N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 luglio 2015

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 16 luglio
2015. 
 
Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25  marzo
  2015, recante "Aggiornamento del disciplinare  tipo  in  attuazione
  dell'articolo 38 del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
  convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre  2014,  n.
  164" - Disciplina delle modalita' di conferimento dei nuovi  titoli
  concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca  e  delle
  concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi  nella
  terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale,
  nonche' di  esercizio  delle  attivita'  nell'ambito  degli  stessi
  titoli minerari - Previsione  della  possibilita'  di  rilascio  di
  titoli concessori unici prima dell'adozione del piano delle aree  -
  Ricorso per conflitto di  attribuzioni  tra  enti  sollevato  dalla
  Regione Abruzzo contro il Governo  -  Denunciata  violazione  della
  potesta'  legislativa   concorrente   regionale   in   materia   di
  programmazione energetica per l'assenza della preventiva  intesa  -
  Lesione del principio di sussidiarieta' - Richiesta alla  Corte  di
  dichiarare la non spettanza allo Stato,  e  per  esso  al  Ministro
  dello sviluppo economico, di determinare, con un  procedimento  nel
  quale non e'  stata  assicurata  la  partecipazione  della  Regione
  ricorrente, l'"Aggiornamento del disciplinare  tipo  in  attuazione
  dell'art. 38 del d.l. n. 133/2014, convertito,  con  modificazioni,
  dalla legge n. 164/2014". Istanza di sospensione. 
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del  25  marzo  2015,
  pubblicato in G.U. il 6 maggio 2015. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118. 
(GU n.34 del 26-8-2015 )
    Conflitto tra enti n. 6 depositato in  cancelleria  il  16 luglio
2015 del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Regione  Abruzzo  (CF
80003170661), in persona del suo Presidente pro-tempore dott. Luciano
D'Alfonso, giusta delibera  della  Giunta  Regionale  n.  460  del 24
giugno 2015, rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  Manuela  de  Marzo
(DMRMNL70C41C632R) (avvmanuelademarzo@cnfpec.it)  e  Stefania  Valeri
(VLRSFN67A54L103Y) dell'Avvocatura Regionale, ai  sensi  della  legge
regionale n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in virtu' di procura  speciale
a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello
studio dell'Avv. Francesca Lalli, in Roma, Via Lucio Sestio, 12,  Sc.
C, Roma; 
    contro Presidente del Consiglio dei ministri  e  Ministero  dello
sviluppo economico, rappresentati e difesi  ex  lege  dall'Avvocatura
Generale dello Stato. 
    Per  l'accertamento  dell'avvenuta  violazione  della  sfera   di
competenza costituzionale attribuita alla Regione ricorrente e per il
conseguente annullamento, previa sospensiva del decreto  ministeriale
del Ministero per lo sviluppo economico del 25 marzo 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2015,  recante  "Aggiornamento  del
disciplinare tipo in attuazione dell'art.  38  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164." 
    Con decreto adottato in data 25 marzo  2015  e  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2015,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  ha  stabilito,  a  prescindere   dal   raggiungimento   di
qualsivoglia intesa  con  la  Regione  ricorrente,  le  modalita'  di
conferimento dei nuovi  titoli  concessori  unici,  dei  permessi  di
prospezione, di  ricerca  e  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale
e  nella  piattaforma  continentale,  nonche'  di   esercizio   delle
attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari. 
    Il citato decreto ministeriale da' attuazione  all'art.  38,  del
decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 164/2014, e stabilisce  che  il  titolo  concessorio  unico  possa
essere rilasciato prima dell'adozione del piano delle aree,  previsto
dal decreto cd. "Sblocca Italia" (comma 1-bis, art. 38). 
    Inoltre,  all'art.  3,  comma  14,  il  decreto  ministeriale  in
questione stabilisce che i titoli minerari conferiti  dopo  l'entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o le istanze
di titoli in corso, possono essere  convertiti,  rispettivamente,  in
titoli concessori unici o in istanze per titoli concessori unici,  su
istanza  del  titolare  o  del  richiedente,  e  che,   nel   periodo
intercorrente tra la data dell'istanza del titolare o del richiedente
e la data del rilascio da  parte  del  Ministero  del  corrispondente
provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti
i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi  ai
titoli ed alle istanze originati e si trasferiscono ai corrispondenti
titoli unici o richieste di titoli unici. 
    La disciplina sopra  richiamata  esplica  la  sua  efficacia  sul
territorio  regionale  della  Regione  Abruzzo  in   particolare   in
relazione ai procedimenti ad oggi in corso e  relativi  proprio  alle
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi
che interessano la medesima Regione Abruzzo. 
    A tale riguardo e' opportuno premettere che la Regione ricorrente
ha gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte il citato  art.  38,
decreto-legge  n.  133/2014,  quale   risultante   dalla   legge   di
conversione n. 164/2014, nonche' quale risultante dopo  le  modifiche
apportate dall'art. 1, comma 554, legge n. 190/2014,  trattandosi  di
previsioni lesive delle competenze  costituzionalmente  garantite  in
capo alla Regione medesima, nonche' dei  principi  costituzionali  di
ragionevolezza e di leale collaborazione, e che  i  relativi  ricorsi
(nn. 2/2015 e 35/2015), qui da intendersi  richiamati  e  trascritti,
sono tuttora pendenti. 
    Tutto cio' premesso, 
        - tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato determina,
in attuazione di norme incostituzionali gia' impugnate dalla  Regione
Abruzzo, ma in contrasto con le medesime, le  modalita'  di  rilascio
dei titoli concessori  unici  a  prescindere  dal  piano  delle  aree
(dunque dall'intesa con la Regione ricorrente) e comporta,  pertanto,
una  grave  lesione  delle   prerogative   costituzionali   dell'Ente
ricorrente; 
        - considerato, inoltre,  il  perdurante  interesse  regionale
alla coltivazione dei richiamati ricorsi nn. 2/2015 e 35/2015; 
    con il  presente  atto  la  Regione  Abruzzo,  come  in  epigrafe
rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzione avverso ed
in relazione al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
adottato in data 25 marzo 2015, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
6 maggio 2015, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di voler  dichiarare,
previa sospensiva del medesimo decreto ministeriale, che  non  spetta
allo Stato,  e  per  esso  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
determinare, con un procedimento nel quale non e' stata assicurata la
partecipazione diretta della Regione ricorrente, il disciplinare tipo
in attuazione dell'art. 38, decreto-legge  n.  133/2014,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  164/2014,  e  di  voler,   per
l'effetto, annullare l'atto gravato, alla luce dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Prima di entrare  nel  merito  specifico  delle  censure,  questa
difesa ritiene necessario premettere una breve disamina  dell'origine
del testo normativo oggi censurato. 
    In data 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il
decreto-legge  n.  133/2014,  recante   "Disposizioni   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico, la  ripresa  delle  attivita'
produttive", entrato in vigore il 13 settembre 2014. 
    Gia' all'indomani dell'entrata in vigore del decreto cd. "sblocca
Italia" le Regioni, ivi compreso l'Abruzzo, manifestavano al Governo,
in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  le  criticita'  del  decreto
medesimo e del relativo  disegno  di  conversione,  come  di  seguito
brevemente riassunto. 
    Il decreto-legge  133/2014,  nell'introdurre  misure  urgenti  in
materia di energia, agli artt. 37 e 38 riconosceva alle attivita'  di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  ed  a  quelle  di
stoccaggio  sotterraneo,  la  qualifica  di   interesse   strategico,
pubblica utilita', urgenza  ed  indifferibilita',  volendo  con  cio'
attrarre   la   materia   (produzione   trasporto   e   distribuzione
dell'energia)  nella  competenza  esclusiva  statale  sottraendola  a
quella concorrente cui invece indubbiamente spetta ex  art.  117,  3°
comma, Cost.. 
    L'attribuzione del carattere "di interesse strategico",  infatti,
risultava assolutamente  generica  e  carente  della  fissazione  dei
presupposti necessari  ad  individuarne  specificamente  l'ambito  di
applicazione. 
    Ciononostante, il Governo procedeva all'approvazione della  legge
di conversione (n. 164/2014) senza tener in alcun  conto  le  istanze
manifestate in ordine agli articoli 37 e 38,  tanto  che  la  Regione
Abruzzo impugnava i suddetti articoli dinanzi a codesta Ecc.ma  Corte
(n. 2/2015). 
    Successivamente, con il comma 554, art. 1, legge n. 190/2014,  il
legislatore statale estendeva ulteriormente  la  semplificazione  dei
procedimenti   di   rilascio   delle   autorizzazioni,    riguardanti
l'attivita'  di  ricerca  ed  estrazione  di  idrocarburi  e   quelle
connesse, prevedendo che esse potessero essere autorizzate anche  nel
caso in cui non si  dovesse  raggiungere  l'intesa  con  le  Regioni,
ovvero nel caso in cui queste  ultime  non  dovessero  rilasciare  le
intese. 
    Anche avverso tale disposizione  la  Regione  Abruzzo,  proponeva
ricorso  in  via  principale  dinanzi  a  codesta  Ecc.ma  Corte  (n.
35/2015),  in  quanto  la  medesima,  intervenendo  in   materia   di
produzione  trasporto  e   distribuzione   dell'energia   -   materia
attribuita alla potesta' legislativa concorrente tra Stato e  Regioni
- era lesiva della competenza normativa delle  Regioni,  nonche'  dei
principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'. 
    Sulla lesione, ad opera dell'atto  impugnato,  delle  prerogative
costituzionali della Regione Abruzzo in violazione degli artt. 117, 3
comma, e 118, Cost.. 
    Con il presente ricorso la Regione Abruzzo impugna il decreto del
Ministero dello sviluppo  economico,  meglio  indicato  in  epigrafe,
trattandosi di  atto  idoneo  a  produrre  un  conflitto  attuale  di
attribuzione fra Enti, in  quanto  dotato  di  rilevanza  esterna  ed
immediatamente lesivo della sfera di competenze costituzionali  della
Regione ricorrente, quale atto diretto ad esprimere in modo chiaro ed
inequivoco la pretesa di esercitare in via esclusiva  una  competenza
(in materia di produzione trasporto e distribuzione dell'energia)  il
cui  svolgimento  determina  un'invasione  attuale  della  sfera   di
attribuzioni  della  Regione  ricorrente,  nonche'  una   menomazione
altrettanto attuale delle  possibilita'  di  esercizio  della  stessa
(cfr., tra le altre, Corte Cost., sentt.  nn.  211/1994;  341/1996  e
137/1998). 
    Come rilevato in narrativa, il provvedimento ministeriale gravato
e'  stato  emanato  in  attuazione  dell'art.  38,  decreto-legge  n.
133/2014 (gia' di  per  se'  costituzionalmente  illegittimo  poiche'
lesivo delle attribuzioni ex artt. 117, 3° comma, e 118, Cost..),  ma
esso si pone contestualmente in contrasto con  il  medesimo  art.  38
cit.. 
    L'art. 3, comma 14, del decreto ministeriale impugnato,  inoltre,
prevede che i titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore  del
decreto legislativo n. 152/2006 e le  istanze  di  titoli  in  corso,
possono essere convertiti, rispettivamente,  in  titoli  unici  o  in
istanze per titoli unici, e che, nel  periodo  intercorrente  tra  la
data dell'istanza di conversione e quella del rilascio da  parte  del
Ministero del provvedimento di conversione in titolo  unico,  restano
in vigore i provvedimenti autorizzativi ed i  procedimenti  in  corso
relativi ai titoli ed alle istanze originari. 
    Va rilevato, pero', che  ai  sensi  del  comma  1-bis,  art.  38,
decreto-legge n.  133/2014,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
doveva preliminarmente predispone un piano delle  aree  (nelle  quali
consentire le attivita' di prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi, nonche' di  stoccaggio  sotterraneo  di  gas  naturale),
previa intesa con la Conferenza unificata  (per  le  attivita'  sulla
terraferma). 
    Il decreto ministeriale oggi  impugnato,  invece,  prevedendo  il
rilascio dei titoli unici e la conversione di cui  si  e'  detto,  in
assenza del piano delle aree da adottare  d'intesa  (cd.  "forte"  in
quanto raggiunta in sede di Conferenza  Unificata)  con  le  Regioni,
invade certamente la sfera di competenza costituzionalmente  affidata
alle medesime, in quanto attribuisce in via esclusiva allo  Stato  la
potesta'  autorizzatoria  in  materia  appartenente  alla  competenza
concorrente, in violazione degli art. 117, 3° comma, e 118, 1° comma,
Cost., e ponendosi altresi' in contrasto con il  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e Regioni  (cui  appunto  e'  conformata  la
procedura di approvazione del piano delle aree). 
    L'art.  117,  comma  3,  Cost.,  infatti,  annovera  la   materia
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" tra le
materie di legislazione concorrente, ripartendone la legislazione tra
lo Stato, chiamato a stabilirne i principi fondamentali, e le Regioni
chiamate a dettarne la concreta disciplina nel rispetto degli  stessi
principi. 
    Orbene, e' assolutamente incontestabile che nel  suddetto  ambito
rientrano le attivita' del settore energetico oggetto dell'intervento
statale oggi censurato. 
    Cio' posto, come chiarito da codesta Ecc.ma Corte (cfr.  sentenza
n.  383/2005),  in  materia  di   "programmazione"   energetica,   e'
assolutamente necessaria  l'acquisizione  di  una  intesa  "in  senso
forte" da  parte  della  Conferenza  unificata  proprio  al  fine  di
compensare la perdita di competenza  avvenuta  a  seguito  della  sua
attrazione in capo allo Stato. 
    La stessa giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte (cfr.  sent.  n.
383/2005)  in   materia   energetica,   ricorda   che   tali   intese
costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita'
costituzionale della disciplina legislativa statale che  effettui  la
"chiamata  in  sussidiarieta'"  di  una  funzione  amministrativa  in
materie affidate alla legislazione regionale (cfr. anche le  sentenze
n. 482/1991 e n. 383/2005, secondo  cui  la  Regione  ha  diritto  di
partecipare alle decisioni assunte in sede statale con  l'intesa,  la
cui mancanza potrebbe provocare un conflitto di attribuzione). 
    Si rileva, altresi', che  la  disposizione  impugnata  limita  il
governo  del  territorio  da  parte  della  Regione   con   ulteriore
violazione dell'art. 117, comma  3,  Cost..  La  norma,  infatti,  ha
efficacia su tutto il territorio nazionale, ma senza  coinvolgere  le
Regioni, violando cosi' le prerogative costituzionali delle medesime. 
    Inoltre, sempre ai sensi del comma 1-bis, art. 38,  decreto-legge
n. 133/2014, nelle more dell'adozione del piano in parola,  i  titoli
abilitativi devono essere rilasciati sulla base delle  norme  vigenti
prima della data di entrata in vigore del cd. Decreto Sblocca Italia. 
    Con il decreto ministeriale  impugnato,  invece,  permettendo  il
rilascio dei titoli concessori unici prima  dell'adozione  del  piano
delle aree, lo Stato elude l'obiettivo dal medesimo fissato  in  sede
di norma legislativa: razionalizzare lo svolgimento  delle  attivita'
petrolifere sul territorio nazionale. 
    Risulta addirittura lapalissiano, che, nelle  more  dell'adozione
del piano delle aree, dunque senza il necessario coinvolgimento delle
Regioni, un disciplinare (com'e'  quello  approvato  con  il  decreto
ministeriale in questione) che permetta a  chiunque  di  chiedere  ed
ottenere il rilascio di nuovi titoli unici e/o di convertire i titoli
minerari di cui sia gia' in possesso o le richieste gia' avanzate, in
titoli concessori unici e in richieste per titoli  concessori  unici,
e' assolutamente invasivo della sfera di competenza  regionale  e  va
pertanto annullato, previa sospensiva. 
    Istanza di sospensione ex artt.  40,  legge  n.  87/1953,  e  26,
deliberazione del 7 ottobre 2008. 
    La Regione Abruzzo rileva la sussistenza di gravi  motivi  legati
alla  tutela  dell'ambiente  ed  al  governo   del   territorio   che
legittimano la sospensione, nelle more  del  presente  giudizio,  del
decreto ministeriale impugnato. 
    Diversamente,  infatti,   l'immediata   efficacia   del   decreto
ministeriale  impugnato  comportera'  l'irreversibilita'  dei  titoli
unici rilasciati medio tempore  (in  via  originaria  o  in  sede  di
conversione dei precedenti titoli minerari) con  la  conseguenza  che
quando in futuro sara' adottato il dovuto piano  delle  aree,  voluto
dallo  stesso  legislatore  nazionale  in  accordo  con  le   Regioni
interessate, queste ultime non avranno  avuto  e  non  potranno  piu'
avere alcuna voce in merito. 
    In altre parole, le Regioni non potranno negare il loro  consenso
in relazione alle aree per le quali  i  titoli  concessori  unici  si
saranno ormai gia' costituiti, in totale  assenza  del  parere  delle
Regioni (pure voluto, si ribadisce, dal legislatore  nazionale),  pur
avendo essi un'efficacia diretta sui rispettivi  ambiti  territoriali
ed un notevole impatto,  magari  solo  negativo  in  un  giudizio  di
bilanciamento doveroso tra l'interesse economico e quello ambientale. 
    Sempre lo stesso legislatore nazionale,  peraltro,  ha  stabilito
che nelle more dell'approvazione del piano delle aree, si applica  la
disciplina previgente l'entrata in vigore del  Decreto  cd.  "Sblocca
Italia",  con  l'ovvia  conseguenza  che  i  titoli   minerari   gia'
rilasciati o  richiesti  non  possono  essere  convertiti  in  titoli
concessori unici in mancanza del piu' volte citato piano delle aree. 
 
                             Conclusioni 
 
    Da tutto quanto esposto, risulta incontestabile che l'adozione di
un nuovo disciplinare  tipo  per  il  rilascio  dei  titoli  minerari
(futuri titoli unici) avrebbe potuto avvenire, tutt'al  piu',  (viste
le  censure  di  legittimita'  costituzionali  gia'  sollevate  dalla
Regione ricorrente  avverso  l'art.  38  cit.)  solo  successivamente
all'adozione  del  piano  delle  aree  atto  a  stabilire,   d'intesa
("forte") con le Regioni, ove consentire le attivita' in questione in
un'ottica  di  razionalizzazione  delle   medesime   sul   territorio
nazionale. 
    Ne deriva che: 
        - il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto, prima
di  adottare  il  decreto  ministeriale   censurato,   attendere   la
predisposizione  del   piano   delle   aree   previo   raggiungimento
dell'intesa con le Regioni in sede di Conferenza unificata,  ex  art.
38, comma 1-bis, cit., assicurando cosi' una  partecipazione  diretta
ed effettiva delle medesime. 
        - il decreto ministeriale impugnato va  annullato  in  quanto
costituisce  un'invasione   statale   nella   sfera   di   competenza
costituzionale della Regione ed in quanto  lesivo  del  principio  di
leale collaborazione che deve sovrintendere ai rapporti tra lo  Stato
e le autonomie regionali; principio, come noto,  ormai  pacificamente
considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli
artt. 5 e 120, Cost.. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia, ogni contraria istanza
e deduzione disattesa, in accoglimento del presente  ricorso,  previa
sospensiva del decreto ministeriale del  Ministero  per  lo  sviluppo
economico del 25 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  serie
generale n. 103 del 6 maggio 2015, dichiarare  che  non  spetta  allo
Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, determinare,
con un procedimento nel quale non e' stata assicurata (in  violazione
degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost.) la  partecipazione
della Regione ricorrente, l'Aggiornamento del  disciplinare  tipo  in
attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164"
e  di  voler,  per  l'effetto,  annullare  l'atto  gravato,   decreto
ministeriale del Ministero per lo sviluppo  economico  del  25  marzo
2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2015, nonche' ogni
atto connesso a quello impugnato. 
    Si deposita: 
        1) copia delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 460/2015; 
        2) copia decreto ministeriale del Ministero per  lo  sviluppo
economico del 25 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  serie
generale  n.  103  il  6  maggio  2015,  recante  "Aggiornamento  del
disciplinare tipo in attuazione dell'art.  38  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164". 
          Roma, 29 giugno 2015 
 
            Avv. Manuela de Marzo - Avv. Stefania Valeri