N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2015

Ordinanza del 16 aprile  2015  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Provincia di Novara
contro Regione Piemonte ed altri. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Piemonte  -
  Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario  2014
  e disposizioni finanziarie - Assegnazione della somma di soli  euro
  14.040.000 agli Enti locali, anziche' di quella necessaria  per  il
  perseguimento delle funzioni agli stessi conferite  -  Lesione  del
  principio di uguaglianza  per  irragionevolezza  e  violazione  del
  principio di uguaglianza sostanziale - Violazione dei  principi  di
  sussidiarieta',  adeguatezza  e   differenziazione   -   Violazione
  dell'autonomia finanziaria delle Province - Lesione  del  principio
  di buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19,  art.  1,  in
  combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. 
(GU n.28 del 15-7-2015 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                           Sezione Seconda 
 
    Ha pronunciato  la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 238 del 2015, proposto da: 
    Provincia di Novara, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Edoardo
Pozzi, con domicilio eletto  presso  T.A.R.  Piemonte  Segreteria  in
Torino, corso Stati Uniti n. 45; 
 
                               Contro 
 
    Regione  Piemonte,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giovanna
Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza
Castello n. 153; 
 
                          Nei confronti di 
 
        Provincia di Alessandria; 
        Provincia di Asti; 
    Provincia di Biella; 
    Provincia di Cuneo; 
    Citta' Metropolitana - Provincia di Torino; 
    Provincia di Vercelli; 
        Provincia di Verbano-Cusio-Ossola; 
    Per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte n. 2-669 del 1° dicembre 2014 (pubblicata sul B.U. 52S1  del
24  dicembre  2014)  ad  oggetto  «Capitolo  149827/2014:  Fondo  per
l'esercizio delle  funzioni  conferite  (legge  regionale  n.  34/98)
approvazione criteri di riparto», della  determinazione  dirigenziale
della Regione Piemonte n. 7 del 12 dicembre 2014  ad  oggetto  «Leggi
regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.. Impegno di spesa di  €  9.839.941,88
da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle  funzioni
conferite sul cap. 149827 del bilancio  di  previsione  2014»  e  del
provvedimento della Regione  Piemonte  prot.  n.  849/A13010  del  23
gennaio  2015  nonche'  per  l'annullamento   di   tutti   gli   atti
antecedenti,  preordinati,   consequenziali   e   comunque   connessi
ancorche' non conosciuti  del  procedimento,  e  per  la  conseguente
condanna ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc.  Amm.
della Regione Piemonte all'esatto  adempimento  dell'obbligazione  di
garantire  la  capienza  dello  stanziamento  delle  risorse  per  le
funzioni delegate alla Provincia di Novara per l'anno 2014, e  quindi
al pagamento in  favore  della  Provincia  di  Novara  degli  importi
riferiti alla causale di cui sopra, in uno con gli interessi legali e
la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria; 
    ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 25  marzo  2015  il
dott. Antonino Masaracchia e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1.  La  Provincia  di  Novara   ha   domandato   a   questo   TAR
l'annullamento, previa  sospensione  cautelare,  della  deliberazione
della Giunta regionale del Piemonte n. 1-665, del 27  novembre  2014,
avente   ad   oggetto   «Variazione   delle    risorse    finanziarie
sull'assestamento al  bilancio  di  previsione  2014»  nonche'  della
conseguente determinazione dirigenziale n. 7, del 12  dicembre  2014,
avente ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.  Impegno  di
spesa di € 9.839.941,88 da destinare  alle  Province  piemontesi  per
l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio  di
previsione per l'anno 2014». 
    Si  tratta  di  atti  derivanti  dall'approvazione  della   legge
regionale  di  assestamento  di  bilancio  (la  legge  della  Regione
Piemonte n. 19  del  2014)  la  quale,  a  fronte  di  un  precedente
stanziamento per complessivi € 10.750.508,00, per  l'anno  2014,  per
l'esercizio delle funzioni  conferite  ai  sensi  della  legge  della
Regione  Piemonte  n.  34  del  1998  (stanziamento   stabilito,   in
particolare, dalle leggi della Regione Piemonte nn. 1 e 2  del  2014,
di approvazione della  legge  finanziaria  2014  e  del  bilancio  di
previsione  2014),  ha  previsto  un  innalzamento  delle  somme   da
trasferire  agli  Enti   locali   nella   misura   di   ulteriori   €
14.040.000,00.  Per  l'effetto  le  somme  destinate  alla  Provincia
ricorrente, in precedenza individuate in  €  881.525,86,  sono  state
aumentate dell'ulteriore somma di € 923.723,89, per un  totale  di  €
1.805.249,75. 
    Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la nota della Regione
Piemonte, prot. n. 849/A13010, del 23  gennaio  2015,  con  la  quale
l'amministrazione ha evidenziato che il nuovo stanziamento in  favore
della Provincia di Novara (ammontante, come detto, ad  €  923.723,89)
deve considerarsi in ottemperanza alla decisione cautelare di  questo
TAR, di cui all'ordinanza n. 431 del 2014, resa in parallelo giudizio
tra le parti (RG n.  1101/2014)  concernente  lo  stanziamento  della
precedente somma di € 881.525,86. 
    Lamenta la Provincia  ricorrente  -  in  quanto  conferitaria  di
funzioni  amministrative  regionali,   a   norma   del   sistema   di
decentramento amministrativo delineato dalla legge n.  59  del  1997,
dal decreto legislativo n. 112  del  1998  e  dalle  leggi  regionali
attuative - che le  somme  cosi'  stanziate  dalla  Regione  (per  un
importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli € 1.805.249,75
complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere
spese necessarie per il funzionamento degli  uffici  provinciali  che
esercitano le  funzioni  decentrate,  in  quanto  non  consentono  di
coprire neppure gli stipendi del personale. 
    Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita'  avverso
gli impugnati atti, del tutto analogamente al ricorso RG n. 1101/2014
tuttora pendente, ed in particolare:  violazione  dell'art.  4  della
legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 143 del  1997,  per
mancato  rispetto  del   principio   di   copertura   finanziaria   e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni  amministrative
conferite, nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999  e
n. 44 del 2000, e violazione di legge  con  riferimento  all'art.  10
della legge regionale n. 34 del 1998; carenza, contraddittorieta'  ed
illogicita' della motivazione, nonche' eccesso di potere per  difetto
di istruttoria, erronea  valutazione  dei  presupposti,  illogicita',
contraddittorieta', ingiustizia  grave  e  manifesta;  illegittimita'
derivata, per illegittimita' costituzionale della legge della Regione
Piemonte n. 19 del 2014. 
    2. All'esito dell'udienza camerale del 25 marzo 2015 il  Collegio
ha ritenuto di sollevare questione di legittimita' costituzionale  in
relazione alle  norme  della  legge  regionale  del  2014  contenente
l'assestamento del bilancio 2014, norme riconosciute rilevanti per la
decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 95 del  2015,  ha
disposto la sospensione cautelare  degli  atti  impugnati  sino  alla
prima camera di consiglio successiva  alla  restituzione  degli  atti
relativi al giudizio da parte della Corte costituzionale. 
    Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora  esaurito  la
propriapotestas  iudicandi  nella  sede  cautelare,  in   quanto   la
sospensione degli atti impugnati e'  stata  disposta  sino  all'esito
della decisione della questione di legittimita' costituzionale  (cfr.
Corte cost., sent. n. 172 del 2012). 
 
                               Diritto 
 
    1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte,
in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 («Legge finanziaria
per l'anno 2014») e n. 2 del 2014 («Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2014 e  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  finanziari
2014-2016»), con d.G.R. 2-157, del 28 luglio 2014, ha - in  un  primo
momento - individuato dell'importo complessivo di € 10.790.508,00  le
risorse  finanziarie  a  destinare  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite agli Enti locali; in particolare, alle  Province  e'  stata
assegnata la somma complessiva di € 9.390.428,71. Di conseguenza, con
determinazione dirigenziale  n.  165,  del  29  luglio  2014,  si  e'
autorizzata la liquidazione di  quest'ultima  somma  a  favore  delle
Province del Piemonte sul  capitolo  n.  149827/2014.  In  base  alla
ripartizione proporzionale tra le varie province  della  somma  cosi'
liquidata, alla Provincia odierna ricorrente stata cosi' assegnata la
somma complessiva di  €  881.525,86.  A  seguito,  poi,  della  legge
regionale n. 19 del 2014 («Assestamento al bilancio di previsione per
l'anno  finanziarli  2014  e  disposizioni  finanziarie»)   l'importo
complessivo stanziato  in  favore  delle  Province  e'  salito  ad  €
9.839.941,88 (somma individuata nell'allegato n.  1  alla  d.G.R.  n.
1-665,  del  27   novembre   2014),   con   conseguente   complessiva
assegnazione alla Provincia ricorrente della somma di € 1.805.249,75. 
    Tale  ultima  somma  e'  pero'  manifestamente  insufficiente   a
garantire la copertura di tutte le  spese  necessarie  a  far  fronte
all'esercizio  delle  funzioni   conferite   alla   Provincia.   Come
documentato in  giudizio  dalla  ricorrente  (docc.  nn.  20  e  21),
infatti, per il pagamento dei soli stipendi  del  personale  (adibito
all'esercizio di quelle funzioni) la somma necessaria supererebbe i 2
milioni   e   500.000   euro   annui,   con   la   conseguenza    che
l'amministrazione - oltre a non  poter  materialmente  esercitare  le
funzioni conferite - non sarebbe neanche in  grado  di  mantenere  le
obbligazioni contratte con i terzi. 
    Non ignora il Collegio che, a norma dell'art. 19,  comma  1,  del
decreto legislazione n. 68 del  2011,  a  decorrere  dall'anno  2013,
ciascuna Regione a Statuto ordinario deve assicurare la  soppressione
di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e
permanenza, di parte  corrente  e,  ove  non  finanziati  tramite  il
ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento
delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett.
e, della legge-delega n. 42 del 2009. Tale previsione normativa,  nel
concorrere ad attuare il disegno  di  federalismo  fiscale  ai  sensi
dell'art. 119 Cost., ha altresi' stabilito che, per  assicurare  alle
Province un importo corrispondente ai  trasferimenti  regionali  cosi
soppressi, ciascuna Regione deve comunque  determinare,  con  proprio
atto amministrativo (previo accordo concluso  in  sede  di  Consiglio
delle  autonomie  locali,   d'intesa   con   Province   del   proprio
territorio),  una  compartecipazione  delle   Province   alla   tassa
automobilistica regionale, con successiva possibilita' di adeguamento
dell'aliquota e di incremento della  compartecipazione;  in  caso  di
persistente incapienza rispetto all'ammontare delle risorse regionali
soppresse, ciascuna Regione e' altresi' chiamata ad  assicurare  alle
Province la compartecipazione ad altro tributo regionale, nei  limiti
della compensazione dei trasferimenti soppressi (comma 2 dell'art. 19
cit.). E' stato altresi' previsto che, in caso di mancata  fissazione
della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data  del
30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva  ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. 
    Con riguardo alla situazione esistente  in  Piemonte,  la  difesa
della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro  il  30
novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; ne' se  si
e' verificato un  successivo  intervento  statale  sostitutivo;  ne',
ancora, se sia stato istituito il «Fondo  sperimentale  regionale  di
riequilibrio» che, ai sensi del comma 4 della disposizione in  esame,
potrebbe  consentire  di   realizzare,   in   forma   progressiva   e
territorialmente equilibrata, l'attuazione  del  nuovo  sistema.  Non
risulta quindi che,  al  momento,  sia  stata  adottata  una  qualche
determinazione in merito; con la conseguenza  che  l'eventuale  venir
meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1  dell'art.  19
del decreto legislativo n. 68  del  2011,  non  potrebbe  attualmente
trovare copertura in alcuna  voce.  Ne  consegue  l'attuale  completa
inoperativita', per la Regione  Piemonte,  della  previsione  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo  n.  68  del  2011:  tale  norma,
rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove  assicura  il
recupero delle risorse soppresse), non puo'  di  conseguenza  trovare
applicazione neanche nella pars destruens (ossia, laddove dispone  la
soppressione dei trasferimenti  regionali  alle  Province),  pena  la
violazione  delle  disposizioni  costituzionali  che  di  seguito  si
richiameranno (infra, par. n.  2):  con  la  conseguenza  che  questo
Giudice deve  interpretarla  in  modo  costituzionalmente  orientato,
ossia, nel senso  che  la  sua  operativita'  deve  rimanere  sospesa
finche' non saranno concretamente stabilite le modalita' di  recupero
delle risorse soppresse. 
    2. Come gia' per  le  leggi  regionali  che  hanno  approvato  la
finanziaria 2014 ed il bilancio di previsione per l'anno  2014  (gia'
oggetto di  un'ordinanza  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale
nell'ambito del parallelo giudizio RG n. 1101/2014) anche la legge di
assestamento di bilancio 2014, nel confermare - nonostante il leggero
aumento rispetto alle leggi regionali  nn.  1  e  2  del  2014  -  la
consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province  per
le funzioni loro delegate (riduzione che, rispetto allo  stanziamento
per l'anno 2010, allora pari ad € 60.000.000,00,  assume  proporzioni
davvero inusitate, se solo si pensa alla somma stanziata per il 2014,
pari a meno di 20 milioni di euro), di  fatto  impediscono  a  queste
ultime la concreta possibilita' di  esercitare  quelle  funzioni,  in
violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3 e 118 Cost. 
    2.1.  Si  evidenzia,  anzitutto,  la  violazione   dell'autonomia
finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e  119  Cost.,  con
negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art.
97 Cost.). 
    Fintanto che le Province continuano ad essere individuate,  nella
Costituzione,  come  enti  costituenti   la   Repubblica   e   dotati
di autonomia, anche finanziaria (art. 114, commi 1 e 2, e 119,  comma
1, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in  base  alla
legge si traduce in una menomazione della loro autonomia  finanziaria
(cfr. Corte cost., sent. n. 241 del 2012) perche' costringe tali enti
a dare copertura ai  costi  delle  funzioni  trasferite  con  risorse
proprie  (che,  peraltro,  la  Provincia  ricorrente  allega  di  non
possedere). Al tempo stesso, la descritta menomazione  dell'autonomia
finanziaria si traduce in un ostacolo  all'assolvimento  dei  compiti
istituzionali  che,  anche  in   base   al   ricordato   sistema   di
decentramento amministrativo avviato con la legge  n.  59  del  1997,
tali  enti  territoriali  sono  chiamati  a   svolgere.   L'autonomia
finanziaria e', infatti, funzionale all'assolvimento di detti compiti
(cosi Corte cost., sent. n. 63 del 2013), ed il suo  venir  meno  non
favorisce di certo l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi
secondo criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita'.  In  tale
quadro, pertanto, il ruolo delle autonomie locali, quale  attualmente
disegnato   dalle   richiamate   norme   costituzionali,   non   puo'
considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei  servizi  che
gli Enti locali sono chiamati. a fornire ai  cittadini,  giustificata
esclusivamente   da   considerazioni   di   carattere    finanziario.
L'equilibrio di  bilancio  che  anche  le  Regioni  sono  chiamate  a
mantenere,  insieme  al  loro  dovere  di  concorrere  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 119, comma 1, Cost., nella
formulazione risultante a seguito della legge cost. n. 1  del  2012),
non puo' infatti tradursi nel taglio  indiscriminato  dei  servizi  e
delle attivita' amministrative,  assurgendo  a  valore  primario  del
nostro ordinamento costituzionale. Analogamente  a  quanto  osservato
dalla sentenza n. 36 del 2013 della  Corte  costituzionale  (resa  in
materia   di   Livelli   Essenziali   di   Assistenza),   anche    il
soddisfacimento delle ordinarie attivita' amministrative non  dipende
solo dalle risorse disponibili, ma anche dalla  loro  allocazione  ed
utilizzazione: cio' soprattutto allorche' - come nel caso di specie -
il mancato o l'insufficiente stanziamento comporti la  compromissione
delle istanze costituzionali gia' richiamate. Pertanto anche le leggi
regionali, della cui legittimita' costituzionale in  questa  sede  si
dubita, potevano e dovevano allocare od  utilizzare  diversamente  le
risorse  a  disposizione,  pur  di   garantire   alle   Province   la
salvaguardia della loro autonomia finanziaria e - correlativamente  -
pur di mantenere il buon andamento nell'amministrazione pubblica.  Il
tutto, ovviamente, nel necessario rispetto del  principio  di  previa
copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, comma 4, Cost.). 
    Va, in proposito, ricordato che - come  piu'  volte  sottolineato
dalla Corte costituzionale - se e' vero che dall'art.  81  Cost.  (ai
cui principi anche le Regioni devono sottostare:  cfr.,  di  recente,
Corte cost., sent. n. 4 del 2014) deriva un principio di  tendenziale
equilibrio finanziario dei bilanci dello  Stato  (e  delle  Regioni),
tanto su base annuale che su base pluriennale,  «da  questa  premessa
non puo' logicamente conseguire che sussista  in  materia  un  limite
assoluto alla  cognizione  del  giudice  di  costituzionalita'  delle
leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto  in
Costituzione non puo' avere altro significato che affermare che  esso
rientra nella tavola complessiva dei valori  costituzionali,  la  cui
commisurazione  reciproca  e  la  cui  ragionevole  valutazione  sono
lasciate al prudente apprezzamento» della Corte  costituzionale.  «In
altri termini, non si puo' ipotizzare che la  legge  di  approvazione
del bilancio dello Stato o  qualsiasi  altra  legge  incidente  sulla
stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi  sindacato
del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo'  essere
alcun valore costituzionale la cui attuazione possa  essere  ritenuta
esente dalla  inviolabile  garanzia  rappresentata  dal  giudizio  di
legittimita' costituzionale» (cosi' Corte cost.,  sent.  n.  260  del
1990). 
    2.2. Al contempo, si staglia  anche  la  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, sia sotto il profilo  dell'irragionevolezza,  sia
sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  eguaglianza
sostanziale. 
    Sul primo versante,  la  drastica  riduzione  degli  stanziamenti
sofferta dalla Provincia ricorrente  non  tiene  conto  dell'esigenza
(logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni  assegnate  siano
conferite  unitamente  alle   risorse   disponibili   per   il   loro
svolgimento, vieppiu' in considerazione del livello dei  costi  delle
funzioni delegate. 
    Sul secondo versante, appare  al  Collegio  evidente  che  quella
drastica riduzione si pone in frontale contrasto con il compito della
Repubblica (e quindi, per la parte di propria competenza, anche delle
Regioni) di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2,  Cost.).  E'  infatti
evidente che  il  mancato  esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
Province - afferenti a settori  nevralgici  della  vita  economica  e
sociale della comunita' territoriale:  si  pensi,  solo  per  citarne
alcuni, all'industria, alle  miniere,  all'inquinamento  atmosferico,
acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all'energia,
alla tutela delle acque,  alla  difesa  del  suolo,  alla  protezione
civile, al turismo, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi sociali,
ai beni  culturali,  ecc.  -,  lungi  dal  «rimuovere»  gli  ostacoli
descritti dall'art. 3, comma 2, Cost., al contrario li causerebbe  e,
allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di
fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro  diritti
di liberta'. 
    2.3. Si evidenzia, infine,  anche  la  violazione  dell'art.  118
Cost.   e   dei   principi   ivi   proclamati   di    sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. 
    Siffatti principi postulano, infatti,  che  determinate  funzioni
siano conferite anche alle Province le  quali,  cosi',  ne  diventano
titolari ai sensi dell'art.  118,  comma  2,  Cost.  In  tale  quadro
costituzionale, il mantenimento delle  funzioni  gia'  conferite  con
legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle risorse  destinate
a quelle funzioni, equivale ad una sostanziale  espropriazione  delle
funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del  dettato
costituzionale  e  del  principio  di  sussidiarieta'  verticale  (in
applicazione del quale, invece quelle funzioni erano  state  allocate
alle Province). Ne esce violentato anche il principio di adeguatezza,
in quanto lo stanziamento disposi e' del tutto inidoneo a  consentire
alla Provincia di far  fronte  ai  costi  che  lo  svolgimento  delle
funzioni delegate implica. 
    3. La questione di legittimita' costituzionale cosi'  prospettata
e' anche rilevante per la decisione che questo  TAR  dovra'  assumere
sul ricorso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. 
    Gli atti regionali  impugnati,  nell'attribuire  lo  stanziamento
oggetto di contestazione  alla  Provincia  ricorrente,  non  potevano
infatti che rimanere entro gli ambiti finanziari indicati, da ultimo,
dalla legge  regionale  di  approvazione  dd  c.d.  assestamento  del
bilancio 2014: cio' con riferimento alle somme indicate nell'apposita
Unita' Previsionale di Base (UPB) n. DB05011 «Affari istituzionali ed
Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali», di cui all'Allegato A
di quella legge (intitolato «Assestamento al bilancio finanziario per
l'anno finanziario 2014»). Ed infatti, la d.G.R.  n.  1-665,  del  27
novembre 2014, dando atto che dall'assestamento di bilancio  derivano
ulteriori € 14.040.000,00 in favore degli Enti locali  (sul  capitolo
di bilancio n. 149827 dell'UPB 05011), ha  provveduto  a  variare  di
conseguenza  l'entita'  dello  stanziamento;  ancor  dopo,   con   la
determinazione dirigenziale n. 7, del  12  dicembre  2014,  le  nuove
somme disponibili sono state ripartite tra i vari  Enti  locali  (con
assegnazione alle Province, per quanto in  questa  sede  maggiormente
interessa, di ulteriori € 9.839.941,88). E' quindi evidente  che  gli
atti impugnati non  avrebbero  potuto  attribuire  agli  Enti  locali
piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate  nell'allegato
della legge di approvazione dell'assestamento di bilancio 2014 e  che
-  di  conseguenza,  come  gia'  avvenuto  nel   parallelo   giudizio
concernente le leggi regionali finanziaria e di bilancio  2014  -  le
doglianze in questa sede  avanzate  dalla  Provincia  ricorrente  non
possono che coinvolgere, in via necessaria e  pregiudiziale,  proprio
quella legge di assestamento. 
    In particolare, viene in considerazione, ai fini del giudizio  di
costituzionalita', l'art. 1 della legge  della  Regione  Piemonte  1°
dicembre 2014, n. 19 («Assestamento al  bilancio  di  previsione  per
l'anno finanziario 2014 e disposizioni  finanziarie»),  in  combinato
disposto con l'Allegato  A  della  medesima  legge,  con  riferimento
all'UPB  DB05011,  nella  parte  in  cui  assegna   risorse   per   €
14.040.000,00 in favore degli Enti locali. Le citate  norme  appaiono
in contrasto con i richiamati parametri costituzionali laddove, nello
stanziare  la  somma  gia'  riferita,  non  raggiungono   la   soglia
finanziaria minima necessaria per  l'esercizio,  in  concreto,  delle
funzioni  contente  alle  Province.  La  Provincia   ricorrente,   in
proposito, ha riferito  -  con  affermazione  che  pare  al  Collegio
attendibile - che le somme stanziate per il  2010  a  proprio  favore
(pari ad € 5.127.563,00) sarebbero  sufficienti  a  coprire  tutti  i
costi necessari per l'esercizio delle funzioni; ed anzi in tal  senso
ha circoscritto la propria domanda giudiziale. 
    Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti  i  presupposti
per sollevare questione di legittimita' costituzionale delle indicate
disposizioni. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  il  Piemonte,  Sezione
seconda, 
        a)  dichiara  rilevante  per  la  definizione  del   presente
giudizio e non  manifestamente  infondata,  nei  termini  di  cui  in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1
della  legge  della  Regione  Piemonte  1°  dicembre  2014,   n.   19
(«Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario  2014
e disposizioni finanziarie»), in combinato disposto con l'Allegato  A
della medesima legge, nella parte in cui assegna al predetto capitolo
di bilancio ulteriori risorse per soli € 14.040.000,00,  anziche'  la
somma necessaria per il perseguimento delle funzioni  conferite,  nei
sensi di cui in motivazione; 
        b)  solleva,  per  l'effetto,   questione   di   legittimita'
costituzionale delle norme citate per  violazione  degli  artt.  114,
117, 119, 97, 3, commi 1 e 2, e 118 della Costituzione; 
        c) sospende il processo ed  ordina  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        d) da' atto che, con separata ordinanza n. 95  del  2015,  e'
stata disposta la sospensione del presente  giudizio  e  rinviata  la
trattazione della domanda cautelare alla prima  camera  di  consiglio
utile successiva alla restituzione degli atti da  parte  della  Corte
costituzionale; 
        e) manda alla Segreteria  di  provvedere  alla  notificazione
della presente ordinanza alle parti in causa ed al  Presidente  della
Giunta regionale del Piemonte ed alla comunicazione della  stessa  al
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. 
 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio  del  giorno  25
marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Vincenzo Salamone, Presidente 
    Roberta Ravasio, Primo Referendario 
    Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Salamone 
 
 
                      L'Estensore: Masaracchia