N. 176 SENTENZA 24 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Maggiorazione dell'aliquota dell'imposta  sostitutiva  sul  risultato
  dei fondi pensione -  Destinazione  di  una  quota  delle  maggiori
  entrate per incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di
  politica economica. 
- Decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
  competitivita'  e  la  giustizia   sociale)   -   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.
  89 - art. 4, comma 6-ter. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma
6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, promosso dalla Regione siciliana con  ricorso  notificato  il  22
agosto 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed  iscritto
al n. 66 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi  l'avvocato  Marina  Valli  per  la  Regione  siciliana   e
l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  il  22  agosto  2014,  depositato  il
successivo 28 agosto e iscritto al n. 66 del registro  ricorsi  2014,
la  Regione  siciliana  ha  promosso,  tra  l'altro,   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   4,   comma   6-ter,   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, per violazione degli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello  Statuto
della Regione siciliana (approvato con il regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455,  convertito  in  legge  costituzionale  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonche' dell'art. 2 del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria). 
    L'impugnato art. 4, comma 6-ter, stabilisce che «Per l'anno  2014
l'aliquota  prevista  dall'articolo  17,   comma   1,   del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per  cento.
Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Secondo la Regione,  la  norma  riserverebbe  genericamente  allo
Stato la maggiorazione d'imposta. La confluenza di  quest'ultima  nel
Fondo per interventi  strutturali  di  politica  economica,  infatti,
sarebbe un accantonamento indifferenziato di entrate, senza specifica
destinazione. 
    2.- Con atto depositato il 30 settembre 2014, si e' costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    2.1.-  Preliminarmente,   l'Avvocatura   generale   dello   Stato
eccepisce tre profili di inammissibilita' del ricorso. 
    2.1.1.- In primo  luogo,  viene  richiamato  il  contenuto  della
clausola di salvaguardia di cui all'art. 50-bis del d.l.  n.  66  del
2014, ai sensi della quale «Le disposizioni del presente  decreto  si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo  le  procedure  previste  dai  rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione». 
    2.1.2.- In via  subordinata,  il  ricorso  sarebbe  inammissibile
perche' la  disposizione  censurata  costituirebbe  un  principio  di
coordinamento della finanza pubblica, suscettibile di imporsi a tutti
i livelli di governo. 
    2.1.3.-  Infine,  il  ricorso  sarebbe   inammissibile   per   la
genericita' delle censure. 
    2.2.- Secondo la difesa  statale,  inoltre,  sarebbe  cessata  la
materia del contendere alla luce dell'Accordo in materia  di  finanza
pubblica, sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e il Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 2014, con il
quale sono stati definiti gli impegni per il periodo 2014-2017. 
    2.3.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce
l'infondatezza delle censure, in  quanto  la  disposizione  impugnata
destinerebbe  al  menzionato  Fondo  statale  solo  una  quota  delle
maggiori  entrate,  anziche'  l'intero  gettito,  e  integrerebbe   i
presupposti che legittimano la riserva allo Stato ai sensi  dell'art.
2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in  quanto  l'entrata  avrebbe  natura
erariale, sarebbe nuova e avrebbe una destinazione specifica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe la Regione siciliana ha  promosso,
tra l'altro, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,
comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure  urgenti
per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, per violazione degli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello  Statuto
della Regione siciliana (approvato con il regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455,  convertito  in  legge  costituzionale  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonche' dell'art. 2 del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria). 
    L'impugnato art. 4, comma 6-ter, dispone, per il solo anno  2014,
una maggiorazione dello 0,5 per cento (dall'11  per  cento  all'11,50
per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul  risultato  dei
fondi pensione, destinando una quota delle maggiori entrate, pari a 4
milioni di euro per il 2015, all'incremento del Fondo per  interventi
strutturali di politica economica. 
    2.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  altre
questioni promosse dalla ricorrente, vanno preliminarmente  esaminate
le  eccezioni  di  inammissibilita'  sollevate  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
    2.1.- Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  ricorso
sarebbe in primo luogo inammissibile  alla  luce  della  clausola  di
salvaguardia contenuta nell'art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Il richiamato art.  50-bis  rimette  l'applicazione  delle  norme
introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione. Una clausola  di  tale  tenore,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «non  costituisce
una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma  ha  la
"precisa funzione di rendere applicabile  il  decreto  agli  enti  ad
autonomia differenziata solo a condizione che siano 'rispettati'  gli
statuti speciali"  (sentenza  n.  241  del  2012)  ed  i  particolari
percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme di
attuazione degli statuti medesimi» (sentenza n. 236 del 2013). 
    La disciplina introdotta dalla disposizione impugnata,  tuttavia,
rinviene  il  proprio  fondamento  direttamente  nell'art.  36  dello
statuto e nell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che consentono - a
determinate condizioni - di  riservare  allo  Stato  il  gettito  dei
propri tributi riscossi sul territorio siciliano. 
    Ai fini della sua applicazione alla Regione siciliana,  pertanto,
l'impugnato  art.  4,  comma  6-ter,  non  ricade  nell'ambito  della
clausola di salvaguardia,  ma  comporta  il  rispetto  dei  requisiti
sostanziali previsti dallo statuto e dalle norme di  attuazione,  con
la conseguenza che tale clausola deve ritenersi, nei confronti  della
disposizione de qua, non operante. 
    2.2.- Secondo la difesa statale, il ricorso sarebbe inammissibile
in  quanto  l'art.  4,  comma  6-ter,  costituirebbe   principio   di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Neppure questa eccezione puo' essere accolta. 
    E' bensi' vero, come questa Corte ha di recente ribadito, proprio
con riguardo alla Regione siciliana (sentenza n. 46 del  2015),  che,
«di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati
dalla  legislazione  statale  si  applicano  anche  ai  soggetti   ad
autonomia speciale» (sentenza n. 77 del  2015),  ma  quand'anche,  in
ipotesi, la disposizione impugnata fosse  ritenuta  un  principio  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,   da   tale   qualificazione
discenderebbe, semmai, l'infondatezza e non  gia'  l'inammissibilita'
del ricorso. 
    2.3.-  Priva  di  fondamento,  infine,  si   rivela   l'ulteriore
eccezione di inammissibilita' per genericita' delle censure. 
    La  ricorrente,  infatti,  non  si  e'  limitata   a   richiamare
genericamente l'art. 36 dello statuto regionale e l'art. 2 del d.P.R.
n. 1074 del 1965, ma ha specificato la ragione  per  cui  la  riserva
allo Stato  del  maggior  gettito  dell'imposta  sui  fondi  pensione
violerebbe  le   disposizioni   statutarie   relative   all'autonomia
finanziaria della Regione. 
    A ben vedere, dunque, «Il ricorso -  ancorche'  conciso  -  rende
[...]  ben  identificabili  i  termini  delle   questioni   proposte,
individuando le disposizioni impugnate,  i  parametri  evocati  e  le
ragioni dei dubbi di legittimita' costituzionale»  (sentenza  n.  241
del 2012). Di qui l'infondatezza di questa ulteriore eccezione. 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, invoca  la
cessazione della materia del contendere, alla  luce  dell'Accordo  in
materia  di  finanza   pubblica   sottoscritto   tra   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana
in data 9 giugno 2014, con il quale e'  stato  definito  il  concorso
della Regione al rispetto del patto  di  stabilita'  interno  per  il
periodo 2014-2017. 
    Tuttavia la Regione siciliana, nonostante  abbia  raggiunto  tale
accordo, non ha rinunciato al ricorso  e  pertanto  non  puo'  essere
dichiarata cessata la materia del contendere. 
    4.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Questa Corte ha piu' volte  precisato  che  «L'evocato  art.  36,
primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo
comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 indica le seguenti tre  condizioni
per l'eccezionale  riserva  allo  Stato  del  gettito  delle  entrate
erariali: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novita' di tale
entrata; c) la destinazione del  gettito  "con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime"» (sentenza n. 241 del 2012). 
    Ai fini dello  scrutinio  del  censurato  art.  4,  comma  6-ter,
occorre dunque verificare se la (parziale)  riserva  allo  Stato  del
maggior gettito dell'imposta sui fondi pensione sia conforme  a  tali
presupposti. 
    Quanto ai primi due, nemmeno la ricorrente  mette  in  dubbio  la
natura tributaria dell'entrata in oggetto e  la  sua  novita'.  Viene
lamentata, piuttosto, la mancanza del terzo requisito legittimante la
riserva erariale, relativo alla destinazione del gettito «a finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime». 
    Ebbene, questa Corte, riguardo ad un'ipotesi  di  incremento  del
medesimo Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,
mediante devoluzione ad esso di un aumento dell'imposta di bollo,  ha
ritenuto che tale  destinazione  «identificandosi  con  le  finalita'
generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento e'  volta,
non puo' considerarsi specifica» (sentenza n. 145 del 2014). 
    Pertanto,  in  mancanza  di   una   specifica   destinazione   al
soddisfacimento di particolari esigenze  erariali,  la  riserva  allo
Stato  del  maggior  gettito  dell'imposta  sui  fondi  pensione   e'
illegittima. 
    5.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione
siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,   comma
6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI