COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 aprile 2015 

Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (Legge  n.  443/2001).
Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a 4  corsie  della
SS 372 «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. Valutazione proposta del
promotore    e    individuazione    soggetto    aggiudicatore    (CUP
F62C05000020001). (Delibera n. 45/2015). (15A05950) 
(GU n.178 del 3-8-2015)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  "legge  obiettivo"),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  siano  individuati  dal  Governo  attraverso   un   Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 186, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n.  443/2001  e  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato, prevede,  in  particolare,  che  le  opere  medesime  siano
comprese in intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola
regione o provincia autonoma, al fine del congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno
1994, per la revisione delle tariffe autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 S.O.) emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e  recante  "Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')"; 
  Visto Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (da ora in avanti "CUP"); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE"  (da  ora  in
avanti anche "Codice dei contratti pubblici" o  "decreto  legislativo
n. 163/2006"), e s.m.i., e visti in particolare: 
    - la parte Il, titolo III, capo IV, concernente "Lavori  relativi
a   infrastrutture   strategiche   e   insediamenti   produttivi"   e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita "Struttura  tecnica  di  missione"
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    - l'art. 256, che ha abrogato il decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto inoltre  l'art.  143  del  suddetto  decreto  legislativo  n.
163/2006 e s.m.i., che: 
    - al comma 1, prevede  che  le  concessioni  di  lavori  pubblici
hanno,  di  regola,  ad  oggetto  la  progettazione  definitiva,   la
progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  o  di
pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati,  nonche'  la  loro  gestione   funzionale   ed   economica
eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere  o  parti  di
opere in tutto o in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa; 
    - al comma 4, prevede che il soggetto concedente in sede di  gara
puo' stabilire la gestione funzionale ed economica, anche anticipata,
di opere o parti di opere gia' realizzate, qualora al  concessionario
venga  imposto  di  praticare  nei  confronti  degli  utenti   prezzi
inferiori  a   quelli   corrispondenti   alla   remunerazione   degli
investimenti e alla somma del costo  del  servizio  e  dell'ordinario
utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia  necessario  assicurare  al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti  e  della  connessa  gestione  in  relazione  alla
qualita' del servizio da prestare; 
  Visto, altresi', l'art.  175  del  citato  decreto  legislativo  n.
163/2008 che tra l'altro, nel testo vigente fino  alla  data  del  28
dicembre 2011, prevede: 
    - al comma 3,  che  il  soggetto  aggiudicatore,  ove  valuti  la
proposta di pubblico interesse ai sensi dell'art. 154,  promuove,  se
necessaria, la procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e
quella  di  localizzazione  urbanistica,  ai  sensi  dell'art.   165,
integrando, a tale  fine,  il  progetto  preliminare  con  lo  studio
d'impatto  ambientale  e   quant'altro   necessario   alle   predette
procedure; 
    - al  comma  4,  che  questo  Comitato  valuti  la  proposta  del
promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi  e  modi  di
cui all'art. 165 e, qualora ritenga di non approvare la proposta,  la
rimetta al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento
di una nuova  istruttoria  o  per  la  realizzazione  dell'opera  con
diversa procedura; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  138,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione dei CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  s.m.i.,  e
visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro  la
data del 30 settembre 2012 l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali subentra ad ANAS S.p.A. (da ora in  avanti  ANAS)  nelle
funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa  data
e  che,  a  decorrere  dalla  medesima  data,  in  tutti   gli   atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto  ad  ANAS,  quale
ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il
riferimento all'Agenzia di cui al comma 1; 
  Visto  il  decreto-legge 6   dicembre   2011,   n.   201,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici", convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che, tra l'altro, ha modificato l'art. 175 del decreto legislativo n.
163/2006, prevedendo che le nuove disposizioni non si applicano  alle
procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del decreto stesso  (28  dicembre  2011)  e  che  per  le
suddette procedure continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
all'art. 175 del codice dei  contratti  pubblici  nella  formulazione
vigente prima della medesima data; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  "Proroga
di termini  previsti  da  disposizioni  legislative",  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  che
all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione,  entro
il 30 settembre 2012, dello statuto e del decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 36, comma 5, settimo  periodo,
del citato decreto-legge n. 98/2011, le attivita' e  i  compiti  gia'
attribuiti all'Agenzia per le infrastrutture stradali e  autostradali
sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  a
decorrere dal 1° ottobre 2012; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, cosi' come modificato dall'art. 2,  comma
4, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,  convertito  dalla
legge 11 novembre  2014,  n.  164,  che,  all'art.  19  prevede,  tra
l'altro, al comma 1,  lettere  b),  c),  d)  ed  e),  modifiche  agli
articoli 144, 153, 174 e 175 del decreto legislativo n.  163/2006  e,
al comma 2, che le medesime disposizioni di cui al comma  1,  lettere
b), c), d) ed e), non si applichino  alle  procedure  in  finanza  di
progetto, di cui agli  articoli  153  e  175  del  succitato  decreto
legislativo n. 163/2006, con  bando  gia'  pubblicato  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge medesimo (22 giugno 2013); 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede: 
    - all'art. 3, comma 2, che, con uno o piu' decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  finanziati,  a  valere  sulle
risorse di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 3, tra gli altri,
gli interventi di cui alla lettera c) che includono  l'intervento  di
"Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra  lo  svincolo
di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo  di  Benevento
sulla strada statale n. 88" tra quelli appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015; 
    -  all'art.  5,  che  i  concessionari  di  tratte   autostradali
nazionali possono proporre modifiche del rapporto  concessorio  anche
mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra
loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria e che a  tal
fine  i  concessionari  predispongono  un   nuovo   piano   economico
finanziario per la stipula di un atto  aggiuntivo  o  di  un'apposita
convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto  2015,
piano che deve assicurare l'equilibrio economico  finanziario,  senza
ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  nonche'  la
disponibilita' delle risorse necessarie per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie  concessioni  e
di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al  comma
1 del medesimo art. 5 e per il mantenimento di un  regime  tariffario
piu' favorevole per l'utenza; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,  la   "Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali" (da ora  in  avanti  anche  SVCA)  con  il  compito  di
svolgere le funzioni di cui  al  comma  2  dell'art.  36  del  citato
decreto-legge n. 98/2011, e in particolare le funzioni di concedente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135",  che  -  non
contemplando piu' la suddetta  SVCA  - all'art.  5  riporta,  fra  le
Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i  sistemi
informativi  e  statistici  del  suddetto  Ministero,  la   Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra  l'altro
di svolgere le funzioni  di  concedente  della  rete  stradale  e  di
concedente della rete autostradale in concessione, anche  avvalendosi
delle societa' miste regionali; 
  Visto l'art. 36 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  che
individua  le  modalita'  di  monitoraggio  finanziario  dei   lavori
relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di
cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera  e),  del
citato decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996,  n.  65  (Gazzetta  Ufficiale  n.
118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica  utilita'
non gia' diversamente regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione
delle relative tariffe, che ha previsto l'istituzione del  Nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)   presso   questo   Comitato,
istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81  (Gazzetta
Ufficiale n. 138/1998); 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il  1°  Programma  delle
opere  strategiche,  che  all'allegato  1  include,  nell'ambito  dei
"Corridoi trasversali e dorsale appenninica" -  "Sistemi  stradali  e
autostradali", l'intervento "Benevento - Caserta - A1 -  Caianello  -
Grazzanise e variante di Caserta"; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  83  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006,  n.  100  (Gazzetta  Ufficiale  n.
280/2006), con la quale questo Comitato: 
    - ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni,  il  progetto
preliminare dell'itinerario Caianello (A1) - Benevento: adeguamento a
4 corsie della SS "Tetesina" dal km 0+000 al km 60+900", apponendo il
relativo vincolo preordinato all'esproprio; 
    - ha individuato in 708,378 milioni di euro il  limite  di  spesa
dell'intervento e ha indicato ANAS quale soggetto aggiudicatore; 
    - ha assegnato in via programmatica ad ANAS un  finanziamento  di
110 milioni di euro, in termini di volume di investimento,  imputando
il relativo onere sul contributo quindicennale autorizzato  dall'art.
1, comma 78,  della  legge  n.  266/2005,  con  una  quota  annua  di
contributo non superiore a 9,834 milioni di euro; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica  del
settore autostradale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 42/2009) e s.m.i., con il  quale
si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS  e  che,  all'art.  1,
prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei  Ministeri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita'; 
  Vista la delibera 3 agosto  2011,  n.  62  (Gazzetta  Ufficiale  n.
304/2011), con la quale questo Comitato ha disposto  assegnazioni  di
risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per  interventi
di rilevanza strategica nel settore delle infrastrutture, assegnando,
tra l'altro, all'itinerario Caianello (A1) - Benevento: adeguamento a
4 corsie della SS 372 "Telesina" dal Km 0+000 al km 60+900" l'importo
di 90 milioni di euro, ad integrazione dell'assegnazione di cui  alla
citata delibera n. 100/2006; 
  Vista la delibera 21 marzo  2013,  n.  27  (Gazzetta  Ufficiale  n.
120/2013),  con  la   quale   sono   stati   dettati   "criteri   per
l'aggiornamento del piano economico finanziario di cui alla  delibera
15 giugno 2007, n. 39"; 
  Vista la delibera 17 dicembre 2013, n. 94  (Gazzetta  Ufficiale  n.
76/2014),  che  individua  nel  30  giugno  2014   il   termine   per
l'assunzione di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  (OGV)  con
riferimento alle assegnazioni  a  favore  delle  Regioni  meridionali
disposte da questo Comitato, tra l'altro, con la richiamata  delibera
n. 62/2011; 
  Vista la delibera 30 giugno 2014,  n.  21  (Gazzetta  Ufficiale  n.
220/2014), con la quale questo Comitato, preso atto degli esiti della
ricognizione svolta dall'allora Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica  (DPS)  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
presso le Regioni meridionali in attuazione della richiamata delibera
n. 94/2013, ha rilevato che non sussistevano  OGV  assunte  entro  il
suddetto termine  in  relazione  all'assegnazione  all'intervento  in
esame dei 90 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 62/2011; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014,  n.  26  (Gazzetta  Ufficiale  n.
1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere  favorevole,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in  ordine  al
Programma delle infrastrutture strategiche di  cui  all'11°  Allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2013,  che
include,   nella   "tabella 0    Programma    delle    infrastrutture
strategiche", l'infrastruttura "Adeguamento Telesina dal km 0+000  al
km 60+900"; 
  Vista  la  delibera  20  febbraio  2015,  n.  25,  in   corso   di'
formalizzazione,  con  la  quale  questo  Comitato  ha   preso   atto
dell'aggiornamento delle informazioni  circa  le  OGV  relative  agli
interventi della Regione Campania di cui alla delibera n. 62/2011  e,
in  particolare,  che  l'intervento  "Itinerario  Caianello  (A1)   -
Benevento: adeguamento a 4 corsie della SS 372 Telesina dal  km  0+00
al km 60+900", era - a differenza di quanto rilevato con la succitata
delibera n. 21/2014 - da considerare dotato di OGV assunte  entro  il
termine del 30 giugno 2014; 
  Considerato che l'opera di cui trattasi e'  ricompresa  nell'Intesa
generale quadro tra Governo e Regione Campania,  sottoscritta  il  31
ottobre 2002; 
  Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 82 del 4 marzo  2015,  adottato  ai  sensi  del  decreto-legge  n.
133/2014, art. 3, comma  2,  sono  stati  destinati,  tra  gli  altri
interventi   di   cui   alla   lettera   c)   del   medesimo   comma,
all'"Adeguamento della  strada  statale  n.  372  "Telesina"  tra  lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e  lo  svincolo  di
Benevento sulla strada statale n. 88", 90 milioni di  euro  a  valere
sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 3; 
  Vista la nota 13 febbraio 2015, n. 5731, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  ha  chiesto  l'iscrizione  alla
prima riunione utile del  Comitato  dell'"Adeguamento  della  SS  372
Telesina" tra lo svincolo di Caianello della SS 372 e lo svincolo  di
Benevento sulla SS 88"; 
  Viste le note 18 febbraio 2015, n. 8584, 19 febbraio 2015, n. 1235,
con le quali il suddetto Ministero  ha  trasmesso  la  documentazione
concernente l'intervento sopra richiamato e la nota 25 febbraio 2015,
n.  7685,  con  la  quale  il  medesimo  Ministero  ha  trasmesso  la
documentazione relativa alla proposta del promotore,  costituita  dal
piano economico-finanziario,  dal  piano  finanziario  regolatorio  e
dallo schema di convenzione di concessione di costruzione e  gestione
dell'intervento, comprendente  anche  la  gestione  del  collegamento
dallo svincolo di Benevento sulla SS 88 al  casello  autostradale  di
Benevento sulla A16; 
  Vista la nota 28 aprile 2015, n. 16292, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  trasmesso  un  aggiornamento
della relazione istruttoria e confermato la richiesta  di  iscrizione
dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
- sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  - che l'attuale SS 372 "Telesina", classificabile  come  strada  di
tipo  IV  secondo  le  norme  CNR  80,  si  sviluppa  dallo  svincolo
autostradale di Caianello sulla A1 Milano - Napoli, fino  all'innesto
con la SS 88 a nord del territorio comunale  di  Benevento,  dove  la
stessa SS 88 assume le caratteristiche di una strada di categoria B; 
  - che con delibera n. 100/2006, questo  Comitato  ha  approvato  il
progetto preliminare dell'intervento; 
  - che, con nota 21 marzo 2007,  la  Regione  Campania  ha  espresso
parere favorevole all'ipotesi  di  proporre  al  mercato  privato  il
raddoppio della SS 372 "Telesina"; 
  -  che  a  maggio  2007,   su   indirizzo   del   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti, il Consiglio d'Amministrazione di ANAS ha
approvato gli  avvisi  indicativi  per  la  selezione  del  promotore
relativi  ad  alcune  infrastrutture  autostradali,  tra   le   quali
l'ammodernamento della SS 372 "Telesina" (avviso pubblicato a  luglio
2007) e ha aggiornato il proprio Master Plan, che individua le  opere
viarie da realizzare  con  il  coinvolgimento  di  soggetti  privati,
attraverso lo strumento del project financing; 
  - che il 2 aprile 2008 il Consiglio d'Amministrazione  di  ANAS  ha
dichiarato di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 154  del  citato
decreto legislativo n. 163/2006, il progetto  preliminare  presentato
il 16 novembre 2007 dalla ATI NET Engineering e  Geodata  nell'ambito
della proposta di finanza di progetto; 
  - che il progetto prevede il completo utilizzo dell'attuale  sedime
stradale, con adeguamento alla sezione di tipo "B" di cui al  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  5  novembre  2011
(velocita' di progetto tra i 70 e i 120 km/h, carreggiata  costituita
da due corsie per senso di marcia da 3,75 m, banchine esterne di 1,75
m, banchine interne di 0,50 m e spartitraffico centrale  da  3,00  m,
per una larghezza complessiva di 22,50 m); 
  - che lungo il tracciato, di circa 61 km,  sono  previsti  numerosi
svincoli per la connessione con la maglia stradale esistente, nonche'
opere d'arte principali e  secondarie,  quali  viadotti,  gallerie  e
ponti; 
  - che il progetto preliminare, oggetto della proposta del promotore
in esame, recepisce  le  prescrizioni  di  cui  all'allegato  1  alla
delibera  CIPE  n.  100/2006  risolvibili  nell'attuale  livello   di
progettazione, mentre rimanda il recepimento di altre prescrizioni  a
momenti successivi, in quanto affrontabili in fase  di  progettazione
definitiva, esecutiva o di realizzazione dell'opera; 
  - che  l'istruttoria  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti indica le prescrizioni  di  cui  alla  citata  delibera  n.
100/2006 gia' assolte dal progetto in esame, tra le  quali  figurano,
tra  l'altro,  l'esclusione  delle  nuove  intersezioni/svincoli  nei
Comuni di Vairano, Baia e Latina, Faicchio e Vitulano e  lo  sviluppo
degli interventi di compensazione e mitigazione ambientale secondo le
indicazioni  contenute  nello  studio  d'impatto   ambientale   (SIA)
approvato, con il dettaglio di localizzazione, tipologia e  modalita'
di esecuzione nonche' dei relativi costi analitici; 
  - che, relativamente agli svincoli, il progetto mantiene  tutte  le
interconnessioni attuali, ma, a  seguito  del  previsto  allargamento
della piattaforma stradale, buona parte dei rami di svincolo e' stata
riconfigurata perche' non  piu'  adeguata  agli  standard  geometrici
minimi e di  sicurezza  previsti  dal  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 16  aprile  2006  (rectius  19  aprile
2006), concernente "norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali" (Gazzetta Ufficiale n. 170/2006); 
  - che il Ministero istruttore sintetizza, per alcuni svincoli e per
gruppi di svincoli, le modifiche apportate rispetto  al  progetto  di
cui alla predetta delibera n. 100/2006; 
  - che, rispetto al progetto preliminare di  cui  alla  delibera  n.
100/2006, l'unica galleria  artificiale  prevista  nel  tracciato  di
progetto, lunga 451 m, e' stata adeguata al nuovo schema di svincolo,
caratterizzato da piste in uscita ed ingresso anticipate  all'esterno
del tratto in galleria e  da  piste  di  collegamento  ubicate  sulla
copertura della galleria stessa; 
  - che  il  20  luglio  2009  e'  stata  attivata  la  procedura  di
valutazione di impatto ambientale  e  di  localizzazione  urbanistica
tramite pubblicazione  sul  quotidiano  a  diffusione  nazionale  "La
Repubblica" e sul quotidiano a diffusione locale "Il Mattino"; 
  - che con delibera 4 dicembre 2009, n. 1778, la  Regione  Campania,
sentiti i Comuni e le Province interessati, ha espresso  il  consenso
ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento; 
  - che, a  seguito  della  riunione  della  Commissione  tecnica  di
verifica dell'impatto ambientale  del  4  marzo  2010,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  ha  formulato
parere favorevole con prescrizioni; 
  - che con nota 23 febbraio 2010, n. DG/PBAAC/6114, il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali ha espresso  parere  favorevole  con
prescrizioni; 
  - che il progetto e' stato  istruito  dal  Ministero  competente  e
inoltrato a questo Comitato una prima  volta  nel  mese  di  novembre
2010, ma che all'epoca la relativa proposta di  approvazione  non  e'
stata iscritta all'ordine del giorno del Comitato, tra  l'altro,  per
indisponibilita' della completa copertura finanziaria pubblica; 
  - che l'11 luglio 2012 ANAS ha chiesto al promotore la trasmissione
dello schema di convenzione e del piano economico  finanziario  (PEF)
aggiornato  alla  luce  delle  modifiche  normative  intervenute  nel
frattempo in materia fiscale, di pedaggi, di concessioni ed alla luce
del mutato contesto economico e del prezziario di riferimento; 
  - che a  novembre  2013  il  promotore  ha  consegnato  alla  SVCA,
subentrata  ad   ANAS   in   qualita'   di   soggetto   aggiudicatore
dell'intervento, l'aggiornamento della proposta, inclusiva di un  PEF
che  ha  previsto  l'ipotesi  di  inserimento  nel  progetto   e   di
pedaggiamento dell'ulteriore  tratta  Benevento  -  Castel  del  Lago
(innesto A16); 
  - che la complessita' delle proposte aggiornate del promotore,  con
l'ipotesi di pedaggio  sulla  tratta  Benevento  -  Castel  del  Lago
(innesto A16), e,  al  contempo,  i  numerosi  emendamenti  all'epoca
proposti in fase di approvazione del disegno di legge di  stabilita',
poi  avvenuta  il  27  dicembre  2013  (legge  n.  147/2013),   hanno
determinato  dubbi   sull'integrale   finanziamento   del   progetto,
inducendo la  Struttura  tecnica  di  missione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  (STM)  ad  attendere  la  versione
definitiva della predetta legge di stabilita'  per  il  completamento
dell'istruttoria di competenza e  l'inoltro  del  progetto  a  questo
Comitato; 
  - che formalizzando quanto emerso nel corso di  svariati  confronti
con il proponente, con nota 16 aprile 2014,  n.  15496,  la  STM,  in
accordo con la SVCA, ha chiesto al promotore di rimodulare  il  piano
economico finanziario  senza  tener  conto  della  tratta  aggiuntiva
Benevento  -  Castel  del  Lago  (innesto  A16),  inserita  nel   PEF
aggiornato  al  2013,  che  non  risultava  far  parte  dell'iniziale
proposta dichiarata di pubblico  interesse  e  ancora  di  competenza
dell'ANAS; 
  - che, a fronte di tale richiesta, la societa' NET  Engineering  ha
manifestato perplessita' e dubbi in merito alla redditivita' del  PEF
relativo alla soluzione priva della tratta di collegamento  Benevento
- Castel del Lago (innesto A16), ritenendo che l'inserimento di  tale
bretella costituisse "il solo strumento idoneo a consentire la difesa
dei margini di remunerativita' originariamente previsti"; 
  - che con nota 5 settembre 2014, n. 3577, la Direzione generale per
le strade e le autostrade e per la vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, nel frattempo subentrata nelle competenze della  SVCA,  ha
condiviso la succitata richiesta della STM in data  16  aprile  2014,
rilevando: 
    - che la tratta di  collegamento  Benevento  -  Castel  del  Lago
(innesto A16) non era stata prevista nell'iniziale proposta  ritenuta
di pubblico interesse; 
    - che l'ipotesi  di  pedaggiamento  avanzata  dal  promotore  non
avrebbe potuto  essere  attuata  sulla  predetta  tratta  aggiuntiva,
poiche' avrebbe implicato il pedaggio di una strada  gia'  realizzata
con risorse pubbliche e in esercizio, la cui  eventuale  tariffazione
sarebbe risultata non accettabile da parte dei cittadini; 
  -  che  in  relazione  ai  profili  di  criticita'   rilevati   con
riferimento all'ipotesi  di  pedaggiamento  della  tratta  aggiuntiva
Benevento - Castel del Lago (innesto A16), con nota 30 settembre 2014
il promotore ha sostenuto invece la percorribilita' di tale  Ipotesi,
richiamando sia l'art. 143 del decreto legislativo n. 163/2006 sia il
sopravvenuto art. 5 del decreto-legge n. 133/2014; 
  - che il Ministero istruttore ritiene  che  dette  norme  risultino
volte a disciplinare ipotesi del tutto eterogenee rispetto al caso di
specie, atteso che l'art. 5 del decreto-legge  n.  133/2014  riguarda
l'ipotesi di rapporti concessori gia' in atto, mentre l'art. 143  del
decreto legislativo n. 163/2006 riguarda una facolta' dei  concedente
in fase di gara; 
  - che, a conferma delle suddette valutazioni, con nota  5  febbraio
2015, n. 655, la Direzione generale per le strade e le  autostrade  e
per la vigilanza e la  sicurezza  nelle  infrastrutture  stradali  ha
rilevato quanto segue: 
    - l'inserimento della tratta aggiuntiva da parte del promotore e'
in difformita' al progetto approvato a suo tempo da questo Comitato; 
    - l'ipotesi della gestione funzionale ed economica  della  tratta
aggiuntiva contrasta  con  l'art.  143  del  decreto  legislativo  n.
163/2006, in quanto non e' stata prevista in sede di gara; 
    -  l'investimento  totale  indicato  nel   PEF   presentato   dal
promotore, comprensivo della tratta aggiuntiva Benevento - Castel del
Lago (innesto A16), pari a 720 milioni di euro, prevede un contributo
pubblico a fondo perduto di 400 milioni di  euro,  ma  non  anche  la
valorizzazione della  predetta  tratta  aggiuntiva,  gia'  realizzata
dall'ANAS a due corsie per senso di marcia e di lunghezza pari  a  un
terzo del collegamento posto a base di gara; 
  -  che,  includendo   la   suddetta   valorizzazione,   l'ammontare
complessivo del contributo pubblico risulterebbe superiore al 50  per
cento  dell'investimento   totale,   soglia   ritenuta   la   massima
ammissibile per la realizzazione di opere in finanza di progetto; 
  - che, da una valutazione  dell'analisi  trasportistica  presentata
dal promotore, il PEF potrebbe non risultare  bancabile  neanche  con
l'inserimento della tratta aggiuntiva; 
  - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  propone  a
questo Comitato di valutare negativamente la proposta del  promotore,
in considerazione della sua non percorribilita' giuridica e della non
sostenibilita' del relativo PEF; 
- sotto l'aspetto attuativo 
  - che la succitata Direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture  stradali,
soggetto aggiudicatore ai sensi della summenzionata normativa, si  e'
gia' espressa, ai sensi dell'art. 175, comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 163/2006, proponendo la realizzazione  dell'opera  con
diversa procedura e indicando a tal fine ANAS  quale  nuovo  soggetto
aggiudicatore dell'intervento; 
  - che la STM ha comunicato, con la  nota  n.  1235/2015  citata  in
premessa,  che  la  modalita'  di  realizzazione   dell'opera   sara'
l'appalto integrato; 
  - che il CUP dell'intervento e' F62C05000020001; 
- sotto l'aspetto finanziario 
  - che il quadro economico del progetto  preliminare  elaborato  dal
promotore prevedeva un costo totale di 720,021 milioni di  curo  (IVA
esclusa), di cui 569,621 milioni per lavori e oneri per la  sicurezza
e 150,400 milioni per somme a disposizione; 
  - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un
quadro economico elaborato da  ANAS,  che  tiene  conto  dei  recenti
standard  per  le  strade  di  categoria  B  "autostrada  extraurbana
principale", dell'eliminazione  degli  apprestamenti  e  delle  opere
strumentali   al    pedaggiamento    dell'infrastruttura    e    alla
riqualificazione della tratta aggiuntiva Benevento - Castel del  Lago
(innesto  A16)  (c.d.  "bretella"),  nonche'  dell'affidamento  delle
attivita' di realizzazione dell'opera mediante appalto integrato, con
un costo dell'intervento pari a 619,974 milioni di euro; 
  - che le risorse  disponibili  per  l'intervento  sono  stimate  in
complessivi 327,510 milioni di euro, di cui: 
    - 147,510 milioni di euro corrispondenti al volume d'investimenti
attualmente stimato come sviluppabile dal contributo quindicennale di
9,834 milioni di euro ex art. 1, comma 78, della legge  n.  266/2005,
assegnato in via programmatica con la citata delibera n. 100/2006; 
    - 90 milioni di euro assegnati  con  la  richiamata  delibera  n.
62/2011, a carico delle risorse del FSC - programmazione 2007-2013; 
    - 90 milioni di euro a valere  sulle  risorse  assegnate  con  il
citato  decreto  n.  82  del  4  marzo  2015,  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del decreto-legge n.
133/2014, art. 3, comma 2, e destinate agli interventi  di  cui  alla
lettera c) del medesimo comma; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Considerato che nel corso della  riunione  preparatoria  di  questo
Comitato,  tenutasi  il  19  febbraio   2015,   e'   stata   disposta
l'acquisizione del parere NARS in  merito  alla  proposta  consegnata
alla SVCA dal promotore nel novembre del 2013  e  all'equilibrio  del
relativo PEF nell'ipotesi di escludere la cd. "bretella"; 
  Considerato che in data 27 febbraio  2015  il  NARS  ha  emesso  il
parere n. 2/2015, concernente l'"itinerario  Caianello  -  Benevento,
adeguamento 4 corsie della S.S. 372 "Telesina" dal  km  0+000  al  km
60+900"; 
  Considerato che il sopracitato parere del NARS riporta che: 
    - escludendo dalla convenzione  la  succitata  tratta  aggiuntiva
("bretella"),  il  PEF  e  il  piano  finanziario  regolatorio  (PFR)
dell'intervento non  consentono  l'effettiva  verifica  del  relativo
equilibrio, in quanto  il  costo  complessivo  dell'investimento,  la
curva della domanda e  la  relativa  dinamica  tariffaria  dovrebbero
essere rimodulati; 
    - tale esclusione avrebbe,  peraltro,  un  impatto  negativo  sui
flussi di cassa disponibili per il  rimborso  del  debito  e  per  il
ristoro degli azionisti; 
    - lo  stesso  promotore  ha  manifestato  dubbi  in  merito  alla
redditivita'  del  PEF  relativo  alla  soluzione  senza  la   tratta
Benevento Castel del Lago (innesto A16), ritenendo che  l'inserimento
di tale bretella costituisca "Il solo strumento idoneo  a  consentire
la difesa dei margini di rimunerativita' originariamente previsti"; 
  Considerato che il NARS ha in ultimo  formulato,  tra  l'altro,  le
seguenti osservazioni: 
    - il contributo  pubblico  considerato  nel  PEF  ammonta  a  400
milioni di euro a fronte di un finanziamento pubblico disponibile  di
327,510 milioni di euro, il che crea indeterminatezza nella copertura
finanziaria dell'intero investimento, e, in ogni caso, nel contributo
pubblico complessivo non sono stati stimati l'inserimento ex se,  nel
"cespite" convenzionale, della bretella gia' realizzata,  nonche'  il
valore sottostante alla possibilita' di pedaggiare la stessa; 
    - la formula tariffaria considerata nel PEF e nel PFR non risulta
essere conforme al "price cap" tipico del settore autostradale; 
    - il WACC presenta parametri risk free, ERP e Kd  non  pienamente
corrispondenti con quanto previsto dalle delibere di questo  Comitato
n. 39/2007 e n. 27/2013, da  applicare,  per  analogia,  al  caso  di
specie, e con le attuali condizioni del mercato del credito; 
  Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di non  poter  valutare
positivamente la proposta del promotore in quanto: 
    - inclusiva del pedaggiamento della  tratta  stradale  aggiuntiva
Benevento - Castel del Lago (innesto A16), non prevista  in  sede  di
gara per la selezione del promotore medesimo e  gia'  realizzata  con
finanziamenti pubblici; 
    -  e  conseguentemente  non  percorribile  ne'  sotto   l'aspetto
giuridico ne' sotto l'aspetto economico finanziario, come evidenziato
nel succitato parere NARS n. 2/2015; 
  Vista la nota 29 aprile 2015, n. 1991,  predisposta  congiuntamente
dai Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  posta  a  base   dell'esame   della   presente   proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 176, comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006, nel testo vigente  alla  data  del  28  dicembre  2011,  la
proposta del promotore ATI NET Engineering e  Geodata  unitamente  al
progetto preliminare di  cui  in  premesse,  relativa  all'intervento
denominato "Adeguamento a 4 corsie della SS  372  "Telesina"  dal  km
0+000 al km 60+900", e' valutata negativamente. 
  2. Ai sensi del succitato art. 175, comma 4,  come  proposto  dalla
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la sicurezza nelle infrastrutture stradali, il soggetto aggiudicatore
dell'intervento  e'  individuato  in  ANAS  S.p.A.,  che  realizzera'
l'opera con la procedura dell'appalto integrato. 
  3. E' confermata l'assegnazione  a  favore  di  ANAS  S.p.A.  delle
risorse disponibili  per  l'intervento  stesso,  stimate  in  327,510
milioni di euro e costituite: 
    - dal contributo quindicennale di 9,834 milioni di euro  ex  art.
1, comma 78, della legge n. 266/2005, assegnato in via  programmatica
con la delibera di questo Comitato n. 100/2006, corrispondente  a  un
volume d'investimenti attualmente stimato in 147,510 milioni di euro; 
    - dalle risorse del Fondo per Io sviluppo e la coesione  (FSC)  -
programmazione 2007-2013, recate dalla delibera di questo Comitato n.
62/2011, pari a 90 milioni di euro; 
    - dalle risorse recate dal decreto interministeriale n. 82 del  4
marzo 2015, citato in premesse, adottato ai sensi dell'art. 3,  comma
2, lettera c), del decreto-legge n. 133/2014, pari a  90  milioni  di
euro. 
  4. ANAS S.p.a. nei limiti delle risorse disponibili, sottoporra' al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo
di un primo stralcio funzionale dell'intervento  ai  sensi  dell'art.
167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006,  entro  90  giorni
dalla data di  pubblicazione  della  presente  delibera  in  Gazzetta
Ufficiale, valutando soluzioni progettuali  essenziali  ai  fini  dei
contenimento dei costi, anche correlate a una analisi della  domanda.
Trascorso inutilmente tale termine, il suddetto Ministero sottoporra'
la questione, nella prima seduta utile, a  questo  Comitato,  che  si
riserva di assumere eventuali decisioni circa la riallocazione  delle
risorse assegnate per l'intervento. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa,  in
particolare con riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.  163  del
Codice del contratti pubblici e tenendo conto  delle  indicazioni  di
cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  6. Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a  questo
Comitato flussi costanti di informazioni  coerenti  per  contenuti  e
modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici
di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999. 
  7. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP  assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 29 aprile 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne  prev.  n.
2206