N. 177 ORDINANZA 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Contribuzione a carico del bilancio  regionale  per  oneri  sostenuti
  dall'Ente  acquedotti  siciliani  (EAS)  in  liquidazione  per   il
  pagamento dei trattamenti pensionistici  al  proprio  personale  in
  quiescenza. 
- Delibera legislativa della Regione siciliana, relativa  al  disegno
  di legge n. 724/A  (Variazioni  di  bilancio  di  previsione  della
  Regione per l'esercizio finanziario 2014  e  modifiche  alla  legge
  regionale 28 gennaio 2014, n.  5,  "Disposizioni  programmatiche  e
  correttive  per  l'anno  2014.  Legge  di   stabilita'   regionale.
  Disposizioni varie"), approvata dall'Assemblea regionale  siciliana
  nella seduta del 28 maggio 2014 - art. 6, comma 5. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5,
della delibera  legislativa  della  Regione  siciliana,  relativa  al
disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della
Regione per l'esercizio  finanziario  2014  e  modifiche  alla  legge
regionale 28 gennaio  2014,  n.  5,  "Disposizioni  programmatiche  e
correttive  per  l'anno  2014.   Legge   di   stabilita'   regionale.
Disposizioni varie"), approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 28 maggio 2014, giudizio  promosso  dal  Commissario
dello Stato per la Regione siciliana  con  ricorso  notificato  il  4
giugno 2014, depositato in cancelleria l'11 giugno 2014  ed  iscritto
al n. 41 del registro ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  luglio  2015  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 giugno 2014, depositato
il successivo 11 giugno, il Commissario dello Stato  per  la  Regione
siciliana  ha  promosso  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 5, della delibera legislativa relativa al  disegno
di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale  28
gennaio 2014, n. 5  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno 2014. Legge di  stabilita'  regionale".  Disposizioni  varie),
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 maggio 2014; 
    che, secondo il ricorrente,  il  citato  art.  6,  comma  5,  che
costituirebbe sostanzialmente la riproposizione di disposizioni  gia'
oggetto di precedenti impugnative, prevederebbe la  contribuzione  di
due milioni di euro a carico del bilancio  regionale  per  gli  oneri
sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS), posto in liquidazione
con decorrenza 1° settembre 2004, per il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici in favore  del  proprio  personale  in  quiescenza  nel
limite massimo di 25.000 euro annui lordi pro capite; 
    che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe l'art.  81,
quarto comma, Cost., in quanto, in assenza  della  relazione  tecnica
(prescritta dall'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, recante «Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica»)  in  cui
dovrebbero essere analiticamente individuati i criteri di  fissazione
della quota di compartecipazione regionale sulla base  dell'ammontare
della prestazione dovuta e  del  numero  dei  beneficiari  attuali  e
futuri, nonche' le relative proiezioni da collocarsi in un  orizzonte
almeno decennale,  determinerebbe  di  fatto  un  onere  inderogabile
destinato ad essere ripetuto negli anni successivi al 2014, senza che
siano indicate le risorse necessarie con cui farvi fronte; 
    che la medesima norma si porrebbe,  altresi',  in  contrasto  con
l'art. 97 Cost. poiche' nel porre a carico del bilancio della Regione
gli oneri derivanti dal beneficio in argomento, potrebbe  comportare,
in assenza di misure di riequilibrio finanziario, il  venir  meno  di
risorse   nella   disponibilita'   dell'EAS   destinate   non    solo
all'ordinario  finanziamento,  ma  anche  alle  finalita'   ed   agli
obiettivi della sua residua attivita'; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che - in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con
legge  regionale  11  giugno  2014,  n.  13  -  e'  stata  omessa  la
disposizione oggetto della presente impugnazione; 
    che, successivamente, questa Corte, con la sentenza  n.  255  del
2014,  pronunciata  a  seguito  di  autorimessione,   ha   dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma  2,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9,  comma  1,  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle  parole  «Ferma  restando  la
particolare forma di controllo delle  leggi  prevista  dallo  statuto
speciale della Regione siciliana», per contrasto con l'art. 10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione). 
    Considerato  che,  con  la  citata  sentenza  n.  255  del  2014,
sopravvenuta  alla  proposizione  del  ricorso,   questa   Corte   ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale della particolare forma di
controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale  della  Regione
siciliana di cui all'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge  5
giugno  2003,  n.  131  recante   (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3),  per  contrasto  con  la  «clausola  di  maggior
favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale  18  ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), a garanzia delle autonomie speciali; 
    che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto  estendersi
anche alla Regione siciliana il sistema di  impugnativa  [successiva]
delle leggi regionali, previsto  dal  riformato  art.  127  Cost.»  e
devono ritenersi «non piu' operanti le norme statutarie relative alle
competenze del Commissario dello  Stato  nel  controllo  delle  leggi
siciliane» (sentenza n. 255 del 2014); 
    che, pertanto, gli artt. 27  (sulla  competenza  del  Commissario
dello Stato  ad  impugnare  le  delibere  legislative  dell'Assemblea
regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, non trovano piu' applicazione, per  effetto  dell'estensione  alla
Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli  artt.  127
Cost. e 31 della legge n. 87  del  1953  per  le  Regioni  a  statuto
ordinario,   secondo   quanto   gia'   affermato   dalla   richiamata
giurisprudenza di questa Corte per  le  altre  Regioni  ad  autonomia
differenziata e per le Province autonome; 
    che la predetta estensione alla Regione siciliana  del  controllo
successivo di legittimita' costituzionale impedisce che  il  presente
giudizio possa avere seguito (anche agli effetti di una pronuncia  di
cessazione della materia del  contendere  per  mancata  promulgazione
delle disposizioni impugnate, circostanza quest'ultima  che  preclude
anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri),  non  essendo  piu'
previsto che questa Corte eserciti il suo  sindacato  sulla  delibera
legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata  promulgata  e
pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio; 
    che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilita'  del
ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI