N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 giugno  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Gestione  dei  bacini
  idrografici - Individuazione da parte della Giunta regionale, sulla
  base di «specifici criteri  attuativi»,  di  corsi  d'acqua  aventi
  determinate caratteristiche, a fini  di  contestuale  gradazione  e
  diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia
  idraulica e di gestione del demanio idrico - Ricorso del Governo  -
  Denunciata invasione della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
  Stato in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con  le  norme
  del codice dell'ambiente e  con  i  criteri  tecnici  stabiliti  da
  decreti ministeriali. 
- Legge  della  Regione  Liguria  7  aprile  2015,  n.  12,  art.  1,
  sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis,  della  legge  regionale  21
  giugno 1999, n. 18. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 74, comma 2,  lett.  f)  e
  g), 75, comma 3, 118 e 120; decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
  della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 e  27
  novembre 2013, n. 156. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Liguria  -  Interventi
  edilizi  -  Inclusione  della  «installazione  di  tende  da  sole,
  insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e
  privato pertinenziali  non  comportanti  creazione  di  volumetria»
  nell'elenco  degli  interventi  di  manutenzione   ordinaria,   con
  conseguente riconduzione nell'attivita' edilizia libera  esente  da
  comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo  -  Denunciato
  contrasto con la definizione delle categorie di interventi  edilizi
  e con il regime di titoli  abilitativi  previsti  dal  testo  unico
  dell'edilizia  -  Violazione   di   principi   fondamentali   della
  legislazione statale in materia di governo del territorio. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma  3,
  modificativo dell'art. 6, comma  2,  [secondo  elenco,  lett.  i),]
  della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 3, comma 1, lett. a), e 6, comma 2. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Liguria  -  Interventi
  edilizi -  Esclusione  della  «installazione  di  opere  di  arredo
  pubblico e privato anche di natura pertinenziale,  non  comportanti
  creazione di nuove volumetrie» dall'ambito  di  applicazione  della
  SCIA  e  riconduzione  nell'attivita'  edilizia  libera  esente  da
  comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo  -  Denunciato
  contrasto con le pertinenti norme del testo unico  dell'edilizia  -
  Violazione di principi fondamentali della legislazione  statale  in
  materia di governo del territorio - Richiamo alla sentenza  n.  139
  del 2013 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, commi  8,
  secondo trattino (aggiuntivo della lett. i-bis) nell'art. 21, comma
  1, della legge regionale  6  giugno  2008,  n.  16),  e  11,  terzo
  trattino (soppressivo della lett. i)  nell'art.  21-bis,  comma  1,
  della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16). 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 3 e 6, commi 2 e 6, lett. a). 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Liguria  -  Interventi
  edilizi - Possibilita' di realizzare  interventi  di  recupero  dei
  sottotetti esistenti nel rispetto  dell'allineamento  dell'edificio
  preesistente   purche'   non   comportanti   sopraelevazioni    che
  determinino la creazione di un  nuovo  piano  della  costruzione  -
  Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dal  potere  regionale
  di prevedere limiti in deroga alle distanze minime  tra  fabbricati
  fissate dal D.M. n. 1444 del 1968  -  Estensione  della  disciplina
  derogatoria ad interventi  su  singoli  edifici,  indipendentemente
  dalla finalita' di soddisfare esigenze di carattere  urbanistico  -
  Invasione della competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
  materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali
  in materia di governo del territorio. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma  6,
  modificativo dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 6  giugno
  2008, n. 16. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R.  6
  giugno 2001, n. 380, art. 2-bis; decreto del  Ministro  dei  lavori
  pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Liguria  -  Interventi
  edilizi - Assoggettamento a SCIA  della  ristrutturazione  edilizia
  «comportante incrementi della superficie all'interno delle  singole
  unita'  immobiliari  o  dell'edificio  con  contestuali   modifiche
  all'esterno, nonche' nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali
  costituenti superficie accessoria in superficie agibile» -  Ricorso
  del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali  sui
  titoli abilitativi posti dal testo  unico  dell'edilizia  e  con  i
  limiti  di   applicabilita'   della   SCIA   affermati   da   legge
  interpretativa dello Stato -  Invasione  della  competenza  statale
  esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
  prestazioni - Violazione di principi  fondamentali  in  materia  di
  governo del territorio. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 11,
  secondo trattino, sostitutivo dell'art. 21-bis, comma 1, lett.  e),
  della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; d.P.R.  6
  giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lett. c), e  22,  comma  3,
  lett. a); decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, comma 2,
  lett. c). 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Liguria  -  Interventi
  edilizi - Assoggettamento a comunicazione di inizio dei lavori e  a
  DIA obbligatoria  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia
  comportanti mutamenti della destinazione d'uso  aventi  ad  oggetto
  immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone  o  ambiti  ad
  esse assimilabili  e  non  rientranti  nei  casi  di  mutamenti  di
  destinazione d'uso (di aree, di edifici e  di  unita'  immobiliari,
  senza esecuzione di opere edilizie) assoggettati a SCIA  -  Ricorso
  del Governo - Denunciato contrasto con le  norme  del  testo  unico
  dell'edilizia che  assoggettano  tale  tipologia  di  interventi  a
  permesso di costruire o a DIA alternativa - Violazione di  principi
  fondamentali in materia di governo del territorio. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 15,
  modificativo dell'art. 23, comma 1, lett. b), della legge regionale
  6 giugno 2008, n. 16. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a). 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Contributo  di
  costruzione - Condizioni  per  l'applicazione  agli  interventi  di
  accorpamento e di frazionamento  di  unita'  immobiliari,  casi  di
  esonero, nonche' commisurazione del  contributo  dovuto  per  altri
  interventi di manutenzione straordinaria - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto  con  le  pertinenti  norme  del  testo  unico
  dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali in  materia  di
  governo del territorio - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e
  di buona amministrazione. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, commi  20
  [sostitutivo delle lett. a) e c) dell'art. 38, comma 1, della legge
  regionale 6 giugno 2008, n. 16] e 21,  primo  trattino  [aggiuntivo
  della lett. g-bis) all'art. 39, comma 1, della  legge  regionale  6
  giugno 2008, n. 16] e secondo trattino [modificativo dell'art.  39,
  comma 2-bis, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16]. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001,
  n. 380, art. 17, comma 4,  come  modificato  dal  decreto-legge  12
  settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  legge
  11 novembre 2014, n. 164. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accessibilita'
  e  barriere  architettoniche  -  Divieto,  in  caso  di  opere   di
  manutenzione ordinaria e  straordinaria,  restauro,  risanamento  o
  ristrutturazione edilizia (anche parziale) riguardanti edifici  non
  gia'  adeguati  alle   norme   sul   superamento   delle   barriere
  architettoniche che siano sedi di attivita' aperte al pubblico,  di
  peggiorare le caratteristiche originarie  di  accessibilita'  delle
  unita' immobiliari interessate dalle opere  stesse  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in  materia
  di accessibilita' e di eliminazione delle barriere  architettoniche
  negli edifici pubblici e privati aperti al  pubblico  -  Violazione
  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
  i diritti civili e sociali. 
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 20, comma 1,
  aggiuntivo del comma 1-bis all'art.  5  della  legge  regionale  12
  giugno 1989, n. 15. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m);  d.P.R.  6  giugno
  2001, n. 380, art. 82. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Costruzioni in
  zone sismiche - Esclusione della preventiva autorizzazione  sismica
  per gli interventi  sul  patrimonio  edilizio  soggetti  a  SCIA  -
  Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza statale
  esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
  prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che  devono
  essere garantiti su tutto il territorio nazionale -  Contrasto  con
  le norme statali relative alle costruzioni nelle localita' sismiche
  - Violazione di principi  fondamentali  in  materia  di  protezione
  civile e di governo del territorio. 
- Legge della  Regione  Liguria  7  aprile  2015,  n.  12,  art.  22,
  sostitutivo dell'art. 6-bis, comma  1,  della  legge  regionale  21
  luglio 1983, n. 29. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo;  legge  7
  agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 1 (come modificato dall'art. 5,
  comma 2, lettera b), n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);
  d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94. 
(GU n.32 del 12-8-2015 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato  (codice
fiscale: 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c.  per  il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  dell'11
giugno 2015, ricorrente; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15, intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli  artt.
1, 6, 20 e 22 della legge della Regione Liguria del 7 aprile 2015, n.
12,  pubblicata  nel  BUR  n.  12  del  15   aprile   2015,   recante
"Disposizioni di adeguamento della normativa regionale"; 
 
                           Per violazione 
 
    degli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. l), m), s),  e  comma  3,
Cost. 
    1. Con legge regionale n. 12  del  2015  la  Regione  Liguria  ha
emanato varie norme di adeguamento della normativa regionale. 
    2. In particolare, l'art. 1 della predetta legge ha modificato la
l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa del suolo ed energia", sostituendo il comma  1  bis  dell'art.
91, che era stato introdotto dalla l.r. 11 maggio 2009, n. 16. 
    La norma sostitutiva prevede tra l'altro alla lettera c) che,  al
fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini  idrografici,  la
Giunta Regionale: "puo' individuare, sulla base di specifici  criteri
attuativi, corsi d'acqua o loro  tratti,  che  presentino  almeno  le
seguenti caratteristiche: 
      1)  sottendano  bacini  idrografici  di   modeste   dimensioni,
prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi
di tessuto urbano consolidato; 
      2) pur non potendosi classificare canali di  drenaggio  urbano,
abbiano  perso,  a  causa  delle   trasformazioni   territoriali   ed
urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del
corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il
loro recupero in termini di spazi e capacita' di deflusso". 
    La lettera d) chiarisce che tale individuazione "e' effettuata al
fine di  provvedere  contestualmente  ad  una  gradazione  e  ad  una
diversificazione degli obblighi e degli  adempimenti  in  materia  dl
polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la
necessita' di individuare, comunque, misure di tutela della  pubblica
e privata incolumita' e di salvaguardia dei beni esposti". 
    3. L'art. 6, comma  3,  della  impugnata  l.r.  n.  12  del  2015
modifica l'art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), della l.r. n.
16  del  2008,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  edilizia".   In
particolare,  in  tale  lettera  le  parole  "non  comportanti  opere
edilizie" sono sostituite dalle parole: "e privato pertinenziali  non
comportanti creazione di volumetria". Per effetto di  tale  modifica,
l'art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), della l.r. n.  16  del
2008 prevede  che  "Sono  considerati  di  manutenzione  ordinaria  i
seguenti  interventi  [...]  all'esterno  dell'edificio   [...]:   i)
installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici
o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali  non  comportanti
creazione di volumetria". 
    4. Il sesto comma del citato art. 6 della l.r.  n.  12  del  2015
modifica l'art. 18, comma 1, della predetta  l.r.  n.  16  del  2008,
disponendo che  le  parole:  "ivi  compresi"  sono  sostituite  dalla
seguente: "nonche'" e alla fine del comma  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "Non  costituisce  creazione  di  un  nuovo   piano   della
costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai  sensi  della
l.r. n. 24/2001  e  successive  modificazioni  e  integrazioni".  Per
effetto  della  novella,  la  norma  modificata  dispone   che:   "In
attuazione dell'art. 2-bis,  del  D.P.R.  n.  380/2001  e  successive
modificazioni e integrazioni gli interventi sul  patrimonio  edilizio
esistente fino alla ristrutturazione edilizia, nonche' gli interventi
di recupero dei sottotetti esistenti, possono essere  realizzati  nel
rispetto dell'allineamento  dell'edificio  preesistente  purche'  non
comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un  nuovo
piano della costruzione. Non costituisce creazione di un nuovo  piano
della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili  ai  sensi
della L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni". 
    5. L'art. 6, comma 8,  della  impugnata  l.r.  n.  12  del  2015,
dispone inoltre che: "Al comma 1, dell'art. 21, della L.R. n. 16/2008
e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche [...]: 
      dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
        "i  bis)  l'installazione  di  opere  di  arredo  pubblico  e
privato, anche  di  natura  pertinenziale,  purche'  non  comportanti
creazione di nuove volumetrie, anche interrate". 
    6. Il successivo comma 11 del predetto art 6 della l.r. impugnata
prevede altresi' che: "Al comma 1, dell'art. 21-bis,  della  L.R.  n.
16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche [...]: 
      la  lettera  e)  e'   sostituita   dalla   seguente:   "e)   la
ristrutturazione edilizia  come  definita  dall'art.  10  comportante
incrementi  della  superficie  all'interno   delle   singole   unita'
immobiliari o dell'edificio con  contestuali  modifiche  all'esterno,
nonche' nell'ipotesi di trasformazione d'uso  di  locali  costituenti
superficie accessoria in superficie agibile"; 
      alla lettera i) le parole: "e di opere  di  arredo  pubblico  e
privato anche di natura pertinenziale sono soppresse". 
    7. Il comma 15 del medesimo art. 6 della  l.r.  n.  12  del  2015
dispone che: "Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 23,  della  L.R.
n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:
"gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d'uso"  sono
inserite le seguenti: "aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone
omogenee A  o  nelle  zone  o  ambiti  ad  esse  assimilabili  e  non
rientranti nei casi di cui al ridetto art. 21-bis, comma  1,  lettera
f)". 
    8. L'art. 6, comma 20, della l.r. in esame, modificando il  comma
1, dell'art. 38 della L.R. n. 16/2008 e  successive  modificazioni  e
integrazioni, assoggetta a contributo di costruzione  gli  interventi
edilizi di frazionamento di unita' immobiliari relativi ad edifici di
qualunque destinazione d'uso che  determinino  un  numero  di  unita'
immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti, con  aumento  di
superficie agibile superiore a 25 metri quadrati. 
    9. Il successivo comma 21, primo trattino, dello stesso  art.  6,
della l.r., aggiungendo la lett. g bis dopo la lett. g  del  comma  1
dell'art. 39 della l.r.  n.  16/2008  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, prevede che il contributo di costruzione non e'  dovuto
per alcuni interventi di accorpamento e di  frazionamento  di  unita'
immobiliari  anche  se  comportanti,  tra  l'altro,   incrementi   di
superficie delle unita' immobiliari inferiori a 25 metri quadrati. Il
secondo trattino, modificando il comma 2 bis del citato art. 39 della
l.r. n. 16/2008, prevede inoltre che gli interventi  di  manutenzione
straordinaria, qualora comportanti un aumento del carico  urbanistico
determinato  da  incremento  della  superficie  agibile   all'interno
dell'unita' immobiliare pari o superiore a 25 metri  quadrati  e  non
derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono  soggetti
al contributo di costruzione  commisurato  all'incidenza  delle  sole
opere  di  urbanizzazione  e  da  applicarsi  sulla  totalita'  della
superficie dell'unita' immobiliare interessata dall'incremento. 
    10. L'art. 20, comma 1, che inserisce il comma 1 bis  all'art.  5
della  l.r.  n.  15/1989,  recante:  "Abbattimento   delle   barriere
architettoniche e localizzative", prevede che "In caso  di  opere  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   restauro,   risanamento,
ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non gia' adeguati
alle norme sul superamento delle barriere architettoniche  che  siano
sedi di attivita' aperte al pubblico, le medesime  opere  non  devono
determinare un  peggioramento  delle  caratteristiche  originarie  di
accessibilita' delle unita' immobiliari interessate dalle stesse". 
    11. L'art. 22 sostituisce il  comma  1,  dell'art.  6-bis,  della
legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, recante "Costruzioni  in  zone
sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari". In  particolare,
l'ultimo periodo della  norma  modificata  esclude  dalla  preventiva
autorizzazione  sismica  gli  interventi  sul   patrimonio   edilizio
soggetti a SCIA. 
    Le  disposizioni  anzidette   prospettano   rilevanti   vizi   di
costituzionalita'.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
rappresentato e difeso come in epigrafe, propone pertanto il presente
ricorso per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
  1. Incostituzionalita' dell'art. 1, che introduce il  comma  1  bis
all'art. 91 della l.r. n. 18 del 1999, per violazione dell'art.  117,
comma 2, lett. s) Cost. 
    L'art. 91,  comma  1  bis,  della  l.r.  n.  18  del  1999,  come
modificato dall'art. 1 della legge regionale qui  impugnata,  prevede
che la Giunta regionale, al fine di realizzare una gestione  unitaria
dei bacini idrografici, "c) puo' individuare, sulla base di specifici
criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno
le seguenti caratteristiche:  1)  sottendano  bacini  idrografici  di
modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti
urbanistico - edilizi di  tessuto  urbano  consolidato;  2)  pur  non
potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano  perso,  a
causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche  verificatesi
nel tempo, le caratteristiche originali del  corso  d'acqua  in  modo
irreversibile tanto da non rendere  possibile  il  loro  recupero  in
termini di spazi e capacita' di deflusso". 
    La  lettera  d)  chiarisce  poi  che  tale   individuazione   "e'
effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione  e
ad una  diversificazione  degli  obblighi  e  degli  adempimenti.  In
materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico,  ferma
restando la necessita' di individuare,  comunque,  misure  di  tutela
della pubblica e privata  incolumita'  e  di  salvaguardia  dei  beni
esposti". 
    Tale disposizione, nella parte in  cui  attribuisce  alla  Giunta
regionale il compito di individuare, sulla base di "specifici criteri
attuativi" i corsi d'acqua che presentino almeno i requisiti previsti
dalla  norma,  e  di  provvedere  alla  consequenziale  gradazione  e
diversificazione degli obblighi in materia di polizia idraulica e  di
gestione del demanio, invade la potesta' legislativa esclusiva  dello
Stato in materia di tutela  dell'ambiente,  prevista  dall'art.  117,
comma secondo, lett. s) della Costituzione.  Essa  contrasta  infatti
con le disposizioni contenute negli artt. 74, comma 2, lett. f) e  g)
e 75, comma 4, del decreto  legislativo  n.  152/2006  (c.d.  "Codice
dell'ambiente"),  nonche'  nei  decreti   ministeriali   131/2008   e
156/2013, a cui le norme regionali sono tenute a conformarsi. 
    Invero,  la  lett.  f)  dell'art.  74,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 152/2006, stabilisce che per corpo idrico  artificiale
si intende "un  corpo  idrico  superficiale  creato  da  un'attivita'
umana", mentre la lettera g) prevede che per "corpo idrico fortemente
modificato" si intende "un corpo idrico superficiale la cui natura, a
seguito  di  alterazioni  fisiche  dovute   a   un'attivita'   umana,
sostanzialmente modificata, come risulta dalla  designazione  fattane
dall'autorita' competente in base alle  disposizioni  degli  articoli
118 e 120". 
    L'art. 118, del  Codice  dell'ambiente,  stabilisce  poi  che  le
Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei  dati  utili  a
descrivere le caratteristiche del bacino idrografico  ed  a  valutare
l'impatto antropico esercitato sul  medesimo,  "in  conformita'  alle
indicazioni di cui all'Allegato  3  alla  parte  terza  [del  Codice:
n.d.r.] e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare".
Inoltre, l'art. 120 rinvia alle indicazioni contenute agli Allegati 1
e 2 alla parte terza del Codice medesimo, allo scopo  di  definire  i
criteri per il rilevamento della qualita' dei corpi idrici. 
    Per quanto previsto all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, i  suddetti  allegati  definiscono  le  prescrizioni
tecniche necessarie all'attuazione della parte terza  del  Codice,  e
possono essere modificati con regolamenti adottati ex art. 17,  comma
3, della l. n. 400/1988, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  previa  intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni. 
    In attuazione di quest'ultima disposizione, i  predetti  allegati
sono stati modificati con il d.m. 16 giugno 2008, n. 131,  recante  i
criteri  tecnici  per   la   caratterizzazione   dei   corpi   idrici
(tipizzazione,  individuazione  dei  corpi  idrici,   analisi   delle
pressioni) e con il d.m. 27 novembre 2013, n. 156,  recante  "criteri
tecnici  per  l'identificazione  dei  corpi  idrici   artificiali   e
fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri".  Tali  norme
sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, in quanto
attengono direttamente alla tutela delle condizioni  intrinseche  dei
corpi idrici ed hanno come obiettivo quello di garantire,  attraverso
una disciplina uniforme applicabile su tutto il territorio nazionale,
determinati livelli quantitativi e qualitativi delle acque. 
    La disposizione impugnata contrasta  con  la  disciplina  statale
sopra illustrata, perche' si  sovrappone  ad  essa,  rimettendo  alla
Giunta regionale, sulla base di  "specifici  criteri  attuativi"  non
meglio definiti e comunque non coordinati  ne'  coerenti  rispetto  a
quelli    individuati    dai    predetti    decreti     ministeriali,
l'individuazione  dei  corsi  d'acqua   al   fine   di   graduare   e
diversificare gli obblighi e gli adempimenti in  materia  di  polizia
idraulica e di gestione del demanio idrico. In  tal  modo,  la  norma
impugnata invade un  ambito  riservato  alla  competenza  legislativa
esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s),  della
Costituzione. 
  2. Incostituzionalita' dell'art. 6, commi 3, 8,  secondo  trattino,
ed 11, terzo trattino, della l.r. n.  12  del  2015,  per  violazione
dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    2.1. L'art. 6, comma 3, della legge qui impugnata modifica l'art.
6, comma 2, della l.r. n. 16/2008, con l'effetto di includere tra gli
interventi di manutenzione  ordinaria  "l'istallazione  di  tende  da
sole, insegne, targhe, impianti  tecnologici  o  elementi  di  arredo
urbano e  privato  pertinenziali  non  comportanti  la  creazione  di
volumetria". Con la modifica censurata, il legislatore regionale  per
un verso ha eliminato la pregressa previsione secondo cui dette opere
rientrano nella manutenzione ordinaria solo se "non comportanti opere
edilizie"; per un  altro  verso  ha  incluso  tra  questi  interventi
l'istallazione di  elementi  di  arredo  "privato  pertinenziali  non
comportanti la creazione di volumetria". 
    Questa disposizione contrasta con i principi  fondamentali  della
legislazione statale in materia di governo del territorio,  contenuti
nell'art. 3 del  testo  unico  dell'edilizia  di  cui  al  d.p.r.  n.
380/2001 (d'ora  in  avanti,  TUE),  che  al  comma  1,  lettera  a),
attribuisce  funzione  di  manutenzione  ordinaria  agli  "interventi
edilizi che  riguardano  le  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
sostituzione delle finiture degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad
integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli   impianti   tecnologici
esistenti". La disposizione censurata amplia l'ambito dei  lavori  di
manutenzione  ordinaria,  correttamente  definita  al  comma  1   del
modificato art. 6, fino  a  ricomprendervi  tipologie  di  interventi
edilizi che  chiaramente  esulano  dalla  definizione  fornita  dalla
normativa statale  di  riferimento,  quali  l'istallazione  di  nuovi
impianti tecnologici  e  di  elementi  di  arredo  urbano  e  privato
pertinenziali che comportino opere edilizie. 
    Invero, in base all'art. 3, comma 1, TUE gli interventi  volti  a
"realizzare ed integrare  servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici"
sono ricompresi nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria;
"l'inserimento  di  nuovi  elementi  ed   impianti"   rientra   nella
ristrutturazione edilizia, mentre  sono  compresi  nella  nozione  di
nuova costruzione "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in  relazione  alla  zonizzazione  e  al
pregio ambientale  e  paesaggistico  delle  aree,  qualifichino  come
interventi di nuova costruzione". Anche se si volesse ritenere che la
legislazione regionale puo' esemplificare gli interventi edilizi  che
rientrano  nelle  definizioni  statali,  appare  evidente  che   tale
esemplificazione,  per  essere  costituzionalmente  legittima,   deve
essere  coerente  con  le  definizioni  contenute  nel  testo   unico
dell'edilizia. 
    Infatti, la definizione delle categorie di interventi edilizi,  a
cui  si  collega  il  regime  dei  titoli  abilitativi,   costituisce
principio  generale  della  materia  concorrente  del  "governo   del
territorio" ed e' percio' rimessa alla competenza  legislativa  dello
Stato,  perche'  deve  trovare  applicazione   uniforme   sull'intero
territorio nazionale (cfr. C. Cost. n. 309/2011). 
    L'illegittimita'  di  questa  disposizione  si   riflette   sulla
disciplina dell'articolo 21,  comma  1,  lettera  a)  della  l.r.  n.
16/2008 che include nell'ambito dell'attivita' edilizia  libera  "gli
interventi di manutenzione ordinaria come definiti all'art.  6".  Dal
combinato  disposto  della  disposizione  richiamata,  censurata  con
quella appena richiamata, si evince che la legge  regionale  consente
di effettuare liberamente alcuni  interventi  che  la  legge  statale
assoggetta invece  a  SUA,  perche'  inquadrabili  nell'ambito  della
"ristrutturazione  edilizia",  ovvero  nell'ambito  del  permesso  di
costruire, perche'  considerate  di  "nuova  costruzione".  La  legge
regionale  include  indebitamente   questi   interventi   nell'ambito
dell'attivita'  edilizia  libera  e,  per   l'effetto,   li   esclude
dall'obbligo di comunicazione di inizio lavori previsto dal comma  2,
dell'art. 6, del  d.p.r.  n.  380/2001,  al  quale  sarebbero  invece
assoggettati in base alla legislazione statale. 
    2.2. Analoghi profili di incostituzionalita' si  ravvisano  anche
con riferimento ai commi 8, secondo trattino, e 11,  terzo  trattino,
dell'art. 6, della citata l.r. n. 12/2015. Mediante  la  soppressione
della lettera i) al comma 1, dell'art. 21-bis, della l.r. n.  16/2008
e l'inserimento della lettera i-bis) al comma 1  dell'art.  21  della
l.r. n. 16 del  2008,  tali  disposizioni  escludono  dall'ambito  di
applicazione della SCIA "le opere di arredo pubblico e privato, anche
di natura pertinenziale", riconducendole  nell'ambito  dell'attivita'
edilizia libera, che  non  e'  soggetta  a  comunicazione  di  inizio
lavori. 
    Rimane invece assoggettata a SCIA, ai  sensi  dell'attuale  testo
dell'art. 21 bis della suddetta l.r. n. 16 del 2008, "l'esecuzione di
opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative,
purche' non comportanti creazione di volumetria". 
    Anche queste disposizioni contrastano con la pertinente normativa
statale di riferimento. 
    Invero, la nozione di "istallazione di opere di arredo pubblico e
privato, anche di natura pertinenziale" non rientra  nell'ambito  dei
lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 3 TUE,  che
possono essere eseguiti liberamente in base alla normativa statale; e
tali opere neppure si identificano con  gli  interventi  sulle  "aree
ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi  di  arredo  delle  aree
pertinenziali degli  edifici",  che  possono  essere  eseguiti  senza
titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto TUE. 
    A quest'ultimo riguardo, si osserva che la norma regionale ha una
portata piu'  ampia  rispetto  a  quella  statale.  Essa  fa  infatti
riferimento alla istallazione di opere di arredo pubblico  e  privato
"anche" (e non "solo") di natura  pertinenziale",  mentre  l'art.  6,
comma 2, lett. e) del TUE si riferisce agli "elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici". Pertanto, mentre la norma  statale
consente interventi liberi per l'installazione di arredi solo su aree
di pertinenza degli edifici, quella regionale permette di  realizzare
arredi, sia pubblici che privati, anche su  aree  non  pertinenziali,
includendo potenzialmente anche gli interventi  di  privati  su  aree
demaniali di tipo non pertinenziale. 
    La norma  regionale  ha  l'effetto  di  ricondurre  all'attivita'
libera (o alla SCIA) interventi che, secondo  la  normativa  statale,
sono invece soggetti a permesso di costruire o a  DIA  alternativa  a
permesso di costruire, perche' considerati di "nuova  costruzione"  o
di "ristrutturazione edilizia". 
    Con  la  sentenza  n.  139  del  2013,   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale ha chiarito che l'art. 6, comma 6, lett. a), TUE,  che
consente alle Regioni di  estendere  l'attivita'  edilizia  libera  a
interventi ulteriori rispetto a quelli indicati dal testo unico,  non
consente  di  estendere  i  casi  di  attivita'  libera  ad   ipotesi
integralmente  nuove,  perche'  esse  devono   essere   "coerenti   e
logicamente assimilabili agli interventi  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'art. 6"; cio' in quanto "non e' ...pensabile che il  legislatore
statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei  titoli  edilizi,
spogliandosi  del  compito,  proprio  del  legislatore  dei  principi
fondamentali della materia, di determinare quali  trasformazioni  del
territorio  siano  cosi'  significative  da  soggiacere  comunque   a
permesso di costruire". 
    Per le ragioni gia' esposte, l'ambito degli interventi che con le
norme  censurate  la  Regione  Liguria  ascrive   alla   manutenzione
ordinaria ed  include  nell'attivita'  edilizia  libera,  non  appare
coerente con i  principi  gia'  enunciati  da  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzione, ponendosi in contrasto con le  richiamate  disposizioni
del  TUE.  Risulta  pertanto  violato  l'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione,   che   attribuisce   alla   competenza   statale    la
determinazione dei principi generali nella materia del  "governo  del
territorio". 
  3. Incostituzionalita' dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.  12  del
2015, che modifica l'art. 18, comma 1, della l.r. n. 16 del 2008, per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), e comma 3, Cost. 
    L'art. 6, comma 6, modifica l'art. 18, comma  1,  della  L.R.  n.
16/2008. Tale norma, cosi' come modificata,  consente  di  realizzare
"gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio   esistente   fino   alla
ristrutturazione edilizia, nonche' gli  interventi  di  recupero  dei
sottotetti esistenti... nel rispetto dell'allineamento  dell'edificio
preesistente purche' non comportanti sopraelevazioni che  determinino
la creazione di un nuovo piano  della  costruzione.  Non  costituisce
creazione di  un  nuovo  piano  della  costruzione  il  recupero  del
sottotetti non abitabili ai sensi della L.R. n. 24/2001...". 
    La riformulazione del  predetto  articolo,  con  la  sostituzione
delle parole "ivi compresi" con la parola  "nonche'",  ha  mutato  il
contenuto della norma rispetto alla precedente formulazione. 
    Infatti,  l'inciso  "interventi  di   recupero   dei   sottotetti
esistenti", che non e' piu' collegato ad ipotesi di  "interventi  sul
patrimonio edilizio esistente fino  alla  ristrutturazione  puo'  ora
essere riferito anche ad interventi di carattere mirato. Ne  consegue
che la disciplina derogatoria ai limiti di distanza fissati dall'art.
9, del d.m. n. 1444/1968 e' estesa anche  ad  interventi  su  singoli
edifici che non costituiscono oggetto di un piu' ampio intervento sul
patrimonio edilizio esistente. 
    Per tale ragione la disposizione in esame, cosi' come modificata,
non  e'  conforme  all'art.  2-bis,  del  d.p.r.  n.  380/2001,   che
attribuisce alle regioni e alle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano la facolta' di prevedere, con proprie  leggi  e  regolamenti,
disposizioni derogatorie al  d.m.  n.  1444/1968  "nell'ambito  della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque  funzionali
a  un  assetto  complessivo  e  unitario   o   di   specifiche   aree
territoriali". 
    Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, tale norma  va
intesa nel  senso  che,  ferma  restando  la  competenza  legislativa
statale  esclusiva  sulla  disciplina  delle  distanze   minime   tra
costruzioni, ascrivibile alla materia dell'ordinamento  civile  (cfr.
Corte Cost., sentenze n. 6 del 2013, n. 114  del  2012,  n.  232  del
2005; ordinanza n. 173 del 2011), alle Regioni e' consentito  fissare
limiti in deroga  alle  distanze  minime  stabilite  dalla  normativa
statale, unicamente a condizione che  tale  deroga  sia  giustificata
dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo  del
territorio. 
    La  legislazione  regionale  che   interviene   sulle   distanze,
interferendo con l'ordinamento civile, e' quindi  legittima  solo  se
persegue chiaramente finalita' di carattere  urbanistico,  demandando
l'operativita' dei suoi precetti a «strumenti urbanistici  funzionali
ad un  assetto  complessivo  ed  unitario  di  determinate  zone  del
territorio» (Corte Cost., sentenza n.  232  del  2005.  Nello  stesso
senso, da ultimo, cfr. Corte Cost., sentenza n. 134 del 2014). 
    Nel caso di specie, la norma regionale non risulta in alcun  modo
finalizzata a soddisfare esigenze di carattere  urbanistico,  perche'
non realizza un assetto complessivo ed unitario di  determinate  zone
del  territorio.  Da  cio'  consegue   che   essa   non   costituisce
estrinsecazione della competenza  legislativa  regionale  in  materia
urbanistica, ma invade la sfera di competenze  legislative  esclusive
dello Stato nella materia dell'"ordinamento  civile",  in  violazione
dei principi contenuti nell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost. e nell'art. 117, comma 3,  con  riferimento  alla  materia  del
"governo del territorio". 
  4. Incostituzionalita' dell'art. 6,  comma  11,  secondo  trattino,
della l.r. n. 12 del 2015, che sostituisce l'art. comma 1, lett.  e),
dell'art. 21-bis della L.R. n. 16/2008, per violazione dell'art. 117,
comma 2, lettera m), e comma 3, Cost. 
    L'art. 6, comma 11, secondo trattino, sostituisce l'art.  21-bis,
comma 1, lettera e) della  l.r.  n.  16/2008.  Per  effetto  di  tale
modifica e' assoggettata a SCIA "la  ristrutturazione  edilizia  come
definita  dall'art.  10  comportante  incrementi   della   superficie
all'interno delle singole  unita'  immobiliari  o  dell'edificio  con
contestuali   modifiche   all'esterno,   nonche'   nell'ipotesi    di
trasformazione d'uso di locali costituenti superficie  accessoria  in
superficie agibile". 
    La  norma,  nel  fare  riferimento  alle  "contestuali  modifiche
all'esterno", si pone in contrasto con l'art. 10, comma 1, lett.  c),
del testo unico dell'edilizia. Secondo questa disposizione,  infatti,
gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino  modifiche
della volumetria complessiva degli  edifici  o  dei  prospetti,  sono
assoggettati a permesso di costruire o a DIA  alternativa  (art.  22,
comma 3, lett. a), d.p.r. n. 380/2001). 
    A tal riguardo occorre considerare che: 
      a) le disposizioni sulla SCIA si  interpretano  nel  senso  che
esse si  applicano  alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia
edilizia disciplinate dal TUE, con esclusione  dei  casi  in  cui  le
denunce stesse, in base alla normativa  statale  o  regionale,  siano
alternative o sostitutive del permesso di  costruire  (cfr.  art.  5,
comma 2, lett. c), D.L. n. 70/2011); 
      b) le disposizioni sulla SCIA attengono alla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione. 
    Si  ritiene  pertanto  che  la  disposizione  regionale  di   cui
trattasi,  contrastando  con  i  principi  fondamentali  sui   titoli
abilitativi contenuti nei menzionati articoli del TUE e con la  norma
di interpretazione autentica sopra richiamata  in  materia  di  SCIA,
invade la competenza esclusiva dello Stato  prevista  dall'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost. in  materia  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni e si pone  in  contrasto  con  i
principi  che  regolano  la  competenza  legislativa  concorrente  in
materia di "governo del territorio" ai sensi dell'art. 117, comma  3,
Cost. 
  5. Incostituzionalita' dell'art. 6, comma 15, della l.r. n. 12  del
2015, che modifica il comma 1, lettera b), dell'art. 23 della L.R. n.
16/2008, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cast. 
    L'art. 6, comma 15, della l.r. n. 12 del 2015,  include  tra  gli
interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati a  comunicazione
di inizio lavori ed a DIA obbligatoria, salvi i  casi  in  cui  siano
assoggettati a SCIA, gli interventi che  comportano  mutamenti  della
destinazione d'uso "aventi ad oggetto immobili  compresi  nelle  zone
omogenee A  o  nelle  zone  o  ambiti  ad  esse  assimilabili  e  non
rientranti nei casi di cui [...] all'art. 21-bis, comma 1, lett.  f)"
(e cioe' i mutamenti di destinazione d'uso di aree, di edifici  e  di
unita' immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e  comportanti
il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla L.R.
25/1995  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  o   comunque
comportanti il passaggio a funzioni che richiedano la  corresponsione
di oneri di urbanizzazione maggiori, che sono assoggettati a SCIA). 
    La norma in esame contrasta con l''art. 10, comma 1, lett. c) del
testo unico dell'edilizia, che assoggetta a permesso di costruire o a
DIA alternativa la suddetta tipologia  di  interventi  edilizi  (cfr.
art. 22, comma  3,  lett.  a),  d.p.r.  n.  380/2001).  Pertanto,  la
disposizione regionale di cui trattasi, contrastando con  i  principi
fondamentali contenuti nel d.p.r.  n.  380/2001,  viola  l'art.  117,
comma  3,  Cost.,  con  riferimento   alla   materia   "governo   del
territorio". 
  6. Incostituzionalita' dell'art. 6, comma 20 e comma  21,  primo  e
secondo trattino, della l. r. n. 12 del 2015,  per  violazione  degli
artt. 3, 97 e 117, comma 3, Cost. 
    L'art. 6, comma 20, della  l.r.  n.  12  del  2015  assoggetta  a
contributo di costruzione gli interventi edilizi di frazionamento  di
unita' immobiliari relativi  ad  edifici  di  qualunque  destinazione
d'uso che determinino un numero di unita'  immobiliari  superiore  al
doppio  di  quelle  esistenti,  con  aumento  di  superficie  agibile
superiore a 25 metri quadrati. Il comma 21, primo  trattino,  prevede
che il contributo di costruzione non e' dovuto per alcuni  interventi
di accorpamento e di frazionamento di  unita'  immobiliari  anche  se
comportino,  tra  l'altro,  incrementi  di  superficie  delle  unita'
immobiliari inferiori a 25  metri  quadrati.  Il  comma  21,  secondo
trattino,  prevede   poi   che   gli   interventi   dl   manutenzione
straordinaria, che  comportino  un  aumento  del  carico  urbanistico
determinato  da  incremento  della  superficie  agibile   all'interno
dell'unita' immobiliare pari o superiore a 25 metri  quadrati  e  non
derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono  soggetti
al contributo di costruzione  commisurato  all'incidenza  delle  sole
opere  di  urbanizzazione,  da  applicarsi  sulla   totalita'   della
superficie dell'unita' immobiliare interessata dall'incremento. 
    6.1. Tali disposizioni violano l'art. 117, comma 3, Cost.  -  per
il quale la  legislazione  regionale  deve  uniformarsi  ai  principi
generali della  materia  stabiliti  dalla  legge  statale  -  perche'
contrastano con l'art. 17, comma 4, del  Testo  unico  dell'edilizia,
come modificato dal d.l. n. 133  del  2014,  il  quale  prevede,  tra
l'altro, che per gli interventi di manutenzione straordinaria (tra  i
quali quelli  consistenti  nel  frazionamento  o  accorpamento  delle
unita'  immobiliari),  i  quali  comportano  un  aumento  del  carico
urbanistico,   il   contributo   di   costruzione   e'    commisurato
all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche'  ne  derivi
un aumento della superficie calpestabile. Infatti: 
      a) nel caso di interventi di  manutenzione  straordinaria  (tra
cui quelli di accorpamento o frazionamento),  la  disciplina  statale
commisura  il  contributo   di   costruzione   ai   soli   oneri   di
urbanizzazione a fronte dell'aumento del carico urbanistico  e  della
superficie agibile, prescindendo da qualsiasi limite di aumento della
superficie  calpestabile  o  del  numero  delle  unita'   immobiliari
soggette  a  frazionamento  o  accorpamento,  previsti  invece  dalla
normativa regionale; 
      b) diversamente da quanto previsto dalla legislazione  statale,
la  normativa  regionale  esonera  del  tutto   dal   contributo   di
costruzione alcuni tipi di interventi. 
    6.2. Le norme censurate si pongono altresi' in contrasto con  gli
artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui assoggettano al contributo  di
costruzione  gli  interventi  edilizi  di  frazionamento  di   unita'
immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione  d'uso  che
determinino un numero di unita' immobiliari superiore  al  doppio  di
quelle esistenti, con aumento dl superficie agibile  superiore  a  25
metri  quadrati.  Invero,  le   richiamate   disposizioni   regionali
contrastano con i canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione
desumibili dalle predette  norme  costituzionali,  in  considerazione
della  eccessiva  gravosita'  degli  oneri  economici  imposti   agli
interessati. 
  7. Incostituzionalita' dell'art. 20, comma 1, della l.r. n. 12  del
2015, che inserisce il comma 1 bis all'art. 5 della l.r. n.  15/1989,
per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m, Cost. 
    L'art. 20, comma 1, che inserisce il comma 1-bis all'art. 5 della
L.R. n. 15/1989, prevede  che  "In  caso  di  opere  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria,  restauro,  risanamento,  ristrutturazione
edilizia anche parziale di edifici non gia' adeguati alle  norme  sul
superamento  delle  barriere  architettoniche  che  siano   sedi   di
attivita'  aperte  al  pubblico,  le  medesime   opere   non   devono
determinare  un  peggioramento  delle  accessibilita'   delle   dalle
stesse". 
    La disposizione contrasta con l'art. 82, d.p.r. n.  380/2001,  il
quale prevede: 
      a) l'obbligo di eseguire le opere edilizie riguardanti  edifici
pubblici e privati aperti  al  pubblico,  che  sono  suscettibili  di
limitare l'accessibilita' e la visitabilita', in conformita'  con  le
norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche; 
      b) la possibilita' di realizzare opere provvisionali  nel  caso
di edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai  vincoli
culturali e paesaggistici; 
      c) la dichiarazione  di  inagibilita'  delle  opere  realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al  pubblico  in  difformita'
dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  accessibilita'  e   di
eliminazione  delle  barriere   architettoniche,   nelle   quali   le
difformita'  siano  tali  da  rendere   impossibile   l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate. 
    Alla luce dei principi gia' affermati da codesta Ecc.ma Corte con
sentenza n. 111 del 2014,  la  norma  regionale  censurata  viola  la
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale", ai sensi dell'art. 117,  comma  2,  lett.  m),
Cost. 
  8. Incostituzionalita' dell'art. 22 della l.r. n. 12 del 2015,  che
sostituisce il comma 1, dell'art.  6-bis  della  legge  regionale  21
luglio 1983, n. 29, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m, e
comma 3, Cost. 
    L'art. 22 sostituisce il comma 1,  dell'art.  6-bis  della  legge
regionale 21 luglio 1983, n. 29. 
    L'ultimo periodo  della  disposizione  modificata  esclude  dalla
preventiva  autorizzazione  sismica  gli  interventi  sul  patrimonio
edilizio soggetti a SCIA. 
    8.1. In tal modo, risulta invasa la  competenza  esclusiva  dello
Stato prevista  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.
Occorre infatti considerare per un verso che  le  disposizioni  sulla
SCIA attengono ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  alla
predetta norma costituzionale, e per un altro verso che in base  alla
legislazione statale la SCIA non e' applicabile  agli  atti  previsti
dalla normativa per le  costruzioni  in  zone  sismiche,  per  quanto
previsto dall'art. 19, comma 1, l. n. 241 del 1990,  come  modificato
dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2, del d.l. n. 70 del 2011. 
    8.2. La norma regionale censurata si pone altresi'  in  contrasto
con i principi in tema di competenze  legislative  concorrenti  nelle
materie della "protezione civile" e del "governo del territorio",  in
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. Infatti, la norma  anzidetta
disattende i principi  fondamentali  della  materia,  riservati  alla
competenza legislativa dello Stato e contenuti nell'art. 94 del  TUE,
in base al quale, fermo restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche,  ad  eccezione  di
quelle a bassa sismicita',  non  si  possono  iniziare  lavori  senza
preventiva autorizzazione  scritta  del  competente  ufficio  tecnico
della regione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti conclusioni. 
    "Voglia     l'Ecc.ma     Corte     costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 6, 20 e  22  della  legge
della Regione Liguria del 7 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n.
12 del 15 aprile 2015, recante  "Disposizioni  di  adeguamento  della
normativa regionale", per violazione degli artt. 3, 97 e  117,  comma
2, lett. l), m) ed s), e comma 3, Cost. 
    Si producono: 
      1) copia della legge regionale impugnata; 
      2) copia conforme della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata   nella   riunione   dell'11   giugno   2015,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
        Roma, 13 giugno 2015 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida