N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 giugno 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 3 giugno 2015. Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Toscana - "Beni estimati" di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751 - Inclusione nel patrimonio indisponibile dei comuni di Massa e Carrara - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, art. 32. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).(GU n.29 del 22-7-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 Fax 06 - 96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35, pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 30 marzo 2015 recante «Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014». La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 maggio 2015 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 35/2015 che consta di 71 articoli, ed e' suddivisa in XII capi presenta, presenta profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'articolo 32 per i seguenti Motivi: 1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in relazione all'art. 32, secondo comma, legge regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35. Il capo VI della legge regionale ed in particolare l'art. 32 si occupa degli «agri mammiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara». In particolare il secondo comma, cosi' dispone: «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonche' dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo». L'articolo 32, comma 2, annovera tra i beni inclusi nel patrimonio indisponibile comunale, oltre agli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse «Vicinanze» di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104, anche i c.d. «beni estimati» di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751. La norma prevede che i Comuni di Massa e di Carrara procedano alla ricognizione di tali beni, diano comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedano ai conseguenti adempimenti previsti dal Capo IV della legge in esame. La previsione e' innovativa rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1, legge regionale Toscana n. 104/1995, secondo cui gli agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile comunale, «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 104/1995». Tale norma non contempla espressamente i «beni estimati», e il rinvio alle normative in atto all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 104/1995 presenta margini di ambiguita'. La Corte Costituzionale chiamata a sindacare la legittimita' della legge regionale n. 104/1995 in parola, ha escluso «che l'art. 64, terzo comma del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretata come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le linee essenziali (...). L'art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei due regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara e' attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge - e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati - in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformita' della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente» (Corte Cost. 20 novembre 1995 n. 488). Parimenti, il regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno), nel delegare i Comuni di Carrara e Massa ad emanare un regolamento «per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi», non conteneva alcun espresso riferimento ai c.d. «beni estimati». Al riguardo, si osserva che la natura giuridica, pubblica o privata, dei cosiddetti «beni estimati» e' oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo un orientamento, su questi beni sussiste un vero e proprio diritto di proprieta', sono oggetto di atti di compravendita, nonche' di acquisti all'asta nell'ambito di procedure esecutive regolate dai tribunali competenti, senza che si sia mai resa necessaria alcuna autorizzazione comunale. Anche la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in alcune pronunce, ha distinto «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni c.d. agri marmiferi, risultano di proprieta' del Comune di Carrara detenuti dalle societa' in regime di concessione, altri invece di proprieta' delle societa' medesime c.d. beni estimati» (cfr. Commissione Trib. Prov. Toscana, Massa Carrara, Sez. II, Sent., 31 gennaio 2011, n. 14). Secondo un opposto orientamento, fondato su pareri di studiosi di chiara fama (tra i quali Cesare Piccioli, Paolo Barile ed Emanuele Conte) i «beni estimati» non hanno mai costituito oggetto di piena proprieta': il richiamato Editto del 1° febbraio 1751, infatti, si sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di godimento su beni che rientravano nella proprieta' delle cosiddette «Vicinanze». Il diritto di proprieta' delle Vicinanze su tali beni, infatti, sarebbe stato inusucapibile e imprescrittibile. Tuttavia, si rileva che il regio decreto 1443 del 1927 - che, come gia' osservato, fa riferimento agli agri marmiferi di Massa e Carrara, ma non ai «beni estimati» - ha abrogato la legislazione preunitaria precedente, cosi' che sussistono dubbi circa la perdurante validita' della qualificazione giuridica appena prospettata. Nel dirimere il suddetto contrasto interpretativo includendo i «beni estimati» nell'ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi potrebbero far ritenere tali beni come oggetto di proprieta' privata, la disposizione regionale impugnata colma una lacuna nell'ordinamento civile italiano. Tuttavia, questa operazione deve ritenersi rimessa alla potesta' legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», quindi la disposizione censurata viola l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
P. Q. M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' dell'art. 32, secondo comma, legge regionale Toscana n. 35, del 25 marzo 2015. Si allega: 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2015; 2. relazione del Ministro proponente. Roma, 29 maggio 2015 Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti