N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 aprile 2015

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 30 aprile
2015 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Sanita' pubblica - Verbale del  Comando  Carabinieri  per  la  tutela
  della salute-NAS di Trento del 23 febbraio 2015, con  il  quale,  a
  seguito di accesso presso gli uffici dell'Assessorato alla  sanita'
  della  Provincia  di  Bolzano  e'  stato  richiesto   allo   stesso
  Assessorato di fornire i titoli delle spese sanitarie  concesse  in
  regime  di  esenzione  e  distinte  per  prestazioni  sanitarie   e
  spedizione di farmaci per gli anni  2010-2011-2012-2013  e  2014  -
  Ricorso per conflitto di  attribuzione  tra  enti  sollevato  dalla
  Provincia  di  Bolzano  -   Denunciata   violazione   della   sfera
  legislativa  concorrente  regionale  in  materia  di  tutela  della
  salute, nonche' delle norme statutarie in  materia  di  gestione  e
  vigilanza delle Province sugli enti sanitari - Richiesta alla Corte
  costituzionale di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere
  di esercitare controlli presso  l'Assessorato  alla  sanita'  della
  Provincia autonoma di Bolzano per  la  verifica  dei  titoli  delle
  spese sanitarie concesse in regime  di  esenzione  e  distinte  per
  prestazione  sanitaria  e  spedizione  dei  farmaci  per  gli  anni
  2010-2011, 2012-2013 e 2014 e, conseguentemente,  di  annullare  il
  verbale del Comando dei Carabinieri per la tutela della  salute-NAS
  di Trento del 23 febbraio 2015 con relativa richiesta di dati. 
- Verbale Comando Carabinieri  per  la  Tutela  della  Salute-NAS  di
  Trento del 23 febbraio 2015. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, comma primo, n.
  7, 9, comma primo, n. 12, 16, comma primo; decreto  del  Presidente
  della Repubblica 28 marzo 1975,  n.  474;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 267; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art.
  4. 
(GU n.30 del 29-7-2015 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro tempore, Dott. Arno Kompatscher, rappresentata  e  difesa,  tanto
congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura  speciale
Rep. n. 24159 del 17 aprile  2015,  rogata  dal  Segretario  Generale
della Giunta provinciale Dott. Eros Magnago,  nonche'  in  virtu'  di
deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a  stare  in
giudizio n. 360 del 31 marzo 2015, dagli avv.ti Renate von Guggenberg
(c.f. VNGRNT57L45  A952K  -  PEC:  Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it),
Stephan     Beikircher     (c.f.     BKRSPH65E10B160H     -      PEC:
Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),    Cristina    Bernardi     (c.f.
BRNCST64M47D548L -  PEC:  Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it)  e  Laura
Fadanelli        (c.f.        FDNLRA65H69A952U         -         PEC:
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del  Foro  di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R), del  Foro  di  Roma,
con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo
studio di quest'ultimo  in  Roma,  Via  Bassano  del  Grappa  n.  24,
elettivamente   domiciliata   (indirizzo   di    posta    elettronica
certificata:    michelecosta@ordineavvocatiroma.org    e    n.    fax
06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    In relazione al verbale del Comando  Carabinieri  per  la  Tutela
della Salute - NAS di Trento del 23 febbraio 2015, avente ad  oggetto
la verifica del fenomeno delle «esenzioni» nella sanita'. 
 
                                Fatto 
 
    1. In data 23 febbraio 2015 il Comando Carabinieri per la  Tutela
della Salute - NAS di Trento ha  effettuato  un  accesso  presso  gli
uffici dell'Assessorato alla  Sanita'  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    2. In occasione di tale accesso hanno  richiesto  di  fornire  «i
dati per anno 2010-2011-2012-2013 e 2014 dei soli totali delle  spese
sanitarie concesse in regime di esenzione e distinte per  prestazioni
sanitarie e spedizione di farmaci.» 
    3. Inoltre, ha acquisito «copia dei provvedimenti adottati  dalla
Giunta  Provinciale,  ossia  delibera  762  del  21  maggio  2012   e
disposizione dell'Assessorato Sanita' di Bolzano del 23 luglio  1997,
relativi all'attuazione DM e dei controlli ai sensi art.  1  comma  3
legge 23 dicembre 1994, n. 724». 
    4. L'operato del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute -
NAS di Trento di cui al verbale del 23 febbraio 2015 costituisce  una
palese  violazione  delle  attribuzioni  statutarie  della  Provincia
autonoma di Bolzano e delle relative norme di attuazione,  in  quanto
invade gravemente le competenze provinciali in materia. 
    Pertanto, essi vengono impugnati per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
Violazione delle competenze provinciali di cui all'articolo 4,  comma
1, n. 7, all'articolo 9, comma 1, n. 10, e all'articolo 16, comma  1,
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol), e relative norme di attuazione, tra cui il d.P.R  28
marzo 1975,  n.  474,  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  267,  e,  in
particolare, per violazione dell'articolo 4 d.lgs. 16 marzo 1992,  n.
266. 
    1. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (d.P.R.
31 agosto  1972,  n.  670)  attribuisce  alla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol la competenza primaria in tema di  «ordinamento  degli
enti sanitari e ospedalieri» (art. 4, comma 1, n. 7) e riconosce alle
Province autonome di  Trento  e  Bolzano  la  competenza  legislativa
concorrente  in  materia  di  «igiene   e   sanita',   ivi   compresa
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, comma 1, n.  10)  con
le connesse potesta' amministrative (art. 16). 
    2. In particolare, va rilevato che la competenza primaria in tema
di ordinamento degli Enti  sanitari  ed  ospedalieri,  attribuita  ai
sensi  dell'art.  4,  n.  7,  dello  Statuto  Speciale  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' stata ripartita con l'art. 15  della
legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, fra  la  Regione  stessa  e  le
Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  nel  senso  che  e'  stato
attribuito alle Province autonome il controllo  sugli  atti  e  sugli
organi delle Unita' Sanitarie Locali (U.S.L.):  «Il  controllo  sugli
atti e sugli organi dell'unita' sanitaria locale e' esercitato  dalla
giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670.  Per  le  modalita'  ed  i
termini del controllo  si  applicano  le  norme  di  cui  alla  legge
regionale 21 ottobre  1963,  n.  29  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Sono  soggette  al  controllo  anche  di   merito   le
deliberazioni  riguardanti:  1)  i  regolamenti  o  provvedimenti  di
portata  generale  aventi  analoga  natura,  compresi  i  regolamenti
organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni; 3) i piani ed
i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione
di prestazioni sanitarie». 
    3. Non solo. L'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, cosi come
modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in sede di chiusura  del
c.d.  «pacchetto»,  ha  puntualizzato  ulteriormente  la   sfera   di
competenza fra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella materia della sanita', attribuendo
alla Regione «la  disciplina  del  modello  di  organizzazione  delle
istituzioni ed enti sanitari» ed alle Province autonome «le  potesta'
legislative ed amministrative  attinenti  al  funzionamento  ed  alla
gestione delle istituzioni ed enti sanitari» con l'unico  limite  che
«nell'esercizio di tali potesta' esse devono  garantire  l'erogazione
di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non  inferiori  agli
standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». 
    Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R.  n.  474/1975,
la Provincia esercita  in  materia  di  igiene  e  sanita'  anche  le
relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso d.P.R.,  nel
quale sono individuate le competenze riservate agli  organi  statali,
non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo. 
    4. A chiusura di tale compiuto  assetto  normativo  per  espressa
disposizione dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e'  stato,
inoltre, statuito che «Nelle  materie  di  competenza  propria  della
regione o delle province autonome la legge non puo'  attribuire  agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di  polizia  amministrativa   e   di   accertamento   di   violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale  e  le  relative  norme  di  attuazione,  salvi  gli
interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo». 
    5. Inoltre,  per  effetto  della  riforma  del  Titolo  V,  parte
seconda, della Costituzione, alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e' stata attribuita la competenza in materia di tutela  della
salute ai sensi dell'articolo 117, comma terzo,  della  Costituzione,
in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, come confermato, per  la  Provincia  autonoma  di
Trento e, quindi, valevole anche per l'odierna ricorrente, da codesta
Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328/2006. Secondo tale sentenza,  che
richiama anche alcuni precedenti, la  sanita'  e'  ripartita  fra  la
materia  di  competenza  regionale  concorrente  della  tutela  della
salute, che deve essere intesa come assai piu'  ampia  rispetto  alla
precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera  (sentenze  nn.
181/2006 e 270/2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in  cui
le regioni possono adottare una propria disciplina anche  sostitutiva
di quella statale (sentenza n. 510/2002). 
    6. In relazione all'assetto  statutario  delle  competenze  sopra
descritto e quale concorso delle Province  autonome  al  riequilibrio
della finanza pubblica nazionale, l'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome di  Trento
e di Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio  dello  Stato,  utilizzando  prioritariamente   le   entrate
derivanti dai contributi sanitari e dalle altre  imposte  sostitutive
e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. 
    7. La giurisprudenza costituzionale, proprio con riferimento alle
autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo
Stato, quando non concorre al finanziamento  della  spesa  sanitaria,
neppure ha titolo per dettare  norme  di  coordinamento  finanziario»
(sentenze n. 341/2009  e  n.  133/2010)  ed  a  maggior  ragione  non
potrebbe procedere a verifiche e controlli,  se  non  attraverso  gli
strumenti previsti dalle norme di attuazione. 
    8. In esecuzione delle sue competenze in ordine alla  gestione  e
vigilanza degli enti sanitari la Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
riordinato il Servizio sanitario provinciale con la legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, e poi con la legge provinciale 2 ottobre 2006, n.
9, ha creato, modificando la legge provinciale  n.  7/2001,  un'unica
Azienda sanitaria per tutto il territorio della provincia di Bolzano. 
    9. L'articolo 2 della legge  provinciale  n.  7/2001  attribuisce
alla Giunta provinciale le  funzioni  di  programmazione,  indirizzo,
controllo e vigilanza. Alla Giunta provinciale competono tra l'altro: 
    la fissazione delle tariffe delle prestazioni  sanitarie  erogate
in forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta  (comma
1, lettera f); 
    l'assegnazione, in base alle esigenze, delle risorse  finanziarie
e  immobiliari  destinate  al  Servizio   sanitario   provinciale   e
all'azienda sanitaria (comma 1, lettera h); 
    il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego delle
risorse destinate al Servizio sanitario  provinciale  in  conformita'
agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale nonche'  la
formulazione di linee guida  per  il  finanziamento  dei  comprensori
sanitari, tenuto anche conto della produzione dei medesimi (comma  1,
lettera j); 
    la definizione delle modalita' per la vigilanza  e  il  controllo
dell'azienda sanitaria nonche' per la valutazione del  raggiungimento
degli  obiettivi,  prevedendo  in  questo  caso  le  modalita'  della
partecipazione degli enti locali (comma 1, lettera m); 
    l'individuazione delle procedure e delle  modalita'  di  verifica
dei risultati complessivi dell'azienda sanitaria tramite l'impiego di
idonei  criteri  di  controllo  gestionale  e  finanziario  e   della
conformita' degli stessi  al  Piano  sanitario  provinciale(comma  1,
lettera n). 
    10.  All'articolo  16,  cosi'   come   modificato   dalla   legge
provinciale n. 9/2006, si prevede una dettagliata  disciplina  per  i
controlli affidandogli alla stessa Azienda sanitaria:  «1.  L'azienda
sanitaria,  in  sintonia  ed  eventualmente  ad  integrazione   delle
direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attiva  un  sistema  di
monitoraggio e  controllo  sulla  qualita'  dell'assistenza  e  sulla
appropriatezza delle prestazioni rese, che tiene anche conto: 
    a) della validita' della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e  la  sua  rispondenza  alle
attivita' effettivamente svolte; 
    b) della necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni  e
dei ricoveri effettuati, con  particolare  riguardo  ai  ricoveri  di
pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; 
    c)  dell'appropriatezza  delle  forme  e   delle   modalita'   di
erogazione dell'assistenza; 
    d) dei risultati finali dell'assistenza,  incluso  il  gradimento
degli utilizzatori  dei  servizi.  Nella  valutazione  devono  essere
coinvolti gli interessati. 
    2. Il rispetto dei programmi di attivita' previsti  per  ciascuna
struttura rappresenta elemento di  verifica  per  la  conferma  degli
incarichi al  Direttore  generale  e  ai  Direttori  di  comprensorio
sanitario nonche' per la corresponsione  di  eventuali  incentivi  di
risultato  che  fossero  previsti  per  il  personale  con   funzioni
dirigenziali dipendente dall'azienda sanitaria.» 
    11. L'articolo 35 della citata legge provinciale n.  7/2001,  nel
testo attualmente vigente reca disposizioni generali in materia della
partecipazione alla  spesa  sanitaria,  come  anche  l'esenzione  dal
pagamento del ticket. Si prevede che la Provincia autonoma di Bolzano
si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in
materia. 
    Per le prestazioni rientranti nei livelli uniformi di  assistenza
sanitaria fissati a livello statale, la Giunta provinciale  autorizza
l'introduzione,  in  via   sperimentale,   del   nuovo   sistema   di
partecipazione al costo  delle  prestazioni  e  fissa  i  criteri  di
esenzione dalla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del  d.lgs.
29 aprile 1998, n. 124. Pertanto alla Provincia spetta di conseguenza
anche il controllo su tale sistema. 
    12. L'articolo 8, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
dispone espressamente che le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita'  delle  disposizioni  di  cui  allo  stesso
articolo nel rispetto del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e del d.P.R.  28  marzo  1975,  n.
474, come modificato e integrato dal d.P.R. 26 gennaio 1980, n.  197,
e dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267. Tra queste finalita' vi e'  anche
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa  sanitaria  (commi  16  e
seguenti, cosi' come introdotti dall'articolo 1, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724). 
    13. Con deliberazione n. 762 del 21  maggio  2012  (doc.  4),  la
Giunta  provinciale  ha  dato  attuazione  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  11  dicembre  2009,
concernente la verifica delle  esenzioni  dalla  partecipazione  alla
spesa sanitaria per motivi di reddito, e ha  emanato  apposite  linee
guida. 
    14. Sia qui infine permesso di rilevare che l'appena citato  D.M.
(doc. 5) affida i controlli sul  contenuto  delle  autocertificazioni
alle aziende sanitarie locali (cfr.  articolo  1,  comma  10)  e  non
prevede  alcun  ulteriore  controllo  da  parte  dello  Stato   sulle
esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
    15. Posto queste premesse, risulta, quindi,  del  tutto  evidente
che allo Stato, e per esso  al  NAS  di  Trento,  non  spetta  alcuna
competenza di «verifica» sulle c.d. «esenzioni» presso  l'Assessorato
alla Sanita' della Provincia autonoma di Bolzano, potendo  e  dovendo
esso acquisire i dati dalla Provincia autonoma di Bolzano in sede  di
rendiconto (cfr. articolo 10 del  d.P.R.  15  luglio  1988,  n.  305,
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle  sezioni  di  controllo
della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad
esse addetto»). 
    La verifica  delle  c.d.  «esenzioni»  e',  infatti,  una  palese
questione di funzionamento e gestione dell'azienda sanitaria  e  come
tale rientra nella specifica competenza della Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    16. Del resto, l'articolo 8, comma 16 e seguenti, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, richiamato dai NAS nel contestato verbale, non
e' idoneo a fondare l'iniziativa statale, dato che lo stesso comma  8
fa espressamente salve  le  competenze  statutarie  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome. 
    17. Ancora meno il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
- NAS di Trento potra' invocare il novellato  art.  117  Cost.  quale
fondamento  delle  verifiche  da  esso  effettuate,  in   quanto   la
competenza in materia dei controlli delle attivita' delle  U.S.L.  e'
riconosciuta  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  dallo   Statuto
speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
    Secondo l'art. 10 della legge costituzionale n. 3  del  2001,  le
disposizioni della Nuova  Costituzione  si  applicano  alle  Province
autonome solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia'  attribuite»  (Corte  cost.  sentt.  nn.
377/2002; 408/2002; 48/2003; 103/2003 e 145/2005). 
    18.  Infine,  si  richiamano  anche  i  precedenti  della   Corte
costituzionale, che si e' gia' espressa nel senso che non spetta alle
amministrazioni statali esercitare  controlli  presso  le  U.S.L.  di
Trento e di Bolzano. 
    Con sentenza n. 228/1993 relativa ad un controllo  del  Ministero
del Tesoro nei confronti  di  una  verifica  amministrativa-contabile
alla U.S.L. di Merano, la Corte costituzionale ha  dichiarato:  «Alla
luce di queste premesse,  anche  il  potere  ispettivo  sulle  Unita'
sanitarie locali, in quanto riconducibile al  piu'  ampio  potere  di
vigilanza, deve ritenersi riferito  -  nell'ambito  della  disciplina
vigente per il Trentino-Alto Adige - alle Province autonome,  con  la
conseguente  esclusione,   stante   l'assenza   di   una   previsione
specificamente espressa a questo fine dallo Statuto speciale e  dalle
relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello
che il Ministro del Tesoro ha dichiarato di  voler  esercitare  sulla
base di norme anteriori alla definizione dello  speciale  ordinamento
regionale.  E  questo  tanto  piu'  ove  si  consideri   che,   anche
nell'ordinamento del servizio sanitario nazionale di cui  alla  legge
23 dicembre 1978,  n.  833,  vengono  fatte  espressamente  salve  le
competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art.
80), mentre la misura della partecipazione dello Stato  al  controllo
e' stata specificamente regolata sia attraverso  la  presenza  di  un
collegio di revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato
dal Ministro del Tesoro (art. 15, nel testo modificato  dall'art.  13
della  legge  26  aprile   1982,   n.   181),   sia   attraverso   la
rendicontazione trimestrale delle Unita'  sanitarie  alla  Regione  o
alla Provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente  locale
di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanita'  e  del  Tesoro
(art. 50, secondo e terzo comma)». 
    In seguito, con sentenza n. 182/1997,  la  Corte  costituzionale,
decidendo su un altro conflitto di attribuzione  sempre  in  tema  di
controllo del Ministro del  Tesoro  presso  l'U.S.L.  di  Trento,  ha
affermato: «... la circostanza  che  la  finalita'  dell'accertamento
ispettivo sia il  contenimento  del  costo  del  lavoro  non  esclude
affatto che la materia sulla quale la disposta ispezione  verte,  sia
proprio  quella  del  funzionamento  e  della  gestione  degli   enti
sanitari, nella quale la competenza provinciale non  e'  controversa.
Altro e', infatti, l'attivita' di gestione degli enti  sanitari,  che
investe ogni profilo della loro attivita', altro sono invece le norme
che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa  sono
chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato
nell'esercizio di una competenza propria (e' il caso della disciplina
dello stato giuridico dei dipendenti delle Unita' sanitarie locali  o
quello della assunzione diretta degli  invalidi  civili),  non  viene
meno  la  competenza  "gestoria"  affidata  alla  Provincia  autonoma
dall'art. 2, secondo  comma,  del  decreto  legislativo  emanato  con
D.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267
del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l'art.  4  del
d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in  materie  di  competenza
della Provincia e' escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da
parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa
Provincia». 
    Infine,  con  sentenza  n.  80/2007  la   Corte   costituzionale,
decidendo su un altro conflitto di attribuzione  sempre  in  tema  di
controllo del Nucleo antisofisticazioni e  sanita'  (NAS)  di  Trento
sulla verifica delle liste di  attesa  ha  confermato  la  precedente
giurisprudenza. 
    Ad abundantiam occorre qui sottolineare che l'adita ecc.ma  Corte
costituzionale ha ribadito nella sentenza n. 237/2014 tale  pregressa
giurisprudenza  statuendo:  «6.1.  -  Questa  Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di norme che attribuivano ad apparati
ispettivi  dell'amministrazione  centrale  poteri  di  verifica   sul
complesso delle attivita' amministrative  e  finanziarie  degli  enti
territoriali (sentenze n. 39 del 2014 e n. 219 del 2013). 
    Siffatte previsioni, infatti, eccedono  i  limiti  del  legittimo
intervento del legislatore statale, in quanto attribuiscono «non gia'
ad un organo magistratuale terzo quale la  Corte  dei  conti,  bensi'
direttamente al Governo un potere  di  verifica  sull'intero  spettro
delle attivita'  amministrative  e  finanziarie  degli  enti  locali,
sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla
potesta'  normativa  di  rango  primario  delle  ricorrenti   Regioni
autonome» (sentenza n. 39 del 2014). 
    6.2. - Con specifico riguardo alle Province autonome di Trento  e
di Bolzano, poi, questa Corte ha riconosciuto la  spettanza  ad  esse
del  potere  ispettivo  sulle  Unita'  sanitarie  locali,  in  quanto
riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, con  la  conseguente
esclusione di un controllo aggiuntivo  da  parte  del  Ministero  del
tesoro (sentenze n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993).» 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare  che  non  spetta
allo Stato esercitare controlli  presso  l'Assessorato  alla  Sanita'
della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica dei totali  delle
spese sanitarie concesse  in  regime  di  esenzione  e  distinte  per
prestazioni  sanitarie  e  spedizione  di  farmaci   per   gli   anni
2010-2011-2012-2013 e 2014 e per l'effetto annullare il  verbale  del
Comando Carabinieri per la Salute - NAS di  Trento  del  23  febbraio
2015 con la relativa richiesta dati. 
      Si depositano con il presente atto, oltre al verbale impugnato,
i seguenti ulteriori documenti: 
        1) deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano  n.  360
dd. 31 marzo 2015; 
        2) procura speciale Rep. n. 24159 del 17.4.2015; 
        3) verbale dei NAS di Trento dd. 23.2.2015; 
        4) deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano  n.  762
del 21 maggio 2012 (estratto B.U. n. 22/I-II del 29/05/2012); 
        5) D.M. 11 dicembre 2009 (estratto G.U. 30 dicembre 2009,  n.
302). 
          Bolzano-Roma, 20 aprile 2015 
 
avv. Renate von Guggenberg - avv. Cristina Bernardi  -  avv.  Stephan
       Beikircher - avv. Laura Fadanelli - avv. Michele Costa