11.4.1991, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, in esecuzione della pena di anni 10, mesi 8 di reclusione di cui alla sentenza emessa il 24.9.2009 dalla Corte di Appello di Milano sez. Minori, irr. 13.4.2010 per i reati di cui agli artt. 110, 575, 585, 576 c. 1 n. 1 c.p., 110, 624, 61 n. 5-7, 625 n. 1 c.p., commessi il 27.10.2007 in Cosio Valtellino (i.p. 11.1.2008; f.p. 19.2.2017, tenuto conto della L.A. finora concessa); Vista l'ordinanza del MS di Milano in data 20.1.2015, che ha concesso al condannato una riduzione di pena pari a giorni 45 con riferimento al periodo dall'11.7.2014 al 10.1.2015, pari ad un semestre; visto il reclamo presentato dal condannato in data 30.5.2014 avverso l'ordinanza del MS di cui sopra, con il quale il condannato ha richiesto la concessione del beneficio; Letti gli atti; Sentito il P.M.; Osserva Il reclamante riferisce, quale motivo a sostegno della concessione del beneficio, cosi' come previsto dall'art. 4 n. 1 del decreto-legge 146/2013 coordinato con la legge di conversione 10/2014 nella misura di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata anzicche' di 45, come concesso dal Magistrato di Sorveglianza, che: 1. pur essendo il reclamante recluso per un reato di cui all'art. 4-bis O.P., lo stesso e' stato commesso da minorenne, di guisa che si palesa, a detta del reclamante, una violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, tale da consentire di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 10/2014. Orbene ritiene questo Collegio che vi siano i presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale avanti la Suprema Corte in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 4 n. 1 legge 10/2014. E' noto infatti che l'art. 79 della legge 354 del 1975 consente l'applicazione della normativa relativa all'ordinamento penitenziario anche ai condannati minorenni, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti dei soggetti che abbiano commesso il reato non essendo ancora maggiorenni. In attesa di tale normativa vi sono stati diversi interventi correttivi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 403 del 1997, 450 del 1998 e 436 del 1999) che hanno dichiarato l'incostituzionalita' di alcune norme dell'ordinamento penitenziario per contrasto con i principi ispiratori del diritto penale minorile, garantiti dalla Costituzione e tutelati dalla Dichiarazione dell'ONU del 1959 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Nel caso concreto e' possibile ritenere, operando un'interpretazione costituzionalmente orientata, un contrasto del dettato normativo di cui all'art. 4 delle legge 10/2014 allorche' preclude il beneficio per i condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis O.P. (lo Z. ha si' subito una condanna per uno dei delitti di cui all'art. 4 O.P., in particolare quello di cui agli artt. 575, 576 e 585 c.p., ma lo ha commesso da minorenne) con l'esigenza di flessibilita' e di protezione dell'infanzia e della gioventu' (garantite dagli artt. 3 e 31 II co. della Costituzione) che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne (che richiede la possibilita' di differenziare il trattamento rispetto agli adulti per consentirne il recupero sociale, tenuto conto della parabola evolutiva e della formazione della personalita' del minore), come gia' piu' volte ribadito dalla Suprema Corte, allorche' e' stata chiamata a pronunciarsi in merito all'assoluta parificazione tra minorenni ed adulti in materia di ordinamento penitenziario. Inoltre si ravvisa un contrasto con il principio di rieducativita' della pena di cui all'art. 27 III collima della Costituzione poiche' la norma di cui all'art. 4 legge 10/2014 prevede un meccanismo automatico di esclusione della concessione del beneficio della liberazione anticipata speciale, preclusivo della possibilita' di una valutazione individualizzata rispondente alle esigenze costituzionali di protezione della personalita' del minore.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 21 febbraio 2014 n. 10 in relazione agli artt. 3, 27 e 31 II co. della Costituzione nella parte in cui si applica ai condannati di eta' minore. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Suprema Corte. Ordina a cura della propria cancelleria la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per quanto di competenza, in particolare anche: per la notifica al difensore, nonche' per la notifica all'interessato. Si comunichi al P.M., sede, ed al carcere di appartenenza. Milano, 6 marzo 2015 Il Presidente: Zelante Il Giudice estensore: Ghezzi