N. 179 SENTENZA 7 - 23 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Contributo  straordinario  della   Regione   Marche   alla   societa'
  aeroportuale  Aerdorica  spa  per  la  definizione  di  adempimenti
  fiscali pregressi. 
- Legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla
  legge regionale 23  dicembre  2013,  n.  49  "Disposizioni  per  la
  formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016  della
  Regione. Legge finanziaria 2014"), art. 1, comma 2. 
-   
(GU n.30 del 29-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22  (Modifiche
alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.  49  "Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio Annuale 2014 e  pluriennale  2014/2016  della
Regione.  Legge  finanziaria  2014"),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-11 novembre  2014,
depositato in cancelleria il 13 novembre 2014 ed iscritto  al  n.  88
del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 7-11 novembre 2014 e depositato il 13 novembre 2014,  iscritto  al
n.  88  del  registro  ricorsi  2014,  ha  sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione
Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla  legge  regionale  23
dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per  la  formazione  del  Bilancio
Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria
2014"), in riferimento all'art. 117, primo comma, della  Costituzione
ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, fatto a  Roma  il  25  marzo  1957
(TFUE). 
    Il citato art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22  del  2014
dispone che «Nella tabella C della L.R. n.  49/2013,  dopo  la  voce:
"42701 -  per  spese  contrattuali  per  il  servizio  del  trasporto
pubblico locale -  2.113.929,51",  e'  inserita  la  voce:  "42703  -
contributo  straordinario  alla  societa'  Aerdorica   spa   per   la
definizione degli adempimenti fiscali pregressi - 1.100.000,00"». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il predetto
finanziamento costituirebbe un aiuto di Stato  ed,  in  quanto  tale,
andrebbe  notificato  alla  Commissione   europea   ai   fini   della
valutazione della sua compatibilita' con il TFUE. Pertanto l'art.  1,
comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 violerebbe l'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108,  paragrafo  3,
del TFUE. 
    Il ricorrente ricorda che gli aiuti di Stato incompatibili con il
mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del TFUE  consisterebbero  in
agevolazioni di natura pubblica, volte a favorire in qualsiasi  forma
imprese o produzioni e, come tali, idonee a falsare  la  concorrenza,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La  Corte
costituzionale avrebbe precisato che la nozione  di  aiuto  di  Stato
sarebbe  di  natura  complessa  e   che   l'ordinamento   comunitario
riserverebbe alla competenza esclusiva della Commissione  europea  la
verifica della compatibilita' dell'aiuto con il mercato interno. 
    A tal fine l'art. 108, paragrafo 3, del TFUE  dispone  che  «Alla
Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti  le  sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare  aiuti.  Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno  a
norma dell'articolo 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo   Stato   membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia  condotto  a  una  decisione  finale».  In  sede
nazionale, l'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
stabilisce che «Le amministrazioni che  notificano  alla  Commissione
europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di  Stato  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee una scheda sintetica della misura notificata». 
    Alla  luce  delle  richiamate  disposizioni,   a   giudizio   del
Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero evidenti i vizi  che
inficiano la norma censurata. Infatti, la Regione Marche, con  l'art.
1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014 avrebbe adottato  un
atto definitivo di concessione di un contributo superiore alla soglia
cosiddetta "de minimis", ad una  societa'  aeroportuale,  senza  aver
preventivamente sottoposto alla Commissione europea il  progetto,  le
modalita' ed il contenuto dell'erogazione stessa. Ne' per altro verso
il beneficio parrebbe condizionato alla verifica di compatibilita' da
parte della stessa Commissione. Il ricorrente afferma  che  la  Corte
costituzionale avrebbe gia' dichiarato nella sentenza n. 299 del 2013
l'illegittimita'   costituzionale    di    un'analoga    disposizione
legislativa  della  Regione  Abruzzo,  con  la  quale  sarebbe  stato
disposto un identico finanziamento a favore della societa' avente  la
gestione dell'aeroporto d'Abruzzo. 
    2.- Con atto depositato il 16 dicembre 2014 si e'  costituita  in
giudizio la Regione  Marche,  che  chiede  l'inammissibilita'  ovvero
l'infondatezza   nel   merito   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1,  comma  2,  della
legge regionale n. 22 del 2014 in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo  3,  del
TFUE. 
    La Regione Marche sostiene che la questione sarebbe  innanzitutto
manifestamente  inammissibile  per   l'assoluta   genericita'   della
prospettazione della censura. 
    A giudizio della resistente,  nel  ricorso  non  sarebbero  stati
allegati  quegli  elementi  necessari  -  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale - al giudice nazionale per valutare se lo stanziamento
predisposto dalla norma regionale impugnata integri un aiuto di Stato
ai sensi dell'art. 107  del  TFUE,  per  il  quale  sarebbe  operante
l'obbligo di notifica alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Verrebbe solamente specificato che l'ammontare sarebbe superiore alla
soglia cosiddetta "de minimis".  In  tal  senso  si  richiama  quanto
affermato dalla Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 18 del
2013 e n. 185 del 2011), in linea con la  giurisprudenza  consolidata
della Corte di giustizia dell'Unione europea (si cita, ex multis,  la
sentenza 10 giugno 2010, in causa C-140/09). 
    Nel merito la questione di legittimita' costituzionale  sollevata
dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sarebbe  infondata,  in
quanto la previsione contenuta nella disposizione regionale impugnata
non sarebbe  idonea  a  falsare,  ne'  a  minacciare  di  falsare  la
concorrenza. A giudizio della resistente, l'art. 1,  comma  2,  della
legge reg. Marche n. 22 del 2014 stanzierebbe risorse al  solo  scopo
di ripianare debiti fiscali contratti dalla  societa'  Aerdorica.  La
decisione della Commissione europea  del  13  maggio  2009,  relativa
all'aiuto n. 12 del  2009,  annovererebbe  l'aeroporto  di  Falconara
Marittima nella categoria "piccoli aeroporti regionali" - secondo  la
classificazione  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  n.
2005/312/01 (Orientamenti  comunitari  concernenti  il  finanziamento
degli aeroporti e gli aiuti  pubblici  di  avviamento  concessi  alle
compagnie aree  operanti  su  aeroporti  regionali)  -  i  quali  non
farebbero concorrenza agli altri  aeroporti.  A  sostegno  di  quanto
detto, la resistente richiama altresi' la decisione della Commissione
europea dell'8  aprile  2009,  relativa  all'aiuto  n.  45  del  2009
(Progetto relativo a interventi integrati per il sistema aeroportuale
toscano). Inoltre, l'impugnato art. 1,  comma  2,  della  legge  reg.
Marche n.  22  del  2014  disporrebbe  uno  stanziamento  di  risorse
pubbliche a favore di una societa' composta al 93 per cento  da  enti
pubblici (per l'82,72 per cento dalla Regione),  che  svolgerebbe  un
servizio  di  interesse  economico  generale.  Quest'ultima   nozione
sarebbe ampia ed  elastica,  nonche'  rimessa  alla  discrezionalita'
degli Stati membri per espresso riconoscimento della Commissione. 
    Gli adempimenti  fiscali  pregressi  oggetto  dello  stanziamento
afferirebbero ai costi da sostenere per esercitare il citato servizio
di interesse economico generale. 
    Ne conseguirebbe che, secondo la Regione  Marche,  il  precedente
costituito dalla sentenza n. 299 del 2013, citata  nel  ricorso,  non
sarebbe sovrapponibile al caso di specie, perche' lo stanziamento  di
risorse disposto a favore della Aerdorica spa  non  sarebbe  volto  a
finanziare interventi di valorizzazione dell'aeroporto, come nel caso
dell'aeroporto di Pescara. La fattispecie di cui  all'impugnato  art.
1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 ricadrebbe  dunque
nell'ambito di applicazione dell'art. 106,  paragrafo  2,  del  TFUE,
secondo il quale «Le imprese incaricate della gestione di servizi  di
interesse economico generale o aventi carattere di monopolio  fiscale
sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole
di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di  tali  norme  non
osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata. Lo sviluppo  degli  scambi  non  deve  essere
compromesso in misura contraria  agli  interessi  dell'Unione».  Tale
deroga sarebbe stata interpretata dalla Corte di giustizia  (si  cita
la sentenza 24 luglio 2003, in causa C-280/00)  e  dalla  Commissione
europea (si cita la decisione del 28 novembre 2005,  n.  2005/842/CE,
riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato CE
agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico  generale)  nel  senso  di
ritenere che affinche' taluni servizi di interesse economico generale
funzionino ed assolvano i loro compiti, puo' rendersi necessario  che
lo  Stato  fornisca  un  sostegno  finanziario  destinato  a  coprire
interamente o in parte i costi specifici relativi  agli  obblighi  di
servizio pubblico. In  simili  casi,  nel  rispetto  dei  presupposti
indicati agli artt. 4 e 5 della citata  decisione  della  Commissione
europea,  tale  sostegno  finanziario  non  sarebbe  sottoposto  alla
disciplina degli aiuti di Stato e di  conseguenza  non  sussisterebbe
l'obbligo  di  notifica  alla  Commissione.   Il   caso   di   specie
rientrerebbe proprio nell'ambito di tale deroga, in quanto  l'art.  1
(recte: 2), comma 1, lettera d), della menzionata decisione del  2005
prevede[va] che essa si applichi alle «compensazioni di  obblighi  di
servizio pubblico concesse  a  aeroporti  e  porti  con  un  traffico
annuale medio non superiore a 1.000.000 passeggeri per gli  aeroporti
e a 300.000 passeggeri per i porti  nei  due  esercizi  precedenti  a
quello del conferimento del servizio d'interesse economico generale».
A sostegno di questa argomentazione la  Regione  resistente  richiama
anche quanto affermato nella proposta di legge n. 440, approvata  con
la legge reg. Marche n. 22 del 2014, in  ordine  alla  situazione  di
equilibrio rispetto alle spese correnti,  cui  sarebbe  pervenuta  la
societa'  Aerdorica  e  circa  la  contestuale  impossibilita'  della
societa' a far fronte al  debito  relativo  alle  ritenute  d'acconto
sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi  dei  collaboratori,  da
ripianare entro il 19 settembre in uno  con  la  presentazione  della
dichiarazione annuale. La resistente conclude sul punto  che  se  non
fosse disposto lo stanziamento di euro 1.100.000,00 per coprire  tale
debito  con  l'erario,   la   situazione   di   precario   equilibrio
economico-finanziario, in cui versa la  societa'  Aerdorica  potrebbe
risultare del tutto compromessa e con essa l'esercizio  del  servizio
di interesse economico generale erogato. Verrebbe allora integrata la
previsione  dell'art.  106,  paragrafo   2,   del   TFUE,   ai   fini
dell'esclusione dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. 
    3.- In data 16 giugno 2015 la Regione Marche  ha  depositato  una
memoria, con la quale ribadisce la richiesta che il ricorso  proposto
dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art.  1,
comma 2, della legge reg.  Marche  n.  22  del  2014  sia  dichiarato
inammissibile  ovvero  infondato.  A  sostegno  delle  ragioni   gia'
precedentemente esposte afferma che  in  base  alla  relazione  sulle
procedure di revisione consegnata dalla Mazars spa  all'Aerdorica  il
31 dicembre 2014  l'ammontare  dei  debiti  fiscali  e  dei  relativi
interessi, legati all'esercizio  dei  servizi  aeroportuali,  sarebbe
corrispondente all'importo stanziato con la  disposizione  impugnata.
Inoltre la riconducibilita' del servizio aeroportuale alla  categoria
dei servizi di  interesse  economico  generale  troverebbe  riscontro
nell'art. 3 (recte: art. 1, comma 3) della legge della Regione Marche
17  marzo  2009,  n.  6  (Attivita'  della   societa'   di   gestione
dell'aeroporto delle Marche - Legge regionale 24 marzo 1986,  n.  6),
nonche'  dall'art.  1  della  convenzione  stipulata,  in  attuazione
dell'art. 4 (recte: art. 1, comma 4) della legge reg. Marche n. 6 del
2009, tra la Regione Marche  e  la  societa'  Aerdorica  in  data  19
gennaio  2010,  e  dall'elenco  delle  attivita'  che  rientrerebbero
nell'ambito  della  gestione  aeroportuale   affidata   alla   citata
societa'.  Dunque,  la  fattispecie  oggetto  della  norma  censurata
ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art.  106,  paragrafo  2,
del TFUE. Peraltro la decisione della Commissione europea 20 dicembre
2011, n. 2012/21/UE, che ha abrogato e  sostituito  la  decisione  n.
2005/842/CE, ridefinirebbe i requisiti necessari - oggetto  e  durata
dell'obbligo di servizio pubblico,  indicazione  dell'impresa  e  del
territorio, regolamentazione del sistema di compensazione - affinche'
le compensazioni degli  obblighi  di  servizio  pubblico  ad  imprese
incaricate di servizi di interesse economico generale siano  esentate
dall'obbligo di notifica alla  Commissione  europea.  Tali  requisiti
sarebbero pienamente soddisfatti dalla convenzione stipulata  tra  la
Regione Marche  e  la  societa'  Aerdorica,  sebbene  tale  atto  sia
antecedente alla citata decisione. Inoltre a  quest'ultima  farebbero
espresso riferimento anche le delibere di Giunta  regionale,  con  le
quali sarebbero state determinate e liquidate a favore  di  Aerdorica
spa le compensazioni dei costi discendenti dall'attivita' di gestione
dell'aeroporto per il 2014. 
    4.- Con memoria depositata in data 16 giugno 2015, il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  insiste  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge  reg.
Marche n. 22 del 2014, poiche'  disporrebbe  un  intervento  mediante
risorse pubbliche a favore di una societa' che opera  come  qualsiasi
soggetto privato, pur se sostanzialmente partecipata  dalla  Regione.
Il  ricorrente  ricorda  che  nella  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia (cita la  sentenza  16  maggio  2002,  in  causa  C-482/89)
sarebbe stato piu'  volte  affermato  il  principio  dell'investitore
privato, in base al quale nei confronti  delle  imprese  pubbliche  -
categoria  alla  quale  apparterrebbe  anche  l'Aerdorica  spa  -  la
condotta imprenditoriale dello Stato dovrebbe  uniformarsi  a  quella
dell'imprenditore privato, secondo logiche  di  profitto.  Il  citato
principio non sarebbe rispettato  dall'impugnata  disposizione  della
legge reg. Marche n. 22 del 2014. 
    Anche la Commissione europea nel memo del 1° ottobre 2014 avrebbe
precisato che il principio di parita' di condizioni tra  aeroporti  e
compagnie  aeree   all'interno   dell'Unione   avrebbe   fondamentale
importanza ai fini della competitivita' e della crescita dei relativi
settori  unionali,  mentre  in  linea  di  principio  gli  aiuti   al
funzionamento produrrebbero un  effetto  estremamente  distorsivo  ed
andrebbero autorizzati solo in circostanze  eccezionali.  Inoltre  la
natura di scalo internazionale dell'aeroporto di Falconara  Marittima
renderebbe la misura de qua per se stessa idonea  ad  incidere  sugli
scambi  degli  Stati  membri,  costituendo  una   minaccia   per   la
concorrenza. Infine nel caso in  esame  la  sovvenzione  non  sarebbe
destinata ad assolvere alcun servizio di interesse economico generale
- contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Marche -  bensi'  a
coprire  semplicemente  gli  adempimenti  fiscali   pregressi   della
societa' Aerdorica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  proposto  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche  10  settembre
2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013,  n.  49
"Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  Annuale   2014   e
pluriennale 2014/2016 della Regione.  Legge  Finanziaria  2014"),  in
riferimento all'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione  ed  in
relazione agli artt.  107  e  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, fatto a  Roma  il  25  marzo  1957
(TFUE). 
    Il citato art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014
dispone che «Nella tabella C della L.R. n.  49/2013,  dopo  la  voce:
"42701 -  per  spese  contrattuali  per  il  servizio  del  trasporto
pubblico locale -  2.113.929,51",  e'  inserita  la  voce:  "42703  -
contributo  straordinario  alla  societa'  Aerdorica   spa   per   la
definizione degli adempimenti fiscali pregressi - 1.100.000,00"». 
    1.1.-  Il  ricorrente  ritiene  che  il  predetto   finanziamento
costituirebbe un aiuto  di  Stato  non  previamente  notificato  alla
Commissione europea ai fini della  valutazione  della  compatibilita'
con il mercato interno. Pertanto, esso contrasterebbe con l'art. 117,
primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e  108,  paragrafo  3,
del TFUE. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che gli aiuti di
Stato incompatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.  107
del TFUE, consistono in  agevolazioni  di  natura  pubblica  volte  a
favorire in qualsiasi forma imprese o produzioni e, quindi, idonee  a
falsare la concorrenza nella misura in cui incidono sugli scambi  tra
Stati  membri.  Rammenta,  inoltre,  che  l'ordinamento   comunitario
riserverebbe alla competenza esclusiva della Commissione  europea  la
verifica della compatibilita' dell'aiuto con il mercato interno. 
    L'art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 avrebbe
previsto, con atto definitivo di concessione, un contributo superiore
alla soglia cosiddetta "de minimis"  per  una  societa'  aeroportuale
senza preventiva notifica alla Commissione europea del progetto,  per
la  valutazione  delle  modalita'  e  del  contenuto  dell'erogazione
stessa. Ne', secondo il ricorrente, per  altro  verso,  il  beneficio
parrebbe condizionato alla verifica di compatibilita' da parte  della
stessa Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama
la sentenza n.  299  del  2013  di  questa  Corte  che  avrebbe  gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di  un'analoga  previsione
legislativa della Regione Abruzzo, con la quale si  sarebbe  disposto
un identico finanziamento a favore della societa' avente la  gestione
dell'aeroporto d'Abruzzo. 
    1.2.- La Regione Marche si e' costituita in giudizio,  sostenendo
che la questione  di  legittimita'  costituzionale  proposta  sarebbe
inammissibile o, comunque, infondata. 
    Secondo  la  resistente  la  questione   sarebbe,   innanzitutto,
manifestamente  inammissibile  per   l'assoluta   genericita'   della
prospettazione della censura, in quanto  il  ricorrente  non  avrebbe
allegato quegli elementi necessari al giudice nazionale - secondo  la
giurisprudenza costituzionale  -  per  valutare  se  lo  stanziamento
predisposto dalla norma regionale impugnata integri un aiuto di Stato
ai sensi dell'art. 107  del  TFUE,  per  il  quale  sarebbe  operante
l'obbligo di  notifica  alla  Commissione  ai  sensi  dell'art.  108,
paragrafo 3, del TFUE . Infatti,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri si sarebbe solo limitato ad affermare il  superamento  della
soglia cosiddetta "de minimis". 
    Nel  merito,  secondo  la  Regione  Marche,   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  sarebbe   infondata,   in   quanto   la
previsione  contenuta  nella  disposizione  regionale  impugnata  non
sarebbe idonea a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza.  A
giudizio della resistente, tale disposizione stanzierebbe risorse  al
solo scopo di ripianare debiti contratti  dalla  societa'  Aerdorica,
gestore dell'aeroporto di Falconara  Marittima.  La  decisione  della
Commissione europea del 13 maggio 2009, relativa all'aiuto n. 12  del
2009  (Finanziamento  pubblico  di  investimenti  in   infrastrutture
nell'aeroporto di  Falconara),  annovererebbe  tale  aeroporto  nella
categoria  dei   "piccoli   aeroporti   regionali"   -   secondo   la
classificazione  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  n.
2005/312/01 (Orientamenti  comunitari  concernenti  il  finanziamento
degli aeroporti e gli aiuti  pubblici  di  avviamento  concessi  alle
compagnie aeree operanti  su  aeroporti  regionali)  -  i  quali  non
farebbero concorrenza agli altri  aeroporti.  A  sostegno  di  quanto
detto, la resistente richiama altresi' la decisione della Commissione
europea dell'8  aprile  2009,  relativa  all'aiuto  n.  45  del  2009
(Progetto relativo a interventi integrati per il sistema aeroportuale
toscano). Inoltre, l'impugnato art. 1,  comma  2,  della  legge  reg.
Marche n.  22  del  2014  disporrebbe  uno  stanziamento  di  risorse
pubbliche a favore di una societa' composta al 93 per cento  da  enti
pubblici (per l'82,72 per cento dalla Regione),  che  svolgerebbe  un
servizio di interesse economico generale. 
    Quest'ultima  nozione  sarebbe  ampia  ed  elastica  e   dovrebbe
ritenersi  rimessa  alla  discrezionalita'  degli  Stati  membri  per
espresso riconoscimento della Commissione. 
    Quindi, sostiene  la  Regione  Marche,  gli  adempimenti  fiscali
pregressi  oggetto  dello  stanziamento  afferirebbero  ai  costi  da
sostenere  per  esercitare  tale  servizio  di  interesse   economico
generale. 
    Ad avviso della  Regione,  ne  conseguirebbe  che  il  precedente
costituito dalla sentenza n. 299 del 2013, citata  nel  ricorso,  non
sarebbe sovrapponibile al caso di specie, perche' lo stanziamento  di
risorse disposto a favore della Aerdorica spa  non  sarebbe  volto  a
finanziare interventi di valorizzazione dell'aeroporto, come nel caso
dell'aeroporto  di  Pescara.  La  presente  fattispecie   ricadrebbe,
invece, nell'ambito di applicazione dell'art. 106, paragrafo  2,  del
TFUE, secondo il quale  «Le  imprese  incaricate  della  gestione  di
servizi di interesse economico generale [...]  sono  sottoposte  alle
norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza,  nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non  osti  all'adempimento
[...] della specifica missione  loro  affidata  [...]».  Tale  deroga
sarebbe stata interpretata dalla  Corte  di  giustizia  (si  cita  la
sentenza 24 luglio 2003, nella causa C-280/00)  e  dalla  Commissione
europea (si cita la decisione del 28 novembre 2005,  n.  2005/842/CE,
riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato CE
agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico  generale)  nel  senso  di
ritenere  che,  affinche'  taluni  servizi  di  interesse   economico
generale funzionino  ed  assolvano  i  loro  compiti,  puo'  rendersi
necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato  a
coprire interamente, od in parte, i  costi  specifici  relativi  agli
obblighi di servizio pubblico.  In  simili  casi,  nel  rispetto  dei
presupposti indicati dagli artt. 4 e 5 della citata  decisione  della
Commissione europea, tale sostegno finanziario non sarebbe sottoposto
alla  disciplina  degli  aiuti  di  Stato  e,  di  conseguenza,   non
sussisterebbe l'obbligo di notifica alla Commissione. 
    Il caso di specie rientrerebbe proprio nell'ambito di tale deroga
in quanto l'art. 1 (recte: 2), comma 1, lettera d), della  menzionata
decisione della Commissione europea prevede che essa si applichi alle
«compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a  aeroporti
e porti con un traffico  annuale  medio  non  superiore  a  1.000.000
passeggeri per gli aeroporti e a 300.000 passeggeri per i  porti  nei
due esercizi  precedenti  a  quello  del  conferimento  del  servizio
d'interesse economico generale». 
    A  sostegno  di  questa  argomentazione  la  Regione   resistente
richiama anche quanto affermato  nella  proposta  di  legge  n.  440,
approvata con la legge reg. Marche n. 22 del 2014, nella parte in cui
evidenzia l'impossibilita' della societa' di  far  fronte  al  debito
relativo alle ritenute d'acconto sugli stipendi dei dipendenti e  sui
compensi dei collaboratori, da ripianare entro il 19 settembre in uno
con la presentazione della dichiarazione annuale. 
    La resistente conclude sul punto che, se non  fosse  disposto  lo
stanziamento  di  euro  1.100.000,00  per  coprire  tale  debito  con
l'erario, la situazione di precario equilibrio  economico-finanziario
in cui versa la  societa'  Aerdorica  potrebbe  risultare  del  tutto
compromessa  e  con  essa  l'esercizio  del  servizio  di   interesse
economico generale erogato. Verrebbe, allora, integrata la previsione
dell'art. 106,  paragrafo.  2,  del  TFUE,  ai  fini  dell'esclusione
dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. 
    2.-  Deve  preliminarmente   essere   respinta   l'eccezione   di
inammissibilita' del ricorso per la mancata allegazione, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, degli elementi probatori circa
la natura di aiuto di Stato del contributo  assegnato  alla  societa'
aeroportuale. Oggetto del presente giudizio e' il rispetto  da  parte
della Regione Marche del procedimento previsto dalle norme europee  e
nazionali  per  la  notifica  degli  aiuti  di  Stato,  mentre   ogni
valutazione  circa  la  compatibilita'   dell'agevolazione   con   la
normativa europea spetta alla Commissione, dovendosi in  questa  sede
delibare soltanto la sussistenza  dell'astratta  configurabilita'  di
una fattispecie di aiuto. Sotto tale profilo, la  prospettazione  del
ricorrente e' chiara e non implausibile nell'individuare i potenziali
elementi di detta fattispecie. 
    3.-  Ai  fini  della  decisione  del  merito,  e'  opportuno  poi
effettuare  una  ricognizione  delle  regole  fondamentali  e   degli
orientamenti giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato, cosi' da
ricostruire il contesto ordinamentale nel quale si colloca  la  norma
censurata. 
    Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno,  secondo
la nozione ricavabile dall'art. 107 del TFUE (in precedenza art.  87,
paragrafo. 1, del Trattato della Comunita'  europea),  consistono  in
agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di
favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare
di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli  scambi
tra gli Stati membri. 
    Le norme principali che regolano la competenza della  Commissione
ed il procedimento per realizzare il sindacato  sulla  compatibilita'
degli aiuti di Stato e la relativa autorizzazione sono articolate nel
modo seguente. 
    L'art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che: «Alla  Commissione
sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni,
i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che  un
progetto  non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio  la  procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato  membro  interessato  non
puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale  procedura
abbia condotto a una decisione finale». 
    L'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  (Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea), stabilisce che: «Le  amministrazioni  che  notificano  alla
Commissione europea progetti volti a istituire o a  modificare  aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  contestualmente  alla  notifica,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  le  politiche  europee  una  scheda   sintetica   della   misura
notificata». 
    L'art. 3 del regolamento (UE)  18  dicembre  2013,  n.  1407/2013
(Regolamento  della  Commissione  relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sugli aiuti «de minimis») - che ha sostituito  il  regolamento  della
Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della
Commissione relativo all'applicazione degli  articoli  87  e  88  del
trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis») - dispone:  «1.
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di  cui  al  presente
regolamento sono  considerate  misure  che  non  rispettano  tutti  i
criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3
del trattato. 2.  L'importo  complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»
concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica  non  puo'  superare
200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. [...]». 
    3.1.- I requisiti costitutivi di detta nozione di aiuto di Stato,
individuati dalla  richiamata  legislazione  e  dalla  giurisprudenza
europea, possono essere pertanto cosi' sintetizzati: a) intervento da
parte dello Stato o di una sua articolazione o  comunque  impiego  di
risorse pubbliche a favore di un operatore economico  che  agisce  in
libero mercato; b)  idoneita'  di  tale  intervento  a  concedere  un
vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di
falsare la  concorrenza  (Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
sentenza 17 novembre 2009, in causa C-169/08), incidendo sugli scambi
tra Stati membri; c) dimensione dell'intervento superiore alla soglia
economica minima che determina la sua configurabilita' come aiuto "de
minimis" ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. 
    Gli  interventi  che  presentano  queste   caratteristiche   sono
qualificabili aiuti di Stato indipendentemente dalla forma giuridica,
che puo' assumere sembianze diverse quali, ad esempio, sovvenzioni  e
contributi a vario  titolo,  prestiti  a  tasso  agevolato,  garanzie
contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di
immobili, acquisizione di servizi a condizioni preferenziali  per  le
imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di  imprese  a
condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato
operante in normali condizioni di mercato. 
    La nozione di aiuto di Stato e' quindi  di  natura  complessa  ed
afferisce ad una serie ampia  di  transazioni  economiche,  le  quali
hanno  quale  comune  denominatore   l'idoneita'   ad   alterare   la
concorrenza nell'ambito del mercato europeo. 
    L'ordinamento europeo riserva alla competenza  della  Commissione
europea la verifica  di  compatibilita'  dell'aiuto  con  il  mercato
interno, nel rispetto delle norme  e  delle  procedure  previste  dal
Trattato e dalla legislazione comunitaria. 
    Per questo motivo e' stato affermato che  «Ai  giudici  nazionali
spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE,
e cioe' dell'avvenuta  notifica  dell'aiuto.  Ed  e'  solo  a  questo
specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa  questa  Corte,
ha una competenza limitata a verificare se la  misura  rientri  nella
nozione  di  aiuto»  (sentenza  n.   185   del   2011)   secondo   la
configurabilita' astratta della fattispecie e, ove  questa  sussista,
se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti  e
procedure finalizzati alle verifiche di competenza della  Commissione
europea. 
    4.-  Alla  luce  delle  esposte   premesse,   la   questione   di
legittimita' costituzionale proposta  in  riferimento  all'art.  117,
primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108 del  TFUE  e'
fondata. 
    Non v'e' dubbio che il profilo soggettivo dell'ente  erogatore  e
l'elemento quantitativo del contributo siano delineati con  chiarezza
dalla norma. 
    Quanto all'elemento soggettivo, e' sufficiente rilevare  che,  ai
fini della presente decisione, la Regione e'  un'articolazione  dello
Stato, la quale ha destinato,  attraverso  il  contributo  in  esame,
risorse pubbliche ad un operatore economico  che  svolge  la  propria
attivita' nel mercato del trasporto aereo. 
    Per quel che concerne l'ammontare del contributo attribuito  alla
societa' Aerdorica,  esso  risulta  significativamente  superiore  al
limite (euro 200.000,00  complessivi  in  tre  esercizi  finanziari),
entro il quale l'intervento puo' essere qualificato  "de  minimis"  e
conseguentemente sottratto alle procedure di verifica  preventiva  di
pertinenza della Commissione europea. 
    Anche  sotto  il  profilo  oggettivo  e'  inequivocabile  che  il
contributo straordinario dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  reg.
Marche n. 22  del  2014  rientri  tra  le  agevolazioni  in  astratto
riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato. 
    L'obiettiva configurazione della  fattispecie  e'  sufficiente  a
confutare le argomentazioni della Regione in merito alle peculiarita'
del contributo, che lo collocherebbero  al  di  fuori  del  perimetro
concettuale degli aiuti di  Stato:  catalogazione  dell'aeroporto  di
Falconara tra i piccoli aeroporti  regionali;  svolgimento  da  parte
della societa' aeroportuale di un  servizio  di  interesse  economico
generale; compensazioni di  obblighi  di  servizio  pubblico;  natura
imprenditoriale del rimborso degli oneri fiscali evasi dalla societa'
stessa. 
    Le tesi regionali, in verita', avrebbero dovuto essere esposte  -
prima dell'adozione della norma impugnata - alla Commissione  europea
a  sostegno  della  compatibilita'  dell'intervento  a  favore  della
societa' aeroportuale con la disciplina degli aiuti di Stato. 
    Infatti,  se  l'art.  107,  paragrafo  1,  del  TFUE  prevede  il
principio dell'incompatibilita' degli aiuti di Stato con  il  mercato
comune, la normativa europea consente alcune  deroghe  contenute  nel
citato art. 107, paragrafi 2 e 3, e negli artt. 93 e  106,  paragrafo
2, del TFUE, la cui applicabilita' la Regione avrebbe potuto invocare
nella sede opportuna. 
    Al   contrario,    nel    descritto    contesto    normativo    e
giurisprudenziale, la verifica spettante a questa Corte riguarda solo
la  riconducibilita'  formale  della  fattispecie   contestata   agli
interventi, per i quali  sussiste  l'obbligo  di  notificazione  alla
Commissione europea. Tale qualificazione e' propedeutica al  giudizio
sulla correttezza del procedimento legislativo seguito dalla  Regione
Marche il quale, per quanto precedentemente rilevato,  contrasta  con
l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli  artt.  107  e  108,
paragrafo 3, del TFUE. 
    Detto contributo e', infatti, potenzialmente idoneo  a  concedere
un vantaggio all'ente beneficiario, che vede incrementata la  propria
competitivita' non per effetto di una razionalizzazione dei  costi  e
dei ricavi, bensi' attraverso il rimborso di  oneri  derivanti  dalla
mancata definizione di adempimenti fiscali pregressi  in  una  misura
ben superiore alla soglia economica minima  fissata  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013, sui cosiddetti aiuti "de minimis". 
    Per questi motivi, la Regione Marche  rientra  certamente  tra  i
soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234
del 2012 - della notifica del  progetto  di  aiuto  alla  Commissione
europea e della contestuale  trasmissione  di  una  scheda  sintetica
della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento per le politiche europee. 
    Quanto all'eccezione dalla  stessa  sollevata  circa  il  mancato
assolvimento da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'onere della prova in ordine alla turbativa della concorrenza  in
materia aeroportuale, e' di tutta evidenza che, nel caso  di  specie,
non spetta ne' allo Stato  dimostrare  l'incidenza  dell'agevolazione
sul mercato interno, ne' alla Corte procedere  al  suo  accertamento,
essendo sufficiente  -  ai  fini  del  presente  giudizio  -  che  la
fattispecie sia configurata in astratto come aiuto di Stato,  secondo
i canoni precedentemente specificati, e che la Regione conferente non
abbia rispettato gli adempimenti  e  le  procedure  finalizzate  alla
previa verifica di competenza della Commissione europea (sentenze  n.
249 del 2014 e n. 299 del 2013). 
    5.- In definitiva, l'art. 1, comma 2, della legge reg. Marche  n.
22 del 2014, nell'attribuire un finanziamento a favore della societa'
Aerdorica di euro 1.100.000,00 senza notifica del progetto  di  legge
alla Commissione europea ed in assenza di previo parere favorevole di
quest'ultima, si pone in  contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo  3,  del  TFUE  e
deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,
della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22  (Modifiche
alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.  49  "Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio Annuale 2014 e  pluriennale  2014/2016  della
Regione. Legge Finanziaria 2014"). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI