N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2015

Ordinanza del 20  marzo  2015  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Regione Calabria sul ricorso proposto da Ferro Wanda
c/Regione Calabria ed altri. 
 
Elezioni - Norme della Regione Calabria - Norme  per  l'elezione  del
  Presidente della Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale  -
  Adozione, da parte di organo legislativo in regime  di  prorogatio,
  di norme soppressorie di  precedente  norma  regionale  che  faceva
  salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, secondo  periodo,  della
  legge costituzionale n. 1/1999 (che prevede la nomina a consigliere
  regionale  del  candidato  che  ha  riportato  un  numero  di  voti
  immediatamente  inferiore  a  quello  del  Presidente   eletto)   -
  Violazione del principio statutario della non pienezza  dei  poteri
  del Consiglio regionale in regime di  prorogatio  -  Violazione  di
  obblighi  internazionali  derivanti  dalla  CEDU,   riguardo   alla
  stabilita' della legislazione elettorale. 
- Legge della Regione Calabria 12 settembre  2014,  n.  19,  art.  1,
  comma 1, lett. a), modificativa della legge della Regione  Calabria
  7 febbraio 2005, n. 1. 
- Costituzione, artt. 123, primo comma, e 117, primo  comma;  Statuto
  della  Regione  Calabria,  art.  18,  comma  2;  Primo   Protocollo
  addizionale della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 3. 
(GU n.33 del 19-8-2015 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                           PER LA CALABRIA 
 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 14 del 2015, proposto da: 
        Wanda  Ferro,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.   Angelo
Clarizia, Francesco Pullano, con domicilio  eletto  presso  Francesco
Pullano in Catanzaro, Via Purificato, 18; 
    contro  Regione  Calabria,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.
Massimiliano Manna, Enrico Francesco Ventrice, Franceschina Talarico,
con  domicilio  eletto  presso  Enrico  Ventrice  in  Catanzaro,  Via
Cassiodoro 50; Consiglio Regionale della Calabria;  Ufficio  Centrale
Regionale  c/o  Corte  D'Appello  di  Catanzaro,   Ufficio   Centrale
Circoscrizionale Nord c/o  Tribunale  di  Cosenza,  Ufficio  Centrale
Circoscrizionale Centro c/o Tribunale di Catanzaro, Ufficio  Centrale
Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Reggio Calabria, rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura,  domiciliata  in  Catanzaro,  Via
G.Da Fiore, 34; 
    nei confronti di Giuseppe Mangialavori,  rappresentato  e  difeso
dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Stefano Luciano, con domicilio eletto
presso Vincenzo Iritano in Catanzaro, Via G Schipani  168/E;  Morrone
Giuseppe, rappresentato e difeso  dall'avv.  Oreste  Morcavallo,  con
domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro via A. De Gasperi n. 76/B; 
    per l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali del 23
novembre 2014 per il rinnovo della carica di presidente della  giunta
regionale della Calabria; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria  e
di Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Catanzaro  e  di
Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Cosenza e  di
Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o Tribunale di Catanzaro e
di Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord  c/o  Tribunale  di  Reggio
Calabria e di Giuseppe Mangialavori e di Morrone Giuseppe; 
    Relatore nella up speciale elettorale del giorno 20 marzo 2015 il
dott. Emiliano Raganella e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con ricorso notificato in data 16.01.2015, l'odierna  ricorrente,
candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta Regionale
calabrese  per  la  lista  regionale  n.  1  collegata   alle   liste
circoscrizionali aventi  i  contrassegni  "Casa  delle  Liberta-Forza
Italia-Fratelli d'Italia", chiede l'annullamento, in via  principale,
del verbale dell'Ufficio  Centrale  Circoscrizionale  Centro  c/o  il
Tribunale di Catanzaro del 09.12.2014, nella parte in  cui  e'  stato
proclamato eletto alla  carica  di  Consigliere  regionale  il  Dott.
Giuseppe   Mangialavori   all'esito   delle   recenti   consultazioni
elettorali per il  rinnovo  del  Consiglio  Regionale  della  Regione
Calabria; contestualmente impugna i  verbali  di  proclamazione  alla
carica  di  consigliere  regionale  di  Giuseppe  Morrone,  Nazzareno
Salerno e Giuseppe Graziano. Cio' al fine di  ottenere  una  sentenza
che dichiari il proprio diritto ad essere proclamata alla  carica  di
consigliere regionale, in  qualita'  di  candidato  Presidente  della
Giunta  regionale  che  ha  conseguito  un  numero  di  voti   validi
immediatamente inferiore a quello del candidato eletto presidente. 
    Espone la ricorrente che, a seguito delle  elezioni  svoltesi  in
data 23 novembre 2014 per il rinnovo della carica di Presidente della
Giunta Regionale e del Consiglio Regionale  della  Regione  Calabria,
l'Ufficio Centrale Regionale c/o la Corte d'Appello di Catanzaro, con
verbale del 9 dicembre 2014, ha  proclamato  eletto  alla  carica  di
Presidente della Giunta Regionale  della  Regione  Calabria  il  sig.
Mario Oliviero. 
    Nella  fase  immediatamente  successiva  alla  proclamazione  del
Presidente della Giunta Regionale, l'Ufficio Centrale  Regionale  non
ha  proclamato  eletta.  alla  carica  di  consigliere  regionale  la
ricorrente, sebbene rivesta la qualita' di candidato alla  carica  di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a  quello  del  candidato  proclamato
eletto Presidente, mediante l'attribuzione, alla stessa,  dell'ultimo
dei seggi spettante alla sua coalizione, come  previsto  dal  sistema
vigente. 
    La  ricorrente  ipotizza  che   l'Ufficio   Centrale   Elettorale
Regionale abbia ritenuto che la  modifica  introdotta  con  la  legge
regionale 12.9.2014 n. 19, mediante la quale e'  stato  soppresso  il
secondo periodo del comma 2 dell'art.1 della L.R.  n.  1/2005  -  che
richiamava espressamente l'art. 5 della L.Cost. n. 1/1999 -  comporti
l'inapplicabilita' del secondo periodo dell'art. 5 della L. n. 1/1999
e, conseguentemente, impedisca la  sua  proclamazione  a  consigliere
regionale. 
    La ricorrente deduce che la previsione di cui all'art.  5,  comma
1, secondo  periodo  della  L  costituzionale  n.  1/1999  (nomina  a
consigliere regionale  del  candidato  che  ha  riportato  un  numero
immediatamente di voti inferiori a  quello  del  Presidente  eletto),
seppure contenuta in una disposizione rubricata  come  "transitoria",
non avrebbe "carattere transitorio",  nel  senso  che  non  cessa  di
esistere con l'entrata. in vigore delle leggi regionali, ma e'  norma
di principio a garanzia delle c.d. minoranze. 
    Secondo la prospettazione della ricorrente, la norma della  legge
costituzionale che prevede la proclamazione a  consigliere  regionale
del candidato (miglior) perdente  alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale, costituirebbe norma di principio  fondamentale  del
sistema elettorale  regionale  e,  come  tale,  sarebbe  direttamente
applicabile alle elezioni regionali, a prescindere dal fatto  che  le
Regioni l'abbiano espressamente recepita. 
    Chiede, quindi, all'annullamento degli atti impugnati nella parte
in cui non hanno provveduto  a  proclamarla  eletta  alla  carica  di
consigliere regionale  con  correzione  dei  risultati  elettorali  e
surroga al posto del candidato erroneamente proclamato  ultimo  degli
eletti quale consigliere regionale  nella  coalizione  formata  dalle
liste "Casa delle Liberta', Forza Italia, Fratelli d'Italia". 
    Si costituiscono in giudizio i sig.ri Giuseppe Morrone,  Giuseppe
Mangialavori, l'Ufficio Centrale c/o la Corte d'Appello di  Catanzaro
e la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso. 
    All'udienza pubblica del 20 marzo 2015, previa discussione  della
parti, la causa e' stata trattenuta in decisione. 
    Il Collegio con separata sentenza  ha  rigettato  l'eccezione  di
difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti e ha  affermato  la
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 
    Va ricostruito il quadro  normativo  di  riferimento  applicabile
alla fattispecie. 
    L'art. 5 legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 ha dettato la
disciplina transitoria in  attesa  dell'adozione  dei  nuovi  Statuti
regionali e delle leggi regionali elettorali, prevedendo, in  termini
espressi,  l'elezione  alla  carica  di.  consigliere  del  candidato
Presidente della Giunta  regionale  con  un  numero  di  voti  validi
immediatamente inferiore a quello  del  candidato  proclamato  eletto
Presidente. 
    La Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1 (norme per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) all'art.
1 comma 2 secondo periodo cosi' recitava «Resta salva  l'applicazione
dell'art. 15, commi 13 e 14 della legge 17  febbraio  1968,  n.  108,
cosi' come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art.
5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1». 
    La Legge Regionale  della  Calabria  19  settembre  2014  n.  19,
modificando farti, lett. a)  della  legge  regionale  n.  1/2005,  ha
soppresso "il secondo periodo della comma 2". 
    L'ultrattivita'  della  disposizione  transitoria,   dunque,   e'
impedita dal suddetto recente intervento  del  legislatore  regionale
che ha conseguentemente vanificato l'aspettativa ad  essere  nominato
consigliere regionale del candidato Presidente che segue il vincitore
della competizione elettorale. 
    La  tesi  sostenuta  dalla  ricorrente  e'  che  l'art.  5  legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 avrebbe natura transitoria  solo
nel primo periodo (laddove disciplina l'elezione del Presidente della
Giunta  regionale)  ma.  non  nel  secondo  periodo  laddove  prevede
l'elezione alla carica di consigliere del candidato  alla  carica  di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a  quello  del  candidato  proclamato
eletto Presidente. 
    Tale approccio esegetico, tuttavia, non e' confortato  da  alcuna
apprezzabile argomentazione e, soprattutto, per quel  che  rileva  in
questa sede, si pone aperto contrasto  con  l'indirizzo  della  Corte
costituzionale (n.  4/2010;  n.  45/2011)  che  ha  ritenuto  che  la
disposizione  teste'  richiamata  abbia  natura  transitoria,   senza
distinguere tra primo e secondo periodo del primo comma. 
    Ne' la transitorieta' e' smentita dalla decisione n. 728/2010  di
questo Tribunale, richiamata dalla ricorrente a sostegno della natura
non transitoria della legge costituzionale, in quanto tale  pronuncia
e' stata emessa sotto l'ombrello  del  rinvio  espresso  all'art.  5,
comma 1 legge costituzionale n. 1/1999, da parte dell'allora  vigente
art. 1, comma 2, L.R. 1/2005. 
    Riepilogato il quadro  normativo  di  riferimento,  il  Tribunale
ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la questione della
conformita' dell'art. 1, comma 1, lett. a) della  L.R.  12  settembre
2014 n. 19 nella parte in cui sopprime il comma 2  dell'art.  1  L.R.
1/2005  in  riferimento   alla   violazione   dell'art.   123   della
Costituzione e in relazione all'art. 3 del Protocollo Addizionale  n.
1 alla "Convenzione Europea dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali", quale norma interposta integrativa dell'art. 117 comma
1 Cost. 
    E'  necessario  ricostruire  gli  eventi  che   hanno   preceduto
l'adozione della legge regionale 12 settembre 2014 n. 19 mediante  la
quale si e' provveduto a sopprimere il secondo periodo  del  comma  2
dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1. 
    Il Presidente della Giunta della Regione Calabria, dott. Giuseppe
Scopelliti, a seguito di condanna penale, in data 29 aprile 2014,  ha
rassegnato le proprie dimissioni. 
    Il medesimo Presidente, in data 3 giugno 2014,  (tardivamente  in
quanto oltre i 10 giorni stabiliti dall'art. 60 del  regolamento  del
Consiglio)  ha  comunicato  le  proprie   dimissioni   al   Consiglio
regionale. 
    L'art. 126 comma 3 Cost. prevede che le dimissioni del Presidente
della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo  scioglimento
del Consiglio. 
    Alla  stregua  di  tale  disposizione  costituzionale,   con   la
comunicazione al Consiglio regionale delle  dimissioni,  avvenuta  in
data 3 giugno 2014, il predetto Consiglio si e' sciolto de  plano  ed
ha  avuto  inizio  il  regime  di  prorogatio  con   la   conseguente
limitazione delle sue funzioni agli atti necessari e urgenti. 
    L'articolo 18 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con
la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, prevede al  secondo  comma
che  "Fino  a  quando  non  siano   completate   le   operazioni   di
proclamazione degli eletti sono prorogati  i  poteri  del  precedente
Consiglio". 
    La Regione Calabria, con la legge n. 19 dell'11  settembre  2014,
art. 1 comma 1 lett. a), ha proceduto alla soppressione  del  secondo
periodo del comma 2 della legge regionale 7 febbraio 20015 che faceva
salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1 della legge  costituzionale
22 novembre 1999 n. 1. 
    La soppressione della norma regionale  che  richiamava  la  legge
costituzionale n. 1/1999, dunque, e' avvenuta con una legge  adottata
in  pieno  regime  di  prorogatio  e  senza   che,   peraltro,   tale
soppressione fosse imposta dalla necessita' di adeguarsi  ai  rilievi
formulati  dal  Governo  con   l'impugnativa   dinanzi   alla   Corte
costituzionale (deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10
luglio 2014) proposta avverso  le  modifiche  apportate  dalla  legge
regionale 6 giugno 2014, n. 8 al sistema elettorale calabrese. 
    Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano i  presupposti
di  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
costituzionalita' della norma di cui all'art. 1 comma 1 lett. a della
legge regionale 12 settembre 2014 n. 19 in relazione sia all'art.  18
dello Statuto della Regione Calabria adottato con Legge Regionale  19
ottobre 2004 n. 25, quale norma interposta rispetto l'art. 123  comma
1  Cost,  sia  in  relazione  all'art.   3   Protocollo   Addizionale
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,  quale  norma  interposta,
rispetto l'art. 117 comma 1 Cost. 
    Nel dettaglio, quanto al profilo della  rilevanza,  se  l'art.  1
comma 1 lett. a della Legge Regionale 12 settembre  2014  n.  19  non
avesse disposto la soppressione  del  secondo  periodo  del  comma  2
dell'art. 1 della L.R. 17/2005, sarebbe ancora in vigore il  richiamo
all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999,  n.
1, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha
riportato un numero immediatamente di voti  inferiori  a  quello  del
Presidente eletto. 
    Deve pertanto  dedursi  che  la  pronuncia  di  annullamento  del
verbale  di  proclamazione  degli  eletti,   oggetto   del   giudizio
principale,  e'  "condizionata"  dalla  decisione   della   sollevata
questione di legittimita' costituzionale in quanto,  dalla  eventuale
sentenza di accoglimento della  Corte  Costituzionale,  discenderebbe
l'annullamento delle legge regionale nelle parte in cui, mediante  la
soppressione di  cui  sopra,  impedisce  alla  ricorrente  di  essere
proclamata alla carica di consigliere regionale. 
    Non si riscontrano d'altro  canto  alternative  ermeneutiche  del
sistema  elettorale  idonee  a   renderla   conforme   ai   parametri
costituzionali  indicati,  posto  che  non  appare   in   dubbio   la
transitorieta' delle disposizione e, quindi, la sua  inapplicabilita'
al caso di specie. 
    Ne', in tale prospettiva, viene in ausilio l'art. 59 comma 5  bis
dello Statuto, aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2005 n.  11,
che si e' fatto carico di  consentire  al  Legislatore  Regionale  di
prevedere  l'aumento  del  numero  dei  consiglieri   nel   caso   di
attribuzione di un seggio aggiuntivo al Presidente candidato  miglior
perdente. 
    Tale facolta' e'  stata  esercitata  dal  Legislatore  fino  alla
recente  modifica  avvenuta  con  la  citata  l.  n.  19/2014  quando
espressamente ha soppresso ogni richiamo alla legge costituzionale. 
    Venendo al profilo della non manifesta infondatezza,  ritiene  il
Collegio che anch'esso meriti positivo apprezzamento, in relazione ad
entrambi i parametri costituzionali sopra indicati. 
    In particolare, il "dubbio" sulla costituzionalita'  dell'art  1,
comma, 1 lett. a) della legge regionale  12  settembre  2014  n.  19,
sorge,  in  primo  luogo,  in  relazione  al  "parametro  interposto"
costituito dall'art. 18 dello Statuto  della  Regione  Calabria,  con
riguardo all'art. 123 Cost, interpretato nel senso che,  nel  periodo
di prorogatio di un organo legislativo - quale il Consiglio regionale
sciolto per effetto delle dimissioni del Presidente della  Regione  -
tale organo sia titolare unicamente "delle attribuzioni  relative  ad
atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili"
(sentenza Corte cost. n. 68 del 2010),  essendo  connaturale  a  tale
istituto proprio la limitazione dei poteri  degli  organi  regionali,
anche laddove non espressamente  previsti  dallo  Statuto  regionale;
attribuzioni   limitate    in    forza    della    deminutio    della
rappresentativita' politica dell'organo legislativo "in  scadenza"  e
tra le quali non puo' intendersi ricompresa l'adozione di  una  legge
elettorale. 
    La Corte costituzionale e' tornata nuovamente ad occuparsi  della
prorogatio dei Consigli regionali con la sent. 68/2010 ribadendo  che
l'esistenza di limiti "immanenti" all'istituto  della  prorogatio  e'
principio consolidato sia a  livello  nazionale  (essendo  l'istituto
della prorogato previsto dall'art.  61  comma  2  Cost,  al  fine  di
assicurare la continuita' funzionale del Parlamento, ed  interpretato
nel  senso  che  le  Camere  in  scadenza  debbano   attenersi   allo
svolgimento della cosidetta  "ordinaria  amministrazione");  sia  con
riguardo alle assemblee regionali (oggetto di specifico  esame  nella
sentenza  Corte  cost.  68   del   2010),   poiche'   proprio   dalla
considerazione che tale istituto costituisce il punto  di  equilibrio
tra il principio di rappresentativita' e  l'esigenza  di  continuita'
funzionale   dell'attivita'   cui   sono    preposti    gli    organi
rappresentativi deriva che, seppure non e' esigibile  una  "paralisi"
assoluta  delle  attribuzioni  riconosciute  all'organo   legislativo
(Corte Cost. sentenza  515  del  1995),  e'  pero'  connaturale  alla
prorogatio  il  "depotenziamento"   delle   ordinarie   attribuzioni,
dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale
solo la "eccezionale  possibilita'  di  esercitare  alcuni  dei  loro
poteri per  rispondere  a  speciali  contingenze,  quale  ragionevole
soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentativita'  ed
il principio di continuita' funzionale (..)". 
    D'altra  parte,  e'  evidente  che  nell'immediata  vicinanza  al
momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza
del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo  deve
limitarsi  ad   assumere   determinazioni   del   tutto   urgenti   o
indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una
competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che
possa essere interpretato come una forma  di  captatio  benevolentiae
nei confronti degli elettori (sentenza 68 del 2010). 
    Quanto alla fonte disciplinante  la  concreta  delimitazione  dei
poteri esercitabili dal Consiglio Regionale in regime di  prorogatio,
come precisato dalla sentenza della Corte costituzionale  n.  68/2010
sopra citata, in forza della legge costituzionale n. 1 del 1999 - che
ha attribuito allo statuto ordinario la definizione  della  forma  di
governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di  organizzazione
e funzionamento della Regione, in armonia con la  Costituzione  (art.
123, primo comma, Cost.) e ha demandato al legislatore  regionale  la
disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilita' e  di
incompatibilita'  «che  stabilisce  anche  la  durata  degli   organi
elettivi» (art. 122, primo  comma,  Cost.)  -  «la  disciplina  della
eventuale prorogatio degli organi elettivi  regionali  dopo  la  loro
scadenza o  scioglimento  o  dimissioni,  e  degli  eventuali  limiti
dell'attivita' degli organi prorogati, e' di competenza dello statuto
della Regione, ai sensi del nuovo  articolo  123,  come  parte  della
disciplina della forma di governo regionale» (Corte  cost.  sentenza.
196  del  2003);  con  la  precisazione  che,  in  ogni   caso,   nel
disciplinare tale profilo gli Statuti "dovranno essere in armonia con
i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla  Costituzione,  ai
sensi dell'art. 123, primo comma, della  Costituzione"  (Corte  cost.
sentenza n. 304 del 2002). Sul punto,  secondo  principi  consolidati
emergenti  dalla  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  anche
nell'ipotesi in cui lo Statuto regionale  non  preveda  espressamente
limitazione ai poteri  esercitabili  dal  Consiglio  e  dalla  Giunta
regionale in fase di prorogatio, la disposizione deve comunque essere
interpretata, in armonia con la Costituzione  ex  art.  123  comma  1
Cost,  come  "facoltizzante  il  solo  esercizio  delle  attribuzioni
relative ad atti necessari ed urgenti,  dovuti  o  costituzionalmente
indifferibili, e non gia'  certo  come  espressiva  di  una  generica
proroga di tutti  i  poteri  degli  organi  regionali"  (Corte  cost.
sentenza n. 68 del 2010). 
    Nel caso di specie, l'art. 18 comma 2 dello Statuto della Regione
Calabria, prevede al comma 2 che "fino a quando non siano  completate
le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati  i  poteri
del precedente Consiglio", senza ulteriore specificazione. 
    Dovendo  pero'  interpretarsi   tale   norma,   quale   parametro
interposto in relazione all'art. 123 comma  1  Cost,  alla  luce  dei
principi sopra riportati inerenti l'istituto della  prorogatio,  deve
da un lato essere esclusa la pienezza di poteri attribuiti all'organo
legislativo sciolto e, nello specifico, non  suscettibile  di  essere
ricompreso in quelli eccezionalmente riconosciuti, per  garantire  la
continuita' funzionale dell'organo legislativo, quello di adottare le
norme della "legge elettorale"  sopra  indicate,  modificative  della
legge elettorale previgente; cio' sulla considerazione che la  "legge
elettorale"  definendo  le  regole  di'  composizione  degli   organi
elettivi   essenziali   per   il   funzionamento   di   un    sistema
democratico-rappresentativo costituisce una delle massime espressioni
del principio di rappresentativita' politica, la quale e' "attenuata"
per gli organi in fase pre-elettorale e puo' esplicarsi, proprio alla
luce  delle  esigenze  di   continuita'   funzionale   sottese   alla
prorogatio, solo nell'adozione di atti necessari a  garantire,  nelle
circostanze  concrete,  tale  continuita'.  In   conclusione,   deve,
pertanto, ritenersi non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita' dell'art. 1 comma 1 lett. a della  Legge  regionale
12 settembre  2014  n.  19  adottata  in  regime  di  prorogatio  dal
Consiglio Regionale, in relazione all'art. 18 comma 2  dello  Statuto
della Regione Calabria, quale norma interposta integrativa  dell'art.
123 Cost. 
    Ritiene il  Tribunale,  peraltro,  che  deve  affermarsi  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
anche in relazione all'art. 3 del Protocollo Addizionale  n.  1  alla
"Convenzione  Europea  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali", quale norma interposta integrativa dell'art. 117 comma
1 Cost., nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, la
quale va interpretata conformemente alla giurisprudenza  della  Corte
Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  (in  particolare,  in  forza  della
decisione 6.11.2012 in Causa 30386/05 Ekoglasnost c. Bulgaria). 
    Secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
con la decisione sopra indicata, "la  stabilita'  della  legislazione
elettorale assume una particolare  importanza  per  il  rispetto  dei
diritti garantiti dall'articolo 3 del Protocollo n. 1. In effetti, se
uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali  o
se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire  il
rispetto del pubblico per  le  garanzie  che  si  presume  assicurino
libere elezioni o  la  sua  fiducia  nella  loro  esistenza  (Partito
laburista georgiano c. Georgia n. 9103/04, § 88, CEDU 2008)". 
    Quanto alla valutazione del profilo temporale,  nell'interpretare
la predetta norma convenzionale, la Corte di Strasburgo  richiama  il
"Codice di buona  condotta  in  materia  elettorale"  adottato  dalla
Commissione  per  la   Democrazia   attraverso   il   Diritto,   (cd.
"Commissione  di  Venezia"),  approvato   nel   2003   dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa,  il  cui  art.  63  -  rubricato
"Livelli normativi e stabilita' del diritto elettorale"  -  evidenzia
che  "gli  elementi  fondamentali  del  diritto  elettorale,   e   in
particolare il sistema elettorale propriamente detto, la composizione
delle commissioni elettorali e la suddivisione  in  seggi  elettorali
delle circoscrizioni non dovrebbero  poter  essere  modificate  entro
l'anno che precede  le  elezioni,  o  dovrebbero  essere  trattate  a
livello costituzionale o a livello superiore  a  quello  della  legge
ordinaria". 
    Il principio interpretativo affermato  dalla  Corte  Europea  dei
Diritti dell'Uomo, in relazione all'art. 3 del Protocollo Addizionale
n. 1 CEDU, sia pure richiamando norme di  soft  law  non  vincolanti,
quale e'  l'art.  68  del  "Codice  di  buona  condotta  in   materia
elettorale", sopra riportato, consente di concludere che, seppure  la
norma di cui all'art. 3 Protocollo Addizionale n  1  della  CEDU  non
impone "un divieto totale e tassativo di  introduzione  di  modifiche
normative in ambito elettorale nell'anno che precede la competizione"
(Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n. 76), sono
pero' da ritenersi  non  compatibili  con  tali  norme  convenzionali
europee le novelle  legislative  in  materia  elettorale  adottate  a
ridosso delle consultazioni (ovvero in. un arco temporale  anche  non
brevissimo, quale l'anno antecedente le elezioni), non supportate  da
ragionevoli e adeguate ragioni o da esigenze di rispetto di interessi
generali, eventualmente comparabili  con  quello  della  "stabilita'"
della  legislazione  elettorale.  Nella  fattispecie  oggetto   della
presente delibazione, la norma sospettata di  incostituzionalita'  e'
stata adottate circa due mesi prima della consultazione elettorale da
un organo  elettivo  in  prorogatio  (la  Legge  Regionale  e'  stata
approvata in data 12 settembre 2014; le consultazioni  elettorali  si
sono svolte in data 23 novembre 2014); ne' dall'esame delle stesse e'
evincibile un'ipotesi che possa giustificare, alla luce dei  principi
espressi dalla Corte di  Strasburgo  e  vincolanti  l'interpretazione
delle norme della  CEDU  per  il  giudice  nazionale,  l'adozione  di
modifiche del sistema elettorale deve pertanto concludersi nel  senso
della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'
delle  norme  appena  citate  anche  in  relazione  all'art.  3   del
Protocollo addizionale n. 1 CEDU, quale norma interposta  integrativa
del parametro costituzionale espresso  dall'art.  117,  primo  comma,
Cost. nella parte in cui impone la conformazione  della  legislazione
interna "ai vincoli derivanti dagli  obblighi  internazionali"  (cfr.
Corte cost. n. 113 del 2011). 
    In  conclusione,  alla  luce  di  quanto  esposto,  il  Tribunale
sospetta di incostituzionalita' la norma di cui agli artt. 1 comma  1
lett. a della Legge Regionale 12  settembre  2014  n.  19  -  che  ha
soppresso il secondo periodo del comma  2  dell'art.  1  della  legge
regionale 7 febbraio 2005 n. 1 per violazione dell'art. 3  Protocollo
Addizionale n. 1 CEDU, in relazione agli  artt.  117  comma  1  Cost.
nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
all'art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU e  all'art.  123
Cost. e per violazione  dell'art.  18  dello  Statuto  della  Regione
Calabria adottato con Legge Regionale 19 ottobre 2044  n.  25,  quale
parametro interposto in relazione all'art. 123 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Calabria  (Sezione
Prima)  dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente   infondate,   in
relazione all'art. 123 della Costituzione e all'art.  117,  comma  1,
della Costituzione, anche alla luce dell'art.  3  Prot.  n.  1  della
Convenzione  europea  dei  diritti   dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, la questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1
comma 1 lett.  a  nel  testo  risultante  dalla  legge  regionale  n.
19/2014. 
    Manda alla Cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente della Giunta Regionale, nonche' di darne comunicazione  al
Presidente  del  consiglio  Regionale  ed  alle  parti  del  presente
giudizio. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
 
    Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20
marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
                     Il Presidente: Guido Salemi 
 
 
        Il Primo Referendario, Estensore: Emiliano Raganella 
 
 
                 Il Referendario: Raffaele Tuccillo