N. 175 ORDINANZA 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Assunzione di igienisti dentali. 
- Delibera   legislativa   della   Regione    siciliana,    approvata
  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014,
  relativa al  disegno  di  legge  n.  475,  recante  «Norme  per  la
  prevenzione delle patologie del cavo orale». 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della   delibera
legislativa  della  Regione   siciliana,   approvata   dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del  1°  agosto  2014,  relativa  al
disegno di legge n. 475, recante  «Norme  per  la  prevenzione  delle
patologie del cavo orale», promosso dal Commissario dello  Stato  per
la Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  9  agosto  2014,
depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 61  del
registro ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  luglio  2015  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  9  agosto  2014   e
depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la
Regione   siciliana   ha   proposto   questione    di    legittimita'
costituzionale della delibera legislativa  della  Regione  siciliana,
relativa  al  disegno  di  legge  n.  475,  recante  «Norme  per   la
prevenzione delle patologie del cavo orale», approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014; 
    che, in particolare, l'art. 4 di tale disegno  di  legge  dispone
che, al fine dell'assunzione  degli  igienisti  dentali,  le  Aziende
sanitarie provinciali provvedano mediante rimodulazione dei posti  in
pianta organica attraverso la soppressione  di  figure  di  operatori
sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali; 
    che pero',  secondo  il  ricorrente,  il  legislatore  omette  di
specificare le modalita'  con  cui  si  procedera'  all'equiparazione
delle figure di operatori sanitari e a  stabilire  l'equivalenza  dei
livelli salariali; ne' precisa che la  soppressione  di  tali  figure
sanitarie  equiparabili   ed   equiparate   debba   avvenire   previa
definizione dello standard del numero di igienisti dentali  necessari
all'erogazione delle prestazioni incluse nei  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA), avuto riguardo alla popolazione suddivisa per fasce
di eta', nonche' sulla  base  di  atti  di  programmazione  sanitaria
necessaria per individuare il fabbisogno di  personale  da  garantire
senza mettere a rischio, a seguito della predetta soppressione  delle
figure equiparabili, l'erogazione di altri set assistenziali pur essi
ricompresi nei LEA; 
    che,  pertanto,  il  Commissario  dello  Stato  rileva,  in   via
generale, la non perfetta coerenza dell'iniziativa legislativa con la
vigente programmazione regionale, in  quanto  nell'attuale  programma
operativo, adottato  dalla  Regione,  a  prosecuzione  dell'originale
piano di rientro del 2007, non e' contemplata l'azione di prevenzione
della patologia del cavo orale; 
    che, a causa della menzionata carenza normativa circa  i  criteri
per  l'individuazione  delle  figure  sanitarie   equiparabili   agli
igienisti dentali e della mancata  determinazione  del  numero  degli
stessi da assumere a seguito della riduzione di altri posti  organici
senza compromettere l'erogazione dei LEA, si e'  in  presenza  di  un
onere certo (l'assunzione) con una copertura indefinita,  in  quanto,
rispetto alle spese derivanti  dalle  assunzioni  che  devono  essere
necessariamente disposte per garantire le  prestazioni  di  cui  agli
artt. 1 e 2, peraltro non quantificate, si prevede una copertura  non
determinabile che potrebbe  disporsi  solo  nelle  Aziende  sanitarie
provinciali con eccedenza di personale; 
    che, infatti, ne' la relazione tecnica all'originario disegno  di
legge conclusasi con un  parere  negativo  da  parte  del  Ragioniere
generale  in  assenza  di   elementi   informativi   dei   competenti
dipartimenti  regionali,  ne'  il  parere  favorevole   espresso   (a
maggioranza) dalla  II  Commissione  legislativa  «Bilancio»  che  ha
espresso a maggioranza parere favorevole, sono esaustivi e  dissipano
le  perplessita'  circa  l'effettiva  esistenza  di   una   copertura
finanziaria con le forme e modalita' prescritte  nell'art.  17  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
    che, dunque, per il Commissario dello Stato, appare necessario il
vaglio della Corte in merito al rispetto  da  parte  del  legislatore
regionale dell'art. 81 della Costituzione; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio  e  che
l'impugnata delibera legislativa non e' stata promulgata; 
    che, successivamente, questa Corte, con la sentenza  n.  255  del
2014  (pronunciata  a  seguito  di  autorimessione),  ha   dichiarato
costituzionalmente illegittimo - per contrasto con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione) - l'art. 31, comma  2,  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito  dall'art.
9, comma 1, della legge 5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3),  limitatamente  alle  parole
«Ferma  restando  la  particolare  forma  di  controllo  delle  leggi
prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». 
    Considerato  che,  con  la  citata  sentenza  n.  255  del  2014,
sopravvenuta alla proposizione del presente ricorso, questa  Corte  -
sulla premessa che «il peculiare controllo di costituzionalita' delle
leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - e'
caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia  rispetto
a quello previsto dall'art. 127 Cost.», e in  applicazione  dell'art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001, che  introduce  la  «clausola  di
maggior favore» ai fini della piu' compiuta garanzia delle  autonomie
speciali, ha  ritenuto  che  «deve  pertanto  estendersi  anche  alla
Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle  leggi
regionali, previsto dal riformato art. 127  Cost.»;  e,  a  tal  fine
appunto, ha dichiarato la  illegittimita'  costituzionale,  in  parte
qua, della norma - ostativa a siffatta estensione - di  cui  all'art.
31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9,
comma 1, della legge n. 131 del 2003; 
    che, in conseguenza della eliminazione  del  frammento  normativo
che manteneva fermo il particolare sistema di controllo  delle  leggi
siciliane, risultano ora  «non  piu'  operanti  le  norme  statutarie
relative alle competenze del Commissario dello  Stato  nel  controllo
delle leggi siciliane, alla stessa stregua  di  quanto  affermato  da
questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta  Corte  per  la  Regione
siciliana (sentenza n. 38  del  1957),  nonche'  con  riferimento  al
potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e
dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n.  255
del 2014); 
    che, dunque, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello
Stato ad impugnare le delibere legislative  dell'Assemblea  regionale
siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non  trovano  piu'
applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana  del
controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della  legge
n. 87 del 1953 per le Regioni a  statuto  ordinario,  secondo  quanto
gia' affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le
altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome; 
    che la predetta estensione alla Regione siciliana  del  controllo
successivo di legittimita' costituzionale impedisce che  il  presente
giudizio possa avere seguito (anche  agli  effetti,  quindi,  di  una
pronuncia di cessazione della  materia  del  contendere  per  mancata
promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza  quest'ultima
che preclude anche la concessione  di  una  eventuale  rimessione  in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei  ministri),  non
essendo piu' previsto che questa  Corte  eserciti  il  suo  sindacato
sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata
promulgata e pubblicata  e,  quindi,  sia  divenuta  legge  in  senso
proprio; 
    che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilita'  del
ricorso (ordinanze n. 111 e  n.  105  del  2015,  che  richiamano  la
sentenza n. 17 del 2002 e le ordinanze n. 228, n. 182  e  n.  65  del
2002). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI