N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  giugno  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte  e  tasse  -   Norme   della   Regione   Basilicata   - Tassa
  automobilistica  regionale  -  Esenzione  per  gli  autoveicoli   e
  motoveicoli di "anzianita'" compresa tra i venti e i  trenta  anni,
  classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno
  dei registri ASI, Storico  Lancia,  Italiano  Fiat,  Italiano  Alfa
  romeo, Storico FMI, al 31 dicembre  2014  -  Assoggettamento  degli
  stessi veicoli, ove utilizzati su pubblica strada, ad una tassa  di
  circolazione forfettaria annua - Esclusione di sanzioni e interessi
  sui pagamenti integrativi della  tassa  automobilistica  effettuati
  entro il 4 aprile 2015 (data  di  entrata  in  vigore  della  legge
  regionale n. 14 del  2015)  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  reintroduzione di  un'esenzione  abrogata  dalla  legge  statale  e
  istituzione di un tributo ad hoc  in  sostituzione  del  regime  di
  tassazione ordinaria - Lesione del principio  di  collaborazione  e
  buona fede  nei  rapporti  tra  contribuente  e  amministrazione  -
  Violazione della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
  sistema tributario - Esorbitanza dal potere regionale di  stabilire
  e applicare tributi propri, avendo la tassa automobilistica  natura
  di tributo proprio derivato dello Stato - Richiamo alla sentenza n.
  288 del 2012 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14, art. 1,  commi
  2, 3 e 4, aggiuntivo dei commi 2-bis  e  2-ter  all'art.  39  della
  legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4. 
- Costituzione, artt. 117, comma secondo,  lett.  e),  e  119,  comma
  secondo; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; legge
  27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma  2;  decreto  legislativo  6
  maggio 2011, n. 68, art. 8. 
(GU n.30 del 29-7-2015 )
    Ricorso depositato del Presidente del Consiglio dei Ministri  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato
presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via  dei  Portoghesi,  12  nei
confronti della Regione Basilicata, in persona del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  31  marzo   2015,   n.   14,
"Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali", pubblicata  nel
B.U.R. Basilicata 3 aprile 2015, n. 15, quanto all'art. 1, commi 2, 3
e 4 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera  e)  e
119, secondo comma della Costituzione ai sensi  dell'art.  127  della
Costituzione. 
    La predetta legge della Regione Basilicata  viene  impugnata  con
riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del
Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. 
 
                               Motivo 
 
1) L'art. 1 della l.r. n. 14/2015 e' illegittimo  per  contrasto  con
gli articoli 117, secondo comma, lettera  e)  e  119,  secondo  comma
della Costituzione. 
    1.1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 31 marzo
2015, n. 14 recita: 
        "Articolo   1   Disposizioni   in    materia    di    veicoli
ultraventennali. 
    1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio
2015, n. 4 sono abrogati. 
    2. I pagamenti integrativi della tassa automobilistica  regionale
rispetto a quelli gia' eventualmente effettuati per l'anno  2015,  se
dovuti, dovranno essere effettuati alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge senza sanzioni ed interessi. 
    3. Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma  2
del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate  le
sanzioni e gli interessi di legge. 
    4. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 27  gennaio
2015, n. 4 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: 
        "2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i  venti  e  i
trenta anni,  classificati  d'interesse  storico  o  collezionistico,
iscritti in uno dei registri  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano  Fiat,
Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014. 
        2-ter.  I  veicoli  di   cui   al   comma   precedente   sono
assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad  una
tassa di  circolazione  forfettaria  annua  di  euro  25,82  per  gli
autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli". 
    1.1.2. La legge regione Basilicata del 27  gennaio  2015,  n.  4,
sulla quale incide l'art. 1 della legge in esame all'art.  39,  cosi'
prevede (e prevedeva): 
        Articolo 39. Decorrenza del beneficio  dell'esenzione  per  i
veicoli di particolare interesse storico  e  collezionistico  di  cui
all'art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342. 
    1. L'esenzione decorre dal periodo tributario in  corso  all'atto
della presentazione della domanda e non da' diritto al rimborso delle
tasse pagate per gli anni precedenti. 
    2. Eventuali mancati pagamenti  relativi  ad  anni  gia'  scaduti
saranno  contestati,  con  conseguente  applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge per i casi di omesso versamento. 
    2-bis. Sono esenti gli  autoveicoli  ed  i  motoveicoli,  esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i  venti  e  i
trenta anni,  classificati  d'interesse  storico  o  collezionistico,
iscritti in uno dei registri  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano  Fiat,
Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014. 
    2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in
caso  di  utilizzazione  sulla  pubblica  strada,  ad  una  tassa  di
circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di
euro 10,33 per i motoveicoli. 
    [3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito dal  comma  666  dell'art.  1  della  legge  di  stabilita'
nazionale 2015, per i veicoli con iscrizione al PRA dal  20°  al  29°
anno della Regione Basilicata, e' istituita una  tassa  regionale  di
possesso annuale in base alla seguente tabella: 
        vetture con cilindrata fino a 1000 cc euro 50,00 
        vetture con cilindrata fino a 2000 cc euro 100,00 
        vetture con cilindrata oltre 2000 cc euro 200,00. 
    [4. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito dal  comma  666  dell'art.  1  della  legge  di  stabilita'
nazionale 2015, per le moto con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno
della  Regione  Basilicata,  e'  istituita  una  tassa  regionale  di
possesso annuale in base alla seguente tabella: 
        moto con cilindrata fino a 500 cc euro 50,00 
        moto con cilindrata fino a 1000 cc euro 100,00 
        moto con cilindrata oltre 1000 cc euro 200,00 (3). 
    [5. Per i  veicoli  che  non  usufruiscono  del  beneficio  della
esenzione, il pagamento della tassa  e'  dovuto  dal  1°  giorno  del
periodo tributario successivo alla entrata in vigore  della  presente
legge. Per i veicoli il cui periodo tributario inizia a  gennaio,  il
pagamento e' dovuto entro l'ultimo  giorno  del  mese  di  gennaio  a
partire dal 2015. Qualora la tassa da pagare in base alla  cilindrata
sia inferiore alle tabelle di cui sopra, le stesse non si applicano]. 
    1.2.  Dal  dato  testuale  riportato  si  evince  che  la   legge
Basilicata n. 14 del 2015,  rubricata  "Disposizioni  in  materia  di
veicoli ultraventennali" ha introdotto nuove disposizioni in  materia
di  tassa  automobilistica,  che  limitatamente  a  quanto   disposto
dall'art. 1, commi 2, 3 e 4  sono  in  contrasto  con  la  disciplina
statale di riferimento e,  quindi,  incostituzionali  per  violazione
degli artt. 117, comma 2 lett. e) e 119 comma 2 della Costituzione. 
    Occorre premettere che l'art. 39  della  precedente  legge  della
Regione Basilicata n. 4 del 2015, rubricato "Decorrenza del beneficio
dell'esenzione per i  veicoli  di  particolare  interesse  storico  e
collezionistico di cui all'art. 63 della legge n. 342 del 21 novembre
2000", ai commi 3 e  4,  aveva  istituito  una  "tassa  regionale  di
possesso" su veicoli e motoveicoli "con iscrizione al PRA dal 20°  al
29°   anno",   per   i   quali,   la   normativa   statale    prevede
l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della
legge n. 342 del 2000). 
    La Regione, quindi, per i predetti veicoli, aveva  sostituito  il
regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con  un
tributo "ad hoc". 
    Invero, per effetto delle recenti modifiche  apportate  dall'art.
1, co. 666 della legge n. 190 del 2014 (legge  di  stabilita'  2015),
l'art. 63 della legge n. 342 del 2000,  nella  versione  vigente,  ha
abrogato l'esenzione dalla tassa automobilistica  per  i  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico che  abbiano  un'eta'
compresa tra il ventesimo ed il ventinovesimo anno, ripristinando  il
regime ordinario per tali veicoli e conservando solo l'esenzione  per
veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno di costruzione. 
    Pertanto,  la  norma   regionale,   nell'introdurre   un   regime
forfettario  ad  hoc  del  pagamento  della   tassa   automobilistica
ripristinata in toto per tali veicoli dalla normativa statale, si era
posta in contrasto con quest'ultima. 
    A seguito di specifico impegno assunto dalla Regione nel contesto
della leale cooperazione con lo Stato, il comma 1 dell'art. 1,  della
legge n. 14 del 2015, ha, oggi, disposto l'abrogazione dei commi 3, 4
e 5 dell'articolo 39 della precedente legge n. 4/2015 (con  i  quali,
come Premesso, la Regione  aveva  istituito  la  tassa  regionale  di
possesso su veicoli e motoveicoli con iscrizione al PRA  dal  20°  al
29° anno). 
    Con il successivo comma 4 della  legge  in  esame,  tuttavia,  il
legislatore regionale ha inserito due  nuovi  commi  all'interno  del
predetto articolo 39, i  commi  2  bis  e  2  ter,  con  i  quali  ha
addirittura  reintrodotto  l'esenzione  dal  pagamento  della   tassa
automobilistica  per  i  veicoli   ultraventennali   di   particolare
interesse storico e collezionistico, nonche' la tassa di circolazione
forfettaria a carico degli stessi ove circolanti su pubblica strada. 
    Esenzione, questa, come detto, contenuta nell'articolo  63  della
legge n. 342 del 2000, ma abrogata dall'articolo 1, comma 666,  della
legge n. 190 del 2014. 
    Il  comma  2  bis  reintroduce,  infatti,  l'esenzione  per   gli
autoveicoli ed i motoveicoli di anzianita' tra  i  20  e  i  30  anni
classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti  in  uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI, al 31 dicembre 2014. 
    Anche la nuova norma e', dunque, in contrasto con  l'articolo  63
della legge n. 342 del 2000, che nella versione vigente, per  effetto
delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della legge n. 190 del
2014 (legge di stabilita' 2015), non prevede piu'  l'esenzione  dalla
tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse  storico
e  collezionistico  dal  20°  al  29°  anno  di  eta',  bensi'   solo
l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno
di' costruzione. 
    Per  effetto  della  disciplina  regionale  impugnata  i  veicoli
iscritti nei suddetti registri continuerebbero, infatti, dopo la data
del 31 dicembre 2014, ad essere esenti dalla  tassa  automobilistica,
diversamente da quanto previsto dalla  norma  statale  che  per  tali
fattispecie non prevede piu' alcuna forma di esenzione. 
    Peraltro, la norma regionale, nel reintrodurre  un'esenzione  dal
pagamento  della  tassa  automobilistica  abrogata  dalla   normativa
statale, si pone in netto contrasto  con  quest'ultima,  malgrado  le
direttive contenute nella circolare del  Dipartimento  delle  Finanze
che, significativamente, aveva rappresentato anche alle  regioni  che
"L'abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342
del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di
particolare  interesse  storico  e  collezionistico   non   e'   piu'
riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle tasse  automobilistiche"
e che "detto principio, sotteso alle disposizioni dell'art. 1,  comma
666, della legge n. 190 del 2014, deve essere naturalmente rispettato
anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche". 
    Non solo, il successivo comma  2  ter  istituisce  la  "tassa  di
circolazione forfettaria" su veicoli e motoveicoli di anzianita'  dai
20 ai 30 anni di eta' di interesse storico o collezionistico  per  il
caso in cui essi siano messi su strada,  per  i  quali  la  normativa
statale prevede comunque l'assoggettamento alla tassa automobilistica
ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000). 
    La Regione, quindi, per i predetti veicoli, sostituisce il regime
di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo
ad hoc, riproponendo, con la legge in  esame,  una  disposizione  non
solo gia' fatta oggetto di osservazioni, ma in ordine alla  quale  la
stessa Regione, nel contesto della leale cooperazione, aveva  fornito
rassicurazioni in ordine alla portata applicativa. 
    Infine, i commi 2 e  3  dell'articolo  1  della  legge  in  esame
introducono per i veicoli in questione la  possibilita'  di  eseguire
pagamenti integrativi della tassa automobilistica, rispetto a  quelli
gia' eventualmente effettuati per il 2015,  senza  l'applicazione  di
sanzioni ed interessi laddove effettuati entro la data di entrata  in
vigore della  legge  n.  14  e  con  l'applicazione  di  sanzioni  ed
interessi, ove i medesimi pagamenti siano eseguiti oltre la  data  di
entrata in vigore della legge regionale. 
    In proposito la scelta di applicare sanzioni  ed  interessi  solo
nel caso di pagamenti effettuati dopo il giorno della data di entrata
in vigore della norma contrasta con la ordinaria  disciplina  statale
in materia di interessi e sanzioni. 
    Con l'ultimo periodo del comma  2,  infine,  la  Regione,  per  i
veicoli compresi tra i venti ed i trenta anni di eta', ha  sostituito
il regime di tassazione ordinaria, previsto dal sistema statale,  con
un regime particolare, che esclude il  pagamento  degli  interessi  e
delle sanzioni per coloro che  hanno  versato  la  tassa  per  l'anno
d'imposta 2015 entro il 4 aprile 2015,  data  di  entrata  in  vogore
della legge, quando, invece, l'art. 63 della legge n. 342  del  2000,
nella versione vigente, per effetto delle recenti modifiche apportate
dall'art. 1, comma  666  della  legge  n.  190  del  2014  (legge  di
stabilita' 2015), prevede, per i  veicoli  di  particolare  interesse
storico e collezionistico ultraventennali, il pagamento  della  tassa
automobilistica ordinaria, con i relativi interessi  e  sanzioni  nel
caso di ritardato od omesso versamento. 
    La legge n. 212 del 2000, "Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del  contribuente",  inoltre,  dispone  che  i  rapporti  tra
contribuente  e  amministrazione  finanziaria  sono   improntati   al
principio  della  collaborazione  e  della  buona  fede   e   recita,
all'articolo 10,  comma  2,  che  "non  sono  irrogate  sanzioni  ne'
richiesti interessi moratori al contribuente,  qualora  egli  si  sia
conformato  a  indicazioni  contenute  in  atti  dell'amministrazione
finanziaria,       ancorche'        successivamente        modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti
posto in  essere  a  seguito  di  fatti  direttamente  conseguenti  a
ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa". 
    Atteso che il legislatore statale ha disciplinato  con  chiarezza
le ipotesi in questione, senza che vi sia alcun affidamento da  parte
dell'Amministrazione finanziaria su  una  non  corretta  applicazione
della disciplina, la norma regionale appare anche sotto tale  aspetto
ultronea ed in contrasto con quella statale. 
    1.3. Ebbene, l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge  regionale,
essendo in contrasto con la normativa statale  in  materia  di  tassa
automobilistica viola gli articoli 117, secondo comma, lettera  e)  e
119, secondo comma della Costituzione. 
    Il gettito della tassa automobilistica, disciplinata dal d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39 e' stato attribuito dall'art. 23 del  d.lgs.  30
dicembre 1992, n. 504 alle regioni, le quali  provvedono  anche  alla
riscossione,  all'accertamento,  al  recupero,  ai  rimborsi  ed   al
relativo contenzioso (art. 17, comma 10 della 1. 27 dicembre 1997, n.
449). Successivamente l'art. 8, co. 2 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
ha riconosciuto alle regioni anche la possibilita' di disciplinare la
tassa de qua, "fermi restando  i  limiti  massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale". 
    Sebbene il gettito sia stato attribuito alle regioni, il tributo,
tuttavia, non puo' essere  annoverato  tra  i  tributi  propri  delle
regioni bensi'  tra  i  "tributi  propri  derivati",  trattandosi  di
tributo istituito con legge statale e "manovrabile" dalle regioni nei
limiti  stabiliti  dalla  legislazione   nazionale,   e   cioe'   con
conseguenti limitati poteri di intervento. 
    Sul punto, invero, con sentenza del  19  dicembre  2012,  n.  288
codesta Corte, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la
tassa automobilistica regionale - anche  a  seguito  delle  modifiche
introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge  delega  in  materia  di
federalismo  fiscale)  e  del  relativo  decreto  attuativo  (decreto
legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con  riferimento  a  tale
imposta, che si deve qualificare come tributo proprio  derivato,  che
le regioni: a) non possono modificare il  presupposto  e  i  soggetti
d'imposta, attivi o passivi; b) possono modificare  le  aliquote,  ma
solo entro il limite massimo  fissato  dal  legislatore;  c)  possono
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,
quindi,  non  possono  escludere  agevolazioni  gia'   previste   dal
legislatore statale. 
    Codesta Corte,  inoltre,  ha  chiarito  che,  dalla  formulazione
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  68  del  2011  ed  in
particolare dalla diversificazione operata tra i  commi  2  e  3  del
predetto articolo, non si evince la natura di tributo  proprio  della
tassa  automobilistica  regionale,  ma  unicamente  la  volonta'  del
legislatore di riservare alla tassa  un  regime  diverso  rispetto  a
quello stabilito per gli altri tributi  derivati,  attribuendone  per
determinati aspetti la disciplina alle regioni, ma  senza  modificare
radicalmente il tributo, com'e' confermato dall'obbligo  di  rispetto
per il legislatore regionale dei limiti di "manovrabilita'"  previsti
dalla legislazione statale. 
    Segnatamente cosi' si e' pronunciata codesta Corte (in  relazione
a norma regionale che aveva previsto il pagamento della  tassa  anche
nell'ipotesi, non prevista dal  legislatore  statale,  di  fermo  del
veicolo   amministrativo   e   giudiziario):   "3.1.   -   La   tassa
automobilistica e' tributo istituito e  regolato  da  legge  statale.
Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n.  39  (Testo  unico  delle
leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa
e' stata «attribuita» per intero alle  Regioni  a  statuto  ordinario
dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504  (Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali,  a   norma
dell'articolo 4 della legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  assumendo
contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. 
    L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997,  n.
449 (Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  ha,
altresi', demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento,  il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo» alla suddetta tassa. 
    Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato,  al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore  -  in
base alla potenza effettiva anziche', come  in  passato,  ai  cavalli
fiscali  -  ed  ha  stabilito,  ai  fini  dell'applicazione  di  tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche  sono
determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il Ministro dei trasporti e della navigazione,  [...]  per  tutte  le
regioni, comprese quelle  a  statuto  speciale,  in  uguale  misura»,
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito  alle
Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.  504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi  della  tassa
per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed  il  110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente». 
    Per  completare  il  quadro  normativo,  in  cui  si  colloca  la
questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo
proprio della Regione - che, ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della  Costituzione),
e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in  relazione  ai
presupposti non gia' assoggettati ad  imposizione  erariale  -  e  di
tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della  medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le quali  possono
modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione  statale  e
nel rispetto della normativa comunitaria. 
    Se  ne  desume  che  la  Regione,  con  riferimento  alla   tassa
automobilistica che, in tale  contesto,  si  qualifica  come  tributo
proprio derivato:  a)  non  puo'  modificarne  il  presupposto  ed  i
soggetti  d'imposta  (attivi  e  passivi); b)  puo'  modificarne   le
aliquote nel limite massimo fissato dal  comma  1  dell'art.  24  del
d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento  degli  importi
vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni
e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,  quindi,  non  puo'  escludere
esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale. 
    L'articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68 (Disposizioni in  materia  di  entrata  delle  regioni  a  statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni  standard  nel   settore   sanitario),   che   costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto,  al
comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in
tributi  propri  regionali,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2013,
stabilisce, al comma 2, che  «Fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere,
al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano  gli  altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data  di
entrata in vigore del decreto  stesso,  aggiungendo  che  i  predetti
tributi costituiscono tributi propri derivati. 
    La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce  alla
conclusione che la tassa in questione non  ha  acquisito,  nel  nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio. 
    Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo  la  volonta'  del  legislatore  di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello  stabilito  per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale».". 
    1.4. Pertanto, alla  luce  delle  argomentazioni  espresse  dalla
Corte costituzionale, avuto  riguardo  alla  natura  giuridica  della
tassa automobilistica (tributo proprio derivato  dello  Stato  e  non
tributo proprio delle regioni) ed ai limiti del potere delle  regioni
di  disciplinare  con  propria   legge   tale   tributo   (ai   sensi
dell'articolo 8 del  d.lgs.  n.  68  del  2011,  entro  i  limiti  di
manovrabilita' previsti dal legislatore statale), appare evidente che
la disciplina regionale in esame  contrasta  con  gli  articoli  117,
secondo comma, lettera e),  che  riserva  allo  Stato  la  competenza
esclusiva  in  materia  tributaria,  e  119,  secondo   comma   della
Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza in  materia
tributaria, peraltro da esercitarsi nel rispetto dei principi statali
di coordinamento della finanza pubblica  e  del  sistema  tributario,
esclusivamente per quanto riguarda i tributi "propri". 
    La  regione  non  puo',  infatti,  intervenire  nella  disciplina
statale del tributo in esame, con  riferimento  ai  veicoli  di  eta'
compresa  tra  i  20  ed  i  29   anni   di   interesse   storico   o
collezionistico, introducendo esenzioni o agevolazioni  non  previste
dalla normativa  statale,  ovvero  istituendo  un  nuovo  regime  con
riguardo agli interessi ed alle sanzioni in  sostituzione  di  quello
statale vigente, com'e' avvenuto con l'art. 1, commi 2, 3 e  4  prima
descritti. 
    1.5. In conclusione, l'art. 1, commi 2, 3 e 4 e' in contrasto con
gli articoli 117, secondo comma, lettera  e)  e  119,  secondo  comma
della Costituzione. 
    La  predetta  disciplina  regionale  contrasta,  infatti  con  la
normativa statale di riferimento relativa al tributo  erariale  della
tassa automobilistica e  conseguentemente  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione,  che  riserva  allo  Stato  la
materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo  comma,  Cost.,
che subordina la possibilita' per le Regioni e  gli  enti  locali  di
stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura "propria"  (non
derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.  
 
                                P.Q.M 
 
    Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai  sensi
dell'art. 127  della  Costituzione  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della legge n. 14 del 2015  della  Regione  Basilicata
nei limiti anzidetti. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 29 maggio 2015. 
        Roma, 30 maggio 2015 
 
                       L'Avvocato dello Stato: 
                         p. Angelo Venturini 
                       Beatrice Gaia Fiduccia