N. 164 ORDINANZA 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Attivita' edilizia nelle zone a bassa  sismicita'  -  Semplificazione
  amministrativa. 
- Legge  della  Regione  Puglia  5  febbraio  2013,  n.  6,   recante
  «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge  regionale  30
  luglio 2009, n. 14  (Misure  straordinarie  e  urgenti  a  sostegno
  dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della  qualita'  del
  patrimonio edilizio residenziale),  modificata  e  integrata  dalla
  legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della  legge
  regionale 13 dicembre 2004, n. 23», art. 2. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante  «Modifiche
e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30  luglio  2009,
n. 14 (Misure  straordinarie  e  urgenti  a  sostegno  dell'attivita'
edilizia  e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  patrimonio
edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge  regionale
1° agosto 2011, n. 21 e  all'articolo  4  della  legge  regionale  13
dicembre 2004, n. 23», promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 14-19 marzo  2013,  depositato  in
cancelleria il 20 marzo 2013  ed  iscritto  al  n.  47  del  registro
ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nella camera di consiglio del 24  giugno  2015  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  14-19  marzo  2013  e
depositato in cancelleria il 20 marzo  2013  (reg.  ric.  n.  47  del
2013), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge  della  Regione
Puglia 5 febbraio 2013,  n.  6,  recante  «Modifiche  e  integrazioni
all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009,  n.  14  (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e  per  il
miglioramento della qualita' del patrimonio  edilizio  residenziale),
modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21  e
all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n.  23)»,  per
violazione  dell'art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,   in
relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo  A),  nonche'
dell'art. 117, comma secondo, lettera h), Cost.; 
    che, premette il ricorrente, anteriormente all'entrata in  vigore
delle  norme  impugnate,  nelle   zone   del   territorio   regionale
classificate a bassa sismicita' (zone 3 e 4), chi intendeva procedere
ad attivita' edilizia doveva,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  dare
preavviso scritto  al  competente  ufficio,  o  sportello  unico  per
l'edilizia,  del  Comune,  allegando  il  progetto  con  i   relativi
elaborati tecnici e atti amministrativi; in  seguito,  spettava  alla
Provincia eseguire le verifiche di cui all'art. 93 del d.P.R. n.  380
del 2001, anche in merito al rispetto delle prescrizioni per le opere
in conglomerato cementizio di cui all'art. 65 del d.P.R. n.  380  del
2001, nonche' delle norme tecniche ministeriali per le costruzioni da
realizzare nelle zone sismiche di cui all'art. 83 dello stesso  testo
unico, derogabili solo alle condizioni di cui al successivo art.  88;
in esito alle verifiche, gli  uffici  provinciali  potevano  chiedere
integrazioni alla documentazione, oppure rilasciare l'attestazione di
avvenuto deposito  del  progetto,  unitamente  a  copia  vistata  del
progetto stesso; 
    che, prosegue la difesa erariale,  con  riguardo  alle  anzidette
zone a bassa sismicita', in  deroga  alla  normativa  previgente,  la
disposizione impugnata autorizzava i Comuni individuati, a seguito di
intesa, dall'Associazione nazionale  dei  Comuni  d'Italia  (ANCI)  e
dall'Unione  delle  Province  italiane  (UPI  Puglia)  a   rilasciare
direttamente le attestazioni di avvenuto deposito di cui all'art.  93
del d.P.R. n. 380 del 2001, «previa verifica della completezza  della
prescritta  documentazione  e  successiva  trasmissione  degli   atti
all'amministrazione provinciale competente per territorio» (comma 1);
spettava al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, a
seguito della prevista intesa, modificare la disciplina regionale  in
materia di trasferimento di funzioni riguardanti  l'edilizia  sismica
(comma 2); 
    che, tuttavia, il  ricorrente  lamenta  come,  in  tal  modo,  si
sarebbe  demandata  ai  Comuni  «una  mera  verifica  estrinseca   di
completezza della prescritta documentazione», senza alcun riferimento
alla   rispondenza   della   documentazione   alle   norme   tecniche
ministeriali  e  alle  prescrizioni  per  le  opere  in  conglomerato
cementizio; 
    che cio' avrebbe determinato una violazione dell'art. 117,  comma
terzo, Cost., in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del  d.P.R.  n.
380 del 2001, i quali  costituirebbero  principi  fondamentali  delle
materie del governo del territorio e della protezione civile, nonche'
dell'art. 117, comma secondo, lettera h), Cost.; 
    che il Presidente della Giunta  regionale  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato il 26  aprile  2013,  chiedendo  che  la
questione  sia  rigettata,  in  quanto  la  norma  impugnata  avrebbe
esclusivamente previsto  la  delega  delle  stesse  funzioni  di  cui
all'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001,  che  prima  spettavano  alle
Province, ai Comuni che fossero in condizione di esercitarle, secondo
l'apprezzamento di ANCI e UPI; 
    che, con memoria depositata il 25 luglio 2013, la difesa erariale
ha replicato agli argomenti di  parte  resistente,  ribadendo  quanto
esposto nel ricorso; 
    che, con memoria depositata il 13 gennaio 2014, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha formulato la richiesta - cui ha aderito  la
difesa regionale - di un rinvio della  discussione  della  causa,  in
modo da consentire una valutazione sull'opportunita' di rinunciare al
ricorso in seguito  alla  promulgazione  della  legge  della  Regione
Puglia 19 luglio 2013, n. 19 (Norme  in  materia  di  riordino  degli
organismi collegiali  operanti  a  livello  tecnico-amministrativo  e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi),  il
cui art. 7, comma 1, ha aggiunto all'impugnato  art.  2  della  legge
reg. Puglia n. 6 del 2013 il comma 1-bis, del seguente tenore:  «[l]a
verifica della completezza della prescritta documentazione di cui  al
comma 1 comprende anche la  valutazione  del  contenuto  tecnico  del
progetto, ancorche' tale valutazione sia limitata  al  solo  rispetto
formale della normativa tecnica statale di cui  all'articolo  65  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia  (Testo  A),  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; 
    che, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in  data  31
gennaio 2014, con atto depositato il 25 febbraio 2014, il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
seguito alla modifica normativa  intervenuta  e  alla  luce  del  suo
esplicito riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001; 
    che, con delibera del 14 ottobre 2014, depositata il 13  febbraio
2015, la Giunta regionale della Puglia ha accettato  la  rinuncia  al
ricorso. 
    Considerato che, nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  dei
processi, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 82  e  n.
77 del 2015; ordinanze n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'estinzione del processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI