N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 giugno 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il  3
giugno 2015. 
 
Miniere, cave e torbiere  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  "Beni
  estimati" di  cui  all'editto  della  Duchessa  Maria  Teresa  Cybo
  Malaspina  del  1°  febbraio  1751  -  Inclusione  nel   patrimonio
  indisponibile dei comuni di Massa e Carrara - Ricorso del Governo -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di   competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, art. 32. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). 
(GU n.29 del 22-7-2015 )
    Ricorso  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   pt,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 Fax 06
- 96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione Toscana in persona del  Presidente  pt  per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua,  della
legge della Regione Toscana 25  marzo  2015  n.  35,  pubblicata  nel
B.U.R. n. 16 del 30 marzo 2015 recante «Disposizioni  in  materia  di
cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale  n.
65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge  regionale  n.  10/2010  e
legge regionale n. 65/2014». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  29  maggio  2015  e  si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente. 
    La legge regionale n. 35/2015 che consta di 71  articoli,  ed  e'
suddivisa in XII capi presenta, presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale in riferimento all'articolo 32 per i seguenti Motivi: 
        1) Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  l)  della
Costituzione,  in  relazione  all'art.  32,  secondo   comma,   legge
regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35. 
    Il capo VI della legge regionale ed in particolare l'art.  32  si
occupa degli «agri mammiferi di proprieta'  dei  Comuni  di  Massa  e
Carrara». 
    In particolare il secondo comma, cosi' dispone:  «Considerata  la
condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile  comunale
degli  agri  marmiferi  di  cui  alle  concessioni  livellarie   gia'
rilasciate  dai  Comuni  di  Massa  e  Carrara  e   dalle   soppresse
"vicinanze" di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n.  104  (Disciplina  degli
agri marmiferi dei Comuni di  Massa  e  Carrara),  nonche'  dei  beni
estimati,  di  cui  all'editto  della  Duchessa  Maria  Teresa   Cybo
Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  i  Comuni  di  Massa  e  Carrara
provvedono alla  ricognizione  dei  tali  beni,  danno  comunicazione
dell'accertamento   ai   titolari   delle   concessioni    e    delle
autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi  e  provvedono  ai
conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo». 
    L'articolo  32,  comma  2,  annovera  tra  i  beni  inclusi   nel
patrimonio indisponibile comunale, oltre agli agri marmiferi  di  cui
alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai  Comuni  di  Massa  e
Carrara e dalle soppresse «Vicinanze» di Carrara,  gia'  disciplinate
ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 5 dicembre  1995,
n. 104, anche i c.d. «beni estimati» di cui all'editto della Duchessa
Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.  La  norma  prevede
che i Comuni di Massa e di Carrara  procedano  alla  ricognizione  di
tali beni, diano comunicazione dell'accertamento  ai  titolari  delle
concessioni e autorizzazioni alla coltivazione dei  beni  medesimi  e
provvedano ai conseguenti adempimenti  previsti  dal  Capo  IV  della
legge in esame. 
    La previsione  e'  innovativa  rispetto  a  quanto  previsto  dal
combinato disposto dei commi 1  e  2  dell'art.  1,  legge  regionale
Toscana n. 104/1995, secondo cui gli agri marmiferi  appartengono  al
patrimonio indisponibile comunale, «se  di  essi  il  Comune  risulti
proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata  in  vigore
della medesima legge regionale n. 104/1995». 
    Tale norma non contempla espressamente i «beni  estimati»,  e  il
rinvio alle normative in atto all'entrata in  vigore  della  medesima
legge regionale n. 104/1995 presenta margini di ambiguita'. 
    La Corte Costituzionale  chiamata  a  sindacare  la  legittimita'
della legge regionale n. 104/1995 in parola, ha escluso  «che  l'art.
64, terzo comma del r.d. n. 1443 del 1927 possa  essere  interpretata
come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale
i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi  rispettandone  le
linee  essenziali  (...).  L'art.  64  ha  mantenuto  in  vigore   la
legislazione preunitaria solo in  via  transitoria,  fino  al  giorno
dell'entrata in vigore dei due regolamenti:  ai  Comuni  di  Massa  e
Carrara e' attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia
analoga a quella della legge - e quindi abilitato  anche  a  incidere
sui  rapporti  privati  -  in  funzione  di  un  rinnovamento   della
disciplina della coltivazione delle cave in conformita'  della  legge
mineraria e nei limiti della legislazione  regionale  protettiva  del
territorio e dell'ambiente» (Corte Cost. 20 novembre 1995 n. 488). 
    Parimenti, il regio decreto 29 luglio  1927  n.  1443  (Norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere del Regno), nel delegare i Comuni di Carrara e Massa ad
emanare  un  regolamento  «per  disciplinare   le   concessioni   dei
rispettivi agri marmiferi», non conteneva alcun espresso  riferimento
ai c.d. «beni estimati». 
    Al riguardo, si osserva  che  la  natura  giuridica,  pubblica  o
privata, dei cosiddetti «beni estimati» e' oggetto di  dibattito  tra
gli studiosi. Secondo un orientamento, su  questi  beni  sussiste  un
vero e proprio  diritto  di  proprieta',  sono  oggetto  di  atti  di
compravendita, nonche' di acquisti all'asta nell'ambito di  procedure
esecutive regolate dai tribunali competenti, senza  che  si  sia  mai
resa necessaria alcuna autorizzazione comunale. Anche la  Commissione
tributaria provinciale di  Massa  Carrara,  in  alcune  pronunce,  ha
distinto «due tipologie di terreni  marmiferi,  alcuni  terreni  c.d.
agri  marmiferi,  risultano  di  proprieta'  del  Comune  di  Carrara
detenuti dalle societa' in regime di  concessione,  altri  invece  di
proprieta'  delle  societa'  medesime  c.d.  beni   estimati»   (cfr.
Commissione Trib. Prov. Toscana, Massa Carrara, Sez.  II,  Sent.,  31
gennaio 2011, n. 14). 
    Secondo un opposto orientamento, fondato su pareri di studiosi di
chiara fama (tra i quali Cesare Piccioli, Paolo  Barile  ed  Emanuele
Conte) i «beni estimati» non hanno mai costituito  oggetto  di  piena
proprieta': il richiamato Editto del 1° febbraio  1751,  infatti,  si
sarebbe  limitato  ad  attribuire  a  soggetti  privati  diritti   di
godimento su beni che rientravano nella proprieta'  delle  cosiddette
«Vicinanze». Il diritto di proprieta' delle Vicinanze su  tali  beni,
infatti, sarebbe stato inusucapibile e imprescrittibile. Tuttavia, si
rileva che il regio decreto 1443 del 1927 - che, come gia' osservato,
fa riferimento agli agri marmiferi di Massa  e  Carrara,  ma  non  ai
«beni estimati» - ha abrogato la legislazione preunitaria precedente,
cosi' che  sussistono  dubbi  circa  la  perdurante  validita'  della
qualificazione giuridica appena prospettata. 
    Nel dirimere il suddetto contrasto  interpretativo  includendo  i
«beni estimati» nell'ambito del  patrimonio  indisponibile  comunale,
nonostante consistenti elementi potrebbero  far  ritenere  tali  beni
come  oggetto  di  proprieta'  privata,  la  disposizione   regionale
impugnata  colma  una  lacuna   nell'ordinamento   civile   italiano.
Tuttavia, questa operazione  deve  ritenersi  rimessa  alla  potesta'
legislativa esclusiva statale in  materia  di  «ordinamento  civile»,
quindi la disposizione  censurata  viola  l'articolo  117,  comma  2,
lettera l) della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare,  l'illegittimita'
dell'art. 32, secondo comma, legge regionale Toscana n.  35,  del  25
marzo 2015. 
    Si allega: 
    1. estratto conforme del verbale della seduta del  Consiglio  dei
ministri del 29 maggio 2015; 
    2. relazione del Ministro proponente. 
    Roma, 29 maggio 2015 
 
                        Avvocato dello Stato 
                       Marco Stigliano Messuti