N. 149 SENTENZA 24 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Differimento dell'entrata  in  vigore  dell'obbligo,  previsto  dalla
  legislazione statale,  di  collocare  in  discarica  esclusivamente
  rifiuti trattati. 
- Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n.  21  (Modifiche  alla
  legge regionale 24 febbraio 2014,  n.  1  -  Norme  in  materia  di
  individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni
  relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei
  rifiuti), art. 5. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge della Regione Liguria 5 agosto  2014,  n.  21  (Modifiche  alla
legge regionale 24  febbraio  2014,  n.  1  -  Norme  in  materia  di
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione  integrata  dei
rifiuti), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 6-9 ottobre 2014, depositato in cancelleria  il
14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2014. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2015  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    udito l'avvocato  dello  Stato  Giovanni  Paolo  Polizzi  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2014  e  depositato  il
successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 76 del 2014), il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto
2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1  -
Norme  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali   per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata dei rifiuti), per violazione  dell'art.  117,
primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    In particolare, il ricorrente ha ritenuto che la norma  censurata
detti disposizioni difformi  dalla  disciplina  statale  in  tema  di
rifiuti, violando cosi' l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.
che prevede la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nelle
materie  della  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema.   Inoltre,
poiche'  la  normativa   regionale   impugnata   contrasterebbe   una
disciplina statale attuativa di quella comunitaria,  sarebbe  violato
altresi' l'art. 117, primo comma, Cost. che  stabilisce  il  rispetto
dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario. 
    1.1.- Piu' precisamente, l'art. 5 della legge reg. n. 21 del 2014
ha introdotto l'art. 24-bis della  legge  della  Regione  Liguria  24
febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli  ambiti
ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al  servizio  idrico
integrato e alla gestione integrata  dei  rifiuti).  Il  citato  art.
24-bis stabilisce che «i gestori di  impianti  di  discarica  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani  che  non  siano  in  grado  di
assicurare, tramite idonei  sistemi  di  pretrattamento  dei  rifiuti
prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione
secca  e  la  frazione  umida  e  la  successiva  stabilizzazione  di
quest'ultima,  devono  presentare  alla  Regione  e  alla   Provincia
competente per territorio, entro  la  data  del  30  settembre  2014,
programmi   di   adeguamento»,   secondo   un   «crono-programma   di
realizzazione degli interventi di  adeguamento,  la  cui  conclusione
deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015» (comma 1, alinea
e lettera c). Si  prevede  inoltre  che  i  «comuni  con  popolazione
superiore ai 20.000 abitanti residenti,  che  conferiscono  i  propri
rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, devono presentare
alla Regione e alla Provincia competente  per  territorio,  entro  la
data del 31 ottobre 2014, programmi  organizzativi»  (comma  2).  Per
l'approvazione e l'integrazione  dei  programmi  organizzativi  e  di
adeguamento  e'  poi  previsto  che  la  «Provincia  competente   per
territorio provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei programmi
di adeguamento e  dei  programmi  organizzativi,  ad  indire,  previa
verifica della completezza della documentazione,  una  conferenza  di
servizi a cui partecipa anche la Regione» e  che  la  «conferenza  di
servizi deve concludersi entro il 31 dicembre  2014»  (comma  3).  Si
stabilisce, infine, che gli  «impianti  di  discarica  continuano  ad
operare  con  le  modalita'  operative  previste  dai   provvedimenti
autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della  presente
legge, fino alla adozione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014» (comma  5).  Resta  stabilito
che la mancata presentazione o la mancata approvazione dei  programmi
di adeguamento comporti la decadenza  ope  legis  dell'autorizzazione
all'esercizio della  discarica  (comma  7),  cosi'  come  la  mancata
presentazione o approvazione dei programmi organizzativi comporta  il
divieto di conferimento  dei  rifiuti  indifferenziati  in  discarica
(comma 9), mentre la mancata realizzazione degli  interventi  per  il
trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la  sospensione
ope legis dell'autorizzazione all'esercizio  della  discarica  (comma
8). 
    1.2.-   Secondo   il   ricorrente   la   disciplina    descritta,
procrastinando al 31 dicembre 2014 - e, con il crono-programma,  sino
al 31 dicembre 2015 - l'entrata in vigore dell'obbligo  di  collocare
in   discarica   esclusivamente   rifiuti   trattati,   consente   il
conferimento, fino  a  tale  data,  di  rifiuti  indifferenziati.  La
legislazione statale, invece, con l'art. 17,  comma  1,  del  decreto
legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della  direttiva
1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di  rifiuti)   prevede   tale
possibilita' solo fino al 31 dicembre 2006, termine poi prorogato  al
31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 184,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2007),   stabilendo
altresi' che le «Regioni adeguano la  loro  normativa  alla  presente
disciplina» (art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2003). 
    Viene quindi ricordato che  la  gestione  dei  rifiuti  e'  stata
ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n.  285  del
2013) alla materia della «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,
rientrante nella  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  in
riferimento alla quale alle Regioni e' solo consentito di  stabilire,
per il raggiungimento di fini propri delle loro  competenze,  livelli
di tutela piu' elevati purche' nel rispetto della  normativa  statale
ambientale. 
    La  normativa  regionale  impugnata,  superando   la   tempistica
prevista dal d.lgs. n. 36 del 2003 e dalle  successive  proroghe,  si
risolverebbe percio' in una indebita sanatoria per  gli  impianti  di
discarica ancora inidonei a separare la frazione secca  e  umida  dei
rifiuti, con palese violazione della competenza statale ex art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Inoltre,  poiche'  la  disciplina   statale   ricordata   risulta
attuativa della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa  alle  discariche  di  rifiuti,  violando   la   stessa   il
legislatore regionale ha contestualmente  contravvenuto  al  rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario imposto  dall'art.
117, primo comma, Cost. 
    1.3.- Sotto altro profilo,  il  ricorrente  lamenta  la  medesima
violazione dell'art. 117, primo comma e secondo  comma,  lettera  s),
Cost. nella parte in cui l'art. 24-bis citato prevede il  divieto  di
conferimento di rifiuti indifferenziati solo per  i  Comuni  che  non
abbiano presentato programmi autorizzativi idonei. Infatti, l'art.  7
del d.lgs. n.  36  del  2003  prevede  un  divieto  ben  piu'  ampio,
eccettuandone solo i  rifiuti  inerti  il  cui  trattamento  non  sia
tecnicamente fattibile (lettera a) o quelli il  cui  trattamento  non
contribuisce alla riduzione della quantita' di rifiuti o  dei  rischi
per la salute umana e per l'ambiente (lettera b). Conseguentemente la
disposizione regionale  autorizza  una  deroga  parziale  al  divieto
stabilito dalla legge statale in materia di  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, anche su questo  punto  attuativa  della  disciplina
comunitaria. 
    1.4.- Analogamente  i  commi  7  e  8  del  citato  art.  24-bis,
limiterebbero a specifiche situazioni - oltre tutto  con  misure  non
previste dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
(Norme in materia ambientale) - l'inibitoria di discariche  che,  per
il fatto di non aver rispettato i tempi e le modalita' previsti dalla
normativa  statale  sopra  ricordata,  attuativa   della   disciplina
comunitaria, non avrebbero dovuto operare, con conseguente violazione
dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. 
    1.5.- A conferma della illegittimita' della disciplina  regionale
censurata, il ricorrente ha richiamato la sentenza n.  187  del  2011
della Corte costituzionale che, in un caso  simile,  riguardante  una
legge della Regione Marche, ha  ritenuto  che  la  fissazione  di  un
termine  per  la  realizzazione   di   interventi   di   adeguamento,
autorizzando  implicitamente  lo  scarico  sino  a  quel  termine  in
difformita' rispetto alla disciplina statale in  materia  ambientale,
violasse la competenza  legislativa  statale  ex  art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost. 
    2.- Con l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Liguria  19
novembre 2014, n. 35,  recante  «Abrogazione  dell'articolo  5  della
legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 -Modifiche alla legge  regionale
24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in  materia  di  individuazione  degli
ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative  al  servizio
idrico  integrato  e  alla  gestione   integrata   dei   rifiuti)   e
dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 - Modifiche
di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia»,  l'art.
5 della legge reg. n. 21 del 2014 e' stato abrogato a  decorrere  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale
della Regione Liguria, intervenuta il 20 novembre 2014. 
    3.- Con memoria depositata in data 1° giugno 2015, il  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  per  l'accoglimento  del
ricorso.  Pur  essendo  stata  abrogata  la  disposizione  impugnata,
infatti, non  potrebbe  ritenersi  che  la  stessa  non  abbia  avuto
applicazione medio tempore, incidendo quanto meno sull'applicabilita'
delle sanzioni previste in materia di gestione di rifiuti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2014  e  depositato  il
successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 76 del 2014), il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto
2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1  -
Norme  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali   per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata dei rifiuti), per violazione  dell'art.  117,
primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    L'impugnato art. 5 della legge reg. n. 21 del 2014 ha  introdotto
l'art. 24-bis della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014,  n.
1 (Norme in materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali  per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata  dei  rifiuti).  Secondo  il  ricorrente,  la
disciplina contenuta nel citato art. 24-bis avrebbe procrastinato  al
31 dicembre 2014 - e, con il crono-programma,  sino  al  31  dicembre
2015 - l'entrata in vigore dell'obbligo  di  collocare  in  discarica
esclusivamente   rifiuti    trattati,    contestualmente    limitando
l'operativita' dei  divieti  statali  in  punto  di  conferimento  in
discarica  di  rifiuti  indifferenziati  e  permettendo   l'esercizio
provvisorio  di  discariche,  che  non  consentono   il   trattamento
differenziato, ben oltre il termine, gia' da tempo  scaduto,  fissato
dalla legge dello Stato. 
    Il ricorrente ha ritenuto,  pertanto,  che  la  norma  censurata,
dettando disposizioni difformi dalla disciplina statale  in  tema  di
rifiuti, violasse cosi' l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
che prevede la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nelle
materie  della  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema.   Inoltre,
poiche' la  normativa  regionale  impugnata  contrasterebbe  con  una
disciplina statale attuativa di quella comunitaria - segnatamente  di
quella contenuta nella direttiva  1999/31/CE  del  Consiglio  del  26
aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti  -  sarebbe  violato,
altresi', l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto  dei
vincoli imposti dall'ordinamento comunitario. 
    2.- In  via  preliminare  deve  osservarsi  che  la  disposizione
sospettata  di  illegittimita'  costituzionale  e'   stata   abrogata
dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria  19  novembre
2014,  n.  35,  recante  «Abrogazione  dell'articolo  5  della  legge
regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche  alla  legge  regionale  24
febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti
ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al  servizio  idrico
integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)  e  dell'articolo  6
della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative  in
materia di turismo, urbanistica ed edilizia)», a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale  della
Regione Liguria (intervenuta il 20 novembre 2014) e, quindi,  dal  21
novembre 2014. 
    La Regione  Liguria  non  si  e'  costituita  in  giudizio  e  il
Presidente del Consiglio dei ministri non ha rinunciato  al  ricorso,
per il cui accoglimento ha invece insistito con memoria depositata in
data 1° giugno 2015. 
    Secondo il  costante  orientamento  della  Corte  costituzionale,
perche' possa essere dichiarata cessata la  materia  del  contendere,
devono congiuntamente  verificarsi  le  seguenti  condizioni:  a)  la
sopravvenuta abrogazione o modificazione  delle  norme  censurate  in
senso satisfattivo della pretesa  avanzata  con  il  ricorso;  b)  la
mancata  applicazione,  medio  tempore,  delle   norme   abrogate   o
modificate (ex plurimis, sentenze n. 32 e n. 16 del 2015, n.  87  del
2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011). 
    Integrato  il  requisito  sub  a),  v'e'  da  chiedersi  se   sia
verificato anche quello  della  mancata  applicazione  medio  tempore
della normativa abrogata. 
    In proposito deve osservarsi che la disposizione  e'  restata  in
vigore dal 21 agosto al 21  novembre  2014.  Pur  trattandosi  di  un
ristretto lasso  temporale  (tre  mesi),  il  contenuto  delle  norme
impugnate - che dispongono la proroga di un  termine  gia'  da  tempo
scaduto secondo la legislazione statale, con conseguente prosecuzione
di attivita'  in  essere,  che  avrebbero  dovuto  essere  inibite  -
comporta la loro immediata  e  automatica  applicazione.  La  seconda
condizione, dunque, non si e' nel caso di specie verificata,  con  la
conseguenza  che  non  puo'  considerarsi  cessata  la  materia   del
contendere. 
    3.- Nel merito la questione e' fondata. 
    3.1.- La disposizione  regionale  impugnata  contiene  norme  che
riguardano il trattamento e lo smaltimento dei  rifiuti,  occupandosi
in particolare del loro pretrattamento prima  della  collocazione  in
discarica per la separazione fra la  frazione  secca  e  la  frazione
umida. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n.
285 del 2013, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009, n. 62 del  2008),  la
disciplina dei rifiuti «si colloca  [...]  nell'ambito  della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva  statale  ai
sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  anche  se
interferisce con altri interessi  e  competenze,  di  modo  che  deve
intendersi riservato allo Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando  ferma  la
competenza  delle  Regioni  alla  cura  di  interessi  funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali (cosi', in  particolare,
la sentenza n. 249 del 2009)» (sentenza n.  259  del  2014).  Quindi,
«"non puo' riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela
dell'ambiente",  anche  se  le  Regioni  possono  stabilire  "per  il
raggiungimento dei fini  propri  delle  loro  competenze  livelli  di
tutela piu'  elevati",  pur  sempre  nel  rispetto  "della  normativa
statale di tutela dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009)»  (sentenza
n. 285 del 2013). 
    Le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale  ambito
solo a  condizione  che  perseguano  finalita'  proprie  attinenti  a
competenze  regionali  e,  comunque,  garantendo  livelli  di  tutela
dell'ambiente piu' elevati  di  quelli  previsti  dalla  legislazione
statale. 
    3.2.-   Nella    specie    deve    osservarsi    che    l'effetto
dell'introduzione dell'art. 24-bis, ad opera dell'impugnato  art.  5,
e'  quello  di  procrastinare  al  31  dicembre  2014  -  e,  con  il
crono-programma, sino al 31  dicembre  2015  -  l'entrata  in  vigore
dell'obbligo  di  collocare  in  discarica   esclusivamente   rifiuti
trattati. Pertanto, la disposizione impugnata finisce per  consentire
il conferimento, fino a tale data,  di  rifiuti  indifferenziati,  in
attesa  del  perfezionamento   dei   programmi   di   adeguamento   e
organizzazione delle discariche, che nel frattempo possono continuare
ad operare con le modalita' operative in corso. 
    La legislazione statale, invece, con  l'art.  17,  comma  1,  del
decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione   della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti),  prevedeva
tale  possibilita'  solo  fino  al  31  dicembre  2006,  termine  poi
prorogato al 31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 184, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2007),  e
ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2009,  dall'art.  5,  comma
1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre   2008,   n.   208   (Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 27 febbraio 2009, n. 13. 
    La Regione Liguria, con  la  disposizione  impugnata,  ha  dunque
finito   per   legittimare   la    prosecuzione    del    trattamento
indifferenziato dei rifiuti ben oltre il termine previsto dalla legge
statale. 
    Risulta, pertanto, evidente che la citata  disciplina  regionale,
consentendo per  un  maggiore  periodo  di  tempo  una  modalita'  di
smaltimento dei rifiuti deteriore  per  l'ambiente  e  l'eco-sistema,
compromette i livelli di tutela previsti dalla legge  statale,  cosi'
da palesare la violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
Cost. 
    4.-  Devono  ritenersi  assorbiti  gli   ulteriori   profili   di
illegittimita' costituzionale dedotti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della  legge
della Regione Liguria 5 agosto 2014,  n.  21  (Modifiche  alla  legge
regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione
degli ambiti ottimali per  l'esercizio  delle  funzioni  relative  al
servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI