N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2015
Ordinanza del 16 aprile 2015 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Provincia di Novara contro Regione Piemonte ed altri. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie - Assegnazione della somma di soli euro 14.040.000 agli Enti locali, anziche' di quella necessaria per il perseguimento delle funzioni agli stessi conferite - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza sostanziale - Violazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Violazione dell'autonomia finanziaria delle Province - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19, art. 1, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.(GU n.28 del 15-7-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sezione Seconda Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 238 del 2015, proposto da: Provincia di Novara, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Pozzi, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti n. 45; Contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello n. 153; Nei confronti di Provincia di Alessandria; Provincia di Asti; Provincia di Biella; Provincia di Cuneo; Citta' Metropolitana - Provincia di Torino; Provincia di Vercelli; Provincia di Verbano-Cusio-Ossola; Per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 2-669 del 1° dicembre 2014 (pubblicata sul B.U. 52S1 del 24 dicembre 2014) ad oggetto «Capitolo 149827/2014: Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (legge regionale n. 34/98) approvazione criteri di riparto», della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 7 del 12 dicembre 2014 ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.. Impegno di spesa di € 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014» e del provvedimento della Regione Piemonte prot. n. 849/A13010 del 23 gennaio 2015 nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ancorche' non conosciuti del procedimento, e per la conseguente condanna ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc. Amm. della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Novara per l'anno 2014, e quindi al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi riferiti alla causale di cui sopra, in uno con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria; ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto 1. La Provincia di Novara ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 1-665, del 27 novembre 2014, avente ad oggetto «Variazione delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di previsione 2014» nonche' della conseguente determinazione dirigenziale n. 7, del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di € 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione per l'anno 2014». Si tratta di atti derivanti dall'approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio (la legge della Regione Piemonte n. 19 del 2014) la quale, a fronte di un precedente stanziamento per complessivi € 10.750.508,00, per l'anno 2014, per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998 (stanziamento stabilito, in particolare, dalle leggi della Regione Piemonte nn. 1 e 2 del 2014, di approvazione della legge finanziaria 2014 e del bilancio di previsione 2014), ha previsto un innalzamento delle somme da trasferire agli Enti locali nella misura di ulteriori € 14.040.000,00. Per l'effetto le somme destinate alla Provincia ricorrente, in precedenza individuate in € 881.525,86, sono state aumentate dell'ulteriore somma di € 923.723,89, per un totale di € 1.805.249,75. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la nota della Regione Piemonte, prot. n. 849/A13010, del 23 gennaio 2015, con la quale l'amministrazione ha evidenziato che il nuovo stanziamento in favore della Provincia di Novara (ammontante, come detto, ad € 923.723,89) deve considerarsi in ottemperanza alla decisione cautelare di questo TAR, di cui all'ordinanza n. 431 del 2014, resa in parallelo giudizio tra le parti (RG n. 1101/2014) concernente lo stanziamento della precedente somma di € 881.525,86. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli € 1.805.249,75 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale. Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita' avverso gli impugnati atti, del tutto analogamente al ricorso RG n. 1101/2014 tuttora pendente, ed in particolare: violazione dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 143 del 1997, per mancato rispetto del principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999 e n. 44 del 2000, e violazione di legge con riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 34 del 1998; carenza, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, nonche' eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, illogicita', contraddittorieta', ingiustizia grave e manifesta; illegittimita' derivata, per illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2014. 2. All'esito dell'udienza camerale del 25 marzo 2015 il Collegio ha ritenuto di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione alle norme della legge regionale del 2014 contenente l'assestamento del bilancio 2014, norme riconosciute rilevanti per la decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 95 del 2015, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al giudizio da parte della Corte costituzionale. Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora esaurito la propriapotestas iudicandi nella sede cautelare, in quanto la sospensione degli atti impugnati e' stata disposta sino all'esito della decisione della questione di legittimita' costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 172 del 2012). Diritto 1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 («Legge finanziaria per l'anno 2014») e n. 2 del 2014 («Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016»), con d.G.R. 2-157, del 28 luglio 2014, ha - in un primo momento - individuato dell'importo complessivo di € 10.790.508,00 le risorse finanziarie a destinare per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali; in particolare, alle Province e' stata assegnata la somma complessiva di € 9.390.428,71. Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014, si e' autorizzata la liquidazione di quest'ultima somma a favore delle Province del Piemonte sul capitolo n. 149827/2014. In base alla ripartizione proporzionale tra le varie province della somma cosi' liquidata, alla Provincia odierna ricorrente stata cosi' assegnata la somma complessiva di € 881.525,86. A seguito, poi, della legge regionale n. 19 del 2014 («Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziarli 2014 e disposizioni finanziarie») l'importo complessivo stanziato in favore delle Province e' salito ad € 9.839.941,88 (somma individuata nell'allegato n. 1 alla d.G.R. n. 1-665, del 27 novembre 2014), con conseguente complessiva assegnazione alla Provincia ricorrente della somma di € 1.805.249,75. Tale ultima somma e' pero' manifestamente insufficiente a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia. Come documentato in giudizio dalla ricorrente (docc. nn. 20 e 21), infatti, per il pagamento dei soli stipendi del personale (adibito all'esercizio di quelle funzioni) la somma necessaria supererebbe i 2 milioni e 500.000 euro annui, con la conseguenza che l'amministrazione - oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni conferite - non sarebbe neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi. Non ignora il Collegio che, a norma dell'art. 19, comma 1, del decreto legislazione n. 68 del 2011, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. e, della legge-delega n. 42 del 2009. Tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell'art. 119 Cost., ha altresi' stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali cosi soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, con successiva possibilita' di adeguamento dell'aliquota e di incremento della compartecipazione; in caso di persistente incapienza rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, ciascuna Regione e' altresi' chiamata ad assicurare alle Province la compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi (comma 2 dell'art. 19 cit.). E' stato altresi' previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; ne' se si e' verificato un successivo intervento statale sostitutivo; ne', ancora, se sia stato istituito il «Fondo sperimentale regionale di riequilibrio» che, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l'attuazione del nuovo sistema. Non risulta quindi che, al momento, sia stata adottata una qualche determinazione in merito; con la conseguenza che l'eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare copertura in alcuna voce. Ne consegue l'attuale completa inoperativita', per la Regione Piemonte, della previsione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011: tale norma, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), non puo' di conseguenza trovare applicazione neanche nella pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province), pena la violazione delle disposizioni costituzionali che di seguito si richiameranno (infra, par. n. 2): con la conseguenza che questo Giudice deve interpretarla in modo costituzionalmente orientato, ossia, nel senso che la sua operativita' deve rimanere sospesa finche' non saranno concretamente stabilite le modalita' di recupero delle risorse soppresse. 2. Come gia' per le leggi regionali che hanno approvato la finanziaria 2014 ed il bilancio di previsione per l'anno 2014 (gia' oggetto di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nell'ambito del parallelo giudizio RG n. 1101/2014) anche la legge di assestamento di bilancio 2014, nel confermare - nonostante il leggero aumento rispetto alle leggi regionali nn. 1 e 2 del 2014 - la consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione che, rispetto allo stanziamento per l'anno 2010, allora pari ad € 60.000.000,00, assume proporzioni davvero inusitate, se solo si pensa alla somma stanziata per il 2014, pari a meno di 20 milioni di euro), di fatto impediscono a queste ultime la concreta possibilita' di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3 e 118 Cost. 2.1. Si evidenzia, anzitutto, la violazione dell'autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Fintanto che le Province continuano ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, commi 1 e 2, e 119, comma 1, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alla legge si traduce in una menomazione della loro autonomia finanziaria (cfr. Corte cost., sent. n. 241 del 2012) perche' costringe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie (che, peraltro, la Provincia ricorrente allega di non possedere). Al tempo stesso, la descritta menomazione dell'autonomia finanziaria si traduce in un ostacolo all'assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al ricordato sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere. L'autonomia finanziaria e', infatti, funzionale all'assolvimento di detti compiti (cosi Corte cost., sent. n. 63 del 2013), ed il suo venir meno non favorisce di certo l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. In tale quadro, pertanto, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non puo' considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli Enti locali sono chiamati. a fornire ai cittadini, giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario. L'equilibrio di bilancio che anche le Regioni sono chiamate a mantenere, insieme al loro dovere di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 119, comma 1, Cost., nella formulazione risultante a seguito della legge cost. n. 1 del 2012), non puo' infatti tradursi nel taglio indiscriminato dei servizi e delle attivita' amministrative, assurgendo a valore primario del nostro ordinamento costituzionale. Analogamente a quanto osservato dalla sentenza n. 36 del 2013 della Corte costituzionale (resa in materia di Livelli Essenziali di Assistenza), anche il soddisfacimento delle ordinarie attivita' amministrative non dipende solo dalle risorse disponibili, ma anche dalla loro allocazione ed utilizzazione: cio' soprattutto allorche' - come nel caso di specie - il mancato o l'insufficiente stanziamento comporti la compromissione delle istanze costituzionali gia' richiamate. Pertanto anche le leggi regionali, della cui legittimita' costituzionale in questa sede si dubita, potevano e dovevano allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e - correlativamente - pur di mantenere il buon andamento nell'amministrazione pubblica. Il tutto, ovviamente, nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, comma 4, Cost.). Va, in proposito, ricordato che - come piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale - se e' vero che dall'art. 81 Cost. (ai cui principi anche le Regioni devono sottostare: cfr., di recente, Corte cost., sent. n. 4 del 2014) deriva un principio di tendenziale equilibrio finanziario dei bilanci dello Stato (e delle Regioni), tanto su base annuale che su base pluriennale, «da questa premessa non puo' logicamente conseguire che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalita' delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non puo' avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento» della Corte costituzionale. «In altri termini, non si puo' ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio dello Stato o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo' essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimita' costituzionale» (cosi' Corte cost., sent. n. 260 del 1990). 2.2. Al contempo, si staglia anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale. Sul primo versante, la drastica riduzione degli stanziamenti sofferta dalla Provincia ricorrente non tiene conto dell'esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, vieppiu' in considerazione del livello dei costi delle funzioni delegate. Sul secondo versante, appare al Collegio evidente che quella drastica riduzione si pone in frontale contrasto con il compito della Repubblica (e quindi, per la parte di propria competenza, anche delle Regioni) di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2, Cost.). E' infatti evidente che il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province - afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunita' territoriale: si pensi, solo per citarne alcuni, all'industria, alle miniere, all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all'energia, alla tutela delle acque, alla difesa del suolo, alla protezione civile, al turismo, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi sociali, ai beni culturali, ecc. -, lungi dal «rimuovere» gli ostacoli descritti dall'art. 3, comma 2, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di liberta'. 2.3. Si evidenzia, infine, anche la violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi ivi proclamati di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. Siffatti principi postulano, infatti, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, cosi', ne diventano titolari ai sensi dell'art. 118, comma 2, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni gia' conferite con legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivale ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarieta' verticale (in applicazione del quale, invece quelle funzioni erano state allocate alle Province). Ne esce violentato anche il principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposi e' del tutto inidoneo a consentire alla Provincia di far fronte ai costi che lo svolgimento delle funzioni delegate implica. 3. La questione di legittimita' costituzionale cosi' prospettata e' anche rilevante per la decisione che questo TAR dovra' assumere sul ricorso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Gli atti regionali impugnati, nell'attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alla Provincia ricorrente, non potevano infatti che rimanere entro gli ambiti finanziari indicati, da ultimo, dalla legge regionale di approvazione dd c.d. assestamento del bilancio 2014: cio' con riferimento alle somme indicate nell'apposita Unita' Previsionale di Base (UPB) n. DB05011 «Affari istituzionali ed Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali», di cui all'Allegato A di quella legge (intitolato «Assestamento al bilancio finanziario per l'anno finanziario 2014»). Ed infatti, la d.G.R. n. 1-665, del 27 novembre 2014, dando atto che dall'assestamento di bilancio derivano ulteriori € 14.040.000,00 in favore degli Enti locali (sul capitolo di bilancio n. 149827 dell'UPB 05011), ha provveduto a variare di conseguenza l'entita' dello stanziamento; ancor dopo, con la determinazione dirigenziale n. 7, del 12 dicembre 2014, le nuove somme disponibili sono state ripartite tra i vari Enti locali (con assegnazione alle Province, per quanto in questa sede maggiormente interessa, di ulteriori € 9.839.941,88). E' quindi evidente che gli atti impugnati non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate nell'allegato della legge di approvazione dell'assestamento di bilancio 2014 e che - di conseguenza, come gia' avvenuto nel parallelo giudizio concernente le leggi regionali finanziaria e di bilancio 2014 - le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quella legge di assestamento. In particolare, viene in considerazione, ai fini del giudizio di costituzionalita', l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 («Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie»), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, con riferimento all'UPB DB05011, nella parte in cui assegna risorse per € 14.040.000,00 in favore degli Enti locali. Le citate norme appaiono in contrasto con i richiamati parametri costituzionali laddove, nello stanziare la somma gia' riferita, non raggiungono la soglia finanziaria minima necessaria per l'esercizio, in concreto, delle funzioni contente alle Province. La Provincia ricorrente, in proposito, ha riferito - con affermazione che pare al Collegio attendibile - che le somme stanziate per il 2010 a proprio favore (pari ad € 5.127.563,00) sarebbero sufficienti a coprire tutti i costi necessari per l'esercizio delle funzioni; ed anzi in tal senso ha circoscritto la propria domanda giudiziale. Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale delle indicate disposizioni.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, a) dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 («Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie»), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte in cui assegna al predetto capitolo di bilancio ulteriori risorse per soli € 14.040.000,00, anziche' la somma necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite, nei sensi di cui in motivazione; b) solleva, per l'effetto, questione di legittimita' costituzionale delle norme citate per violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3, commi 1 e 2, e 118 della Costituzione; c) sospende il processo ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) da' atto che, con separata ordinanza n. 95 del 2015, e' stata disposta la sospensione del presente giudizio e rinviata la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale; e) manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Roberta Ravasio, Primo Referendario Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore Il Presidente: Salamone L'Estensore: Masaracchia