N. 172 ORDINANZA 8 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria nelle Province autonome di Bolzano e di Trento. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
  cittadini) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
  della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, commi 15, 16, 17 e 22. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  15,  commi
15, 16, 17 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi  dalle  Province
autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 e  il  13
ottobre 2012, depositati in cancelleria il 17 ed il 18 ottobre 2012 e
iscritti ai nn. 149 e 156 del registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano sostituito per la  redazione  della  decisione
dal Giudice Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Michele  Costa  e  Cristina  Bernardi  per  la
Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per  la  Provincia
autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato  Stefano  Varone  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric.
n. 149 e n. 156 del 2012, la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  la
Provincia  autonoma  di  Trento  hanno  impugnato,   tra   le   altre
disposizioni, l'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai  cittadini),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135; 
    che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto
la citata impugnativa in  riferimento  agli  artt.  4,  primo  comma,
numero 7), 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10),  16
ed al Titolo VI (Finanza della regione e delle province) del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), in  relazione  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474  (Norme   di
attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di  igiene  e  sanita'),  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto  Adige  concernenti  integrazioni  alle
norme di attuazione in materia di  igiene  e  sanita'  approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474),  agli
artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266  (Norme
di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti il rapporto tra gli  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), ed all'art. 2,  commi  106  e  108,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),  nonche'
in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della  legge  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), ed ai principi di certezza e ragionevolezza; 
    che la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  proposto  la  citata
impugnativa in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 10), 16,
75, 79, 103, 104 e 107  dello  statuto  della  Regione  Trentino-Alto
Adige, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, agli artt.
2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ed all'art. 2, comma  108,  della
legge n. 191 del 2009, nonche' in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della  legge  cost.
n. 3 del 2001, ed ai principi di  certezza,  leale  collaborazione  e
ragionevolezza; 
    che con riferimento ad entrambi i ricorsi  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendone  il  rigetto,  in
quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero in alcuni casi
inammissibili o, comunque, non fondate; 
    che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza
pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre  2014,  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento   hanno
rinunciato all'impugnazione dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22,  del
d.l. n. 95 del 2012; 
    che  dette  rinunce  sono  state  accettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto
le medesime disposizioni, censurate in  riferimento  a  parametri  in
larga  misura  coincidenti,  vanno  riuniti,  riservando  a  separate
decisioni la trattazione delle questioni vertenti sulle  altre  norme
con essi impugnate; 
    che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa  sede  vi
e' stata rinuncia da parte  delle  Province  autonome  ricorrenti  ed
accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI