N. 158 SENTENZA 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Poteri del Consiglio regionale in regime  di  prorogatio  -  Riordino
  delle  funzioni  in  materia  di   aree   produttive   -   Riordino
  territoriale dei Comuni. 
- Legge della Regione Abruzzo 27  marzo  2014,  n.  15  (Modifica  ed
  integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in
  materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143
  "Norme in materia di riordino territoriale  dei  Comuni:  Mutamenti
  delle circoscrizioni, delle denominazioni e  delle  sedi  comunali.
  Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"). 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed  integrazione  alla
L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni  in  materia  di  aree
produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia
di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle  circoscrizioni,
delle denominazioni e  delle  sedi  comunali.  Istituzione  di  nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni"),  nonche',  specificamente,  dell'art.  1,
comma 1, lettera b) della  medesima  legge  regionale,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  9-11
giugno 2014, depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 ed  iscritto
al n. 45 del registro ricorsi 2014. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2015  il  Giudice
relatore Daria de Pretis; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  il  9-11  giugno,  depositato  il  17
giugno 2014 e iscritto  al  n.  45  del  registro  ricorsi  2014,  il
Presidente del Consiglio dei ministri  ha  impugnato  l'intero  testo
della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15  (Modifica  ed
integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni
in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997,
n. 143  "Norme  in  materia  di  riordino  territoriale  dei  Comuni:
Mutamenti delle circoscrizioni,  delle  denominazioni  e  delle  sedi
comunali. Istituzione  di  nuovi  Comuni,  Unioni  e  Fusioni"),  per
violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo
28 dicembre 2006, in riferimento agli artt.  121,  122  e  123  della
Costituzione, nonche' in via subordinata l'art. 1, comma  1,  lettera
b) della medesima legge regionale, per violazione degli  artt.  75  e
117, secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost. 
    1.1.- Quanto all'impugnazione della  legge  regionale  nella  sua
interezza, il ricorrente osserva che, essendo il mandato elettivo del
Consiglio della Regione Abruzzo pervenuto alla sua naturale  scadenza
il 15 dicembre 2013 e recando la legge impugnata  la  data  27  marzo
2014 (con pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  9
aprile 2014), troverebbe  applicazione  l'art.  86,  comma  3,  dello
Statuto regionale, secondo cui «nei casi di scioglimento anticipato e
di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale
sono prorogate, secondo le modalita'  disciplinate  nel  Regolamento,
sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli  eletti
nelle nuove elezioni limitatamente agli  interventi  che  si  rendono
dovuti in base agli impegni  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali  o  che,
comunque, presentano il carattere della urgenza e necessita';  b)  le
funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate  sino
alla proclamazione del nuovo Presidente della  Regione  limitatamente
all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili [...]». 
    Nel caso di specie, dalla lettura del  provvedimento  legislativo
in esame non emergerebbe (ne' sarebbe stato evidenziato,  ad  esempio
nei lavori preparatori) alcuno dei presupposti  riguardanti  una  sua
supposta natura di indifferibilita' ed urgenza o  di  atto  dovuto  o
riferibile a situazioni di estrema gravita', tali da non  consentirne
un rinvio, a pena di un grave danno alla collettivita' regionale o al
funzionamento dell'ente, che soli ne giustificherebbero l'adozione da
parte dell'organo legislativo in prorogatio. 
    1.2.- A  prescindere  da  tale  assorbente  ragione,  il  Governo
lamenta inoltre l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Abruzzo  n.  15  del  2014  limitatamente  alla  disposizione
contenuta nell'art. l, comma l, lettera b), sotto diversi profili. 
    In primo luogo, la Regione, dettando norme sulla  gestione  delle
infrastrutture idriche e sulla determinazione delle tariffe  per  gli
utenti del servizio idrico integrato, avrebbe  invaso  la  competenza
esclusiva dello Stato in tema  di  «tutela  della  concorrenza  e  di
tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere  e)
ed s) Cost. 
    Inoltre, l'articolo impugnato, rinviando con effetto  legificante
ai criteri tariffari previsti dal decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e la determinazione della tariffa di  riferimento
del servizio idrico integrato), tra i quali vi  e'  la  remunerazione
del  capitale,  avrebbe  reintrodotto  di   fatto   tale   componente
tariffaria, espunta dal referendum del giugno 2011, il cui  esito  e'
stato proclamato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a  seguito  di  referendum
popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato in  base  all'adeguata  remunerazione  del  capitale
investito), in palese violazione  del  divieto  di  ripristino  della
normativa abrogata dalla volonta' popolare, desumibile  dall'art.  75
Cost. 
    Da ultimo, nel prevedere che le infrastrutture idriche, fognarie,
e  gli  impianti  di  depurazione  restino  di  proprieta'  dell'ARAP
(Agenzia regionale  delle  aree  produttive,  istituita  dalla  legge
regionale Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni  in
materia di aree produttive) e che questa  «provved[a]  alla  relativa
gestione», la disposizione  violerebbe  l'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva  dello
Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza»  e  di
«ordinamento civile». Difatti, per un verso la  concessione  d'uso  a
titolo gratuito delle infrastrutture sarebbe  la  sola  tipologia  di
trasferimento possibile (mentre la proprieta' delle  stesse  dovrebbe
restare in capo ai soggetti consorziati, ovvero  agli  enti  locali);
per  altro  verso,  l'affidamento  diretto  del   servizio   all'ARAP
eluderebbe le norme statali e comunitarie che prevedono l'obbligo  di
procedere mediante gara,  trattandosi  di  un  servizio  pubblico  di
rilevanza economica. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato,  in
primo luogo, l'intero testo della  legge  della  Regione  Abruzzo  27
marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011,
n. 23 "Riordino delle funzioni  in  materia  di  aree  produttive"  e
modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n.  143  "Norme  in  materia  di
riordino territoriale dei  Comuni:  Mutamenti  delle  circoscrizioni,
delle denominazioni e  delle  sedi  comunali.  Istituzione  di  nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni"), per violazione  dell'art.  86,  comma  3,
dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in  riferimento
agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione. 
    Il ricorrente premette che la legge impugnata e' stata  approvata
dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime
di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della  Regione
Abruzzo, nello stabilire  che  in  tale  evenienza  le  funzioni  del
Consiglio  regionale  sono  prorogate  sino  al  completamento  delle
operazioni di proclamazione degli eletti  nelle  nuove  elezioni,  ne
limita  espressamente  l'esercizio  «[...]  agli  interventi  che  si
rendono dovuti  in  base  agli  impegni  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  Europea,  a  disposizioni  costituzionali  o  legislative
statali o che, comunque, presentano  il  carattere  della  urgenza  e
necessita'». 
    Ad avviso del ricorrente, dall'esame della  legge  impugnata  non
emergerebbero, ne' i requisiti di indifferibilita' e urgenza, ne'  la
sua qualita' di atto dovuto o  riferibile  a  situazioni  di  estrema
gravita', tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla
collettivita' regionale o  al  funzionamento  dell'ente,  sicche'  il
Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti  propri  della  sua
condizione di organo in prorogatio, in tal modo  violando  il  citato
parametro. 
    2.- In via subordinata, il Governo sostiene che l'art.  1,  comma
1,  lettera  b)  della  medesima  legge  regionale,  dettando   norme
sull'assetto  proprietario  e  sulla  gestione  delle  infrastrutture
idriche nonche' sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del
servizio idrico integrato, si porrebbe in contrasto con  l'art.  117,
secondo comma, lettere e), l) ed s), della  Costituzione,  in  quanto
lesivo della competenza esclusiva dello  Stato  nelle  materie  della
«tutela della concorrenza», dell'«ordinamento civile» e della «tutela
dell'ambiente». La medesima disposizione inoltre, in  violazione  del
divieto  di  ripristino  della  normativa  abrogata  dalla   volonta'
popolare desumibile dall'art. 75 Cost., avrebbe  reintrodotto  tra  i
criteri tariffari del servizio idrico integrato l'«adeguatezza  della
remunerazione del capitale investito», sebbene  tale  componente  sia
stata espunta dall'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) a seguito del referendum del giugno
2011. 
    3.- In via preliminare, va  riconosciuta  l'ammissibilita'  della
questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che, mentre e' inammissibile
l'impugnazione di un'intera legge attraverso  generiche  censure  che
non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di
legittimita'   costituzionale,   e'   consentita,    al    contrario,
l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte
coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza  n.  201  del
2008). 
    Nella fattispecie in  esame  e'  evidente  come  la  prima  delle
censure mosse dal ricorrente accomuni  tutte  le  disposizioni  della
legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza  dei
presupposti  previsti  dallo  statuto  regionale  per  il   legittimo
esercizio  della  funzione  legislativa  in  regime   di   prorogatio
(sentenza  n.  44  del  2015).  Di  conseguenza,   conformemente   ai
precedenti casi in cui questa Corte e' stata chiamata a  pronunciarsi
sulla denunciata  violazione  dei  poteri  in  regime  di  prorogatio
(sentenze n.  181  del  2014  e  n.  68  del  2010),  «e'  pienamente
ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto  legislativo  nel  suo
testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo piu' o  meno
eterogeneo del suo contenuto normativo» (sentenza n. 64 del 2015). 
    4.-  Nel  merito,  e'  fondata  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'intera legge della  Regione  Abruzzo  n.  15  del
2014, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto  regionale,
in riferimento  all'art.  123  Cost.  (e'  inconferente,  invece,  il
richiamo operato dal ricorrente agli artt. 121 e 122 Cost.,  rispetto
ai  quali  l'evocata  norma  statutaria  non   funge   da   parametro
interposto). 
    4.1.- Secondo la giurisprudenza costituzionale, «l'istituto della
prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui  "coloro
che sono nominati a tempo  a  coprire  uffici  rimangono  in  carica,
ancorche' scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n.
208 del 1992)» (sentenza n. 64 del 2015). 
    Questa Corte ha poi chiarito che «[l]'istituto della  prorogatio,
a differenza della vera e  propria  proroga  (cfr.,  rispettivamente,
art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost.,  per  quanto
riguarda le Camere),  non  incide  [...]  sulla  durata  del  mandato
elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra
la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e  l'entrata  in
carica del nuovo organo eletto» (sentenza  n.  196  del  2003;  nello
stesso senso, sentenze n. 44 del  2015  e  n.  181  del  2014)  e  ha
affermato che «"E' pacifico [...] che l'istituto in esame  presuppone
la  scadenza,  naturale  o  anticipata,  del  mandato  del   titolare
dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi puo'  essere  prorogatio"
(sentenza n. 181 del 2014)» (sentenza n. 55 del 2015). 
    4.2.-  Nella  specie,  il   mandato   del   Consiglio   regionale
dell'Abruzzo  e'  scaduto  il  14  dicembre  2013,  al  termine   del
quinquennio  di  durata  in  carica  dell'organo,  decorrente   dalle
precedenti elezioni regionali,  che  si  erano  svolte  il  14  e  15
dicembre 2008. 
    Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente
della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per  il
giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto  previsto  all'art.  7,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che  impone
di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le  elezioni
del  Parlamento  europeo,  qualora  nello  stesso  anno  si  svolgano
entrambe le consultazioni elettorali. 
    La legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014  -  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione del  9  aprile  2014,  n.  14,  ed
entrata in vigore il successivo 10 aprile 2014 - e'  stata  approvata
dal Consiglio regionale l'11 marzo 2014, come risulta dal verbale  di
pari data n. 179/4, dunque nel periodo compreso fra la  scadenza  del
mandato del Consiglio (14 dicembre 2013)  e  la  proclamazione  degli
eletti nelle nuove elezioni (avvenuta l'11 giugno 2014), quando cioe'
l'organo era in regime di prorogatio. 
    4.3.- Questa Corte, esaminando  analoghe  questioni,  relative  a
leggi della Regione Abruzzo approvate  dal  Consiglio  regionale  nel
medesimo periodo,  ha  ribadito  il  proprio  costante  orientamento,
secondo il quale «In questa fase, i Consigli regionali "dispongono di
poteri attenuati,  confacenti  alla  loro  situazione  di  organi  in
scadenza" (sentenza n.  468  del  1991);  pertanto,  in  mancanza  di
esplicite indicazioni contenute negli statuti,  devono  limitarsi  al
"solo esercizio delle  attribuzioni  relative  ad  atti  necessari  e
urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili".  Essi,  inoltre,
devono "comunque astenersi, al fine di  assicurare  una  competizione
libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere
interpretato come una forma di captatio benevolentiae  nei  confronti
degli elettori" (sentenza n. 68 del 2010)» (sentenza n. 55 del 2015). 
    Ha inoltre sottolineato (sulla scorta della ricordata sentenza n.
68 del 2010) come «il quadro normativo e applicativo sia notevolmente
mutato a seguito della legge costituzionale 22 novembre  1999,  n.  1
(Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).  Questa  ha
attribuito allo statuto  ordinario  la  definizione  della  forma  di
governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di  organizzazione
e funzionamento della Regione, in armonia con la  Costituzione  (art.
123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina
del  sistema  elettorale  e  dei  casi  di   ineleggibilita'   e   di
incompatibilita' allo stesso  legislatore  regionale,  sia  pure  nel
rispetto  dei  principi  fondamentali   fissati   con   legge   della
Repubblica, "che stabilisce anche la durata  degli  organi  elettivi"
(art. 122, primo comma, Cost.).  Cosicche'  -  anche  sulla  base  di
quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  Titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione) - questa Corte ha affermato  che  "una  interpretazione
sistematica  delle  citate  nuove  norme  costituzionali  conduce   a
ritenere che la disciplina della eventuale  prorogatio  degli  organi
elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni,
e degli eventuali limiti dell'attivita' degli organi  prorogati,  sia
oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della  Regione,  ai
sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma
di governo regionale"; e che, nel disciplinare  questo  profilo,  gli
statuti "dovranno essere in armonia con i precetti e con  i  principi
tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi  dell'art.  123,  primo
comma, della Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003; anche  sentenza
n. 304 del 2002)» (sentenza n. 64 del 2015). 
    Nella sentenza n. 44 del 2015 (concernente la legge regionale  n.
24 del 2014), la Corte ha affermato altresi' che  «[...]  gli  stessi
statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare  le
limitazioni connaturate alla ratio dell'istituto». 
    L'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo prevede,  al  comma
3, che nei casi  di  scioglimento  anticipato  e  di  scadenza  della
legislatura - e  al  di  fuori  delle  ipotesi  di  scioglimento  del
Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o  per  ragioni  di
sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni -  «le  funzioni
del  Consiglio  regionale  sono  prorogate,  secondo   le   modalita'
disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle  operazioni
di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli
interventi che si rendono  dovuti  in  base  agli  impegni  derivanti
dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o
legislative statali o che, comunque, presentano  il  carattere  della
urgenza e necessita'» (lettera a), e, al  comma  4,  che,  in  questi
casi, «le nuove elezioni sono  indette  entro  tre  mesi  secondo  le
modalita' definite dalla legge elettorale». 
    L'art. 141 del Regolamento interno per  i  lavori  del  Consiglio
regionale dell'Abruzzo, approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2, prevede a sua volta che «in  caso
di scioglimento anticipato del  Consiglio  regionale  e  di  scadenza
della Legislatura i poteri del  Consiglio  regionale  sono  prorogati
sino  alla  proclamazione  degli   eletti   nelle   nuove   elezioni,
limitatamente agli interventi che si  rendono  dovuti  in  base  agli
impegni   derivanti   dall'appartenenza   all'Unione    Europea,    a
disposizioni costituzionali o legislative statali  o  che,  comunque,
presentano il carattere dell'urgenza e necessita'» (comma 1),  e  che
«[l]'urgenza  e  la  necessita'  sono  espressamente  dichiarate   ed
adeguatamente motivate con riferimento  alle  situazioni  di  estrema
gravita' che esigono interventi immediati  ed  improcrastinabili,  la
cui adozione non puo' essere rinviata senza arrecare grave danno  per
gli interessi affidati alle cure della Regione» (comma 2).  Tuttavia,
come pure puntualizzato da questa  Corte,  la  mancanza  di  espresse
dichiarazioni e motivazioni «non osta all'accertamento nel merito  di
tale requisito, giacche' l'urgenza e necessita' della legge  deve  in
ogni caso emergere oggettivamente dal  contenuto  delle  disposizioni
impugnate, anche a  prescindere  dall'esistenza  di  simili  elementi
formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero  di  trasformarsi
in vere e proprie formule sacramentali. In questo  quadro,  i  lavori
preparatori  possono  tuttora  fungere  da  valido  ausilio  per   lo
scrutinio che la Corte e' chiamata a eseguire» (sentenza  n.  81  del
2015). 
