MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015 

Proroga dell'ordinanza 21 luglio  2011,  come  modificata  da  ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati. (15A06717) 
(GU n.208 del 8-9-2015)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635  recante  «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
integrazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare
l'art. 8 del predetto Accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009  recante  «Disciplina
di manifestazioni popolari pubbliche o private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»; 
  Vista l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2011  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica  dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   "Ordinanza
contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto  2014  Proroga  e  modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21 luglio 2011,  recante  "Ordinanza  contingibile  ed
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»; 
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a quanto previsto dal citato Accordo  6  febbraio  2003  e
che, atteso il ripetersi nelle manifestazioni non  regolamentate  del
verificarsi di incidenti  che  mettono  a  repentaglio  la  salute  e
l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei  fantini
e degli spettatori presenti, permangono  le  motivazioni  poste  alla
base dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014; 
  Ritenuto necessario,  nelle  more  dell'emanazione  di  un'organica
disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a  carattere
generale a tutela della salute e dell'incolumita'  pubblica,  nonche'
della  salute  e  del  benessere   degli   equidi   impiegati   nelle
manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014,  recante
deleghe di attribuzione al Sottosegretario di  Stato  dott.  Vito  De
Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio  n.
3262); 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011,  come  modificata  da
ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, e' prorogata di  dodici  mesi  a
decorrere dal giorno della  pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 3 agosto 2015 
 
                                                 p. il Ministro       
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   De Filippo         

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 3552