N. 188 SENTENZA 9 giugno - 24 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Piemonte - Riduzione delle
  risorse necessarie per  le  funzioni  trasferite  o  delegate  alle
  Province. 
- Legge della Regione Piemonte 7  maggio  2013,  n.  9  (Bilancio  di
  previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio  pluriennale  per
  gli anni finanziari 2013-2015), artt. 2, commi 1 e 2,  nella  parte
  relativa alla Unita' previsionale di base (UPB)  DB05011,  capitolo
  149827R ("Fondo per l'esercizio delle  funzioni  conferite  -  L.R.
  34/98"), e 4, in combinato disposto con l'Allegato A;  legge  della
  Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio  di
  previsione per l'anno finanziario 2013 e  al  bilancio  pluriennale
  per gli anni finanziari 2013/2015), art. 1, in  combinato  disposto
  con l'Allegato A, nella parte relativa alla medesima  UPB  DB05011,
  capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite -
  L.R. 34/98").   
-   
(GU n.30 del 29-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1
e 2, nella parte relativa alla  Unita'  previsionale  di  base  (UPB)
DB05011, capitolo 149827R  ("Fondo  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite - L.R. 34/98"), e 4 in combinato disposto con l'Allegato  A
della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9  (Bilancio  di
previsione per l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per  gli
anni finanziari 2013-2015) e dell'art. 1, in combinato  disposto  con
l'Allegato  A,  nella  parte  relativa  alla  medesima  UPB  DB05011,
capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni  conferite  -
L.R. 34/98"), della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16
(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015),  promossi
dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte  con  due
ordinanze del 31 gennaio  2014,  iscritte  ai  numeri  71  e  72  del
registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione della  Provincia  di  Alessandria,
della Regione Piemonte, e quello, fuori termine, della provincia  del
Verbano Cusio Ossola; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Alberto Vella per la Provincia di  Alessandria
e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Piemonte,  con
due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in  due
giudizi promossi rispettivamente dalla  Provincia  di  Alessandria  e
dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2,  nella  parte
relativa alla Unita'  previsionale  di  base  UPB  DB05011,  capitolo
149827R ("Fondo per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  -  L.R.
34/98"), e 4 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della
Regione Piemonte 7 maggio 2013, n.  9  (Bilancio  di  previsione  per
l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2013-2015), nella parte  relativa  all'Unita'  previsionale  di  base
(UPB)  DB05011,  capitolo  149827R  ("Fondo  per  l'esercizio   delle
funzioni conferite  -  L.R.  34/98"),  e  dell'art.  1  in  combinato
disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 6 agosto
2013, n. 16  (Assestamento  al  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per  gli  anni  finanziari
2013/2015), laddove dispone variazioni alla  dotazione  iniziale  del
predetto capitolo n. 149827R, per violazione degli artt. 3, 97,  114,
117, 118 e 119 della Costituzione. 
    Espone il giudice rimettente che la Provincia di Alessandria e la
Provincia del  Verbano  Cusio  Ossola  hanno  impugnato,  chiedendone
l'annullamento,  previa  sospensione  cautelare,  la  delibera  della
Giunta regionale del Piemonte, n.  47-6446  del  30  settembre  2013,
recante l'individuazione ed il riparto  per  il  2013  delle  risorse
finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite  agli
Enti locali, nonche' l'atto  presupposto  costituito  dalla  delibera
della Giunta regionale n. 26-6372, del  17  settembre  2013,  che  ha
assegnato le risorse finanziarie di parte corrente  -  gia'  indicate
nella legge regionale n. 9 del 2013 - alle varie Direzioni regionali.
La Provincia di Alessandria ha chiesto anche la conseguente  condanna
della  Regione  Piemonte  all'esatto  adempimento   dell'obbligo   di
garantire  la  capienza  dello  stanziamento  delle  risorse  per  le
funzioni delegate alla Provincia  di  Alessandria  per  l'anno  2013,
l'accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in  virtu'
dell'accordo  raggiunto  con  la  Regione   Piemonte,   di   ottenere
trasferimenti finanziari adeguati  alle  funzioni  ad  essa  delegate
dalla Regione Piemonte per gli anni 2011  e  2012  e  la  conseguente
condanna  della  Regione  Piemonte  al  pagamento  in  favore   della
Provincia di Alessandria degli importi dovuti per tali ragioni. 
    Riferisce il giudice a quo che le Province  ricorrenti  lamentano
nei rispettivi ricorsi che  le  somme  stanziate  in  bilancio  dalla
Regione Piemonte nell'anno 2013 per  l'esercizio  di  varie  funzioni
amministrative loro conferite con leggi regionali in  attuazione  del
sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per  il  conferimento  di  funzioni  e
compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa)  e  dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non  sono
sufficienti neppure a coprire gli oneri  relativi  alle  retribuzioni
del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due  Province
per  l'espletamento  di  tali  funzioni.   Riferisce   il   Tribunale
amministrativo piemontese che all'esito dell'udienza camerale del  15
gennaio 2014 ha  ritenuto  di  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013
contenenti il bilancio  di  previsione  2013  e  le  disposizioni  di
assestamento e, con separate ordinanze, ha  disposto  la  sospensione
cautelare degli atti impugnati sino alla prima  camera  di  consiglio
successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a  quibus
da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR piemontese  dagli
atti prodotti risulta che la Regione Piemonte,  in  attuazione  delle
leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 con delibera di giunta
n. 26-6372 del  17  settembre  2013  ha  assegnato  integralmente  le
risorse  finanziarie  di  parte   corrente   2013   (pari   ad   euro
20.000.000,00) alla Direzione "Affari Istituzionali  e  Avvocatura  -
Rapporti con le Autonomie Locali",  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite  agli  enti  locali  piemontesi  e,   con   la   successiva
deliberazione n. 47-6446 del 30 settembre 2013, la  Giunta  regionale
ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente,  tra  i  suddetti
Enti,  la  somma  cosi'  assegnata,  provvedendo  per  l'effetto   ad
assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07
ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86.
Espone  il   rimettente   che   tuttavia   tali   importi   sarebbero
manifestamente insufficienti a garantire la  copertura  di  tutte  le
spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni  conferite
alle  due  Province  ricorrenti,  in  quanto,  come  documentato  nei
giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del  personale  destinato
al settore "Agricoltura" la Provincia di Alessandria sosterrebbe  una
spesa superiore ad euro 2.300.000  annui,  mentre  la  Provincia  del
Verbano Cusio Ossola, per il pagamento dei soli stipendi al personale
impiegato nelle varie funzioni conferite  e  delegate  dalla  Regione
Piemonte necessiterebbe di una  somma  superiore  ad  euro  2.000.000
annui, con la conseguenza che le due  amministrazioni  provinciali  -
oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite
- non  sarebbero  neanche  in  grado  di  mantenere  le  obbligazioni
contratte con i terzi. 
    Il giudice amministrativo piemontese sostiene che le questioni di
legittimita' costituzionale sarebbero rilevanti per la  decisione  da
assumere  in  quanto  le  delibere  impugnate,   nell'attribuire   lo
stanziamento oggetto di contestazione alle Province  ricorrenti,  non
avrebbero potuto riconoscere agli  enti  locali  piemontesi  maggiori
risorse rispetto a quelle indicate  negli  allegati  delle  leggi  di
approvazione e di assestamento del  bilancio  2013,  con  riferimento
alle somme da queste indicate nella summenzionata Unita' previsionale
di base DB05011 e, segnatamente, nel capitolo  n.  149827R.  Infatti,
prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro  premesse
riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013  di
parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali  ed  Avvocatura».
Secondo il giudice a quo sarebbe quindi  evidente  che  le  doglianze
avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in
via necessaria e pregiudiziale, proprio le  leggi  di  bilancio  alle
quali esse premettono di voler dare attuazione. 
    Secondo il  giudice  a  quo  assumono  quindi  rilevanza  per  la
decisione dei ricorsi l'art.  2,  commi  1  e  2,  della  legge  reg.
Piemonte n. 9 del 2013 mediante il quale e' stato approvato il totale
generale delle spese  ed  e'  stata  autorizzata  l'assunzione  degli
impegni di spesa entro i  limiti  degli  stanziamenti  di  competenza
dello stato di previsione della spesa per  l'anno  finanziario  2013,
l'art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato  il  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  per  l'anno  finanziario  2013,
entrambi in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge,
nella parte relativa all'UPB DB05011,  laddove  assegna  al  capitolo
149827R ("Fondo per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  -  L.R.
34/98") la somma, in termini di competenza,  di  euro  20.000.000,00,
nonche' l'art. 1 della legge reg. Piemonte n.  16  del  2013  che  ha
introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione
dell'entrata e della spesa del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2013,  in  combinato  disposto  con  l'Allegato  A  della
medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011, ed al  predetto
capitolo 149827R. 
    Al riguardo  il  rimettente  espone  che,  in  effetti,  a  norma
dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),  a  decorrere
dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve  assicurare
la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi  carattere
di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non  finanziati
tramite il ricorso all'indebitamento, in conto  capitale  diretti  al
finanziamento delle spese delle  Province,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, lettera e), della legge 5 maggio  2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione). Peraltro, rammenta il TAR  per
il Piemonte che tale previsione normativa, nel concorrere ad  attuare
il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell'art.  119  Cost.,  ha
altresi' stabilito che,  per  assicurare  alle  Province  un  importo
corrispondente ai trasferimenti regionali cosi'  soppressi,  ciascuna
Regione deve comunque determinare, con  proprio  atto  amministrativo
(previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali,
d'intesa   con   le   Province   del   proprio    territorio),    una
compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale
e che tale compartecipazione puo' essere successivamente incrementata
sulla  base  di  disposizioni  legislative   regionali   sopravvenute
riguardanti le funzioni delle Province  o  in  misura  corrispondente
alla riduzione di altri trasferimenti regionali; e' altresi' previsto
che in  caso  di  incapienza  della  tassa  automobilistica  rispetto
all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le  Regioni  debbano
assicurare una compartecipazione  ad  altro  tributo  regionale,  nei
limiti  della  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   alle
rispettive Province  (comma  2  dell'art.  19  citato)  ed  e'  stato
altresi'  previsto  che,  in  caso  di   mancata   fissazione   della
compartecipazione alla tassa automobilistica entro  la  data  del  30
novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto  in  via  sostitutiva  ai
sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 
    Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, riferisce  il
rimettente che la difesa della Regione non  ha  documentato  se  essa
abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la  misura  della  suddetta
compartecipazione; ne' se si sia verificato un successivo  intervento
statale sostitutivo; ne', ancora, se sia stato  istituito  il  "Fondo
sperimentale regionale di riequilibrio" che, ai  sensi  del  comma  4
dell'art.  19  del  menzionato  d.lgs.  n.  68  del  2011,   potrebbe
consentire di realizzare, in  forma  progressiva  e  territorialmente
equilibrata, l'attuazione del nuovo  sistema.  Nel  giudizio  a  quo,
prosegue il TAR, la Regione Piemonte ha unicamente riferito che,  con
d.G.R. n. 27-6545  del  22  ottobre  2013,  la  Giunta  regionale  ha
costituito un «tavolo  regionale  di  coordinamento»  in  materia  di
riorganizzazione  del  conferimento  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi  della  Regione  e  degli  enti  locali,  al  fine  di
determinare anche la percentuale di compartecipazione delle  Province
alla tassa automobilistica spettante alla Regione in misura  tale  da
assicurare  un  importo  corrispondente  ai  trasferimenti  regionali
soppressi in applicazione delle disposizioni di cui all'art.  19  del
d.lgs. n. 68 del 2011, ma, obietta il  rimettente,  sarebbe  evidente
che, attualmente, nessuna determinazione sia stata  ancora  adottata;
con la conseguenza  che  l'eventuale  venir  meno  dei  trasferimenti
regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del  d.lgs.  n.  68  del
2011, non potrebbe attualmente trovare la sua compensazione in alcuna
voce.  Pertanto,   osserva   il   giudice   a   quo   che   l'attuale
inoperativita', per la Regione Piemonte, della complessiva previsione
di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, rimasta inattuata nella
pars construens (ossia, laddove assicura il  recupero  delle  risorse
soppresse), avrebbe dovuto impedire l'applicazione anche  della  pars
destruens (ossia, laddove dispone la soppressione  dei  trasferimenti
regionali alle Province); tale sarebbe difatti, secondo il giudice  a
quo, la necessaria interpretazione  costituzionalmente  orientata  di
tale previsione, nel  senso  cioe'  che  la  sua  operativita'  debba
intendersi sospesa fino a quando non saranno concretamente  stabilite
le modalita' di recupero delle risorse soppresse. 
    Per  quanto  sopra  esposto,  secondo  il  rimettente,  le  leggi
regionali che hanno approvato il bilancio di  previsione  per  l'anno
2013, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti  a
favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione pari a
circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012,  le
quali, a loro volta,  erano  gia'  state  consistentemente  diminuite
rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel
dettaglio dalle  Province  ricorrenti  nei  due  giudizi  a  quibus),
avrebbero di fatto impedito a queste ultime la concreta  possibilita'
di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 3, 97,  114,
117, 118 e 119 Cost. 
    Secondo  il  rimettente   una   siffatta   riduzione   violerebbe
l'autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117  e  119
Cost.,   con   negative   ricadute   anche   sul    buon    andamento
dell'amministrazione  (art.  97  Cost).  Osserva   difatti   il   TAR
piemontese che fino a quando  le  Province  continueranno  ad  essere
individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la  Repubblica
e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, primo  e  secondo
comma, e 119, primo comma, Cost.), la sottrazione delle risorse  loro
spettanti in base alle leggi regionali impugnate  si  tradurrebbe  in
una menomazione della loro autonomia finanziaria  (e'  richiamata  la
sentenza n. 241 del 2012) perche' costringerebbe  tali  enti  a  dare
copertura ai costi delle funzioni trasferite con  risorse  proprie  -
che, peraltro, le Province ricorrenti sostengono di non  possedere  -
ed altresi' in un ostacolo all'assolvimento dei compiti istituzionali
che, anche in base al sistema di decentramento amministrativo avviato
con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono  chiamati  a
svolgere (e' richiamata  la  sentenza  n.  63  del  2013).  Pertanto,
secondo  il  rimettente,  il  ruolo  delle  autonomie  locali,  quale
attualmente disegnato  dalle  richiamate  norme  costituzionali,  non
potrebbe considerarsi compatibile  con  una  drastica  riduzione  dei
servizi che gli enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini,  se
giustificata   esclusivamente   da   considerazioni   di    carattere
finanziario fondate sull'equilibrio di bilancio. 
    Rammenta il giudice a quo che il soddisfacimento delle  ordinarie
attivita'  amministrative  non  dipenderebbe   solo   dalle   risorse
disponibili,  ma  anche  dalle  scelte  sulla  loro  allocazione   ed
utilizzazione, dovendosi evitare che  queste  possano  comportare  la
compromissione  delle   istanze   costituzionali   gia'   richiamate.
Pertanto, secondo il TAR,  anche  le  leggi  regionali  in  questione
avrebbero dovuto allocare od utilizzare  diversamente  le  risorse  a
disposizione  della  Regione,  pur  di  garantire  alle  Province  la
salvaguardia della loro autonomia finanziaria e - correlativamente  -
di  mantenere  il  buon  andamento   nell'amministrazione   pubblica,
ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa  copertura
della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.). 
    Secondo il TAR  rimettente  sarebbe  altresi'  violato  l'art.  3
Cost., sia sotto  il  profilo  dell'irragionevolezza,  in  quanto  la
drastica riduzione degli  stanziamenti  disposta  dalla  Regione  non
terrebbe conto dell'esigenza (logica, ancor prima che giuridica)  che
le  funzioni  assegnate  siano  conferite  unitamente  alle   risorse
disponibili per il loro svolgimento, in  considerazione  del  livello
dei costi  delle  funzioni  medesime;  sia  sotto  il  profilo  della
violazione del principio di  eguaglianza  sostanziale  in  quanto  il
mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province - afferenti a
settori nevralgici della vita economica  e  sociale  della  comunita'
territoriale (sono citati  l'industria,  le  miniere,  l'inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione  dei  rifiuti,
l'energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la  protezione
civile, il turismo, i trasporti, l'istruzione, i servizi  sociali,  i
beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall'art.
3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe  e,  allo  stesso
tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i
cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di liberta'. 
    Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell'art. 118 Cost.
e dei principi di sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza:
siffatti principi postulerebbero, infatti, secondo il rimettente, che
determinate funzioni siano conferite anche alle  Province  le  quali,
cosi', ne diventano titolari ai sensi dell'art. 118,  secondo  comma,
Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento  delle  funzioni
gia' conferite con legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle
risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una  sostanziale
espropriazione delle  funzioni  di  cui  le  Province  sono  divenute
titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di
sussidiarieta' verticale (in applicazione del quale,  invece,  quelle
funzioni erano state attribuite alle Province) ed anche del principio
di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del  tutto
inidoneo a consentire alle Province di far fronte  ai  costi  che  lo
svolgimento di tali funzioni implicherebbe. 
    2.- E' intervenuta in entrambi i  giudizi  la  Regione  Piemonte,
chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  siano
dichiarate inammissibili od infondate. La Regione Piemonte sottolinea
innanzi tutto  che  le  cifre  che  si  indicano  come  insufficienti
comprenderebbero solo parte delle  funzioni  delegate,  mentre  altre
materie  (quali  quelle  dei  trasporti,  e  dei  servizi   sociali),
sarebbero finanziate con  specifiche  leggi  regionali  (leggi  della
Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in  materia  di
trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422» e 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per  la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento»). 
    Inoltre, con riferimento al fatto che  i  suddetti  finanziamenti
non basterebbero nemmeno a coprire le spese del personale, la Regione
eccepisce  che  non  sarebbe  stato  dimostrato  che   essi   vengano
utilizzati solo per l'esercizio delle funzioni conferite e delegate. 
    Evidenzia inoltre l'interveniente che la Regione  Piemonte  e  le
Province, nei tavoli della "Conferenza  Permanente  Regione-Autonomie
Locali", non avrebbero mai concordato di fissare  i  finanziamenti  a
seguito di resoconti dettagliati sui costi  forniti  dalle  Province,
optando diversamente  per  una  forfetizzazione  dei  contributi.  La
Regione Piemonte, dopo aver descritto nel dettaglio i settori oggetto
del d.lgs. n. 112 del 1998, che sarebbero stati a loro volta delegati
alle Province con la legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000,  n.
44 (Disposizioni normative per l'attuazione del  decreto  legislativo
31  marzo  1998,  n.  112  «Conferimento  di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), osserva che
occorrerebbe tenere conto delle attivita' coperte con fondi europei e
che  alcune  delle  attivita'  delegate  (per  esempio   in   materia
contributiva) verrebbero esercitate solamente in  quanto  vi  sia  la
disponibilita'  finanziaria,  mentre  altre  attivita'  (ad   esempio
trasporti) sarebbero finanziate con altri fondi  non  compresi  nella
delibera impugnata. Prosegue la Regione Piemonte  che  l'art.  7  del
d.lgs. n. 112 del 1998 menziona i  fondi  regionali  "effettivamente"
trasferiti  dallo  Stato,  sicche'  la  Regione  non  avrebbe  potuto
incrementare i fondi provinciali con fondi  propri,  in  quanto  gia'
soggetti  ad  una  drastica  riduzione   per   effetto   dei   minori
trasferimenti statali;  non  essendosi  mai  proceduto  ad  un  esame
dettagliato degli effettivi  costi  delle  funzioni  trasferite,  che
tengano conto anche degli elementi sopra elencati si  sarebbe  optato
per la forfetizzazione del versamento regionale alle  Province,  come
tale non necessariamente vincolato  alla  spesa  storica  degli  anni
precedenti. Tale versamento sarebbe stato peraltro concordato in sede
di "Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali", a cui  avrebbero
partecipato  anche  le  Province  ricorrenti.  La  Regione   richiama
altresi'  il  decreto  legislativo   26   novembre   2010,   n.   216
(Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e  Province)  che  individua
l'anno 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il
superamento del criterio  della  spesa  storica,  ed  in  particolare
l'art. 3, che enumera le funzioni  fondamentali  della  Provincia  ai
fini della determinazione dei fabbisogni standard: secondo la Regione
Piemonte sarebbe evidente che  gran  parte  delle  funzioni  delegate
dalla  Regione  siano  attualmente  ricomprese  nell'esercizio  delle
funzioni fondamentali delle Province, cosi' come ridefinite,  sicche'
resterebbe «difficile [...] stabilire un finanziamento  ultroneo  per
attivita' analoghe svolte dal medesimo personale». 
    3.-  E'  intervenuta  nel  presente  giudizio  la  Provincia   di
Alessandria. 
    Nella sostanza, riproducendo nella seconda  memoria  le  medesime
argomentazioni gia' contenute nel ricorso promosso davanti al TAR del
Piemonte e riassunte  dal  rimettente  nella  propria  ordinanza,  la
Provincia rammenta che, anche soltanto fino all'anno 2010, le risorse
economico-finanziarie  trasferite  dalla  Regione  erano   ben   piu'
consistenti,  e  che  dopo  quella  data  la  Regione   non   si   e'
riappropriata di nessuna delle funzioni in  precedenza  attribuite  o
delegate. 
    La Provincia di Alessandria rammenta che il  d.lgs.  n.  112  del
1998 aveva stabilito (art. 3, comma 3) che la legge regionale dovesse
attribuire  agli  enti  locali   le   risorse   umane,   finanziarie,
organizzative e strumentali in misura tale da  garantire  la  congrua
copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni  e  dei
compiti  trasferiti,  nel  rispetto  dell'autonomia  organizzativa  e
regolamentare degli enti locali e che (art. 7, commi  1,  2  e  3)  i
provvedimenti che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
Regioni e tra le Regioni e gli enti locali, dovessero determinare  la
decorrenza dell'esercizio da parte delle Regioni e degli enti  locali
delle funzioni conferite contestualmente all'effettivo  trasferimento
dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane,   strumentali   ed
organizzative; le medesime disposizioni  prevedevano,  altresi',  che
fosse assicurata la devoluzione alle Regioni e agli  enti  locali  di
una quota  delle  risorse  erariali  tale  da  garantire  la  congrua
copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni  e  dei
compiti conferiti ed inoltre che ai fini della  determinazione  delle
risorse da trasferire si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate
alle Regioni ed agli  enti  locali  ai  sensi  del  predetto  decreto
legislativo. 
    Prosegue la interveniente che  la  Regione  Piemonte,  con  legge
regionale 20 novembre 1998, n. 34  (Riordino  delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi della Regione  e  degli  Enti  locali),  aveva
previsto l'istituzione di due fondi per  le  spese  di  funzionamento
connesse all'esercizio delle funzioni conferite in  attuazione  della
legge n. 59 del 1997 e tali fondi  erano  alimentati,  per  la  quota
statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997, mentre,  per
la quota regionale, era previsto  che  la  dotazione  fosse  definita
annualmente in sede di predisposizione del  bilancio  di  previsione,
sentita la "Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali". 
    La Provincia di Alessandria, oltre all'esercizio  delle  funzioni
attribuite per effetto della attuazione della legge n. 59  del  1997,
ripercorre in particolare la vicende relative al trasferimento  delle
competenze  in  materia  di  agricoltura,  per  effetto  del  decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento  alle  regioni  delle
funzioni  amministrative  in  materia  di  agricoltura  e   pesca   e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale),  emanata  a  seguito
della soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, che prevedeva che tutte le funzioni ed  i  compiti  svolti
dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca,
agriturismo,   caccia,   sviluppo   rurale,   alimentazione   fossero
esercitate  dalle  Regioni,  direttamente  o   mediante   delega   od
attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 della legge
n.  59  del  1997,  [anche]   alle   Province,   provvedendosi   alla
individuazione  dei  beni  e  delle   risorse   finanziarie,   umane,
strumentali e organizzative  da  trasferire  alle  Regioni.  In  tale
ambito la Regione Piemonte ha di conseguenza trasferito alle Province
l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le  materie  in
oggetto con la  legge  regionale  8  luglio  1999,  n.  17  (Riordino
dell'esercizio  delle   funzioni   amministrative   in   materia   di
agricoltura,  alimentazione,  sviluppo  rurale,  caccia   e   pesca),
rinviando alle previsioni contenute nella legge reg. Piemonte  n.  34
del  1998  per  l'attribuzione  delle  risorse  alle   Province   per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite. Rammenta inoltre
la Provincia di Alessandria che con la legge reg. Piemonte n. 44  del
2000 sono state approvate le disposizioni normative per  l'attuazione
del d.lgs. n. 112 del 1998 sopra citato, provvedendo al riparto delle
funzioni e del compiti amministrativi  tra  Regione  ed  enti  locali
relativamente a  un  gruppo  di  materie  oggetto  del  decentramento
amministrativo,   ulteriori   rispetto   a   quelle    del    settore
"agricoltura". 
    Espone la Provincia  di  Alessandria  che,  in  attuazione  delle
citate leggi regionali sono state trasferite dalla  Regione  Piemonte
alle Province le risorse umane ritenute  necessarie  per  l'esercizio
delle funzioni stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2001. 
    Evidenzia l'interveniente che, dall'anno 2001  fino  a  tutto  il
2010, i trasferimenti regionali in materia di  funzioni  conferite  e
delegate sono stati congrui e sufficienti per coprire integralmente i
costi per il funzionamento e per il personale  addetto  all'esercizio
delle funzioni stesse, attestandosi in un importo complessivo di euro
60.000.000,00 cui corrispondeva, per la Provincia di Alessandria,  un
importo  trasferito  pari  ad  a  euro  6.789.219,00  (di  cui   euro
2.729.269,00 legate all'esercizio della funzione "agricoltura"). 
    Nondimeno, si prosegue, a decorrere dall'anno  2011  la  medesima
assegnazione  iniziava  a  subire  un  decremento,  quando  l'importo
complessivo era fissato in euro 50.000.000,00 e, correlativamente, in
euro 5.598.033,00 - di cui  euro  2.276.211,00  legate  all'esercizio
della  funzione  agricoltura  -  per  la  parte  di  spettanza  della
Provincia di Alessandria; in seguito, nell'anno  2012  l'assegnazione
si riduceva ulteriormente (euro 40.000.000,00  l'importo  complessivo
ed euro 4.486.823,46 - di cui euro 1.824.383,12 legati  all'esercizio
della funzione agricoltura - per quanto di competenza della Provincia
di  Alessandria)  ed  infine  nell'anno  2013  l'assegnazione  si  e'
ulteriormente dimezzata rispetto  l'anno  precedente,  essendo  stati
stanziati euro 20.000.000,00 complessivamente e, per  quanto  attiene
alla  Provincia  di  Alessandria,  euro  2.243.636,07,  di  cui  euro
912.282,78 per le spese del settore "agricoltura". 
    Espone la Provincia di Alessandria che, come gia'  analiticamente
documentato nel giudizio davanti al TAR e rammentato  dal  giudice  a
quo  nella  sua  ordinanza,  nell'anno  2013,  per  effetto  di  tali
progressive decurtazioni, tali importi si sono in sostanza ridotti ad
appena un terzo circa rispetto all'assegnazione  stabilita  nell'anno
2010 (assegnazione che era rimasta  costante  per  un  decennio,  sin
dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative,  allorquando  la
Regione  Piemonte  individuo',  in  accordo  con  gli   enti   locali
interessati,  l'entita'  delle  risorse  finanziarie  necessarie  per
l'esercizio delle funzioni conferite e delegate): tali somme, lamenta
la Provincia  di  Alessandria,  sarebbero  attualmente  assolutamente
insufficienti a coprire persino i costi derivanti dalle  retribuzioni
del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alla Provincia  di
Alessandria, sebbene le funzioni conferite e delegate  siano  rimaste
immutate e non vi siano state variazioni di rilievo nell'entita'  del
personale in servizio. In tale situazione, si prosegue, la  Provincia
negli anni 2011  e  2012  ha  dovuto  con  difficolta'  provvedere  a
sopperire con risorse proprie ai minori trasferimenti  regionali  ma,
per  l'anno  2013,  in   seguito   all'ulteriore   dimezzamento   dei
trasferimenti,   la   situazione   sarebbe   divenuta   assolutamente
insostenibile. Evidenzia, infine, la  Provincia  di  Alessandria  che
anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 non hanno avuto
nessuna attuazione, ne' si e' manifestato l'intervento dello Stato in
via sostitutiva. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con le  due  ordinanze  indicate  in  epigrafe  il  Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Piemonte  solleva  questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e  2,  e  4  della
legge della Regione  Piemonte  7  maggio  2013,  n.  9  (Bilancio  di
previsione per l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per  gli
anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto  con  l'Allegato  A
della medesima  legge  regionale,  nella  parte  relativa  all'Unita'
previsionale di base  (UPB)  DB05011,  capitolo  149827R  (Fondo  per
l'esercizio delle funzioni conferite - L.R.  34/98),  e  dell'art.  1
della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento
al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e  al  bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto
con l'Allegato A della  medesima  legge  regionale,  laddove  dispone
variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo 149827R,  in
riferimento agli artt. 3, 97, 114, primo e secondo comma,  117,  118,
secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione. 
    I giudizi  a  quibus  sono  stati  promossi  dalla  Provincia  di
Alessandria e dalla Provincia del  Verbano  Cusio  Ossola,  le  quali
hanno impugnato due delibere della Giunta regionale del Piemonte  che
hanno provveduto al riparto  ed  all'assegnazione  agli  enti  locali
delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio  delle  funzioni
rispettivamente  conferite  e  delegate  con   leggi   regionali   in
attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),  e
dal decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59). Le Province ricorrenti hanno lamentato davanti al TAR piemontese
che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte per  l'anno
2013 non sarebbero sufficienti neppure a coprire gli  oneri  relativi
alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla  Regione
alle due Province per l'espletamento di tali funzioni. 
    Il TAR piemontese sostiene che, per  la  decisione  dei  ricorsi,
assumano  rilevanza  le  leggi  regionali  del  2013,  contenenti  il
bilancio di  previsione  2013  e  le  disposizioni  di  assestamento,
laddove esse stabiliscono le risorse da trasferire [anche]  alle  due
Province ricorrenti. In proposito, espone il  rimettente  come  dagli
atti  prodotti  in  giudizio  risulti  che  la  Giunta  regionale  ha
provveduto  a  ripartire  proporzionalmente,  tra  i  suddetti  enti,
l'intera somma stanziata in bilancio (euro 20.000.000,00 in  bilancio
di previsione, con variazione in aumento di circa  euro  1.000.000,00
con  la  legge  di  assestamento),  provvedendo  di  conseguenza   ad
assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07
ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86.
Sostiene  il  rimettente  che,  tuttavia,  tali   importi   sarebbero
manifestamente insufficienti a garantire la  copertura  di  tutte  le
spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni  conferite
alle due Province ricorrenti, in quanto,  come  documentato  nei  due
giudizi, esse non basterebbero nemmeno a coprire  gli  oneri  per  le
sole retribuzioni del personale impiegato nelle funzioni conferite  e
delegate dalla Regione Piemonte. 
    Pertanto, prosegue il  giudice  a  quo,  le  delibere  di  Giunta
regionale  impugnate,  nell'assegnare  lo  stanziamento  oggetto   di
contestazione alle ricorrenti, non avrebbero potuto  attribuire  agli
enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto  a  quelle  indicate
nel predetto capitolo 149827R:  infatti  dette  delibere  nelle  loro
premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali
2013 di  parte  corrente  delle  Direzioni  Affari  istituzionali  ed
Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che  le
doglianze  avanzate  nei  ricorsi  dovrebbero  coinvolgere,  in   via
necessaria e pregiudiziale,  le  leggi  di  bilancio  alle  quali  le
delibere premettono di voler dare attuazione. 
    Il rimettente rammenta che la Regione  Piemonte  non  ha  nemmeno
dato ancora esecuzione alla previsione contenuta nell'art. 19,  comma
1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore  sanitario),  laddove  stabilisce,  a  decorrere
dall'anno 2013,  che  ciascuna  Regione  a  statuto  ordinario  debba
assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali diretti
al finanziamento delle spese  delle  Province  ma,  correlativamente,
prescrive altresi' che ciascuna Regione  debba  comunque  determinare
una  compartecipazione  delle  Province  alla  tassa  automobilistica
regionale,  o  ad  altro  tributo  regionale,   per   assicurare   la
compensazione dei trasferimenti soppressi. 
    Per  quanto  sopra  esposto,  secondo  il  rimettente,  le  leggi
regionali che hanno approvato il bilancio di  previsione  per  l'anno
2013, nell'apportare una consistente riduzione degli  stanziamenti  a
favore delle Province per  le  funzioni  loro  conferite  e  delegate
(riduzione  pari  a  circa  il  cinquanta  per  cento  delle  risorse
stanziate  per  il  2012,  che,  a  loro  volta,  erano  gia'   state
consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere
dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle ricorrenti nei  giudizi  a
quibus), avrebbero violato  l'autonomia  finanziaria  delle  Province
garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., con  negative  ricadute  anche
sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97  Cost),  trattandosi
di enti costituenti  la  Repubblica  e  dotati  di  autonomia,  anche
finanziaria (artt. 114, primo e secondo comma, e  119,  primo  comma,
Cost.). 
    Secondo il TAR sarebbe altresi' violato l'art. 3 Cost., sia sotto
il profilo della ragionevolezza - in  quanto  la  drastica  riduzione
degli  stanziamenti  disposta  dalla  Regione  non   terrebbe   conto
dell'esigenza che le funzioni assegnate  siano  conferite  unitamente
alle risorse disponibili per il loro svolgimento,  in  considerazione
del livello dei costi delle funzioni medesime - sia sotto il  profilo
della violazione del principio di eguaglianza sostanziale. 
    Il giudice rimettente lamenta infine la violazione dell'art. 118,
secondo comma, Cost., in quanto il mantenimento delle  funzioni  gia'
conferite con legge statale,  accompagnato  pero'  dal  taglio  delle
risorse   loro   destinate,   equivarrebbe   ad    una    sostanziale
espropriazione delle  funzioni  di  cui  le  Province  sono  divenute
titolari, in violazione del principio di sussidiarieta'  verticale  -
in applicazione del quale, invece, esse erano state  attribuite  -  e
del principio di adeguatezza,  in  quanto  lo  stanziamento  disposto
sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di  far  fronte
ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe. 
    2.- I due giudizi, aventi ad  oggetto  le  medesime  disposizioni
regionali, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia. 
    Preliminarmente occorre esaminare il problema dell'ammissibilita'
di questioni rivolte contro disposizioni di legge  che,  in  sede  di
bilancio preventivo, determinano le risorse da assegnare  alle  varie
missioni che l'ente territoriale deve fronteggiare. Si tratta invero,
nel  caso  delle  scelte  di  bilancio,  di   decisioni   di   natura
politico-economica  che,  in  ragione  di  questo   carattere,   sono
costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e  delle
aule assembleari (nel caso di specie della Regione Piemonte). 
    Si tratta,  indubbiamente,  di  scelte  che,  essendo  frutto  di
un'insindacabile discrezionalita' politica, esigono un particolare  e
sostanziale rispetto anche  da  parte  del  giudice  di  legittimita'
costituzionale, rispetto che, nella giurisprudenza di  questa  Corte,
si  e'  gia'  tradotto  -  attraverso  un  risalente  e   consolidato
orientamento - in precisi modelli di giudizio, quali la  salvaguardia
della essenziale unitarieta' e globalita' del bilancio  (sentenze  n.
12 del 1987, n. 22 del 1968 e n.  1  del  1966)  e,  soprattutto,  il
riconoscimento dei principi di gradualita' e di  proporzionalita'  in
ordine all'attuazione di valori costituzionali che importi  rilevanti
oneri a carico del bilancio statale (ex multis, sentenze  n.  33  del
1987, n. 173 e n. 12 del 1986, n. 349 del 1985 e n. 26 del 1980). 
    Da questa premessa non puo' tuttavia conseguire «che sussista  in
materia  un  limite  assoluto  alla   cognizione   del   giudice   di
costituzionalita'  delle  leggi.  Al  contrario,  ritenere  che  quel
principio sia riconosciuto  in  Costituzione  non  puo'  avere  altro
significato che affermare che esso rientra nella  tavola  complessiva
dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e  la  cui
ragionevole valutazione sono lasciate al  prudente  apprezzamento  di
questa Corte. In altri termini, non si puo' ipotizzare che  la  legge
di approvazione del bilancio [...] o qualsiasi altra legge  incidente
sulla stessa costituiscano una  zona  franca  sfuggente  a  qualsiasi
sindacato del giudice di costituzionalita', dal momento  che  non  vi
puo' essere alcun  valore  costituzionale  la  cui  attuazione  possa
essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia  rappresentata  dal
giudizio di legittimita' costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). 
    Per questo motivo, le questioni proposte devono  essere  ritenute
ammissibili anche in considerazione della  particolare  articolazione
degli  interessi  contrapposti:  quelli  facenti  capo  a  due   enti
territoriali di diversa disciplina costituzionale, la  Regione  e  la
Provincia. 
    3.-  Dalla  lettura  delle  ordinanze  di  rimessione  si  evince
inequivocabilmente la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che
le norme impugnate, nel delimitare in modo  irragionevole  la  misura
dei trasferimenti complessivi della Regione alle Province  piemontesi
per funzioni amministrative conferite e delegate, avrebbero posto  un
limite invalicabile  per  l'autorita'  amministrativa  preposta  alla
determinazione dei singoli contributi. Ed in effetti  il  sistema  di
contabilita'  finanziaria  delle  Regioni  e'  caratterizzato   dalla
cosiddetta "funzione autorizzatoria" della spesa, la  quale  astringe
la gestione delle risorse  disponibili  entro  i  limiti  determinati
dalle  singole  poste  del  bilancio  di  previsione  (in  merito  ai
caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012). 
    Il giudice rimettente precisa, infatti, che il  provvedimento  di
riparto dei trasferimenti tra le Province ha utilizzato per intero lo
stanziamento  del  bilancio  2013,  sicche',  nella   vigenza   delle
disposizioni impugnate, risulta impossibile  superare  l'ostacolo  al
riconoscimento delle pretese delle  ricorrenti.  La  rimozione  delle
norme, della cui legittimita' si dubita, risulta quindi  propedeutica
all'esame del merito delle rivendicazioni finanziarie delle  Province
ricorrenti. Precisa infatti, il  giudice  a  quo  che  «le  impugnate
delibere di Giunta regionale non  avrebbero  potuto  attribuire  agli
Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto  a  quelle  indicate
negli allegati delle leggi di approvazione del bilancio 2013 e che  -
di conseguenza - le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia
ricorrente  non  possono  che  coinvolgere,  in  via   necessaria   e
pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio». 
    Dalle ordinanze di rimessione si  ricava  anche  che  non  vi  e'
questione sui criteri di riparto dello stanziamento di  bilancio  tra
le Province piemontesi e che, quindi, la lesione dedotta da  entrambe
le ricorrenti riguarda non i parametri di riparto bensi'  l'ammontare
complessivo dei  trasferimenti,  come  determinato  dal  bilancio  di
previsione 2013. 
    4.- Le precedenti considerazioni servono a definire con chiarezza
l'oggetto del presente giudizio, che non  riguarda,  e  non  potrebbe
riguardare,  la  misura  delle   rivendicazioni   finanziarie   delle
Province. 
    Alla luce dell'illustrata delimitazione del petitum, il sindacato
di questa Corte  non  puo'  essere  esteso  alle  ragioni  che  hanno
condotto la Regione Piemonte a non dare  applicazione  al  meccanismo
sostitutivo dei trasferimenti come delineato dall'art. 19,  comma  1,
del d.lgs. n. 68 del 2011 (soppressione, a decorrere dall'anno  2013,
dei trasferimenti di parte corrente con contestuale assegnazione alle
Province  di  un  importo  fiscale  sostitutivo   dei   trasferimenti
regionali  cosi'  eliminati).  La  mancata  attuazione  della   norma
statale, che prevedeva una sostanziale invarianza  finale  del  nuovo
regime delle entrate  provinciali,  risulta,  ai  fini  del  presente
giudizio, un mero presupposto di fatto. 
    Per questo motivo non  possono  essere  prese  in  considerazione
quelle eccezioni dell'intervenuta Regione  Piemonte  che  cercano  di
ricostruire il quadro dei rapporti tra funzioni conferite e  relativo
finanziamento, la cui  eventuale  attinenza  alla  controversia  puo'
essere delibata solo nel giudizio di merito. 
    5.- Alla luce delle esposte premesse le questioni di legittimita'
sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. sono fondate. 
    Malgrado la Regione Piemonte eccepisca, in modo  generico  e  non
documentato, che le poste contabili oggetto di impugnazione non siano
esaustive delle risorse trasferite per funzioni conferite o  delegate
alle Province ricorrenti, l'entita' degli stanziamenti contenuti  nei
bilanci della Regione  stessa  mostra  al  riguardo  una  sostanziale
continuita' - solo negli  ultimi  due  esercizi  interrotta  -  delle
assegnazioni riguardanti il capitolo 149827R nell'ambito della  posta
contabile  Unita'   previsionale   di   base   05011,   costantemente
identificativo dell'allocazione delle risorse  oggetto  del  presente
contenzioso, a partire dal momento dell'effettivo conferimento  delle
funzioni  alle  Province  piemontesi.  In  particolare,   a   partire
dall'esercizio 2010 si presenta  la  seguente  situazione:  2010  UPB
05011, capitolo 149827R, stanziamento euro  60.000.000,00;  2011  UPB
05011, capitolo 149827R, stanziamento euro  59.000.000,00;  2012  UPB
05011, capitolo 149827R, stanziamento euro  40.000.000,00;  2013  UPB
05011,  capitolo  149827R,  stanziamento  euro  20.000.000,00   (euro
21.065.336,47 a seguito di assestamento). Nel breve  volgere  di  due
anni  i  trasferimenti  in  questione  si  sono  dunque  ridotti  del
sessantasette  per  cento  senza   che   dette   funzioni   risultino
ridimensionate  in  misura  proporzionata  alla  drastica   riduzione
evidenziata. 
    Questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  precisare,  seppur  con
riferimento alle Regioni a statuto speciale, che  ad  esse  non  puo'
essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicche' il
legislatore statale  puo'  sempre  modificare,  diminuire  o  persino
sopprimere   i   tributi   erariali,   senza   che   cio'    comporti
[automaticamente]   una   violazione    dell'autonomia    finanziaria
regionale» (sentenza n. 97 del 2013). Cio' vale a maggior ragione per
le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie
speciali. 
    Le possibilita'  di  ridimensionamento  incontrano  tuttavia  dei
limiti. Vale in proposito il costante orientamento di  questa  Corte,
secondo cui «possono aversi, senza violazione  costituzionale,  anche
riduzioni di  risorse  per  la  Regione  [nel  caso  in  esame  della
Provincia], purche' non tali da rendere  impossibile  lo  svolgimento
delle sue funzioni. Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di
finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il  riparto  delle
funzioni,  cosi'  da  far  corrispondere  il  piu'  possibile   [...]
esercizio di  funzioni  e  relativi  oneri  finanziari  da  un  lato,
disponibilita' di risorse [...] dall'altro» (sentenza n. 138 del 1999
e, piu' di recente, sentenza n. 241 del 2012). 
    5.1.- In particolare,  appare  evidente  che  una  riduzione  del
cinquanta per cento rispetto all'anno precedente e del  sessantasette
per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni  e
senza un progetto di riorganizzazione, si pone  in  contrasto  con  i
piu' elementari canoni della ragionevolezza. Per  quel  che  riguarda
piu' specificamente il contesto della pubblica amministrazione,  ogni
stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati
e proporzionati alla sua misura. 
    5.2.- Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon
andamento  di  cui  all'art.  97  Cost.,  che,  nel  caso  in  esame,
costituisce uno sviluppo  del  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost. 
    Il principio di buon  andamento  implica,  da  un  lato,  che  le
risorse stanziate siano  idonee  ad  assicurare  la  copertura  della
spesa,   a   cominciare   da    quella    relativa    al    personale
dell'amministrazione, e, dall'altro, che dette  risorse  siano  spese
proficuamente in relazione  agli  obiettivi  correttamente  delineati
gia' in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
    Una  dotazione  finanziaria  cosi'  radicalmente   ridotta,   non
accompagnata  da  proposte  di  riorganizzazione  dei  servizi  o  da
eventuale  riallocazione  delle  funzioni  a  suo  tempo  trasferite,
comporta dunque una lesione del  principio  in  considerazione.  Cio'
proprio in ragione del fatto che a determinarla non e'  la  riduzione
delle risorse in se', bensi' la  sua  irragionevole  percentuale,  in
assenza  di  correlate  misure  che  ne   possano   giustificare   il
dimensionamento  attraverso  il  recupero   di   efficienza   o   una
riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite. 
    Nel caso in esame la apoditticita' della riduzione  e'  assoluta,
essendosi manifestata attraverso un mero  stanziamento  di  bilancio,
ridotto delle percentuali evidenziate  rispetto  alla  somma  erogata
negli esercizi anteriori. Risorse cosi' drasticamente ridotte, se non
garantiscono, nel caso della Provincia  di  Alessandria,  neppure  il
pagamento delle retribuzioni del personale a  suo  tempo  trasferito,
sono comunque destinate  ad  una  cattiva  utilizzazione  in  ragione
dell'insufficiente o del tutto mancante finalizzazione  ad  obiettivi
predeterminati e  credibili.  Solo  in  presenza  di  un  ragionevole
progetto di impiego e' possibile realizzare una corretta ripartizione
delle risorse tra le Province  e  garantire  il  buon  andamento  dei
servizi con esse finanziati. 
    E' da sottolineare come il principio della  programmazione  degli
obiettivi di bilancio sia espressamente codificato nell'art. 7  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica),  il  quale  stabilisce  che   «1.   L'impostazione   delle
previsioni di entrata e di spesa dei  bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche si conforma al metodo della programmazione». Sotto  analoga
prospettiva, le norme che producono effetti finanziari innovativi  «a
carico della  [finanza  delle  regioni]  e  della  finanza  di  altre
amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento  di  nuove
funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19,
comma 2, della legge n. 196 del  2009)  devono  essere  corredate  da
particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilita' con  il
complessivo  equilibrio  dei  bilanci  partecipanti  al   consolidato
pubblico. Per questo motivo, ferma restando la  discrezionalita'  del
legislatore nelle scelte  allocative  delle  risorse,  quando  queste
ultime  producono  rilevanti  effetti  innovativi   nelle   relazioni
finanziarie tra  enti  territoriali  e  nel  consolidato  delle  loro
risultanze non possono limitarsi alla mera  indicazione  dell'entita'
finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica, come  nel
caso della posta di bilancio della Regione Piemonte  in  questa  sede
impugnata. 
    5.3.- L'entita' della riduzione delle risorse necessarie  per  le
funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si  riverbera
necessariamente anche sull'autonomia di queste  ultime,  entrando  in
contrasto con l'art. 119, primo e quinto comma, Cost.,  nella  misura
in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite. 
    6.- Dunque le norme  impugnate,  nella  parte  in  cui,  in  modo
irragionevole e sproporzionato, riducono - senza alcun allegato piano
di riorganizzazione e di riallocazione  -  le  dotazioni  finanziarie
storiche per l'esercizio delle funzioni conferite dalla  legge  della
Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle  funzioni  e
dei  compiti  amministrativi  della  Regione  e  degli  Enti  locali)
pregiudicandone lo svolgimento, risultano in contrasto con gli  artt.
3,  97  e  119  Cost.  e   debbono,   pertanto,   essere   dichiarate
costituzionalmente illegittime. 
    Restano assorbite le  ulteriori  censure  formulate  dal  giudice
rimettente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2,  commi
1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7  maggio  2013,  n.  9
(Bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario  2013  e  bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto
con  l'Allegato  A  della  medesima  legge  regionale,  relativamente
all'unita' previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R,  nella
parte in cui  non  consentono  di  attribuire  adeguate  risorse  per
l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dalla  legge  della  Regione
Piemonte 20 novembre 1998, n.  34  (Riordino  delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi della Regione e degli  Enti  locali)  e  dalle
altre leggi regionali che ad essa si richiamano; 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n.  16  (Assestamento  al
bilancio di previsione per l'anno  finanziario  2013  e  al  bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto
con  l'Allegato  A  della  medesima  legge  regionale,  relativamente
all'Unita' previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R,  nella
parte in cui  non  consentono  di  attribuire  adeguate  risorse  per
l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n.  34
del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI