N. 183 ORDINANZA 7 - 23 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Parco progetti  nel  settore  del  turismo  istituito  dalla  Regione
  Campania - Divieto del ricorso alla finanza di progetto. 
- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni  per
  la formazione del bilancio annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015
  della Regione Campania  ̶  Legge finanziaria regionale 2013),  art.
  1, comma 72. 
-   
(GU n.30 del 29-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
72,  della  legge  della  Regione  Campania  6  maggio  2013,  n.   5
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2013   e
pluriennale 2013-2015 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2013),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
della Campania nel procedimento vertente tra il Comune  di  Romagnano
al Monte ed altra e la Regione Campania ed altri con ordinanza del  6
febbraio 2014, iscritta al n.  137  del  registro  ordinanze  2014  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  37,  prima
serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Comune di Romagnano  al  Monte
ed altra e della Regione Campania; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore
Daria de Pretis; 
    uditi gli avvocati Orazio Abbamonte per il Comune di Romagnano al
Monte ed altra e Rosanna Panariello per la Regione Campania. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 6  febbraio  2014,  il  Tribunale
amministrativo regionale della Campania ha sollevato, in  riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di  riserva  della
giurisdizione e di separazione dei poteri, questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1,  comma  72,  della  legge  della  Regione
Campania 6 maggio 2013, n. 5  (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2013),  che  recita:  «I  progetti  del
Parco progetti regionale di cui alla delibera della Giunta  regionale
1° agosto 2006, n. 1041, non  possono  in  alcun  modo  prevedere  il
finanziamento mediante finanza di progetto.  Gli  atti  eventualmente
prodotti in violazione dell'avviso e di quanto sopra  si  considerano
decaduti»; 
    che la questione e' sorta nel corso di un giudizio  promosso  dal
Comune di Romagnano al Monte per l'annullamento  della  deliberazione
della Giunta regionale 27 maggio  2013,  n.  145,  con  la  quale  la
Regione aveva revocato la deliberazione  della  Giunta  regionale  23
novembre 2006, n. 1832, istitutiva del Parco progetti  regionale  nel
settore del turismo, e la deliberazione  della  Giunta  regionale  24
luglio  2008,  n.  1267,  che  destinava  «al   finanziamento   degli
interventi del parco progetti per il turismo di cui alla delibera  n.
1832/2006 e s.m.i., risorse pari ad € 50.000.000,00»; 
    che, in base alla citata deliberazione della Giunta regionale  23
novembre  2006,  n.  1832,  e   al   contemporaneo   bando   (decreto
dirigenziale 23 novembre 2006, n. 586), gli  interventi  da  inserire
nel parco progetti dovevano «presentare un livello  di  progettazione
esecutiva, ovvero [...] essere  interventi  per  i  quali  sia  stato
adottato un provvedimento formale da cui risulti la volonta' espressa
dell'amministrazione di attivare le procedure dell'appalto  integrato
ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2  e  3,  del  d.lgs.  n.
163/2006»; 
    che il Comune di Romagnano al Monte ha  presentato  una  proposta
per la «Realizzazione di un polo turistico  ricettivo»,  contemplando
l'utilizzo della finanza di progetto al fine  -  secondo  il  giudice
rimettente - «di ottenere i 10  punti  di  valutazione  previsti  dal
bando per la "capacita' di  innescare  meccanismi  di  attrazione  di
capitale privato"»; 
    che, scaduti i termini per  la  presentazione  dei  progetti,  la
Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre  2007,  n.  2095,  ha
previsto che, «in relazione  alle  varie  disposizioni  normative  di
modifica del decreto legislativo n. 163/2006,  [...]  gli  interventi
aventi un livello di progettazione preliminare,  utilmente  collocati
nella graduatoria  formata  ai  sensi  della  succitata  delibera  n.
1832/2006, potranno accedere al finanziamento previa approvazione del
progetto definitivo e/o esecutivo entro  il  termine  di  180  giorni
dalla pubblicazione nel BURC della graduatoria medesima»; 
    che, secondo quanto  riferisce  il  giudice  rimettente,  con  il
decreto dirigenziale 31 dicembre 2007, n. 770, sono stati  esclusi  i
progetti di alcuni comuni, «tra i quali Romagnano  al  Monte  per  le
seguenti motivazioni: a) ...; b) ...; c) applicazione della procedura
di cui all'art. 153, decreto legislativo n. 163 del 2006 non prevista
dall'avviso»; 
    che la deliberazione 30 novembre 2007,  n.  2095,  e  il  decreto
dirigenziale 31 dicembre 2007, n.  770,  unitamente  al  bando,  sono
stati impugnati dal Comune di  Romagnano  al  Monte  tramite  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, e il ricorso e' stato accolto  con
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, su conforme
parere reso dal Consiglio di Stato, sezione prima, 30 luglio 2008, n.
2372,  in  quanto  erano  state  modificate  «in  corso  di  gara  le
condizioni della lex specialis della gara medesima, vale  a  dire  le
condizioni di ammissibilita' alla procedura,  nonche'  i  criteri  di
partecipazione e di affidamento dei lavori»; 
    che, secondo il Consiglio di Stato, una tale  revisione  «avrebbe
dovuto causare la riapertura dei termini di partecipazione per  tutti
coloro che risultavano non collocati in graduatoria; e cio' ancorche'
l'innovazione  seguisse  la  modifica   del   riferimento   normativo
costituito dall'art. 53 del d.lgs. 163 del 2006»; 
    che il d.P.R. 28 novembre 2008 e' stato impugnato da  tre  comuni
terzi con ricorsi che sono stati respinti dal TAR della Campania  con
le sentenze 19 gennaio 2010, n. 202, 25 maggio 2010, n.  8692,  e  20
luglio 2011, n. 3922, non appellate e quindi passate in giudicato; 
    che il Comune di Romagnano  al  Monte  ha  promosso  giudizio  di
ottemperanza al d.P.R. 28 novembre 2008  (e  alle  tre  pronunce  del
giudice amministrativo appena citate)  e  il  suo  ricorso  e'  stato
accolto con la sentenza del TAR della Campania  1°  giugno  2012,  n.
2618 (non appellata); 
    che la Regione, con la deliberazione  27  maggio  2013,  n.  145,
impugnata nel giudizio a quo, ha revocato  gli  atti  di  base  della
gara; 
    che, ad avviso del rimettente, «la prima  condizione  ostativa  e
dirimente all'inclusione del progetto  del  Comune  di  Romagnano  al
Monte e' l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 72,  della  legge
regionale della Campania n. 5 del 6 maggio 2013»; 
    che, inoltre, il giudice a quo osserva, «in punto di  rilevanza»,
che «l'atto di autotutela si basa innanzitutto sulla disposizione  di
legge regionale censurata, onde la delibazione non  puo'  prescindere
dall'applicazione del testo normativo sospetto»; 
    che, con riferimento alla non manifesta infondatezza, il  giudice
rimettente ritiene che «la normativa regionale censurata si ponga  in
palese contrasto con i principi enunciati dalla Corte  costituzionale
in materia  di  leggi-provvedimento»  e  che,  in  particolare,  essa
contrasti «con gli articoli 3 e 97 della Costituzione,  nella  misura
in cui si limita a vietare l'utilizzo di  una  determinata  forma  di
esecuzione delle opere pubbliche (il project financing) senza lasciar
trapelare le motivazioni alla base di tale scelta, che  sembrerebbero
convergere  unicamente  verso  il   superamento   delle   statuizioni
giurisdizionali sullo specifico punto»; 
    che il giudice a  quo  deduce  anche  la  violazione  dei  limiti
concernenti l'adozione di norme retroattive, osservando che «la norma
censurata, con la sua efficacia retroattiva, oltre a ledere in  primo
luogo il canone generale della ragionevolezza  delle  norme  (art.  3
Cost.),  vulnera  il  rispetto  delle   funzioni   costituzionalmente
riservate al potere giudiziario», in quanto essa sarebbe «chiaramente
volta ad incidere sull'esecuzione delle  statuizioni  giurisdizionali
prima citate le quali  hanno  stabilito  che  la  forma  del  project
financing e' perfettamente compatibile con  gli  scopi  del  progetto
finanziato dalla Regione»; 
    che  da   cio'   conseguirebbe   «la   lesione   della   garanzia
costituzionale in tema di principi di riserva della  giurisdizione  e
di separazione dei poteri»; 
    che si e' costituita nel presente giudizio la  Regione  Campania,
limitandosi ad eccepire «l'irrilevanza della prospettata questione di
legittimita' costituzionale, tenuto conto che la  delibera  impugnata
non costituisce atto applicativo della norma di legge censurata»; 
    che si e' costituito anche  il  Comune  di  Romagnano  al  Monte,
svolgendo articolate deduzioni; 
    che sia la Regione Campania che il Comune di Romagnano  al  Monte
hanno depositato una memoria integrativa, che per entrambe  le  parti
e' risultata tardiva in quanto depositata dalla Regione  in  data  17
giugno 2015 e dal Comune in data 23 giugno 2015. 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione
e ai principi di riserva della giurisdizione  e  di  separazione  dei
poteri, della legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  72,
della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015
della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2013), che recita:
«I progetti del Parco progetti regionale di cui alla  delibera  della
Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in  alcun  modo
prevedere il finanziamento mediante finanza  di  progetto.  Gli  atti
eventualmente prodotti in violazione dell'avviso e di quanto sopra si
considerano decaduti»; 
    che il giudice rimettente argomenta la rilevanza della  questione
osservando che «l'atto  di  autotutela  si  basa  innanzitutto  sulla
disposizione di legge regionale censurata, onde  la  delibazione  non
puo' prescindere dall'applicazione del testo normativo sospetto»; 
    che, in realta', l'atto di revoca impugnato nel  giudizio  a  quo
non menziona affatto la norma regionale oggetto del presente giudizio
e si fonda, invece, su considerazioni  di  interesse  pubblico  (alla
rimozione  dell'intera  procedura  a  partire  dagli  atti   relativi
all'istituzione del Parco progetti regionale nel settore del  turismo
e al suo finanziamento) le quali non chiamano in causa il divieto  di
project financing; 
    che anche l'altra affermazione del giudice rimettente  riferibile
alla rilevanza della  questione  («la  prima  condizione  ostativa  e
dirimente all'inclusione del progetto  del  Comune  di  Romagnano  al
Monte e' l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 72,  della  legge
regionale della Campania  n.  5  del  6  maggio  2013»)  risulta  non
congruente, in  quanto  l'atto  impugnato  nel  giudizio  a  quo  non
riguardava l'esclusione del progetto del Comune di Romagnano al Monte
dal Parco progetti ma, come detto, la revoca degli atti di base della
procedura; 
    che, dunque, il TAR rimettente non spiega in modo sufficiente  le
ragioni per le quali, ai fini della decisione del giudizio a quo,  si
debba fare applicazione della norma censurata; 
    che, pertanto, la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 72, della legge  della
Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015  della  Regione
Campania  -  Legge  finanziaria  regionale   2013),   sollevata,   in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione  e  ai  principi  di
riserva  della  giurisdizione  e  di  separazione  dei  poteri,   dal
Tribunale amministrativo regionale della  Campania,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI