N. 182 ORDINANZA 23 giugno - 23 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Piemonte -  Variazioni  al
  bilancio di previsione per l'anno 2014 ed al  bilancio  pluriennale
  per gli anni 2014-2016. 
- Legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n.  6  (Variazioni  al
  bilancio di previsione per l'anno finanziario  2014  e  pluriennale
  per gli anni finanziari 2014-2016). 
-   
(GU n.30 del 29-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Piemonte 1° agosto 2014, n.  6  (Variazione  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2014 e  pluriennale  per  gli  anni
finanziari 2014-2016), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 6-13 ottobre 2014,  depositato  in
cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto  al  n.  75  del  registro
ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2015  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Giovanna  Scollo  per  la
Regione Piemonte. 
    Ritenuto che con ricorso  spedito  per  la  notifica  in  data  6
ottobre 2014 e depositato in data 14 ottobre 2014 il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Piemonte  1°
agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in
riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione; 
    che  l'art.  1  della  legge  regionale  impugnata   dispone   le
variazioni al bilancio di previsione per l'anno  finanziario  2014  e
pluriennale  per  gli  anni  2014-2016  a  seguito  dell'integrazione
dell'anticipazione di liquidita' ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),  convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2013,  n.
64, consentendo la registrazione  in  entrata  per  l'esercizio  2014
dell'anticipazione di liquidita' relativa ai debiti sanitari per euro
779.276.710,31   (Allegato   A   della   legge),   a    completamento
dell'iscrizione della  medesima  anticipazione  prevista  per  l'anno
2014; 
    che, a fronte  di  tale  entrata,  sono  disposte  variazioni  su
diversi capitoli di spesa; 
    che tali variazioni hanno riguardato l'incremento per un  importo
pari a  345.163.261,23  euro  del  capitolo  di  competenza  «Residui
perenti  agli  effetti  amministrativi   reclamati   dai   creditori,
relativamente a spese di natura corrente»; 
    che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  denuncia   la
violazione del divieto di indebitamento di cui  all'art.  119,  sesto
comma, Cost., il cui rispetto avrebbe  comportato  la  necessita'  di
sterilizzare la quota di 345,2 milioni di euro dell'anticipazione  di
liquidita' in maniera tale che non  ne  derivasse  un  aumento  della
capacita'   di   spesa   del   bilancio   regionale   in   tal   modo
illegittimamente finanziato; 
    che con atto depositato il 20 novembre 2014 si e'  costituita  in
giudizio la Regione Piemonte deducendo l'inammissibilita' o  comunque
l'infondatezza del ricorso; 
    che,  successivamente,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato   ha
depositato copia della delibera del Consiglio dei ministri 19  giugno
2015, con la quale e' stata approvata  la  proposta  di  rinuncia  al
ricorso. 
    Considerato che, conseguentemente alla rinuncia  al  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  mancanza  di  formale
accettazione, deriva la cessazione della materia del  contendere,  in
relazione alla norma oggetto del presente giudizio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione
Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio  di  previsione
per l'anno finanziario 2014 e pluriennale  per  gli  anni  finanziari
2014-2016), promossa in riferimento all'art. 119, sesto comma,  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI