N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2015

Ordinanza  del  22  aprile  2015  della  Corte  dei  conti   -   Sez.
giurisdizionale  per  la  Regione  Umbria  sul  ricorso  proposto  da
Matteini Chiari Sergio ed altri contro INPS. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2014)  -  Interventi  in  materia   previdenziale   -   Trattamenti
  corrisposti da enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
  complessivamente  superiore  a  quattordici  volte  il  trattamento
  minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo  di  solidarieta'  a
  decorrere dal 1° gennaio 2014 e  per  un  periodo  di  tre  anni  -
  Violazione del principio di  solidarieta'  sociale  -  Lesione  del
  principio di uguaglianza  per  irragionevolezza  -  Violazione  del
  principio di proporzionalita'  ed  adeguatezza  della  retribuzione
  (anche  differita)  -  Lesione  delle  garanzie   previdenziali   -
  Violazione  dei   principi   di   capacita'   contributiva   e   di
  progressivita' - Elusione del giudicato delle sentenze della  Corte
  costituzionale nn. 116/2013 e 208/2014. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136. 
(GU n.35 del 2-9-2015 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
            Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria 
 
    Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona  del  Cons.  Fulvio
Maria Longavita ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso
iscritto al n. 12107/C, proposto con  ricorso  collettivo  dai  sigg.
Sergio Matteini Chiari (nato a Perugia il  1/9/1941  e  residente  in
Gubbio  c.f.:  MTT  SRG  41P  01G  478H);  Pietro  Abbritti  (nato  a
Bocchigliero il 18/10/1940 e residente a Perugia c.f.: BBRPTR 40R 18A
912P); Alfredo Arioti Branciforti (nato a  Palermo  il  26/11/1941  e
residente a Perugia - c.f.: RTB LRD 41S 26G273J);  Alberto  Bellocchi
(nato a Perugia il 25/6/1941 e ivi residente - c.f.: BLL LRT 41H  25G
478G); Giovanni Borsini (nato a Bevagna il 30/4/1946 e ivi  residente
- c.f.: BRS GNN 46D 30A 835Z); Federico Centrone (nato a  Novafeltria
il 13/11/1943, residente a Perugia - c.f.: CNT  FRC  43S  13F  137A);
Sandro Cossu (nato a Perugia 21/12/1946 ed ivi residente - c.f.:  CSS
SDR 46T 21G 478T); Maria Letizia Immacolata De  Luca  (nata  a  Santa
Lucia di Serino il 17/9/1948 e residente a Terni - c.f.: DLC MLT  48P
57I 219F); Michele Frate (nato  a  Roma  il  22/6/1931,  residente  a
Perugia - c.f: FRT MHL  31H  22H  501G);  Gerardo  Giordano  (nato  a
Catania il 27/9/1938, residente a Perugia - GRD GRD  38P  27C  351D);
Emanuele Salvatore Medoro (nato a Gela il  24/5/1939  e  residente  a
Foligno - c.f.: MDR MLS 39E 24D 960A); Nicola Miriano (nato a Perugia
il 10/12/1937 ed ivi  residente  -  c.f.:  MRN  NCL  37T  10G  478Z);
Maurizio Muscato (nato ad Agrigento il 18/9/1948, residente a Spoleto
- c.f. MSC MRZ  48P  18A  089A);  Ugo  Riccardo  Panebianco  (nato  a
Favignana il 3/4/1937, residente a Terni -  c.f.:  PNB  GCC  37D  03D
518P);  Claudio  Pratillo  Hellmann  (nato  a  Padova  il  4/11/1942,
residente a Spoleto - c.f.: PRT CLD 42S 04G  224T);  Alfredo  Rainone
(nato a Napoli il 20/6/1947, residente a Terni - c.f.:  RNN  LRD  47H
20F 839R)  nei  confronti  dell'INPS  (gestione  ex  INPDAP)  per  la
declaratoria  dell'illegittimita'  delle   trattenute   operate   sui
trattamenti  pensionistici  diretti  in  godimento,  dalla  data  del
gennaio 2014, a titolo di "contributo di solidarieta'",  ex  art.  1,
comma 486, della legge n. 147/2013. 
    Tutti i ricorrenti sono rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Alarico Mariani Marini (c.f.: MRN LRC 31S 26A  475M)  e  Fabio  Amici
(c.f.: MCA FBA 68C  07D  653X),  presso  lo  studio  dei  quali  sono
elettivamente domiciliati, in Perugia alla via Angeloni 80/b. 
    L'INPS (gestione ex INPDAP )  si  e'  costituito  in  resistenza,
rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore  Carolla  (c.f.:  CRL
SVT 71S 18H 23O) e Roberto Annovazzi (c.f.: NNV RRT  71L  28G  478P),
con elezione di domicilio presso l'INPS - Avvocatura di Perugia,  via
Canali, n. 5. 
    Uditi,  alla  pubblica  udienza  del  15/4/2015,   tenutasi   con
l'assistenza del Segretario, Sig.ra Bruna Paroli: il relatore,  Cons.
Fulvio Maria Longavita; il difensore di parte ricorrente, avv.  Fabio
Amici; il difensore dell'INPS  (gestione  ex  INPDAP),  avv.  Roberto
Annovazzi. 
    Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    1) - Con l'atto introduttivo del giudizio,  i  ricorrenti,  tutti
magistrati in quiescenza, hanno evidenziato  di  essere  titolari  di
pensione "superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS" e
di avere percio' subito,  "dalla  mensilita'  di  gennaio  2014",  la
decurtazione della pensione stessa, in applicazione del contributo di
solidarieta', di cui all'art. 1, comma 486, della legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
    1.1) - I predetti hanno anche fatto presente che  molti  di  loro
hanno, gia' "subito  nel  triennio  2011-2013,  il  prelievo  di  cui
all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98"  e
s.m.i., c.d. "contributo  di  perequazione",  dichiarato  illegittimo
dalla Corte costituzionale con la sent. n. 116/2013 e che, alla  data
di presentazione del ricorso  in  trattazione,  era  pendente  presso
questa Sezione altro giudizio per la restituzione di tale prelievo. 
    1.2) - I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la restituzione  anche
del nuovo prelievo, maggiorato di interessi e rivalutazione,  a  loro
avviso di natura tributaria  come  il  precedente,  sebbene  -  hanno
precisato - "ora definito contributo di solidarieta'". 
    1.3) - In diritto, la domanda  e'  stata  argomentata  sostenendo
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni del precitato art.
1, comma 486, della legge n. 147/2013. 
    1.3.1) - Nella rilevata  natura  sostanzialmente  tributaria  del
contributo  di  solidarieta',  analoga  a   quella   del   precedente
contributo  di  perequazione,  e'   stata   anzitutto   eccepita   la
"violazione degli artt. 3 e 53 Cost.". 
    A tal fine, sono stati richiamati i principi di cui alla sent. n.
116/2013  della  Corte   costituzionale,   assumendo   il   carattere
"discriminatorio  del  [nuovo]  intervento   impositivo,   introdotto
dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 ai danni di una  sola
categoria di cittadini:  i  pensionati"  (v.  pagg.  10-11  dell'atto
introduttivo della causa). 
    1.3.2) - Sulla base della medesima premessa  -  costituita  dalla
rilevata natura tributaria  del  nuovo  contributo  di  solidarieta',
sostanzialmente  analoga  a  quella  del  precedente  contributo   di
perequazione - e' stata eccepita anche la "violazione  dell'art.  136
Cost.". 
    Sotto questo profilo, si e' fatto notare come "l'introduzione del
contributo di solidarieta', [...]  attraverso  una  disposizione  che
tenta di mimetizzarne la  natura  fiscale,  costituisc[a]  un  chiaro
espediente volto ad eludere il giudicato  costituzionale",  ossia  il
giudicato di cui alla richiamata sent. n. 116/2013, con "un esito del
tutto analogo a quello  censurato  dalla  Corte  costituzionale"  (v.
pagg. 11-12 dell'atto introduttivo della causa). 
    1.3.3) - Indipendentemente dalla natura fiscale del contributo di
solidarieta', i ricorrenti hanno  comunque  eccepito  la  "violazione
degli artt. 3, 36 e 38 Cost.", sotto  i  profili  della  lesione  del
principio di: 
    a) "razionalita-equita'" (ex art. 3 Cost.), che  impone  prelievi
"in misura proporzionata" e "fino a che non  sia  varcata  la  soglia
della ragionevolezza", quando essi vengono  applicati  ad  "una  sola
categoria di cittadini, inseriti nel medesimo sistema  previdenziale"
(v. pagg. 12-15 del ricorso); 
    b) "proporzionalita' tra lavoro svolto e retribuzione"  (ex  art.
36 Cost.) e di "razionalita-uguaglianza" (ex art.  3  Cost.),  tenuto
conto  della  natura  di  "retribuzione  differita  dei   trattamenti
previdenziali", nonche' della "elevata percentuale  della  detrazione
[...] e del carattere prolungato del prelievo" (v. pagg. 15 dell'atto
introduttivo della causa); 
    c)  "adeguatezza  dei  trattamenti  previdenziali"  (ex  art.  38
Cost.), in relazione al fatto che il prelievo pregiudica  "il  tenore
di vita dei  pensionati  [incisi],  quale  risultante  dall'attivita'
lavorativa svolta e dai contributi versati in costanza  di  rapporto"
(v. pag. 15-16 del ricorso); 
    d) "tutela dell'affidamento", in relazione alle scelte  di  vita,
anche di quiescenza, operate confidando  in  una  "certa  misura  del
reddito da pensione" (v. pagg. 16-17 del ricorso); 
    e) "inviolabilita' dei patti  con  lo  Stato",  atteso  che  "nel
vigente  sistema  contributivo,  la  pensione  [esprime]   un   patto
stipulato all'inizio  della  vita  lavorativa  che  determina  scelte
lavorative ed oneri contributivi a fronte dei quali sorgono a  carico
dello Stato obblighi a rendere differite  prestazioni"  (v.  pag,  17
dell'atto introduttivo della causa). 
    2) - Costituitosi con memoria depositata il 25/11/2014, l'INPS  -
Gestione ex INPDAP,  ha  avversato  la  pretesa  dei  ricorrenti,  in
ragione della conformita' del prelievo alle disposizioni dell'art. l,
comma 486, della legge n. 147/2013. 
    2.1) - L'Istituto  previdenziale  ha  anche  argomentato  per  la
"manifesta    infondatezza"    delle     dedotte     questioni     di
costituzionalita', assumendo: 
    a) quanto all'eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 136  Cost.,
la diversita' del "contributo di solidarieta'" (ex precitato art.  1,
comma 486) rispetto a quello di "perequazione"  (ex  art.  18,  comma
22-bis, del d.l. n. 98/2011 e s.m.i.), anche sotto il  profilo  della
natura impositiva, ma non tributaria del primo  rispetto  al  secondo
(v. pagg. 4-11); 
    b) quanto all'eccepita violazione degli artt. 3, 36 e  38  Cost.,
la compatibilita'  del  prelievo  di  che  trattasi  con  i  principi
costituzionali invocati dai ricorrenti, tenuto anche conto "di quanto
stabilito da [questa] Sezione con la sent. n. 20/2013", con la  quale
e' stata rigettata "identica questione", riferita  al  contributo  di
perequazione, ex art. 18, comma 22-bis del d.l. n. 98/2011  e  s.m.i.
(v. pag. 12-17). 
    3) - In data 15/1/2015, l'Istituto  previdenziale  ha  depositato
copia della sent. n.  14/2014  della  Sezione  Giurisdizionale  della
Corte dei conti di Bolzano che ha dichiarato manifestamente infondata
analoga questione di costituzionalita', in ragione della  natura  non
tributaria del nuovo contributo di solidarieta', rispetto a quello di
perequazione, ex precitato art. 18, comma 22-bis. 
    4) - In data 30/1/2015, la difesa dei  ricorrenti  ha  depositato
una memoria, con cui ha insistito, ancora argomentando per la  natura
tributaria del contributo di solidarieta'. 
    5) - Con  memoria  depositata  il  10/2/2015,  si  e'  costituita
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, che ha  argomentato
per la  reiezione  del  ricorso,  previa  declaratoria  di  manifesta
infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalita'. 
    6) - La discussione della causa, gia' fissata per  l'udienza  del
12/2/2015, e' stata rinviata per consentire ai difensori delle  parti
costituite  (ricorrenti  ed  INPS)  l'esame  della  predetta  memoria
dell'Avvocatura dello Stato di Perugia. 
    7) - In data 3/4/2015, la difesa dei ricorrenti ha depositato una
memoria  con  la  quale,  dopo  aver  evidenziato  che   l'intervento
dell'Avvocatura dello Stato e' stato "incentrato sulla disamina della
legittimita' costituzionale dell'art. l, comma 489,  della  legge  n.
147/2013", mentre "l'oggetto delle questioni sollevate [nel presente]
giudizio  vede  sulla  diversa  norma  del  comma  486  dello  stesso
articolo", ha confutato le argomentazioni  difensive  dell'INPS,  sia
per i profili che attengono alla denunciata natura  tributaria  della
censurata  norma,  sia  per  quelli  che   attengono   all'intrinseca
ragionevolezza del gravato prelievo, in rapporto anche  al  principio
della tutela dell'affidamento e di inviolabilita' dei patti. 
    8) - All'odierna pubblica udienza, il difensore dei ricorrenti ha
insistito per la declaratoria di incostituzionalita' delle  censurate
disposizioni, in relazione essenzialmente alla natura tributaria  del
contributo di solidarieta' all'esame ed in relazione all'entita'  del
suo ammontare, qualora si dovesse ritenere che il censurato  prelievo
costituisca davvero un contributo di solidarieta' in senso tecnico. 
    Dal  canto  suo,  il  difensore  dell'INPS  ha  concluso  per  la
manifesta infondatezza della dedotta questione di  costituzionalita',
escludendo la natura tributaria del prelievo  in  discorso,  in  base
alle considerazioni espresse dalla Sezione Giurisdizionale di  questa
Corte per la Lombardia con la sentenza  n.  11/2015,  anche  mediante
richiami all'ordinanza n. 22/2003 della Corte costituzionale. 
    Sotto altro profilo, il predetto difensore ha  anche  escluso  il
superamento dei limiti di adeguatezza del  contributo  stesso,  nella
consistenza del suo ammontare. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    1) - Da quanto esposto in  narrativa,  risulta  evidente  che  la
controversia origina non gia' da una errata applicazione dell'art. 1,
comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 da  parte  dell'INPS,
ma dal contenuto proprio  delle  disposizioni  dell'articolo  stesso,
laddove assoggetta a "contributo di  solidarieta'",  a  favore  delle
gestioni  previdenziali  obbligatorie,  le  pensioni   "superiori   a
quattordici  volte  il  trattamento   minimo   INPS",   a   decorrere
dall'1/1/2014, nelle misure del 6% , 12% e  18%  sulle  eccedenze  il
"predetto importo annuo lordo" ivi indicate. 
    1.1) - I  ricorrenti  d'altronde,  nell'atto  introduttivo  della
causa, esprimono doglianze solo  contro  le  menzionate  disposizioni
dell'art. 1, comma  486,  assumendone  la  contrarieta'  ai  principi
costituzionali del sistema tributario, ex artt.  3  e  53  Cost.  (v.
pagg. 7-11) ed a quelli che si pongono alla  base  della  tutela  del
trattamento pensionistico, ex artt. 3, 36 e 38 Cost. (v. pagg.  12-17
del predetto atto). 
    1.2)  -  Sotto  un  diverso  profilo,  comunque  correlato   alla
denunciata natura tributaria del prelievo in discorso,  i  ricorrenti
hanno lamentato anche la violazione dell'art. 136 Cost., nel  rilievo
che le disposizioni del  citato  art.  1,  comma  486,  costituiscano
sostanzialmente una riproposizione delle disposizioni  dell'art.  18,
comma 22-bis, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  e  s.m.i.,
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale  con  la  sent.  n.
116/2013 (v. pagg. 11-12 dell'atto introduttivo della causa). 
    1.3)  -  Nel  tratteggiato  contesto,  e'  del  tutto  palese  la
rilevanza in concreto delle questioni di costituzionalita'  sollevate
dai ricorrenti (ex art. 23, comma 2, della legge 11  marzo  1953,  n.
87), dipendendo dalla loro risoluzione l'esito del presente giudizio,
imperniato - si ripete - non gia'  su  un  atto  o  un  comportamento
illegittimo dell'Istituto previdenziale, assunto in violazione  delle
disposizioni del ripetuto art. 1, comma 486, ma direttamente su  tali
disposizioni, ritenute - dai ricorrenti medesimi - di per se'  lesive
dei diritti pensionistici costituzionalmente protetti. 
    1.4)  -  Sotto  un  diverso  profilo,  comunque  attinente   alla
rilevanza delle dedotte questioni di costituzionalita' (ex  precitato
art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953), e'  anche  da  considerare
che  le  parti  -  concordando  in  proposito  tra  loro  (v.   anche
l'intervento in aula, all'odierna pubblica udienza)  -  attribuiscono
valore "preminente" alle censure sulla pretesa violazione degli artt.
3, 53  e  136  Cost.,  rispetto  a  quelle  relative  alla  lamentata
violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., cosi'  che  esse  andrebbero
esaminate con precedenza rispetto a queste ultime. 
    1.5) -Le questioni di costituzionalita' connesse alla  violazione
degli artt.  3  e  53  Cost.,  in  effetti,  involgono  aspetti  gia'
conosciuti e definiti dal Giudice delle leggi con la richiamata sent.
n. 116/2013, pure considerata dal Parlamento  ai  fini  dell'adozione
della legge n. 147/2013, come risulta dai relativi lavori preparatori
(v.,  in  termini,  sentenze   nn.   14/2014,   3/2015   e   11/2015,
rispettivamente delle Sezione territoriali di  questa  Corte  per  la
Provincia di Bolzano, la Regione Basilicata e la Regione Lombardia). 
    Alle  medesime  questioni  di  costituzionalita',   inoltre,   si
connette anche la verifica della possibile violazione  del  giudicato
formatosi sulla precitata sent. n. 116/2013. 
    Da questo punto di vista,  pertanto,  sembra  del  tutto  logico,
oltre  che  coerente   con   il   contenuto   complessivo   dell'atto
introduttivo  della  causa,  ancorare  l'esame  delle  questioni   di
costituzionalita' dedotte con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
all'eventuale reiezione delle  questioni  sollevate  con  riferimento
agli artt. 3, 53 e 136 Cost. 
    1.6) - In conclusione, quanto all'aspetto della  rilevanza,  deve
dirsi che le questioni attinenti alla pretesa violazione dei principi
costituzionali sulla tutela della pensione hanno valore "subordinato"
rispetto  a   quelle   concernenti   la   violazione   dei   principi
costituzionali in materia di tributi e di  giudicato  delle  sentenze
della Corte costituzionale, cosi'  che  le  prime  assumono  concreta
rilevanza solamente in ipotesi di reiezione delle seconde. 
    2)  -  Passando,  ora,  alla  verifica  dell'altro   profilo   di
ammissibilita' delle piu' volte menzionate questioni di  legittimita'
costituzionale, costituito dalla loro non manifesta infondatezza  (ex
art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953) e' da considerare che altre
Sezioni di questa Corte hanno gia' sollevato analoghe questioni,  per
profili del tutto similari. 
    2.1) - Vengono in rilievo, in proposito, le ordinanze del Giudice
Unico delle Pensioni delle Sezioni Giurisdizionali  di  questa  Corte
per le Regioni Veneto, Calabria e Campania, rispettivamente, nn.  12,
27 e 113 del 2015, acquisite agli atti di causa. 
    2.1.1)  -  In  particolare,  la  Sezione  Veneto  ha   dichiarato
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013,  "per
contrasto con gli  artt.  2,  3,  36  e  53  Cost."  (v.  dispositivo
dell'ordinanza n. 12/2015). 
    2.1.2) - La  Sezione  Calabria,  dal  canto  suo,  ha  dichiarato
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale del citato art. 1, comma 486, "per contrasto  con  gli
artt. 4, 35, 38, 81, 97 e 136 Cost.", oltre che per contrasto con gli
artt. 2, 3, 36 e 53 Cost., gia' considerati dalla Sezione Veneto  (v.
dispositivo ordinanza n. 27/2015). 
    2.1.3) - La Sezione Campania, infine, ha dichiarato  rilevanti  e
non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle norme in rassegna, "per violazione  degli  artt.
2, 3 e 53 Cost." (v. ordinanza n. 113/2015). 
    2.2) - Questo Giudice condivide le valutazioni di  non  manifesta
infondatezza espresse nelle menzionate ordinanze, sia per  i  profili
che attengono alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. dedotti  dagli
odierni ricorrenti, sia per  quelli  che  attengono  alla  violazione
degli artt. 3, 36 e 38 Cost., dedotti dai ricorrenti medesimi, per  i
quali ultimi vengono tuttavia in rilievo solo le ordinanze n. 12/2015
della Sezione Veneto e n. 27/2015 della Sezione Calabria. 
    Quanto, invece, alla violazione dell'art. 136  Cost.,  pur  nella
valutazione di sostanziale irrilevanza assunta dalla  Sezione  Veneto
(v. paragrafo 4.5 della ordinanza n. 12/2015), questo Giudice ritiene
di concordare con le considerazioni  di  non  manifesta  infondatezza
espresse dalla Sezione Calabria,  con  ampi  richiami  ai  precedenti
della Corte costituzionale, ai quali  integralmente  si  rinvia,  per
esigenze di economia (v. paragrafo 3.4 dell'ordinanza n. 27/2015). 
    2.3) - E' da precisare, peraltro, che le condivise argomentazioni
delle  Sezioni  Giurisdizionali  di  questa  Corte  che  hanno   gia'
sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 1,  comma  486,
della legge n. 147/2013, nel presente giudizio coprono  integralmente
solo i profili che si riferiscono  alla  possibile  violazione  degli
artt. 3, 53 e 136 Cost. 
    Per i profili che si riferiscono alla possibile violazione  degli
artt. 3, 36 e 38 Cost., invece,  le  tesi  dei  ricorrenti  impongono
ulteriori approfondimenti. 
    3) - Con l'atto introduttivo della causa, infatti,  i  ricorrenti
hanno sostenuto che  "la  disposizione  del  comma  486  [piu'  volte
citato]  sarebbe  incostituzionale  anche  laddove  la   si   volesse
considerare  non  gia'  un  prelievo  fiscale,  [o]   un   contributo
previdenziale in  senso  tecnico,  ma  una  prestazione  patrimoniale
imposta, inquadrabile nel genus 23  Cost.,  avente  la  finalita'  di
contribuire agli oneri finanziari  del  regime  previdenziale,  quale
[...] effettivo contributo di solidarieta', introdotto in  attuazione
dei principi solidaristici, sanciti dall'art. 2  della  Costituzione,
con il quale deve integrarsi l'interpretazione  dell'art.  38  Cost."
(v. pag. 12). 
    3.1) - In sostanza, secondo  i  ricorrenti,  le  disposizioni  in
commento sarebbero incostituzionali anche se il prelievo ivi previsto
avesse la natura di vero e proprio "contributo di solidarieta'". 
    Tanto,  con  riferimento  agli  "artt.  3,  36  e  38  Cost.  (v.
intestazione del paragrafo 2 dell'atto introduttivo della causa),  ai
quali questo Giudice ritiene di dover aggiungere d'ufficio  (ex  art.
23, comma 3, della legge n.  87/1953)  anche  l'art.  2  Cost.,  pure
menzionato peraltro nell'atto introduttivo  della  causa  (v.  ancora
pag. 12). 
    3.2) - Secondo i  ricorrenti,  infatti,  il  legislatore  avrebbe
"varcato  il  limite  della  ragionevolezza",  oltre  il  quale   non
consentito alcun "contributo di solidarieta'", sia con riferimento al
profilo   della   sua   "proporzionalita'"   (secondo    canoni    di
"razionalita-equita', ex art. 3 Cost."), sia con riferimento a quello
della intrinseca giustificatezza  del  "maggior  sacrificio"  che  si
correla al contributo stesso, in rapporto anche alla mancanza di  una
qualche "contropartita" per coloro che ne sono incisi (v. pagg. 12-13
dell'atto introduttivo della causa). 
    3.2.1)  -  Sotto  gli  indicati  aspetti,  i   ricorrenti   hanno
conclusivamente evidenziato che, nel caso di specie, "il  legislatore
ha ritenuto di attuare il principio di solidarieta' imponendo ad  una
limitata platea di pensionati  un  pregiudizio  economico  del  tutto
sproporzionato, attraverso una sensibile decurtazione economica,  non
assistita  da  alcuna  giustificazione  sulla   circoscritta   platea
penalizzata, ne' da alcuna chiara esigenza di bilancio  previdenziale
od altra causa normativa o previsione  di  contropartite  interne  al
sistema pensionistico interessato" (v. pag. 14 dell'atto introduttivo
della causa). 
    3.2.2) - Sotto altro, correlato profilo di irrazionalita',  hanno
anche  denunziato  "l'effetto  paradossale"   che   deriverebbe   dal
combinato disposto dell'art. 1, comma 486, della  legge  n.  147/2013
con il successivo comma 590 del  medesimo  articolo,  in  ipotesi  di
"pensionato che percepisca una  pensione  di  300  mila  euro  ed  un
ulteriore  reddito  di  100  mila  euro",  rispetto  al   "lavoratore
dipendente di pari reddito", determinandosi un divario di  "prelievo"
a danno del primo di "quasi 17 volte superiore" a quello da applicare
sul secondo (v. pag. 14 dell'atto introduttivo della causa). 
    3.2.3) - In relazione alla evidenziata intrinseca  irrazionalita'
del "contributo di solidarieta'", previsto dalla censurata  norma,  i
ricorrenti hanno anche eccepito la violazione del principio di: 
    a) "proporzionalita' tra lavoro svolto e retribuzione", ex  artt.
3 e 36 Cost., "tenuto conto della natura  di  retribuzioni  differite
dei trattamenti previdenziali  (v.  pag.  15  dell'atto  introduttivo
della causa); 
    b) "adeguatezza dei trattamenti previdenziali", ex art. 38 Cost.,
"essendo gravemente pregiudicato il tenore di  vita  dei  pensionati,
quale risultante dall'attivita' lavorativa svolta  e  dai  contributi
previdenziali versati" (v.  ancora  pag.  15  dell'atto  introduttivo
della causa); 
    c) "tutela dell'affidamento",  resa  "ancora  piu'  gravosa  [dal
fatto] che incide in una fase di vita in cui i bisogni afferiscono in
misura prevalente ad  esigenze  primarie  di  vita,  in  un  contesto
sociale  caratterizzato   da   una   concomitante   flessione   delle
prestazioni sanitarie dell'assistenza pubblica" (v. pag. 16 dell'atto
introduttivo della causa); 
    d) "inviolabilita' dei patti con lo Stato",  secondo  i  principi
affermati in proposito dalla Corte costituzionale con  le  sent.  nn.
414/2006 e 394/2002, "in materia di afflizione extrapenale". 
    4) - La verifica delle riferite censure impone di ricostruire  la
nozione  di  "contributo   di   solidarieta'"   e   di   individuarne
adeguatamente i limiti, secondo i principi affermati in proposito dal
Giudice delle leggi. 
    5) - Indipendentemente da una  simile  verifica,  questo  Giudice
ritiene  tuttavia  di  dover  dichiarare  sin  da  ora  la  manifesta
infondatezza delle questioni dedotte  al  paragrafo  3.2.2)  ed  alla
lettera d) del paragrafo 3.2.3). 
    5.1) - Quanto alla prima  (effetti  del  combinato  disposto  dei
commi 486 e 590 dell'art. 1 della legge n. 147/2013), e'  sufficiente
rilevare, per dichiararne la manifesta infondatezza, che il  prelievo
di cui al comma 486 - nell'ipotesi qui seguita in via  subordinata  -
ha natura solidarista-contributiva, mentre  il  prelievo  di  cui  al
successivo comma 590 - al di la' del nomen  -  ha  senz'altro  natura
tributaria (cfr. Corte cost. sent. n. 223/2012, paragrafo  13.3.1,  e
sent n. 116/2013, paragrafo 7.3). 
    In relazione a cio', non e'  consentita  alcuna  correlazione  (o
comparazione) tra i due diversi tipi di prelievo a confronto. 
    Di qui la manifesta  infondatezza  della  relativa  questione  di
costituzionalita',  indipendentemente  dal  fatto  che  la  questione
stessa  non  assume  comunque  rilevanza  nel  caso  concreto,   come
precisato dai ricorrenti (v.  pag.  6,  paragrafo  3,  della  memoria
depositata il 3/4/2015). 
    5.2) - Quanto alla seconda  ("inviolabilita'  dei  patti  con  lo
Stato"),  invece,  e'  sufficiente  rilevare,  per   dichiararne   la
manifesta infondatezza,  che  le  pronunce  invocate  dai  ricorrenti
attengono alla materia dei "patteggiamenti penali". 
    Trattasi di materia molto diversa da quella pensionistica,  nella
quale  e'  stato  sempre  ammesso   l'intervento   modificativo   del
legislatore per "inderogabili esigenze", anche al fine di  un  giusto
contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilita' del
bilancio pubblico (v., tra le tante,  Corte  cost.  n.  349/1985,  n.
822/1988, n. 417/1996 e n. 446/2002), oltre  che  per  assicurare  un
circuito di solidarieta'  nel  sistema  previdenziale,  mediante  uno
specifico "contributo di solidarieta'", costituendo la  pensione  una
obbligazione di durata. 
    D'altro canto, questa Sezione, con la sentenza n. 20-C/2013 (resa
per il "contributo di perequazione" di cui all'art. 18, comma 22-bis,
del d.l. n. 98/2011 e s.m.i.), ha gia' avuto modo  di  precisare  che
"il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', ben  puo'
modificare il trattamento pensionistico,  conseguito  ovvero  atteso,
purche' non travalichi i principi di ragionevolezza e di  uguaglianza
e  non  intacchi,  per  quantita'  e  qualita',   i   livelli   [...]
pensionistici idonei ad una vita dignitosa". 
    Trattasi di pronuncia pure invocata dalla  difesa  dell'INPS  per
argomentare la manifesta infondatezza di tutte le  questioni  dedotte
dagli odierni ricorrenti con riferimento agli artt. 2,  3,  36  e  38
Cost. (v. pag. 12 della relativa memoria di costituzione in giudizio,
depositata il 25/11/2014), ma che  questo  Giudice  intende  limitare
solo alla censura della "inviolabilita'  dei  patti  con  lo  Stato",
richiedendo le altre un approfondimento,  oggi  imposto  dalle  nuove
disposizioni dell'art. 1, comma 486, della legge n. 417/2013. 
    6)  -  Venendo,  dunque,   alla   nozione   di   "contributo   di
solidarieta'", deve dirsi che essa  si  trae  principalmente  proprio
dall'ordinanza n. 22/2003 della Corte cost.  (e  dai  precedenti  ivi
richiamati),  considerata  nei  lavori  preparatori  della  legge  n.
147/2013 per superare le criticita' del "contributo di perequazione",
di cui all'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011 e  s.m.i.,  che
ne   avevano   determinato   la   declaratoria   di    illegittimita'
costituzionale, ex sent. n. 116/2013 (v., sotto quest'ultimo aspetto,
anche le gia' richiamate sentenze n. 19/2014, n. 3/2015,  n.  11/2015
delle Sezioni Giurisdizionali di questa Corte  per  la  Provincia  di
Bolzano, la  Regione  Basilicata  e  la  Regione  Lombardia,  nonche'
Sezione Abruzzo n. 22/2015). 
    6.1) - In ogni ordinamento previdenziale,  indipendentemente  dal
diverso combinarsi e  graduarsi  tra  loro  degli  elementi  dei  due
fondamentali sistemi "Mutualistico" e "Solidaristico" che  sono  alla
base della previdenza nel suo complesso  (v.  Corte  cost.  sent.  n.
132/1984), il contributo previdenziale (in senso tecnico) concorre  a
finanziare   l'ordinamento   stesso,   sebbene    "non    costituisca
un'imposizione tributaria di carattere generale" e  imponga  comunque
di  tener  conto,  per  ciascun   lavoratore,   del   "principio   di
proporzionalita'" che governa il rapporto tra "contribuzione"  pagata
e "prestazione previdenziale" attesa (v. Corte cost. n.  173/1986  e,
in termini, n. 88/1995). 
    Al contrario, il  "contributo  di  solidarieta'",  nella  nozione
offerta dalla precitata ordinanza n. 22/2003 (con richiami anche alla
precedente sent. n. 421/1995), non si configura "come  un  contributo
previdenziale in senso tecnico, [ma  si]  inquadra  nel  genus  delle
prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23  della
Costituzione, costituendo  una  prestazione  patrimoniale  avente  la
finalita'  di  contribuire   agli   oneri   finanziari   del   regime
previdenziale dei lavoratori" (v. in tal senso anche Corte  cost.  n.
178/2000). 
    6.2) - In sostanza, il "contributo di solidarieta'" stricto  iure
e' volto a realizzare "un circuito di solidarieta' interna al sistema
previdenziale, evitando una  generica  fiscalizzazione  del  prelievo
contributivo" (v. ancora ord. n. 22/2003). 
    In tale ottica, il predetto contributo  e'  un'"esplicazione  del
principio di razionalita-equita', ex art. 3 Cost., coordinato con  il
principio di solidarieta' [ex  art.  2  Cost.],  con  il  quale  deve
integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost." (v.,
testualmente, Corte cost. n. 178/2000). 
    6.3) - Alla stregua di tale principio,  "l'interesse  individuale
dei  lavoratori  ad  usufruire  [della  pensione]  non  deve   andare
disgiunto, in misura proporzionata, da un dovere  specifico  di  cura
dell'interesse pubblico ad integrare  le  prestazioni  previdenziali,
altrimenti inadeguate,  spettante  ai  soggetti  economicamente  piu'
deboli" (v. ancora Corte cost. n. 178/2000, con richiami ivi anche  a
Corte cost. n. 421/1995 e 292/1997). 
    7) - Cosi' ricostruita la  natura  e  la  funzione  generale  del
"contributo di solidarieta'", quale desumibile dalle  pronunce  della
Corte costituzionale, da esse emergono anche  i  limiti  conformativi
del contributo stesso. 
    7.1) - Trattasi di  limiti  che  identificano  il  contributo  in
parola e lo distinguono da altri prelievi, ispirati  ad  una  diversa
ratio  (magari  tributaria),  ed  il   cui   rispetto   assicura   la
corrispondenza  del  ridetto  contributo   ai   fondamentali   canoni
costituzionali  della  ragionevolezza  (ex  art.  3   Cost.),   della
solidarieta' (ex art. 2 Cost.) e della previdenza (ex art. 38 Cost.),
anche nei riflessi con il  diritto  alla  retribuzione  (ex  art.  36
Cost.). 
    7.2) - I limiti in discorso, invero, possono ordinarsi intorno  a
tre profili fondamentali, costituiti dalla: 
    a) funzionalizzazione del  prelievo  alle  esigenze  proprie  del
sistema previdenziale, cosi da evitare "una generica  fiscalizzazione
del prelievo contributivo" (profilo causale); 
    b) necessita' che il prelievo stesso sia specificamente destinato
ad "integrare le prestazioni  previdenziali,  altrimenti  inadeguate,
spettante  ai   soggetti   economicamente   piu'   deboli"   (profilo
teleologico); 
    c)   misura   del   ridetto   prelievo,   tale   che   esso   sia
"proporzionato", da un lato, all'interesse del  lavoratore  a  fruire
della pensione e, dall'altro, all'interesse pubblico  alla  cura  dei
piu' deboli (profilo quantitativo). 
    In  siffatto  contesto,  resta  sullo  sfondo   la   circostanza,
anch'essa comunque rilevante per un piu' adeguato  bilanciamento  dei
contrapposti    interessi    di    determinazione    della     misura
("proporzionata") del prelievo, che  il  contributo  di  solidarieta'
comporta pur sempre un  sacrificio  economico  ulteriore  rispetto  a
quello imposto dalla  fiscalita'  generale,  cosi  che  il  peso  del
contributo stesso  si  viene  ad  aggiungere  a  quello  proprio  dei
tributi, pagati anche dai pensionati. 
    7.3) - Cosi' evidenziati i limiti conformativi del contributo  di
solidarieta', nel caso di specie, e' da rilevare  che  il  contributo
previsto dall'art. 1, comma 486, della legge n.  147/2013,  anzitutto
supera i limiti del profilo causale e di quello teleologico,  di  cui
alle precedenti lettere a) e b). 
    Per espressa  indicazione  della  censurata  norma,  infatti,  il
prelievo nel quale si sostanzia il  contributo  stesso  e'  destinato
"anche [a] concorrere al finanziamento degli  interventi  di  cui  al
[precedente] comma 191". 
    7.3.1)  -  I  ricorrenti  hanno  lamentato,   al   riguardo,   la
finalizzazione di parte  del  contributo  ai  "lavoratori  che  hanno
subito  gli   effetti   pregiudizievoli   della   riforma   Fornero",
sottolineandone  l'incidenza  sulla  "composizione  della  spesa  del
bilancio dello Stato" (v. pag. 8 dell'atto introduttivo della causa). 
    7.3.2) - Anche la Sezione Veneto, non ha mancato di  rilevare  la
lesione  dei  limiti  causali  e  finalistici   del   contributo   di
solidarieta',  previsto  dall'art.  1,  comma  486,  della  legge  n.
147/2013. 
    In tal senso, ha osservato che "il contributo de quo [...] per un
verso  non  viene  finalizzato   all'effettuazione   di   prestazioni
previdenziali-assistenziali puntualmente individuate  e  [dall'altro]
viene acquisito indistintamente da ciascuna  delle  diverse  gestioni
previdenziali obbligatorie,  indipendentemente  da  ogni  riferimento
alle dinamiche dei rispettivi equilibri  finanziari"(v.  paragrafo  3
ord. n. 12/2015). 
    7.3.3) - Nel  raffronto  con  il  "contributo  di  perequazione",
previsto dall'art. 37 della legge  n.  448/1999  ed  assentito  dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 22/2003, la Sezione Veneto ha
evidenziato come nella sospettata norma non si prevede "la confluenza
del contributo in uno specifico fondo  obbligatoriamente  finalizzato
alla  copertura  previdenziale  di  specifici  ambiti  prestazionali,
ovvero dei lavoratori discontinui, autonomi e co.co.co., nonche'  per
il finanziamento di periodi di tempo non  coperti  da  contribuzione"
(v. paragrafo 4.3 dell'ord. n. 12/2015). 
    Ne', ha soggiunto la Sezione Veneto, la censurata norma  "prevede
alcun puntuale  vincolo  finalistico  nell'impiego  delle  somme:  lo
stesso generico riferimento ai lavoratori c.d. esodati, oltre  a  non
essere vincolante quanto alla destinazione dei contributi, non  viene
adeguatamente  sostanziato   dalla   individuazione   di   specifiche
prestazioni previdenziali" (v. ancora ord. n. 12/2015, paragrafo 4.3,
lettera c). 
    7.3.4) - La  Sezione  Veneto  giunge  a  mettere  in  discussione
finanche "la stessa asserita finalita'  solidaristica  esclusivamente
endoprevidenziale, ex artt. 2 e 38 Cost., del contributo  all'esame",
con argomenti degni della massima attenzione e su cui non si puo' non
concordare (v. in termini anche le ordinanze della  Sezione  Calabria
n. 27/2015 e della Sezione Campania n. 113/2015). 
    Trattasi, invero, di argomenti che tengono conto anche del  comma
487 dell'art. 1 della legge n.  147/2013  (acquisizioni  al  bilancio
dello Stato dei risparmi derivanti dal precedente comma  486),  oltre
che dei lavori preparatori della legge stessa, dai quali emergono gli
interessi   reali   della   previsione   del    contributo,    legati
essenzialmente  ai  "saldi  di  finanza   pubblica"   (v.   prospetto
riepilogativo sub lettera b del paragrafo 4.3  dell'ord.  n.  12/2015
della Sezione Veneto). 
    7.4) - La contestata norma, inoltre, non esprime  alcun  criterio
di  "proporzionalita'"  nella   determinazione   dell'ammontare   del
prelievo,  connessa  al  bilanciamento  dei  ricordati,  contrapposti
interessi (del lavoratore alla pensione e del  sistema  previdenziale
all'integrazione delle risorse), non rinvenibili neanche  nei  lavori
preparatori della legge. 
    La determinazione del contributo in  discorso,  in  sostanza,  si
correla soltanto all'ammontare della pensione. 
    Di qui il superamento anche del terzo limite, connesso al profilo
"quantitativo" e, quindi, all'entita' del prelievo, ex lettera c) del
precedente paragrafo 7.2). 
    7.4.1) - I ricorrenti hanno richiamato in  proposito  i  principi
affermati dalla Corte costituzionale in merito alla necessita' che il
contributo di solidarieta': 
    a) sia determinato "in misura proporzionata e compatibile con  il
principio di razionalita-equita'" (ex sent. n. 178/2000); 
    b) non giunga a "varcare  il  limite  della  ragionevolezza",  ex
sent.  n.  388/1989  e  n.  1008/1988  (v.  pagg.   12-13   dell'atto
introduttivo della causa). 
    Hanno inoltre richiamato i casi in cui il Giudice delle leggi  ha
accertato il rispetto del cennato limite della  "ragionevolezza",  in
base all'esistenza di una qualche "contropartita"  al  contributo  di
solidarieta', costituita dalla "percezione di ulteriori redditi"  (ex
sent n. 388/1989), ovvero dalla "esclusione da  altre  contribuzioni"
(ex sent. n. 421/1995). 
    Hanno concluso osservando che il prelievo di che trattasi  appare
"del tutto sproporzionato" ed impone una "decurtazione economica  non
assistita da alcuna giustificazione, ne' da una  chiara  esigenza  di
bilancio previdenziale" (v. pagg. 14-15 dell'atto introduttivo  della
causa). 
    7.4.2) - Anche la Sezione Veneto ha riscontrato una  lesione  del
criterio di "proporzionalita'", quale limite generale  ai  contributi
di solidarieta',  osservando  come,  nel  caso,  "manca  qualsivoglia
logica di  correlazione  tra  l'an  ed  il  quantum  del  contributo,
compreso   il   suo    orizzonte    temporale    e    le    dinamiche
finanziarie-prestazionali  complessive  del  sistema  previdenziale",
cosi'  che  "il   parametro   di   commisurazione   [e'   costituito]
esclusivamente [dal]  reddito  dei  pensionati"  (v.  paragrafo  3  e
paragrafo 4.3, lettera a dell'ord. n. 12/2015). 
    7.4.3)  -  Una  possibile  base  giustificativa  del   contributo
all'esame, per vero, puo' desumersi dai lavori preparatori  dell'art.
37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  oggetto  dell'ordinanza  n.
22/2003 della Corte costituzionale, richiamata nei lavori preparatori
della legge n. 147/2013. 
    Nella  menzionata  ordinanza  n.  22/2003,  infatti,   e'   stato
evidenziato  come,  "secondo  i  richiamati  lavori  preparatori,  il
contributo di solidarieta' tiene  conto,  nelle  motivazioni  che  lo
ispirano, delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro e  viene
posto a carico di una  categoria  di  soggetti  che,  dati  gli  alti
livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di  una
costante  presenza  nel  mercato  del  lavoro  e  della  mancanza  di
qualsivoglia tetto contributivo". 
    7.4.3.1) - Simili puntualizzazioni, consentono di individuare  le
ragioni sostanziali del contributo nelle "trasformazioni avvenute nel
mondo del lavoro", da un lato, e nel fatto che  i  pensionati  incisi
"hanno beneficiato di una costante presenza nel mercato  del  lavoro"
senza  essere  soggetti  ad  un  "qualsivoglia  tetto  contributivo",
dall'altro. 
    7.4.3.2)  -  Trattasi,  indubbiamente,  di  puntualizzazioni  che
giustificano la previsione di un contributo di solidarieta', come del
resto attesta  -  sul  piano  storico  -  la  piu'  volte  richiamata
ordinanza n. 22/2003 della Corte costituzionale. 
    Essi, infatti, pongono un criterio di commisurazione del prelievo
che  concorre  con  quello  espressamente  considerato  dalla  norma,
costituito dall'ammontare della pensione e  consente  di  attuare  in
concreto il  canone  di  "proporzionalita'",  sotto  il  profilo  del
bilanciamento dell'interesse del lavoratore alla  pensione  e  quello
del sistema previdenziale alla integrazione delle risorse. 
    7.4.3.3) - Resta pero' da considerare che,  sulla  base  di  tali
criteri di determinazione del contributo, l'art. 37  della  legge  n.
488/1999 aveva  fissato  un  prelievo  limitato  al  2%,  indicandone
specificamente anche la destinazione a sicuri  fini  (e  prestazioni)
previdenziali. 
    La  censurata  norma,  a   fronte   dei   medesimi   criteri   di
determinazione del nuovo contributo di solidarieta', ne  ha  previsto
un importo di gran lunga superiore, che  giunge  fino  al  18%  e  si
attesta al 12% per la maggior parte degli odierni ricorrenti. E cio',
senza neanche indicare specificamente le finalita' (e le prestazioni)
previdenziali alle quali sono destinate le risorse prelevate. 
    7.4.3.4) - Ogni bilanciamento di  interessi  implica,  sul  piano
generale, valutazioni che richiedono doti di particolare  attenzione,
delicatezza e sensibilita', soprattutto  quando,  come  nel  caso  di
specie, gli interessi da bilanciare esprimono valori fondamentali del
sistema costituzionale  ed  investono  materie  di  grande  rilevanza
economica e sociale. 
    Cio' non di meno, considerato che  il  rimettente  deve  comunque
pervenire  ad  un  "autonomo  vaglio  critico"  (v.  Corte  cost.  n.
196/2013), e'  da  ritenere  che  dal  raffronto  delle  disposizioni
dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 con quelle  dell'art.
37 della legge n. 488/1999, emerga  una  determinazione  dell'entita'
del contributo di solidarieta' in discussione che  supera  la  soglia
della ragionevolezza, tenuto anche conto del carattere aggiuntivo del
relativo prelievo, rispetto a quelli della  fiscalita'  generale,  ai
quali restano soggetti anche i pensionati. 
    8) - Il superamento dei limiti (di tutti i limiti) intrinseci del
contributo di solidarieta', nei termini finora indicati, ha  riflessi
anche sulle ulteriori questioni  di  costituzionalita',  dedotte  con
specifico riferimento ai principi di "proporzionalita' tra  lavoro  e
retribuzione"  (ex  artt.  3  e  36  Cost.),  di   "adeguatezza   dei
trattamenti  previdenziali"  (ex  art.  38  Cost.)   e   di   "tutela
dell'affidamento"  (v.  pagg.  15-17  dell'atto  introduttivo   della
causa). 
    8.1) - Il prelievo di cui all'art. 1, comma 486, della  legge  n.
147/2013, infatti sarebbe privo di ogni base giustificativa e percio'
intrinsecamente irrazionale (ex art. 3 Cost.) non costituendo ne'  un
tributo (sulla scorta della ipotizzata reiezione delle  questioni  di
costituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.,  che  da'
accesso  alle  subordinate  questioni  di  costituzionalita'  qui  in
esame), ne' un "contributo di solidarieta'", ne'  una  riduzione  del
trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica  normativa  del
sistema pensionistico, come emerge - da quest'ultimo punto di vista -
dalla lettera e dallo spirito della sospettata norma. 
    8.2) - Il contestato prelievo, dunque, si configura come una mera
ablazione del trattamento di quiescenza dei pensionati incisi. 
    Trattasi di privazione di una quota-parte del reddito da pensione
intrinsecamente ingiustificata e,  come  tale,  contraria  ai  canoni
costituzionali della razionalita-solidarieta' (ex artt. 2 e 3 Cost.),
oltre che a quelli dell'adeguatezza pensionistica (ex art. 38  Cost.)
e della proporzionalita' con l'attivita'  lavorativa  prestata  ed  i
contributi  pagati  (ex  art.  36  Cost.),  da  valutare  anche   con
riferimento al "tenore di vita conseguito dal lavoratore, in rapporto
al reddito ed alla posizione sociale raggiunta" (v.  Corte  cost.  n.
176/1986), considerando la "pensione come retribuzione differita" (v.
Corte cost. n. 116/2013 e n. 208/2014). 
    8.3) - Nel  descritto  contesto,  e'  leso  anche  il  "principio
dell'affidamento",  in  rapporto  al  quale  non  sono  da  escludere
interventi  del   legislatore   riduttivi   delle   pensioni,   anche
retroattivi, purche' operati nel  rispetto  del  "principio  generale
della  ragionevolezza",  come  piu'  volte  affermato   dalla   Corte
costituzionale (v. tra le tante sent. 160/2013). Principio  che,  nel
caso, appare violato, come detto poco sopra. 
    8.4) Le considerazioni finora  esposte  integrano  d'ufficio  (ex
art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953) quelle dei  ricorrenti  (v.
ancora  pagg.  15-17  dell'atto  introduttivo  della  causa)   e   ne
avvalorano la non manifesta infondatezza. 
    9) - Le disposizioni dell'art.  l,  comma  486,  della  legge  n.
147/2013, non offrono margini interpretativi tali da  permettere  una
lettura diversa da quella che emerge "dal significato  proprio  delle
parole" (ex art. 12, comma  1,  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale). 
    Esse, pertanto, ad  avviso  di  questo  Giudice,  non  consentono
alcuna interpretazione adeguatrice, pure necessaria - in tesi  -  per
l'ammissibilita'  delle  sollevate  questioni  di   costituzionalita'
(cfr., tra le piu' recenti, Corte cost. n. 192/2010,  n.  194/2012  e
110/2013). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt.:  134  Cost.,  1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevanti - nei termini di cui in parte motiva -  e  non
manifestamente infondate le questioni di costituzionalita'  dell'art.
1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  in  riferimento
agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136 Cost. 
    Sospende il giudizio ed  ordina  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
        Perugia, 15 aprile 2015 
 
              Il Giudice unico: Fulvio Maria Longavita 
 
    Depositata in Segreteria il 22 aprile 2015.