    Da  ultimo,  e'  stato  sottolineato  che  «Il  requisito   della
necessita' e dell'urgenza, che legittima  il  Consiglio  regionale  a
esercitare i propri poteri in regime di prorogatio, evoca  l'esigenza
che l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave
situazione  alla  quale   esso   intende   porre   rimedio,   perche'
diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all'istituto
della prorogatio,  che  implicano  non  soltanto  la  gravita'  della
situazione  che  forma  oggetto  dell'intervento,  ma  anche  la  sua
improcrastinabilita', come e' espressamente previsto  dal  richiamato
art.  141  del  Regolamento  interno  per  i  lavori  del   Consiglio
regionale» (sentenza n. 81 del 2015). 
    5.-  In  applicazione  degli  indicati  principi,   occorre   ora
verificare se il Consiglio regionale sia intervenuto con un atto  che
costituisce  adempimento  di  impegni   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea,  da  disposizioni  costituzionali  o  legislative
statali o  che  e'  caratterizzato  da  urgenza  e  necessita',  come
previsto dall'evocata disposizione statutaria. 
    5.1.- La legge impugnata ha introdotto alcune  nuove  previsioni,
di  contenuto  eterogeneo,  in  modifica  di   precedenti   normative
regionali. 
    In primo luogo, ha  apportato  due  modifiche  alla  legge  della
Regione Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23  (Riordino  delle  funzioni  in
materia di aree produttive). 
    Con la prima (contenuta all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  si
consente la regolarizzazione delle attivita' produttive  che  vengono
esercitate nelle aree industriali in  violazione  dei  vigenti  piani
regolatori industriali degli ex Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo
industriale e/o delle disposizioni regolamentari adottate  da  questi
ultimi. Sebbene il Governo non ne faccia cenno, tale norma  e'  stata
abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Abruzzo  17
aprile 2014, n.  18  (Abrogazione  della  lettera  a,  del  comma  1,
dell'art. 1, della L.R. 27 marzo 2014, n. 15,  recante  «Modifica  ed
integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle  funzioni  in
materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997,  n.  143
"Norme in materia di  riordino  territoriale  dei  Comuni:  Mutamenti
delle circoscrizioni, delle  denominazioni  e  delle  sedi  comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni  e  Fusioni"»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, terza serie speciale -  Regioni,  n.  24  del  14
giugno 2014. Tuttavia, l'assenza di  indicazioni  sulla  sua  mancata
applicazione medio tempore non consente di dichiarare, in parte  qua,
la cessazione della materia del contendere. 
    Con la seconda modifica (art. 1, comma 1, lettera b), si  prevede
che le infrastrutture idriche e  fognarie  nonche'  gli  impianti  di
depurazione  realizzati  dai  Consorzi  per  le  aree   di   sviluppo
industriale restano di proprieta' dell'ARAP (Agenzia regionale  delle
aree produttive, istituita dalla legge reg. Abruzzo n. 23  del  2011,
la quale provvede alla loro gestione, nonche'  al  trattamento  delle
acque  di  scarico  o  di  reflui  anche  di  altra  provenienza.  Si
stabilisce, inoltre, che il costo di acquisto dell'acqua e'  definito
annualmente dalla Giunta regionale, sulla scorta degli articoli 154 e
seguenti del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1°
agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle  componenti
di costo  e  la  determinazione  della  tariffa  di  riferimento  del
servizio idrico integrato). 
    In secondo luogo, la legge impugnata, con l'art. 2, ha modificato
la legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997,  n.  143  (Norme  in
materia  di  riordino  territoriale  dei  Comuni:   Mutamenti   delle
circoscrizioni,  delle   denominazioni   e   delle   sedi   comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), prolungando  per  tre
anni la disponibilita' di risorse finanziarie che la Giunta regionale
destina in favore degli enti locali e delle unioni, che assumono alle
proprie dipendenze personale delle comunita' montane, interessate dal
processo  di  riordino  istituzionale  avviato  dalla  stessa   legge
regionale n. 143 del 1997. 
    5.2.- Considerati i contenuti appena  descritti,  va  esclusa  la
natura di atto dovuto della legge nei  sensi  sopra  delineati.  Ne',
d'altro  canto,  di   tale   pretesa   natura   e'   offerta   alcuna
giustificazione  dalla  legge  stessa  o  da  altri  atti   ad   essa
riferibili. La sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria  del
servizio idrico integrato, le misure  di  sostegno  finanziario  alla
ricollocazione del personale delle comunita'  montane  soppresse  non
costituiscono  interventi  dovuti  in  base  agli  impegni  derivanti
dall'appartenenza   all'Unione   europea,    ne'    a    disposizioni
costituzionali o legislative statali. In ogni caso,  non  e'  offerta
alcuna giustificazione di tale loro supposta natura. 
    5.3.- Difetta anche il requisito dell'urgenza e della necessita'. 
    In primo luogo,  a  dispetto  di  quanto  prescritto  dal  citato
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, l'urgenza e
la  necessita'  non   sono   state   «espressamente   dichiarate   ed
adeguatamente motivate». Neppure e' possibile  trarre  dal  contenuto
della legge  o  dai  lavori  preparatori  elementi  da  cui  desumere
l'improcrastinabilita' dell'iniziativa legislativa. 
    Certamente e' tutt'altro che improcrastinabile l'introduzione  di
una sanatoria urbanistica (art. 1, comma, 1,  lettera  a),  la  quale
anzi, proprio per essere un istituto «a carattere contingente  e  del
tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995),  che
«determina la compressione di  valori  come  "quelli  del  paesaggio,
della  cultura,  della  salute,  della  conformita'   dell'iniziativa
economica privata all'utilita' sociale, della funzione sociale  della
proprieta'" sentenza n. 427 del  1995»  (sentenza  n.  9  del  2008),
richiederebbe una delicata ponderazione  dei  contrapposti  interessi
che solo l'assemblea legislativa  nel  pieno  della  sua  investitura
politica  puo'  compiere.  In  ogni  caso,   il   carattere   urgente
dell'intervento legislativo e' escluso  per  tabulas  dalla  prevista
scadenza al 30 aprile 2015 del termine assegnato per la presentazione
della domanda di sanatoria. 
    Le norme dettate in tema di servizio idrico  integrato  (art.  1,
comma 1, lettera  b)  attengono  ad  aspetti  strutturali  della  sua
organizzazione e non  contengono  misure  in  alcun  modo  dirette  a
fronteggiare  situazioni  di  emergenza,  come  potrebbe  essere,  ad
esempio, una impellente crisi di approvvigionamento. Che si tratti di
interventi riferiti alla gestione ordinaria e' confermato dai  lavori
preparatori al disegno di legge. 
    Alle medesime conclusioni si  deve  giungere  con  riguardo  alla
previsione che prolunga per  tre  anni  la  destinazione  di  risorse
finanziarie in favore degli enti locali e delle unioni  che  assumono
alle proprie dipendenze personale delle soppresse  comunita'  montane
(art. 2). Nemmeno per questa disposizione, che incide su un  processo
di  riordino  istituzionale  gia'  da  tempo  avviato,  e'  possibile
rinvenire quelle condizioni di urgenza e  di  necessita',  nei  sensi
sopra delineati, che sole ne avrebbero giustificato l'approvazione da
parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio. 
    5.4.- Proprio per i suoi contenuti,  invece,  la  legge  nel  suo
complesso - e in modo particolarmente evidente nelle  previsioni  che
riguardano la regolarizzazione degli abusi edilizi  e  le  misure  di
sostegno alla ricollocazione del personale in esubero - «si presta  a
essere interpretat[a] come una forma di  captatio  benevolentiae  nei
confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo
la ricordata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza  n.
68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare
una competizione libera e trasparente» (sentenza n. 81 del 2015). 
    Alla luce delle  considerazioni  esposte,  l'intera  legge  della
Regione Abruzzo n. 15 del 2014, risultando in  contrasto  con  l'art.
123 Cost. in relazione  all'evocata  norma  statutaria,  deve  essere
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    6.-  La  censura  proposta  in  via  subordinata  nei   confronti
dell'art. 1, comma 1, lettera  b),  della  medesima  legge  regionale
rimane assorbita. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   della
Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed  integrazione  alla
L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni  in  materia  di  aree
produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia
di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle  circoscrizioni,
delle denominazioni e  delle  sedi  comunali.  Istituzione  di  nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni"). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI