N. 182 ORDINANZA 23 giugno - 23 luglio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Piemonte - Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2014 ed al bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016. - Legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016). -(GU n.30 del 29-7-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Alessandro CRISCUOLO; Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-13 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi; uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica in data 6 ottobre 2014 e depositato in data 14 ottobre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione; che l'art. 1 della legge regionale impugnata dispone le variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni 2014-2016 a seguito dell'integrazione dell'anticipazione di liquidita' ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, consentendo la registrazione in entrata per l'esercizio 2014 dell'anticipazione di liquidita' relativa ai debiti sanitari per euro 779.276.710,31 (Allegato A della legge), a completamento dell'iscrizione della medesima anticipazione prevista per l'anno 2014; che, a fronte di tale entrata, sono disposte variazioni su diversi capitoli di spesa; che tali variazioni hanno riguardato l'incremento per un importo pari a 345.163.261,23 euro del capitolo di competenza «Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente»; che il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione del divieto di indebitamento di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., il cui rispetto avrebbe comportato la necessita' di sterilizzare la quota di 345,2 milioni di euro dell'anticipazione di liquidita' in maniera tale che non ne derivasse un aumento della capacita' di spesa del bilancio regionale in tal modo illegittimamente finanziato; che con atto depositato il 20 novembre 2014 si e' costituita in giudizio la Regione Piemonte deducendo l'inammissibilita' o comunque l'infondatezza del ricorso; che, successivamente, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato copia della delibera del Consiglio dei ministri 19 giugno 2015, con la quale e' stata approvata la proposta di rinuncia al ricorso. Considerato che, conseguentemente alla rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di formale accettazione, deriva la cessazione della materia del contendere, in relazione alla norma oggetto del presente giudizio.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promossa in riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI