N. 171 SENTENZA 7 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero -  Nomina
  di  un  commissario  ad  acta  da  parte  del  competente  Comitato
  interministeriale. 
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il
  settore  agricolo,  la  tutela   ambientale   e   l'efficientamento
  energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio  e
  lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la  definizione  immediata   di
  adempimenti derivanti dalla normativa europea)  -  convertito,  con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.
  116 - art. 30-ter. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  (Disposizioni  urgenti  per  il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti dalla normativa europea),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014,  n.  116,  promosso
dalla Regione Abruzzo con ricorso  notificato  il  20  ottobre  2014,
depositato in cancelleria il 27 ottobre 2014 ed iscritto al n. 85 del
registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore
Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo  e
l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo del  servizio  postale  il  20
ottobre 2014 e depositato il 27 ottobre 2014 (reg.  ric.  n.  85  del
2014) la  Regione  Abruzzo  ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91  (Disposizioni  urgenti  per  il  settore  agricolo,   la   tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117,  terzo
e quarto comma,  118,  primo  comma,  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo anche  in  riferimento  all'art.  8  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre  2001,  n.
3). 
    Ad avviso della Regione ricorrente la disposizione impugnata, che
ha modificato l'art. 29 del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  4
aprile 2012,  n.  35,  e  che  si  occupa  dei  procedimenti  per  la
riconversione  di  industrie  del  settore   bieticolo   saccarifero,
esplicherebbe la sua efficacia anche  nel  territorio  della  Regione
Abruzzo,  in   relazione   al   progetto   di   costruzione   di   un
termovalorizzatore a biomasse,  in  attuazione  dell'accordo  per  la
riconversione di un ex zuccherificio sito nel Comune di Celano. 
    Nel ricorso  si  da'  conto  dell'evoluzione  registratasi  nella
disciplina del settore bieticolo-saccarifero, a livello europeo  e  a
livello statale: la prima contenuta soprattutto nel regolamento  (CE)
20 febbraio 2006, n. 320/2006 (Regolamento del Consiglio  relativo  a
un regime temporaneo per  la  ristrutturazione  dell'industria  dello
zucchero nella Comunita'  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola  comune);
la seconda identificabile nel decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2
(Interventi    urgenti    per     i     settori     dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche'  in  materia  di  fiscalita'
d'impresa), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 11 marzo 2006, n. 81, il  cui  art.  2  ha  istituito  un
apposito Comitato interministeriale per fronteggiare la  grave  crisi
del settore.  Questo  Comitato  interministeriale  -  presieduto  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole e forestali chiamato a  svolgere  le  funzioni  di
vicepresidente, composto altresi' da ulteriori cinque ministri  e  da
tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano - e' stato chiamato  a:  a)  approvare  il  piano  per  la
razionalizzazione    e    la    riconversione    della     produzione
bieticolo-saccarifera;  b)  coordinare  le   misure   comunitarie   e
nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per
le  connesse  problematiche  sociali;  c)  formulare  direttive   per
l'approvazione  dei  progetti  di  riconversione  (presentati   dalle
imprese,  per  ciascun  impianto,  e  soggetti  all'approvazione  del
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del d.l. n. 2 del 2006, come convertito). 
    In questo quadro,  l'art.  29  del  d.l.  n.  5  del  2012,  come
convertito, ha previsto la figura del commissario ad  acta,  nominato
dal suddetto Comitato interministeriale - ai sensi dell'art.  20  del
decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico  nazionale),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009,
n. 2 - il quale ultimo e' incaricato, nella formulazione  originaria,
di disporre «norme idonee nel quadro delle competenze  amministrative
regionali  atte  a  garantire   l'esecutivita'   dei   progetti»   di
riconversione. 
    La disposizione di cui al suddetto art. 29,  comma  2,  e'  stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n.  62  del
2013 di questa Corte, in accoglimento di un  ricorso  promosso  dalla
Regione Veneto. Secondo quanto stabilito da tale pronuncia,  infatti,
la disciplina in essa contenuta va ascritta «alla materia agricoltura
riservata alla competenza  legislativa  residuale  delle  Regioni»  e
percio' «viene a porsi in contrasto con l'art. 117 Cost., tanto se la
si interpreti come attributiva di  un  potere  regolamentare,  quanto
amministrativo. Nel primo caso sarebbe pacificamente  violato  l'art.
117, sesto comma, Cost., trattandosi di una  materia  riservata  alla
competenza legislativa residuale delle regioni. Nel secondo,  invece,
si dovrebbe ipotizzare una chiamata in sussidiarieta' da parte  dello
Stato per  assicurare  il  perseguimento  di  interessi  unitari  che
sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento da parte  del
livello di governo inferiore» (viene richiamata la sentenza di questa
Corte n. 303 del 2003). Tuttavia - continua la  sentenza  n.  62  del
2013 - «nei  casi  in  cui  vi  sia  uno  spostamento  di  competenze
amministrative a seguito  di  attrazione  in  sussidiarieta',  questa
Corte ha escluso che possa essere  previsto  un  potere  sostitutivo,
dovendosi ritenere che la leale collaborazione,  necessaria  in  tale
evenienza, non possa essere sostituita puramente e  semplicemente  da
un atto unilaterale dello Stato (sentenze n. 165 del 2011  e  n.  383
del 2005).  L'art.  29,  invece,  prevede  un  potere  di  intervento
sostitutivo dello Stato che si attiva mediante la predisposizione  da
parte  del  comitato  interministeriale  di  norme  idonee   a   dare
esecutivita' ai progetti nel quadro delle competenze regionali  e  in
casi di particolare  necessita'  (non  specificati)  con  il  diretto
intervento di un commissario ad acta. Inoltre la norma introduce  una
forma  di  potere  sostitutivo  (per  dare  attuazione   al   diritto
comunitario) che non risponde ai requisiti  richiesti  dall'art.  120
Cost. e dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni
per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)». 
    Ad avviso della ricorrente, la modifica apportata all'art. 29 del
d.l. n. 5  del  2012,  dalla  disposizione  qui  impugnata,  inserita
nell'art.  30-ter  del  d.l.  n.  91  del  2014  per  effetto  di  un
emendamento  al  relativo  disegno  di  legge  di  conversione,   pur
qualificando   i    progetti    di    riconversione    nel    settore
bieticolo-saccarifero come «di interesse  strategico»  e  pur  avendo
precisato i presupposti alla base della  nomina  del  commissario  ad
acta, meriterebbe le medesime  censure  di  incostituzionalita'  gia'
accolte nella sentenza n. 62 del 2013. 
    La  ricorrente  lamenta,  anzitutto,  la  lesione  -   ad   opera
dell'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera a) -  degli  artt.  117,
terzo comma, e 118, primo comma,  Cost.,  nonche'  del  principio  di
leale collaborazione.  L'attribuzione  del  carattere  di  «interesse
strategico» ai progetti  di  riconversione  industriale  nel  settore
bieticolo-saccarifero    risulterebbe,    infatti,     generica     e
configurerebbe una "chiamata in sussidiarieta'" in materia  riservata
alla competenza  regionale,  senza  che  a  monte  vi  sia  stata  la
prescritta intesa con le Regioni territorialmente interessate. 
    Quanto all'art.  30-ter,  comma  1,  lettera  b),  la  ricorrente
sostiene che tale disposizione sia affetta  dai  medesimi  vizi  gia'
rilevati dalla sentenza n.  62  del  2013  di  questa  Corte  e  sia,
pertanto, da dichiararsi in contrasto con l'art. 117,  quarto  comma,
Cost., in quanto  invasiva  della  sfera  di  competenza  legislativa
esclusiva delle Regioni  in  materia  di  agricoltura.  Le  modifiche
apportate alla precedente normativa, infatti,  si  concretizzerebbero
esclusivamente  nell'uso  di  sinonimi  («esecuzione»  in  luogo   di
«attuazione»), di  locuzioni  verbali  che  definiscono  il  medesimo
concetto («accordi per la riconversione industriale sottoscritti  con
coordinamento del Comitato interministeriale» al  posto  di  «accordi
definiti  in  sede   regionale   con   coordinamento   del   Comitato
interministeriale») e, infine, di locuzioni verbali piu'  lunghe  che
meglio specificano un concetto (come quello di «casi  di  particolare
necessita'», sostituito da «nel caso in cui i  relativi  procedimenti
autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente
i termini di legge per la conclusione di tali  procedimenti»),  senza
pero' modificarlo. 
    Inoltre l'art. 30-ter, impugnato, sarebbe  in  contrasto  con  il
combinato disposto dell'art. 120, secondo comma, Cost. e dell'art.  8
della  l.  n.  131  del  2003  e,  altresi',  con   i   principi   di
sussidiarieta' e di leale collaborazione.  Infatti,  l'esercizio  del
potere  sostitutivo  dello  Stato,  nel  rispetto  dei  principi   di
sussidiarieta'  e  leale  collaborazione,  va  preceduto,  secondo  i
parametri  richiamati,  dall'assegnazione  di  un   congruo   termine
all'ente regionale interessato, perche' sia in condizione di adottare
i provvedimenti necessari: solo una volta  decorso  tale  termine  lo
Stato  sarebbe  abilitato   ad   intervenire   con   l'adozione   dei
provvedimenti necessari o con la nomina di apposito  commissario.  Al
contrario,  nella  disciplina  impugnata  non   sono   previsti   ne'
l'assegnazione di un termine ne' il coinvolgimento della Regione,  in
violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
(viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 63 del 2008). 
    2.- Con atto del 27  novembre  2014,  depositato  in  cancelleria
nella medesima data, si e' costituito in giudizio il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile e,  comunque,  rigettato.  La  difesa  statale  rileva,
infatti, che la  Regione  ricorrente  omette  di  evidenziare  talune
modifiche, contenute nell'impugnato art. 30-ter del d.l.  n.  91  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n.  116  del  2014,  le
quali, ad un esame piu'  attento,  consentirebbero  di  affermare  la
conformita' a Costituzione della norma vigente. 
    In particolare, nell'art. 29, comma 1, del d.l. n.  5  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla l. n.  35  del  2012,  e'  stato
inserito - per effetto dell'art. 30-ter, impugnato -  un  riferimento
ai progetti  che  rivestono  «carattere  di  interesse  strategico  e
costituiscono una priorita' a carattere nazionale  in  considerazione
dei prevalenti profili di sviluppo  economico  di  tali  insediamenti
produttivi nonche' per la salvaguardia dei  territori  oggetto  degli
interventi e  dei  livelli  occupazionali».  La  novella  legislativa
impugnata  dispone  che  i  progetti  in  questione  riguardano   «la
realizzazione   di   iniziative   di    riconversione    industriale,
prevalentemente nel settore della  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili» e che essi siano «finalizzati  anche  al  reimpiego  dei
lavoratori, dipendenti delle imprese  saccarifere  italiane  dismesse
per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del  Consiglio,  del  20
febbraio 2006, in nuove  attivita'  di  natura  industriale»;  si  e'
previsto che il commissario ad acta possa essere nominato  solo  «nel
caso in cui  i  relativi  procedimenti  autorizzativi  non  risultino
ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge  per  la
conclusione di tali  procedimenti»;  e  si  e'  infine  eliminato  il
richiamo  alle  «norme  idonee»,  sostituendolo   con   quello   alle
«direttive» adottate dal Comitato interministeriale. 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello   Stato   la   nuova
formulazione dell'art. 29, comma 1, in particolare laddove  riconduce
la riconversione del comparto  bieticolo-saccarifero  ai  «prevalenti
profili di sviluppo economico» e laddove esplicita la  finalita'  del
mantenimento dei livelli occupazionali, dovrebbe portare a ricondurre
la materia alla tutela del diritto  del  lavoro  di  cui  all'art.  4
Cost.,  analogamente  a  casi  in  cui  si  verteva  di  stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale  (come  quello  di  cui
alla richiamata sentenza n. 85 del 2013). 
    Inoltre, poiche' la riconversione sarebbe volta a trasformare  ex
stabilimenti saccariferi in impianti  destinati  alla  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, non si verterebbe in  materia
di  agricoltura,  bensi'  in  materie   quali   sviluppo   economico,
occupazione, ambiente, energia e  adempimento  di  impegni  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Si tratterebbe di un intervento
legislativo statale proporzionato  e  non  irragionevole,  analogo  a
quelli adottati per  altri  interventi  strategici,  ad  esempio  per
l'emergenza rifiuti in Campania e a quelli riguardanti la  protezione
per i cantieri della linea ferroviaria  Torino-Lione:  in  tal  senso
sono richiamati, rispettivamente, il decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90 (Misure straordinarie per  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore
dello smaltimento dei rifiuti  nella  regione  Campania  e  ulteriori
disposizioni di protezione civile),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, e l'art. 19
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2012). 
    Inoltre, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sottolinea,
nella memoria, come il settore dello zucchero sia  stato  oggetto  di
una riforma volta  ad  adeguarlo  agli  impegni  assunti  dall'Unione
europea a livello  internazionale,  prevedendo  specifiche  forme  di
aiuto al settore anche per favorire la riconversione delle  attivita'
di coltivazione e produzione, in modo da dismettere gran parte  degli
impianti  attivi.  La  disciplina   in   esame,   pertanto,   sarebbe
riconducibile agli artt. 117, primo e secondo comma,  Cost.,  essendo
giustificata dalla necessita' di garantire  il  puntuale  e  corretto
adempimento degli obblighi comunitari (e' richiamata la  sentenza  n.
304 del 1987) e la tutela dell'unita' giuridica ed economica  di  cui
lo Stato e' garante. 
    In questa  logica  si  giustificherebbe  altresi'  il  potere  di
intervento  statale  previsto  dalla  norma   censurata,   inteso   a
scongiurare l'inadempimento degli enti  territoriali  competenti  per
l'attuazione dei  progetti  di  riconversione,  che  rischierebbe  di
impedirne  la  realizzazione.  La  nuova  versione  dell'art.  29  si
presenterebbe immune dalle censure accolte dalla sentenza n.  62  del
2013: sia perche' circoscrive l'intervento statale ai  soli  casi  in
cui  siano  decorsi  infruttuosamente  i  termini  di  legge  per  la
conclusione dei procedimenti autorizzativi; sia perche' il potere  di
intervento   dello   Stato   e'   ora    attribuito    al    Comitato
interministeriale  che,  per  la   sua   composizione   "mista",   e'
espressione anche delle Regioni; sia infine perche' scompaiono  tanto
il riferimento ai «casi di  particolare  necessita'»,  quanto  quello
alle «norme idonee», su cui si erano  appuntate  le  censure  accolte
dalla sentenza n. 62 del 2013. 
    3.-  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione Abruzzo replica a  quanto  dedotto  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, rilevando che nel proprio ricorso non  e'  stato  omesso
alcun elemento utile a valutare la legittimita' costituzionale o meno
del  testo  impugnato,  prendendo  puntualmente  in  esame  tutte  le
modifiche intervenute. 
    In particolare, con riguardo all'art. 29, comma 1, del d.l. n.  5
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l.  n.  35  del  2012,
come modificato dall'art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla l. n.  116  del  2014,  ne'  il  riferimento
all'«interesse  strategico»  al  posto   di   quello   all'«interesse
nazionale»,  ne'  il   richiamo   alla   salvaguardia   dei   livelli
occupazionali sembrano idonei a superare i profili di  illegittimita'
costituzionale gia' rilevati nella sentenza n. 62 del 2013 di  questa
Corte, in quanto non comporterebbero una  modifica  della  competenza
legislativa,  ma  continuerebbero  a  configurare  una  "chiamata  in
sussidiarieta'", senza che a monte  vi  sia  stata  l'imprescindibile
intesa,  sulla  base  del  principio  di  lealta',  con  le   Regioni
territorialmente interessate e senza che  siano  stati  rispettati  i
principi di sussidiarieta',  di  differenziazione  e  di  adeguatezza
nell'allocazione delle funzioni amministrative. 
    Per quanto poi concerne l'art. 29, comma 2, del  d.l.  n.  5  del
2012, come convertito, modificato dall'art. 30-ter del d.l. n. 91 del
2014, come convertito, la Regione  Abruzzo  ribadisce  che  il  testo
originario   della   disposizione,   dichiarato    costituzionalmente
illegittimo dalla  sentenza  n.  62  del  2013,  e  quello  novellato
sarebbero sostanzialmente  eguali  e  rileva  come  anche  nel  testo
vigente le modalita' del ricorso alla nomina del commissario ad  acta
sarebbero in evidente contrasto sia con  l'art.  117,  quarto  comma,
Cost., in quanto  invasive  della  sfera  di  competenza  legislativa
esclusiva delle  Regioni  in  materia  di  agricoltura,  sia  con  il
combinato disposto degli artt. 120, secondo comma, Cost. e 8 della l.
n. 131 del 2003, in quanto non si assegna  un  congruo  termine  alla
Regione ne' si prevede il coinvolgimento della medesima. 
    4.- Nella memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente del Consiglio dei ministri insiste per  l'inammissibilita'
o, comunque, per il rigetto del ricorso, ribadendo e  integrando  gli
argomenti illustrati nell'atto di costituzione in giudizio. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  ricorda,  tra  l'altro,
che il Piano  per  la  razionalizzazione  e  la  riconversione  della
produzione bieticolo-saccarifera e' stato  approvato  nella  riunione
dell'apposito Comitato interministeriale del 31 gennaio 2007  e  che,
con riferimento alla riconversione dell'ex  stabilimento  saccarifero
di Celano, il progetto per la realizzazione di  un  impianto  per  la
produzione di energia elettrica da biomassa lignocellulosica e' stato
approvato il 19 marzo 2008, sulla base dell'Accordo di  riconversione
produttiva sottoscritto il 19 settembre 2007 tra la Regione  Abruzzo,
la Provincia dell'Aquila, il  Comune  di  Celano,  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori e i proponenti Eridania Sadam  spa  e  Power
Crop srl. 
    L'interesse nazionale per i progetti di riconversione  approvati,
dichiarato  dal  Comitato  interministeriale  nella  riunione  del  9
settembre 2009, si fonderebbe anche sull'impegno assunto dallo  Stato
italiano  -  in  attuazione  della  direttiva  23  aprile  2009,   n.
2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e  n.
2003/30/CE) - di coprire nel 2020 i consumi  finali  di  energia  per
almeno il 20 per cento da fonti rinnovabili e sulla esigenza di tener
conto dell'obiettivo programmatico dell'Unione europea  di  estendere
detta percentuale ad almeno il 27 per cento entro il 2030. 
    Quanto  all'individuazione  della  materia  entro  la  quale   si
inserisce  la  norma  impugnata,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   ritiene    che,    in    coerenza    con    l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui sarebbe necessario tenere  conto  della
ratio  della   norma,   cosi'   da   identificare   correttamente   e
compiutamente  anche  l'interesse  tutelato  (vengono  richiamate  le
sentenze n. 167 e n. 119 del 2014, n. 300 del 2011, n. 430 e  n.  165
del 2007  di  questa  Corte),  la  nuova  formulazione  del  comma  1
dell'art. 29, che fa espresso riferimento a  «prevalenti  profili  di
sviluppo   economico»,   sia   riconducibile   alla   finalita'   del
mantenimento dei livelli occupazionali e pertanto inquadrabile in una
molteplicita' di materie  (sviluppo  economico,  tutela  dei  livelli
occupazionali, ambiente, energia, adempimento  di  impegni  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea). In questo quadro, la "chiamata
in sussidiarieta'" si rivelerebbe conforme al dettato costituzionale,
risultando proporzionata e non affetta da irragionevolezza. 
    Anche la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 29 risulterebbe
esente da censure, in  quanto  non  sarebbe  piu'  caratterizzata  da
termini  generici  ed  eviterebbe  il   profilo   di   illegittimita'
costituzionale che la sentenza  n.  62  del  2013  aveva  riscontrato
nell'attribuzione  al  Comitato  interministeriale  di  un  potere  -
regolamentare ovvero amministrativo -  a  seguito  di  attrazione  in
sussidiarieta', con un atto unilaterale dello Stato che vulnerava  il
principio della leale collaborazione. Secondo  l'Avvocatura  generale
dello Stato,  invece,  la  norma  impugnata  non  violerebbe  ne'  il
principio  di  sussidiarieta',  inteso  come  indicazione  in  favore
dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del livello di governo
immediatamente superiore a quello sostituito,  ne'  il  principio  di
proporzionalita', vista la  piena  adeguatezza  tra  l'esercizio  del
potere sostitutivo e il fine perseguito dal legislatore statale,  ne'
infine  il  principio  di  leale   collaborazione.   A   quest'ultimo
proposito, viene sottolineato da un lato, su un piano  generale,  che
il Comitato  interministeriale,  per  la  sua  composizione  "mista",
risulterebbe espressione anche delle  Regioni  e  dall'altro,  su  un
piano  specifico,  che  l'Assessore  all'agricoltura  della   Regione
Abruzzo, nella riunione del Comitato del  12  ottobre  2011,  avrebbe
espresso parere favorevole al commissariamento. 
    Inoltre, non potrebbe sostenersi che la  violazione  della  leale
collaborazione derivi dal mancato rispetto degli oneri procedimentali
imposti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8 della l. n. 131  del  2003:
ad avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la  norma
impugnata  andrebbe  annoverata  tra   le   ipotesi   di   interventi
sostitutivi statali  che  si  collocano  al  di  fuori  dello  schema
dell'art. 120  Cost.,  in  quanto  non  integrerebbe  le  ipotesi  di
"emergenza  istituzionale"  contemplate  da  tale  disposizione,   ma
avrebbe ad oggetto funzioni amministrative allocate  a  Regioni  o  a
enti locali ma intersecanti interessi unitari  meritevoli  di  tutela
(viene richiamata la sentenza  di  questa  Corte  n.  27  del  2004).
L'esercizio di tali  poteri  sarebbe  subordinato  ad  una  serie  di
condizioni - base legale, attivita' amministrativa vincolata  nell'an
a tutela di interessi unitari, titolarita' del potere in capo  ad  un
organo di governo e congrue garanzie procedurali - che  nella  specie
sarebbero rispettate: in questa ipotesi il potere sostitutivo sarebbe
infatti  subordinato  alla  mancata  conclusione   dei   procedimenti
autorizzativi di competenza regionale e al decorso dei termini per la
loro conclusione (senza la necessita' di una previa diffida,  che  si
risolverebbe in un ulteriore passaggio procedimentale  inconciliabile
con l'esigenza di attuare  progetti  di  riconversione  approvati  da
anni). 
    In  definitiva,  ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, l'intervento sostitutivo contemplato dalla norma impugnata,
mediante  il  commissario  ad  acta,  si   rivelerebbe   precisamente
delineato nei presupposti (inerzia conseguente al decorso dei termini
procedimentali),   nel   contenuto   (esecuzione   di   accordi    di
riconversione industriale gia' sottoscritti)  e  nelle  modalita'  di
esercizio (secondo le direttive del Comitato  interministeriale,  cui
partecipano le  Regioni):  pertanto,  pienamente  compatibile  con  i
precetti che si presumono violati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo del  servizio  postale  il  20
ottobre 2014 e depositato il 27 ottobre 2014 (reg.  ric.  n.  85  del
2014) la  Regione  Abruzzo  ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91  (Disposizioni  urgenti  per  il  settore  agricolo,   la   tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117,  terzo
e quarto comma,  118,  primo  comma,  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo anche  in  riferimento  all'art.  8  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre  2001,  n.
3). 
    La ricorrente, in primo luogo, impugna l'art.  30-ter,  comma  1,
lettera a), del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, nella parte  in
cui, modificando l'art. 29, comma 1,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di
sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012,  n.  35,  attribuisce  carattere  di  «interesse
strategico» ai progetti  di  riconversione  industriale  nel  settore
bieticolo-saccarifero, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e
118,  primo  comma,   Cost.,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione, in quanto configura una "chiamata in  sussidiarieta'"
in materia riservata alla competenza regionale, senza che a monte  vi
sia stata l'intesa con le Regioni territorialmente interessate. 
    La Regione Abruzzo censura,  in  secondo  luogo,  l'art.  30-ter,
comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, come convertito,  nella
parte in cui, sostituendo  integralmente  l'art.  29,  comma  2,  del
citato d.l. n. 5 del 2012, prevede che il Comitato  interministeriale
di cui all'art 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2  (Interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11  marzo  2006,  n.
81, nomini un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi  per
la  riconversione  industriale,  nel  caso  in  cui  i   procedimenti
autorizzativi per  la  riconversione  degli  impianti  di  produzione
bieticolo-saccarifera  non  risultino  ultimati   e   siano   decorsi
infruttuosamente i termini  di  legge  per  la  conclusione  di  tali
procedimenti, lamentando la violazione, da un  lato,  dell'art.  117,
quarto comma, Cost., in quanto ripropone i vizi  gia'  rilevati,  con
riferimento alla formulazione originaria dell'art. 29, comma  2,  del
d.l. n. 5 del 2012, come convertito, dalla sentenza n. 62 del 2013 di
questa  Corte,  risultando  invasivo  della   sfera   di   competenza
legislativa esclusiva delle Regioni in  materia  di  agricoltura;  e,
dall'altro lato, del combinato disposto dell'art. 120, secondo comma,
Cost. e dell'art. 8 della l. n. 131 del 2003, nonche' dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, in quanto  non  assegna  un
congruo  termine,  ne'  prevede  il  coinvolgimento   della   Regione
interessata nell'esercizio di tale potere sostitutivo. 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito  in
giudizio,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso proposto dalla  Regione  Abruzzo  sia
dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 
    3.- La prima censura sollevata nel ricorso della Regione Abruzzo,
riferita alla lettera a) del comma 1 dell'art. 30-ter, del d.l. n. 91
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n.  116  del  2014,
nella parte in cui, modificando l'art. 29, comma 1, del d.l. n. 5 del
2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla  l.  n.  35  del  2012,
attribuisce  carattere  di  «interesse  strategico»  ai  progetti  di
riconversione  industriale  nel  settore  bieticolo-saccarifero,   e'
inammissibile,  per  insufficienza  della  motivazione  e  incompleta
ricostruzione del  quadro  normativo  di  riferimento  (ex  plurimis,
sentenze n. 60 del 2015, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 33 del
2011; ordinanza n. 174 del 2012). 
    Ad avviso della ricorrente, infatti, il suddetto art.  29,  comma
1, il cui testo originario  non  era  stato  impugnato  e  non  aveva
costituito oggetto della sentenza n. 62 del  2013  di  questa  Corte,
configurerebbe, per come modificato dall'impugnato art. 30-ter, comma
1, lettera a), una "chiamata in sussidiarieta'" dello  Stato  in  una
materia  -  quella  dell'agricoltura  -  riservata  alla   competenza
regionale. Invero, la modifica apportata dalla disposizione impugnata
si limita ad attribuire la qualifica  di  «interesse  strategico»  ai
progetti  di  riconversione   del   comparto   bieticolo-saccarifero,
precisando  che  essi  «costituiscono  una  priorita'   a   carattere
nazionale  in  considerazione  dei  prevalenti  profili  di  sviluppo
economico», in particolare «per la salvaguardia dei territori oggetto
degli interventi e dei livelli occupazionali». Si tratta, dunque,  di
una  disposizione  che  si  limita  a  riqualificare  i  progetti  di
riconversione  industriale,  gia'  in  precedenza   qualificati   «di
interesse nazionale», senza modificarne la disciplina.  A  fronte  di
una norma siffatta, la ricorrente non  fornisce  ragioni  a  sostegno
della sua  idoneita'  ad  attivare  un  meccanismo  di  "chiamata  in
sussidiarieta'", per come configurato da questa Corte a partire dalla
sentenza n.  303  del  2003,  ne',  piu'  in  generale,  ad  incidere
negativamente sulle attribuzioni regionali. 
    D'altra parte, il coinvolgimento dello Stato nei procedimenti  di
riconversione del settore bieticolo saccarifero e'  riconducibile  ad
una normativa precedente, e in particolare al d.l. n. 2 del 2006,  il
cui  art.  2  istituisce  un  apposito  comitato   interministeriale,
dotandolo  di  poteri  di  pianificazione,  di  coordinamento  e   di
direttiva, e prevede una scansione  procedimentale  e  temporale  per
l'approvazione  dei   progetti   di   riconversione   delle   imprese
saccarifere. Tale normativa, mai impugnata di fronte a questa  Corte,
non e' tenuta in alcun  modo  in  considerazione  nel  ricorso  della
Regione  Abruzzo,  benche'  proprio  ad   essa   sia   da   imputarsi
l'assegnazione di competenze allo Stato nell'ambito che qui viene  in
rilievo, anche in relazione alla regolazione  del  settore  disposta,
nel medesimo arco temporale, dalla normativa comunitaria, di  cui  al
regolamento (CE) 20  febbraio  2006,  n.  320/2006  (Regolamento  del
Consiglio relativo a un regime  temporaneo  per  la  ristrutturazione
dell'industria dello zucchero  nella  Comunita'  e  che  modifica  il
regolamento  (CE)  n.  1290/2005  relativo  al  finanziamento   della
politica agricola comune). 
    Dalle suddette carenze del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo
discende l'inammissibilita' della censura. 
    4.- La seconda censura e' riferita alla lettera b)  del  comma  1
dell'art.  30-ter  del  d.l.  n.  91  del   2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, nella parte in  cui  prevede
che il Comitato interministeriale, di cui all'art. 2,  comma  1,  del
citato d.l. n.  2  del  2006,  nomini  un  commissario  ad  acta  per
l'esecuzione degli  accordi  per  la  riconversione  industriale  del
settore bieticolo-saccarifero sottoscritti con il  coordinamento  del
medesimo Comitato interministeriale e in ottemperanza alle  direttive
da  quest'ultimo  adottate,   nei   casi   in   cui   siano   decorsi
infruttuosamente i termini di legge previsti per  la  conclusione  di
tali procedimenti. 
    4.1.- La questione e'  fondata,  per  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost. 
    La disposizione impugnata modifica il comma 2  dell'art.  29  del
d.l. n. 5 del 2012, gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
con la sentenza n. 62 del 2013, in quanto prevedeva che  il  Comitato
interministeriale  disponesse  «le  norme  idonee  nel  quadro  delle
competenze amministrative regionali atte a  garantire  l'esecutivita'
dei progetti» e «nei casi di particolare  necessita'»  nominasse  «un
commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti  in  sede
regionale con il coordinamento del Comitato interministeriale». 
    E' vero che la nuova formulazione del potere  sostitutivo  supera
alcuni aspetti problematici della precedente disciplina,  precisando,
in particolare, i presupposti per il suo esercizio  e  circoscrivendo
l'ampiezza dei  compiti  attribuiti  al  Comitato  interministeriale.
L'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera  b),  stabilisce,  infatti,
che il potere sostitutivo del Comitato interministeriale possa essere
esercitato solo nel caso in cui  i  «procedimenti  autorizzativi  non
risultino ultimati e siano  decorsi  infruttuosamente  i  termini  di
legge per la conclusione di tali procedimenti». Inoltre, i poteri del
Comitato  interministeriale  si  concretizzano  nella  nomina  di  un
«commissario  ad  acta  per  l'esecuzione  degli   accordi   per   la
riconversione  industriale  sottoscritti  con  il  coordinamento  del
Comitato  interministeriale,  in  ottemperanza  alle   direttive   da
quest'ultimo adottate». 
    Nonostante la maggiore accuratezza  con  cui  il  legislatore  ha
indicato i presupposti e limiti del  potere  sostitutivo,  persistono
nell'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n.  91  del
2014, convertito, con  modificazioni,  dalla  l.  n.  116  del  2014,
profili di illegittimita'  costituzionale  per  violazione  dell'art.
120, secondo comma, Cost. 
    4.2.- La Regione lamenta un contrasto con l'art. 8 della  l.  131
del 2003, di  «[a]ttuazione  dell'art.  120  della  Costituzione  sul
potere sostitutivo». La disposizione richiamata  esige,  infatti,  al
comma 1, che nei casi e per  le  finalita'  previste  dall'art.  120,
secondo comma, Cost., «il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente per  materia,  anche  su  iniziativa
delle Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato  un
congruo termine per adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;
decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,  sentito
l'organo interessato  su  proposta  del  Ministro  competente  o  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adotta  i   provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina  un  apposito  commissario.
Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  partecipa  il  Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento». 
    Questa Corte ha gia' ripetutamente affermato che l'art.  8  della
l. n. 131 del  2003  non  deve  necessariamente  applicarsi  ad  ogni
ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge  ove  quest'ultima
ne disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio  (sentenza
n. 254 del 2009; sentenza n. 240 del 2004).  Il  modello  procedurale
indicato nell'art. 8 della l. n. 131 del 2003 non esaurisce,  dunque,
le  possibilita'  di  esercizio  di  poteri  sostitutivi   e   lascia
impregiudicata la possibilita' che il legislatore, con  normativa  di
settore, disciplini altri tipi di intervento sostitutivo (sentenze n.
250 e n. 249 del 2009 e n. 43 del 2004). Tale e',  appunto,  il  caso
della  disposizione  impugnata,  che  regola  i  poteri   sostitutivi
nell'ambito dei progetti di riconversione delle attivita'  economiche
del settore bieticolo-saccarifero. 
    Nondimeno, il  legislatore  statale  e'  tenuto  a  rispettare  i
principi desumibili dall'art. 120 Cost., al quale l'art. 8  della  l.
n. 131 del 2003 ha inteso dare attuazione, pur  rimanendo  libero  di
articolarli in forme diverse (sentenze n. 44 del  2014,  n.  209  del
2009).  In  particolare,  anche  in  conformita'  ad   una   costante
giurisprudenza di questa  Corte,  i  poteri  sostitutivi:  a)  devono
essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne  deve  definire  i
presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio  al  principio  di
legalita'; b) devono  essere  attivati  solo  in  caso  di  accertata
inerzia della  Regione  o  dell'ente  locale  sostituito;  c)  devono
riguardare solo atti o attivita' privi di  discrezionalita'  nell'an;
d) devono essere affidati ad organi di Governo; e) devono  rispettare
il principio di leale collaborazione all'interno di  un  procedimento
nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie  ragioni  (ex
plurimis, sentenze n. 227, n. 173, n. 172  e  n.  43  del  2004);  f)
devono conformarsi al principio di sussidiarieta'. 
    4.3.- Il  potere  sostitutivo  disciplinato  dall'impugnato  art.
30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, non  e'  idoneo,  nella  sua
attuale configurazione, a soddisfare appieno il  principio  di  leale
collaborazione espressamente richiamato dall'art. 120, secondo comma,
Cost. Determinante in tal senso e' che la disposizione impugnata  non
garantisce che le Regioni e gli enti locali direttamente  interessati
dall'esercizio  del  potere  sostitutivo   siano   specificamente   e
individualmente coinvolti in modo da  poter  far  valere  le  proprie
ragioni. Non e' sufficiente, infatti, che il potere  sostitutivo  sia
affidato ad un  Comitato  interministeriale  composto  anche  da  tre
presidenti di Regione designati dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
    La presenza nel Comitato interministeriale  di  alcuni  esponenti
regionali non assicura la partecipazione delle Regioni e  degli  enti
locali direttamente interessati alle delibere che li  riguardano.  La
legge impugnata e' formulata  in  modo  tale  da  prevedere  si'  una
componente  regionale   nel   Comitato   interministeriale   preposto
all'esercizio dei poteri sostitutivi; tuttavia,  non  garantisce  che
tale componente coinvolga specificamente gli esponenti della  Regione
(o dell'ente locale) destinataria dei poteri sostitutivi. 
    D'altra parte, al fine del giudizio sulla  legge  impugnata,  non
puo' assumere rilievo decisivo la  circostanza  che,  nei  fatti,  un
Assessore della Regione Abruzzo abbia preso parte a  talune  riunioni
del suddetto  Comitato  interministeriale,  esprimendo  altresi',  in
un'occasione,   parere   favorevole   alla    prospettiva    di    un
commissariamento. 
    5.- Restano assorbiti i restanti profili di censura sollevati nei
confronti dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n.  91  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  30-ter,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116, nella  parte  in  cui  non  prevede  la
necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  30-ter,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 118, primo comma della Costituzione, nonche' al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con il  ricorso  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI