N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2015
Ordinanza del 10 marzo 2015 del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di T.F.. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui gia' altrimenti non disponga, restituendoli per l'ulteriore corso nel caso di esito negativo della pronuncia sulla concessione o sull'esito della messa alla prova - Violazione dei principi di uguaglianza, dell'obbligo di idonea motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di legalita', di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. - Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 111, comma sesto, 25, comma secondo, e 27, comma secondo. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Denunciata prescrizione dell'applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate - Violazione del principio di tassativita' e determinatezza legale delle pene. - Codice penale, art. 168-bis, commi secondo e terzo. - Costituzione, art. 25, comma secondo. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento - Previsione del consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilita', di validita' o di efficacia - Violazione del principio dell'assoggettamento del giudice e delle sue funzioni soltanto alla legge - Contrasto con il principio di buon andamento ed efficienza delle attivita' dei pubblici poteri e con i principi di economicita' e ragionevole durata del processo penale. - Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 4. - Costituzione, artt. 97, 101 e 111, comma secondo. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Denunciata prescrizione della irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata ne' di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva - Violazione del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. - Codice di procedura penale, artt. 464-quater e 464-quinquies. - Costituzione, art. 27, comma secondo.(GU n.35 del 2-9-2015 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Ufficio penale dibattimentale monocratico
Insediato in persona del magistrato Giovanni Muscogiuri in
funzione di giudice della cognizione in primo grado nel procedimento
penale iscritto al R.G. n. 16/2014/883 nei confronti dell'imputata T.
F. sulla base della imputazione di fatti di reato di cui agli artt.
186 c.d.s.,
Visti gli atti relativi alla procedura di sospensione del
processo con messa alla prova dell'imputato incardinata come in atti
ai sensi degli artt. 464-bis ss. c.p.p., adesso pervenuta allo stadio
della pronuncia della ordinanza prevista dall'art. 464-quater comma 1
c.p.p. in funzione decisoria sul merito della istanza di messa alla
prova,
All'udienza in. data 06.03.2015, in sede di trattazione della
relativa procedura camerale nel contraddittorio delle parti, ha
pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza
I. - Gli artt. 3 ss. della legge n. 67/2014 entrata in vigore in
data 07.05.2014 hanno introdotto nell'ordinamento penale il
procedimento speciale di cui agli artt. 464-bis ss. c.p.p.,
applicabile in funzione alternativa al rito ordinario di cognizione
strumentalmente alla formazione giudiziale della causa estintiva del
reato della sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato prevista dall'art. 168-bis ss. c.p. (fattispecie
sostanziale estintiva della punibilita' in astratto, quale soggezione
del reo alla pena comminata dalla legge in via generale ed astratta
ovvero all'esercizio dell'azione penale esprimente la pretesa
statuale).
Il nuovo procedimento speciale, applicabile ai reati indicati
dall'art. 168-bis comma 1 c.p. indipendentemente dai rito di
cognizione rispettivamente loro proprio (rito collegiale, rito di
cognizione monocratica previa udienza preliminare, rito di cognizione
monocratica su citazione diretta del pubblico ministero), tuttavia
contempla in effetti almeno tre schemi procedurali, progressivamente
differenziati sul piano strutturale a seconda della fase del
procedimento penale (indagini preliminari, udienza preliminare,
giudizio di cognizione) in cui risultino incardinati.
La prima fattispecie procedimentale, conseguente ad iniziativa
formalizzata prima dell'esercizio dell'azione penale (art. 464-ter
c.p.p.), e' configurata secondo uno schema negoziale processuale
bilaterale, e' applicabile indipendentemente dal rito di cognizione
ordinaria ed e' destinata alla trattazione da parte del giudice per
le indagini preliminari allo stato degli atti del fascicolo del
pubblico ministero; la seconda fattispecie, conseguente ad iniziativa
formalizzata nell'udienza preliminare, e' configurata secondo uno
schema negoziale processuale unilaterale, e' applicabile nei
procedimenti di rito collegiale e di rito monocratico a citazione
indiretta ed e' destinata alla trattazione da parte del giudice
dell'udienza preliminare allo stato degli atti del fascicolo del
pubblico ministero; mentre la terza fattispecie, conseguente ad
iniziativa proposta (a norma dell'art. 464-bis comma 2 c.p.p.) oppure
reiterata (a norma dell'art. 464-quater comma 9 c.p.p.) nello stadio
introduttivo del giudizio ordinario di cognizione, e' configurata
anch'essa secondo uno schema negoziale processuale unilaterale, e'
applicabile soltanto nei procedimenti di rito monocratico a citazione
diretta ed e' destinata alla trattazione da parte del giudice
dibattimentale allo stato degli atti del fascicolo per il
dibattimento.
In considerazione della concreta vicenda processuale in
trattazione nel processo a quo, l'incidente di costituzionalita'
sollevato in questa sede concerne la terza fattispecie di messa alla
prova, applicabile nello stadio della trattazione delle questioni
preliminari al giudizio dibattimentale di cognizione monocratica su
citazione diretta.
II. - Secondo la relativa disciplina normativa, la scansione del
procedimento speciale in esame possiede struttura trifasica,
articolandosi in tre segmenti distinti ed eterogenei.
II.1 - La fase amministrativa preliminare del procedimento
speciale di messa alla prova e' radicata allorquando, ai sensi
dell'art. 141 comma 2 disp. att. c.p.p. "l'imputato rivolge richiesta
all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche'
predisponga un programma di trattamento" ed all'uopo "deposita gli
atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le
proposte che ritenga di fare".
Di seguito, ai sensi dell'art. 141 comma 3 disp. att. c.p.p.,
l'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente compie una
attivita' istruttoria che si articola:
nello svolgimento di una "indagine socio-familiare" il cui
esito e' riversato nella relazione tecnica (contenente gli
accertamenti e le considerazioni sviluppate dall'ufficio a sostegno
del programma di trattamento conseguentemente elaborato) con cui
"riferisce specificamente sulle possibilita' economiche
dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere
attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di
attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o
strutture pubbliche o private presenti sul territorio";
nella elaborazione, all'esito della suddetta indagine
socio-familiare, di un "programma di trattamento" che ai sensi
dell'art. 464-bis comma 4 c.p.p. prevede "A) le modalita' di
coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del
suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio'
risulti necessario e possibile; B) le prescrizioni comportamentali e
gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di
elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal
fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le
restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica
utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale; c)
le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la
persona offesa";
nella acquisizione, in ordine al programma di trattamento
come sopra elaborato, del consenso dell'imputato e del soggetto
destinatario delle prestazioni ivi contemplate;
nella trasmissione al giudice procedente della documentazione
relativa alla istruttoria amministrativa espletata (relazione di
indagine socio-familiare, programma di trattamento, atti di consenso
dei soggetti coinvolti nella esecuzione del programma).
II.2 - La susseguente fase di cognizione giurisdizionale camerale
del procedimento speciale viene instaurata ai sensi dell'art. 464-bis
commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p. allorquando l'imputato, entro il termine
decadenziale rapportato alla pronuncia della dichiarazione di
apertura del dibattimento, formalizza la istanza di messa alla prova
dinanzi alla autorita' giudiziaria procedente al giudizio ordinario,
allegando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio locale
di esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 141 comma 3 disp.
att. c.p.p. (oppure allegando, onde evitare di incorrere nella
inammissibilita' dell'istanza e nella decadenza consequenziale
all'apertura del dibattimento, la prova della incolpevole causa
impeditiva di tale produzione).
Ai sensi dell'art. 464-quater comma 1, periodo 2 c.p.p., alla
iniziativa di parte imputata ritualmente formulata (mediante
presentazione di istanza che non debba essere dichiarata
inammissibile per difetto di taluno dei presupposti e requisiti
previsti dall'art. 464-bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p.) consegue
l'attivazione di una procedura giurisdizionale di cognizione penale
camerale necessario allargato nel corso della quale:
ai sensi dell'art. 464-quarter comma 2 c.p.p, il giudice puo'
emettere l'eventuale provvedimento di convocazione con cui (come
previsto dall'art. 446 comma 5 c.p.p. nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti) dispone la
comparizione dell'imputato per verificare la volontarieta' della
richiesta di messa alla prova;
ai sensi dell'art. 464-bis comma 5 c.p.p., il giudice puo'
emettere gli eventuali provvedimenti istruttori con cui (come
previsto dall'art. 422 c.p.p. nella procedura camerale dell'udienza
preliminare nonche' dall'art 666 comma 5 c.p.p. nella procedura
camerale per incidente di esecuzione) acquisisce "tramite la polizia
giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le
ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle
condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica
dell'imputato", informazioni le quali "devono essere portate
tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato";
ai sensi dell'art. 464-quater comma 1 c.p.p., il giudice deve
emettere l'eventuale provvedimento di rinvio della trattazione ad
ulteriore udienza occorrente per l'integrazione del contraddittorio
in confronto della persona offesa dal reato non comparsa che
altrimenti, ai sensi dell'art. 464-quarter comma 7 c.p.p., avrebbe
prerogativa di impugnare per cassazione ogni consequenziale
provvedimento sull'istanza di messa alla prova;
ai sensi dell'art. 464-quater comma 1 c.p.p., il giudice -
una volta perfezionato il contraddittorio di tutte le parti e della
persona offesa dal reato, ed assunte le eventuali informazioni
integrative necessarie - da' corso alla discussione camerale sul
merito della istanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova dell'imputato;
ai sensi dell'art. 464-quater commi 3 e 4 c.p.p., il giudice
pronuncia la ordinanza che decide in via definitiva o interlocutoria
sul merito della istanza di messa alla prova.
II.3 - In particolare, il provvedimento giurisdizionale di
cognizione sul merito della istanza di messa alla prova e'
pronunciato allo stato degli atti del fascicolo per il dibattimento
quale esso si trova nello stadio introduttivo del giudizio
(antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento) in cui la
procedura deve essere attivata a pena di decadenza: fascicolo percio'
originariamente composto soltanto dal decreto di rinvio a giudizio e
dalla eventuale documentazione prevista dall'art. 431 c.p.p., nonche'
successivamente integrato soltanto dalla relazione di indagine
socio-familiare redatta dall'ufficio esecuzione penale esterna (ai
sensi dell'art. 141-bis disp. att. c.p.p.) e dalle eventuali
ulteriori informazioni sulle condizioni di vita dell'imputato
acquisite dal giudice ai fini della decisione sulla istanza di
ammissione al beneficio (ai sensi dell'art. 464-bis comma 5 c.p.p.).
Peraltro, ai sensi dell'art. 464-quater comma 7 c.p.p., tale
provvedimento e' dato con ordinanza soggetta ad impugnazione per
cassazione non sospensiva - dimodoche' il procedimento penale di
primo grado, comunque si proceda in esito al tenore del provvedimento
impugnato, deve proseguire in pendenza del giudizio di legittimita' -
proponibile dall'imputato, dal pubblico ministero e dalla persona
offesa indebitamente pretermessa dal contraddittorio camerale.
In relazione al suo contenuto dispositivo, la decisione
giurisdizionale camerale sulla istanza di messa alla prova
dell'imputato si distingue:
a seconda che il giudice emetta - quando, "in base ai
parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa" non
irrimediabilmente inidoneo "il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati" -
un provvedimento decisorio con cui "puo' integrare o modificare il
programma di trattamento" e che, tuttavia, resta caratterizzato da
funzione meramente interlocutoria, in quanto e' suscettibile di
acquisire efficacia soltanto "con il consenso dell'imputato" al cui
gradimento deve quindi andare sottoposto;
oppure a seconda che il giudice emetta - quando, "in base ai
parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa"
irrimediabilmente inidoneo (anche per causa di dissenso dell'imputato
alla integrazione o modifica disposta nell'eventuale pregresso
provvedimento interlocutorio) "il programma di trattamento
presentato" e/o comunque quando "ritiene che l'imputato" non "si
asterra' dal commettere ulteriori reati" - un provvedimento decisorio
definitivo di reiezione della istanza suddetta;
oppure a seconda che il giudice emetta - quando, "in base ai
parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il
programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si
asterra' dal commettere ulteriori reati" - un provvedimento decisorio
definitivo di accoglimento dell'istanza suddetta.
Il provvedimento di accoglimento dovrebbe recepire il "programma
di trattamento" al quale l'imputato abbia prestato consenso e
tradurne i contenuti programmatici gia' delineati su base volontaria
ai sensi dell'art. 464-bis comma 4 c.p.p. in precetti imperativi
articolati secondo tre ordini di statuizioni le quali,
rispettivamente:
ai sensi dell'art. 168-bis comma 2 periodo 1 c.p.p. in primo
luogo riguardano la prestazione di condotte volte alla eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche',
ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato" ed
inoltre, ai sensi dell'art. 464-quinquies comma 1 c.p.p.,
stabiliscono "il termine entro il quale le prescrizioni e gli
obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti
devono essere adempiuti [il quale] puo' essere prorogato, su istanza
dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi";
ai sensi dell'art. 168-bis comma 2 periodo 2 c.p., in secondo
luogo riguardano "l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per
lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro,
attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di
prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una
struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al
divieto di frequentare determinati locali" e che peraltro, ai sensi
dell'art. 464-quater comma 3, periodo 2 c.p.p., deve assicurare la
imposizione all'imputato di un "domicilio" che risulti "tale da
assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato";
ai sensi dell'art. 168-bis comma 3 c.p., in terzo luogo
riguardano la "prestazione di lavoro di pubblica utilita' [il quale]
consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto
anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative
dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non
continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o
presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in
Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La
prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua
durata giornaliera non puo' superare le otto ore".
II.4 - Ai sensi dell'art. 464-quinquies c.p.p., la concreta
attuazione del trattamento sanzionatorio stabilito nel programma
recepito dal provvedimento giurisdizionale camerale di messa alla
prova forma oggetto di una apposita procedura di esecuzione penale la
quale:
ai sensi dell'art. 464-quater comma 6 c.p.p., ha inizio con
la "sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato",
momento a partire dal quale soltanto decorre un periodo di
sospensione della prescrizione del reato che (ai sensi dell'art.
168-ter comma 1 c.p.) si esplica di diritto ma soltanto in confronto
dell'imputato ammesso al procedimento speciale (e non anche in
confronto dei concorrenti nel reato, in deroga alla regola generale
di cui all'art. 161 comma 1 c.p.), nonche' nei limiti di durata
previsti dall'art. 464-quater comma 5 c.p.p. (due anni, quando si
procede per reati comunque puniti con pena detentiva; un anno, quando
si procede per reati puniti soltanto con pena pecuniaria);
ai sensi dell'art. 141-ter commi 4 e 5 disp. att. c.p.p.,
trova svolgimento sotto la vigilanza del competente ufficio locale di
esecuzione penale esterna il quale redige relazioni periodiche con
cui "informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento
di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita'
svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario,
modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di
esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca
del provvedimento di sospensione" ed inoltre, "alla scadenza del
periodo di prova, [...] trasmette al giudice una relazione
dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima";
ai sensi dell'art. 464-quinquies comma 3 c.p.p., e'
suscettibile di dare luogo ad incidenti di esecuzione anch'essi
trattati ai sensi dell'art. 127 c.p.p. con apposite procedure
giurisdizionali camerali a contraddittorio necessario allargato alla
persona offesa dal reato, nel corso delle quali "il giudice, sentiti
l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le
prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove
prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova";
ai sensi dell'art. 464-opties c.p.p., e' suscettibile di
conclusione anticipata mediante ordinanza di revoca della messa alla
prova pronunciata dal giudice anche d'ufficio sulla base dei
presupposti sostanziali di cui all'art. 168-quater c.p. (1) , con il
rito di cui all'art. 464-opties comma 2 c.p.p. (apposita procedura
camerale a contraddittorio necessario allargato alla persona offesa
dal reato) nonche' (anche) alla stregua delle informazioni di cui
all'art. 141-bis comma 4 disp. att. (relazioni periodiche
dell'ufficio esecuzione penale esterna che ha "preso in carico"
l'imputato ai sensi dell'art. 464-quinquies "comma 2 c.p.p.);
l'ordinanza di revoca e' suscettibile di impugnazione mediante
ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 464-octies comma 3 c.p.p.)
ed alla sua irrevocabilita' consegue che "il procedimento [ordinario
di cognizione] riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto
sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi
imposti" (art. 464-octies comma 4 c.p.p.);
ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., e' suscettibile di
conclusione naturale mediante provvedimento dichiarativo dell'esito
negativo o positivo della messa alla prova pronunciato dal giudice
anche d'ufficio "decorso il periodo di sospensione del procedimento
con messa alla prova" sulla base dei presupposti sostanziali di cui
all'art. 464-septies comma 1 periodo 1 c.p.p. ossia in considerazione
"del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni
stabilite", con il rito di cui all'art. 464-septies comma l, periodo
2 c.p.p. (sempre nel corso di apposita procedura camerale a
contraddittorio necessario allargato alla persona offesa dal reato
celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p.) ed alla stregua della
relazione conclusiva di cui all'art. 464-septies comma 1, periodo 2
c.p.p. (consistente nella "relazione dettagliata sul decorso e
sull'esito della prova" formata ai sensi dell'art. 141-bis comma 5
disp. att. c.p.p. dall'ufficio esecuzione penale esterna che ha
"preso in carico" l'imputato).
In tale sede "se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e
del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova" non
l'abbia avuto esito positivo" (art. 464-septies comma 1, periodo 1
c.p.p.), il giudice pronuncia ordinanza con cui dispone che il
procedimento prosegua nella forma del giudizio ordinario di
cognizione dibattimentale (2) . Se invece il giudice, "tenuto conto
del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo" (art.
464-septies comma 1, periodo 1 c.p.p.), allora pronuncia sentenza di
proscioglimento anticipato di rito a norma dell'art. 129 c.p.p.
(previa delibazione di insussistenza di cause di proscioglimento nel
merito) a titolo di non doversi procedere in ragione della causa di
estinzione del reato di cui all'art. 168-ter comma 2 c.p., disponendo
"l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove
previste dalla legge" (art. 168-ter comma 3 c.p.).
III. - Il riordino concettuologico della disorganica sequela di
enunciati normativi introdotti dalla legge n. 67/2014 consente di
ravvedere nel procedimento speciale in esame una complicata scansione
che si articola, nei termini sopra riepilogati, in una fase
amministrativa preliminare condotta dall'ufficio esecuzione penale
esterna (in funzione istruttoria e preparatoria), in una fase
giurisdizionale di cognizione culminante nella formazione di un
titolo esecutivo provvisorio emesso in forma di ordinanza (anziche'
di sentenza) ed in una fase di esecuzione penale culminante nella
adozione di un provvedimento emesso in forma di sentenza (anziche' di
ordinanza).
L'oggetto della procedura consiste nella unilaterale offerta
dell'imputato di una prestazione identificabile nella sua volontaria
soggezione alla esecuzione del trattamento giuridico penale irrogato
in forza di un titolo esecutivo provvisorio emesso allo stato degli
atti del fascicolo per il dibattimento in funzione strumentale alla
susseguente declaratoria giurisdizionale di accertamento costitutivo
della fattispecie giudiziale estintiva del reato conseguentemente
formata. Ai sensi dell'art. 168-bis commi 2 e 3 c.p.; la suddetta
prestazione dell'imputato presenta un contenuto complesso, riferibile
necessariamente alla applicazione di due concorrenti sanzioni di
natura personale (la misura alternativa dell'affidamento in prova al
servizio sociale e la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita') nonche' riferibile eventualmente (soltanto qualora ne
ricorrano i concreti presupposti) alla esecuzione di ulteriori
prestazioni di carattere patrimoniale o personale di carattere
ripristinatorio, riparatorio e riconciliativo (eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, risarcimento
del danno dallo stesso cagionato).
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie e di ogni altra
considerazione svolta in questa sede, il remittente ritiene che la
prestazione volontaria la cui offerta ed attuazione costituiscono
oggetto del procedimento speciale di messa alla prova consista nella
soggezione volontaria dell'imputato all'esecuzione di una pena
criminale, sia pure morfologicamente strutturata in forma alternativa
e sostitutiva rispetto alle ordinarie sanzioni pecuniarie e/o
detentive previste dal codice penale: trattasi infatti a tutti gli
effetti (compresi quelli del ragguaglio previsto dall'art. 657-bis
c.p.p. secondo cui, ai fini dell'esecuzione della condanna penale
pronunciata nel processo susseguente all'eventuale esito negativo
della prova, tre giorni di quest'ultima sono equiparati ad un giorno
di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria) di un
trattamento giuridico sanzionatorio penale irrogato in funzione
retributiva, specialpreventiva, rieducativa e risocializzante, oltre
che eventualmente anche in funzione ripristinatoria e riparatoria.
Lo schema fondamentale della fattispecie, siccome contempla
l'offerta di una prestazione il cui adempimento integra la causa di
estinzione del reato, palesemente richiama quello gia' noto della
oblazione, tuttavia con un duplice e cospicua differenza. Infatti da
un lato la prestazione offerta consiste (non nel mero versamento di
una somma di denaro predeterminata e/o obbiettivamente determinabile,
bensi') nella soggezione dell'imputato a vincoli ablatori e
conformativi della sua sfera personale e patrimoniale la cui
quantita' e qualita', lungi dal recare alcuna predeterminazione
normativa, deve essere determinata dal giudice sulla base delle
complesse valutazioni discrezionali di merito finalizzate al
cosiddetto trattamento; e d'altro lato la stessa declaratoria
giurisdizionale dell'esito positivo della messa alla prova,
implicando anch'essa valutazioni di merito che trascendono di gran
lunga la mera ricognizione vincolata del dato obbiettivo
precostituito concernente l'esatto adempimento di una mera dazione
pecuniaria, riveste efficacia costitutiva anziche' meramente
dichiarativa della fattispecie sostanziale estintiva della
punibilita'. Inoltre, come gia' accennato, la stessa procedura di
messa alla prova attivabile dinanzi al giudice del dibattimento
differisce profondamente da quella attivabile prima dell'esercizio
dell'azione penale (a norma dell'art. 464-ter c.p.p.), la quale
invece riflette il tutt'altro schema negoziale del patteggiamento (3)
; ed altresi' differisce, sia pure in minore misura, dalla procedura
della messa alla prova attivabile dinanzi al giudice per le indagini
preliminari o dinanzi al giudice per l'udienza preliminare dopo
l'esercizio dell'azione penale (4)
Ad avviso del remittente, la specifica procedura che dovrebbe
adesso applicarsi nella trattazione del presente processo penale a
quo dinanzi a questo giudice del dibattimento appare viziata dalle
ragioni di illegittimita' costituzionale appresso enunciate; fermo
peraltro restando che tutte le censure di seguito illustrate, tranne
la prima, si appalesano egualmente predicabili in relazione a
qualsivoglia ipotesi di messa alla prova prevista dalle disposizioni
introdotte dalla legge n. 67/2014.
III.1 - L'art. 464-quater comma 3 c.p.p. prevede che "la
sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando
il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice
penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati";
dunque la fase di cognizione giurisdizionale camerale del
procedimento speciale in parola, avente ad oggetto la predisposizione
e valutazione delle condizioni di accesso dell'imputato al beneficio,
dovrebbe fisiologicamente culminare nella pronuncia della ordinanza
apprestante il titolo esecutivo provvisorio che irroga il trattamento
sanzionatorio criminale il cui positivo esito applicativo darebbe
luogo alla causa di estinzione del reato costituente oggetto
dell'accertamento costitutivo emesso con la sentenza di
proscioglimento che sarebbe pronunciata all'esito della susseguente
fase esecutiva del procedimento speciale.
Sennonche', secondo il vigente ordinamento processuale e
costituzionale, la irrogazione di qualsiasi trattamento sanzionatorio
di diritto penale criminale - compreso quello che risulterebbe
stabilito nella ordinanza di messa alla prova e la cui esecuzione
anticipata darebbe luogo alla correlativa fattispecie estintiva del
reato - postula l'indefettibile presupposto del convincimento del
giudice in ordine alla responsabilita' dell'imputato in relazione al
reato per cui si procede.
Cio' si desume dalle piu' comuni nozioni delle istituzioni di
diritto e procedura penale (secondo cui l'espiazione di una pena
presupponga una condanna intesa come accertamento giurisdizionale di
fatti penalmente rilevanti dichiarato, sia pure a cognizione
sommaria, in funzione costitutiva di responsabilita' penali
attribuite in base al principio di colpevolezza); nonche' si desume
dal tenore dell'art. 168-bis comma 2 c.p. (che menziona le
conseguenze "derivanti" dal reato, il quale percio' stesso si
presuppone non soltanto commesso ma anche esaustivamente accertato
addirittura nei suoi eventuali effetti antigiuridici persistenti);
nonche' si desume dalla stessa previsione (ai sensi dell'art.
464-quater comma 3 c.p.p.) della valutazione giurisdizionale della
idoneita' del "programma di trattamento" da compiersi "in base ai
parametri di cui all'art. 133 c.p." (tra i quali, come e' noto,
figura anzitutto la gravita' del reato che percio' stesso si
presuppone non soltanto commesso, ma anche pienamente valutabile in
tutte le sue modalita' fenomenologiche manifestate dalla natura,
dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni
altra modalita' dell'azione, nonche' dalla gravita' del danno o del
pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, nonche' dalla
intensita' del dolo o dal grado della colpa); nonche' si desume, per
quel che vale, perfino dalla stessa grammatica dell'art. 464-quater
comma 3 c.p.p. (laddove, con la menzione della previsione
giurisdizionale che l'imputato si asterra' dal commettere "ulteriori"
reati, l'accertamento giurisdizionale del reato per cui si procede ed
il correlato giudizio di responsabilita' sono letteralmente dati per
scontati).
D'altronde, la indefettibilita' del giudizio di colpevolezza ai
fini della irrogazione delle sanzioni penali che danno luogo alla
messa alla prova e' dichiarata dalla stessa Corte costituzionale che
difatti, pronunciando giustappunto in tema di messa alla prova
dell'imputato minorenne, ha spiegato che il "convincimento del
giudice in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato [...]
costituisce [...] un presupposto logico essenziale del provvedimento
dispositivo della messa alla prova" al punto che allo stesso giudice
procedente compete di valutare caso per caso se le esigenze di
accertamento del fatto contestato in funzione della fisiologica
formazione del suddetto convincimento comportino che, in ragione
della inadeguatezza dei dati cognitivi attualmente disponibili nello
stadio processuale in atto, "la sospensione non possa intervenire
nella fase predibattimentale, occorrendo viceversa, affinche' possa
ritenersi adeguatamente formato quel convincimento, che il giudice
tenga conto anche dell'istruzione dibattimentale" (Corte cost.
sentenza n. 125/1995 in data 05.04.1995).
Nondimeno, lo schema normativo della messa alla prova applicabile
ai sensi degli artt. 464-bis e 464-quater c.p.p. nei procedimenti di
rito a citazione diretta dinanzi al giudice monocratico (a differenza
di quanto previsto per le omologhe procedure attivabili dinanzi al
giudice per le indagini preliminari e dinanzi al giudice per
l'udienza preliminare) presuppone che la relativa procedura si svolga
allo stato degli atti del fascicolo per il dibattimento considerato
nella minimalistica composizione in cui si trova nello stadio
introduttivo del giudizio ordinario (5) ; ossia allorquando il
compendio di dati cognitivi in possesso del giudice - per ovvia
conseguenza dello stesso impianto normativo accusatorio del processo
ordinario di cognizione, siccome radicato sui principi del doppio
fascicolo e della formazione dibattimentale della prova - risulta di
regola largamente insufficiente o inidoneo a fornire la plausibile
rappresentazione del fatto occorrente ai fini della formulazione di
alcun giudizio positivo di responsabilita', che pertanto il giudice
dovrebbe allora letteralmente formulare pur senza avere cognizione di
causa (6)
Percio', in definitiva, lo schema decisorio del procedimento
speciale in trattazione riflette quello della pronuncia
dibattimentale preliminare sulla oblazione (o su qualsivoglia altra
causa di estinzione del reato) perfino sotto il profilo dei dati
cognitivi che nelle due ipotesi risultano rispettivamente disponibili
a fondamento della declaratoria giurisdizionale. E cio' quantunque la
pronuncia resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in materia di oblazione
(o di qualsivoglia altra causa di estinzione del reato finora nota)
consista in una declaratoria liberatoria recante il mero accertamento
dichiarativo di dati fattuali precostituiti di pronta ricognizione
oggettiva; mentre, all'opposto, la procedura dibattimentale della
messa alla prova riveste pur sempre la peculiare funzione di irrogare
all'imputato sanzioni penali consequenziali ad un reato in relazione
al quale, percio' stesso, l'ordinamento costituzionale postula
necessariamente la formulazione di un giudizio di responsabilita'
personale. Nondimeno, alla stregua della procedura cosi' come
legalmente delineata, nella quasi totalita' dei casi concretamente
configurabili ogni provvedimento del giudice in tema di messa alla
prova (ovvero sia in sede di ammissione dell'imputato al beneficio,
sia in sede di susseguente valutazione del relativo esito ai fini
della eventuale emissione della sentenza di non doversi procedere)
dovrebbe essere emesso sulla base di null'altro che la prova
(risultante dalla emissione del decreto di rinvio a giudizio) del
mero fatto giuridico processuale concernente l'avvenuto esercizio
dell'azione penale; ovvero senza che il giudice, pur dovendo
esprimere un convincimento in ordine alla responsabilita'
dell'imputato per il fatto storicamente descritto e giuridicamente
qualificato nella imputazione, disponga dei dati cognitivi necessari
e sufficienti a stabilire se e quale fatto previsto dalla legge
penale sia stato commesso, con quali modalita' e da chi. In tali
condizioni, la irrogazione della pena criminale stabilita nel titolo
esecutivo provvisorio che dispone la messa alla prova dovrebbe quindi
fondarsi sulla enunciazione di un giudizio di colpevolezza
esplicitamente o implicitamente formulato in maniera illogica e/o
fittizia poiche', secondo lo stesso meccanismo processuale
normativamente prefigurato, del reato contestato al giudice
procedente poco o null'altro sarebbe dato di sapere se non che il
pubblico ministero abbia ritenuto di dedurlo in giudizio mediante
esercizio dell'azione penale.
Deve concludersene che le disposizioni di legge che prevedono
siffatto congegno - prefigurante un provvedimento giurisdizionale di
irrogazione di un trattamento giuridico di diritto penale criminale
suscettibile di essere pronunciato sul presupposto di un
convincimento di responsabilita' di carattere letteralmente assurdo o
mendace poiche' implicitamente o esplicitamente formulato nonostante
la indisponibilita' degli elementi occorrenti a stabilire se alcun
fatto sia avvenuto, come e da chi sia stato commesso e quale ne sia
la qualificazione giuridica - appaiono contrastanti con l'art. 3
Cost., alla stregua del quale deve ritenersi che le enunciazioni
consapevolmente incongrue o simulatorie non possono costituire
presupposto o strumento di trattamenti giuridici; nonche' con l'art.
111 comma 6 Cost., alla stregua del quale deve ritenersi che cotali
medesime enunciazioni non possono costituire parte integrante di
alcun provvedimento giurisdizionale in funzione di assolvimento
dell'obbligo di motivazione del medesimo; nonche' con l'art. 25 comma
2 Cost., alla stregua del quale deve ritenersi che la punizione
criminale puo' essere irrogata in ragione di un fatto previsto dalla
legge come reato e non anche in ragione della plateale finzione
radicabile sulla mera contestazione processuale del medesimo; nonche'
con l'art. 27 comma 2 Cost., alla stregua del quale deve ritenersi
che il giudizio di responsabilita' dell'imputato giustificativo della
irrogazione di pene criminali consiste in una considerazione
giurisdizionale di colpevolezza radicata sulla cognizione storica e
sulla valutazione giuridica del fatto e non certo su alcuna mera
declamazione nomenclatoria o discorsiva, tantomeno se vistosamente
insensata o simulatoria.
Nella prassi giudiziaria della fattispecie dibattimentale in
parola, tale incompletezza del meccanismo normativo (la quale, come
accennato, invece non sussiste nelle omologhe fattispecie attivabili
dinanzi al giudice per le indagini preliminari ed al giudice per
l'udienza preliminare) sarebbe superabile per via di mero fatto
attraverso il consenso che le parti intendessero prestare ai sensi
dell'art. 493 comma 3 c.p.p. alla acquisizione e valutazione
giurisdizionale del fascicolo del pubblico ministero. Ma la
considerazione di tale concreta eventualita', lungi dal rimuovere
l'anzidetta censura di incostituzionalita', serve soltanto a
confermarla perfezionando la constatazione di un meccanismo
processuale il cui funzionamento, cosi' come ab origine legalmente
delineato, e' precluso gia' alla stregua delle elementari esigenze di
coerenza dell'ordinamento processuale e costituzionale.
Le ragioni di incostituzionalita' derivanti dalla denunciata
incompletezza del meccanismo processuale in parola si appalesano
suscettibili di elisione mediante declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 464-quater comma 1 c.p.p. nella parte in cui
non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione da assumere
nell'ambito della procedura di messa alla prova, acquisisca e valuti
gli atti e documenti del fascicolo del pubblico ministero dei quali
altrimenti gia' non disponga; poi restituendoli per l'ulteriore corso
nel caso di esito negativo della pronuncia sulla (concessione o
sull'esito della) messa alla prova, similmente a quanto avviene nei
procedimenti speciali del giudizio abbreviato e della applicazione
della pena su richiesta delle parti.
D'altronde, alla stregua del rimedio da ultimo ipotizzato,
verosimilmente la cognizione giurisdizionale degli atti di indagine
in funzione ricognitiva e valutativa del fatto e decisoria sul merito
della medesima regiudicanda determinerebbe, in capo al giudice
dibattimentale che abbia definito negativamente la procedura di messa
alla prova per ragioni attinenti al merito della medesima, la
incompatibilita' all'ulteriore trattazione del processo. Infatti,
alla relativa ipotesi si appalesano applicabili in parte qua gli
argomenti gia' enunciati, in relazione ai procedimenti speciali del
patteggiamento e del rito abbreviato, nelle sentenze n. 124/1992, n.
399/1992, n. 439/1993 e n. 155/1996 della Corte costituzionale; donde
la configurazione di una ulteriore ragione di illegittimita'
costituzionale anche dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non
prevede la incompatibilita' al giudizio del giudice il quale abbia
emesso l'ordinanza di messa alla prova dell'imputato (cosi'
formulando un giudizio di responsabilita' nei suoi confronti) oppure
abbia respinto la relativa istanza per ragioni di merito (concernenti
la inidoneita' del programma di trattamento e/o la prognosi di futura
recidivanza dell'imputato ritenute in conseguenza della valutazione
del fatto e/o della personalita' del suo autore).
III.2 - Le considerazioni e le censure immediatamente precedenti
devono essere integralmente riproposte e ribadite in relazione agli
analoghi profili di illegittimita' costituzionale che, per analoghe
ragioni di incongruenza del meccanismo processuale rispetto agli
esiti decisionali che si pretende debba radicare, colpiscono la
previsione dell'art. 464-quater c.p.p. secondo cui il giudice e'
chiamato ad esprimere, "in base ai parametri di cui all'articolo 133
del codice penale" un giudizio di idoneita' o inidoneita' del
programma di trattamento presentatogli.
Pare difatti intuitivo che il giudice dibattimentale - al quale,
alla stregua degli atti del fascicolo del dibattimento in suo
possesso nella fase introduttiva del giudizio, nulla o quasi sia dato
di sapere in ordine alla vicenda sostanziale presupposta - nessun
giudizio possa seriamente emettere in ordine alla idoneita' o meno
del cosiddetto programma di trattamento in funzione retributiva,
specialpreventiva rieducativa e risocializzante rispetto alla
perpetrazione di un reato che, in effetti, lo stesso giudice in tutto
o in parte ignora se, come e da chi sia stato commesso. Dimodoche',
in sostanza, ancora una volta il giudice si troverebbe nella
condizione di dover formulare un giudizio illogico e/o fittizio,
poiche' strumentale all'inconsulta affermazione della idoneita' o
inidoneita' di trattamenti giuridici penali che si riferiscono ad
esigenze personologiche sconosciute poiche' in tutto o in parte
definibili in relazione ad un fatto storico a sua volta ignoto.
III.3 - Come e' noto, gli enunciati normativi che definiscono la
nuova procedura non si curati di stabilire la finalita' legalmente
tipica del "programma di trattamento" la quale, pertanto, deve essere
ricavata per via interpretativa attingendo i relativi elementi
teleologici dai principi ordinamentali e costituzionali che
definiscono le funzioni dei trattamenti sanzionatori di diritto
penale criminale; tuttavia, nessun canone ermeneutico pare
tecnicamente evocabile per sopperire alla ancor piu' grave noncuranza
manifestata dal legislatore in tema di determinazioni qualitative e
quantitative delle sanzioni penali alternative e sostitutive
irrogabili in sede di esplicazione del procedimento speciale in
esame.
Tale indeterminatezza, in primo luogo, appare piuttosto evidente
gia' sotto il profilo del contenuto del cosiddetto trattamento il
quale, risultando definito dall'art. 168-bis commi 2 e 3 c.p. in
maniera sommamente generica, sul piano qualitativo potrebbe
risolversi in un nonnulla di fatto (poco piu' della declamazione
nominalistica della qualifica attribuita alla situazione giuridica
personale dell'imputato); oppure, viceversa, potrebbe svilupparsi
mediante applicazione di un insieme di vincoli conformativi ed
ablatori della liberta' personale implicanti, per le loro concrete
determinazioni oggettuali e/o modali e/o temporali, risultati
afflittivi e restrittivi della sfera giudica dell'imputato di
intensita' paragonabile o magari anche superiore a quella delle
stesse pene edittali previste dalla legge in relazione al reato per
cui si procede.
E soprattutto, in secondo luogo, la indeterminatezza legale del
trattamento sanzionatorio anticipato irrogabile in sede di messa alla
prova appare insostenibile sotto il profilo quantitativo, ossia con
riferimento alla misura temporale delle sanzioni criminali
alternative e sostitutive da applicarsi in luogo delle pene edittali
del reato per cui si procede. Infatti, al riguardo l'unica
indicazione che si rinviene nella legge e' quella contenuta nell'art.
168-bis comma 3 c.p. secondo cui "il lavoro di pubblica utilita'
consiste in una prestazione [...] di durata non inferiore a dieci
giorni"; dimodoche', in definitiva, il trattamento sanzionatorio
penale la cui espiazione anticipata costituisce oggetto della fase
esecutiva della procedura di messa alla prova risulta determinato
soltanto nel minimo (dieci giorni) in relazione alla sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', e totalmente
indeterminato in relazione alla misura alternativa dell'affidamento
al servizio sociale.
D'altronde non pare che a questi ultimi profili di
indeterminatezza legale si possa sopperire attingendo i necessari
riferimenti precettivi, mediante la procedura ermeneutica della
analogia legis, dall'art. 464-quater comma 5 c.p.p. (norma
processuale che stabilisce soltanto la durata massima della
sospensione del processo conseguente alla attivazione del
procedimento speciale in trattazione) oppure dall'art. 657-bis c.p.p.
(norma sostanziale che stabilisce soltanto i criteri di ragguaglio
applicabili in sede di determinazione della pena da espiare nel caso
di esito negativo della procedura). Infatti, tali applicazioni del
ragionamento per analogia in funzione definitoria di sanzioni penali
dovrebbero ritenersi categoricamerete vietate dal principio
costituzionale di' tassativita' legale delle pene, oltre che
radicalmente precluse dalla inconfigurabilita' dei presupposti logici
all'uopo occorrenti, a cominciare da quello concernente la
similitudine tra la fattispecie (non regolata) di cui occorre
stabilire la disciplina e quelle (regolate) la cui disciplina
formerebbe oggetto della estensione analogica (7) .L'importanza della
censura di incostituzionalita' in parola, nonche' la insostenibilita'
tecnica e pratica dell'ipotesi che i referenti di determinazione
della durata delle sanzioni irrogate a titolo di messa alla prova
possano ricavarsi per analogia dagli artt. 464-quater comma 5 e
657-bis c.p.p., appaiono particolarmente evidenti nei casi in cui si
proceda per delitti di cospicua gravita' edittale (posto che il
procedimento speciale di messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis
comma 1 c.p., risulta applicabile anche a delitti punibili con pene
detentive addirittura pari o superiori ai dieci anni di reclusione).
Infatti, in simili ipotesi, facendosi riferimento all'art. 464-quater
comma 5 c.p.p. l'imputato non potrebbe essere assoggettato ad un
trattamento di durata superiore ai due anni, ad onta di ogni
possibile profilo di gravita' del reato e di intensita' delle
correlate esigenze di trattamento; mentre per converso, facendosi
riferimento all'art. 657-bis c.p.p., si dovrebbe ammettere la
ipotizzabilita' di sanzioni di messa alla prova suscettibili di
durata protratta per numerosi decenni.
Da tali considerazioni pare consegua una censura di
illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis c.p. per contrasto
con l'art. 25 comma 2 cost. nella parte in cui sancisce il principio
di tassativita' e determinatezza legale delle pene poiche', nel
disegno legislativo che definisce il procedimento speciale in esame,
le determinazioni qualitative e quantitative concernenti il
trattamento sanzionatorio penale applicabile appaiono rimesse alla
libera scelta delle autorita' procedenti (prima l'ufficio locale di
esecuzione penale che predispone il programma di trattamento, e poi
il giudice che tale programma convalida o modifica); trovando di
fatto l'unico loro possibile limite (a sua volta non del tutto o non
sempre fisiologico, come si dira' appresso) nelle valutazioni di
interesse privato sulla base delle quali l'imputato, qualora non
gradisse le relative deliberazioni del giudice, sic et simpliciter
eserciterebbe a sua volta la sovrana prerogativa di non prestare o
revocare il proprio consenso all'ulteriore corso della procedura,
cosi' facendola cadere nel nulla.
III.4 - Le considerazioni da ultimo sviluppate valgono ad
introdurre l'esposizione di un ulteriore sospetto di
incostituzionalita' che colpisce le disposizioni di cui all'art.
464-quater comma; 4 e 6 c.p.p. nella parte in cui introducono
nell'ordinamento penale processuale una procedura destinata a
svilupparsi secondo lo schema di una sorta di patteggiamento di fatto
che, per la prima volta nel percorso storico della procedura penale
di cognizione, si svolge (non tra le parti al cospetto del giudice,
bensi') tra una delle parti e il giudice stesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 464-quater comma 4 c.p.p., al giudice
dibattimentale procedente in tema di messa alla prova compete di
verificare la idoneita' del programma di trattamento rispetto alle
presupposte esigenze, apportando alle sanzioni riparatorie,
alternative e sostitutive ivi contemplate le modifiche ed
integrazioni all'uopo ritenute necessarie ed opportune sia in termini
di contenuti, sia in termini di durata. Pertanto, l'unica ipotesi in
cui lo schema della procedura in parola possa avere corso senza
necessita' di alcun intervento modificativo o integrativo del giudice
e' quella in cui il programma cosi' come elaborato dall'ufficio di
esecuzione penale esterna con il consenso dell'imputato risulti - sia
in termini di qualita', sia in termini di quantita' delle sanzioni
applicabili - in primo luogo esaustivamente delineato, ed in secondo
luogo interamente condiviso dal giudice.
Tuttavia, quest'ultima ipotesi (anche per conseguenza pratica
della grave carenza di parametri legalmente precostituiti di cui lo
stesso ufficio di esecuzione penale esterna possa avvalersi nella
predisposizione del programma) pare connotata da margini statistici
di accadibilita' concreta pressoche' irrisori, che potrebbero magari
essere superati o aggirati se le determinazioni all'uopo occorrenti
fossero di fatto suggerite dallo stesso giudice procedente il quale
si facesse carico del relativo giudizio anticipandolo informalmente
e/o al di fuori dello schema legale del procedimento.
In ogni altro caso (ovvero: ogni qual volta il trattamento non
risultasse ab origine esaustivamente definito dall'ufficio esecuzione
penale esterna, nonche' ogni qual volta il programma gia'
esaustivamente definito non risultasse anche incondizionatamente
condiviso dal giudice), si rende necessario un intervento
giurisdizionale modificativo o integrativo del relativo programma che
tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 464-quater comma 4 c.p.p., e'
ammissibile soltanto "con il consenso dell'imputato"; e cio', in
particolare, sia nella ipotesi che il giudice debba modificare la
quantita' o qualita' delle prescrizioni, sia nella ipotesi che il
giudice debba stabilire la durata delle prestazioni e quindi della
stessa fase esecutiva della messa alla prova, poiche' lasciata in
tutto o in parte indeterminata nel programma di trattamento elaborato
dal competente ufficio di esecuzione penale (come giustappunto
concretamente avvenuto nel caso del presente procedimento a quo).
Di siffatte determinazioni modificative o integrative si puo'
supporre che esse, senza particolari formalita', possano essere
discorsivamente rappresentate dal giudice e magari da questi
mercanteggiate con l'imputato nel corso dell'udienza, salvo il
problema di come poter fedelmente e decorosamente riportare siffatte
evenienze nel verbale del processo; oppure si puo' piu'
verosimilmente supporre che, costituendo espressione di ponderazioni
assunte in funzione di applicazione giurisdizionale della legge,
debbano costituire materia di un apposito provvedimento formalmente
pronunciato.
Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, il procedimento speciale di
messa alla prova, indipendentemente dalla entita' e dal costo delle
attivita' paragiudiziarie e giudiziarie all'uopo gia' esperite (8) ,
e' destinato a culminare nella assunzione di determinazioni
giurisdizionali la cui efficacia ed utilita', cosi' come quelle
dell'intera procedura fino ad allora celebrata, rimangono
sospensivamente condizionate al consenso che l'imputato intendesse
esprimere alla stregua delle proprie insindacabili valutazioni di
personale convenienza; donde la constatazione della innovativa
materializzazione, ad opera della legge n. 67/2014 istitutiva del
procedimento speciale in discorso, di una fattispecie processuale che
contempla, in funzione di atto costitutivo e definitorio di una
subprocedura penale, (non la decisione legalmente verificabile emessa
dal giudice in ordine alle istanze delle parti, bensi') la decisione
inoppugnabile emessa da una della parti in ordine alle determinazioni
del giudice.
Questi rilievi inducono ad ipotizzare una censura di
incostituzionalita' dell'art. 464-quater comma 4 c.p.p. per contrasto
con l'art. 101 cost. nel senso che la disposizione censurata, in
spregio al principio costituzionale dell'assoggettamento del giudice
e delle sue funzioni soltanto alla legge, attribuisce alla volonta'
dell'imputato la capacita' sovrana di integrare la condizione
meramente potestativa cui resta insindacabilmente subordinato ogni
profilo di efficacia formale ed utilita' sostanziale del
provvedimento giurisdizionale di messa alla prova nonche' - qualunque
ne sia stato il costo in termini di dispendio di tempo e di pubbliche
risorse amministrative e giudiziarie - dell'intera procedura gia'
celebrata strumentalmente alla pronuncia del medesimo. Laddove, ad
avviso del remittente, l'azzardo di tale interpretazione estensiva
della citata disposizione costituzionale appare giustificabile alla
stregua dell'almeno altrettanto inusitata innovazione legislativa
prefigurante l'ipotesi in cui una procedura giudiziaria e le
determinazioni giurisdizionali ivi assunte risultano immediatamente
vanificabili dalla parte privata controinteressata non attraverso
l'esercizio del mezzo di impugnazione appositamente previsto dalla
legge cui le prerogative giurisdizionali sono costituzionalmente
assoggettate, bensi' mediante una mera manifestazione personale di
insindacabile dissenso.
In ogni caso, la medesima disposizione di legge appare
incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento ed
efficienza delle attivita' dei pubblici poteri (art. 97 Cost.) e con
i principi di economicita' e ragionevole durata del processo penale
(art. 111 comma 2 Cost.) nella misura in cui stabilisce lo
svolgimento di attivita' paragiudiziarie e giudiziarie che, senza
riguardo al dispendio di tempi e risorse processuali all'uopo
occorrenti, devono essere necessariamente disimpegnate dai competenti
pubblici uffici (prima l'ufficio esecuzione penale esterna e poi il
giudice procedente) per il solo fatto che ne faccia richiesta la
stessa parte processuale al cui mero insindacabile beneplacito,
contestualmente, si attribuisce anche la prerogativa di deciderne a
posteriori la sorte, ossia addirittura di stabilire a piacimento se
tali attivita', una volta che abbiano avuto luogo, siano state o meno
compiute soltanto a titolo di futile dissipazione di tempi
processuali e denari pubblici.
Percio', in definitiva, si Ritiene che dall'art. 464-quater comma
4 e c.p.p. debba espungersi la innaturale ed incongrua previsione
della capacita' condizionante del consenso dell'imputato; la cui
tutela avverso eventuali determinazioni giurisdizionali illegittime,
peraltro, e' altrimenti assicurata dalla impugnazione per cassazione
che risulta gia' prevista avverso l'ordinanza di messa alla prova (ai
sensi dell'art. 464-quater comma 7 c.p.p.), indipendentemente dal
fatto che essa contenga o meno disposizioni giurisdizionali emesse in
funzione integrativa o modificativa del programma di trattamento.
Si puo' notare che considerazioni analoghe andrebbero riproposte
in relazione alla previsione dell'art. 464-quinquies comma 1 parte 2
c.p.p. nella parte in cui similmente dispone che il pagamento rateale
delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno possa essere
stabilito dal giudice soltanto "con il consenso della persona
offesa". Tuttavia con la peculiarita' che quest'ultimo enunciato
normativo - siccome coniato ignorandosi perfino la elementare
distinzione nozionistica tra la qualita' di "persona offesa dal
reato" e la qualita' di "persona civilmente danneggiata dal reato" -
si presta ad ulteriori censure di illegittimita' costituzionale per
violazione dell'art. 3 Cost.; infatti la relativa disposizione di
legge, ogni qual volta che in concreto non ricorrano le
accidentalita' fattuali donde scaturisca il cumulo delle
summenzionate qualita' nel medesimo soggetto giuridico, illogicamente
ed irrazionalmente attribuisce alla persona titolare del bene
protetto dalla fattispecie incriminatrice astratta la prerogativa di
decidere in ordine alle modalita' di esercizio e soddisfacimento
degli altrui diritti al ristoro del pregiudizio civile risarcibile
derivato dalla fattispecie criminosa concreta.
III.5 - Le precedenti considerazioni consentono di riepilogare
come il congegno processuale delineato dagli artt. 464-bis ss. c.p.p.
postuli che l'imputato, dopo essere stato destinatario del giudizio
di colpevolezza necessariamente presupposto (quantunque di massima
concretamente fittizio poiche' emesso da un giudice privo di
cognizione di causa, nei termini indicati supra sub § III.1), venga
assoggettato ad un trattamento giuridico (teleologicamente
altrettanto artificioso poiche' preordinato ad esigenze concretamente
ignote per le medesime ragioni, nei termini indicati supra sub §
III.2) corrispondente alla espiazione di una pena criminale che si
definisce come tale poiche' (quantunque organizzata sotto forma di
costrizioni e prestazioni morfologicamente diverse da quelle che
sostanziano le pene previste dal codice penale) risulta naturalmente
qualificata sia da caratteristiche strutturali e funzionali
retributive, specialpreventive, rieducative e di risocializzazione,
sia da correlative ripercussioni afflittive e restrittive della
liberta' personale del soggetto.
Tuttavia, la pena suddetta viene irrogata sempre e soltanto sulla
base del mero titolo esecutivo giurisdizionale provvisorio
rappresentato dalla ordinanza di messa alla prova pronunciata in
esito alla fase di cognizione camerale del procedimento speciale;
donde il riconoscimento inevitabile che, in cotali condizioni, il
giudicabile e' assoggettato alla esecuzione anticipata di una pena
che per definizione costui deve espiare non soltanto prima e senza
che risulti intervenuta alcuna condanna definitiva, ma addirittura
anche prima e senza che risulti intervenuta alcuna condanna,
definitiva o meno.
Peraltro lo stesso esito positivo della procedura di messa alla
prova, comportando il proscioglimento nel rito in ragione della
sopravvenuta formazione giudiziale della correlativa causa di
estinzione del reato, elide in radice la stessa possibilita'
giuridica che alcuna condanna possa intervenire finanche dopo cotale
espiazione della pena. Dimodoche' la suddetta esecuzione penale -
siccome in effetti non segue ma neppure precede alcuna condanna
definitiva o non definitiva - neppure puo' propriamente dirsi
anticipata, salvo soltanto il caso di esito negativo del procedimento
speciale di messa alla prova cui faccia seguito una decisione di
responsabilita' penale- pronunciata in esito alla trattazione del
processo nelle forme dibattimentali ordinarie.
Dunque le disposizioni di cui agli artt. artt. 464-quater e
464-quinquies c.p.p., che prevedono siffatta espiazione di una pena
criminale fuori dai casi in cui in relazione al reato per cui si
procede risulti pronunciata e/o pronunciabile alcuna condanna
definitiva e/o non definitiva, risultano contrastanti con l'art. 27
comma 2 cost. poiche' stabiliscono non tanto una violazione, quanto
la radicale negazione della garanzia formale racchiusa nel principio
secondo cui l'imputato non puo' essere considerato e tantomeno
trattato come colpevole sino alla condanna penale definitiva.
E senza che, nella materia in parola, cotale obliterazione di uno
dei principi fondamentali della civilta' giuridica risulti
controbilanciata da alcuna esigenza di tutela di valori di dignita'
costituzionale pari o superiore; ben diversamente - come sara' appena
il caso di Osservare - da quanto avviene nella materia della messa
alla prova degli imputati minorenni, laddove invece la relativa
deroga, lungi dal fondarsi su frettolosi e malaccorti vagheggiamenti
di mere utilita' erariali, e' giustificata dalla cogente necessita'
di protezione della personalita' dell'imputato ancora in corso di
formazione, come ponderata e formalmente sancita dall'art. 31 comma 2
della Costituzione.
IV. - Sotto il profilo della rilevanza delle questioni di
costituzionalita' sollevate con la presente ordinanza occorre
osservare che adesso, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento a
quo esitato alla rituale presentazione della istanza di messa alla
prova, questo giudice deve pronunciare in ordine alla idoneita' del
programma di trattamento predisposto in maniera largamente incompleta
dal competente ufficio di esecuzione penale esterna (il quale ha
sbrigato la relativa incombenza risolvendola nella perplessa
compilazione di un modulo prestampato alla stregua del quale, a tacer
d'altro, le programmate sanzioni alternative e sostitutive risultano
prive di qualunque determinazione temporale). Tale pronuncia dovrebbe
essere adottata alla stregua degli atti del fascicolo per il
dibattimento (i quali, allo stato, non contengono alcun elemento di
prova utile ai fini della ricognizione storica e della valutazione
giuridica del fatto di reato per cui si procede), integrato dalla
cosiddetta relazione di indagine socio-familiare redatta dal citato
ufficio (che parrebbe a sua volta consistere nel mero resoconto delle
notizie che l'imputato, all'uopo interpellato, abbia ritenuto
opportuno far conoscere sulle proprie condizioni e vicende di vita).
Tanto premesso, si osserva che le questioni di legittimita'
costituzionale come sopra sollevate appaiono pregiudiziali
all'ulteriore corso del presente procedimento a quo in quanto adesso,
per dare corso alla procedura cosi' come legalmente delineata:
anzitutto questo giudice, quantunque privo di ogni cognizione
di causa legalmente acquisita in qualsivoglia forma, dovrebbe
pronunciare nei confronti dell'imputato un fittizio o simulatorio
giudizio di colpevolezza in relazione al reato contestato del quale,
allo stato degli atti legalmente disponibili, al decidente
giustappunto null'altro e' dato sapere se non che esso ha formato
oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero (donde le
ragioni di illegittimita' costituzionale di cui supra, sub § III.1);
contestualmente, sempre nulla conoscendo del fatto e delle
caratteristiche personologiche dell'imputato definibili in relazione
ad esso, questo giudice dovrebbe rendere altro fittizio o simulatorio
giudizio sia in ordine alla idoneita' del programma di trattamento in
relazione alle esigenze sanzionatorie retributive, specialpreventive,
rieducative e di risocializzazione manifestate dal fatto per cui si
procede, sia in ordine alla prognosi che l'imputato si asterra' dal
commettere reati ulteriori rispetto a quello ignoto per cui si gia'
procede (donde le ragioni di illegittimita' costituzionale di cui
supra, sub § III.2);
quindi, qualora ritenesse di orientare in qualche modo i
fittizi o simulatori contenuti di tutti gli anzidetti giudizi in
senso favorevole all'accoglimento della istanza, questo giudice
dovrebbe adoperarsi all'invenzione delle sanzioni penali da
applicare, stabilendone il contenuto e la durata - lasciati
pressoche' totalmente indeterminati nel programma di trattamento
elaborato dal competente ufficio - al di fuori di alcuna
predeterminazione normativa (donde le ragioni di illegittimita'
costituzionale di cui supra, sub § III.3);
laddove, dovendo necessariamente colmare le lacune del
programma presentato quanto meno sotto il profilo della
quantificazione temporale, questo giudice dovrebbe assumere le
necessarie determinazioni negoziandole con l'imputato o ponderandole
unilateralmente per sottoporle opinamento della parte privata, il cui
dissenso vanificherebbe sic et simpliciter la relativa determinazione
giurisdizionale nonche' la apposita procedura finora celebrata (donde
le ragioni di illegittimita' costituzionale di cui supra, sub §
III.4);
ed infine, se ottenesse il consenso del giudicabile alla
integrazione del programma di trattamento occorrente alla ulteriore
prosecuzione della procedura finora celebrata, questo giudice
dovrebbe pronunciare la conseguente ordinanza di messa alla prova
cosi irrogando all'imputato il trattamento giuridico sanzionatorio
penale conseguente ad un reato per cui nessuna condanna, definitiva o
meno, e' stata pronunciata (donde le ragioni di illegittimita'
costituzionale di cui supra, sub § III.5).
V. - Sotto il profilo della non manifesta infondatezza delle
questioni di costituzionalita' segnalate in questa sede, si deve
rimarcare la impossibilita' per il remittente di scongiurarle
mediante alcuna interpretazione logicamente definita e
costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge censurate.
Infatti queste ultime - per quanto sopra gia' osservato, nonche' alla
stregua delle considerazioni che seguono - pare definiscano una mera
sequela di adempimenti formali rivestiti di etichette nomenclatorie
vagamente altisonanti la cui ragion d'essere, tuttavia, risiederebbe
nell'apparecchiamento di una purchessia piattaforma burocratica (come
si desumerebbe gia' dalla plateale trascuratezza normativa perfino
dei profili teleologici del cosiddetto trattamento, e come si
conferma alla stregua della considerazione che la nuova procedura,
qualora dovesse effettivamente comportare una ponderazione e
definizione non meramente nominalistica delle pletoriche, complesse
ed eterogenee esigenze che vi si predicano coinvolte, implicherebbe
un impegno di risorse ed attivita' tutt'altro che necessariamente
inferiore a quello occorrente alla celebrazione della maggior parte
dei correlativi dibattimenti) a sua volta evocatile in funzione
formalmente giustificativa di provvedimenti giurisdizionali
produttivi di mere utilita' erariali (sfollamento penitenziario e
deflazione processuale) le quali, a loro volta, appaiono vagheggiate
non soltanto in difetto di coerenza ai criteri tecnici e valori
giuridici all'ordinamento processuale e costituzionale, ma perfino
sulla base di presupposti logicamente inconsistenti. A quest'ultimo
riguardo, si puo' anzitutto osservare come il costrutto legislativo
esaminato, nella sua pretesa strumentalita' alle esigenze di
decarcerizzazione dei trattamenti giuridici penali, risulti gia' ab
origine pressoche' totalmente privo di concreta utilita', visto che
risulta destinato ad applicarsi in relazione ad un catalogo di reati
che sono gia' sottratti all'ordinario trattamento sanzionatorio
detentivo non soltanto in forza dell'equivalente copertura fornita da
meccanismi previsti da specifiche disposizioni di legge (9) , ma
perfino ab origine ovvero in considerazione della cornice
sanzionatoria edittale loro propria. Ed infatti, ai sensi dell'art.
168-bis c.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato e' applicabile anche nei procedimenti per reati
punibili con la sola pena pecuniaria; ivi comprese, incredibilmente,
perfino le contravvenzioni punite con mere pene pecuniarie o
alternative in relazione alle quali, pertanto, il procedimento
speciale in esame null'altro concreta che una sorta di mostruoso
doppione della tradizionale procedura di oblazione gia' prevista dal
codice penale. Donde la configurabilita' delle ulteriori censure di
illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis c.p. - che non si
possono tuttavia formalizzare in questa sede per difetto del
requisito di rilevanza della relativa questione in rapporto
all'oggetto del procedimento a quo - riferibili al suo ambito di
applicazione illogicamente macroscopico. Per altro verso, i margini
di sostanziale futilita' applicativa della procedura anche sotto il
profilo delle sue ipotetiche funzioni di deflazione processuale in
primo luogo sono palesati dalla osservazione che le relative
attivita' (qualora disimpegnate seriamente, ovvero secondo modalita'
e finalita' tecnicamente ponderate e definite) presenterebbero, per
le fattispecie bagatellari cui dovrebbero in gran parte concretamente
applicarsi (contravvenzioni al codice della strada ed analoghi reati
suscettibili di istruzione dibattimentale compiutamente esauribile
nell'arco di pochi minuti), un costo di tempi ed risorse paragonabile
e magari superiore a quello occorrente alla celebrazione dei
correlativi dibattimene; ed in secondo luogo sono palesati dalla
considerazione della proliferazione delle attivita' e/o dei
procedimenti - con proporzionale moltiplicazione delle risorse
giudiziarie occorrenti, anche in relazione alle ipotesi di
incompatibilita' del giudice configurabili - che dovrebbero avere
luogo nei casi di "acquisizione delle prove non rinviabili o che
possono condurre al proscioglimento" (art. 464-sexies c.p.p.) e
soprattutto nelle ipotesi (che alla stregua della disciplina di
riferimento appaiono perfettamente plausibili) di attivazione della
procedura speciale soltanto nei limiti di una porzione del
procedimento penale oggettivamente o soggettivamente complesso (ossia
soltanto in relazione ad alcuni soltanto dei reati contestati e/o in
relazione alla posizione di taluno soltanto degli imputati).
Del resto, proprio in considerazione dei profili di insensatezza
radicali nel complessivo disegno legislativo in discussione, pare
doversi escludere la praticabilita' della interpretazione alternativa
dell'art. 464-quater c.p.p. astrattamente proponibile a rimedio delle
peculiari ragioni di incostituzionalita' riferibili a quest'ultima
disposizione di legge nella parte in cui non prevede che il giudice,
ai fini delle decisioni di merito da assumere nel procedimento
speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione
degli atti delle indagini preliminari (cfr. sopra sub §§ III.1 e
III.2); interpretazione che consisterebbe nell'ammettere che, ogni
qual volta i dati cognitivi risultanti dal fascicolo del dibattimento
risultassero insufficienti ai fini delle decisioni da adottare sul
merito della procedura di messa alla prova, il giudice debba comunque
procedere alla celebrazione dell'istruzione dibattimentale (non
diversamente da quanto avviene nel procedimento penale minorile,
secondo la citata sentenza n. 125/1995 della Corte costituzionale),
sia pure soltanto per assumere le prove occorrenti alla decisione
sulla istanza di messa alla prova e sulla idoneita' del programma di
trattamento.
Tuttavia, ad avviso del remittente anche l'interpretazione
riparatoria di cui sopra si appalesa insostenibile poiche', in
relazione alle stesse plausibili ragioni d'essere della innovazione
normativa, darebbe luogo alla estrema contraddizione in termini
insista nella previsione di un rito speciale alternativo al giudizio
ordinario di cognizione che tuttavia, siccome necessariamente
comporta lo svolgimento delle medesime attivita' proprie del rito
dibattimentale, in effetti non sostituisce quest'ultimo bensi' vi si
sovrappone soltanto: con il paradossale risultato (non di
semplificare, bensi') di raddoppiare la struttura procedimentale
nonche' i tempi tecnici e le energie processuali occorrenti alla sua
realizzazione.
Percio', la menzionata opzione interpretativa secondo cui il
procedimento speciale di messa alla prova comporterebbe addirittura
lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale appare a sua volta di
dubbia compatibilita' costituzionale per contrasto rispetto ai
principi di ragionevolezza delle discipline giuridiche, di
economicita' delle attivita' dei pubblici poteri e di ragionevole
durata del processo. Infatti, alla stregua di tali principi pare
inconcepibile che alcun procedimento penale - magari concernente un
reato suscettibile di estinzione mediante oblazione - debba
svilupparsi in maniera da tutelare soltanto il privato interesse
dell'imputato agli eventuali e piuttosto dubbi benefici che gliene
deriverebbero; nel mentre, di converso, il pubblico interesse ne
sarebbe incondizionatamente sacrificato, rimanendo a carico
dell'apparato giudiziario statuale soltanto i costi ed i tempi del
processo penale il quale, nonostante la applicazione del procedimento
speciale, di fatto andrebbe comunque celebrato non soltanto con forme
identiche a quelle del rito ordinario, ma anche con tutte le
ulteriori complicazioni e possibili ulteriori disfunzioni arrecate
dalla sovrapposizione della procedura speciale.
Deve concludersene che, in relazione alla maggior parte delle
concrete ipotesi di reato cui risulterebbe indiscriminatamente
applicabile, e massimamente rispetto a quelle comunque punibili con
la sola pena pecuniaria, la disciplina legislativa del procedimento
speciale in parola manifesta una moltitudine di insostenibili
controsensi che si definiscono come tali gia' in relazione ad ogni
possibile ratio dell'innovazione; mentre di fatto appresta cospicui
appigli di stampo formalistico - particolarmente utili nei
procedimenti per reati contravvenzionali, ovvero di prescrizione
breve o comunque imminente che ogni imputato disinteressato ad
ottenere una pronuncia di merito potra' azionare (con svariati
espedienti, a cominciare da quello consistente nel semplice
approfittamento dei tempi tecnici occorrenti agli uffici di
esecuzione penale esterna per svolgere gli adempimenti di loro
competenza) in funzione dilatoria dei tempi di definizione del
processo e/o allo scopo di incamerare un variabile e non trascurabile
periodo di vano decorso dei termini prescrizionali(10). (10)
Ne' si deve trascurare che - secondo la clausola di invarianza
finanziaria di cui all'art. 16 della legge n. 67/2014 - siffatti
nuovi, costosi e praticamente inconcludenti meccanismi legislativi
demolitori della coerenza ed effettivita' dell'ordinamento penale
andrebbero messi in opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ossia sottraendo tutte le risorse umane, strumentali e
finanziarie all'uopo occorrenti a quelle - gia' notoriamente
insufficienti finanche alle vere e minimali necessita'
dell'applicazione della legge penale - di cui le organizzazioni
giudiziaria e penitenziaria attualmente dispongono.
In definitiva, pare che i tradizionali canoni tecnici
dell'interpretazione della legge possano utilmente applicarsi al
costrutto legislativo in discorso soltanto nella misura in cui
risultino strumentali alla definizione costituzionalmente orientata
di questioni estrinseche ai suoi specifici contenuti dispositivi ed
alle interrelazioni sistematiche che ne conseguono (come ad esempio
la questione dell'efficacia normativa intertemporale delle nuove
disposizioni, piuttosto discussa dai primi commentatori a cagione
della mancanza di norme transitorie e che nondimeno, proprio perche'
i suoi termini prescindono dagli specifici contenuti dispositivi
della novella, tra le inesauribili problematiche poste da
quest'ultima si appalesa forse quella piu' agevolmente risolvibile)
(11) . Invece, sotto ogni altro aspetto la grammatica degli artt.
168-bis c.p. e 464-bis ss. c.p.p. appare insuscettibile di
conformazione ermeneutica alle istanze del precostituito ordinamento
processuale e costituzionale, dal quale il procedimento speciale di
messa alla prova appare non tanto discrepante, quanto piuttosto
complessivamente avulso, come se costituisse espressione di una
cultura giuridica alternativa e parallela rispetto a quella
tradizionalmente radicata e riconoscibile nell'ordinamento suddetto.
Al punto che, come si e' notato, ogni tentativo di adeguamento dei
margini di compatibilita' costituzionale del meccanismo legislativo
in discorso deve arrendersi al cospetto del rilievo di vizi logici ed
assiologici talmente pervasivi da denotare l'evidenza di un episodio
di formazione ordinaria essenzialmente infortunistico poiche' capace,
per la disinvolta grossolanita' tecnica della correlativa
manomissione dell'ordinamento giuridico, di compromettere la coerenza
di quest'ultimo e la funzionalita' del sistema giudiziario
arrecandovi i pregiudizi derivanti dai consequenziali esperimenti
giurisdizionali applicativi di disposizioni costituzionalmente
illegittime che descrivono superfetazioni procedimentali sconcluse o
addirittura controproducenti in relazione alle stesse finalita'
apparentemente perseguite. Non pare dunque casuale che la legge n.
67/2014 recante le disposizioni censurate sia la stessa che, nel
sancire l'abolizione dell'istituto giuridico della contumacia, ha
manifestato l'impensabile incuria di tralasciarne quasi tutte le
preesistenti menzioni contenute nel codice di procedura; cosi'
attribuendo all'ordinamento processuale penale adesso vigente
l'ineffabile primato di comminare la nullita' dei provvedimenti di
rinvio a giudizio (ai sensi degli artt. 429 comma 1 lettera f e comma
2 e 552 comma 1 lettera D e comma 2 c.p.p.) nel contesto dei quali
l'autorita' giudiziaria procedente ometta di somministrare
l'avvertimento letteralmente falso che l'imputato, in caso di mancata
comparizione, sara' sottoposto al giudizio celebrato nella forma
contumaciale oramai inapplicabile poiche' abrogata.
VI. Sulla base degli argomenti illustrati, al remittente -
siccome incapace di spiegarsi alla luce del vigente ordinamento
costituzionale la pretesa legislativa che il giudice penale,
spacciandosi convinto della colpevolezza dell'imputato in quanto e
fin tanto che costui glielo consenta, disponga l'esecuzione di una
pena criminale di propria libera inventiva in conseguenza di un reato
di cui possiede contezza minimale o letteralmente nulla ed in
relazione al quale, in ogni caso, nessuna condanna sia stata e possa
essere comunque pronunciata - non resta che rivolgere alla Corte
costituzionale la consequenziale istanza di estremo rimedio.
(1) Ossia in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di
trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla
prestazione del lavoro di pubblica utilita', nonche' in caso di
commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non
colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello
per cui si procede.
(2) Infatti, il giudice «in caso di esito negativo della prova
dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso»
(art. 464-septies comma 2 c.p.p.) cosicche', ai fini della
esecuzione della eventuale condanna riportata dall'imputato nel
susseguente giudizio di cognizione, «il pubblico ministero, nel
determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente
a quello della prova eseguita [laddove] ai fini della detrazione,
tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o
di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda» (art.
657-bis c.p.p.).
(3) Trattandosi in tal caso di procedura che comporta la applicazione
(anticipata) della pena (in forma alternativa e sostitutiva)
irrogata sul consenso di entrambe parti in forza di un titolo
esecutivo giurisdizionale provvisorio a sua volta emesso (non
soltanto sulla base della mera contestazione del reato, bensi')
alla stregua di una sommaria cognizione del fatto condotta dal
giudice per le indagini preliminari allo stato degli atti del
fascicolo del pubblico ministero.
(4) Infatti anche quest'ultima procedura - che pure non prevede il
consenso del pubblico ministero, e quindi manifesta anch'essa lo
schema negoziale processuale unilaterale della oblazione anziche'
quello bilaterale del patteggiamento - presenta a sua volta la
differenza strutturale che l'applicazione anticipata della pena
sul consenso dell'imputato avviene in forza di un titolo
esecutivo provvisorio che, diversamente da quello formato in sede
dibattimentale, presuppone anch'esso una sommaria cognizione del
fatto condotta (dal giudice per le indagini preliminari o dal
giudice per l'udienza preliminare) sulla base degli atti del
fascicolo del pubblico ministero (di cui tali organi
giurisdizionali sempre dispongono).
(5) Infatti la fattispecie procedimentale in parola deve essere
instaurata a pena di decadenza prima della apertura del
dibattimento, quindi senza che l'istruzione dibattimentale possa
avere avuto luogo (ai sensi dell'art. 464-bis comma 2 c.p.p.). In
tale stadio processuale il compendio di dati cognitivi risultanti
dal fascicolo del giudice, come ben sanno tutti gli operatori
professionali del diritto penale, nella assoluta maggioranza dei
casi della pratica giudiziaria si esaurisce letteralmente nel
decreto di rinvio a giudizio e nel certificato penale
dell'imputato; in una esigua minoranza di eventualita' comprende
anche talaltro dei documenti e/o atti non ripetibili previsti
dell'art. 431 c.p.p.; e soltanto in una percentuale irrisoria di
casi (riferibili ai cosiddetti processi documentali) contiene la
rappresentazione cartolare della totalita' delle fonti di prova
risultanti dagli atti delle indagini preliminari concernenti il
fatto per cui si procede.
(6) Pare appena il caso di osservare che il procedimento di messa
alla prova incardinato in sede dibattimentale neppure contempla
la cognizione giurisdizionale del fascicolo delle indagini
preliminari per la semplice ragione che, nel disporre in
proposito, il legislatore si e' preoccupato di attribuire la
disponibilita' degli «atti rilevanti del procedimento penale»
soltanto all'ufficio di esecuzione penale esterna (ai sensi
dell'art. 141-ter disp. att. c.p.p.); mentre l'accesso del
giudice dibattimentale agli atti delle indagini preliminari,
costituente ipotesi derogatoria rispetto ad uno dei principi
fondamentali e qualificanti dell'intero assetto processuale
definito dal codice vigente, non risulta prescritto o consentito
da alcuna specifica disposizione di legge (diversamente da quanto
previsto dall'art. 442 c.p.p. in tema di giudizio abbreviato,
nonche' dall'art. 135 disp. att. c.p. p. in tema di applicazione
della pena su richiesta delle parti).
(7) In proposito si assume che il ragionamento per analogia legis
(ubi endem ratio, ibi endem dispositio) consista nel procedimento
logico di integrazione ermeneutica delle lacune dell'ordinamento
giuridico concretantesi nella ricostruzione interpretativa della
norma giuridica inespressa che ricollega la medesima disciplina
prevista dalla legge per una determinata fattispecie ad altra
fattispecie la quale, quantunque non regolata da norme positive,
tuttavia esprime la stessa ratio legis riferibile alla
fattispecie regolata; laddove l'estensione della disciplina della
fattispecie regolata alla fattispecie non regolata si fonda sul
presupposto giustificativo del rilievo, tra l'una e l'altra,
della medesimezza di ratio legis (elemento assiologico del fatto,
che identifica la funzione della disciplina giuridica)
predicabile in considerazione della somiglianza della rispettiva
struttura (elemento ontologico del fatto, che genera e configura
l'esigenza pratica suscettibile di disciplina giuridica).
(8) Ovvero: l'istruttoria amministrativa espletata dall'ufficio
esecuzione penale esterna per svolgere l'indagine socio-familiare
ed elaborare il programma di trattamento (ai sensi dell'art.
141-ter disp. att. c.p.p.); l'attivita' processuale eventualmente
sviluppata dal giudice per integrare il contraddittorio (ai sensi
dell'art. 464-quater commi 1 e 2 c.p.p.); l'istruttoria camerale
eventualmente compiuta per assumere le ulteriori informazioni
occorrenti (ai sensi dell'art. 464-bis comma 5 c.p.p.); le
ulteriori attivita' cognitive e decisorie eventualmente compiute
dal giudice procedente ai fini delle integrazioni o modifiche da
apportare al programma di trattamento gia' elaborato in maniera
non irrimediabilmente inidonea (ai sensi dell'art. 464-quater
comma 4 c.p.p.).
(9) Come l'art. 656 comma 5 c.p.p., che gia' prevede la
concedibilita' della misura dell'affidamento in prova al servizio
sociale in alternativa alla irrogazione di pene detentive di
durata fino a tre anni (in ogni caso) o addirittura fino a sei
anni (nei casi di condanna per reati in materia di stupefacenti);
ovvero come l'art. 47-ter ord. pen., che gia' prevede la
concedibilita' della misura della detenzione domiciliare in
alternativa alla irrogazione di pene detentive di durata fino a
quattro anni.
(10) In proposito va osservato che, ai sensi dell'art. 464-quater
comma 6 c.p.p., la fatidica sospensione del procedimento e della
prescrizione del reato correlata alla messa alla prova non
consegue affatto (come invece ictu oculi parrebbe molto piu'
ragionevole) alla richiesta di elaborazione del programma di
trattamento rivolta all'ufficio esecuzione penale esterna, ne'
alla istanza di concessione della messa alla prova rivolta al
giudice procedente, e neppure alla stessa ordinanza
giurisdizionale di messa alla prova; invece, risulta
procrastinata addirittura alla susseguente sottoscrizione del
verbale di esecuzione della messa alla prova da parte
dell'imputato. Dunque tale sospensione fornisce copertura
soltanto ai tempi e contrattempi occorrenti al disimpegno della
fase di esecuzione della procedura ma non anche alle pregresse
fasi amministrativa e di cognizione giurisdizionale. D'altro
lato, il conseguimento del fisiologico esito dell'intera vicenda
procedimentale cosi' come normativamente delineata riposa pur
sempre sulla prestazione e persistenza del consenso
dell'imputato; il quale percio' stesso in qualsiasi momento -
ossia ogni qual volta ritenesse bastevole ai propri fini
dilatori la dissipazione di tempi ed energie processuali gia'
intercorsa - non dovrebbe fare altro che manifestare il proprio
dissenso all'ulteriore corso della procedura.
(11) Potendosi al riguardo senz'altro ritenere quanto meno che la
disciplina in parola, poiche' riguardante un istituto giuridico
di diritto penale sostanziale favorevole al giudicabile, risulti
soggetta alla regola della efficacia retroattiva relativa in
melius ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p. (secondo cui le norme
penali sostanziali introduttive di modificazioni normative
favorevoli al reo si applicano anche ai reati gia' commessi, e
quindi nei procedimenti gia' incardinati al momento della
innovazione normativa, purche' non sia intervenuta la
preclusione derivante dalla sentenza irrevocabile); con la
conseguenza che il termine decadenziale previsto per la
proposizione della relativa istanza di parte (ai sensi dell'art.
464-bis comma 2 c.p.p.), nei procedimenti in cui al momento
della entrata in vigore della nuova disciplina risultasse gia'
superato in ragione dello stadio processuale in atto, deve
intendersi ipso iure procrastinato in coincidenza con il primo
momento susseguente concretamente utile alla formalizzazione
della predetta istanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Ufficio penale dibattimentale monocratico
Visti gli artt. 1 della legge cost. n. 1/1948 e 23 della legge n.
87/1953,
Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza, in funzione
della trattazione del presente processo penale secondo il rito della
messa alla prova attivato come in epigrafe:
della questione di illegittimita' costituzionale - per
contrasto con gli artt. 3,111 comma 6, 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.
- della disposizione di cui all'art. 464-quater comma 1 c.p.p. nella
parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di
merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova,
proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini
preliminari di cui gia' altrimenti non disponga, restituendoli per
l'ulteriore corso nel caso di esito negativo della pronuncia sulla
concessione o sull'esito della messa alla prova (nei termini di cui
in motivazione, § § III.1 e III.2);
della questione di illegittimita' costituzionale - per
contrasto con l'art. 25 comma 2 Cost. - della disposizione di cui
all'art. 168-bis comma 2 e 3 c.p. in quanto prescrive la applicazione
di sanzioni penali legalmente indeterminate (nei termini di cui in
motivazione, § III.3);
della questione di illegittimita' costituzionale - per
contrasto con gli artt. 97, 101 e 111 comma 2 Cost. - della
disposizione di cui all'art. 464-quater comma 4 c.p.p. nella parte in
cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di
ammissibilita', di validita' o di efficacia dei provvedimenti
giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di
trattamento (nei termini di cui in motivazione, § III.4);
della questione di illegittimita' costituzionale - per
contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost. - delle disposizioni di cui
agli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p. in quanto prescrivono la
irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un
reato per cui non risulta pronunciata ne' di regola pronunciabile
alcuna condanna definitiva o non definitiva (nei termini di cui in
motivazione, § III.5);
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,
Ordina la sospensione deI presente processo penale e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa
notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e previa comunicazione della medesima ordinanza alla
Presidenza del Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati;
Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale in
data 9 novembre 2008.
Ordina la trasmissione in originale alla Corte costituzionale
della presente ordinanza e del fascicolo processuale, contenente la
prova documentale dell'esecuzione delle notificazioni e comunicazioni
come sopra disposte.
Grosseto, addi' 6 marzo 2015
Il Giudice: Giovanni Muscogiuri